ORDINANZA DELLA CORTE (Decima
Sezione)
10
dicembre 2020 (*)
«Rinvio
pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di
procedura della Corte – Stato di emergenza sanitaria nazionale –
Continuità dell’attività giudiziaria – Rinvio delle udienze –
Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo al contesto di fatto e di diritto
della controversia nel procedimento principale nonché riguardo alle ragioni che
giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali –
Irricevibilità manifesta»
Nella
causa C‑220/20,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di Lanciano (Italia), con
ordinanza del 18 maggio 2020, pervenuta in cancelleria il 28 maggio 2020, nel
procedimento
XX
contro
OO,
nei
confronti di:
WW,
XC,
VS,
LA CORTE
(Decima Sezione),
composta
da M. Ilešič, presidente di sezione,
E. Juhász e I. Jarukaitis
(relatore), giudici,
avvocato
generale: M. Bobek
cancelliere:
Calot Escobar
vista la
decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con
ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento
di procedura della Corte,
ha
emesso la seguente
Ordinanza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo
4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 9 TUE,
nonché dell’articolo 67, paragrafi 1 e 4, e degli articoli 81 e 82 TFUE,
in combinato disposto con gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in
prosieguo: la «Carta»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XX e OO in
merito a una domanda di risarcimento dei danni asseritamente causati a XX da OO
in un incidente stradale.
Diritto
italiano
3 Con
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili (GURI del 1º febbraio 2020, n. 26), il governo italiano
ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario (in
prosieguo: lo «stato di emergenza sanitaria») per un periodo di sei mesi fino
al 31 luglio 2020.
4 Con
l’articolo 14, paragrafo 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 –
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
(supplemento ordinario alla GURI del 19 maggio 2020, n. 128; in prosieguo: il «decreto legge n. 34/2020»), la durata
iniziale dello stato di emergenza sanitaria è stata prorogata di sei mesi,
ossia fino al 31 gennaio 2021.
5 In
tale contesto, sono state adottate dal legislatore italiano diverse
disposizioni d’urgenza che, in particolare, hanno limitato l’attività
giudiziaria in materia civile e penale, successivamente sospesa per il periodo
dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Tuttavia, per un numero limitato di cause,
reputate di particolare urgenza, è stata fatta eccezione a tale sospensione.
6 Tra
le suddette disposizioni rientra il decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID‑19 (GURI del 17 marzo 2020, n. 70),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
(supplemento ordinario alla GURI del 29 aprile 2020, n. 110) e modificato
dal decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28 (GURI del 30 aprile 2020, n. 111)
(in prosieguo: il «decreto-legge n. 18/2020»).
7 Il
decreto-legge n. 18/2020 contiene una serie di misure riguardanti
l’attività giudiziaria, in particolare, misure di organizzazione, relative al
trattamento delle cause penali e civili, volte segnatamente a garantire la
prosecuzione dell’attività giurisdizionale, nella misura richiesta dalla natura
delle cause e in condizioni conformi alle norme in materia di igiene e di
prevenzione adottate dalle autorità sanitarie.
8 Il
comma 7 dell’articolo 83 di tale decreto-legge prevede, in particolare, alla
lettera d), l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze; alla lettera e), la celebrazione a porte chiuse di
tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e delle udienze civili
pubbliche; alla lettera f), lo svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori mediante
collegamenti da remoto rispondenti ai requisiti pertinenti, con modalità idonee
a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti,
restando richiesta la presenza del magistrato nei locali dell’ufficio
giudiziario; alla lettera g), il rinvio delle udienze civili e penali a una
data successiva al 31 luglio 2020, fatta eccezione per le cause che presentano
particolare urgenza di cui al comma 3 dello stesso articolo, nonché alla
lettera h), lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza
di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito
in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con la
successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
9 Per
quanto riguarda il regime applicabile al personale delle pubbliche
amministrazioni, tra cui il personale degli organi giurisdizionali, le modalità
del cosiddetto regime del «lavoro agile», di cui all’articolo 87, comma 1,
seconda frase, del decreto-legge n. 18/2020, si applicano fintantoché
perduri la situazione di crisi sanitaria e le funzioni del personale
interessato sono dunque, in linea di principio, esercitate a domicilio,
conformemente a detta disposizione.
