Sentenza n. 198 del 2018

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SENTENZA N. 198

ANNO 2018

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Giorgio                       LATTANZI                                       Presidente

-      Aldo                           CAROSI                                            Giudice

-      Marta                          CARTABIA                                              

-      Mario Rosario             MORELLI                                                 

-      Giancarlo                    CORAGGIO                                             

-      Giuliano                      AMATO                                                    

-      Silvana                        SCIARRA                                                 

-      Daria                           de PRETIS                                                

-      Nicolò                         ZANON                                                   

-      Franco                        MODUGNO                                             

-      Augusto Antonio       BARBERA                                               

-      Giulio              PROSPERETTI                                                    

-      Giovanni                     AMOROSO                                               

-      Francesco                    VIGANÒ                                                   

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’intero testo e degli artt. 3, comma 1, lettere g) e h); 4; 5; 8; 9; 12; 13, comma 1; 14; 16, commi 1 e 2; 17; 18, comma 3; 21; 22, commi 1, 2, 3 e 4; 23, commi 1, 2, 3 e 4; 24; 26, comma 1, lettera a), e 27 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Puglia, dalla Regione Abruzzo, dalla Regione Veneto, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Sardegna, dalla Regione Calabria e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con ricorsi, il primo, spedito per la notifica il 1° settembre, gli altri notificati il 30 agosto, il 1°-6 settembre, il 4-6 settembre, il 4 settembre, il 4-7 settembre, il 1°-6 settembre, il 4-7 settembre e il 4-11 settembre 2017, depositati in cancelleria il 5, 6, 7, 8, 13 e 14 settembre 2017, iscritti, rispettivamente, ai numeri da 63 a 71 e 73 del registro ricorsi 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri da 41 a 45, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

uditi nell’udienza pubblica del 19 giugno 2018 i Giudici relatori Franco Modugno e Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Piera Pujatti per la Regione Lombardia, Stelio Mangiameli per la Regione Puglia, Fabio Franco per la Regione Abruzzo, Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Massimo Luciani per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per la Regione autonoma Sardegna, Aristide Police e Nicola Greco per la Regione Calabria, Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 1° settembre 2017 e depositato il 5 settembre 2017 (reg. ric. n. 63 del 2017), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97, 117, primo, terzo e quinto comma, 118 e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f), m), 3, 4 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), di alcune disposizioni del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017.

1.1.– La ricorrente premette che il d.lgs. n. 104 del 2017 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dagli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014), al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Ad avviso della ricorrente, l’atto normativo realizzerebbe un pervasivo riassetto del riparto delle competenze fra Stato e Regioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), lesivo delle sue competenze costituzionali.

La Regione censura, anzitutto, l’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, denunciando la violazione degli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 del proprio statuto, nonché degli artt. 3, 5, 76, 117, primo e terzo comma, e 120 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La norma impugnata aggiunge al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (da ora in poi, anche: cod. ambiente), l’art. 7-bis, recante «Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA».

La nuova disposizione, ai commi 2 e 3, ridisegna la distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni in relazione ai progetti da sottoporre a VIA e a verifica di assoggettabilità a VIA, assegnando allo Stato i progetti di cui agli Allegati II e II-bis e alle Regioni quelli di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del d.lgs. n. 152 del 2006. Stabilisce, inoltre, al comma 4, che in sede statale l’autorità competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA, soggiungendo che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui al nuovo art. 25, comma 2, e all’art. 27, comma 8, cod. ambiente, che non contemplano più – diversamente dal passato – il parere delle Regioni interessate.

La nuova disposizione prevede, ancora, al comma 7, che nell’ipotesi in cui un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano debbano assicurare che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo, altresì, che il procedimento di VIA si svolge con le modalità di cui al citato art. 27-bis: con la conseguenza che tale procedura risulterebbe disciplinata «integralmente dal centro».

Il comma 8 circoscrive, poi, la potestà normativa, legislativa e regolamentare, delle Regioni e delle Province autonome alla disciplina dell’organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché all’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa in parola viene vincolata al rispetto della legislazione europea e di quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, fatto salvo solo il potere di stabilire regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all’art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, con espressa esclusione della derogabilità dei termini procedimentali massimi di cui agli artt. 19 e 27-bis.

Il comma 9 sottopone, da ultimo, le Regioni e le Province autonome a penetranti controlli e obblighi informativi, stabilendo che, a decorrere dal 31 dicembre 2017 e con cadenza biennale, esse debbano informare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo una serie di dati.

Tale «pervasiva interferenza» con le competenze regionali risulterebbe costituzionalmente illegittima, tanto in rapporto allo strumento attraverso il quale è stata attuata, quanto nei contenuti.

1.1.1.– Sotto il primo profilo, il censurato art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, violerebbe anzitutto l’art. 76 Cost. per eccesso di delega. Il profondo riassetto delle competenze fra Stato e Regioni operato con la norma impugnata risulterebbe, infatti, privo di qualsiasi fondamento esplicito nelle norme della legge di delegazione.

In base all’art. 1 della legge n. 114 del 2015, il legislatore delegato, nell’attuare le direttive elencate negli Allegati A e B, avrebbe dovuto attenersi, in primo luogo, ai principi e ai criteri direttivi generali sanciti dagli artt. 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea). Nessuno di tali principi e criteri direttivi autorizzerebbe, peraltro, la modifica del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Da essi emergerebbe, al contrario, la «massima attenzione» per la salvaguardia delle attribuzioni dei singoli livelli di governo, essendo previsto nell’art. 32, comma 1, lettera g), che, nei casi di sovrapposizione di competenze tra amministrazioni diverse, «i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili».

Ancora più significativo risulterebbe, peraltro, il silenzio sul punto, considerati i principi e criteri direttivi specifici enunciati dall’art. 14 della legge n. 114 del 2015, alla luce dei quali la normativa delegata avrebbe dovuto perseguire i seguenti obiettivi: «a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all’integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale; b) rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali; c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni; d) destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il combinato disposto degli artt. 1 e 14 di tale legge lascerebbe, quindi, chiaramente intendere come le Camere abbiano conferito al Governo una mera delega di revisione, riordino e semplificazione delle norme preesistenti, senza autorizzare l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, un simile intervento è ammissibile solo nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato: in mancanza di essi, la delega deve essere intesa, di contro, in senso "minimale”, tale, cioè, da non consentire l’adozione di norme delegate sostanzialmente innovative.

A comprova del fatto che il silenzio della legge n. 114 del 2015 assurga a indice della volontà delle Camere di non consentire interventi innovativi del legislatore delegato sul piano della disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni, militerebbe anche la considerazione che tale legge, nel disciplinare il procedimento di formazione del decreto delegato, ha prescritto il coinvolgimento delle Regioni nella forma del mero parere, e non già dell’intesa. Tale soluzione si giustificherebbe, infatti, solo sul presupposto che le Camere abbiano abilitato il Governo a una "blanda” operazione di riordino e semplificazione della materia, che intacca in misura minima o non intacca affatto le competenze regionali, così da non richiedere l’attivazione di più penetranti strumenti di collaborazione.

Ove si ritenesse, al contrario, che le Camere abbiano voluto implicitamente consentire al Governo di riformare le competenze statali e regionali in materia di VIA, lo strumento del mero parere si rivelerebbe del tutto inidoneo a consentire una seria interlocuzione fra i livelli di governo coinvolti, stante la quantità e l’intensità delle competenze regionali sacrificate. In questa prospettiva, gli artt. 1 e 14 della legge n. 114 del 2015 risulterebbero illegittimi per violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), nella parte in cui prevedono il mero parere e non l’intesa, conformemente a quanto già deciso dalla Corte costituzionale, in situazione analoga, con la sentenza n. 251 del 2016. Proprio la prescrizione del mero parere, anziché dell’intesa, avrebbe del resto consentito al Governo di disattendere del tutto sette delle nove condizioni che le Regioni avevano indicato come irrinunciabili nel parere 17/52/SR8/C5 (Parere sullo schema di decreto legislativo della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), reso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto delegato.

La Regione ricorrente chiede pertanto che la Corte – ove ritenesse che gli artt. 1 e 14 della legge n. 114 del 2015 abilitino il Governo al riassetto delle competenze statali e regionali – sollevi avanti a sé stessa questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni, dichiarando l’illegittimità costituzionale in via derivata dell’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017.

1.1.2.– Dal punto di vista contenutistico, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), nonché con gli artt. 3 e 4 dello statuto reg. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in combinato disposto con l’art. 117, primo e terzo comma, Cost., anche in relazione alla "clausola di maggior favore” di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

L’art. 2 dello statuto attribuisce alla Regione autonoma la competenza legislativa piena in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale; agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna; strade e lavori pubblici di interesse regionale; acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico. Tale competenza incontra il solo limite degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

L’art. 3 riconosce, poi, alla Regione autonoma la potestà di emanare – sempre entro i limiti dianzi indicati – norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, in tutta una serie di materie che si intrecciano con quelle implicate nella valutazione di impatto ambientale: industria e commercio, disciplina dell’utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, disciplina dell’utilizzazione delle miniere, igiene e sanità, antichità e belle arti.

Infine, l’art. 4 demanda alla Regione autonoma le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 2 e 3, salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica.

A fronte di questo ampio elenco di competenze regionali, l’operazione effettuata dallo Stato, con l’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, apparirebbe evidentemente illegittima e sproporzionata. A seguito dell’intervento normativo censurato, infatti, la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste:

a) si troverebbe confinata – nei casi di progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale – al ruolo di mero "custode” delle norme e delle procedure prescritte dallo Stato (comma 7): ruolo ulteriormente gravato da un obbligo di informazione periodica (comma 9);

b) vedrebbe limitata la propria potestà normativa, tanto legislativa quanto regolamentare, alla disciplina dell’organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, salva la sola facoltà di dettare norme particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti e altre specifiche finalità (comma 8);

c) subirebbe l’integrale «regolazione dal centro» della procedura di VIA regionale – cristallizzata nella disciplina dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 – e perderebbe ogni possibilità di interlocuzione nel procedimento di VIA statale, essendo stato eliminato il parere regionale precedentemente prescritto dall’art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo.

In pratica, la Regione speciale sarebbe stata «"declassata” a ufficio territoriale dello Stato», peraltro in palese violazione del principio di leale collaborazione, essendo state disattese tutte le proposte di emendamento formulate dalla Conferenza Stato-Regioni.

Tale "declassamento” non troverebbe alcuna giustificazione nel diritto europeo. La direttiva 2014/52/UE apparirebbe, al contrario, «attenta alle specificità territoriali, ed incline a valorizzare […] le competenze degli enti sub-statali», come attesterebbero, tra l’altro, le indicazioni del considerando n. 9 (nel quale si pone in evidenza «l’importanza economica e sociale di una corretta pianificazione territoriale» e la rilevanza di «opportuni piani di utilizzo del suolo e politiche a livello nazionale, regionale e locale») e del novellato art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE (in forza del quale «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione»).

L’impugnato "declassamento” risulterebbe, altresì, incompatibile con il riparto costituzionale delle competenze delineato dall’art. 117 Cost. Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, benché la disciplina della VIA sia in larga parte riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, ciò non sarebbe incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che attengano alle proprie competenze, specie in materia di governo del territorio e di tutela della salute. La competenza statale in questione, se pure di natura "trasversale”, rimarrebbe soggetta, comunque sia, ai limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, non valendo di per sé ad escludere ogni margine di competenza delle Regioni, alle quali è consentito, ad esempio, incrementare gli standard di tutela dell’ambiente prefigurati dalla legge statale.

La conclusione varrebbe a fortiori per la ricorrente, in forza delle ulteriori competenze attribuite dallo statuto speciale. La consapevolezza dell’esistenza di incomprimibili competenze delle Regioni speciali emergerebbe, peraltro, anche dal parere della commissione ambiente del Senato della Repubblica, nel quale si raccomandava di adottare gli emendamenti al riguardo suggeriti dalla Conferenza Stato-Regioni (parere espresso il 16 maggio 2017 dalla XIII Commissione permanente del Senato della Repubblica), nonché dal parere della Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio dei ministri e Interni, nel quale si auspicavano modifiche proprio per salvaguardare le condizioni delle autonomie speciali (parere espresso il 10 maggio 2017 dalla I Commissione permanente Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio dei ministri e Interni della Camera dei deputati).

1.2.– Vengono altresì censurati l’art. 16, comma 2, e l’art. 24 del d.lgs. n. 104 del 2017. L’art. 16 stabilisce che il «provvedimento unico regionale» sostituisce ogni tipologia di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto sottoposto a VIA regionale. Tali atti vengono acquisiti – ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, che sostituisce l’art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) – nell’ambito di una conferenza di servizi, convocata in «modalità sincrona» ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990.

La nuova normativa statale disciplinerebbe «in ogni minuto dettaglio» il procedimento per il rilascio della VIA regionale, privando il legislatore regionale di ogni spazio di autonomia.

1.2.1.– La ricorrente lamenta la lesione dell’art. 76 Cost., poiché, secondo quanto già posto in evidenza, dal combinato disposto dei principi e criteri direttivi desunti dagli artt. 1 e 14 della legge n. 114 del 2015 emergerebbe l’intenzione delle Camere di conferire al Governo una delega «minimale», con «meri» obiettivi di «semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione» delle procedure di VIA (art. 14, comma 1, lettera a), mentre il Governo avrebbe fatto «tabula rasa» delle previgenti discipline regionali e avrebbe uniformato tutte le procedure «in maniera pervasiva e vincolante».

1.2.2.– Gli articoli impugnati sarebbero illegittimi anche rispetto all’art. 2, primo comma, lettere a), d), f), m), nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto reg. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in combinato disposto con l’art. 117, primo e terzo comma, Cost., in riferimento alla «clausola di maggior favore», di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La titolarità in capo alla Regione autonoma di una pluralità di potestà legislative piene e integrative-attuative in materie strettamente connesse alla VIA, nonché delle corrispondenti funzioni amministrative, impedirebbe allo Stato di dettare «in modo unilaterale e vincolante» il procedimento per la VIA, in lesione del principio di leale collaborazione; la pretesa del legislatore statale di disciplinare dal centro e in modo uniforme la VIA regionale, senza considerare le specificità locali, apparirebbe, inoltre, «manifestamente irragionevole» e contraria ai principi di buon andamento (art. 97 Cost.), sussidiarietà e differenziazione (art. 118 Cost.).

Anche a voler ritenere che lo Stato abbia avocato a sé, tramite «chiamata in sussidiarietà», la disciplina del procedimento, «l’integrale regolazione apprestata dal legislatore nazionale» violerebbe i principi di ragionevolezza e proporzionalità (è richiamata la sentenza n. 303 del 2003).

1.3.– La ricorrente impugna, altresì, l’art. 22, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 104 del 2017 per violazione degli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 dello statuto reg. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nonché degli artt. 3, 5, 76, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La ricorrente rileva come la norma impugnata abbia ampiamente novellato gli Allegati alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali contengono gli elenchi dei procedimenti sottoposti a VIA statale (Allegato II), a verifica di assoggettabilità a VIA statale (Allegato II-bis), a VIA regionale (Allegato III) e a verifica di assoggettabilità a VIA regionale (Allegato IV).

Rispetto al testo previgente, risultano drasticamente ridotti i procedimenti di competenza regionale, con corrispondente incremento di quelli di competenza statale.

Anche tale intervento esulerebbe dal circoscritto perimetro della delega di armonizzazione e semplificazione conferita dalle Camere con gli artt. 1 e 14 della legge n. 114 del 2015, salvo a voler considerare quest’ultima costituzionalmente illegittima per la previsione di insufficienti strumenti di leale collaborazione.

L’«impoverimento» degli elenchi regionali lederebbe, altresì, le competenze legislative piene e integrative-attuative riconosciute alla ricorrente dai citati artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), e 3 dello statuto reg. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nonché delle parallele competenze amministrative ad essa riconosciute dal successivo art. 4. Risulterebbero violate, inoltre, le ulteriori competenze di cui la Regione gode ai sensi dell’art. 117 Cost., in virtù della "clausola di maggior favore” di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, a cominciare da quelle in materia di tutela della salute e governo del territorio.

La riscrittura degli Allegati suindicati sarebbe stata operata, ancora – in violazione degli artt. 5 e 120 Cost. – al di fuori di meccanismi di leale collaborazione: l’acquisizione del mero parere della Conferenza Stato-Regioni, peraltro in larga parte disatteso, costituirebbe, infatti, uno strumento del tutto insufficiente a compensare il sacrificio delle attribuzioni regionali.

La nuova sistematica degli elenchi non risponderebbe, per altro verso, ad alcun canone di razionalità, ma soltanto a «un’ispirazione tutoria e centralistica fine a sé stessa». Nella distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni, infatti, sarebbero stati adottati criteri del tutto scollegati dal dato territoriale – ad esempio, la potenza termica o la dimensione dello specchio acqueo – privi di valore sintomatico riguardo alla dimensione regionale o sovraregionale dell’intervento, assegnando alla competenza statale anche progetti che pacificamente interessano una sola Regione.

Risulterebbero in tal modo violati, oltre all’art. 3 Cost., anche gli artt. 97 e 118 Cost., essendo stati completamente disattesi i principi di buon andamento e sussidiarietà.

1.4.– Sarebbe illegittimo anche l’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, per asserita violazione degli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 dello statuto reg. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dell’art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino Alto-Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), nonché degli artt. 3, 5, 76, 117, primo, terzo e quinto comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La norma censurata stabilisce che «[l]e Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti esercitando le potestà normative di cui all’articolo 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dall’articolo 5 del presente decreto, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto. Decorso inutilmente il suddetto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all’articolo 117, quinto comma, Cost., secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge n. 234 del 2012».

La disposizione si porrebbe in contrasto con i parametri evocati, stante l’assoluta genericità e vaghezza del presupposto al quale è connessa l’attivazione del potere sostitutivo dello Stato: vale a dire, il difetto di "idoneità allo scopo” delle norme regionali e provinciali adottate in forza del nuovo art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006. In mancanza di qualsiasi criterio atto a delimitare la discrezionalità dello Stato, il potere sostitutivo potrebbe essere esercitato sulla base di valutazioni squisitamente politiche, che troverebbero un unico contrappeso – «tenue e anch’esso tutto politico» – nella sottoposizione dell’atto sostitutivo alla Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 41 della legge n. 234 del 2012: con la conseguenza che il legislatore statale sarebbe posto «nella condizione di rimodulare a piacere i confini costituzionali delle competenze».

Sfuggente e indefinito risulterebbe, peraltro, lo stesso «scopo» cui le norme regionali devono tendere, individuato tramite il richiamo alle potestà normative previste dal citato art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, concernenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle Regioni e alle Province autonome in materia di VIA, nonché l’eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali.

Le funzioni così delineate sarebbero, peraltro, tutte a esercizio eventuale e facoltativo, sicché rispetto a esse non potrebbe configurarsi alcun potere sostitutivo dello Stato, il quale, secondo la pacifica giurisprudenza costituzionale, è esercitabile solo in relazione ad atti e attività vincolati nell’an. Nella specie, solo la competenza normativa relativa all’organizzazione e alle modalità di esercizio delle funzioni amministrative potrebbe ritenersi ad esercizio obbligatorio: senonché, da un lato, non si comprenderebbe quale sia rispetto a essa lo scopo, posto che la nuova disciplina statale già determina in modo esaustivo ogni aspetto delle funzioni in questione, soprattutto con il nuovo art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006; dall’altro, risulterebbe ancora più difficile valutare l’idoneità allo scopo di norme regionali di così scarso rilievo, una volta che il successo della riforma dipende tutto dall’efficacia della «pervasiva disciplina dello Stato».

Tali criticità risulterebbero acuite dall’autonomia speciale di cui gode la ricorrente, che dovrebbe garantirle un presidio ancora maggiore rispetto a interventi unilaterali dello Stato: non a caso, in sede di Conferenza Stato-Regioni erano stati proposti correttivi finalizzati a garantire una maggiore compatibilità tra potere sostitutivo e competenze delle Regioni speciali (punto 53 del citato parere).

2.– Si è costituito, con atto depositato il 10 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

2.1.– Con riguardo alle questioni che investono l’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017 e, in via subordinata, gli artt. 1 e 14 della legge n. 114 del 2015, il resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, in ragione del fatto che non è mai stata promossa dalla Regione ricorrente questione di legittimità costituzionale della legge delega.

Al riguardo, l’Avvocatura generale dello Stato ricorda come, secondo la giurisprudenza costituzionale, la legge di delegazione legislativa possa essere autonomamente impugnata allorché contenga un principio di disciplina sostanziale della materia o una regolamentazione parziale della stessa, ovvero stabilisca norme attributive di competenze che incidano in modo diretto e immediato sulle attribuzioni costituzionalmente garantite delle Regioni e delle Province autonome.

Ne deriva che ogni qualvolta i contenuti della legge di delega, per il loro grado di determinatezza e inequivocità, possano dar luogo a effettive lesioni delle competenze regionali o provinciali, tale legge deve essere impugnata tempestivamente nel termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Qualora, infatti, si riconoscesse la possibilità di impugnare il decreto legislativo senza aver preventivamente impugnato la legge delega che risulti immediatamente lesiva si consentirebbe, da un lato, l’elusione del predetto termine stabilito a pena di decadenza; dall’altro, la sopravvivenza, «ancorché formale», di una normativa (quella della legge delega) i cui effetti immediati e diretti (stabiliti dal decreto legislativo) siano stati dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Di qui anche l’inammissibilità della richiesta della Regione ricorrente di autorimessione, da parte della Corte costituzionale, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 14 della legge n. 114 del 2015, nella parte in cui prevedono il mero parere e non l’intesa: richiesta che assumerebbe, per l’appunto, carattere elusivo del termine per l’impugnazione della legge delega.

2.1.1.– Nel merito, le censure della ricorrente risulterebbero, in ogni caso, infondate.

Quanto alla pretesa esorbitanza dell’intervento dai limiti tracciati dalla legge di delegazione, risulterebbe evidente come, nel caso in esame, l’oggetto, i principi e criteri direttivi della delega debbano essere desunti non soltanto dalla legge n. 114 del 2015, ma anche dalla direttiva 2014/52/UE che il Governo è stato chiamato ad attuare. Tale direttiva reca una disciplina puntuale delle fasi del procedimento di VIA (art. 1, paragrafo 1, numero 1, lettera a), che vincola rigorosamente gli Stati membri e, dunque, il Governo italiano nella sua qualità di legislatore delegato, riducendo fortemente i margini di discrezionalità di quest’ultimo e, pertanto, la possibilità di differenziare su base regionale tale procedimento. Non vi sarebbe, quindi, alcuna ragione per intendere la delega al riassetto in senso minimale e formale, dovendosi ritenere, al contrario, che essa giustifichi anche interventi sostanziali quale quello che il ricorso regionale contesta.

La norma censurata rende, infatti, omogenea su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle nuove regole per i procedimenti di VIA e di assoggettabilità a VIA proprio al fine di recepire fedelmente la nuova direttiva, che impone di superare la pregressa situazione di frammentazione e contraddittorietà del quadro regolamentare, dovuta alle diversificate discipline regionali, e di assicurare l’efficace applicazione per tutti gli operatori delle semplificazioni introdotte. La previgente disciplina attribuiva, in effetti, alle Regioni e alle Province autonome la potestà generale di disciplinare il procedimento di VIA (art. 7, comma 7, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo anteriore): potestà che non avrebbe più ragione di essere mantenuta, una volta che la direttiva 2014/52/UE prevede regole dettagliate insuscettibili di varianti negli ordinamenti nazionali, pena il rischio di procedure di infrazione. Peraltro, la disposizione impugnata, oltre a prevedere che le Regioni e le Province autonome possano disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite in materia di VIA, in conformità alla normativa europea e nel rispetto di quanto previsto dalla nuova disciplina, fa salvo il potere di tali enti di stabilire regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per la consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, nonché per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale.

In tale quadro, sarebbe stato razionalizzato anche il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, prevedendo che siano sottoposti alla procedura di VIA e alla verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui agli Allegati II e II-bis, Parte II, del d.lgs. n. 152 del 2006, e alla procedura di VIA e alla verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui agli Allegati III e IV.

2.1.2.– Con riguardo, poi, alla censura di illegittima compressione delle potestà legislative e delle competenze amministrative regionali connesse alla VIA, il resistente rileva come, anche alla luce della definizione offerta dall’art. 1, paragrafo 1, numero 1), lettera a), della direttiva 2014/52/UE, la VIA consista in un procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti significativi sull’ambiente di determinate attività antropiche (progetti, opere, infrastrutture e impianti produttivi). Al riguardo, l’art. 4, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 elenca dettagliatamente i fattori sui quali possono ricadere gli impatti ambientali negativi, individuandoli segnatamente nella popolazione e salute umana; nella biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti; nel territorio, suolo, acqua, aria e clima; nei beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio; nell’interazione tra tali fattori.

Sarebbe, quindi, evidente come la disciplina della VIA si collochi nell’ambito della materia, di competenza esclusiva statale, «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Si tratta di materia che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale, si connota come «trasversale» e «prevalente», in maniera tale che la normativa statale ad essa relativa si impone integralmente nei confronti delle Regioni: conclusione che si imporrebbe anche in rapporto alle Regioni ad autonomia speciale.

I ripetuti riferimenti della Regione ricorrente alla giurisprudenza costituzionale in tema di "intreccio” di materie sarebbero, pertanto, non pertinenti. Nel caso della VIA non vi sarebbe, infatti, alcun "intreccio” di materie. Come già ampiamente riconosciuto dalla Corte costituzionale, l’esercizio della valutazione ambientale può certamente incidere sull’esercizio di funzioni regionali, ma ciò non escluderebbe che la relativa regolamentazione vada ascritta in via esclusiva alla competenza statale in materia ambientale, salva l’esigenza – quando tale incidenza sia particolarmente significativa – che la legislazione statale preveda passaggi collaborativi con la Regione interessata (è citata, in specie, la sentenza n. 232 del 2009). Ciò sarebbe puntualmente avvenuto con il d.lgs. n. 104 del 2017, il cui art. 12, novellando l’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha previsto il necessario coinvolgimento, non soltanto della Regione, ma di tutte le amministrazioni anche solo potenzialmente interessate.

Con riguardo alla VIA di competenza statale, d’altro canto, l’art. 6 del d.lgs. n. 104 del 2017 prevede, nei procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, che un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate partecipi all’attività istruttoria della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale (VIA) e della valutazione ambientale strategica (VAS).

Non conferente risulterebbe, quindi, il richiamo della Regione ricorrente alla sentenza n. 251 del 2016, la quale ha ritenuto che la decretazione legislativa statale debba essere in taluni casi assistita da passaggi collaborativi "forti” con il sistema regionale: ma ciò esclusivamente qualora la medesima si muova nell’ambito di un "intreccio inestricabile” di competenze, e non già quando si sia di fronte ad un fenomeno di semplice «incidenza» delle norme statali in materia di competenza esclusiva su funzioni regionali; fenomeno che caratterizza naturalmente le materie "trasversali”, quali la tutela dell’ambiente o la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.).

Le norme del d.lgs. n. 104 del 2017 volte a garantire l’omogeneità procedimentale delle valutazioni di impatto ambientale su tutto il territorio nazionale risulterebbero, in effetti, ascrivibili proprio a quest’ultima materia, avendo la giurisprudenza costituzionale chiarito che norme procedimentali a carattere semplificatorio possono costituire «livelli essenziali delle prestazioni» ai sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in grado di vincolare i legislatori regionali.

