CONSULTA ONLINE

 

 

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

10 dicembre 2020 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Stato di emergenza sanitaria nazionale – Continuità dell’attività giudiziaria – Rinvio delle udienze – Mancanza di precisazioni sufficienti riguardo al contesto di fatto e di diritto della controversia nel procedimento principale nonché riguardo alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑220/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di Lanciano (Italia), con ordinanza del 18 maggio 2020, pervenuta in cancelleria il 28 maggio 2020, nel procedimento

XX

contro

OO,

nei confronti di:

WW,

XC,

VS,

 

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, E. Juhász e I. Jarukaitis (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 9 TUE, nonché dell’articolo 67, paragrafi 1 e 4, e degli articoli 81 e 82 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XX e OO in merito a una domanda di risarcimento dei danni asseritamente causati a XX da OO in un incidente stradale.

 Diritto italiano

3        Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GURI del 1º febbraio 2020, n. 26), il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario (in prosieguo: lo «stato di emergenza sanitaria») per un periodo di sei mesi fino al 31 luglio 2020.

4        Con l’articolo 14, paragrafo 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (supplemento ordinario alla GURI del 19 maggio 2020, n. 128; in prosieguo: il «decreto legge n. 34/2020»), la durata iniziale dello stato di emergenza sanitaria è stata prorogata di sei mesi, ossia fino al 31 gennaio 2021.

5        In tale contesto, sono state adottate dal legislatore italiano diverse disposizioni d’urgenza che, in particolare, hanno limitato l’attività giudiziaria in materia civile e penale, successivamente sospesa per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Tuttavia, per un numero limitato di cause, reputate di particolare urgenza, è stata fatta eccezione a tale sospensione.

6        Tra le suddette disposizioni rientra il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID‑19 (GURI del 17 marzo 2020, n. 70), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (supplemento ordinario alla GURI del 29 aprile 2020, n. 110) e modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28 (GURI del 30 aprile 2020, n. 111) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 18/2020»).

7        Il decreto-legge n. 18/2020 contiene una serie di misure riguardanti l’attività giudiziaria, in particolare, misure di organizzazione, relative al trattamento delle cause penali e civili, volte segnatamente a garantire la prosecuzione dell’attività giurisdizionale, nella misura richiesta dalla natura delle cause e in condizioni conformi alle norme in materia di igiene e di prevenzione adottate dalle autorità sanitarie.

8        Il comma 7 dell’articolo 83 di tale decreto-legge prevede, in particolare, alla lettera d), l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; alla lettera e), la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e delle udienze civili pubbliche; alla lettera f), lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori mediante collegamenti da remoto rispondenti ai requisiti pertinenti, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, restando richiesta la presenza del magistrato nei locali dell’ufficio giudiziario; alla lettera g), il rinvio delle udienze civili e penali a una data successiva al 31 luglio 2020, fatta eccezione per le cause che presentano particolare urgenza di cui al comma 3 dello stesso articolo, nonché alla lettera h), lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

9        Per quanto riguarda il regime applicabile al personale delle pubbliche amministrazioni, tra cui il personale degli organi giurisdizionali, le modalità del cosiddetto regime del «lavoro agile», di cui all’articolo 87, comma 1, seconda frase, del decreto-legge n. 18/2020, si applicano fintantoché perduri la situazione di crisi sanitaria e le funzioni del personale interessato sono dunque, in linea di principio, esercitate a domicilio, conformemente a detta disposizione.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

10      Con atto di citazione del 12 giugno 2019, XX ha convenuto in giudizio OO davanti al Giudice di pace di Lanciano (Italia), giudice del rinvio, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che XX asserisce di aver subito in occasione di un incidente stradale verificatosi il 31 ottobre 2018. Con comparsa di risposta del 3 settembre 2019, OO, sostenendo che la responsabilità in ordine a tale incidente fosse da ascrivere alla WW, ha chiamato in causa quest’ultima. Con ordinanza del 22 maggio 2020, pervenuta alla Corte il 28 maggio 2020, il giudice del rinvio ha ammesso XC e VS ad intervenire in tale procedimento.