Procedimento
principale e questione pregiudiziale
10 Con
atto di citazione del 12 giugno 2019, XX ha convenuto in giudizio OO davanti al
Giudice di pace di Lanciano (Italia), giudice del rinvio, al fine di ottenerne
la condanna al risarcimento dei danni che XX asserisce di aver subito in
occasione di un incidente stradale verificatosi il 31 ottobre 2018. Con
comparsa di risposta del 3 settembre 2019, OO, sostenendo che la responsabilità
in ordine a tale incidente fosse da ascrivere alla WW, ha chiamato in causa
quest’ultima. Con ordinanza del 22 maggio 2020, pervenuta alla Corte il 28
maggio 2020, il giudice del rinvio ha ammesso XC e VS ad intervenire in tale
procedimento.
11 Detto
giudice, che si pronuncia in quanto giudice unico (in
prosieguo: il «giudice del rinvio»), afferma di aver disposto,
nell’ambito dell’istruzione di tale causa, la comparizione personale delle
parti in un’udienza inizialmente fissata per il 4 maggio 2020. Il giudice del
rinvio menziona, tuttavia, che a causa della crisi provocata dalla pandemia di
COVID-19, il legislatore italiano ha adottato, per lo stato di emergenza sanitaria
proclamato il 31 gennaio 2020, diverse misure urgenti, tra cui quelle relative
al funzionamento degli organi giurisdizionali di cui ai punti da 5 a 9 della
presente ordinanza, che l’hanno indotto a rinviare tale udienza, in un primo
tempo, al 1º giugno 2020, e, in un secondo tempo, ad una data ulteriore
non determinata, ma successiva al 31 agosto 2020.
12 Per
quanto riguarda l’applicazione di tali misure di emergenza nell’ambito delle
proprie attività giudiziarie, il giudice del rinvio ritiene che, tenuto conto
delle linee guida adottate dal presidente del Tribunale di Lanciano (Italia) ai
sensi dell’articolo 83, comma 7, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020,
nonché delle risorse materiali e umane di cui esso dispone, il rinvio delle
udienze a una data successiva, in applicazione dell’articolo 83, comma 7,
lettera g), del medesimo decreto-legge – quale disposta nella causa
dinanzi ad esso pendente – rappresenti l’unica soluzione ipotizzabile, in
pratica, per la trattazione delle cause che gli sono state attribuite, alla
luce del loro oggetto.
13 Infatti,
tra le modalità procedurali previste all’articolo 83, comma 7, del
decreto-legge n. 18/2020, per quanto riguarda le cause civili rientranti
nella competenza dei giudici di pace di Lanciano, sarebbe teoricamente
ipotizzabile solo lo svolgimento delle udienze con qualsiasi mezzo autorizzato
di comunicazione da remoto, previsto da tale disposizione, alla lettera f).
Tuttavia, la mancanza di attrezzature informatiche a disposizione dei giudici
di pace e di digitalizzazione del procedimento civile osterebbero allo
svolgimento di tali «udienze da remoto». A ciò si aggiungerebbe l’insufficienza
degli accessi da remoto accordati al personale della cancelleria, pur se
quest’ultimo, in linea di principio, continuerebbe ad esercitare le sue
funzioni a domicilio secondo il sistema del cosiddetto «lavoro agile».
14 A
tal riguardo, il giudice del rinvio precisa altresì che, da un lato, a causa
dell’assenza di informatizzazione dell’Ufficio del giudice di pace, non sono
soddisfatte le condizioni per poter trattare le cause secondo le modalità
previste alla lettera h), di detto articolo 83, comma 7, e che, dall’altro, in
considerazione dell’impossibilità di rispettare gli imperativi di igiene
imposti – non essendo stati forniti agli organi giurisdizionali i
dispositivi di protezione e di prevenzione del contagio previsti dai protocolli
sanitari del Ministero della Salute (Italia) – non è neppure ipotizzabile
lo svolgimento di udienze secondo le modalità organizzative di cui alla lettera
e) di detto articolo 83, comma 7, e in ogni caso tale modalità organizzativa è
riservata alle cause definite «urgenti» dall’articolo 83, comma 3, del
decreto-legge n. 18/2020, nessuna delle quali sarebbe di competenza dell’Ufficio
del giudice di pace di Lanciano.