2.1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, in ogni caso, l’inammissibilità, per genericità e carenza di motivazione, della censura relativa alla presunta violazione delle norme dello statuto reg. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, congiuntamente a quella dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Per un verso, infatti, la Regione non avrebbe indicato le ragioni per le quali la disciplina della VIA dettata dallo Stato inciderebbe sulle richiamate competenze statutarie; per altro verso, avrebbe invocato simultaneamente la disciplina statutaria e quella costituzionale, senza motivare circa l’applicabilità dell’una o dell’altra al caso di specie, alla stregua della clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Ai fini dell’ammissibilità della censura, la Regione avrebbe dovuto, in particolare, individuare – fornendone adeguata motivazione – per quali materie la Costituzione pone un regime competenziale di maggior favore per la Regione speciale rispetto alla disciplina statutaria, e per quali materie accade l’opposto, invocando, di conseguenza, il parametro adeguato per ciascuna materia.

2.1.4.– Con riferimento, infine, al mancato recepimento da parte del Governo delle proposte emendative avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome in sede di Conferenza Stato-Regioni, per il resistente, l’istituto del mero parere, oltretutto neppure obbligatorio, non impedisce al procedente di determinarsi in modo differente dalle risultanze dell’attività consultiva.

Tutte le proposte delle Regioni sarebbero state, peraltro, dettagliatamente analizzate nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, con l’indicazione, per quelle non accolte, delle ragioni del mancato accoglimento.

2.2.– Sulla presunta violazione dell’art. 76 Cost., da parte dell’art. 16, comma 2 e dell’art. 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, l’infondatezza della censura sarebbe palese ove si consideri che la delega era volta all’attuazione della direttiva 2014/52/UE. Essa avrebbe richiesto agli Stati membri di individuare il grado e le modalità dell’integrazione del procedimento di VIA in altri procedimenti a carattere autorizzatorio, prevedendo che in detto provvedimento autorizzatorio fosse necessariamente contenuta la decisione motivata di valutazione di impatto ambientale. Alla luce di ciò, sarebbe intervenuta la modifica del contestato art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006; i principi e criteri direttivi della legge delega, volti ad attuare la direttiva europea, avrebbero dovuto integrarsi con le previsioni di questa, da cui si dovrebbe evincere l’esistenza di «norme ben precise che orientavano il legislatore delegato e ne vincolavano l’operato».

L’Avvocatura nota che l’integrazione procedimentale richiesta dalla direttiva 2014/52/UE si sarebbe potuta raggiungere solo attraverso un procedimento unico o comunque tramite l’integrazione con gli altri procedimenti di settore.

Dall’art. 2, paragrafo 2, della richiamata direttiva, si dedurrebbe che «gli Stati membri dispongono di varie possibilità per dare attuazione alla direttiva relativamente all’integrazione delle valutazioni dell’impatto ambientale nelle procedure nazionali». Considerando che gli elementi di tali procedure nazionali possono variare, appare conseguente la previsione di cui all’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, che ha introdotto una disciplina specifica per le procedure di VIA incardinate nel procedimento autorizzatorio unico regionale, confermando la scelta già operata con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi in attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), di riforma della legge n. 241 del 1990.

2.3.– L’impugnato art. 24, inoltre, razionalizzerebbe un istituto già esistente e non innoverebbe la disciplina previgente, come modificata dall’art. l, comma 4, del citato d.lgs. n. 127 del 2016. Esso, infine, rappresenterebbe una disposizione di coordinamento con il d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di adeguare il procedimento unico regionale alla norma europea.

2.4.– Egualmente infondate risulterebbero le questioni che investono le modifiche degli allegati disposte dall’art. 22, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017 e la correlata riduzione degli elenchi dei procedimenti di competenza regionale.

2.4.1.– Quanto, infatti, al ventilato eccesso di delega, la revisione del quadro allocativo delle competenze a livello statale o regionale dovrebbe ritenersi, in realtà, pienamente ricompresa nell’ambito dei principi e criteri direttivi specifici di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 114 del 2015, che demandavano al Governo il compito di armonizzare e razionalizzare le procedure di VIA, nonché di rafforzarne la qualità, allineandole ai principi della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali (quali quelle energetiche e infrastrutturali).

Ma, soprattutto, la nuova ripartizione delle competenze in materia di VIA risponderebbe pienamente al più generale principio e criterio direttivo – richiamato dalla stessa ricorrente – di cui all’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, relativo all’ipotesi in cui si verifichino «sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse»: principio e criterio direttivo che, lungi dal "cristallizzare” il quadro previgente delle competenze, avrebbe imposto al legislatore delegato di verificare il puntuale rispetto, da parte del precedente assetto, dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, alla luce dell’esperienza maturata, procedendo, nel caso di riscontrata non conformità, ai necessari adeguamenti.

Con la modifica degli Allegati da II a IV, Parte II, del d.lgs. n. 152 del 2006, il Governo avrebbe inteso, per l’appunto, razionalizzare il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, attraendo al livello statale le procedure per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, tenuto conto delle esigenze di uniformità, efficienza e del dirimente criterio della dimensione sovraregionale degli impianti da valutare (che rende ontologicamente inadeguato il livello di valutazione regionale), fatte salve puntuali e limitate eccezioni. Ciò, con la precisazione che la valutazione di adeguatezza, o non, del livello regionale non potrebbe che essere effettuata ex ante e per «classi di casi», senza che rilevi l’eventualità che, in concreto, un singolo progetto resti privo di impatti extraregionali.

Se pure è vero, d’altro canto, che il criterio dimensionale degli impianti da valutare non trova un ancoraggio nella direttiva europea da attuare, esso troverebbe, però, fondamento nell’art. 118, primo comma, Cost., ai fini della corretta allocazione delle funzioni amministrative ai diversi livelli territoriali di governo. Al riguardo, occorrerebbe considerare che, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2017, la ripartizione delle competenze relative alle varie categorie progettuali di VIA risaliva al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale): dunque, ad epoca anteriore alla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, che ha riscritto in modo profondamente innovativo il citato art. 118 Cost., ponendo a fondamento dell’allocazione di funzioni amministrative i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Di conseguenza, la precedente ripartizione delle funzioni non soltanto era molto risalente nel tempo, ma rispondeva a un quadro costituzionale sensibilmente diverso dall’attuale: sicché il legislatore delegato, anche alla luce dell’esperienza maturata medio tempore, ben poteva – e anzi doveva – rivisitare profondamente tale ripartizione alla luce dei principi dianzi richiamati.

2.4.2.– Quanto, poi, all’asserita violazione delle competenze legislative e amministrative regionali, non potrebbe che ribadirsi come non ricorra, in materia di VIA, un "intreccio” di competenze, ma, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato, si debba parlare di mera incidenza sull’esercizio di funzioni regionali.

2.4.3.– Tale considerazione varrebbe anche ad escludere la violazione del principio di leale collaborazione, ventilata dalla Regione ricorrente sull’assunto dell’insufficienza del mero parere della Conferenza Stato-Regioni, previsto dalla legge delega, a compensare il sacrificio delle attribuzioni regionali.

2.4.4.– Per quel che concerne, poi, la dedotta violazione degli artt. 3, 97 e 118 Cost., il criterio dimensionale, per la determinazione della competenza in materia di VIA, sarebbe stato adottato dal legislatore nazionale quale discrimine per individuare i progetti che "potenzialmente” assumano una rilevanza sovraregionale.

Sebbene, infatti, la procedura di VIA implichi una valutazione "sito specifica”, e nonostante la locazione delle opere possa ricadere in un ambito territoriale ristretto (anche meramente comunale), i potenziali impatti ambientali travalicano l’ambito territoriale direttamente interessato, richiedendo valutazioni di area vasta (sovraregionale) per la natura stessa dei complessi fenomeni di inquinamento o, comunque, di impatto quali-quantitativo sulle risorse ambientali coinvolte.

2.5.– Con riferimento, infine, alle questioni che investono l’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva come l’art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, attribuisca alle Regioni e alle Province autonome il compito di dettare, in via legislativa o regolamentare, misure a carattere strettamente organizzativo in ordine ai procedimenti di VIA di propria competenza. Si tratterebbe di adempimento a carattere sicuramente obbligatorio («disciplinano»), giustificato dall’esigenza di evitare che la carenza di adeguate soluzioni organizzative pregiudichi, a livello regionale, lo svolgimento dei procedimenti di VIA nel rispetto delle innovative regole stabilite dal legislatore delegato e – quel che più conta – comprometta la piena attuazione della direttiva europea nella quale siffatte regole si radicano.

Gli ulteriori contenuti, a carattere facoltativo, delle normative regionali e provinciali, previsti dal citato art. 7-bis, comma 8, non ne esaurirebbero il perimetro, e neppure ne rappresenterebbero la parte principale. In questa prospettiva "l’idoneità allo scopo”, della quale la ricorrente denuncia la vaghezza, si colorerebbe di ben precisi significati, consistenti segnatamente nella sussistenza delle condizioni organizzative indispensabili per garantire l’integrale attuazione della direttiva europea.

Il censurato potere sostitutivo statale troverebbe, pertanto, sicuro fondamento nell’art. 117, quinto comma, Cost., in forza del quale le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, «nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza». Tale disposizione sarebbe direttamente applicabile anche alle autonomie speciali, senza la mediazione della clausola di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La rigorosa delimitazione dei presupposti di esercizio del potere sostitutivo sarebbe confermata dalla previsione della norma censurata in base alla quale, per l’attivazione della sostituzione statale, non è sufficiente il mancato rispetto del termine di centoventi giorni, ma è necessario accertare, altresì, l’assenza all’interno degli ordinamenti regionali di disposizioni idonee, comunque sia, a raggiungere gli scopi sopra indicati.

3.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha depositato una memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

3.1.– In replica alle difese svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, la ricorrente reitera l’argomentazione secondo la quale la drastica ridistribuzione di competenze in materia di VIA operata dal d.lgs. n. 104 del 2017 avrebbe inciso su numerosi ambiti di competenza della Regione, sia in forza del suo statuto di autonomia, sia in forza dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

3.2.– Insiste la ricorrente che l’inestricabile intreccio delle competenze determinato dalla disciplina impugnata, legittimerebbe la Regione a dedurne l’incostituzionalità per eccesso di delega, dal momento che il riassetto delle competenze operato dal Governo non troverebbe alcuna base di legittimazione né nei criteri direttivi enunciati dalla legge di delegazione, né – contrariamente a quanto asserito dall’Avvocatura generale dello Stato – nella direttiva europea che il Governo era chiamato ad attuare.

3.3.– L’illegittimità costituzionale della disciplina impugnata discenderebbe, peraltro, anche dalla violazione del principio di leale collaborazione, posto che il riassetto di competenze è stato operato all’infuori di qualsiasi meccanismo partecipativo "forte” delle Regioni.

3.4.– Egualmente infondato sarebbe l’ulteriore assunto dell’Avvocatura, secondo il quale la disciplina in materia di VIA afferirebbe in via prevalente alla materia «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva statale: circostanza che legittimerebbe la mancata previsione di strumenti concertativi ed escluderebbe la configurazione della "chiamata in sussidiarietà”.

Per un verso, infatti, la Corte costituzionale ha riconosciuto l’obbligo del legislatore statale di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione in senso "forte” anche nel caso in cui la disciplina, pur ascrivendosi prevalentemente a una materia di competenza legislativa esclusiva statale, coinvolga una pluralità di interessi e competenze regionali (sono citate le sentenze n. 230 del 2013 e n. 33 del 2011).

Per altro verso, poi, la dedotta incostituzionalità risulterebbe avvalorata in ragione dell’autonomia della Regione ricorrente. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, la normativa riconducibile alla materia trasversale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è applicabile solo laddove non entrino in gioco le competenze riconosciute dalla normativa statutaria agli enti ad autonomia differenziata. La Corte costituzionale ha affermato, in particolare, che, a seguito della riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione, il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione a statuto speciale attraverso l’emanazione di leggi qualificabili come «riforme economico-sociali»: e ciò anche sulla base del titolo di competenza legislativa nella materia «tutela dell’ambiente». Di conseguenza, non è invocabile il solo limite dell’ambiente, in sé e per sé considerato, il quale va congiunto con il limite statutario delle riforme economico-sociali, sia pure riferite alle tematiche ambientali (sono citate le sentenze n. 212 del 2017, n. 51 del 2006 e n. 536 del 2002). Limite non invocato e, comunque sia, non sussistente nel caso in esame.

Il d.lgs. n. 152 del 2006 reca, d’altra parte, tuttora, all’art. 35, comma 2-bis – a chiusura della Parte II, dedicata alle procedure per la VAS, la VIA e l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – una specifica clausola di salvaguardia, secondo la quale «[l]e Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei relativi statuti». Senonché, le disposizioni contestate si rivolgono senza alcuna clausola di salvaguardia – pur richiesta in sede di parere – e senza adeguato coordinamento anche alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome, con conseguente violazione di tutti i parametri statutari evocati.

4.– Con ricorso notificato il 30 agosto 2017 e depositato il 5 settembre 2017, la Regione Lombardia (reg. ric. n. 64 del 2017) ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 5, 16, comma 2, 21, 22, commi da 1 a 4, 26, comma 1, lettera a), e 27 del d.lgs. n. 104 del 2017.

4.1.– L’impugnato art. 3, comma 1, lettera g), sostituisce l’art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006. La norma dispone che «[p]er i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al Titolo III, Parte II del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi».

4.1.1.– Secondo la ricorrente, la norma, in precedenza diretta a regolare i progetti di difesa nazionale, estende ora la possibilità di deroga, con una valutazione caso per caso, ai progetti aventi come unico obiettivo la risposta ad emergenze che riguardino la protezione civile. Verrebbe incisa così la materia «protezione civile», di competenza concorrente, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., dato che il decreto ministeriale che porterebbe all’esclusione di alcuni progetti dal campo di applicazione delle norme sulla VIA non prevedrebbe alcun coinvolgimento della Regione interessata, in violazione degli artt. 5 e 120 Cost., sotto il profilo della leale collaborazione.

4.1.2.– Nella specie sussisterebbe un concorso di competenze statali e regionali (ambiente, salute e protezione civile), senza che le Regioni siano coinvolte nel processo decisionale. Si prefigura altresì un dubbio sulla ragionevolezza della compressione della leale collaborazione, in violazione dell’art. 3 Cost., «per mancanza di proporzionalità e di rispondenza logica rispetto alle finalità dichiarate». La norma determinerebbe una disamina "caso per caso”, senza alcun riferimento all’ente territorialmente prossimo e quindi maggiormente idoneo alla valutazione; si genererebbero, inoltre, «inefficienze e disfunzioni sull’ordine delle competenze».

4.2.– Quanto alla seconda delle disposizioni censurate, la ricorrente rileva come l’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, introducendo l’art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, riscriva sostanzialmente le competenze regionali in materia di VIA, circoscrivendole a profili organizzativi e a modalità di esercizio delle funzioni amministrative conferite.

4.2.1.– In questo modo, la norma impugnata violerebbe la potestà legislativa concorrente della Regione in materia di «tutela della salute», prevista dall’art. 117, terzo comma, Cost.

Le norme in materia di VIA, di derivazione comunitaria, se pure certamente riferibili alla materia della tutela dell’ambiente, sarebbero tuttavia ascrivibili anche ad alcune materie di competenza concorrente regionale, e segnatamente, per l’appunto, a quella della tutela della salute. Lo stretto collegamento fra la disciplina ambientale, in particolare quella dei rifiuti, e la tutela della salute è considerato, del resto, pacifico dalla giurisprudenza costituzionale (è citata, in specie, la sentenza n. 75 del 2017).

L’attinenza della disciplina della VIA a tale ambito di materia è reso, d’altronde, palese dalle premesse della direttiva 2014/52/UE, che, al considerando n. 41, afferma espressamente che l’obiettivo da essa perseguito è quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, grazie alla definizione dei requisiti minimi per la valutazione dell’impatto ambientale dei progetti. Lo stesso art. 4, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 152 del 2006 conferma che la VIA mira a proteggere la salute umana.

Per altro verso, la Corte costituzionale ha posto in evidenza come l’attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente non escluda interventi del legislatore regionale diretti a soddisfare, nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato (viene citata la sentenza n. 407 del 2002). Inoltre, pur riconoscendo specificamente che le norme in materia di VIA rientrano nel perimetro dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la Corte ha anche riscontrato la presenza di ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute (sono citate le sentenze n. 234 del 2009 e n. 398 del 2006).

4.2.2.– Nel caso di specie, la violazione della potestà legislativa regionale sarebbe resa ancora più evidente dal nuovo testo dell’art. 7 del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 104 del 2017, nel quale si conferma la competenza legislativa e amministrativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di VAS e di AIA.

La diversa disciplina a fronte di materie che presentano un analogo riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni (VIA e VAS) non potrebbe essere giustificata sulla base del generico richiamo, contenuto nella legge delega, ai principi di «semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione» delle procedure di VIA, «anche in relazione al coordinamento e all’integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni di carattere ambientale».

In nessun caso, d’altra parte, l’attuazione di tali condivisibili principi potrebbe legittimare un intervento, quale quello operato dal decreto legislativo censurato, inteso a ridisegnare ex novo l’assetto dei rapporti tra Stato e Regioni. Al contrario, la semplificazione, l’armonizzazione e la razionalizzazione non potrebbe «che fondarsi sul riparto di competenze». Di qui, dunque, la violazione anche dell’art. 76 Cost.

4.2.3.– La diversa disciplina prevista per la VAS e la VIA comporterebbe, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost., «per mancanza di proporzionalità in ragione delle identiche finalità dichiarate», di «proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi» (art. 4 del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 104 del 2017).

L’art. 3 Cost. risulterebbe violato anche sotto il profilo della irragionevole compromissione della potestà normativa regionale conseguente, in particolare, alla previsione di cui all’art. 7-bis, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 152 del 2006. La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, riconosciuto che le Regioni possono stabilire, in materia ambientale, livelli di tutela più elevati rispetto alla disciplina statale: intervento che rimarrebbe, tuttavia, precluso dalla limitazione della potestà legislativa regionale ai soli profili organizzativi.

4.3.– L’impugnato art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, che disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale, obbligatorio in caso di VIA regionale, prevedrebbe una «dettagliata regolazione» del provvedimento stesso, quale modalità «esclusiva e obbligatoria di procedimento».

4.3.1.– Per la ricorrente la disposizione sarebbe illogica dal momento che l’art. 16, comma 1, dispone per i progetti soggetti a VIA statale che il provvedimento non sia unico, salvo richiesta del proponente, mentre «in caso di VIA regionale vige la obbligatorietà del procedimento unico», gravando l’interessato di preventivi oneri istruttori.

Il provvedimento unico statale, inoltre, considererebbe solo alcuni atti abilitativi, indicati dal citato art. 16, comma 2, lettere da a) ad h); la finalità di integrare le valutazioni di impatto ambientale, inoltre, sarebbe rimessa agli Stati membri, secondo quanto previsto dal considerando n. 21 della direttiva (UE) n. 2014/52, nonché dall’art. 2, comma 2, della direttiva 2011/92/UE.

4.3.2.– La ricorrente lamenta altresì che la norma censurata riunirebbe nell’autorizzazione unica procedimenti relativi a materie diverse rispetto a quella ambientale, in contrasto con i principi costituzionali sulla delega legislativa, di cui all’art. 76 Cost.

4.3.3.– Ad avviso della ricorrente, con l’introduzione della norma impugnata l’autorità competente in materia di VIA «diviene sportello unico» quale «luogo, fisico o virtuale» cui rivolgersi per ottenere quanto necessario all’autorizzazione dei progetti. La disposizione si porrebbe in contrasto con il d.lgs. n. 127 del 2016, che poneva in capo all’autorità competente l’onere procedimentale dell’apertura della fase istruttoria. La previsione impugnata sarebbe difforme anche rispetto alla legge delega n. 114 del 2015, la quale richiedeva un riordino attraverso l’integrazione dei soli procedimenti in materia ambientale (sono richiamate le sentenze n. 293 del 2010 e n. 199 del 2003). Siffatta norma, infine, inciderebbe su procedimenti non attinenti all’ambiente (governo del territorio, tutela della salute, ovvero la protezione civile nel caso dell’autorizzazione antisismica).

4.3.4.– Fa presente la ricorrente che, secondo questa Corte, soluzioni innovative del sistema legislativo previgente sarebbero ammissibili solo in presenza di principi e criteri direttivi «idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato» (sentenza n. 293 del 2010).

4.3.5.– Esulerebbe, inoltre, dalla delega, «il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.», in quanto la disciplina per operare tale riassetto dovrebbe coinvolgere le Regioni, sia nel rapporto tra principi fondamentali e legislazione di dettaglio, nelle materie di competenza concorrente, sia, a fortiori, nell’esercizio del potere di avocazione da parte dello Stato di funzioni amministrative e legislative sulla base dell’art. 118, primo comma, Cost., nelle materie di competenza regionale residuale (richiamata la sentenza n. 80 del 2012).

La Regione ricorrente ritiene che l’autorizzazione unica, «solo» regionale, non determini una più penetrante difesa dell’ambiente, in quanto la finalità della norma non sarebbe quella di fissare standard uniformi sul territorio nazionale; il provvedimento unico regionale delineato dall’impugnato art. 16, comma 2, (in difformità alla delega legislativa), imporrebbe altresì termini perentori all’autorità competente in materia di VIA regionale e determinerebbe in capo alla stessa delle responsabilità «significative» al di fuori delle normative e dei procedimenti in materia ambientale», senza l’attribuzione di adeguati strumenti operativi, violando «il canone costituzionale del buon andamento» (sono richiamate le sentenze n. 40 e n. 135 del 1998).

4.3.6.– Il procedimento delineato, infine, non prevedrebbe forme di coordinamento con altri procedimenti, generando un’incertezza applicativa con possibile pregiudizio della garanzia di buon andamento dell’amministrazione pubblica, di cui all’art. 97 Cost.; la ricorrente dubita della ragionevolezza di tale scelta in violazione dell’art. 3 Cost., e del principio di leale collaborazione, per mancanza di proporzionalità e di rispondenza logica rispetto alle finalità dichiarate.

4.4.– La Regione Lombardia impugna, inoltre, l’art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, sostituendo l’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che «[l]e tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».

La ricorrente lamenta il mancato coinvolgimento delle Regioni nella determinazione delle tariffe, essendo questa basata su un elemento – il «costo effettivo del servizio» – la cui quantificazione non può prescindere da un confronto con tutte le autorità competenti in materia di VIA (e dunque anche le Regioni). L’assenza di tale confronto comporterebbe una lesione della potestà organizzativa delle Regioni, considerato anche il fatto che l’introduzione, con l’art. 16 del d.lgs. n. 104 del 2017, dell’autorizzazione unica regionale implica che il provvedimento finale sia connesso a competenze che esulano dalla tutela dell’ambiente e ricadono nelle materie di competenza regionale.

L’irragionevolezza della scelta legislativa risulterebbe esaltata dalla previsione dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 (non modificato), secondo la quale «[p]er le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti». In sostanza, dunque, il legislatore, da un lato, avrebbe riconosciuto alle Regioni la potestà di attuare una propria definizione tariffaria; dall’altro, avrebbe obliterato del tutto l’esigenza di consultarle.

La disposizione censurata risulterebbe, quindi, incompatibile con il principio di leale collaborazione, in violazione degli artt. 5 e 120 Cost., e comprimerebbe il potere della Regione di individuare le migliori condizioni di esercizio delle funzioni di propria competenza, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (riaffermati anche dall’art. 3-quinquies del d.lgs. n. 152 del 2006), in violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.

4.5.– La ricorrente rileva, ancora, che gli artt. 22, commi da 1 a 4, e l’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, modificano gli Allegati alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, sottraendo alle Regioni un considerevole numero di tipologie progettuali soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, riguardanti materie di potestà legislativa anche regionale, per attribuirle alla competenza amministrativa dello Stato. L’art. 26, comma 1, lettera a), dispone poi le conseguenti abrogazioni.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in materia ambientale, il legislatore statale può emanare anche norme di dettaglio, purché finalizzate alla tutela dell’ambiente: condizione non riscontrabile nella specie. Le disposizioni censurate non ampliano, infatti, i casi di sottoposizione a valutazione o verifica ambientale e, dunque, non pongono ulteriori garanzie a difesa dell’ambiente, ma si limitano a disporre uno spostamento verso il centro delle competenze, senza che ciò sia richiesto dalla direttiva europea e dalla legge delega, la quale si limita a richiamare l’esigenza di regolare aspetti procedurali in materia di VIA, con conseguente violazione degli artt. 117, terzo comma, e 76 Cost.

Le norme censurate violerebbero, altresì, l’art. 118 Cost., ridimensionando le competenze amministrative regionali e quelle a suo tempo conferite, per categorie di progetti, dalla stessa Regione agli enti locali: e ciò a prescindere da valutazioni in ordine all’adeguatezza, o non, del livello costituzionale coinvolto, con ulteriore violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), per mancata previa intesa tra lo Stato e le Regioni interessate.

Né, d’altra parte, potrebbe ravvisarsi la necessità di un esercizio unitario delle funzioni, poiché i progetti indicati dalla norma sono attribuiti allo Stato a prescindere dal fatto che essi ricadano nel territorio di più Regioni.

4.6.– La Regione Lombardia impugna, da ultimo, l’art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, il quale reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo, al comma 1, che «[d]all’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», e, al comma 2, che «[f]ermo il disposto di cui all’articolo 21, le attività di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

In sostanza, quindi, si sarebbero imposti alle Regioni nuovi adempimenti, con conseguenti nuovi oneri, intervenendo anche su materie di competenza concorrente, senza alcuna previsione finanziaria e imponendo, anzi, il «blocco delle risorse».

Ad avviso della ricorrente, la disposizione violerebbe gli artt. 76, 117, terzo comma, e 118 Cost.

Essa si porrebbe in contrasto con la legge di delega n. 114 del 2015, che all’art. 1, comma 4, prevede la possibilità di riconoscere risorse in relazione a spese non contemplate dalle leggi vigenti e che non riguardino l’attività ordinaria delle amministrazioni, nei limiti occorrenti per l’adeguamento alla direttiva.

L’irrazionalità della scelta operata dal legislatore delegato e la sua incoerenza rispetto agli scopi perseguiti dalla legge n. 114 del 2015 risulterebbero, d’altra parte, palesi, specie alla luce dell’introduzione, con il menzionato art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017 (pure impugnato dalla ricorrente), del provvedimento autorizzatorio unico, che implicherebbe una modifica dello svolgimento delle funzioni regionali. La norma censurata non avrebbe, peraltro, alcuna attinenza con la tutela dell’ambiente, rimanendo, dunque, estranea al perimetro della legislazione statale esclusiva.

4.7.– In rapporto a tutte le disposizioni censurate, la Regione sottolinea di essere legittimata a denunciare la violazione anche dei parametri di cui agli artt. 3 e 76 Cost., non attinenti al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, in quanto tale violazione implica, per le ragioni esposte, la compromissione delle attribuzioni regionali, ridondando quindi sul riparto delle competenze.

5.– Si è costituito, con atto depositato il 6 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

5.1.– La difesa statale eccepisce l’infondatezza della censura relativa all’art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017.

La scelta del legislatore troverebbe fondamento nel corretto recepimento della «Direttiva VIA» che pone in evidenza come, in alcuni casi riguardanti la protezione civile, l’osservanza della direttiva 2011/92/UE potrebbe avere effetti negativi sull’ambiente, «ed è dunque opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva». L’art. 1, paragrafo 3, della direttiva rimette inoltre agli Stati membri di decidere con una valutazione "caso per caso” e, ove disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la direttiva a progetti o parti di essi aventi quale unico obiettivo la difesa o la protezione civile, qualora l’applicazione possa pregiudicare tali obiettivi.