11      Detto giudice, che si pronuncia in quanto giudice unico (in prosieguo: il «giudice del rinvio»), afferma di aver disposto, nell’ambito dell’istruzione di tale causa, la comparizione personale delle parti in un’udienza inizialmente fissata per il 4 maggio 2020. Il giudice del rinvio menziona, tuttavia, che a causa della crisi provocata dalla pandemia di COVID-19, il legislatore italiano ha adottato, per lo stato di emergenza sanitaria proclamato il 31 gennaio 2020, diverse misure urgenti, tra cui quelle relative al funzionamento degli organi giurisdizionali di cui ai punti da 5 a 9 della presente ordinanza, che l’hanno indotto a rinviare tale udienza, in un primo tempo, al 1º giugno 2020, e, in un secondo tempo, ad una data ulteriore non determinata, ma successiva al 31 agosto 2020.

12      Per quanto riguarda l’applicazione di tali misure di emergenza nell’ambito delle proprie attività giudiziarie, il giudice del rinvio ritiene che, tenuto conto delle linee guida adottate dal presidente del Tribunale di Lanciano (Italia) ai sensi dell’articolo 83, comma 7, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020, nonché delle risorse materiali e umane di cui esso dispone, il rinvio delle udienze a una data successiva, in applicazione dell’articolo 83, comma 7, lettera g), del medesimo decreto-legge – quale disposta nella causa dinanzi ad esso pendente – rappresenti l’unica soluzione ipotizzabile, in pratica, per la trattazione delle cause che gli sono state attribuite, alla luce del loro oggetto.

13      Infatti, tra le modalità procedurali previste all’articolo 83, comma 7, del decreto-legge n. 18/2020, per quanto riguarda le cause civili rientranti nella competenza dei giudici di pace di Lanciano, sarebbe teoricamente ipotizzabile solo lo svolgimento delle udienze con qualsiasi mezzo autorizzato di comunicazione da remoto, previsto da tale disposizione, alla lettera f). Tuttavia, la mancanza di attrezzature informatiche a disposizione dei giudici di pace e di digitalizzazione del procedimento civile osterebbero allo svolgimento di tali «udienze da remoto». A ciò si aggiungerebbe l’insufficienza degli accessi da remoto accordati al personale della cancelleria, pur se quest’ultimo, in linea di principio, continuerebbe ad esercitare le sue funzioni a domicilio secondo il sistema del cosiddetto «lavoro agile».

14      A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa altresì che, da un lato, a causa dell’assenza di informatizzazione dell’Ufficio del giudice di pace, non sono soddisfatte le condizioni per poter trattare le cause secondo le modalità previste alla lettera h), di detto articolo 83, comma 7, e che, dall’altro, in considerazione dell’impossibilità di rispettare gli imperativi di igiene imposti – non essendo stati forniti agli organi giurisdizionali i dispositivi di protezione e di prevenzione del contagio previsti dai protocolli sanitari del Ministero della Salute (Italia) – non è neppure ipotizzabile lo svolgimento di udienze secondo le modalità organizzative di cui alla lettera e) di detto articolo 83, comma 7, e in ogni caso tale modalità organizzativa è riservata alle cause definite «urgenti» dall’articolo 83, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, nessuna delle quali sarebbe di competenza dell’Ufficio del giudice di pace di Lanciano.

15      Alla luce di tale situazione, il giudice del rinvio considera, anzitutto, che le misure di emergenza di cui trattasi ledono gravemente la dignità della sua funzione nonché la sua indipendenza. Egli fa riferimento, segnatamente, allo status particolare del giudice di pace, che, in quanto magistrato onorario, è retribuito mediante delle indennità corrisposte per le prestazioni rese, con le modalità a cottimo, e sarebbe privato di qualsiasi remunerazione fino alla ripresa delle udienze. A tal riguardo, pur ammettendo che avrebbe, in linea di principio, diritto a chiedere il contributo economico mensile previsto all’articolo 119 del decreto-legge n. 18/2020, rileva che la concessione di un siffatto sostegno, per una durata limitata a tre mesi, è subordinata alla sospensione effettiva e generalizzata dell’attività giudiziaria. Per quanto riguarda i giudici di pace, siffatta sospensione non avrebbe tuttavia avuto luogo, in quanto essi restano tenuti, nei limiti delle loro competenze, a garantire l’esame delle cause urgenti di cui all’articolo 83, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020. Orbene, sebbene nessuna di esse rientrerebbe nella competenza territoriale dei giudici di pace di Lanciano, alcune di tali cause rientrerebbero nella competenza dei giudici di pace, cosicché per il giudice del rinvio non sarebbe possibile soddisfare le condizioni per la concessione di tale contributo economico.