15 Alla
luce di tale situazione, il giudice del rinvio considera, anzitutto, che le
misure di emergenza di cui trattasi ledono gravemente la dignità della sua
funzione nonché la sua indipendenza. Egli fa riferimento, segnatamente, allo
status particolare del giudice di pace, che, in quanto magistrato onorario, è
retribuito mediante delle indennità corrisposte per le prestazioni rese, con le
modalità a cottimo, e sarebbe privato di qualsiasi remunerazione fino alla ripresa
delle udienze. A tal riguardo, pur ammettendo che avrebbe, in linea di
principio, diritto a chiedere il contributo economico mensile previsto
all’articolo 119 del decreto-legge n. 18/2020, rileva che la concessione
di un siffatto sostegno, per una durata limitata a tre mesi, è subordinata alla
sospensione effettiva e generalizzata dell’attività giudiziaria. Per quanto
riguarda i giudici di pace, siffatta sospensione non avrebbe tuttavia avuto
luogo, in quanto essi restano tenuti, nei limiti delle loro competenze, a
garantire l’esame delle cause urgenti di cui all’articolo 83, comma 3, del
decreto-legge n. 18/2020. Orbene, sebbene nessuna di esse rientrerebbe
nella competenza territoriale dei giudici di pace di Lanciano, alcune di tali
cause rientrerebbero nella competenza dei giudici di pace, cosicché per il
giudice del rinvio non sarebbe possibile soddisfare le condizioni per la
concessione di tale contributo economico.
16 Il
giudice del rinvio ritiene inoltre che gli effetti di queste stesse misure di
emergenza ledano gravemente anche i diritti delle parti a che la loro causa sia
esaminata in modo equo ed entro un termine ragionevole.
17 Infine,
la proroga dei termini procedurali risultante dal rinvio delle udienze ad una
data probabilmente successiva al 31 gennaio 2021 potrebbe esporlo al rischio di
veder sorgere la propria responsabilità personale a causa del ritardo da ciò
derivante, essendo responsabile dei ruoli che gli sono attribuiti e delle
modalità di tenuta e di direzione delle udienze. Il giudice del rinvio precisa
tuttavia che, nella causa dinanzi ad esso pendente, il rinvio dell’udienza non
rientra nella sua responsabilità, ma risulta dal fatto che l’avvocato di una
delle parti risiede al di fuori della regione in cui si trova il Tribunale di
Lanciano.
18 Il
giudice del rinvio sottolinea, peraltro, che la maggior parte delle
disposizioni di diritto interno applicabili alle cause sottoposte al suo esame,
compresa la controversia nell’ambito della quale ha adito la Corte, risulta
dalla trasposizione del diritto dell’Unione da parte del legislatore italiano.
19 In
tale contesto, il Giudice di pace di Lanciano ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale,
come modificata con ordinanza di tale giudice in data 22 maggio 2020:
«Se gli
articoli 2, 4, comma 3, 6, comma 1, e 9 [TUE], gli articoli 67, commi 1 e 4, 81
e 82 [TFUE], in combinato disposto con gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e
47 della [Carta], ostano rispetto a disposizioni interne, quali gli articoli
42, 83 e 87 del decreto-legge [n. 18/2020], la delibera del 31 gennaio
2020 del Consiglio dei Ministri [menzionata al punto 3 della presente
ordinanza] che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale sanitaria per sei
mesi fino al 31 luglio 2020, gli articoli 14 e 263 del [decreto-legge
n. 34/2020], che hanno prorogato lo stato di emergenza nazionale per
COVID-19 e la paralisi della giustizia civile e penale e dell’attività di
lavoro amministrativo degli Uffici giudiziari italiani fino al 31 gennaio 2021,
in combinato disposto, violando le predette norme nazionali l’indipendenza del
giudice del rinvio e il principio del giusto processo, nonché i diritti ad essi
connessi della dignità delle persone, della libertà e della sicurezza,
dell’uguaglianza davanti alla legge, della non discriminazione, di condizioni
di lavoro eque e giuste, dell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale,
della libertà di circolazione e di soggiorno.