I commi 10 e 11 del nuovo art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, sostituiti dall’art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017, allineerebbero la disciplina nazionale alla direttiva, distinguendo i progetti relativi a difesa e protezione civile (comma 10) dalle altre condizioni di esenzione (comma 11).

La disciplina si rivelerebbe garantista, grazie alla riserva del potere di esenzione dalla VIA in capo al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne assumerebbe la responsabilità politico­amministrativa sul territorio nazionale e nei confronti dell’Unione europea. Non si ravviserebbero ragioni per ridurre lo standard di tutela ambientale, consentendo che le esclusioni citate possano essere disposte dalla singola Regione.

5.2.– Con riferimento alla violazione delle norme costituzionali in tema di riparto delle competenze legislative, la disciplina della VIA sarebbe considerata dalla giurisprudenza costituzionale espressione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.: l’esclusività della competenza statale, pur in presenza di un’incidenza sull’esercizio di competenze afferenti ad «ambiti materiali di spettanza regionale», determinerebbe la «prevalenza» della normativa statale (sentenza n. 234 del 2009).

5.3.– Neppure si ritiene leso il principio di leale collaborazione, poiché l’impugnato art. 3, comma 1, lettera g), riferendosi «ai progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile (oltre a quelli riferibili alla difesa nazionale)», rientrerebbe nel campo di applicazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che all’art. 5 disciplinerebbe gli interventi da operarsi «durante la (e a seguito della) "dichiarazione dello stato di emergenza”»; il decreto ministeriale, adottato per escludere taluni progetti dal campo di applicazione delle norme in materia di VIA, sarebbe successivo rispetto alla valutazione – operata dal Dipartimento della protezione civile «d’intesa con la Regione interessata» – degli interventi sulla protezione civile.

A norma dell’art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, per l’attuazione degli interventi di protezione civile da effettuarsi durante lo stato di emergenza, secondo l’Avvocatura, «si provvede con apposita ordinanza di protezione civile da emanarsi una volta "acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate”».

5.3.1.– La partecipazione regionale sarebbe assicurata, infine, per i progetti di protezione civile, successivi allo stato di emergenza.

5.4.– L’Avvocatura contesta la fondatezza delle questioni aventi ad oggetto l’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017 sulla scorta di considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 63 del 2017).

5.5.– L’Avvocatura dello Stato eccepisce altresì l’infondatezza della censura dell’impugnato art. 16, comma 2 del d.lgs. 104 del 2017, poiché il coordinamento del procedimento di VIA con altri procedimenti sarebbe «implicitamente, ma chiaramente», necessario dallo stesso oggetto della delega. Quest’ultimo consisterebbe nell’attuazione della direttiva 2014/52/UE, la quale, all’art. 2, prevede che «la valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per rispettare gli obiettivi della presente direttiva».

5.5.1.– Per il Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe stato possibile giungere a tale risultato solo attraverso la previsione di un procedimento unico o comunque tramite l’integrazione e il coordinamento con gli altri procedimenti di settore. Poiché la direttiva prevede che «gli Stati membri dispongono di varie possibilità per dare attuazione alla direttiva relativamente all’integrazione delle valutazioni dell’impatto ambientale nelle procedure nazionali», ritiene che gli elementi di tali procedure nazionali possano variare. In simile contesto, l’art. 16, comma 2, avrebbe previsto una disciplina per le procedure di VIA incardinate nel procedimento autorizzatorio unico regionale, confermando la scelta operata con la riforma della legge n. 241 del 1990, così come modificata dal d.lgs. n. 127 del 2016.

5.6.– Prive di fondamento risulterebbero, altresì, le censure mosse all’art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017.

Tale disposizione sostituisce, infatti, esclusivamente l’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, lasciando impregiudicate le competenze regionali stabilite dal successivo art. 33, comma 2.

Dalla lettura coordinata delle due previsioni emergerebbe come il comma 1 contenga una norma di principio, che indica i criteri generali per la determinazione delle tariffe, destinata ad applicarsi sia alla VIA statale, sia alla VIA regionale. In pari tempo, tuttavia, il medesimo comma 1 reca una previsione concernente solo la VIA statale: ossia la delega a un decreto del Ministro dell’ambiente per la definizione in concreto delle tariffe. Che tale previsione riguardi solo le tariffe statali lo si desumerebbe chiaramente dal comma 2, che affida alle Regioni l’attuazione del comma 1 nella concreta definizione dei profili tariffari. Di qui l’infondatezza delle doglianze della ricorrente: le Regioni non soltanto risulterebbero "coinvolte” nella definizione delle tariffe concernenti la VIA regionale, ma ne sarebbero, anzi, le principali protagoniste, dovendo semplicemente rispettare la norma di principio statale.

5.7.– Per quanto attiene, poi, alle questioni che investono gli artt. 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, con le quali si lamenta la sottrazione alle competenze regionali di un rilevante numero di tipologie progettuali, la difesa dello Stato ne eccepisce l’inammissibilità per genericità e carenza di motivazione. Mancherebbe del tutto la specifica individuazione dei progetti la cui sottrazione alla VIA regionale comporterebbe l’asserita lesione dell’art. 118 Cost. e, conseguentemente, qualunque argomento a sostegno dell’adeguatezza del livello regionale allo svolgimento della relativa funzione amministrativa: elementi, questi, imprescindibili per poter apprezzare una denuncia di violazione del principio di sussidiarietà.

Quanto al merito, l’Avvocatura ribadisce le considerazioni già svolte in relazione al ricorso della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 63 del 2017) circa la piena riconducibilità dell’intervento modificativo censurato tanto ai principi e criteri direttivi specifici enunciati dall’art. 14, comma 1, della legge n. 114 del 2015, quanto al principio e criterio direttivo generale di cui all’art. 32, comma 1, lettera g) della legge n. 234 del 2012. Ribadisce, altresì, come la modifica degli allegati al d.lgs. n. 152 del 2006 risponda all’obiettivo di razionalizzare il riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, sulla base del dirimente criterio della dimensione sovraregionale degli impianti: criterio che troverebbe fondamento nell’art. 118, primo comma, Cost., per la corretta allocazione di dette funzioni.

5.8.– Inammissibili per genericità e difetto di motivazione in punto di violazione dei parametri costituzionali evocati sarebbero – secondo l’Avvocatura – anche le censure che investono l’art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017.

Nel merito, le censure sarebbero basate sull’erroneo assunto che la disciplina di riferimento avrebbe posto non meglio precisati «nuovi e maggiori oneri procedimentali in capo alle amministrazioni regionali», riconducibili, in specie, al «provvedimento autorizzatorio unico» introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017. Tale ultimo intervento sarebbe, peraltro, confermativo e speculare rispetto alle scelte già operate con la riforma dell’art. 14, comma 4, della n. 241 del 1990, di cui al d.lgs. n. 127 del 2016.

La doglianza della Regione risulterebbe inoltre illogica, posto che la stessa ricorrente, per un verso, lamenta di essere stata spogliata delle proprie precedenti competenze e, per l’altro, della impossibilità di adottare misure di implementazione finanziaria, strumentale e di personale.

La Regione avrebbe omesso, infine, di tener conto di quanto disposto dall’art. 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, ove si prevede la totale copertura di tutti i costi sopportati dall’autorità competente a valere sulle tariffe da applicare ai proponenti, nonché la possibilità per gli enti territoriali di definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione di tali tariffe.

6.– Con ricorso notificato il 1° settembre 2017, depositato il 6 settembre 2017 (reg. ric. n. 65 del 2017), la Regione Puglia ha promosso le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

a) in via principale, dell’intero d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione dell’art. 76 Cost., sotto il profilo del tardivo esercizio della delega legislativa, nonché del principio di leale collaborazione;

b) in via subordinata, degli artt. 3, 4, 5 e 22 del d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione dell’art. 76 Cost., sotto il profilo dell’eccesso di delega; degli artt. 3, comma 1, lettera g), 14 e 18, comma 3, per violazione degli artt. 3, 9, 24 (evocato solo in relazione all’art. 18, comma 3), 76 e 97 Cost.

6.1.– Con riferimento alla prima censura la ricorrente rileva che il decreto legislativo impugnato è stato adottato sulla base della delega conferita dalla legge n. 114 del 2015. L’art. 1, comma 2, di tale legge individua il termine per l’esercizio della delega mediante rinvio all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, in forza del quale, relativamente alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, «il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive».

La direttiva 2014/52/UE, che il Governo era chiamato nel frangente ad attuare, all’art. 2, paragrafo 1, prevede come termine di recepimento il 16 maggio 2017: di conseguenza, la delega avrebbe dovuto essere esercitata entro il 16 gennaio 2017. Ai fini della verifica del rispetto di tale termine, dovrebbe aversi riguardo alla data di emanazione del decreto legislativo da parte del Presidente della Repubblica, a norma dell’art. 87 Cost.: adempimento che vale ad immettere l’atto nell’ordinamento giuridico della Repubblica.

Nella specie, il decreto legislativo impugnato è stato emanato dal Presidente della Repubblica solo il 16 giugno 2017. Risulterebbe, pertanto, evidente che il termine della delega non è stato rispettato dal Governo, con conseguente illegittimità dell’intero decreto per violazione dell’art. 76 Cost., che prevede tra i vincoli della delegazione legislativa il «tempo limitato».

La conclusione non muterebbe neppure qualora si volesse fare riferimento alla data di deliberazione del Consiglio dei ministri (9 giugno 2017), o addirittura a quella della deliberazione preliminare (10 marzo 2017, come si desume dal preambolo del decreto impugnato). Anche tali date risultano, infatti, entrambe posteriori al termine di esercizio della delega.

6.2.– L’intero d.lgs. n. 104 del 2017 risulterebbe, altresì, illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione.

Le materie sulle quali incide la direttiva andrebbero individuate non soltanto – e certamente – nell’ambiente, ma anche nella tutela della salute, nella pianificazione territoriale e, più in generale, nell’uso del territorio, nella protezione del patrimonio culturale, nella difesa e nella protezione civile, tutte di competenza regionale.

Nel settore preso in considerazione dalla direttiva si determinerebbe, quindi, un intreccio di campi materiali dello Stato e delle Regioni, che, se pure abilita lo Stato ad assumere la competenza legislativa, lo obbliga, tuttavia – secondo la giurisprudenza costituzionale – ad instaurare procedure collaborative nell’esercizio della medesima.

Con la sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale ha, infatti, esteso l’ambito applicativo della leale collaborazione anche al sistema delle fonti normative e, in particolare, ai decreti legislativi. Secondo la citata pronuncia, in presenza di un concorso di competenze, inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si riveli prevalente, non è costituzionalmente illegittimo l’intervento del legislatore statale, se necessario a garantire l’esigenza di unitarietà sottesa alla riforma del settore. Tuttavia, esso deve muoversi nel rispetto del principio di leale collaborazione: principio che trova il suo luogo idoneo di espressione nella Conferenza Stato-Regioni.

Nella specie, il d.lgs. n. 104 del 2017 è stato deliberato – come risulta dal suo preambolo – dopo l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, espresso nella seduta del 4 maggio 2017. Tenuto conto, tuttavia, del fatto che la disciplina di recepimento della direttiva europea incide profondamente sul riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, l’acquisizione del semplice parere di detta Conferenza non sarebbe sufficiente a rendere legittimo il decreto legislativo, dovendosi ritenere necessario l’avvio di procedure collaborative nella fase di attuazione della delega volte al conseguimento dell’intesa.

Al riguardo, la Regione Puglia lascia alla Corte costituzionale la valutazione «se sollevare davanti a sé stessa la questione di legittimità costituzionale della legge di delega», che non ha espressamente previsto l’intesa per la deliberazione del decreto legislativo, oppure se censurare direttamente il vizio in capo al decreto legislativo.

A ciò va aggiunto che il parere della Conferenza sarebbe stato, nella specie, negativo, avendo le Regioni posto nove condizioni irrinunciabili per il superamento di tale giudizio: condizioni totalmente disattese dal legislatore delegato.

6.3.– In via subordinata, la ricorrente censura in modo specifico le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 22 del d.lgs. n. 104 del 2017, che rispettivamente modificano gli artt. 6 e 7, introducono l’art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e modificano gli Allegati alla parte seconda di tale ultimo decreto.

Con tali disposizioni, il d.lgs. n. 104 del 2017 avrebbe ampiamente inciso sul riparto delle competenze amministrative di Stato e Regioni in materia di VIA, attribuendo alla competenza dello Stato una serie di procedimenti in precedenza di spettanza regionale.

Al riguardo, verrebbero in particolare rilievo non soltanto le ipotesi che l’impugnato art. 22, comma 1, lettere a), c), i) e l), ha aggiunto all’Allegato II (il quale, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, inserito dal decreto impugnato, individua i progetti sottoposti a VIA in sede statale), ma anche quelle abrogazioni che, elidendo parole che circoscrivevano l’ambito di applicazione della fattispecie, ne hanno esteso la portata (art. 22, comma l, lettera b). Peraltro, anche laddove il medesimo art. 22, comma l, ha operato sostituzioni, ciò ha comportato un’estensione della competenza statale, come nel caso della lettera d), che, nel sostituire il punto 7-quater, ha inserito nell’Allegato anche l’attività di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche in mare.

L’Allegato II-bis, nell’individuare ex novo i «[p]rogetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale», estenderebbe la competenza statale (ad esempio, con le previsioni di cui al punto 1, lettere a) e d) a detrimento della precedente competenza regionale).

Tutto ciò, per tacere dei casi nei quali il decreto legislativo ricorre «alla tecnica della "sostituzione” delle ipotesi», rendendo poco agevole il riscontro di una estensione della competenza (come, ad esempio, nel caso di cui all’art. 22, comma 1, lettera f, relativo allo «stoccaggio», per il quale le soglie sono state tutte dimezzate, con ampliamento della competenza, tranne l’ultima, che rimane immutata).

Ad avviso della ricorrente, le disposizioni censurate violerebbero l’art. 76 Cost. per eccesso di delega, posto che né la legge di delegazione, né la direttiva europea che il Governo era chiamato ad attuare, avrebbero richiesto una revisione delle competenze interne o fornito una base adeguata per legittimarla.

6.4.– Vengono impugnati altresì gli artt. 3, comma 1, lettera g), l’art. 14 e l’art. 18, comma 3.

6.4.1.– La prima disposizione prevedrebbe l’esonero di alcuni progetti dalla valutazione ambientale. Premette la ricorrente che l’art. 1 della direttiva 2014/52/UE stabilisce che «gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva».

La direttiva farebbe riferimento «a una mera facoltà e non a un obbligo» e il legislatore delegato avrebbe imposto il principio direttivo del «rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale»; in assenza di un obbligo per il legislatore di prevedere questa facoltà, «nulla autorizzava il legislatore delegato nello stesso senso».

L’impugnato art. 3, comma 1, lettera g), prevedrebbe una duplice possibilità di esonero dalla VIA; per un verso, «per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile»; per altro verso, in altri « casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo», qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto.

6.4.2.– L’art. 14, nel riformulare l’art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, non contemplerebbe più il parere della Regione interessata nell’ambito delle valutazioni ambientali di competenza statale; ciò rileverebbe sotto un duplice profilo.

Per un verso, nessuna norma di delega legislativa avrebbe previsto, fra i propri principi e criteri direttivi, la modifica del coinvolgimento regionale nelle procedure amministrative, né il depotenziamento della partecipazione. Nella formulazione pregressa, la disposizione muoveva dalla considerazione che le attività sul territorio sottoposte a VIA, anche se di competenza dello Stato, riguardavano anche le Regioni, per il loro rilievo sulle competenze di queste ultime.

Appare alla ricorrente irragionevole ravvedere in un mero parere «per sua natura non vincolante» un ostacolo alla semplificazione normativa. Le amministrazioni interessate, al contrario, potrebbero fornire utili elementi all’esame del Ministero dell’ambiente. Nulla avrebbe autorizzato il legislatore delegato «a irrompere nell’assetto del riparto delle competenze in materia di VIA» eliminando simile forma di compensazione del coinvolgimento regionale attraverso il parere; allo stato attuale le Regioni verrebbero deprivate di ogni forma di partecipazione, in modo irragionevole e senza una base legislativa di riferimento. In ragione del rilevato intreccio delle competenze in materia, la rimozione di questa forma di partecipazione sarebbe altresì in contrasto con il principio di leale collaborazione.

Tale previsione normativa si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., per mancanza di un criterio direttivo nella legge di delega; essa, inoltre, in combinato disposto con l’impugnato art. 18, comma 3, violerebbe altresì gli artt. 3, 9 e 97 Cost., per irragionevolezza, in quanto potrebbe non essere realizzato «un serio sindacato giurisdizionale sulla decisione ministeriale», in assenza di particolari oneri motivazionali per agire in deroga alla normativa stessa. Neppure vi sarebbero elementi per compensare «la recessività del bene-ambiente tutelato dall’art. 9 Cost.» e la deroga al principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; tale esenzione, infatti, non contemplerebbe valutazioni successive «in grado di "sanare” la deroga iniziale».

Con riferimento all’esenzione motivata da esigenze di protezione civile, la decisione sottesa verrebbe adottata in violazione del principio di leale collaborazione. Infatti, la ponderazione di interessi che dovrebbero condurre alla rinuncia del perseguimento della tutela ambientale, in vista del raggiungimento dei richiamati obiettivi di protezione civile (di competenza concorrente), dovrebbe contemplare meccanismi cooperativi. Ove il giudizio di prevalenza previsto dalla norma fosse conforme al quadro costituzionale, l’esercizio della competenza concorrente, che prevale su quella esclusiva in materia ambientale, necessiterebbe della previa intesa regionale.

6.4.3.– L’impugnato art. 18, comma 3, infine, prevede che «[n]el caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all’articolo 27 o di cui all’articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un termine all’interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale […]».

Per la ricorrente, la disposizione non corrisponde ad alcun criterio direttivo e si porrebbe in contrasto anche con il principio di ragionevolezza, il perseguimento della tutela ambientale (art. 9 Cost.), il principio di legalità (art. 97 Cost.) e di difesa dei propri diritti e interessi legittimi in giudizio (art. 24 Cost.). Il decreto consentirebbe, infatti, che nonostante la violazione in termini di valutazioni ambientali (per erroneo esonero o altra illegittimità), «possano continuare a essere assentite le attività di riferimento, entro un termine non specificato in via legislativa».

7.– Si è costituito, con atto depositato il 10 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

7.1.– Infondata, secondo la difesa dello Stato, sarebbe la censura, riferita all’intero d.lgs. n. 104 del 2017, in violazione dell’art. 76 Cost., per tardività dell’esercizio della delega legislativa.

La ricorrente avrebbe, infatti, richiamato il testo attualmente vigente dell’art. 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, trascurando il fatto che esso è stato oggetto di modifica ad opera dell’art. 29, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014), entrata in vigore il 18 agosto 2015.

La legge delega per l’attuazione della direttiva 2014/52/UE (la richiamata legge n. 114 del 2015) è entrata invece in vigore il 15 agosto 2015, quando era ancora vigente il precedente testo dell’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il quale prevedeva che il Governo dovesse adottare i decreti legislativi entro il termine di due mesi (e non già di quattro mesi, come nella versione novellata) antecedenti quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

Alla luce del principio di irretroattività delle leggi, stabilito dall’art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, la modifica del termine generale per l’esercizio delle deleghe legislative per l’attuazione delle direttive europee, operata dalla legge n. 115 del 2015, senza alcuna previsione che ne affermi la portata retroattiva, potrebbe riguardare solo le deleghe legislative ad essa successive: non, dunque, quella di cui alla legge n. 114 del 2015, entrata in vigore in data antecedente.

Il termine che il Governo doveva rispettare nella specie era, pertanto – secondo il resistente – quello dei due mesi antecedenti alla data di scadenza della direttiva (16 maggio 2017): ossia il 16 marzo 2017, termine poi prorogato al 16 giugno 2017 in applicazione di quanto espressamente previsto dall’art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012.

7.2.– Quanto alla dedotta illegittimità dell’intero d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione del principio di leale collaborazione in relazione al procedimento di adozione del decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l’inammissibilità della censura, in ragione del fatto che non è mai stata promossa dalla Regione Puglia questione di legittimità costituzionale della legge delega, allegando, a sostegno dell’eccezione, considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione alla similare doglianza prospettata nel ricorso della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 63 del 2017).

Nel merito, la censura risulterebbe, ad ogni modo, infondata, anche in questo caso per ragioni analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso ora indicato. In particolare, posto che la normativa sulla VIA rientra nelle materie – "traversali” e prevalenti – della tutela dell’ambiente e della fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva statale, la Regione ricorrente avrebbe confuso il paradigma giurisprudenziale dell’«intreccio» di materie – al quale si riferisce la richiamata sentenza n. 251 del 2016, di questa Corte – con quello della semplice «incidenza» delle norme dettate dello Stato in materie di competenza esclusiva su funzioni regionali: fenomeno, questo, che caratterizza naturalmente le materie «trasversali». In tale ipotesi, è sufficiente che la legislazione statale disciplini l’esercizio della funzione prevedendo passaggi collaborativi con la Regione interessata: onere che sarebbe stato assolto con la previsione del nuovo art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006.

7.3.– Con riguardo, infine, alla questione che investe gli artt. 3, 4, 5 e 22 del d.lgs. n. 104 del 2017, l’Avvocatura generale dello Stato ne eccepisce del pari l’inammissibilità, avendo la Regione evocato il solo parametro dell’art. 76 Cost., senza alcuna motivazione sulla «ridondanza» del vizio sulle competenze costituzionalmente riconosciute alla Regione.

La questione sarebbe, in ogni caso, infondata.

L’Avvocatura ribadisce, anche a questo riguardo, quanto dedotto in rapporto al ricorso della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 63 del 2017), e cioè che la modifica del quadro allocativo delle competenze sarebbe ricompresa nel «potere/dovere», conferito al Governo dall’art. 14, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 114 del 2015, di «armonizzazione» e «razionalizzazione» delle procedure di VIA, nonché di «rafforzamento» della loro qualità, allineandole ai principi della coerenza e della sinergia con altre normative e politiche europee e nazionali, e risulterebbe, anzi, imposta dal principio e criterio direttivo generale, di cui all’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, relativo all’ipotesi in cui si verifichino «sovrapposizioni di competenze».

7.4.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la censura dell’art. 14 sarebbe manifestamente inammissibile per difetto di motivazione circa la presunta «ridondanza» del vizio prospettato sulla lesione di competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni dagli artt. 117, 118 e 119 Cost., ovvero di altre norme costituzionali poste a presidio di prerogative regionali.

7.5.– Le censure sull’art. 3, comma l, lettera g), in relazione all’art. 76 Cost., sarebbero inammissibili in assenza di alcuna motivazione circa la presunta «ridondanza» dei vizi prospettati sulla lesione di competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni. La censura, in ogni caso, sarebbe generica, dal momento che non sarebbe dato comprendere se la Regione Puglia ha censurato la disciplina contenuta effettivamente nella disposizione richiamata (che ha sostituito l’art. 6, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006, e che è riferita alle sole esenzioni dei progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e la risposta ad emergenze di protezione civile), ovvero quella contenuta nella successiva lettera h) (che ha sostituito l’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 152 del 2006, riferita ai soli "casi eccezionali”).

7.6.– Le doglianze regionali sarebbero poi infondate nel merito. La procedura di VIA di competenza statale, di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedrebbe per tutto l’iter procedurale un adeguato coinvolgimento delle amministrazioni interessate, introducendo obblighi informativi e di pubblicità; alla Regione inoltre non sarebbe sottratto alcun potere di esprimere il proprio parere e le proprie osservazioni nei procedimenti di VIA di competenza statale, poiché l’art. 6 del d.lgs. n. 104 del 2017 prevedrebbe la partecipazione, all’attività istruttoria della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale del Ministero, di un esperto designato dagli enti territoriali interessati.

7.7.– Anche le residue censure sarebbero non fondate.

7.7.1.– Quanto alla censura mossa in relazione alle esenzioni dei progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e la risposta ad emergenze di protezione civile, la scelta del legislatore troverebbe il suo fondamento nel corretto recepimento della «Direttiva VIA».

I commi 10 e 11 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotti dall’art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017, avrebbero lo scopo di allineare la disciplina nazionale alle novità introdotte dalla richiamata direttiva. La disciplina sarebbe particolarmente garantista in termini di potenziale esclusione dei progetti dalla disciplina recata dal Titolo III, della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, grazie alla riserva del potere di esenzione dalla VIA in capo al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne assumerebbe la responsabilità politico­amministrativa su valere per tutto il territorio nazionale e nei confronti dell’Unione Europea. Non sarebbe ridotto lo standard di tutela ambientale.

7.8.– L’impugnato art. 18, comma 3, ricalcherebbe quanto già previsto nel previgente art. 29 del d.lgs. n. 152 del 2006; la possibilità di consentire la prosecuzione delle attività sarebbe solo eventuale e rimessa ad una specifica decisione della medesima autorità misurata sulle peculiarità del caso concreto, in assenza della quale dovrà arrestarsi, risultando sospesa in attesa dello svolgimento del nuovo procedimento di VIA.

7.9.– In relazione alla cosiddetta «VIA postuma», l’Avvocatura fa presente che la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 luglio 2017, nelle cause riunite da C-196/16 a C-197/16, ha stabilito che in caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto «il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente».

In maniera coerente, il legislatore delegato avrebbe previsto che l’autorità competente assegna un termine all’interessato, entro il quale avviare un nuovo procedimento, e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che essa avvenga in termini di sicurezza riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale; ove il termine fosse scaduto, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli artt. 25, 27 o 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, abbia contenuto negativo, l’autorità competente, inoltre, dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e a spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente.

7.10.– Con riferimento all’ipotizzato eccesso di delega, il d.lgs. n. 104 del 2017 sarebbe coerente con la norma nazionale di delega e con le norme di diritto UE, le quali assumerebbero valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l’intervento del legislatore delegato (sentenze n. 131 del 2013, n. 272 del 2012, n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, n. 163 del 2000, n. 134 del 2013 e n. 32 del 2005).

8.– La Regione ha depositato una memoria illustrativa, insistendo nelle conclusioni già formulate.

8.1.– Relativamente alla censura dell’intero d.lgs. n. 104 del 2017, per tardivo esercizio della delega, la ricorrente osserva – in replica alle difese dell’Avvocatura generale dello Stato – che il principio di irretroattività della legge, da questa invocato, riguarda le norme che descrivono fattispecie, non quelle che disciplinano termini e procedimenti (salvo che l’effetto retroattivo risulti espressamente escluso).

Risulterebbe ad ogni modo dirimente il rilievo che, anche qualora si ritenesse operante il termine dei due mesi (anziché dei quattro mesi) antecedenti il termine di recepimento della direttiva, previsto dal testo originario dell’art. 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, l’esercizio della delega rimarrebbe tardivo. Per ammissione della stessa Avvocatura, infatti, in tale ipotesi il termine sarebbe scaduto il 16 marzo 2017 e, dunque, in data anteriore a quella di emanazione del decreto delegato.

Solo in applicazione della proroga prevista dall’art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, sarebbe possibile arrivare al 16 giugno 2017. Tale disposizione non sarebbe, tuttavia, affatto richiamata dalla legge n. 114 del 2015, la quale, con riguardo ai termini di esercizio della delega, fa riferimento al solo comma 1 dell’art. 31.

In presenza di una legge delega che faccia espresso riferimento al solo termine "ordinario” di esercizio, non sarebbe possibile applicare analogicamente la proroga automatica prevista da altra disposizione non oggetto di richiamo. Diversamente opinando, uno dei requisiti previsti dall’art. 76 Cost. per la delegazione legislativa (il limite temporale di esercizio) risulterebbe stabilito in via generale e per sempre dalla legge n. 234 del 2012, rispetto a tutti i casi di recepimento del diritto europeo: conclusione, questa, non in linea con il dettato costituzionale, in base al quale la legge di delegazione dovrebbe soddisfare i previsti requisiti di validità «con un atto di volontà, che, volta per volta, sia […] diretto a disciplinare la rimessione al Governo della disciplina di uno specifico settore».