16      Il giudice del rinvio ritiene inoltre che gli effetti di queste stesse misure di emergenza ledano gravemente anche i diritti delle parti a che la loro causa sia esaminata in modo equo ed entro un termine ragionevole.

17      Infine, la proroga dei termini procedurali risultante dal rinvio delle udienze ad una data probabilmente successiva al 31 gennaio 2021 potrebbe esporlo al rischio di veder sorgere la propria responsabilità personale a causa del ritardo da ciò derivante, essendo responsabile dei ruoli che gli sono attribuiti e delle modalità di tenuta e di direzione delle udienze. Il giudice del rinvio precisa tuttavia che, nella causa dinanzi ad esso pendente, il rinvio dell’udienza non rientra nella sua responsabilità, ma risulta dal fatto che l’avvocato di una delle parti risiede al di fuori della regione in cui si trova il Tribunale di Lanciano.

18      Il giudice del rinvio sottolinea, peraltro, che la maggior parte delle disposizioni di diritto interno applicabili alle cause sottoposte al suo esame, compresa la controversia nell’ambito della quale ha adito la Corte, risulta dalla trasposizione del diritto dell’Unione da parte del legislatore italiano.

19      In tale contesto, il Giudice di pace di Lanciano ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, come modificata con ordinanza di tale giudice in data 22 maggio 2020:

«Se gli articoli 2, 4, comma 3, 6, comma 1, e 9 [TUE], gli articoli 67, commi 1 e 4, 81 e 82 [TFUE], in combinato disposto con gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della [Carta], ostano rispetto a disposizioni interne, quali gli articoli 42, 83 e 87 del decreto-legge [n. 18/2020], la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri [menzionata al punto 3 della presente ordinanza] che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale sanitaria per sei mesi fino al 31 luglio 2020, gli articoli 14 e 263 del [decreto-legge n. 34/2020], che hanno prorogato lo stato di emergenza nazionale per COVID-19 e la paralisi della giustizia civile e penale e dell’attività di lavoro amministrativo degli Uffici giudiziari italiani fino al 31 gennaio 2021, in combinato disposto, violando le predette norme nazionali l’indipendenza del giudice del rinvio e il principio del giusto processo, nonché i diritti ad essi connessi della dignità delle persone, della libertà e della sicurezza, dell’uguaglianza davanti alla legge, della non discriminazione, di condizioni di lavoro eque e giuste, dell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, della libertà di circolazione e di soggiorno.

In particolare, si chiede alla Corte di giustizia se l’indipendenza del giudice del rinvio e il diritto al giusto processo delle parti della presente controversia e di tutte le cause pendenti davanti a [detto] giudice siano stati violati dal Governo italiano nel momento in cui si sono verificate le seguenti condizioni giuridiche e situazioni di fatto:

–        in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri con una delibera adottata senza l’intesa obbligatoria con le Regioni e utilizzando una procedura non prevista dalla normativa interna per l’emergenza sanitaria, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per COVID-19 per la durata di sei mesi fino al 31 luglio 2020, avocando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la competenza di tutte le disposizioni per fronteggiare una situazione epidemiologica in quel momento inesistente sul territorio nazionale, senza stanziare risorse economiche adeguate per la dichiarata emergenza;

–        il Governo italiano con decretazione d’urgenza ha sospeso per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 l’attività giudiziaria nel settore civile e nel settore penale, ad eccezione di pochissime cause ritenute urgenti sul piano legislativo e non nella valutazione del giudice, che sono state trattate in udienza pubblica senza prevedere specifiche misure di contenimento per l’emergenza COVID-19, mentre l’attività [del giudice del rinvio] è stata sospesa integralmente, in mancanza della possibilità di effettuare cause urgenti della tipologia pretesa dal legislatore;