In
particolare, si chiede alla Corte di giustizia se l’indipendenza del giudice
del rinvio e il diritto al giusto processo delle parti della presente
controversia e di tutte le cause pendenti davanti a [detto] giudice siano stati
violati dal Governo italiano nel momento in cui si sono verificate le seguenti
condizioni giuridiche e situazioni di fatto:
– in
data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri con una delibera adottata senza
l’intesa obbligatoria con le Regioni e utilizzando una procedura non prevista
dalla normativa interna per l’emergenza sanitaria, ha dichiarato lo stato di
emergenza nazionale per COVID-19 per la durata di sei mesi fino al 31 luglio
2020, avocando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la competenza di
tutte le disposizioni per fronteggiare una situazione epidemiologica in quel
momento inesistente sul territorio nazionale, senza stanziare risorse
economiche adeguate per la dichiarata emergenza;
– il
Governo italiano con decretazione d’urgenza ha sospeso per il periodo dal 9
marzo all’11 maggio 2020 l’attività giudiziaria nel settore civile e nel
settore penale, ad eccezione di pochissime cause ritenute urgenti sul piano
legislativo e non nella valutazione del giudice, che sono state trattate in
udienza pubblica senza prevedere specifiche misure di contenimento per
l’emergenza COVID-19, mentre l’attività [del giudice del rinvio] è stata sospesa
integralmente, in mancanza della possibilità di effettuare cause urgenti della
tipologia pretesa dal legislatore;
– il
Governo italiano dal 9 marzo all’11 maggio 2020 non ha provveduto alla
sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e
dei mezzi in uso alla amministrazione giudiziaria, all’acquisto di materiale
igienico sanitario e di dispositivi di protezione individuale, nonché
all’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso
per informatizzare i settori giudiziari civili e penali anche degli Uffici del
Giudice di pace, pur avendo a disposizione il Ministero della giustizia
[(Italia)] per le misure di contenimento del virus e la ripresa dell’ordinaria
attività giudiziaria disponibilità finanziarie di importo molto elevato e da
utilizzare immediatamente in deroga alle norme UE nazionali in materia di
appalti pubblici, senza l’obbligo di rendicontazione contabile ed
amministrativa e senza il controllo della Corte dei conti [(Italia)];
– per
il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, il Governo italiano ha imposto con
decretazione d’urgenza per il settore civile e per il settore penale, cioè per
i settori di competenza del giudice [del rinvio], ad eccezione delle limitate
tipologie di cause urgenti come quelle già trattate in udienza pubblica per il
periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020, modalità organizzative delle pochissime
udienze che avrebbero dovuto essere effettuate o di impossibile attuazione come
il processo da remoto per carenza strutturale del sistema informatico e
organizzativo di lavoro del Ministero della giustizia, o gravemente lesive dei
diritti di difesa e del contraddittorio delle parti, come le udienze a sola
trattazione scritta senza la presenza dei difensori e delle parti;
– per
il periodo dal 12 maggio al 31 gennaio 2021, il Ministero della giustizia non
ha consentito né consentirà per il settore civile e per il settore penale di
poter effettuare udienze pubbliche anche a porte chiuse a causa della inutilizzabilità
del personale amministrativo di cancelleria in lavoro agile senza collegamenti
da remoto con gli Uffici giudiziari, della mancata sanificazione e
disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso
alla amministrazione giudiziaria, del mancato acquisto di materiale igienico
sanitario e dispositivi di protezione individuale, della mancata individuazione
di protocolli di misure di contenimento per lo svolgimento dell’attività
giudiziaria, scaricando la responsabilità di effettuare (in rarissime
occasioni) o non effettuare (nella generalità dei casi) le udienze pubbliche,
in carenza delle condizioni di sicurezza sanitaria e senza tutele contro
l’emergenza COVID-19, ai Capi degli Uffici giudiziari (Presidenti di Tribunale
per i giudizi in 1° grado) o ai singoli Giudici;
– per
il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 il giudice [del rinvio] è stato
messo nelle condizioni di non poter effettuare udienza con nessuna delle
modalità organizzative previste dalla decretazione d’urgenza né con udienza
pubblica né con il processo da remoto e l’aula virtuale né con trattazione
scritta senza la presenza dei difensori e delle parti, e sarà costretto a
rinviare tutte le cause rivenienti sui suoi ruoli del settore civile e del settore
penale a data successiva al 31 agosto 2020 e, con la pubblicazione del decreto
legge [n. 34/2020], al 31 gennaio 2021;
– a
causa della totale inattività giurisdizionale come udienze svolte e
provvedimenti giudiziali prodotti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio
2021 il giudice [del rinvio] non ha percepito e non percepirà alcuna indennità
dal Ministero della giustizia, neanche a titolo di contributo economico per
l’emergenza sanitaria;
– infine,
il Governo italiano con decretazione d’urgenza ha prorogato per altri sei mesi
fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale e l’attuale paralisi
della giustizia civile e penale, mentre dal 18 maggio 2020 sono state riaperte
tutte le attività produttive ed economiche che si svolgono nell’ambito della
competenza territoriale regionale, con ripresa della libera circolazione tra le
Regioni e nei confronti degli Stati [membri] dell’Unione, senza obbligo di
quarantena, dal 3 giugno 2020, con l’adozione di modeste misure igienico-sanitarie
e di contenimento sociale».