8.2.– Con riguardo, poi, alla censura dell’intero d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione del principio di leale collaborazione, infondata apparirebbe l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della legge delega, formulata dall’Avvocatura generale dello Stato.

La mancata partecipazione regionale nella forma dell’intesa rileverebbe, infatti, non solo come vizio in procedendo, ma anche come vizio sostanziale di lesione del riparto delle competenze costituzionalmente stabilito, il quale non è nella disponibilità dello Stato e delle Regioni. Di conseguenza, non si potrebbe ritenere che la mancata impugnazione della legge delega comporti la rinuncia alla competenza: anzi, proprio la circostanza che la concreta lesione delle competenze regionali si sia verificata solo all’esito dell’adozione del decreto legislativo lascerebbe impregiudicata l’impugnabilità di quest’ultimo.

Stante, inoltre, l’intima connessione tra legge delega e decreto delegato, resterebbe sempre offerta alla Corte costituzionale la possibilità di sollevare davanti a sé la questione di legittimità costituzionale della disposizione delegante.

Nel merito, la tesi della difesa dello Stato – secondo la quale la disciplina statale accentratrice sarebbe giustificata dal fatto che la direttiva 2014/52/UE, prevede regole dettagliate delle procedure di valutazione ambientale, che non ammettono varianti negli ordinamenti nazionali – non potrebbe essere condivisa. La giurisprudenza costituzionale avrebbe, infatti, superato l’originario assunto secondo il quale la competenza a recepire le direttive spetterebbe sempre allo Stato, pena il rischio di procedure di infrazione nel caso di inerzia regionale: problema che risulterebbe, peraltro, integralmente superato con l’introduzione dei meccanismi sostitutivi, di cui agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost.

Il diritto europeo non potrebbe, pertanto, legittimare alcuna deroga del riparto costituzionale delle competenze, il quale, nel caso considerato, avrebbe postulato l’utilizzo di adeguati strumenti cooperativi, visto il concorrente interesse regionale e statale nella disciplina della materia.

9.– Con ricorso notificato il 4-6 settembre 2017 e depositato il 7 settembre 2017 (reg. ric. n. 66 del 2017), la Regione Abruzzo ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 5, 16, comma 2, 21, 22, commi da 1 a 4, 26, comma 1, lettera a), e 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, identiche a quelle formulate dalla Regione Lombardia (reg. ric. n. 64 del 2017) e sorrette dai medesimi argomenti.

10.– Costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 13 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che il ricorso venga respinto sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte in riferimento al richiamato ricorso della Regione Lombardia.

11.– Con ricorso notificato il 4 settembre 2017 e depositato l’8 settembre 2017 (reg. ric. n. 67 del 2017), la Regione Veneto ha impugnato:

a) l’art. 3, comma 1, lettere g) e h), del d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione degli artt. 3, 76, 97, 117, commi terzo e quarto, 118 e 120 Cost.;

b) gli artt. 5, comma 1, 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione degli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost.;

c) l’art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione degli artt. artt. 3, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 Cost.

11.1.– L’art. 3, comma 1, lettera g), sarebbe invasivo della competenza regionale in materia di «protezione civile» e lesivo del principio di leale collaborazione, poiché non prevede alcuna forma di partecipazione delle Regioni nell’ambito del procedimento derogatorio, in un ambito di competenza legislativa ripartita. Per la ricorrente i progetti afferenti a situazioni emergenziali di protezione civile sarebbero inevitabilmente collegati al territorio ove la situazione si è verificata, ritenendo necessaria la partecipazione «istruttoria e/o codecisoria» degli enti territoriali «al fine di salvaguardare la stessa ragionevolezza della disposizione di legge», che altrimenti si porrebbe in contraddizione con l’art. 3 Cost. e con il canone del buon andamento.

11.1.1.– La Regione Veneto dubita che la disposizione afferisca alla «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva dello Stato, poiché essa farebbe prevalere «gli interessi afferenti alla protezione civile rispetto a quelli ambientali». Sul punto questa Corte avrebbe statuito che in presenza di una competenza esclusiva dello Stato, ove siano coinvolti interessi e funzioni regionali, s’impone una «fisiologica dialettica» tra Stato e Regioni improntata alla leale collaborazione (sentenza n. 169 del 2017).

La Regione sarebbe esautorata dalla mancata distinzione dei progetti assoggettati a VIA regionale ovvero statale con l’effetto che il Ministero dell’ambiente potrebbe sottrarre alla competenza delle Regioni la VIA di progetti affidati alla propria potestà decisoria, in violazione dell’art. 118 Cost., comprimendo una competenza amministrativa regionale.

11.1.2.– La disposizione censurata modificherebbe il riparto delle competenze in materia di VIA, in contrasto con i principi e criteri direttivi di cui all’art. 14 della legge n. 114 del 2015, che vincolerebbe il legislatore delegato a introdurre esclusivamente regole di «semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Secondo la Regione Veneto, l’ambito della delega legislativa escluderebbe la disciplina del riparto delle competenze decisorie in materia di valutazione di impatto ambientale, contemplando unicamente gli aspetti procedurali, da modificare in ragione della rinnovata disciplina comunitaria. Si configurerebbe un eccesso di delega, che ridonda in una lesione dell’art. 117, comma terzo, Cost., con riguardo alla competenza legislativa regionale in materia di «protezione civile», e, al contempo, in una lesione dell’art. 118 Cost., in quanto opera una espropriazione delle competenze amministrative regionali in materia di VIA, delineate dall’ordinamento.

11.2.– È impugnato anche l’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 104 del 2017, che ha modificato l’art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 152 del 2006. La disposizione prevede: «[f]atto salvo quanto previsto dall’art. 32, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale. In tali casi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) esamina se sia opportuna un’altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata fornendo tutte le informazioni acquisite».

La norma introdurrebbe un’ulteriore ipotesi di deroga alla disciplina generale, senza prevedere alcun criterio direttivo che guidi l’autorità amministrativa in ordine all’an dell’esercizio del relativo potere. Il che attesterebbe l’irragionevolezza della norma e la sua contrarietà al principio di legalità. Né a giustificare tale genericità si potrebbe addurre il fatto di avere riprodotto una previsione della direttiva europea, la quale non contiene per sua natura, «salvo le rare ipotesi di norme self executing», disposizioni immediatamente precettive. La disposizione impugnata altererebbe il riparto delle competenze in materia di VIA, senza che sia prevista alcuna forma di partecipazione, decisoria o istruttoria, da parte delle Regioni, in lesione del principio di leale collaborazione.

11.2.1.– La violazione degli artt. 76 e 97 Cost., alterando il riparto di competenze esistente tra Stato e Regioni, ridonderebbe in una lesione degli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost., oltreché del principio di leale collaborazione, in quanto non contemplerebbe la partecipazione delle Regioni, nelle ipotesi in cui il progetto afferisca ad una materia di competenza regionale ovvero sia assoggettato a VIA regionale.

11.3.– Per effetto dell’impugnato art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, osserva la ricorrente, il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di VIA è demandato a quattro allegati che, a loro volta, sono stati ampiamente modificati dall’art. 22, commi da 1 a 4, del medesimo decreto, nonché dalla disposizione abrogatrice contenuta nell’art. 26, comma 1, lettera a), dello stesso provvedimento. A seguito di tali disposizioni, si è realizzata una complessiva redistribuzione delle competenze tra Stato e Regioni, le quali non sono più competenti in materia di VIA ed in materia di verifica di assoggettabilità a VIA per una consistente serie di tipologie progettuali che vengono analiticamente passate in rassegna. Il legislatore delegato, dunque, avrebbe provveduto a modificare, non soltanto le procedure inerenti alla valutazione di impatto ambientale, al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE, ma avrebbe anche disposto una complessiva ristrutturazione del quadro delle competenze decisorie in materia.

Una simile operazione normativa – deduce la ricorrente – si porrebbe in contrasto con i principi e criteri direttivi dettati dall’art. 14 della legge delega n. 114 del 2015, riguardando gli stessi solo aspetti di armonizzazione, semplificazione e razionalizzazione delle procedure, senza che il Governo fosse autorizzato ad alterare il riparto di competenze esistenti tra Stato e Regioni.

Il denunciato vizio di eccesso di delega si riverbererebbe anche in una lesione delle competenze amministrative della Regione, in violazione dell’art. 118 Cost., essendo state sottratte alle Regioni le potestà decisorie di cui godevano in materia.

Ancorché la tutela dell’ambiente sia materia di competenza esclusiva dello Stato, le modifiche apportate alla normativa previgente avrebbero richiesto l’ordinario procedimento legislativo o specifiche direttive in tal senso: il che avrebbe salvaguardato, in sede parlamentare, la normale dialettica democratica tra maggioranza e opposizione. L’utilizzo "improprio” del potere legislativo avrebbe dunque integrato una violazione degli artt. 76 Cost., in uno con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.

Per altro verso, coinvolgendo la riforma anche numerose competenze regionali (energia, trasporto, viabilità e, in genere, salute) sarebbe stato necessario prevedere un coinvolgimento delle autonomie locali attraverso «un’intesa in sede di conferenza intergovernativa», secondo quanto avrebbe affermato questa Corte nella sentenza n. 251 del 2016, con conseguente violazione del principio di leale collaborazione, di cui all’art. 120 Cost. Vizio, questo, che non resterebbe confinato solo all’interno della legge di delega, ma si proietterebbe anche sul decreto delegato, in quanto lesivo delle attribuzioni regionali.

11.4.– L’art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017, nello stabilire disposizioni in tema di tariffe da applicare ai proponenti, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 97, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., in quanto non è prevista alcuna forma di partecipazione, neppure consultiva, delle autonomie territoriali, malgrado il novellato art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 consenta alle Regioni ed alle Province autonome di disciplinare con proprie leggi o regolamenti l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA. Le peculiarità procedurali derivanti dalla normativa regionale renderebbero, per converso, necessaria una consultazione delle Regioni stesse nella determinazione delle tariffe concernenti i procedimenti VIA di loro competenza.

Da ciò deriverebbe la lesione del principio di leale collaborazione e la irragionevolezza di una disciplina che «attribuisce una competenza decisoria ad un soggetto senza prevedere adeguati apporti istruttori da parte delle altre autorità competenti a disciplinare il relativo procedimento e i suoi aspetti organizzatori». Irragionevolezza, soggiunge la Regione ricorrente, che ridonderebbe in una lesione dell’autonomia legislativa in materia di organizzazione amministrativa, prevista dall’art. 117, quarto comma, Cost., nonché in una lesione dell’autonomia amministrativa di cui all’art. 118 Cost., e dell’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 Cost., posto che le valutazioni amministrative e finanziarie in materia di VIA vengono ad essere condizionate dalla remuneratività delle tariffe stabilite unilateralmente dallo Stato.

Si osserva, infine, che la partecipazione delle Regioni al processo decisionale, potendo comportare semplificazioni procedurali, potrebbe determinare risparmi di spesa, con la conseguenza che la mancanza di tale partecipazione finirebbe per tradursi anche in un inutile aggravio di spese con violazione del principio di buon andamento dell’agire pubblico.

12.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il 13 ottobre 2017 chiedendo il rigetto del ricorso.

12.1.– La difesa statale eccepisce l’infondatezza della censura di cui all’impugnato art. 3, comma l, lettera g), reiterando le medesime argomentazioni fatte proprie per avversare i ricorsi delle Regioni Lombardia e Abruzzo, quanto alla violazione del riparto delle competenze e del principio di leale collaborazione.

12.2.– Eccepisce altresì la non fondatezza della censura di cui all’art. 3, comma l, lettera h), che conferirebbe al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere, in casi eccezionali, di esentare un progetto specifico dall’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2016.

L’infondatezza si evincerebbe dalla richiamata direttiva 2014/52/UE, in base alla quale «può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico dalle procedure di valutazione previste dalla presente direttiva, a condizione di informare adeguatamente la Commissione e il pubblico interessato»; l’art. 2, paragrafo 4, della direttiva disporrebbe che «[f]atto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva. In tali casi gli Stati membri: a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione; b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa; c) informano la Commissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione, ove necessario, dei propri cittadini. […]».

A parere del resistente, il legislatore delegato si sarebbe avvalso di una facoltà concessa dalla norma europea. La fattispecie di esenzione atterrebbe «alla disciplina giuridica della VIA», e rientrerebbe in modo univoco «nella competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema».

12.2.1.– Non fondati sarebbero anche i rilievi che fanno riferimento ai principi di ragionevolezza e di legalità.

Il potere ministeriale di esenzione sarebbe circondato da rigorose garanzie, sia di tipo sostanziale sia di tipo procedurale. Sul piano sostanziale la norma non si limiterebbe a legittimare l’esercizio in casi eccezionali, ma richiederebbe una valutazione circa gli effetti negativi che potrebbero discendere in ordine alle finalità del progetto, esigendo che siano rispettati gli obiettivi della direttiva. Sotto il profilo procedurale il Ministro sarebbe chiamato ad esaminare l’opportunità di un’altra forma di valutazione e si prefigurerebbero obblighi informativi nei confronti del pubblico coinvolto e (prima del rilascio dell’autorizzazione) della Commissione europea. La scelta del legislatore delegato di riprodurre la previsione europea senza ulteriori aggiunte, dunque, discenderebbe dalla constatazione che essa già circostanzia a sufficienza il potere di esenzione.

12.3.– Con riguardo agli impugnati artt. 5, comma 1, 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lettera a), infondata risulterebbe la censura di eccesso di delega, in quanto la revisione dell’assetto delle competenze amministrative e la riallocazione delle stesse ai diversi livelli territoriali di governo risponderebbero appieno ai criteri di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure e di rafforzamento della qualità della procedura di VIA, in sinergia con altre normative e politiche nazionali ed europee, quali, in particolare, quelle energetiche ed infrastrutturali.

Non sarebbe poi fondato il rilievo secondo il quale, in base alla sentenza n. 251 del 2016, la legge di delegazione avrebbe dovuto prevedere l’intesa con le Regioni, in quanto – a differenza dell’ipotesi allora scrutinata da questa Corte – nella specie non è dato intravedere un «intreccio inestricabile» con materie regionali, dal momento che le norme che riguardano la VIA rientrano nella competenza esclusiva statale in tema di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema». D’altra parte, l’art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2017 ha previsto, novellando l’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, il necessario coinvolgimento della Regione e di tutte le amministrazioni potenzialmente interessate, mentre l’art. 6 del decreto impugnato prevede che all’attività istruttoria della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale partecipi un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate alla realizzazione del progetto oggetto di procedura VIA. Previsioni, quelle citate, con le quali il legislatore statale avrebbe adempiuto all’onere collaborativo in considerazione della "incidenza” che l’esercizio delle funzioni di valutazione di impatto ambientale presentano rispetto all’esercizio di funzioni regionali.

12.4.– Sarebbero infondate anche le censure riguardanti l’art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017.

Tale norma, infatti, si è limitata a sostituire, in tema di tariffe applicabili nei confronti dei proponenti, esclusivamente l’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, mentre lascerebbe inalterate le competenze regionali dettate dal comma 2 dello stesso articolo. Il comma 1 novellato, quindi, introdurrebbe solo una norma di principio, relativa ai criteri da applicare per la determinazione delle tariffe, valida sia per la VIA statale che per quella regionale, mentre il rinvio ad un decreto del Ministro dell’ambiente per la definizione in concreto delle tariffe riguarderebbe esclusivamente la VIA statale. Ciò emergerebbe con chiarezza, sostiene l’Avvocatura generale dello Stato, proprio dal citato comma 2 dell’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, che affida alle Regioni e alle Province autonome la possibilità di definire concretamente i profili tariffari.

13.– La Regione Veneto ha depositato memoria, con la quale insiste nelle censure, contestando la fondatezza dei rilievi svolti dalla Avvocatura generale dello Stato, sia a proposito della conformità del decreto legislativo all’art. 76 Cost., sia in merito al fatto che la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale renderebbe prive di fondamento doglianze regionali.

14.– La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 4 settembre 2017 e depositato l’8 settembre 2017 (reg. ric. n. 68 del 2017), ha promosso questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 104 del 2017, nella sua interezza, e in subordine degli artt. 5, comma 1, 8, 16, commi 1 e 2, 22, commi da 1 a 4, 23, comma 4, 24 e 26, comma 1, lettera a), in quanto riferibili anche alle Province autonome, deducendo la violazione di vari parametri costituzionali e statutari.

14.1.– Un primo gruppo di tre censure coinvolge l’intero decreto, per eccesso di delega prospettato sotto vari profili.

Si deduce, anzitutto, che il decreto delegato sarebbe illegittimo perché adottato oltre il termine prescritto dalla legge di delegazione e, quindi, in violazione dell’art. 76 Cost., nonché dell’art. 77 Cost. L’adozione del decreto legislativo a termine scaduto, infatti, costituirebbe violazione del divieto per il Governo di adottare atti aventi forza di legge senza delegazione delle Camere, salvi i casi di straordinaria necessità ed urgenza.

Si osserva, al riguardo, che il decreto legislativo impugnato è stato emanato il 16 giugno 2017, ed è quindi con riferimento a tale data che deve essere valutata – a norma dell’art. 14, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – la tempestività dell’atto rispetto al termine fissato dalla legge di delegazione. Tale termine, individuato dall’art. 1, comma 2, della legge n. 114 del 2015, deve infatti ritenersi scaduto il 16 gennaio 2017. Ciò in quanto quel termine risulta fissato con rinvio all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il quale, a sua volta, dispone che «in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive». Considerato che l’art. 2 della direttiva 2014/52/UE fissa il termine per il proprio recepimento al 16 maggio 2017, la delega sarebbe scaduta quattro mesi prima e cioè il 16 gennaio 2017.

È ben vero, si osserva, che l’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 fissava il termine in origine in «due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive» e che tale disposizione è stata modificata, portando il termine a quattro mesi, con l’art. 29, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, successiva all’entrata in vigore della legge delega n. 114 del 2015. Ma il rinvio non può che intendersi operato alla fonte nel suo complesso, risultando comprensivo, quindi, delle eventuali modifiche successivamente apportate alla stessa. Ciò in linea con quanto affermato da questa Corte, nella sentenza n. 258 del 2014, ove si afferma che il rinvio si presume formale e mobile, anziché materiale o recettizio, salvo che risulti una contraria volontà del legislatore o il rinvio recettizio sia desumibile da elementi univoci e concludenti. Si richiama, a proposito della necessità che il legislatore delegato tenga conto dei mutamenti del quadro normativo entro cui si colloca la legislazione delegata, anche la sentenza n. 219 del 2013.

Tuttavia, soggiunge il ricorrente, anche a voler considerare come recettizio il rinvio, il termine sarebbe comunque scaduto il 16 marzo 2017, in quanto il rinvio "secco” e recettizio al comma 1 dell’art. 31 della legge n. 234 del 2012 escluderebbe la possibilità di proroga prevista dal comma 3 dello stesso articolo. Il fatto che il Governo abbia preteso di giovarsi della proroga starebbe peraltro a significare che lo stesso Consiglio dei ministri ha interpretato il rinvio come di tipo dinamico, «cioè come rinvio alla fonte e non come rinvio alla norma fissata una volta per tutte nel tempo». La conseguenza sarebbe, in ogni caso, quella della tardività dell’esercizio della delega.

Poiché il decreto impugnato è riduttivo delle competenze e delle prerogative della Provincia autonoma, la violazione degli indicati parametri ridonderebbe in lesione della autonomia provinciale (si richiamano, al riguardo, la già citata sentenza n. 219 del 2013 e la sentenza n. 303 del 2003).

14.2.– In subordine, la Provincia ricorrente deduce la illegittimità dell’intero decreto legislativo impugnato per violazione delle procedure stabilite dall’art. 1, commi 1 e 3, della legge delega n. 114 del 2015, nonché dall’art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, lamentando conseguentemente la violazione degli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., e, in linea ulteriormente subordinata, del principio di leale collaborazione.

Anche, infatti, a voler ritenere – contro il tenore letterale della disposizione di delega e il supposto carattere recettizio del rinvio da essa operato – che possa trovare applicazione nella specie la proroga prevista dal comma 3 dell’art. 31 della legge n. 234 del 2012, l’emanazione del decreto impugnato sarebbe affetta da un vizio di procedura sub specie di "abuso del procedimento”.

Interpretando il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 2, della legge n. 114 del 2015 come rinvio fisso, il termine per l’esercizio della delega doveva ritenersi scaduto nei due mesi antecedenti il termine previsto per il recepimento della direttiva, e cioè il 16 marzo 2017. L’ultimo giorno utile per l’esercizio della delega, il Governo ha trasmesso lo schema di decreto alle competenti commissioni parlamentari all’evidente fine di far operare il meccanismo di proroga di cui all’art. 31, comma 3, terzo periodo, della legge n. 234 del 2012, ove si stabilisce che «[q]ualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi».

In questo modo, il Governo avrebbe violato la delega sotto un diverso profilo. L’art. 1, comma 3, della legge n. 114 del 2015 prevedeva, infatti, che gli schemi dei decreti attuativi delle direttive comprese nell’Allegato B, e dunque anche della direttiva 2014/52/UE, dovessero essere trasmessi, «dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge», alle Camere per l’espressione del parere dei competenti organi parlamentari. Disposizione, questa, peraltro analoga a quella dettata dall’art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012. Dunque, il Governo avrebbe dovuto acquisire il previo parere della Conferenza Stato-Regioni, obbligatorio in ordine agli schemi di decreto legislativo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome, in ragione dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali).

Alla Conferenza Stato-Regioni lo schema di decreto legislativo è stato peraltro trasmesso, per il prescritto parere, soltanto lo stesso giorno (16 marzo 2017). In quella data, dunque, lo schema di decreto non avrebbe potuto essere trasmesso alle Commissioni parlamentari, proprio perché non preceduto dai pareri previsti dalla legge, fra i quali va annoverato quello della indicata Conferenza Stato-Regioni.

Tale inversione dell’ordine dei pareri costituirebbe, anzitutto, violazione della previsione a tal proposito dettata dalla legge di delega e, al tempo stesso, rimedio strumentale al fine di ottenere, in violazione della stessa legge di delega, la proroga del termine di esercizio della delega legislativa, eludendo anche il termine per il recepimento della direttiva comunitaria, fissato al 16 maggio 2017, con correlativa violazione, sotto questo profilo, dell’art. 117, primo comma, Cost., oltre che dell’art. 76 della stessa Carta costituzionale.

In ulteriore subordine, la ricorrente denuncia che attraverso la censurata inversione dell’ordine dei pareri si sarebbe realizzata una violazione del principio di leale collaborazione sancito dall’art. 120, secondo comma, Cost.

Tutte le segnalate violazioni ridonderebbero in lesioni delle prerogative costituzionali della Provincia autonoma, in quanto l’omessa previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni avrebbe impedito alle Commissioni parlamentari di prendere cognizione delle posizioni delle Regioni e Province autonome ed esprimersi sulle relative osservazioni.

14.3.– Viene poi denunciata l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, se ed in quanto applicabili alle Province autonome.

Per effetto di tali disposizioni una lunga serie di funzioni di competenza provinciale, anche per disposto statutario, sarebbero state avocate alla competenza dello Stato.

Il d.lgs. n. 104 del 2017 non contiene, d’altra parte, alcuna clausola di salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali, nonostante la stessa fosse stata richiesta tanto dalla Conferenza Stato-Regioni nel parere reso il 4 maggio 2017, quanto dalle Commissioni affari costituzionali e ambiente della Camera dei deputati e dalle Commissioni del Senato.

Le disposizioni impugnate hanno inoltre operato con la tecnica della novella, modificando la disciplina del d.lgs. n. 152 del 2006 e gli Allegati alla Parte II, rispettivamente intitolati «Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e «Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Le Province risultano, inoltre, espressamente menzionate nei commi 5, 7, 8 e 9 del nuovo art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017. Tutto lascerebbe supporre, dunque, che le norme censurate pretendano di applicarsi anche alla Provincia autonoma ricorrente.

Ciò posto, la Provincia autonoma di Trento osserva che l’effetto combinato degli artt. 5, comma 1, che ridefinisce le competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, dell’art. 22, che modifica gli Allegati alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, e dell’art. 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, il quale dispone le correlative abrogazioni delle disposizioni anteriormente vigenti in materia, è quello di avocare allo Stato competenze relative a progetti – dei quali il ricorso fornisce analitica indicazione – che rientrerebbero sicuramente in materie di competenza legislativa, e conseguentemente amministrativa (art. 16 dello Statuto), della Provincia autonoma.

Le materie interessate sarebbero, in specie:

- la produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, di competenza concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., combinato con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001;

- i porti lacuali, di competenza primaria (art. 8, n. 11, dello statuto speciale), e più in generale i porti, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost. e art. 10 della legge cost. n. 3 del 200l);

- il turismo, di competenza primaria (art. 8, n. 20, dello statuto speciale), o se più favorevole di competenza residuale (art. 117, quarto comma, Cost. e art. 10, legge cost. n. 3 del 2001);

- la «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» e le «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale», di potestà primaria (art. 8, numeri 17 e 18 del richiamato statuto speciale);

- le miniere e cave (art. 8, n. 14, dello statuto speciale);

- gli aeroporti, di competenza concorrente (art. 117, terzo comma, Cost. e art. 10, legge cost. n. 3 del 2001).

Tali progetti intersecherebbero, inoltre, le competenze provinciali in materia di urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5, dello statuto speciale) e di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6, dello statuto speciale), e – in rapporto proprio ai profili che attengono alla VIA e alla verifica di assoggettabilità a VIA – i titoli su cui si radica la competenza provinciale in materia di ambiente, e dunque, oltre alle materie appena citate, quelle in punto di prevenzione e di pronto soccorso per calamità naturali (art. 8, n. 13, dello statuto speciale), protezione civile, apicultura e parchi (art. 8, n. 16, dello statuto speciale), agricoltura (art. 8, n. 21, dello statuto speciale), igiene e sanità (art. 9, n. 10, dello statuto speciale), ora tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost. e art. 10, legge cost. n. 3 del 2001) e utilizzazione delle acque pubbliche (art. 9, n. 9, dello statuto speciale). Nell’ambito di queste materie, le competenze amministrative anche in tema di VIA e di verifica di assoggettabilità, sarebbero di spettanza provinciale, a norma dell’art. 16 dello statuto speciale regionale.

14.3.1.– La ricorrente denuncia, al riguardo, anzitutto il vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.), sotto i profili dell’assenza nella legge delega di un principio che autorizzi l’avocazione allo Stato di una serie di funzioni già esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome, e della violazione dei principi dettati dall’art. 32 della legge n. 234 del 2012.

Viene sottolineato come il d.lgs. n. 152 del 2006, oggetto della novella legislativa censurata, fosse stato emanato sulla base di una legge delega che prevedeva espressamente il rispetto delle attribuzioni delle Regioni e degli enti locali e faceva salvo il rispetto degli statuti e delle relative disposizioni di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»).

Il riparto delle competenze tra Stato e autonomie locali non avrebbe potuto, dunque, essere toccato in assenza di un diverso indirizzo parlamentare che, nella specie, ha fatto difetto.

Nel caso di specie, inoltre, la delega era stata conferita al limitato fine di attuare una direttiva europea che, a sua volta, nulla dice in punto di competenze, posto che il considerando n. 37 prende atto delle diverse «strutture istituzionali» degli Stati membri, autorizzandoli a «designare più autorità» in materia di VIA.