–        il Governo italiano dal 9 marzo all’11 maggio 2020 non ha provveduto alla sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alla amministrazione giudiziaria, all’acquisto di materiale igienico sanitario e di dispositivi di protezione individuale, nonché all’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso per informatizzare i settori giudiziari civili e penali anche degli Uffici del Giudice di pace, pur avendo a disposizione il Ministero della giustizia [(Italia)] per le misure di contenimento del virus e la ripresa dell’ordinaria attività giudiziaria disponibilità finanziarie di importo molto elevato e da utilizzare immediatamente in deroga alle norme UE nazionali in materia di appalti pubblici, senza l’obbligo di rendicontazione contabile ed amministrativa e senza il controllo della Corte dei conti [(Italia)];

–        per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, il Governo italiano ha imposto con decretazione d’urgenza per il settore civile e per il settore penale, cioè per i settori di competenza del giudice [del rinvio], ad eccezione delle limitate tipologie di cause urgenti come quelle già trattate in udienza pubblica per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020, modalità organizzative delle pochissime udienze che avrebbero dovuto essere effettuate o di impossibile attuazione come il processo da remoto per carenza strutturale del sistema informatico e organizzativo di lavoro del Ministero della giustizia, o gravemente lesive dei diritti di difesa e del contraddittorio delle parti, come le udienze a sola trattazione scritta senza la presenza dei difensori e delle parti;

–        per il periodo dal 12 maggio al 31 gennaio 2021, il Ministero della giustizia non ha consentito né consentirà per il settore civile e per il settore penale di poter effettuare udienze pubbliche anche a porte chiuse a causa della inutilizzabilità del personale amministrativo di cancelleria in lavoro agile senza collegamenti da remoto con gli Uffici giudiziari, della mancata sanificazione e disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alla amministrazione giudiziaria, del mancato acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, della mancata individuazione di protocolli di misure di contenimento per lo svolgimento dell’attività giudiziaria, scaricando la responsabilità di effettuare (in rarissime occasioni) o non effettuare (nella generalità dei casi) le udienze pubbliche, in carenza delle condizioni di sicurezza sanitaria e senza tutele contro l’emergenza COVID-19, ai Capi degli Uffici giudiziari (Presidenti di Tribunale per i giudizi in 1° grado) o ai singoli Giudici;

–        per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 il giudice [del rinvio] è stato messo nelle condizioni di non poter effettuare udienza con nessuna delle modalità organizzative previste dalla decretazione d’urgenza né con udienza pubblica né con il processo da remoto e l’aula virtuale né con trattazione scritta senza la presenza dei difensori e delle parti, e sarà costretto a rinviare tutte le cause rivenienti sui suoi ruoli del settore civile e del settore penale a data successiva al 31 agosto 2020 e, con la pubblicazione del decreto legge [n. 34/2020], al 31 gennaio 2021;

–        a causa della totale inattività giurisdizionale come udienze svolte e provvedimenti giudiziali prodotti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 il giudice [del rinvio] non ha percepito e non percepirà alcuna indennità dal Ministero della giustizia, neanche a titolo di contributo economico per l’emergenza sanitaria;

–        infine, il Governo italiano con decretazione d’urgenza ha prorogato per altri sei mesi fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza nazionale e l’attuale paralisi della giustizia civile e penale, mentre dal 18 maggio 2020 sono state riaperte tutte le attività produttive ed economiche che si svolgono nell’ambito della competenza territoriale regionale, con ripresa della libera circolazione tra le Regioni e nei confronti degli Stati [membri] dell’Unione, senza obbligo di quarantena, dal 3 giugno 2020, con l’adozione di modeste misure igienico-sanitarie e di contenimento sociale».

20      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

21      Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

22      Tale disposizione va applicata nella presente causa.

23      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione che sono loro necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere. La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede tuttavia nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza ivi citata; e ordinanza del 2 luglio 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C‑256/19, EU:C:2020:523, punto 42).

24      Come risulta, infatti, dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 45, e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 2 luglio 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C‑256/19, EU:C:2020:523, punto 43).

25      La Corte ha infatti ripetutamente ricordato che dal dettato e dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia, nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 46, e ordinanza del 2 luglio 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C‑256/19, EU:C:2020:523, punto 44).

26      Nell’ambito di siffatto procedimento, deve quindi esistere, tra la suddetta controversia e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione, un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 48, e ordinanza del 2 luglio 2020, S.A.D. Maler und Anstreicher, C‑256/19, EU:C:2020:523, punto 45).