20 Il
giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre la presente causa al procedimento
accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.
Sulla
ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
21 Conformemente
all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando la Corte è
manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un
atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato
generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza
proseguire il procedimento.
22 Tale
disposizione va applicata nella presente causa.
23 Secondo
una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo
267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i
giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli
elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per
la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere. La ratio del
rinvio pregiudiziale non risiede tuttavia nell’esprimere pareri consultivi su
questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere
concretamente una controversia (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto
Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234,
punto 44 e giurisprudenza ivi citata; e ordinanza del 2 luglio 2020,
S.A.D. Maler und Anstreicher,
C‑256/19, EU:C:2020:523, punto 42).
24 Come
risulta, infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la
decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di
consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della
quale è investito (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto
Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234,
punto 45, e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 2 luglio 2020,
S.A.D. Maler und Anstreicher,
C‑256/19, EU:C:2020:523, punto 43).
25 La
Corte ha infatti ripetutamente ricordato che dal dettato e dall’impianto
sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento
pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia
effettivamente pendente una controversia, nell’ambito della quale ad essi è
richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale
(sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234,
punto 46, e ordinanza del 2 luglio 2020, S.A.D. Maler
und Anstreicher, C‑256/19, EU:C:2020:523, punto
44).
26 Nell’ambito
di siffatto procedimento, deve quindi esistere, tra la suddetta controversia e
le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione, un
collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità
oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del
rinvio (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234,
punto 48, e ordinanza del 2 luglio 2020, S.A.D. Maler
und Anstreicher, C‑256/19, EU:C:2020:523, punto
45).
27 Inoltre,
l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia
utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di
fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che
esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La Corte,
infatti, può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione di un testo
dell’Unione a partire dai fatti che le sono presentati dal giudice nazionale
(sentenza del 26 luglio 2017, Superfoz – Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, punto 44 e
giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 luglio 2020, Adusbef e
Federconsumatori, C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 36 e giurisprudenza ivi
citata).
28 La
Corte ribadisce altresì l’importanza dell’indicazione, ad opera del giudice
nazionale, dei motivi precisi che l’hanno indotto ad interrogarsi
sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario proporle
questioni pregiudiziali. Infatti, dato che la decisione di rinvio funge da
fondamento del procedimento dinanzi alla Corte, è indispensabile che il giudice
nazionale chiarisca, nella decisione di rinvio, il contesto di fatto e di
diritto della controversia principale e fornisca un minimo di spiegazioni sulle
ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede
l’interpretazione, nonché sul nesso a suo avviso intercorrente tra tali
disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è
investito (v., in tal senso, ordinanza del 28 giugno 2000, Laguillaumie,
C‑116/00, EU:C:2000:350, punti 23 e 24, nonché sentenza del 16 luglio
2020, Adusbef e Federconsumatori, C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 37 e
giurisprudenza ivi citata).
29 Detti
requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale
figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura della
Corte, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione prevista
all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente
(sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14,
EU:C:2016:514, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 luglio 2020,
Adusbef e Federconsumatori, C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 36 e
giurisprudenza ivi citata).
30 Ai
sensi di detto articolo 94, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene
«un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti
rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno,
un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le
questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e,
se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia», nonché «l’illustrazione
dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi
sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto
dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni
e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
31 Detti
requisiti sono inoltre richiamati nelle Raccomandazioni della Corte di
giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative
alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380,
pag. 1), il cui punto 15 riproduce sostanzialmente le disposizioni di cui
all’articolo 94 del regolamento di procedura.