L’intervento sui rapporti di competenza tra Stato e Regioni non poteva ritenersi ricompreso, ancora, in alcuno dei principi e criteri direttivi enunciati dall’art. 14 della legge n. 114 del 2015, che non coinvolgevano il riparto delle competenze istituzionali. Dovevano al contrario osservarsi i criteri generali fissati dall’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, che impongono, quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni «il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali».

14.3.2.– Viene dedotta anche la violazione degli artt. 8 (in particolare, numeri 1, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20 e 21), 9 (in particolare, numeri 3, 9, e 10) e 16 dello statuto della Provincia autonoma e degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonché, ulteriormente, l’eccesso di delega per mancanza di intesa costituzionalmente necessaria.

La ricorrente rileva, in ordine alla denunciata sottrazione di competenze amministrative, che quelle conferite dallo statuto non possono formare oggetto di chiamata in sussidiarietà, vigendo per esse il principio del parallelismo di cui all’art. 16 dello statuto speciale regionale, mentre per quelle derivanti dalla Costituzione mancherebbero i presupposti ai quali la giurisprudenza costituzionale subordina la chiamata in sussidiarietà.

L’apprezzamento delle esigenze unitarie compiuto dal decreto delegato non sarebbe, infatti, né ragionevole, né proporzionato, essendo state allocate presso lo Stato un numero elevatissimo di funzioni già esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome. Mancherebbe, poi, il requisito dell’accordo con le autonomie regionali, essendo stata operata detta allocazione, senza una previa intesa ed anzi col dissenso della Provincia autonoma di Trento.

Il che, oltre a violare il principio di leale collaborazione, implicherebbe anche un vizio di eccesso di delega, dal momento che, nel caso di specie, la legge di delega doveva ritenersi integrata da un limite implicito che imponeva l’acquisizione della intesa, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 251 del 2016, con riguardo al caso di intreccio di competenze non risolubile con il criterio della prevalenza, e ancor prima dalla sentenza n. 303 del 2003, per la chiamata in sussidiarietà.

14.4.– Si denuncia, poi, l’illegittimità costituzionale del solo art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui introduce i commi 7, 8 e 9 dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, il comma 7 impone alla Provincia autonoma di regolare le proprie procedure in materia di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA in conformità a varie disposizioni novellate del d.lgs. n. 152 del 2006, tutte di estremo dettaglio e autoapplicative; il comma 8 ribadisce tali obblighi di conformazione, vincolando la potestà delle Regioni e delle Province autonome di regolare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni in materia di VIA al rispetto di quanto previsto nel medesimo decreto, con la sola possibilità di introdurre regole particolari per specifici aspetti; il comma 9 viene contestato in quanto, nello stabilire obblighi informativi, fa riferimento alle Province autonome, confermando così che la disciplina in questione si rivolge anche ad esse.

Si tratta di oggetti – sottolinea la ricorrente – che la Provincia autonoma di Trento ha già organicamente regolato nell’ambito della propria autonomia legislativa, mediante la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante «Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)», con la quale ha dato esecuzione alla direttiva 2011/92/UE, concernente la VIA. Competenza, questa, mai contestata dallo Stato, che aveva, anzi, introdotto una specifica clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome nell’art. 35, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, conformemente, come già osservato, a quanto stabilito dalla relativa legge delega. Clausola che, secondo la ricorrente, dovrebbe ritenersi ancora operante, in quanto le norme oggetto di censura sono state inserite, con la tecnica della novellazione, proprio nel corpo dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, mentre, al contrario, le norme qui contestate sono state espressamente rivolte alle Province autonome.

Risulterebbe pertanto violato l’art. 8 dello statuto speciale, relativo alla potestà primaria di autoorganizzazione comprensiva del procedimento di VIA, competenza da tempo esercitata, in conformità all’art. 19-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), ove è espressamente menzionata la VIA, anche per le opere soltanto delegate. È ovvio, sostiene la ricorrente, che, a maggior ragione, quelle funzioni sono riservate alla Provincia autonoma nell’ambito delle materie che statutariamente sono attribuite alla competenza legislativa provinciale. Non potrebbe al riguardo venire in discorso la competenza esclusiva statale in tema di ambiente, a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., in quanto l’incisione delle materie statutarie è preclusa dalla clausola di maggior favore prevista dall’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Si deduce, inoltre, la violazione dell’art. 117, quinto comma, Cost., che sancisce, in generale, il potere delle Province autonome di dare immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie nelle materie di competenza esclusiva, salvo adeguarsi, nei limiti statutari, alle leggi statali di attuazione degli atti comunitari. Tale potere è ribadito dalla legge di attuazione n. 234 del 2012, che fa salve, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, le previsioni dettate dai rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione. Sicché le disposizioni censurate verrebbero a sovrapporsi alla disciplina provinciale, senza che ricorrano le ipotesi sostitutive previste dall’art. 41, comma 1, della stessa legge n. 234 del 2012.

Sarebbero violati anche gli artt. 3 e 97 Cost. La dettagliatissima disciplina statale, infatti, sarebbe sproporzionata nell’assicurare uniformità all’attuazione della direttiva europea; mentre la prescrizione di un modello unitario coinvolgerebbe anche il principio di buon andamento della amministrazione, che risulterebbe leso anche perché appare irrazionale – e fonte di cattiva amministrazione – consentire una legislazione locale se questa deve essere meramente riproduttiva di quella nazionale. Violazioni, quelle denunciate, che ridonderebbero sulle competenze provinciali, in quanto atte a comprimere le competenze statutarie nelle materie di competenza provinciale, già passate in rassegna.

14.4.1.– In ulteriore subordine, la ricorrente fa presente che ove la Corte costituzionale accogliesse le censure relative all’art. 5, essa non sarebbe tenuta ad adeguarsi agli artt. da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del d.lgs. n. 152 del 2006, se non nei limiti di cui allo statuto speciale.

In caso contrario, la Provincia autonoma impugna l’art. 8, nella parte in cui introduce l’art. 19 nel d.lgs. n. 152 del 2006, e l’art. 16, comma 2, nella parte in cui introduce l’art. 27-bis nel medesimo decreto.

14.4.1.1.– L’art. 8 disciplinerebbe analiticamente lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (dalle modalità di trasmissione dello studio preliminare alle modalità di pubblicazione, alla istruttoria, ai termini del procedimento, ai modi, ai tempi e ai limiti delle possibilità di interlocuzione con gli interessati).

14.4.1.2.– L’art. 16, comma 2, è impugnato nell’ipotesi che la disposizione da esso introdotta sia vincolante e/o applicabile anche alle Province autonome, come sembrerebbe indicare il nuovo art. 7-bis, commi 7, primo periodo, 8 e 9 (in senso contrario potrebbero deporre l’art. 7-bis, comma 7, secondo periodo, per cui «il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all’art. 27-bis», e lo stesso testo dell’art. 27-bis, a partire dalla sua intitolazione, che non cita le province autonome). Esso recherebbe una disciplina «ugualmente analitica e minuziosa» del procedimento di VIA di competenza regionale.

Le disposizioni sarebbero invasive delle competenze primarie, di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto speciale, in base ai quali la Provincia autonoma ricorrente avrebbe una potestà primaria di auto-organizzazione, comprensiva della disciplina del procedimento di VIA; tali disposizioni, inoltre, stabilirebbero le competenze legislative e le funzioni amministrative provinciali, le quali, in virtù della clausola di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, non dovrebbero essere incise dalla competenza esclusiva statale in materia di ambiente.

Attraverso le norme censurate si produrrebbe altresì la lesione della competenza provinciale a dare attuazione al diritto dell’Unione europea, riconosciuta dall’art. 117, quinto comma, Cost. Sarebbe violato anche il principio direttivo che limita l’intervento del legislatore delegato alla «armonizzazione» delle procedure, e non consentiva, pertanto, la loro totale uniformità.

14.4.1.3.– Per corrispondenti ragioni risulterebbe illegittimo (ove applicabile anche alla Provincia ricorrente), l’art. 24, sostitutivo dell’art. 14, comma 4, della richiamata legge n. 241 del 1990.

Secondo la ricorrente, solo formalmente il procedimento atterrebbe alla VIA, dal momento che interviene su ogni profilo di un progetto, costretto nelle modalità specifiche della conferenza di servizi disciplinata dalla legislazione statale anziché dalla disciplina provinciale, con interi ambiti di materia sottratti alla disciplina regionale. In altre parole, la disciplina statale della conferenza di servizi non opererebbe come limite verticale all’interno della materia, ma come diretta disciplina della fattispecie, sottratta alla disciplina provinciale.

Evidente sarebbe altresì la violazione dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che vieterebbe la sostituzione di discipline statali alle discipline provinciali, ponendo invece il rispettivo rapporto nei termini di un dovere di adeguamento, limitato dalle regole statutarie e presidiato da questa Corte. Anche questa censura è formulata dalla ricorrente per l’ipotesi che tale disposizione si dovesse ritenere applicabile alle Province autonome, nonostante essa menzioni solo progetti di competenza regionale (e non provinciale), sia perché essa verrebbe immessa nella legge n. 241 del 1990, che contiene, all’art. 29, comma 2-quinquies, la clausola di garanzia per cui «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione». Dovrebbe prevalere l’interpretazione costituzionalmente conforme, anche in forza del citato art. 2 del d.lgs. n. 266, che risulterebbe altrimenti violato.

14.5.– Viene denunciata l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, recante disposizioni di attuazione dello statuto di autonomia, e per violazione degli artt. 8 e 9 dello statuto medesimo, nonché degli artt. 117, quinto comma, e 120 Cost. Si lamenta, altresì, la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987.

La norma censurata, dedicata alle disposizioni transitorie e finali, impone alla ricorrente obblighi di adeguamento che sarebbero in contrasto con l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale, dettando disposizioni di attuazione dello Statuto, prevede che la Provincia autonoma di Trento adegui la propria legislazione a quella statale entro sei mesi dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta ufficiale o entro il maggior termine previsto dalla stessa legge, restando nel frattempo applicabili le disposizioni provinciali. La immediata applicabilità è prevista solo per le "norme comunitarie direttamente applicabili” e non – sottolinea la ricorrente – per la disciplina statale attuativa del diritto dell’UE. La norma censurata risulterebbe pertanto in contrasto con la disciplina di attuazione dello statuto, in quanto essa riduce a centoventi giorni il termine di adeguamento della disciplina provinciale a quella statale. Inoltre, stabilendo la perentorietà di tale termine, alla Provincia sarebbe inibito procedere ad emanare norme di adeguamento, in violazione degli artt. 117, quinto comma, come attuato dall’art. 41 della legge n. 234 del 2012, e 120, quinto comma, Cost., i quali impongono che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà. La norma censurata, inoltre, sarebbe illegittima anche nella parte in cui stabilisce che, decorso il termine previsto, si applicano i poteri sostitutivi di cui all’art. 117, quinto comma, Cost. secondo le previsioni dettate dagli artt. 41 e 43 della legge n. 234 del 2012, in quanto in contrasto con l’art. 8 del richiamato d.P.R. n. 526 del 1987, di attuazione dello statuto speciale, il quale prevede un potere sostitutivo solo in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari e, comunque sia, previa concessione di un ulteriore termine alla Provincia autonoma. La norma sarebbe illegittima anche se interpretata come disposizione direttamente sostitutiva, ai sensi dell’art. 41 della legge n. 234 del 2012, e quindi direttamente operante nell’ordinamento provinciale, in quanto sprovvista del necessario carattere della cedevolezza, e comunque in contrasto con l’art. 2, commi 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.

14.6.– Con un ultimo gruppo di censure la ricorrente lamenta la violazione della propria autonomia amministrativa (art. 16 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 8 e 9; art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992) oltre che dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione (art. 118 e 120 Cost.), derivanti dall’introduzione del provvedimento unico in materia ambientale.

14.6.1.– Sarebbe illegittimo l’art. 16, comma 1, il quale novella l’art. 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo il provvedimento unico in materia ambientale per i procedimenti di VIA di competenza statale. Il nuovo art. 27 stabilisce «[n]el caso di procedimenti di VIA di competenza statale, il proponente può richiedere all’autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio del progetto (comma 1, primo periodo). Il comma 2 dispone che «[i]l provvedimento unico di cui al comma 1 comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove necessario: a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte II del presente decreto;

b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all’art. 104 del presente decreto;

c) autorizzazione riguardante la disciplina dell’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte di cui all’art. 109 del presente decreto;

d) autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) autorizzazione culturale di cui all’art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616;

g) nulla osta di fattibilità di cui all’art. 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

h) autorizzazione antisismica di cui all’art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

14.6.2.– I commi successivi dell’impugnato art. 27 regolano le fasi del procedimento che seguono alla iniziativa; al comma 8, la disposizione stabilisce che «[…]l’autorità competente convoca una conferenza di servizi», alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti «o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente».

La medesima disposizione precisa che «la conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all’art. 14-ter, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; che «[i]l termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di duecentodieci giorni»; che «[l]a determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico»; che «la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’art. 25»; che «[i] termini previsti dall’art. 25, comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla metà e, in caso di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi è sospesa per il termine di cui all’art. 25, comma 2, quinto periodo»; che «[t]utti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241». Il successivo comma 9 prevede che «[l]e condizioni e le misure supplementari relative all’autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies» e che «le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia». Infine, il comma 10 stabilisce che «[l]e disposizioni contenute nel presente articolo si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2».

14.6.3.– La Provincia ricorrente osserva che le funzioni coinvolte «sono state incrementate in misura esorbitante», tanto che l’intera disposizione sembrerebbe scritta come se tutte le amministrazioni coinvolte fossero amministrazioni statali. Fa presente la ricorrente che taluni provvedimenti indicati (come quelli relativi agli scarichi nel sottosuolo, alla autorizzazione paesaggistica, alla autorizzazione culturale e alla autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico) sarebbero di competenza della Provincia autonoma, che ha potestà legislativa ed amministrativa in materia di acque, di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale e di tutela del paesaggio (art. 8, numeri 3, 6, 17 e 24, e art. 9, comma 9, in combinazione con l’art. 16 dello statuto di autonomia). Essa lamenta, dunque, che, nel regolare proprie funzioni, lo Stato l’abbia espropriata della potestà decisoria.

Così facendo, lo Stato finirebbe per esercitare, mediante i meccanismi di decisione finale della conferenza di servizi statale, le funzioni amministrative proprie della ricorrente, in violazione dell’art. 16 dello statuto speciale, nonché dell’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992. Inoltre, osserva che il legislatore statale avrebbe scelto il modulo procedimentale della conferenza di servizi «con modalità sincrona», prevista dall’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990 (richiamato nei commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7); la norma impugnata richiama soltanto la disposizione (art. 14-ter, comma 7) che prevede la possibilità per la conferenza di servizi di deliberare sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza, mentre non richiama l’art. 14-quinquies che regola i rimedi per le amministrazioni dissenzienti.

Ove il rinvio contenuto nell’art. 27, comma 8, al solo art. 14-ter della legge n. 241 del 1990 (anziché all’art. 14-ter e seguenti) e la mancata menzione dell’art. 14-quinquies, fossero da intendere come una volontà legislativa di escludere l’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 14-quinquies per i dissensi qualificati, e in particolare per quelli manifestati dalle Province autonome, la disposizione impugnata sarebbe ulteriormente illegittima: (i) per violazione dell’autonoma amministrativa della Provincia autonoma in relazione a tutte le competenze da essa esercitate in materia ambientale (acque, paesaggio, opere idrauliche, viabilità), che verrebbero scavalcate da una decisione deliberata da organi di altro ente; (ii) per violazione anche la potestà legislativa della Provincia autonoma, visto che secondo il comma 10, il procedimento unico comporta una deroga alle disposizioni che disciplinano i procedimenti dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2, in relazione al primo rilascio; (iii) per violazione del principio di sussidiarietà e perché l’assorbimento della funzione dell’ente autonomo non avverrebbe in una cornice di leale collaborazione.

L’istituto del rimedio per le amministrazioni dissenzienti, nella sua conformazione rispettosa della leale collaborazione, sarebbe infatti una condizione necessaria per la legittimità costituzionale delle previsioni di conferenze di servizi decisorie, ove siano coinvolti enti di livello regionale (è richiamata la sentenza n. 179 del 2012).

Questa ulteriore censura non avrebbe ragione di essere, a parere della ricorrente, ove il richiamo all’art. 14-quater (e attraverso di questo al 14-quinquies), contenuto nell’art. 14-ter, comma 7, potesse assicurare comunque l’applicazione della disciplina di garanzia per il dissenso della ricorrente Provincia autonoma.

15.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato il 13 ottobre 2017, memoria di costituzione, chiedendo che il ricorso venga rigettato.

15.1.– In merito alla pretesa violazione degli artt. 76 e 77 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato deduce preliminarmente l’inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto la legge di delega non ha formato oggetto di impugnazione. Si osserva, al riguardo, che ove i contenuti della delega diano luogo ad effettiva lesione delle competenze regionali o provinciali, gli stessi devono formare oggetto di tempestiva impugnazione a norma dell’art. 39 della legge n. 87 del 1953: ciò a fine di consentire a questa Corte di eliminare gli eventuali profili di illegittimità senza aspettare che tali vizi vengano riprodotti o addirittura ampliati nei decreti delegati.

Il motivo relativo alla denunciata tardività dell’esercizio della delega legislativa, con conseguente violazione degli artt. 76 e 77 Cost., sarebbe comunque infondato. L’Avvocatura dello Stato osserva che il rinvio operato dalla legge di delega n. 114 del 2015, ai termini di cui all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, poi modificato ad opera della legge n. 115 del 2015, entrata in vigore il 18 agosto 2015, ha natura recettizia. Innanzi tutto, perché la legge non può avere portata retroattiva e, dunque, la legge novellatrice del termine, non può che riguardare le fattispecie di delegazione legislativa successive, e non certo quelle di cui alla legge n. 114 del 2015, entrata in vigore tre giorni prima. In secondo luogo, ove la legge n. 115 del 2015 fosse ritenuta di portata retroattiva, la stessa avrebbe potuto generare l’effetto di produrre la scadenza di una delega ancora in corso, come si sarebbe verificato almeno in un caso (si cita, al riguardo, la delega per l’attuazione della direttiva 2012/29/UE, non ancora esercitata al momento della entrata in vigore della legge n. 115 del 2015, e per la quale, ove i nuovi e ridotti termini – da quattro a due mesi antecedenti al termine di recepimento della direttiva – fossero stati ritenuti di immediata applicabilità, il termine per l’esercizio della delega sarebbe addirittura decorso prima della entrata in vigore della stessa legge n. 115 del 2015). Simili approdi risulterebbero ulteriormente evidenziati dalla incoerenza che si determinerebbe nel disporre la abbreviazione dei termini di recepimento di direttive, allo scopo verosimile di favorirne una celere attuazione, con il contrario effetto di precludere il potere delegato di attuazione.

Quanto all’ulteriore rilievo della ricorrente, secondo cui il rinvio "secco” all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, avrebbe comportato l’impossibilità di avvalersi del meccanismo di proroga del termine previsto in via generale dall’art. 31, comma 3 della stessa legge, la censura risulterebbe infondata per più ragioni. La legge di delega n. 114 del 2015, infatti, rievoca le "procedure” nonché gli artt. 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, nella loro interezza, richiamando, così, anche le regole relative ai pareri delle Commissioni parlamentari e i loro riflessi sui termini di esercizio della delega legislativa.

Inoltre, si osserva, l’art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 contiene una norma di carattere generale destinata ad applicarsi a tutte le leggi di delegazione europea, a meno che queste non dispongano diversamente. Pertanto, una volta che la legge n. 114 del 2015 ha previso come obbligatorio il parere delle Commissioni parlamentari, senza ulteriori puntualizzazioni, ne deriva l’integrale applicabilità della disciplina dettata dalla stessa legge n. 234 del 2012, in dipendenza di tale opzione. Pertanto, la natura recettizia del rinvio operato all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, non impediva al Governo di usufruire della proroga di cui all’art. 31, comma 3, della medesima legge.

15.2.– Sarebbero infondati pure i rilievi subordinati, concernenti la pretesa illegittimità della procedura in ragione della scelta del Governo di trasmettere contestualmente lo schema di decreto delegato alle Commissioni parlamentari ed alla Conferenza Stato-Regioni, in violazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, della richiamata legge di delega n. 114 del 2015 e dall’art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, in merito al fatto che la trasmissione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica dello schema di decreto delegato debba avvenire solo «dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge». Ma, sostiene l’Avvocatura, è proprio la pretesa obbligatorietà del parere della Conferenza Stato-Regioni ad essere non fondata, in quanto la disciplina della valutazione di impatto ambientale non rientrerebbe fra le "materie” di competenza regionale, essendo ascrivibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale, alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza statale esclusiva, a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e non vi sarebbe alcun "intreccio” con diversi ambiti materiali, ma soltanto "incidenza” rispetto a funzioni regionali.

Deriverebbe da ciò che il Governo non aveva l’obbligo di consultare la detta Conferenza, in ordine allo schema di decreto legislativo per l’attuazione della «direttiva VIA»: dunque, il parere richiesto avrebbe natura facoltativa e sfuggirebbe, pertanto, dal campo di applicazione delle norme la cui violazione viene censurata dalla ricorrente; esso poteva di conseguenza essere richiesto anche contestualmente alla trasmissione alle Camere dello schema di decreto. Risulterebbe correlativamente rispettato anche il principio di leale collaborazione.

15.3.– Non fondate sarebbero anche le censure rivolte verso gli artt. 5, comma 1, 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, in ragione del profondo riassetto e allocazione presso lo Stato di numerose funzioni già provinciali in tema di VIA. Si ribadisce, infatti, che la valutazione di impatto ambientale rientra nella tutela dell’ambiente di esclusiva competenza statale, imponendosi dunque alle Regioni ed alle stesse autonomie speciali. Le funzioni amministrative statutariamente garantite alle Province autonome sono dunque, in base all’art. 16 dello statuto speciale, solo quelle relative alle materie per le quali la Provincia autonoma può adottare norme legislative.

15.4.– A proposito, poi, della lamentata violazione degli artt. 8, 9 e 16 delle disposizioni statutarie, e degli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost, in riferimento all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché al prospettato eccesso di delega per mancanza di intesa costituzionalmente necessaria, l’Avvocatura generale dello Stato ne deduce la infondatezza, anzitutto ribadendo il principio che, in tema di VIA, sussisterebbe la competenza esclusiva dello Stato, vertendosi in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Pertanto, sulla base del principio del parallelismo amministrativo di cui all’art. 16 dello statuto di autonomia, le funzioni amministrative in materia di VIA non rientrerebbero fra quelle statutariamente garantite alla Provincia autonoma ricorrente. Nella specie sarebbe dunque inconferente il richiamo alla chiamata in sussidiarietà, applicandosi questa soltanto nella ipotesi in cui lo Stato si appropri di funzioni amministrative in materie di legislazione regionale: il che non si verifica nel caso di specie. Conseguentemente, non si richiedeva alcuna intesa con le Regioni, posto che tale modulo procedurale riguarda la chiamata in sussidiarietà in relazione all’esercizio di funzioni amministrative, ma non per il procedimento di formazione legislativa.

Inconferente sarebbe la pretesa irragionevolezza per sproporzione dell’intervento di riallocazione delle funzioni amministrative, tenuto conto della già rilevata applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, mentre improprio si rivela il richiamo alla sentenza n. 251 del 2016, in quanto l’intesa si impone come contenuto obbligatorio della legge di delegazione solo nel caso di intreccio inestricabile tra ambiti competenziali statali e regionali: il che non avviene in materia di VIA.

15.5.– L’Avvocatura ribadisce la esclusività della competenza statale in materia, la quale non presenterebbe alcun intreccio con le materie legislative rimesse alla Provincia autonoma, rievocando la giurisprudenza costituzionale formatasi al riguardo. Quanto, poi, alla disciplina del procedimento amministrativo, il legislatore statale disporrebbe di un ulteriore titolo di competenza esclusiva nel dettare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Pertanto, la circostanza che in materia di VIA la Provincia autonoma avesse dettato una propria disciplina, non inibiva allo Stato di intervenire nuovamente per dettare regole tese a consentire l’uniforme svolgimento del procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale. D’altra parte, sia pure ridimensionato, residua per le Regioni e le Province autonome il potere di disciplinare con proprie norme (art. 7-bis¸comma 8, del d.lgs. n. 152 del 206, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017) l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite in materia di VIA, anche con regole intese a semplificare i procedimenti, l’accesso del pubblico e degli altri soggetti pubblici interessati e il coordinamento dei provvedimenti di competenza regionale e locale. A sua volta, la clausola di salvaguardia dettata dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, non opera per la VIA, essendo materia di competenza esclusiva statale, ma si riferisce a profili che ricadano nelle materie previste dagli statuti speciali.

15.6.– Le disposizioni impugnate, prosegue l’Avvocatura, sarebbero illegittime, in quanto invasive, secondo la Provincia ricorrente, di numerose competenze legislative provinciali, derivanti dalle disposizioni statutarie (artt. 8, 9 e 16) e costituzionali (art. 117, terzo e quarto comma, Cost, in combinazione con la clausola di equiparazione di cui all’art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001). Le stesse disposizioni sarebbero, ad avviso della ricorrente, lesive della norma di attuazione dello statuto speciale recata dall’art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, in base alla quale "[a]i fini dell’esercizio delle funzioni delegate con il presente decreto le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, applicano la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale”.

Anche queste censure sarebbero infondate. Si ribadisce, al riguardo, che la pretesa lesione di competenze legislative provinciali non sussisterebbe, in quanto la materia della VIA rientra nell’ambito della legislazione statale esclusiva in tema di tutela dell’ambiente, senza che sia registrabile alcun riflesso o "frazionabilità” del regime competenziale in questo o quell’ambito materiale di spettanza provinciale. A proposito, poi, della pretesa violazione dell’art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, si tratterebbe di disposizione relativa alle sole funzioni delegate dallo Stato, diverse ed ulteriori rispetto a quelle garantite statutariamente alla Provincia autonoma; disposizione che sarebbe nella specie rispettata in ragione del fatto che, come già osservato, le competenze provinciali in tema di VIA sono state ridotte ma non azzerate.

15.7.– Le censure degli artt. 8 e 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017 sarebbero prive di fondamento, essendo le disposizioni impugnate necessarie a garantire l’omogenea applicazione delle norme sulla VIA sul territorio nazionale, a seguito dell’entrata in vigore delle regole più stringenti, di cui alla direttiva 2014/52/UE.

15.8.– Infondata anche la doglianza di cui all’impugnato art. 24 (ove applicabile alle Province autonome). Per l’Avvocatura la disciplina rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e, per quanto concerne il procedimento di VIA regionale, nella competenza esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni; la possibilità di ricondurre alcuni istituti del procedimento amministrativo – compresa la conferenza di servizi – alla competenza statale sui livelli essenziali delle prestazioni sarebbe affermata all’art. 29, commi 2-bis e 2-ter, della legge n. 241 del 1990, che dunque si colloca, sotto questo aspetto, in linea di continuità con le pronunce del giudice costituzionale.

Di conseguenza, l’impugnato art. 24 non realizzerebbe alcuna espropriazione delle competenze provinciali, né alcun contrasto con l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, atteso che tale norma di attuazione dello statuto speciale si riferirebbe alla diversa fattispecie delle materie statutariamente spettanti alla Provincia autonoma, rispetto alle quali essa regolerebbe le modalità di adeguamento della legislazione provinciale ai limiti recati dalla legislazione statale.