27      Inoltre, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o almeno che esso spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La Corte, infatti, può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione di un testo dell’Unione a partire dai fatti che le sono presentati dal giudice nazionale (sentenza del 26 luglio 2017, Superfoz – Supermercados, C‑519/16, EU:C:2017:601, punto 44 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 luglio 2020, Adusbef e Federconsumatori, C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

28      La Corte ribadisce altresì l’importanza dell’indicazione, ad opera del giudice nazionale, dei motivi precisi che l’hanno indotto ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario proporle questioni pregiudiziali. Infatti, dato che la decisione di rinvio funge da fondamento del procedimento dinanzi alla Corte, è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca, nella decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto della controversia principale e fornisca un minimo di spiegazioni sulle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché sul nesso a suo avviso intercorrente tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito (v., in tal senso, ordinanza del 28 giugno 2000, Laguillaumie, C‑116/00, EU:C:2000:350, punti 23 e 24, nonché sentenza del 16 luglio 2020, Adusbef e Federconsumatori, C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

29      Detti requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano in modo esplicito all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione prevista all’articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 16 luglio 2020, Adusbef e Federconsumatori, C‑686/18, EU:C:2020:567, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

30      Ai sensi di detto articolo 94, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia», nonché «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

31      Detti requisiti sono inoltre richiamati nelle Raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), il cui punto 15 riproduce sostanzialmente le disposizioni di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura.

32      Nella fattispecie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i requisiti ricordati ai punti da 23 a 31 della presente ordinanza.

33      Da un lato, pur se tale domanda consente di stabilire che l’oggetto del procedimento principale consiste in una domanda di risarcimento dei danni che sarebbero stati provocati in un incidente stradale che ha coinvolto un autoveicolo, essa non contiene alcuna indicazione riguardo alle circostanze di tale incidente o all’eventuale ruolo che avrebbero avuto in esso le parti del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio. Inoltre, essa non precisa il fondamento giuridico di tale domanda né le disposizioni nazionali applicabili al fine di risolvere tale controversia, dato che il giudice del rinvio si limita a menzionare la natura civile del procedimento principale e a rilevare che la legislazione interna che esso dovrà applicare a detta controversia «deriva dal processo legislativo di recepimento del diritto dell’Unione».

34      D’altro lato, nei limiti in cui dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte tale domanda a causa delle modalità organizzative in cui sostiene di essere tenuto ad esaminare il procedimento principale, occorre ricordare che detta domanda verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 9 TUE nonché dell’articolo 67, paragrafi 1 e 4, e degli articoli 81 e 82 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta.

35      Orbene, dall’ordinanza di rinvio non risulta che la controversia principale presenti, quanto al merito o al regime processuale applicabile al suo esame, un collegamento con tali disposizioni del Trattato UE o del Trattato FUE o che il giudice del rinvio sia chiamato ad applicare una qualsiasi di tali disposizioni al fine di ricavarne la soluzione di merito da riservare a tale controversia. Inoltre, da essa non risulta neppure che una risposta della Corte a tali questioni sia atta a fornire al giudice del rinvio un’interpretazione del diritto dell’Unione che gli consenta di dirimere questioni procedurali di diritto nazionale di cui sarebbe investito prima di poter statuire nel merito della controversia, non contenendo l’ordinanza di rinvio alcuna indicazione in tal senso.

36      In tali circostanze, si deve constatare che dall’ordinanza di rinvio non risulta che tra le disposizioni del Trattato UE o del Trattato FUE su cui verte tale questione e la controversia di cui al procedimento principale esista un collegamento che sia idoneo a rendere necessaria l’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa, in applicazione dei precetti derivanti da tale interpretazione, adottare una decisione che sia necessaria al fine di statuire su tale controversia. Appare invece manifestamente che tale domanda non verta su un’interpretazione del diritto dell’Unione che risponde ad una necessità oggettiva per la soluzione di detta controversia, ma che essa abbia carattere generale.