32 Nella
fattispecie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti
ricordati ai punti da 23 a 31 della presente ordinanza.
33 Da
un lato, pur se tale domanda consente di stabilire che l’oggetto del
procedimento principale consiste in una domanda di risarcimento dei danni che
sarebbero stati provocati in un incidente stradale che ha coinvolto un
autoveicolo, essa non contiene alcuna indicazione riguardo alle circostanze di
tale incidente o all’eventuale ruolo che avrebbero avuto in esso le parti del
procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio. Inoltre, essa non precisa
il fondamento giuridico di tale domanda né le disposizioni nazionali
applicabili al fine di risolvere tale controversia, dato che il giudice del
rinvio si limita a menzionare la natura civile del procedimento principale e a
rilevare che la legislazione interna che esso dovrà applicare a detta
controversia «deriva dal processo legislativo di recepimento del diritto
dell’Unione».
34 D’altro
lato, nei limiti in cui dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il
giudice del rinvio ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte tale domanda a
causa delle modalità organizzative in cui sostiene di essere tenuto ad
esaminare il procedimento principale, occorre ricordare che detta domanda verte
sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3,
dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 9 TUE nonché dell’articolo
67, paragrafi 1 e 4, e degli articoli 81 e 82 TFUE, in combinato disposto
con gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta.
35 Orbene,
dall’ordinanza di rinvio non risulta che la controversia principale presenti,
quanto al merito o al regime processuale applicabile al suo esame, un
collegamento con tali disposizioni del Trattato UE o del Trattato FUE o che il
giudice del rinvio sia chiamato ad applicare una qualsiasi di tali disposizioni
al fine di ricavarne la soluzione di merito da riservare a tale controversia.
Inoltre, da essa non risulta neppure che una risposta della Corte a tali
questioni sia atta a fornire al giudice del rinvio un’interpretazione del
diritto dell’Unione che gli consenta di dirimere questioni procedurali di
diritto nazionale di cui sarebbe investito prima di poter statuire nel merito
della controversia, non contenendo l’ordinanza di rinvio alcuna indicazione in
tal senso.
36 In
tali circostanze, si deve constatare che dall’ordinanza di rinvio non risulta
che tra le disposizioni del Trattato UE o del Trattato FUE su cui verte tale
questione e la controversia di cui al procedimento principale esista un
collegamento che sia idoneo a rendere necessaria l’interpretazione richiesta
affinché il giudice del rinvio possa, in applicazione dei precetti derivanti da
tale interpretazione, adottare una decisione che sia necessaria al fine di
statuire su tale controversia. Appare invece manifestamente che tale domanda
non verta su un’interpretazione del diritto dell’Unione che risponde ad una necessità
oggettiva per la soluzione di detta controversia, ma che essa abbia carattere
generale.
37 L’ordinanza
di rinvio non contiene inoltre nessuna spiegazione quanto alla scelta delle
disposizioni del diritto dell’Unione delle quali è richiesta l’interpretazione
o quanto ai dubbi nutriti dal giudice del rinvio in proposito, limitandosi
quest’ultimo a esporre considerazioni d’ordine generale. Dal testo della
questione pregiudiziale risulta infatti che l’interpretazione richiesta del
diritto dell’Unione dovrebbe consentirgli, in sostanza, di valutare la validità
delle modalità organizzative che regolano la tenuta delle udienze nelle cause
dinanzi ad esso pendenti, in particolare nella controversia di cui al
procedimento principale, riguardo alla quale esso nutre dubbi in quanto tali
modalità, congiuntamente considerate, violerebbero «[la sua] indipendenza (...)
e il principio del giusto processo, nonché i diritti ad essi connessi della
dignità delle persone, della libertà e della sicurezza, dell’uguaglianza
davanti alla legge, della non discriminazione, di condizioni di lavoro eque e
giuste, dell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, della libertà di
circolazione e di soggiorno».