15.9.– L’Avvocatura dello Stato passa poi ad esaminare la pretesa violazione della competenza provinciale a dare immediata attuazione alle direttive europee nelle materie provinciali; competenza, questa, già prevista dall’art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987 ed ora sancita dall’art. 117, quinto comma, Cost. e ribadita dall’art. 59 della legge n. 234 del 2012, che mantiene ferme, per le autonomie speciali, le disposizioni contenute negli statuti di autonomia e nelle relative norme di attuazione.

Pure tali doglianze risulterebbero infondate, ancora una volta partendo dalla premessa che la VIA rientra nella competenza esclusiva statale in tema di tutela dell’ambiente e di previsione dei livelli essenziali delle prestazioni. L’art. 117, quinto comma, Cost. consente, infatti, alle Regioni e alle Province autonome di provvedere all’attuazione ed esecuzione degli atti dell’Unione europea soltanto nelle materie di loro competenza. Nella specie, pertanto, non sarebbe stato esercitato alcun potere sostitutivo, venendo dunque meno la pertinenza del richiamo all’art. 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012 e la pretesa violazione dell’art. 117, quinto comma Cost.

15.10.– Le censure di violazione degli artt. 3 e 97 Cost. sarebbero, invece, anzitutto inammissibili per genericità, in quanto la ricorrente avrebbe speso argomenti apodittici per dedurre la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione. Non sarebbero stati infatti chiariti i profili di peculiarità organizzative e istituzionali incisi dalla disciplina statale, né spiegate le ragioni per le quali le limitazioni degli spazi rimessi alla legislazione locale comprometterebbero la buona amministrazione. Nel merito, si tratterebbe comunque di doglianze infondate, in quanto la disciplina impugnata mira ad attuare la direttiva europea in modo uniforme, in linea con il carattere di particolarmente dettaglio delle procedure stabilite in sede comunitaria e non drogabili da parte degli ordinamenti nazionali, pena il rischio di procedure di infrazione. Infine, nessuna lesione sarebbe riscontrabile in riferimento ai principi e criteri direttivi di cui all’art. 14 della legge delega n. 114 del 2015, in quanto l’intervento legislativo censurato avrebbe pienamente realizzato l’obiettivo della "armonizzazione” e gli altri principi di semplificazione e razionalizzazione tracciati dalla legge di delega.

15.11.– In relazione all’impugnato art. 23, comma 4, sarebbero non fondate le doglianze correlate agli obblighi di adeguamento della legislazione provinciale ai limiti introdotti dalla legislazione statale, in base alle disposizioni di attuazione dello statuto speciale previste dal d.lgs. n. 266 del 1992, dal momento che gli obblighi di adeguamento di cui all’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, riguardando la tutela dell’ambiente e i livelli essenziali, di competenza esclusiva dello Stato, esulano dal citato d.lgs. n. 266 del 1992. A proposito poi del termine "perentorio” di adeguamento, lo stesso non equivale ad escludere definitivamente il potere di adeguamento della Provincia autonoma, ma legittima esclusivamente l’intervento sostitutivo dello Stato. Ciò è dimostrato dal rinvio all’art. 41 della legge n. 234 del 2012, ove si stabilisce il carattere cedevole dell’intervento sostitutivo dello Stato stesso.

15.12.– Parimenti infondate si rivelerebbero le censure rivolte al potere sostitutivo di cui alla norma censurata, laddove – richiamando l’art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017 – stabilisce l’obbligo per le Regioni e Province autonome di dettare norme di organizzazione e disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni ammnistrative loro attribuite in materia di VIA, trattandosi di un obbligo connesso alle esigenze di funzionamento unitario delle procedure in materia. Il potere sostitutivo di cui all’art. 23, comma 4, del decreto impugnato rinverrebbe, dunque, la propria legittimazione direttamente nell’art. 117, quinto comma, Cost, applicabile alle autonomie speciali, senza la mediazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e della clausola di adeguamento automatico ivi prevista. A proposito, poi, dell’esigenza – lamentata nel ricorso – di un ulteriore termine di diffida, lo stesso è assicurato dall’art. 43, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che rinvia all’art. 8 della legge cost. n. 3 del 2001, ove appunto si prevede che la procedura sostitutiva sia preceduta da diffida.

16.– La Provincia autonoma di Trento ha depositato, il 29 maggio 2018, una diffusa memoria, nella quale ha formulato deduzioni per contrastare la fondatezza dei rilievi svolti dall’Avvocatura generale dello Stato nell’atto di costituzione in giudizio.

16.1.– A proposito della preliminare eccezione di inammissibilità, per mancata impugnazione della legge delega, la Provincia ricorrente rammenta che l’istituto della acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, dal momento che anche la mera riproduzione di una norma reitera la lesione, legittimando il ricorso, sottolineando come argomenti contrari non siano desumibili dalla sentenza n. 261 del 2017, riferendosi questa non alla riproduzione, ma alla semplice applicazione della legge di delega.

16.2.– Quanto al rinvio operato dall’art. 1, comma 2, della legge delega n. 114 del 2015, all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, la Provincia autonoma ricorrente contesta la tesi dell’Avvocatura che invoca il principio di irretroattività della legge, in quanto trattandosi di successione temporale connessa ad un procedimento vale il principio tempus regit actum. Sicché gli inconvenienti esemplificati dall’Avvocatura potevano trovare altrimenti rimedio, considerato, fra l’altro, che residuava intatto – decaduto il potere normativo del Governo – il potere normativo del Parlamento.

16.3.– A proposito del meccanismo di proroga di cui all’art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, la lettura estensiva offerta dall’Avvocatura non sarebbe praticabile, in quanto la fissazione del termine è contenuta in una norma speciale, rappresentata dal solo art. 31, comma 1, della citata legge. Interpretazione estensiva, d’altra parte, contraddittoria rispetto alla ritenuta natura recettizia del richiamo operato dall’art. 1, comma 2, della legge di delega, giacché allo stesso rinvio verrebbe attribuito un valore diverso a due effetti: recettizio, nella misura de termine, e mobile quanto alla "procedura” di proroga.

16.4.– Sul tema della acquisizione dei pareri, la tesi dell’Avvocatura, secondo la quale in tema di VIA, attesa la competenza esclusiva dello Stato, il parere della Conferenza Stato-Regioni sarebbe non "obbligatorio per legge”, la Provincia ricorrente osserva che nella specie non viene in discorso la sentenza n. 251 del 2016 (ipotesi di intreccio di competenze non risolvibile sul piano della prevalenza, la quale darebbe luogo, piuttosto, alla necessità della intesa e non del parere), ma la previsione dettata dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, per il quale il parere della Conferenza è obbligatorio nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome, conformemente al principio di leale collaborazione, di cui all’art. 120, secondo comma, Cost. La disposizione indicata si riferirebbe, infatti, a tutti i casi di interferenza tra ambiti competenziali, come, dopo la riforma del Titolo V, della Parte seconda della Costituzione, avviene in tutte le materie trasversali, quali la disciplina ambientale: in particolare, con riferimento alla VIA e alla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA), «che condiziona direttamente la regolazione dei procedimenti amministrativi regionali (e provinciali) e le stesse funzioni amministrative esercitate da Regione e Province autonome, nei termini già compiutamente esposti nel ricorso». Si conclude sul punto osservando che se il legislatore fosse intervenuto con legge ordinaria non sarebbe stato necessario acquisire il parere della Conferenza per i profili di prevalente competenza statale: nel caso di decreto delegato, il Governo era obbligato ad acquisire il parere.

16.5.– A proposito dell’applicazione della disciplina della proroga del termine per l’esercizio della delega, si ribadisce che la doglianza si è concentrata sull’abuso del procedimento, che avrebbe ingenerato una proroga artificiosa, e sulla violazione dell’obbligo costituzionale – desumibile dall’art. 117, primo comma, Cost. – di tempestivo recepimento della direttiva. Ragione per la quale il caso di specie sarebbe diverso da quello che è stato scrutinato con la sentenza n. 261 del 2017. La disciplina dettata dall’art. 1, comma 3, della legge di delega, riflettendosi nei rapporti con l’Unione europea, prevedeva una scansione precisa che faceva scattare la proroga solo nel momento in cui mancasse l’ultimo parere che veniva riservato alle Commissioni parlamentari.

16.6.– A proposito delle censure relative agli artt. 5, comma 1, 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, connesse al massiccio spostamento in capo allo Stato di funzioni provinciali, si contesta l’assunto dell’Avvocatura relativo alla competenza statale esclusiva in materia, evocando la giurisprudenza costituzionale che avrebbe sempre riconosciuto che la Provincia autonoma dispone di funzioni regolatorie ed esecutive in materia, mentre il dovere di rispettare i limiti derivanti dalla legislazione statale non contrasta con tale competenza, dal momento che anche le potestà statutarie si imbattono nei limiti tracciati dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale. Si ribadisce, al riguardo la pertinenza del richiamo al già citato art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, di attuazione dello Statuto in tema di competenza provinciale in tema di VIA, circa le funzioni delegate dallo Stato in materia di opere pubbliche e, quindi, "anche” alle funzioni delegate, presupponendo che la legislazione provinciale riguardi la VIA, anche per ciò che attiene alle materie "proprie” della Provincia autonoma. Il tutto – afferma la Provincia ricorrente – sarebbe asseverato da quanto previsto dal novellato art. 13 dello statuto speciale, ove, nella determinazione delle concessioni in materia di demanio idrico, siano valutati anche "gli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale”.

16.7.– Errato sarebbe anche l’assunto secondo il quale la nuova allocazione delle competenze era necessario in ragione dell’assetto delle competenze derivante dalla riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, dal momento che, per un verso, l’originaria ripartizione era stata già rivista dal d.lgs. n. 152 de 2006 e, per altro, simile linea sarebbe stata «giocata contro» le Province autonome e dunque contro l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

16.8.– In merito agli obblighi di adeguamento, stabiliti dall’impugnato art. 23, comma 4 – in contrasto con le garanzie contenute nell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e con la disciplina del potere sostitutivo di cui all’art. 117, quinto comma, e con l’art. 120, secondo comma, Cost., nonché rispetto alle norme di attuazione dello statuto speciale contenute nell’art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987 – si osserva, a fronte dei rilievi della Avvocatura, che lo Stato nell’esercitare la propria competenza a norma dell’art. 117, secondo coma, Cost., non può cancellare i poteri normativi provinciali previsti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione; ribadendosi, per il resto, i rilievi già svolti nel ricorso.

17.– Con ricorso notificato il 4-7 settembre 2017 e depositato l’8 settembre 2017 (reg. ric. 69 del 2017), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1 – nella parte in cui introduce i commi 2 e 3 dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 – 12, 13, comma 1, 14, 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, deducendo la violazione degli artt. 3, 5, 76, 97, 117, primo, secondo e terzo comma, e 118 Cost., nonché degli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

17.1.– L’impugnato art. 5, introducendo i commi 2 e 3 dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, opera un rinvio agli appositi allegati, ripartiti per progetti sottoposti a VIA statale, progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità VIA in sede statale, progetti sottoposti a VIA e a verifica di assoggettabilità VIA in sede regionale.

17.2.– Ad avviso della ricorrente, l’impugnato art. 22, a sua volta, opera una modifica del contenuto degli elenchi in senso "unidirezionale”, giacché, attraverso le nuove classificazioni, si determina un sensibile depotenziamento delle competenze regionali, con contestuale incremento della competenza statale. Gli spostamenti all’ambito rimesso all’attività amministrativa statale sono completati attraverso l’abrogazione della precedente disciplina da parte del censurato art. 26 del d.lgs. n. 104 del 2017.

La contestata riduzione delle competenze dell’amministrazione regionale determinerebbe un’ulteriore limitazione delle competenze regionali, definite dagli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia e dall’art. 117, terzo comma, Cost., venendo queste in rilievo in procedimenti complessi come quello di valutazione dell’impatto ambientale.

17.3.– Il censurato art. 12 sostituisce l’art. 23, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, ove si prevede che, a seguito della presentazione dell’istanza e della sua eventuale integrazione, «l’autorità competente comunica contestualmente per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto, l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web»; l’art. 13, comma 1, ha riformato l’art. 24, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, ove si prevede che «Entro il medesimo termine [60 giorni dall’avviso pubblico di presentazione dell’istanza di VIA, ai sensi del novellato art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006] sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 23, comma 4»; l’impugnato art. 13, comma 1, ha riformato l’art. 24, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, ove si prevede che, in caso di richiesta di modifiche o integrazioni della documentazione da parte dell’istante, «in relazione alle sole modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione si applica il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 23, comma 4»; ancora, l’impugnato art. 14 ha modificato l’art. 25, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, in base al quale «[l]’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché, dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32».

17.3.1.– Il profilo di lesione emergerebbe dal raffronto con la precedente formulazione dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006: «l’autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’art. 24, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all’art. 23, comma l».

Nella precedente formulazione il ruolo regionale nella «VIA statale» sarebbe stabilito «in maniera esplicita», fugando ogni dubbio sulla necessaria consultazione delle Regioni nel procedimento stesso; la nuova formulazione, invece, ridurrebbe simile garanzia di partecipazione procedimentale, atteso che le disposizioni impugnate farebbero riferimento soltanto alle «Amministrazioni» e agli «enti territoriali potenzialmente interessati» alla realizzazione del progetto.

Per la ricorrente, l’amministrazione statale competente, alla quale verrebbe affidato, senza la determinazione di criteri valutativi, l’apprezzamento di quali siano tali «Amministrazioni» ed «enti», potrebbe opinare la mancata competenza della Regione in proposito, con la conseguenza che la essa sarebbe «messa di fronte al fatto compiuto», anche dopo la scadenza dei termini utili per far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale.

Ad avviso della Regione autonoma, le menzionate disposizioni non avrebbero adeguatamente recepito la direttiva 2014/52/UE; al contrario, ne avrebbero violato l’art. 6, paragrafo 1, lettera a).

Il d.lgs. n. 104 del 2017 non avrebbe rispettato i criteri della legge di delega n. 114 del 2015, espressi dagli artt. 1 e 14 e dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, in quanto richiamati dall’art. 1 della legge delega stessa, nonché dalla direttiva da recepire (atteso che, per costante giurisprudenza costituzionale, «nel caso di delega per l’attuazione di una direttiva comunitaria, i principi che quest’ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto» in riferimento all’art. 76 Cost.; sono richiamate le sentenze n. 250 del 2016 e n. 210 del 2015).

Per la ricorrente il dato normativo di riferimento, rappresentato dal richiamato art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/52/UE, imporrebbe la consultazione delle amministrazioni territoriali competenti sul territorio sul quale si riverberano gli effetti ambientali dell’intervento sottoposto a VIA. Per la Regione autonoma la disposizione della direttiva richiederebbe la consultazione di ogni amministrazione che risponda al criterio di competenza «funzionale» (responsabilità in materia di ambiente) o territoriale («competenze locali o regionali»). Sarebbe pertanto sufficiente che un’amministrazione avesse una sola di queste caratteristiche per entrare nell’ambito d’applicazione della norma, sicché l’istruttoria non potrebbe considerarsi completa se l’autorità statale avesse consultato solamente un’amministrazione che ha responsabilità ambientali «o» una che ne ha di territoriali.

Per recepire adeguatamente la direttiva, lo Stato avrebbe dovuto garantire la partecipazione al procedimento di tutte le amministrazioni territoriali (vengono citati gli artt. 7 e seguenti della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aahrus il 25 giugno 1998 e ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108, e richiamata nel considerando n. 18 della direttiva 2011/92/UE); le impugnate disposizioni pertanto non avrebbero adeguatamente recepito la direttiva richiamata, prevedendo genericamente la consultazione degli enti territoriali interessati.

17.3.2.– Risulterebbe evidente anche il vizio di eccesso di delega, per violazione degli artt. 1 e 14 della legge n. 114 del 2015, con conseguente violazione dell’art. 76 Cost., nonché, la lesione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione ex artt. 3 e 97 Cost., atteso che il legislatore statale, invece di «designare» in astratto gli enti da consultare avrebbe lasciato l’amministrazione statale procedente «arbitra dell’intero procedimento» nel coinvolgimento degli enti, determinando un «irragionevole malfunzionamento» del procedimento stesso.

Il vizio di eccesso di delega emergerebbe anche dalla violazione dei principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, sanciti dall’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, richiamato dall’art. 1 della citata legge delega n. 114 del 2015, che indicano l’individuazione delle «opportune forme di coordinamento» procedimentale per i casi di coinvolgimento delle competenze di più amministrazioni.

Nella specie il procedimento di VIA determinerebbe una «sovrapposizione di competenze» tra amministrazione statale e regionale; ciononostante, in violazione dell’art. 117, secondo comma, Cost., sarebbe stato negato il necessario coinvolgimento regionale derivante dall’intreccio delle competenze.

Il procedimento di VIA avrebbe ad oggetto la localizzazione, la realizzazione e la successiva gestione di interventi di rilievo per l’ambiente, le comunità locali, il loro sviluppo e la salute pubblica. Si tratterebbe di procedimenti che concernono la gestione tanto dei beni ambientali quanto delle altre risorse socio-economiche di un territorio. In simile contesto, il procedimento inciderebbe su numerose competenze che lo statuto di autonomia e l’art. 117, comma 3, Cost., attribuiscono alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in particolare: le materie di competenza primaria regionale ex art. 4 dello statuto, quali «industria e commercio»; «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale»; «turismo e industria alberghiera»; «trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale»; «urbanistica»; «acque minerali e termali»; le materie di competenza concorrente ex art. 5 dello statuto «disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi»; «miniere, cave e torbiere»; «linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione»; «utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria»; «igiene e sanità»; «servizi antincendi»; «opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali»; le materie di competenza concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. (applicabile alle Regioni speciali secondo l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) «tutela e sicurezza del lavoro»; «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi»; «tutela della salute»; «protezione civile»; «porti e aeroporti civili»; «grandi reti di trasporto e di navigazione»; «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»; «valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Emergerebbe la competenza della Regione autonoma, quale ente esponenziale della comunità territoriale (è richiamata la sentenza n. 81 del 2013, oltre alle sentenze n. 303 del 2003, n. 407 e n. 536 del 2002). La ricorrente valorizza anche la giurisprudenza amministrativa che avrebbe sottolineato il «carattere ampiamente discrezionale che connota la valutazione di impatto ambientale» (sentenze del Consiglio di Stato, sezione quinta, 23 marzo 2015, n. 1564; 31 maggio 2012, n. 3254; 22 giugno 2009, n. 4206; sezione quarta, 5 luglio 2010, n. 4246; sezione sesta, 17 maggio 2006, n. 2851).

Conseguentemente, nel disciplinare il procedimento di adozione della VIA statale, il d.lgs. n. 104 del 2017 avrebbe dovuto espressamente prevedere la partecipazione al procedimento della Regione ricorrente per gli interventi che ricadono nel suo territorio, e non genericamente la consultazione delle amministrazioni «potenzialmente interessate», in lesione dei principi e criteri direttivi della legge delega e di conseguenza dell’art. 76 Cost., che determinerebbe un’irragionevole compressione delle competenze della ricorrente, di cui agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e dell’art.117 Cost.

17.3.3.– Per la ricorrente, inoltre, l’inespressa previsione dell’obbligo di richiedere il parere regionale nel procedimento di VIA statale, per contrasto con l’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, determinerebbe anche la violazione del principio di leale collaborazione. Ricorda la ricorrente che la giurisprudenza costituzionale imporrebbe l’adozione di meccanismi di partecipazione procedimentale delle Regioni, sia quando la funzione pubblica regolata si pone all’incrocio di varie materie regionali e statali, legate «in un nodo inestricabile» (è richiamata la sentenza n. 21 del 2016), sia quando un giudizio di prevalenza è possibile (sentenza n. 230 del 2013). Ancorché la disciplina della VIA sarebbe riconducibile alla materia della «tutela dell’ambiente», l’incidenza sugli ambiti competenziali regionali imporrebbe «una reale e significativa partecipazione della Regione» al procedimento, assicurata solo attraverso la garanzia della consultazione regionale. Anche per questo profilo la violazione del principio di leale collaborazione determinerebbe un’irragionevole e illegittima compressione dell’autonomia della ricorrente negli ambiti materiali sopra elencati, ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto e dell’art. 117, terzo comma, Cost.

17.3.4.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ritiene altresì illegittimo l’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui sostituisce l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006. La disposizione sarebbe illegittima nella parte in cui, in caso di VIA statale, rimetterebbe alla discrezionalità dello Stato la richiesta di un supplemento di parere da parte delle altre amministrazioni consultate, in caso di modifiche o integrazioni agli elaborati progettuali, anziché prevedere che ad esse sia sempre consentito di formulare ulteriori osservazioni e pareri.

Il mancato riconoscimento di tale garanzia procedimentale determinerebbe la violazione dell’art. 76 Cost., per violazione dei principi direttivi espressi dall’art. 1, paragrafo 6, della direttiva 2014/52/UE, nonché dall’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, richiamato dall’art. 1 della legge n. 114 del 2015; l’illegittimo esercizio della competenza legislativa statale in materia di «tutela dell’ambiente», ex art. 117, comma 2, lettera s), Cost.; la violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento della pubblica amministrazione e leale collaborazione, ex artt. 3, 5, 97, 117 e 118, Cost. Tali vizi determinerebbero un’irragionevole compressione dell’autonomia regionale, negli ambiti di competenza legislativa, ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e dell’art. 117, comma terzo, Cost.

17.3.5.– La ricorrente censura altresì gli artt. 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost. (per un ulteriore profilo), oltre che per violazione degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e dell’art. 117 Cost.

Ribadisce la Regione autonoma di non contestare la competenza statale nel regolare il procedimento di VIA; lamenta però la violazione del principio di leale collaborazione per il profilo relativo al procedimento di adozione del decreto delegato n. 104, in conformità ai dettami della sentenza n. 251 del 2016 (è richiamata anche la sentenza n. 81 del 2013).

Anche ove si configurasse la «prevalenza» della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente», sarebbe comunque necessario il ricorso all’intesa con la ricorrente per l’adozione del decreto delegato qui impugnato (si richiama la sentenza n. 230 del 2013); anche in questo caso la partecipazione regionale non sarebbe garantita dalla formula «sentite le regioni interessate».

Nella definizione del decreto delegato, lo Stato, dopo aver acquisito il «parere favorevole condizionato» della Conferenza Stato-Regioni (richiamato l’atto rep. n. 61/ESR del 4 maggio 2017), non avrebbe ritenuto di attivare le ulteriori «procedure di consultazione» tese al «superamento delle divergenze, basate sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione» (sono richiamate le sentenze n. 1 e n. 251 del 2016; n. 121 del 2010) e avrebbe confermato il testo dello schema di decreto sottoposto all’esame della Conferenza, senza recepire alcuna indicazione formulata nel parere.

Non sarebbero state recepite le proposte emendative relative al ruolo delle Regioni nel procedimento di VIA in sede statale (artt. 12, 13 e 14 del d. lgs. n. 104 del 2017; sono richiamate le pagine «5, 12, 17 del parere della Conferenza Stato-Regioni»); alla riduzione delle competenze regionali sugli interventi sottoposti alla valutazione d’impatto ambientale e alla verifica di assoggettabilità alla VIA (artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 104 del 2017; «cfr. p. 5, 6, 7, 12, 22 e 27 del parere della Conferenza Stato-Regioni»); alla deroga per i progetti concernenti interventi di protezione civile (art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017; «cfr. p. 15 del parere della Conferenza Stato-Regioni»), determinando così una condotta «di blocco», estranea al principio di leale collaborazione.

17.3.6.– Premessi tali rilievi, la ricorrente deduce la insussistenza, nella legge di delega, di principi e criteri direttivi che legittimassero una simile operazione di riparto di competenze. D’altra parte, la Corte di giustizia dell’Unione europea avrebbe rimesso agli Stati la libertà di regolare le competenze normative sul piano interno. Nel caso di specie dovrebbe applicarsi la giurisprudenza costituzionale che, in tema di delega per il riassetto di complessi normativi, permette di modificare il riparto delle competenze tra Stato e Regioni solo nel caso in cui la legge di delega lo abbia espressamente consentito. Non ricorrendo tale ultima condizione, risulterebbe violato l’art. 76 Cost. ed illegittimamente esercitata la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), con correlativa illegittima compressione della competenza della ricorrente, garantita dagli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e dall’art. 117, terzo comma, Cost.

18.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha depositato il 13 ottobre 2017, memoria di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso.

18.1.– A proposito della dedotta violazione delle norme statutarie, congiuntamente a quella dell’art. 117, secondo e terzo comma, Cost., il relativo motivo di ricorso sarebbe inammissibile per genericità e carenza di motivazione.

La ricorrente avrebbe infatti lamentato la violazione degli artt. 4 e 5 dello statuto speciale, senza indicare le ragioni per le quali la disciplina statale sulla VIA inciderebbe sulle materie previste dalle indicate disposizioni statutarie, né quali progetti attribuiti alla competenza statale ricadrebbero fra quelle materie. Sarebbero state poi cumulativamente evocate le disposizioni statutarie e quelle costituzionali senza operare differenziazioni fra le stesse, tenuto conto della clausola di adeguamento automatico prevista dall’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

18.2.– La censura sarebbe comunque infondata, in quanto la nuova allocazione di funzioni si inquadrerebbe nei criteri di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure e di rafforzamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rafforzamento della qualità delle stesse, enunciati nell’art. 14, comma 1, della legge delega n. 114 del 2015. Infatti, sottolinea l’Avvocatura, armonizzare, razionalizzare e rafforzare le procedure comporta anche la possibilità di modificare il quadro allocativo delle competenze, non senza sottolineare come tale nuova ripartizione risulti rispondente al generale criterio di delega contenuto nell’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, in tema di ripartizione delle funzioni fra enti in caso di sovrapposizioni di competenze o coinvolgimento di competenze fra più amministrazioni, in vista della unitarietà dei processi decisionali e della ottimizzazione dell’azione amministrativa. Dunque, il legislatore delegato era chiamato a verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, anche alla luce dell’esperienza maturata nel tempo, e ad adeguare tale assetto al quadro delle competenze che la Costituzione «riconosce e garantisce alle Regioni tanto sul piano della potestà normativa quanto sul piano della potestà amministrativa, ove il primo non fosse conforme al secondo».

Il che sarebbe puntualmente avvenuto nel caso di specie. Attraverso le modifiche apportate con le norme impugnate, il legislatore delegato avrebbe infatti conseguito l’obiettivo strategico – sottolinea l’Avvocatura – di razionalizzare il riparto di competenze amministrative tra Stato e regioni, attraendo a livello statale le procedure per i progetti relativi alle infrastrutture ed agli impianti energetici sulla base della dimensione sovra-regionale degli impatti da valutare, fatte salve le valutazioni di progetti ad impatto endo-regionale. Valutazioni che, agli effetti dello scrutinio di adeguatezza o inadeguatezza del livello regionale, devono essere effettuate ex ante e per classi di casi, presentandosi il criterio "dimensionale” degli impianti come espressivo del principio sancito dall’art. 118, primo comma, Cost., per la corretta allocazione delle funzioni amministrative ai diversi livelli territoriali di governo.