37      L’ordinanza di rinvio non contiene inoltre nessuna spiegazione quanto alla scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione delle quali è richiesta l’interpretazione o quanto ai dubbi nutriti dal giudice del rinvio in proposito, limitandosi quest’ultimo a esporre considerazioni d’ordine generale. Dal testo della questione pregiudiziale risulta infatti che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione dovrebbe consentirgli, in sostanza, di valutare la validità delle modalità organizzative che regolano la tenuta delle udienze nelle cause dinanzi ad esso pendenti, in particolare nella controversia di cui al procedimento principale, riguardo alla quale esso nutre dubbi in quanto tali modalità, congiuntamente considerate, violerebbero «[la sua] indipendenza (...) e il principio del giusto processo, nonché i diritti ad essi connessi della dignità delle persone, della libertà e della sicurezza, dell’uguaglianza davanti alla legge, della non discriminazione, di condizioni di lavoro eque e giuste, dell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, della libertà di circolazione e di soggiorno».

38      Orbene, nei limiti in cui il giudice del rinvio, con tale affermazione, o anche con la sua esposizione degli effetti concreti che deriverebbero dai provvedimenti urgenti relativi al funzionamento degli organi giurisdizionali adottati dal legislatore italiano per lo stato di emergenza sanitaria – di cui ai punti da 12 a 14 della presente ordinanza – o con le considerazioni relative alla sua indipendenza e al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – esposte ai punti da 15 a 17 della medesima ordinanza – intenda giustificare la scelta delle disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE che menziona nella questione e la pertinenza di tale scelta, è sufficiente constatare che tali considerazioni d’ordine generale non contengono alcun riferimento preciso a dette disposizioni né alcuna chiara spiegazione quanto ai motivi per i quali nutre dubbi circa la loro interpretazione nel contesto dell’applicazione di tali provvedimenti di emergenza alla controversia di cui al procedimento principale.

39      Occorre quindi constatare che l’ordinanza di rinvio non contiene neppure la richiesta illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, e del collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia nel procedimento principale.

40      Peraltro, nei limiti in cui si possa ritenere che la questione pregiudiziale verta anche sull’interpretazione degli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta relativi, rispettivamente, alla dignità umana, al diritto alla libertà e alla sicurezza, all’uguaglianza davanti alla legge, alla non discriminazione, alle condizioni di lavoro giuste ed eque, alla sicurezza sociale e all’assistenza sociale, alla libertà di circolazione e di soggiorno, nonché al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, occorre constatare che detta mancanza di informazioni non consente del pari alla Corte di pronunciarsi sull’applicabilità di detti articoli (v., per analogia, sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 36, e ordinanza del 15 gennaio 2020, Corporate Commercial Bank, C‑647/18, non pubblicata, EU:C:2020:13, punto 37).

41      L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta prevede, infatti, che le disposizioni di quest’ultima si applichino agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, ove una situazione giuridica non rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punto 39, e ordinanza del 15 gennaio 2020, Corporate Commercial Bank, C‑647/18, non pubblicata, EU:C:2020:13, punto 40).

42      A tal riguardo, la mera affermazione del giudice del rinvio, secondo cui la maggior parte delle disposizioni di diritto interno applicabili alle cause sottoposte al suo esame, compresa la controversia nell’ambito della quale egli adisce la Corte, risulta dalla trasposizione del diritto dell’Unione ad opera del legislatore italiano, è manifestamente insufficiente a consentire alla Corte di constatare una siffatta attuazione.

43      L’eventuale applicabilità degli articoli della Carta citati dal giudice del rinvio avrebbe potuto, se del caso, essere constatata solo laddove le altre disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nella questione pregiudiziale fossero applicabili nel procedimento principale. Orbene, per le ragioni indicate ai punti da 35 a 39 della presente ordinanza, tale questione è manifestamente irricevibile nella parte in cui riguarda tali altre disposizioni. La domanda di pronuncia pregiudiziale è, di conseguenza, del pari manifestamente irricevibile nei limiti in cui deve essere intesa come vertente su dette disposizioni della Carta (v., per analogia, sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a., da C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, punti 40 e 41, nonché ordinanza del 15 gennaio 2020, Corporate Commercial Bank, C‑647/18, non pubblicata, EU:C:2020:13, punti 41 e 42).

44      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

 Istanza di procedimento accelerato

45      Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono e dell’adozione della presente ordinanza, non occorre statuire sulla domanda diretta a che la presente causa sia sottoposta a procedimento accelerato.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Lanciano (Italia), con ordinanza del 18 maggio 2020, è manifestamente irricevibile.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.