38 Orbene,
nei limiti in cui il giudice del rinvio, con tale affermazione, o anche con la
sua esposizione degli effetti concreti che deriverebbero dai provvedimenti
urgenti relativi al funzionamento degli organi giurisdizionali adottati dal
legislatore italiano per lo stato di emergenza sanitaria – di cui ai punti
da 12 a 14 della presente ordinanza – o con le considerazioni relative
alla sua indipendenza e al diritto ad una tutela giurisdizionale
effettiva – esposte ai punti da 15 a 17 della medesima ordinanza –
intenda giustificare la scelta delle disposizioni del Trattato UE e del
Trattato FUE che menziona nella questione e la pertinenza di tale scelta, è
sufficiente constatare che tali considerazioni d’ordine generale non contengono
alcun riferimento preciso a dette disposizioni né alcuna chiara spiegazione quanto
ai motivi per i quali nutre dubbi circa la loro interpretazione nel contesto
dell’applicazione di tali provvedimenti di emergenza alla controversia di cui
al procedimento principale.
39 Occorre
quindi constatare che l’ordinanza di rinvio non contiene neppure la richiesta
illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi
sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, e del
collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale
applicabile alla controversia nel procedimento principale.
40 Peraltro,
nei limiti in cui si possa ritenere che la questione pregiudiziale verta anche
sull’interpretazione degli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta
relativi, rispettivamente, alla dignità umana, al diritto alla libertà e alla
sicurezza, all’uguaglianza davanti alla legge, alla non discriminazione, alle
condizioni di lavoro giuste ed eque, alla sicurezza sociale e all’assistenza
sociale, alla libertà di circolazione e di soggiorno, nonché al diritto a un
ricorso effettivo e a un giudice imparziale, occorre constatare che detta
mancanza di informazioni non consente del pari alla Corte di pronunciarsi
sull’applicabilità di detti articoli (v., per analogia, sentenza del 7 novembre
2019, UNESA e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto
36, e ordinanza del 15 gennaio 2020, Corporate Commercial Bank, C‑647/18,
non pubblicata, EU:C:2020:13, punto 37).
41 L’articolo
51, paragrafo 1, della Carta prevede, infatti, che le disposizioni di
quest’ultima si applichino agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del
diritto dell’Unione. Pertanto, ove una situazione giuridica non rientri
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente
al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono
giustificare, di per sé, tale competenza (sentenza del 7 novembre 2019, UNESA
e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 39, e
ordinanza del 15 gennaio 2020, Corporate Commercial Bank, C‑647/18, non
pubblicata, EU:C:2020:13, punto 40).
42 A
tal riguardo, la mera affermazione del giudice del rinvio, secondo cui la
maggior parte delle disposizioni di diritto interno applicabili alle cause
sottoposte al suo esame, compresa la controversia nell’ambito della quale egli
adisce la Corte, risulta dalla trasposizione del diritto dell’Unione ad opera
del legislatore italiano, è manifestamente insufficiente a consentire alla
Corte di constatare una siffatta attuazione.
43 L’eventuale
applicabilità degli articoli della Carta citati dal giudice del rinvio avrebbe
potuto, se del caso, essere constatata solo laddove le altre disposizioni del
diritto dell’Unione menzionate nella questione pregiudiziale fossero
applicabili nel procedimento principale. Orbene, per le ragioni indicate ai
punti da 35 a 39 della presente ordinanza, tale questione è manifestamente
irricevibile nella parte in cui riguarda tali altre disposizioni. La domanda di
pronuncia pregiudiziale è, di conseguenza, del pari manifestamente irricevibile
nei limiti in cui deve essere intesa come vertente su dette disposizioni della
Carta (v., per analogia, sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑80/18
a C‑83/18, EU:C:2019:934, punti 40 e 41, nonché ordinanza del 15 gennaio
2020, Corporate Commercial Bank, C‑647/18, non pubblicata, EU:C:2020:13,
punti 41 e 42).
44 Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare, in
applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che
la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.
Istanza
di procedimento accelerato
45 Tenuto
conto di tutte le considerazioni che precedono e dell’adozione della presente
ordinanza, non occorre statuire sulla domanda diretta a che la presente causa
sia sottoposta a procedimento accelerato.
Sulle
spese
46 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese.
Per
questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
La
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Lanciano
(Italia), con ordinanza del 18 maggio 2020, è manifestamente irricevibile.
Firme
* Lingua processuale:
l’italiano.