18.3.– A proposito del motivo di ricorso nel quale si lamenta la violazione del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 117 e 118 Cost., per mancata richiesta della intesa nell’esercizio della delega legislativa, nonché la violazione degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia, si osserva che, versandosi in materia «trasversale» e «prevalente», la normativa statale in tema di tutela dell’ambiente si imporrebbe integralmente nei confronti delle Regioni che non possono contraddirla. Il che vale anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale. La giurisprudenza costituzionale, d’altra parte, ha in varie occasioni puntualizzato come la tematica della VIA debba ascriversi esclusivamente alla competenza statale in materia ambientale, malgrado la possibile incidenza rispetto all’esercizio delle funzioni regionali. Il che assevera la legittimità delle disposizioni censurate, non trascurando il fatto che, nel novellare l’art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, il decreto impugnato ha previsto il necessario coinvolgimento non soltanto della Regione, ma di tutte le amministrazioni potenzialmente interessate. La difesa regionale, dunque, avrebbe confuso fra loro i piani dell’«intreccio inestricabile» tra materie, che avrebbe comportato l’intesa, rispetto alla semplice «incidenza» rispetto a funzioni regionali, che è quanto normalmente accade per materie trasversali, come la tutela dell’ambiente o la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

In merito, poi, alle doglianze relative al mancato recepimento delle proposte emendative avanzate in sede di Conferenza Stato-Regioni, si segnala come nella relazione illustrativa che ha accompagnato lo schema di decreto, siano state «dettagliatamente analizzate tutte le condizioni e proposte emendative formulate dalle Regioni, fornendo per tutte quelle non accolte una puntuale descrizione delle motivazioni alla base del mancato accoglimento».

18.4.– L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce anche l’infondatezza delle censure di cui agli artt. 12, 13 e 14, in quanto secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, nella procedura di VIA ascrivibile alla competenza statale, come disciplinata dal novellato art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006, dette disposizioni assicurerebbero la piena e completa attuazione della normativa europea e la partecipazione «e la tempestiva informazione di tutte le Amministrazioni e di tutti gli enti territoriali che siano interessati» e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto.

18.5.– Infondata sarebbe la censura, sempre riferibile agli impugnati artt. 12, 13 e 14, con riferimento alla violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento, in quanto non esisterebbe alcuna discrezionalità in capo allo Stato quanto al coinvolgimento degli enti territoriali interessati.

18.6.– L’Avvocatura dello Stato eccepisce, infine, l’inammissibilità della censura riferita all’eccesso di delega, in violazione dell’art. 76 Cost., perché non sarebbe mai stata sollevata la questione di costituzionalità della legge delega.

18.6.1.– La censura sarebbe comunque infondata per le motivazioni già illustrate, riferite all’ampia partecipazione delle amministrazioni interessate alla realizzazione del progetto su cui interviene la VIA. Ritiene erronea la ricostruzione dell’assetto competenziale in materia di VIA, con particolare riguardo alla sussistenza di un «intreccio di competenze», ribadendo che l’istituto della VIA ricadrebbe nell’ambito materiale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., da cui si ricaverebbe l’inesistenza di alcuna violazione del principio di leale collaborazione.

19.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato, il 29 maggio 2018, memoria con la quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

19.1.– A proposito della eccezione di inammissibilità, per genericità e difetto di motivazione, delle censure rivolte agli artt. 5, 22 e 26 del decreto impugnato, si osserva che nel ricorso sono stati analiticamente indicati i progetti già attribuiti alla competenza regionale trasferiti a quella statale.

In merito, poi, all’eccezione di inammissibilità perché la ricorrente avrebbe cumulativamente dedotto la violazione dei parametri statutari e di quelli costituzionali, dal momento che solo uno tra i due è destinato ad applicarsi, alla stregua della clausola di adeguamento automatico di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, si osserva che – a differenza di quanto accade nel caso di ricorso dello Stato contro una legge di una Regione ad autonomia speciale – la Regione ad autonomia speciale può evocare congiuntamente il parametro statutario e quello costituzionale, dal momento che le garanzie costituzionali si aggiungono a quelle statutarie.

Nel merito, le deduzioni svolte dall’Avvocatura per contestare la fondatezza della questione relativa all’eccesso di delega, sarebbero non fondate. Si osserva, infatti, che tanto per i profili di «semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure», che per quelli di «rafforzamento della qualità della procedura» e di «smart regulation», l’identificazione dell’autorità procedente sarebbe del tutto irrilevante.

20.– Con ricorso notificato il 1°-6 settembre 2017 e depositato il 13 settembre 2017 (reg. ric. n. 70 del 2017), la Regione autonoma Sardegna ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 12, 13 e 14, 22, commi da 1 a 4, e 26, identiche a quelle sollevate dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 69 del 2017), salvo il riferimento – quanto ai parametri statutari che si assumono violati – agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

20.1.– Le restanti censure di cui agli artt. 3, comma 1, lettere g) e h), 8, 16 e 17, riguardano la partecipazione al procedimento di VIA (e/o ai procedimenti connessi) da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), come amministrazione incaricata della protezione del paesaggio.

20.1.1.– L’art. 3, comma 1, lettera g), viene censurato nella parte in cui rimette al Ministro dell’ambiente, dopo una valutazione caso per caso, l’esclusione di progetti aventi come obiettivo la difesa nazionale e la protezione civile dal campo di applicazione delle norme di cui al Titolo III della Parte II dello stesso d.lgs. n. 104 del 2017, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.

20.1.1.1.– Per la ricorrente, la «protezione civile» rientrerebbe tra le materie di competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. (ad essa applicabile, ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001). Ne conseguirebbe l’illegittimità della disposizione, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., e dei parametri già richiamati, nella parte in cui non prevede che la decisione di deroga sia assunta anche d’intesa con la Regione autonoma, in virtù della sua specifica competenza in materia. La Regione autonoma Sardegna reitera le proprie argomentazioni per dimostrare che le disposizioni impugnate sono illegittime nella parte in cui non prevedono un coinvolgimento delle Regioni al medesimo livello di intensità e di efficacia giuridica assicurato al MIBACT.

Ove questa Corte non dovesse ritenere di dover sancire il parallelismo tra le attribuzioni del MIBACT e quelle della ricorrente nei procedimenti indicati, la ricorrente chiede che sia garantita la partecipazione procedimentale almeno nella forma del parere obbligatorio.

20.1.2.– L’art. 3, comma 1, lettera h), prevede che: «Fatto salvo quanto previsto dall’art. 32 [ovverosia i casi di consultazione transfrontaliera], il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, in casi eccezionali, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale».

20.1.3.– L’art. 8, nella parte in cui modifica l’art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce: «qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi».

20.1.4.– L’art. 16, nella parte in cui modifica l’art. 27, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, prescrive che: «fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’art. 32, comma 2, per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale richiesti dal proponente. La conferenza di servizi si svolge secondo le modalità di cui all’articolo 14-ter, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione dei lavori della conferenza di servizi è di duecentodieci giorni. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l’indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico. La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’art. 25».

20.1.5.– L’art. 17 modifica l’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, statuendo che l’autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, «verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive».

20.1.6.– Le disposizioni richiamate sarebbero illegittime nella parte in cui, per i procedimenti concernenti interventi da realizzare nel territorio sardo, o che su di esso possono produrre impatti ambientali, non prevedono la partecipazione procedimentale della Regione autonoma Sardegna.

La ricorrente rammenta di essere titolare di una competenza in materia di tutela del paesaggio, ai sensi degli artt. 3 dello statuto e 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna). Tale ultima disposizione darebbe attuazione allo statuto d’autonomia e avrebbe trasferito all’amministrazione regionale le attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di «redazione» e «approvazione dei piani territoriali paesistici».

In virtù di tale competenza, la ricorrente, nell’esercizio della propria competenza legislativa primaria, potrebbe intervenire sulla regolamentazione dei beni di pregio paesaggistico, ancorché nel rispetto delle disposizioni di tutela fissate dal legislatore statale (è citata la sentenza n. 308 del 2013). Tale competenza sarebbe rilevante nel procedimento di VIA, atteso che uno dei suoi elementi fondamentali sarebbe la localizzazione dell’intervento che inciderebbe nell’esercizio della competenza legislativa in materia di «edilizia e urbanistica» (art. 3, comma 1, lettera f, dello statuto speciale), la quale si estenderebbe alla tutela paesaggistica.

Per i procedimenti concernenti gli interventi che ricadono nel territorio sardo, il legislatore statale dovrebbe garantire alla ricorrente una partecipazione avente la medesima efficacia giuridica assicurata al MIBACT; tale partecipazione procedimentale si imporrebbe in ossequio al principio di leale collaborazione, anche nel caso di «prevalenza» della materia di competenza esclusiva statale, anche sulla base di quanto indicato dall’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, richiamato dall’art. 1 della legge delega n. 114 del 2015.

21.– Costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato l’11 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto il rigetto del ricorso, svolgendo difese del tutto analoghe a quelle prospettate in rapporto al ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per quanto attiene alle censure coincidenti con detto ricorso.

21.1.– Ad avviso dell’Avvocatura, risulterebbero infondate anche le censure degli artt. 3, 8, 14, 16 e 17, in riferimento all’art. 3 dello statuto speciale, all’art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975, al principio di leale collaborazione e all’art. 76 Cost., in relazione all’art. l della legge delega n. 114 del 2015, e in relazione all’art. 32 della legge n. 234 del 2012, nonché in violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione.

L’art. 3 dello statuto speciale, infatti, tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione autonoma Sardegna non contemplerebbe né la tutela del paesaggio, né quella dell’ambiente.

Pur riconoscendo la titolarità regionale della potestà legislativa primaria in materia di «edilizia ed urbanistica» ai sensi dell’art. 3, comma l, lettera f), dello statuto speciale e la competenza esclusiva in materia di «piani territoriali paesistici», ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 480 del 1975, per l’Avvocatura esse devono essere esercitate in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento giuridico, rispettando gli obblighi internazionali, gli interessi nazionali, nonché le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, quali sarebbero quelle in tema di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», adottate dallo Stato in base alla competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sono richiamate le sentenze n. 51 del 2006 e n. 536 del 2002).

21.2.– Priva di fondamento sarebbe anche la censura dell’impugnato art. 3, comma 1, lettera g), sulla possibilità di sottrarre alla VIA gli interventi aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile.

I commi 10 e 11 del nuovo art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotti dall’art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017, avrebbero lo scopo di allineare la disciplina nazionale alla richiamata direttiva, distinguendo, da un lato, i progetti aventi quale unico obiettivo la difesa e la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile (comma 10); dall’altro, le più stringenti condizioni di esenzione nei casi eccezionali (comma 11). La disciplina introdotta si rivelerebbe garantista con riferimento alla potenziale esclusione dei progetti dalla disciplina recata dal Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, grazie alla riserva del potere di esenzione dalla VIA in capo al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne assume la responsabilità politico­amministrativa sul territorio nazionale e nei confronti dell’Unione europea. Non si ravviserebbero ragioni per ridurre lo standard di tutela ambientale, consentendo che le esclusioni citate possano essere disposte dalla singola Regione.

Sulla violazione del riparto costituzionale delle competenze, ricorda l’Avvocatura come questa Corte comprenda la disciplina della VIA nella competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (sono richiamate le sentenze n. 186 del 2010, n. 225 del 2009 e n. 117 del 2015); l’esclusività della competenza statale in materia, pur incidendo sull’esercizio di competenze regionali, determinerebbe la «prevalenza» della normativa statale (è richiamata la sentenza n. 234 del 2009).

21.3.– Infondata sarebbe anche la censura del richiamato art. 3, comma l, lettera g), per violazione del principio di leale collaborazione.

La disposizione sarebbe riconducibile alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che, all’art. 5, contiene la disciplina degli interventi da operarsi durante la «dichiarazione dello stato di emergenza». In tale contesto, il decreto del Ministro dell’ambiente, per disporre l’esclusione di taluni progetti dal campo di applicazione delle norme in materia di VIA, sarebbe consequenziale rispetto alla previa valutazione – effettuata in via esclusiva dal Dipartimento della protezione civile d’intesa con la Regione interessata – degli interventi aventi quale obiettivo la risposta alle emergenze di protezione civile. L’art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, stabilirebbe che per l’attuazione degli interventi di protezione civile da effettuarsi durante lo stato di emergenza si provvede con apposita ordinanza da emanarsi «acquisita l’intesa delle regioni territorialmente interessate».

22.– Alle difese statali ha replicato la ricorrente con memoria illustrativa, anche in questo caso di contenuto pienamente corrispondente a quello della memoria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per quanto riguarda le censure coincidenti in essa contenute.

23.– Con ricorso notificato il 4-7 settembre 2017 e depositato il 13 settembre 2017 (reg. ric. n. 71 del 2017), la Regione Calabria ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera g), 5, 16, commi 1 e 2, 21, 22, commi da 1 a 4, 26, comma 1, lettera a), e 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, deducendo la violazione degli artt. 3, 5, 32, 76, 81, 117, 118 e 120 Cost.

23.1.– La ricorrente, dopo aver rievocato l’articolato procedimento di approvazione del decreto impugnato, sottolineando come le Regioni e le Province autonome avessero espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni una posizione nettamente divergente rispetto al contenuto dello schema di decreto, considerato che l’ambito materiale attinto dal provvedimento, che sottraeva numerose competenze alle Regioni, si inseriva nell’ambito di materie oggetto di potestà legislativa concorrente. Poiché tali divergenze non sarebbero state prese in adeguata considerazione, e poiché non sarebbe stato nella specie assicurato un adeguato coinvolgimento dei vari livelli di governo coinvolti, si sarebbe di conseguenza determinata una lesione del principio di leale collaborazione.

23.2.– L’art. 3, comma 1, lettera g), viene censurato con argomentazioni coincidenti con quelle dei ricorsi delle Regioni Lombardia, Abruzzo, Puglia e Veneto: la disposizione avrebbe introdotto la possibilità di attribuire alla «autorità competente in sede statale» la valutazione caso per caso dell’esclusione della VIA per i «progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale» e avrebbe inserito tra i progetti che possono essere esclusi anche quelli che riguardano le «emergenze di protezione civile». Si prevedrebbe, così, un procedimento identico per progetti che riguardano due materie diverse.

Lo Stato avrebbe avocato a sé la possibilità di valutare caso per caso i progetti per far fronte ad emergenze di protezione civile, incidendo su materie di competenza concorrente, senza prevedere un coinvolgimento regionale, in lesione del principio di leale collaborazione, comprimendo le prerogative regionali anche in materia di tutela della salute delle persone e dell’ambiente, in violazione degli artt. 32 e 3 Cost. In particolare, la tutela del diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost., nella sua dimensione sociale esprimerebbe un diritto alla salubrità dell’ambiente, nel rispetto del principio della libertà di iniziativa economica privata, che non può svolgersi in modo dannoso per la sicurezza delle persone. Il contenuto di tale diritto si tradurrebbe anche «nella tutela costituzionale dell’integrità psico-fisica, del diritto ad un ambiente salubre» e sarebbe connesso al valore della dignità umana, di cui all’art. 3 Cost.

23.3.– L’impugnato art. 5 ha introdotto l’art. 7-bis nel d.lgs. n. 152 del 2006, ove vengono definite, con un sensibile ridimensionamento di quelle regionali, le competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA, con correlativa violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto sarebbe stato compromesso l’esercizio della potestà legislativa regionale in materie concorrenti, (tra le altre, porti e aeroporti civili, produzione, governo del territorio, trasporto e distribuzione dell’energia), e, in particolare, in tema di tutela della salute, attese le finalità della valutazione di impatto ambientale, come emergerebbe dal punto 41 delle premesse della direttiva da attuare, nonché dall’art. 4 del d.lgs. n. 152 del 2006.

La necessità di scomporre tra i vari ambiti di competenza le diverse funzioni che la direttiva comunitaria coinvolge in modo unitario, comporta che le diverse materie concorrono fra loro senza alcun rapporto di prevalenza; cosicché – osserva la ricorrente – la complessità del settore oggetto di recepimento evocava la necessità di un coinvolgimento più intenso dei vari livelli di governo e, dunque, il ricorso allo strumento della intesa, in seno alla Conferenza Stato-Regioni.

Si rileva, poi, con riferimento all’art. 76 Cost., che nella specie la legge delega non avrebbe previsto una compressione della potestà normativa regionale nella materia, sicché, non essendovi proporzionalità né rispondenza logica di tale compressione rispetto alle finalità perseguite, sussisterebbe un eccesso di delega in relazione ai principi e criteri direttivi posti dagli artt. 1 e 14 della legge delega n. 114 del 2015.

23.4.– È impugnato altresì l’art. 16, commi 1 e 2, per violazione degli artt. 5, 76, 117, 118 e 120 Cost.

La disposizione introduce il cosiddetto provvedimento autorizzatorio unico regionale. Fa presente la ricorrente che la disposizione non era prevista nella bozza di schema di decreto inviato dal Governo alla Conferenza permanente; la disposizione sarebbe stata introdotta «senza che fosse concessa la possibilità alle regioni e alle province autonome di esaminare il testo della disposizione e presentare le proprie osservazioni», in lesione del principio di leale collaborazione.

Sotto altro profilo, la ricorrente sottolinea l’eccessivo dettaglio delle disposizioni che introducono il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Esso comprenderebbe non solo la VIA, ma anche i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dei relativi progetti e per l’esercizio delle attività da essi derivanti. Viene richiamata la giurisprudenza costituzionale contraria a «normative eccessivamente puntuali» (sentenze n. 189 del 2015, n. 278 del 2010).

23.5.– Si impugna, poi, l’art. 21, nel quale sono dettate norme in tema di tariffe da applicare ai proponenti, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nella fase di approvazione del decreto ministeriale, con il quale si dispongono le modalità di determinazione delle tariffe per la copertura dei costi istruttori, con correlativa lesione delle potestà organizzative delle Regioni e in violazione degli artt. 5, 117 e 120 Cost.

23.6.– Gli artt. 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lettera a), vengono censurati nella parte in cui, modificando gli Allegati alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, determinano una sottrazione alle Regioni di un considerevole numero di tipologie progettuali (riguardanti materie di competenza legislativa anche regionale), che vengono attribuite alla competenza statale. Il tutto, si osserva, in controtendenza rispetto ai precedenti interventi sul codice dell’ambiente, ove era stato invece incrementato l’ambito applicativo della VIA regionale, e neppure in linea con i criteri stabiliti dall’art. 31, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012.

Deriverebbe da ciò la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto viene compromessa la potestà legislativa regionale in collegate materie a legislazione concorrente; la violazione dell’art. 118 Cost., in quanto vengono ridimensionate le competenze amministrative regionali e quelle conferite dalla stessa Regione agli enti locali, prescindendo da valutazioni sulla adeguatezza del livello istituzionale coinvolto, con correlativa violazione del principio di leale collaborazione e, dunque, degli artt. 5 e 120 Cost., anche perché la compressione del potere legislativo regionale si sarebbe realizzato senza lo strumento della intesa.

Violato sarebbe infine anche l’art. 76 Cost., in quanto la legge delega non contempla espressamente la revisione del riparto delle potestà legislative ed amministrative tra Stato e Regioni.

24.– Si impugna infine l’art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, il quale introduce una clausola di invarianza finanziaria, per violazione degli artt. 76 e 81 Cost.

Si osserva che tale clausola sarebbe del tutto aleatoria, in quanto le procedure VIA implicano nuovi oneri per le autorità competenti in ragione dei nuovi adempimenti procedurali, e in contrasto con quanto previsto in tema di spese per l’attuazione delle direttive da parte dell’art. 1, comma 4, della legge delega.

25.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha depositato il 13 ottobre 2017 memoria di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

25.1.– Vengono utilizzate le medesime argomentazioni per confutare la censura dell’impugnato art. 3, comma 1, lettera g), da parte delle Regioni Abruzzo, Lombardia e Veneto.

25.2.– A proposito delle doglianze relative all’art. 5 del decreto impugnato, l’Avvocatura osserva che la disciplina contestata ha inteso rendere omogenea per tutto il territorio nazionale la disciplina in materia di VIA, al fine di recepire fedelmente la direttiva comunitaria, che ha previsto al riguardo regole dettagliate sul procedimento, non trascurando peraltro lo spazio che è stato mantenuto in capo agli enti locali. Dalla analisi delle variazioni intervenute in materia risulterebbe evidente che il legislatore avrebbe correttamente ritenuto la materia della valutazione di impatto ambientale come afferente alla tutela dell’ambiente, di esclusiva competenza statale, pur se con incidenza su ambiti materiali di competenza regionale.

25.3.– Viene eccepita altresì l’infondatezza delle censure di cui all’art. 16 commi 1 e 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, sul provvedimento autorizzatorio unico regionale, con argomenti spesi nelle altre memorie difensive.

25.4.– Non fondate sarebbero anche le censure rivolte all’art. 21 del decreto impugnato, con le quali la Regione Calabria lamenta, nella sostanza, il mancato coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale per definire le risorse destinate a coprire i costi istruttori dei procedimenti VIA, nonché la lesione dei poteri organizzativi in violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché leale collaborazione. Si osserva, al riguardo, che la norma censurata si limita a sostituire il comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, mentre lascia inalterato il comma 2 dello stesso articolo ove sono stabilite le competenze regionali in tema di tariffe da stabilire a carico dei proponenti. Dunque, la norma impugnata contiene un principio generale per determinare le tariffe da applicare tanto per la VIA statale che per quella regionale. Nella parte in cui la norma impugnata rimette ad un decreto del ministro dell’ambiente la determinazione in concreto delle tariffe, essa si riferisce esclusivamente alla VIA statale; pertanto, le Regioni sono dunque «protagoniste» del procedimento di determinazione delle tariffe per le procedure di propria competenza, dovendo solo rispettare la norma di principio circa i criteri di commisurazione.

Va poi rammentato, soggiunge l’Avvocatura, che le modalità di svolgimento del procedimento VIA vanno ricondotte alla competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. inerente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in quanto la individuazione delle norme generali inerenti la determinazione delle tariffe da applicare su tutto il territorio nazionale deve ritenersi aspetto centrale del livello essenziale della prestazione amministrativa fissata in materia dal legislatore.

25.5.– In merito, poi, alle censure relative agli artt. 22, commi da 1 a 4, e 26 del decreto impugnato, l’Avvocatura eccepisce la inammissibilità del ricorso, in quanto non sarebbe stata sollevata mai questione di legittimità costituzionale della legge di delega.

La censura sarebbe inammissibile anche perché generica e immotivata, in quanto non sono individuati progetti la cui sottrazione alla competenza regionale comporterebbe la lesione dell’art. 118 Cost. e non viene svolto alcun argomento per sostenere l’adeguatezza del livello regionale a svolgere la relativa funzione amministrativa.

La censura sarebbe comunque infondata in quanto la revisione dell’assetto delle competenze si inquadrerebbe nei principi e criteri direttivi tracciati dall’art. 14, comma 1, della legge delega n. 114 del 2015, tanto sul versante della armonizzazione e razionalizzazione delle procedure che su quello del rafforzamento della qualità delle procedure, in vista delle sinergie con le politiche europee e nazionali, specie in tema di politiche energetiche e infrastrutturali. Non sarebbe neppure pertinente il richiamo al criterio di cui all’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012 per le ipotesi di sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse, in quanto tale criterio direttivo si limita a sancire il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione in ordine alle competenze regionali sul piano normativo e amministrativo. Ed è quanto il legislatore avrebbe fatto, sul presupposto della dimensione "sovra-regionale” delle procedure VIA in tema di infrastrutture e impianti energetici attratti nella competenza statale, in linea con quanto previsto dall’art. 118, primo comma, Cost. per la corretta allocazione delle funzioni amministrative ai vari livelli territoriali di governo.

25.6.– A proposito, infine, della clausola di invarianza finanziaria di cui all’impugnato art. 27, l’Avvocatura deduce l’inammissibilità del motivo di ricorso perché del tutto generica e immotivata, e comunque infondata in quanto nessun nuovo onere procedimentale sarebbe stato posto a carico delle Regioni. La pretesa violazione dell’art. 1, comma 4, della legge delega sarebbe, poi, oltre che non perspicua, comunque infondata, in quanto residua in capo agli enti territoriali la possibilità di definire, con proprie modalità di quantificazione, gli oneri da porre a carico dei proponenti a copertura dei costi sopportati dalla autorità competente.

26.– La Regione Calabria ha depositato il 29 maggio 2018 memoria con la quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

A proposito del motivo di ricorso riguardante l’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, si ribadisce che, in mancanza di specifiche direttive della legge di delega, non poteva ritenersi consentito al legislatore delegato operare una così profonda revisione della ripartizione delle competenze in materia di VIA, ribadendosi che, nella specie, il Governo avrebbe disatteso anche le previsioni dettate dall’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012.

In merito, poi, alle doglianze formulate in ordine agli artt. 22, commi da 1 a 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, si osserva che, analizzando i progetti per i quali la competenza è passata dalle Regioni allo Stato, la materia dell’ambiente si incrocia con diversi ambiti materiali di competenza concorrente, e si attrae nella competenza statale anche la valutazione su modifiche o estensioni di progetti anche se oggetto di autorizzazioni regionali già intervenute.

Si insiste, ugualmente, sull’accoglimento anche degli altri motivi di ricorso.

27.– Con ricorso notificato il 4-11 settembre 2017 e depositato il 14 settembre 2017 (reg. ric. n. 73 del 2017), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, «se ed in quanto riferito alle Province autonome» – nella parte in cui introduce l’art. 7-bis, commi 2, 3, 7, 8 e 9, nel d.lgs. n. 152 del 2006 – dell’art. 8, «se ed in quanto riferito alle Province autonome»; dell’art. 16, commi 1, «in quanto non prevede un coinvolgimento delle Province autonome», e 2 «se ed in quanto riferito alle Province autonome»; dell’art. 22, commi 1, 2, 3 e 4, «se riferito alle Province autonome», e dell’art. 23, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017.

27.1.– In via preliminare, la Provincia ricorrente passa in rassegna i contenuti delle norme censurate, rilevando come i commi 2 e 3 dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiunto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, individuino nel dettaglio i progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale (allegati II e II-bis alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006) e quelli sottoposti alle predette procedure in sede regionale (Allegati III e IV).

In forza del comma 8 del medesimo art. 7-bis, le Province autonome, al pari delle Regioni, nell’esercizio delle proprie potestà legislative debbono conformarsi alla legislazione europea e a quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, fatto salvo il potere di stabilire ulteriori regole per la semplificazione dei procedimenti, per la consultazione del pubblico e degli altri soggetti pubblici interessati, per il coordinamento dei procedimenti di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative alle finalità indicate dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006, ferma restando l’inderogabilità dei termini procedimentali massimi.

Alla stregua di quanto previsto dall’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, le potestà normative delle Province autonome (così come delle Regioni) si limitano, in pratica, al semplice adeguamento dei rispettivi ordinamenti entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, con la previsione che, decorso inutilmente detto termine, in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all’art. 117, quinto comma, Cost., secondo quanto previsto dagli artt. 41 e 43 della legge n. 234 del 2012.

Il decreto delegato interviene in modo egualmente puntuale sulle funzioni amministrative delle Province autonome (così come delle Regioni), imponendo loro, tra l’altro, di assicurare che le procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale siano svolte in conformità agli artt. da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del d.lgs. n. 152 del 2006 (comma 7 dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006), nonché di informare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a partire dal 31 dicembre 2017 e con cadenza biennale, circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo una serie di atti (comma 9 dell’art. 7-bis).

Con il decreto legislativo in questione viene, altresì, sensibilmente modificato il riparto delle competenze amministrative, attribuendo alla competenza dello Stato un rilevante numero di progetti e interventi che nel regime previgenti erano invece attribuiti alla competenza delle Regioni (art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017 e correlative abrogazioni disposte dall’art. 26). A questo riguardo, il ricorso reca, «a titolo di esempio», un lungo elenco di progetti attualmente inseriti negli Allegati II e II-bis, e dunque tra quelli di competenza statale e non più regionale.

27.2.– Ciò premesso, la Provincia autonoma ricorrente assume che il decreto legislativo in questione violerebbe anzitutto l’art. 76 Cost., per tardività dell’esercizio della delega legislativa da parte del Governo. L’art. 1, comma 2, della legge n. 114 del 2015 individuava, infatti, il termine per l’esercizio della delega mediante rinvio all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, recependo, in tal modo, le successive modifiche della norma richiamata.

A seguito della modifica operata dall’art. 29, comma 1, lettera b), della legge n. 115 del 2015, il richiamato art. 1 della legge n. 234 del 2012 stabilisce che, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo debba adottare i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Nella specie, il recepimento della direttiva 2014/52/UE sarebbe dovuto avvenire, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, entro il 16 maggio 2017. Di conseguenza, il Governo avrebbe dovuto esercitare la delega entro il 16 gennaio 2017: termine che non è stato rispettato, essendo il decreto stato emanato soltanto il 16 giugno 2017.

Irrilevante sarebbe la circostanza che nelle note del 16 marzo 2017, con le quali lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni e alle Camere per l’espressione dei rispettivi pareri, venga indicato come termine per l’esercizio della delega lo stesso 16 marzo 2017, sull’assunto che la legge delega avrebbe fatto rinvio al testo originario dell’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2014, che prevedeva il termine di scadenza di due mesi, anziché quattro mesi, dal termine di recepimento fissato nella direttiva.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, si deve presumere che i rinvii contenuti nelle leggi abbiano carattere mobile, anziché fisso, sicché la natura recettizia del rinvio deve essere espressa, oppure desumibile da elementi univoci e concludenti (è citata la sentenza n. 258 del 2014): evenienze che non ricorrerebbero nel caso di specie.

La ricorrente rileva, per altro verso, che – in assenza di una chiara previsione di "cedevolezza” della normativa statale – le disposizioni contenute nel decreto legislativo impugnato hanno indubbie ripercussioni sulla legislazione già vigente nella Provincia autonoma di Bolzano nelle materie di sua competenza indicate più avanti nel ricorso, incidendo, quindi, sulla disciplina di rango costituzionale e statutario del riparto di competenze tra lo Stato e la Provincia: con la conseguenza che quest’ultima deve ritenersi legittimata a far valere il vizio di eccesso di delega legislativa, che pure esula dalla disciplina del riparto.

27.3.– Il decreto legislativo violerebbe l’art. 76 Cost., anche sotto il profilo del mancato rispetto dei principi e criteri stabiliti nella legge di delega.

Non sarebbero stati rispettati, infatti, né i principi generali per l’attuazione delle direttive dell’Unione europea, tra cui, principalmente, il divieto di aggravare i livelli di regolazione rispetto a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (art. 32, comma l, lettera c, della legge n. 234 del 2012), né i principi specifici indicati dall’art. 14 della legge n. 114 del 2015, riconducibili essenzialmente ai concetti di semplificazione e coordinamento con altre procedure del settore dell’ambiente, nonché di miglioramento della qualità del procedimento («regolamentazione intelligente»), e, in ultima analisi, di maggiore efficienza.

Il decreto legislativo censurato avrebbe spostato, in effetti, pressoché in blocco le competenze dalle Regioni allo Stato, andando così ben oltre non solo i principi della delega, ma anche la stessa direttiva 2014/52/UE, la quale non potrebbe disporre un simile spostamento di competenze nell’ordinamento interno degli Stati membri e che neppure, peraltro, lo imporrebbe.

Risulterebbe violato, inoltre, il disposto dell’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012 (richiamato dall’art. 1, comma 1, della legge delega n. 114 del 2015), in forza del quale, quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse, i decreti legislativi debbono individuare, «attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili».

Nel procedimento di adozione del decreto legislativo, il principio di leale collaborazione non è stato, per converso, rispettato. Il Governo non si è, infatti, adeguato ai rilievi né ha cercato un’intesa, benché vi fosse tenuto in forza dell’intreccio di materie di competenza dello Stato e delle Province autonome: ciò, in conformità alla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che in simile situazione subordina alle intese l’esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata, diversamente dalla funzione legislativa esercitata dal Parlamento (è citata la sentenza n. 251 del 2016).

Non sarebbe stato rispettato, per altro verso, neppure il principio di sussidiarietà, con conseguente violazione dell’art. 118 Cost., così come sarebbero state violate le regole che disciplinano la chiamata in sussidiarietà.

27.4.– La nuova normativa statale inciderebbe, altresì, in ambiti di materia che, in forza del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sono attribuiti alla potestà legislativa, nonché alla corrispondente potestà regolamentare ed amministrativa delle Province autonome: potestà che da tempo sono state anche effettivamente esercitate.

Lo statuto speciale – in combinato disposto con l’art. 117 Cost. e con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – attribuisce, infatti, alle Province autonome in via esclusiva la potestà legislativa in un’ampia gamma di materie, quali «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare», «urbanistica e piani regolatori», «tutela del paesaggio», «porti lacuali», «opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità naturali» e, in altri termini, «protezione civile», «alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale», «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale», «turismo e industria alberghiera», «agricoltura, foreste e corpo forestale», «artigianato», «opere idrauliche» (art. 8, numeri 3, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24) e «commercio» (art. 9, n. 3). Attribuisce, altresì, alle Province autonome la potestà legislativa concorrente nella materia «igiene e sanità» – riqualificata come più ampia «tutela della salute» alla luce dell’art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – e nella materia «utilizzazione delle acque pubbliche» (art. 9, numeri 9 e 10). In tutte tali materie le Province autonome esercitano anche le correlate potestà amministrative (art. 16).

Sul piano organizzativo – e, dunque, in un ambito comune alle varie materie ora elencate – alle Province autonome competono, altresì, per statuto la funzione normativa e quella amministrativa in materia di «ordinamento degli uffici e del personale» (artt. 8, numero 1, e 16), nell’esercizio della quale sono stati disciplinati anche i procedimenti amministrativi.

L’assegnazione delle predette potestà è operata dalle rispettive norme di attuazione statutaria. Al riguardo, assumerebbe particolare rilievo il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), che trasferisce e delega alle Province le funzioni dello Stato in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici. L’art. 19-bis del citato decreto – aggiunto dall’art. 8 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 – riconosce, infatti, espressamente alle Province autonome la competenza in materia di VIA nell’esercizio delle funzioni delegate: dal che si desumerebbe che a maggior ragione le Province debbono ritenersi titolari di tale competenza nelle materie proprie.

Inoltre, già secondo la normativa di attuazione statutaria del 1987 (d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526), alle Province autonome è attribuito il potere di dare diretta attuazione alle direttive europee nelle materie di competenza esclusiva: potere esteso nel 1989, con legge ordinaria, anche alle materie di competenza concorrente (art. 9, commi 1 e 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari») e indi elevato, nel 2001, con norma di rango costituzionale, a principio fondamentale dell’ordinamento della Repubblica (art. 117, quinto comma, Cost., come modificato dalla legge cost. n. 3 del 2001).

Sarebbe assodato, d’altro canto – alla luce del disposto dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – che il sistema normativo e organizzativo fondato sullo statuto speciale continui ad operare anche dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, trattandosi di riforma che non restringe la sfera di autonomia già spettante alle Province autonome, ma può solo ampliarla.

In questa prospettiva, questa Corte ha recente affermato – con particolare riguardo al servizio idrico – che il sistema delle attribuzioni provinciali «non è stato sostituito dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente» (sentenza n. 51 del 2016).

27.5.– Analogamente, per quanto attiene alla disciplina del potere sostitutivo, non vi potrebbero essere disposizioni, specie di legge ordinaria, peggiorative rispetto all’assetto costituzionale e statutario anteriore alla riforma del 2001. Questa Corte ha avuto modo, in particolare, di chiarire che solo per le materie di nuova acquisizione da parte delle Province autonome la disciplina del potere sostitutivo statale è demandata a nuova normativa di attuazione statutaria, mentre per le materie già attribuite dallo statuto rimangono ferme le previgenti norme di attuazione, e dunque anche l’art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987 (è citata la sentenza n. 236 del 2004).

Specifiche norme di attuazione statutaria – e, in particolare, l’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) – prevedono, inoltre, che la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata unicamente ai principi e norme costituenti, limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello statuto, recati da atto legislativo dello Stato, entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell’atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da esso stabilito e che, nel frattempo, restano applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti. Si tratta di previsione di «rango parastatutario» e, comunque sia, sovraordinato alla legislazione ordinaria, alla quale la giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto valore di parametro costituzionale nel giudizio in via principale (sono citate le sentenze n. 191 del 2017, n. 380 del 1997 e n. 356 del 1994).

Secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 380 del 1997), la citata disposizione statutaria vieta al legislatore statale – salvo che negli ambiti in cui il comma 4 del medesimo art. 2 fa salva l’immediata applicabilità delle leggi statali (leggi costituzionali e atti legislativi nelle materie in cui alla Provincia è attribuita delega di funzioni statali o potestà legislativa integrativa) – di riconoscere alle norme da esso dettate nelle materie di competenza provinciale immediata e diretta applicabilità, prevalente su quella della legislazione provinciale preesistente. Le norme di attuazione garantiscono, in tal modo, alla Provincia uno spazio temporale per procedere all’adeguamento della propria legislazione ai vincoli che, in forza dello statuto, discendano dalle nuove leggi statali.

Ciò comporterebbe l’illegittimità dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, in forza del quale le Province autonome debbono adeguare la loro disciplina in materia di VIA entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto.

Nell’esercizio delle potestà statutarie, la Provincia autonoma di Bolzano ha provveduto a disciplinare con proprie leggi e regolamenti anche la procedura di VIA (legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 aprile 2007, n. 2, recante «Valutazione ambientale per piani e progetti»; decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1999, n. 15, recante «Regolamento relativo alla valutazione dell’impatto ambientale»; decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2002, n. 27, recante «Modifica dell’Allegato II della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7, "Valutazione dell’impatto ambientale”»). È, inoltre, attualmente in trattazione presso il Consiglio provinciali il disegno di legge provinciale n. 135/17-XV, recante «Valutazione ambientale per piani e progetti», finalizzato a dare attuazione a plurime direttive europee.

Sarebbe, pertanto, evidente come la disciplina statale in questione leda l’assetto statutario, costituendo esercizio della funzione legislativa dello Stato nelle materie di loro competenza. Ciò, anche perché essa non prevede una adeguata formula di "cedevolezza”, come è richiesto per i provvedimenti sostitutivi (art. 41, in relazione all’art. 40, comma 3, della legge n. 234 del 2012), limitandosi ad operare solo «un blando rinvio al predetto articolo 41, in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato».

La normativa recata dal decreto legislativo censurato non potrebbe determinare neppure l’abrogazione, decorso un certo termine, della preesistente normativa della Provincia autonoma ricorrente, dovendo quest’ultima essere, nel caso di mancato adeguamento ai nuovi vincoli, eventualmente impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 266 del 1992: laddove invece, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, la "inidoneità” delle disposizioni previgenti della Provincia autonoma legittimerebbe tout court l’esercizio dei poteri sostitutivi statali, con conseguente abrogazione delle norme preesistenti.

27.6.– Nel confronto con la direttiva 2014/52/UE, il decreto legislativo in questione violerebbe anche con il «principio di legalità, in relazione ai vincoli derivanti dall’Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.)». Il decreto legislativo è, infatti, «un atto governativo ed incontra i limiti imposti dalla legge, in senso formale, come atto parlamentare che lo autorizza, nonché dalla direttiva che attua»: sicché «non può legittimamente vincolare le autonomie territoriali al di là di quanto discende dagli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea».

27.7.– Le disposizioni censurate violerebbero, altresì, il principio di ragionevolezza, e quindi gli artt. 3 e 97 Cost., non essendo giustificato uno spostamento così massiccio di competenze dalle Regioni allo Stato in funzione di un miglioramento della qualità del procedimento, della semplificazione e della maggiore efficienza. Non si comprenderebbe, infatti, come una gestione accentrata e unitaria a livello statale possa essere più efficiente di una decentrata e diversificate nelle varie autonomie territoriali.

Anche la violazione del principio di ragionevolezza verrebbe ad incidere sulla preesistente normativa di attuazione delle direttive europee adottata dalla Provincia ricorrente, di cui il d.lgs. n. 266 del 1992 garantisce la continuità, riflettendosi quindi sulla disciplina costituzionale e statutaria di riparto delle competenze tra lo Stato e le Province autonome.

Da ultimo, risulterebbe violato anche l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, che esclude, in via generale, che la legge possa attribuire ad organi statali l’esercizio di funzioni amministrative nelle materie di competenza statutaria.

27.8.– Per la ricorrente sarebbero illegittime, in subordine, alcune disposizioni del d.lgs. n. 104 del 2017, ove applicabili alle province autonome: l’art. 8 che sostituisce l’art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006; l’art. 16, comma l, che sostituisce l’art. 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto non prevede un coinvolgimento delle province autonome; l’art. 16, comma 2, che introduce l’art. 27-bis nel d.lgs. n. 152 del 2006; l’art. 24 che modifica l’art. 14 della legge n. 241 del 1990.

Per effetto del richiamo agli artt. da «19 a 26 e da 27-bis a 29», contenuto nel comma 7 dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, sarebbero lesive delle competenze provinciali le norme che definiscono regole di procedimento «di estremo dettaglio e termini perentori», sia per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (art. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dall’art. 8 del d.lgs. n. 104 del 2017), sia per il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017). Il carattere di estremo dettaglio delle disposizioni statali sarebbe irragionevole e sproporzionato, in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., rispetto allo scopo della semplificazione procedimentale.

Le disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico regionale ed il relativo procedimento di VIA di competenza regionale, lasciando alle Province autonome soltanto la disciplina delle forme e delle modalità di consultazione del pubblico (art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017), nonché la definizione a livello statale della disciplina procedimentale con norme di dettaglio, si porrebbero in contrasto con norme statutarie sulla potestà legislativa e amministrativa in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1, e art. 16 dello statuto speciale).

27.9.– La ricorrente dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dell’art. 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, che, nell’ambito della disciplina del procedimento amministrativo per la VIA di competenza regionale, prevedrebbe il ricorso alla Conferenza di servizi con modalità sincrona. Tale disposto, se riferito anche alle Province autonome, sarebbe costituzionalmente illegittimo per contrasto con la competenza in materia di ordinamento degli uffici, considerato che la disposizione statale modificherebbe l’art. 29 della legge n. 241 del 1990, la quale conterrebbe una disposizione di salvaguardia dell’autonomia speciale.

La disciplina del procedimento per l’adozione del provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale (art. 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017) sarebbe illegittima perché non prevedrebbe alcuna forma di collaborazione con le Regioni e le Province autonome, contrastando con quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (richiamata la sentenza n. 303 del 2003), quando lo Stato attragga in sussidiarietà funzioni amministrative anche in materie che ricadono negli ambiti di competenza concorrente o residuale delle Regioni e delle Province autonome (ai sensi dell’art. 117, commi terzo e quarto, Cost., in combinato con l’art. 10 legge cost. n. 3 del 2001 e dello statuto speciale).

27.10.– La forma di partecipazione prevista (nuovo art. 27, commi 4 e 5) sarebbe «debole», in quanto la posizione della ricorrente resterebbe assorbita da quella prevalente della Conferenza di servizi (art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, richiamato nel comma 8 del nuovo art. 27), in assenza di rimedi specifici per le amministrazioni dissenzienti nella stessa legge organica sul procedimento amministrativo (art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990).

La ricorrente censura le predette disposizioni, anche considerato che non risultano accolte le richieste formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano in sede di espressione del preventivo parere prescritto della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 4 maggio 2017, con cui si chiedeva di sopprimere i riferimenti espressi alle Province autonome contenuti nello schema di decreto legislativo e di integrarlo con una apposita disposizione di salvaguardia delle norme statutarie e di attuazione statutaria, anche con riferimento al previsto potere sostitutivo statale per il caso di inattività nel recepimento delle direttive UE. Le disposizioni impugnate, introducendo, verosimilmente anche con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, una disciplina vincolante in materie in cui la stessa ha potestà legislativa, regolamentare ed amministrativa proprie, che la ricorrente avrebbe già esercitato, comprimerebbero illegittimamente le prerogative riconosciute alla stessa.

28.– Si è costituito, con atto depositato il 20 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

28.1.– Quanto alla censura di violazione dell’art. 76 Cost., per tardività dell’esercizio della delega legislativa, essa risulterebbe inammissibile, stante la mancata corrispondenza tra il rilievo formulato (che varrebbe a travolgere l’intero decreto legislativo) e il petitum, limitandosi la Provincia ricorrente a richiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale di singole previsioni del decreto stesso.

Nel merito, la censura risulterebbe, comunque sia, infondata.

La legge di delega n. 114 del 2015 (entrata in vigore il 15 agosto 2015) individua il termine per l’attuazione della direttiva sulla VIA per relationem, ossia mediante rinvio all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Tale ultima disposizione è stata, però, oggetto di modifica ad opera della legge n. 115 del 2015 (entrata in vigore il 18 agosto 2015, e dunque in data successiva alla legge di delega di cui si discute), per effetto della quale il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi – e non più due mesi, come nella versione originaria – antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

La tesi della ricorrente, secondo la quale quello contenuto nella legge n. 114 del 2015 sarebbe un rinvio mobile, esteso a tutte le modifiche subite dalla fonte richiamata, non potrebbe essere condiviso. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, i rinvii assumono carattere recettizio non solo ove la norma rinviante li qualifichi espressamente come tali, ma anche quando tale natura sia deducibile da elementi univoci e concludenti: elementi riscontrabili nel caso di specie.

In secondo luogo, vi sarebbe almeno un caso nel quale la pretesa di applicare retroattivamente la modifica in discorso, con conseguente abbreviazione del termine, avrebbe prodotto la scadenza di una delega ancora in corso. Ciò sarebbe avvenuto, in specie, con riferimento alla delega per l’attuazione della direttiva 2012/29/UE, non ancora esercitata al momento dell’entrata in vigore della legge n. 115 del 2015. Posto che il termine di recepimento della direttiva era fissato al 16 novembre 2015, opinando nel senso prospettato dalla ricorrente il termine per l’esercizio della delega sarebbe passato dal 16 settembre al 16 luglio 2015, e, dunque, a data addirittura antecedente alla novella di cui alla stessa legge n. 115 del 2015. Effetto, questo, paradossale e illogico, in quanto atto a determinare il venir meno dello stesso potere delegato di attuazione della direttiva, con grave pregiudizio per la tempestività che è richiesta nell’adempimento degli obblighi sovranazionali. Sarebbe palese l’assoluta irragionevolezza di un tale esito, per il quale l’abbreviazione dei termini per l’attuazione delle direttive – verosimilmente disposta per favorirne il pronto recepimento – conseguirebbe un effetto esattamente opposto.

Una volta, peraltro, che si sia stabilito il carattere recettizio del rinvio operato dalla delega per l’attuazione della direttiva 2012/29/UE, alla medesima conclusione dovrebbe ovviamente pervenirsi per tutte le deleghe antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 115 del 2015, compresa quella di cui si discute, la quale sarebbe stata, pertanto, esercitata entro i termini previsti dalla legge di delegazione.

28.2.– La seconda censura di violazione dell’art. 76 Cost., per mancato rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione in tema di semplificazione e coordinamento, risulterebbe parimente inammissibile per la genericità delle deduzioni della ricorrente, riferite in modo unitario e indifferenziato all’intero decreto legislativo, senza che sia consentito individuare le specifiche legislative della Provincia autonoma che risulterebbero lese.

Nel merito, la censura sarebbe infondata per ragioni analoghe a quelle esposte in relazione alla similare questione promossa dalla Regione Puglia (reg. ric. n. 65 del 2017).

28.3.– Anche la terza censura generale, concernente la violazione del principio di leale collaborazione nel procedimento di adozione del decreto legislativo, risulterebbe inammissibile, non essendo indicate le norme del decreto che si assumerebbero lesive delle prerogative statutarie.

Nel merito, la censura sarebbe infondata. Premesso che, in quanto "trasversale” e "prevalente”, la normativa statale in materia di tutela dell’ambiente si impone integralmente nei confronti delle amministrazioni territoriali, l’Avvocatura generale dello Stato formula considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 63 del 2017), riguardo al fatto che la ricorrente – nel richiamare la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale – avrebbe confuso il paradigma giurisprudenziale dell’«intreccio» di competenze, non pertinente al caso di specie, con quello della semplice «incidenza» delle norme dello Stato su funzioni delle amministrazioni locali, che naturalmente caratterizza le materie "trasversali”.

Quanto al mancato recepimento delle proposte emendative avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome in sede di espressione del parere – peraltro non obbligatorio – della Conferenza Stato-Regioni, l’Avvocatura ribadisce come nella relazione illustrativa dello schema di decreto delegato si dia puntuale conto delle ragioni del loro mancato accoglimento.

28.4.– La quarta censura generale, relativa all’asserito mancato rispetto del principio di sussidiarietà e delle regole che disciplinano la chiamata in sussidiarietà, sarebbe di nuovo inammissibile per genericità, risultando priva di supporto argomentativo.

Nel merito, anche tale censura si baserebbe sull’erroneo presupposto che la disciplina in materia di VIA sia riconducibile a una pluralità di materie, anche di competenza provinciale, quando essa invece si colloca nella competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

Andrebbe, dunque, escluso che il legislatore delegato fosse tenuto all’intesa con le Regioni e le Province autonome, in quanto tale modulo procedurale è richiesto dalla giurisprudenza costituzionale in relazione alla chiamata in sussidiarietà, peraltro con riferimento alle modalità di esercizio della funzione amministrativa e non al procedimento di formazione dell’atto legislativo.

28.5.– Priva di ogni fondamento sarebbe, poi, la censura di violazione dell’art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974.

Tale disposizione prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano applichino la normativa provinciale in materia di VIA in riferimento alle sole funzioni delegate dallo Stato, diverse e ulteriori rispetto a quelle statutariamente garantite, con l’obiettivo di ammettere anche in relazione ad esse la legislazione provinciale. Trattandosi, dunque, di previsione che fonda in capo alla Provincia una competenza legislativa praeter statutum, essa non può valere in rapporto a funzioni diverse da quelle alle quali si riferisce.

D’altra parte, il d.lgs. n. 104 del 2017 circoscrive gli spazi disponibili al legislatore provinciale in materia di VIA, ma non li azzera, con la conseguenza che l’invocata norma di attuazione risulta comunque sia rispettata.

28.6.– Quanto all’assunto della Provincia ricorrente, secondo il quale le disposizioni impugnate violerebbero la propria competenza a dare immediata attuazione alle direttive europee nelle materie provinciali, sarebbe decisivo, in senso contrario, ancora una volta, il rilievo della sicura riconducibilità della disciplina della VIA alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e – con riguardo alla regolamentazione del procedimento amministrativo – anche a quella in materia di livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.)

Affatto inconferente risulterebbe, di conseguenza, il richiamo all’art. 41 della legge n. 234 del 2012, in forza del quale la disciplina statale deve caratterizzarsi come cedevole solo qualora lo Stato abbia esercitato il potere sostitutivo previsto dall’art. 117, quinto comma, Cost.: laddove, invece, nel caso in esame, lo Stato ha inteso attuare la direttiva europea in un ambito di propria esclusiva spettanza.

28.7.– Con riguardo alla questione che investe l’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, censurato sul rilievo che la normativa statale non potrebbe determinare l’abrogazione della preesistente normativa della Provincia autonoma, il resistente osserva, in contrario, come la circostanza che la Provincia abbia già disciplinato la materia della VIA non impedisca allo Stato di intervenire nuovamente, dettando, in attuazione della direttiva europea e nell’esercizio delle sue competenze esclusive, regole procedimentali vincolanti che consentano l’uniforme svolgimento del procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale.

Anche a questo proposito, varrebbe altresì il rilievo che gli spazi rimessi al legislatore provinciale, se pure ridimensionati, non vengono però azzerati, potendo le Regioni e le Province autonome intervenire con proprie leggi e regolamenti al fine di disciplinare gli aspetti indicati dall’art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, come introdotto dall’art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017.

Improprio sarebbe, inoltre, il richiamo della ricorrente alla clausola di salvaguardia prevista dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, la quale, da un lato, ha ad oggetto tutte le previsioni del codice dell’ambiente, e non solo quelle relative ai procedimenti di VIA; dall’altro, mira a far salve le competenze delle autonomie speciali statutariamente fondate. Essa non sarebbe, dunque, riferibile alla disciplina della VIA, riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato.

28.8.– Quanto alla denunciata violazione, con riferimento alla direttiva 2014/52/UE, del principio di legalità «in relazione ai vincoli derivanti dall’Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.), la censura sarebbe inammissibile, non essendo stati puntualmente individuati né il parametro della direttiva violato, né la disposizione del decreto legislativo che determinerebbe la violazione.

Nel merito, il d.lgs. n. 104 del 2017 risulterebbe, in ogni caso, pienamente conforme alla direttiva e alla legge delega, caratterizzata da principi e criteri direttivi che circoscrivono adeguatamente la materia e gli obiettivi del decreto delegato, dovendosi comunque sia riconoscere al Governo un margine di discrezionalità tecnica, in difetto del quale non sarebbe neppure più utile il ricorso allo schema della delegazione legislativa.

28.9.– Le ulteriori censure generali della Provincia autonoma di Bolzano, intese a denunciare la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e dell’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, sarebbero inammissibili, non essendo state puntualmente individuate le norme statali oggetto di impugnazione.

Le censure riferite agli artt. 3 e 97 Cost., sarebbero altresì inammissibili per la loro genericità, non avendo la ricorrente precisato quali siano le funzioni amministrative nelle materie di competenza statutaria compresse dalla legislazione statale, né le motivazioni che renderebbero irragionevole la riallocazione delle competenze legislative in materia di VIA.

Nel merito, le censure risulterebbero infondate per le considerazioni già addotte in relazione alla censura intesa a lamentare l’indebito spostamento di competenze dalle Regione e Province autonome allo Stato.

Egualmente infondata sarebbe la censura di violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, nella parte in cui vieta di attribuire ad organi statali l’esercizio di funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione o delle Province autonome: ipotesi che non ricorrerebbe nella specie, dal momento che – come più volte osservato – la disciplina della VIA ricade nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato.

28.10.– Le considerazioni dinanzi esposte varrebbero a dimostrare l’infondatezza anche delle censure riferite singolarmente agli artt. 5, comma 1, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 23, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017.

Tali censure sarebbero, prima ancora, inammissibili per la loro genericità, non essendo esattamente individuate le norme dello statuto speciale che sarebbero lese.

28.11.– L’Avvocatura eccepisce altresì l’inammissibilità della censura dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, che contesta la disciplina statale sul provvedimento unico regionale in materia di VIA, nella parte in cui si riferisce genericamente a parametri già evocati, senza chiarire con esattezza quali sarebbero le norme statutarie violate in relazione al vizio specifico.

Essa sarebbe infondata, anche per la parte riferita alle disposizioni dello statuto speciale relative alla competenza provinciale sulla propria organizzazione interna.

Ribadisce l’Avvocatura che la disciplina in tema di VIA rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e, per quanto concerne il procedimento di VIA regionale, in quella, parimenti esclusiva, sui livelli essenziali delle prestazioni. Di conseguenza, non si realizzerebbe alcuna espropriazione delle competenze provinciali.

28.12.– Infondata sarebbe anche la censura dell’art. 16, comma l, che ha modificato l’art. 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, introducendo il provvedimento autorizzatorio unico statale, il quale non consentirebbe un idoneo coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome.

Non si verificherebbe nel caso di specie una chiamata in sussidiarietà, venendo in considerazione, in materia di VIA, solo competenze statali di tipo esclusivo. Del pari, nessuna violazione del principio di leale collaborazione discenderebbe dal meccanismo delle posizioni prevalenti, previsto come criterio decisionale della conferenza di servizi in modalità asincrona nel quadro del procedimento autorizzatorio unico statale. Tale modalità, infatti, rappresenterebbe un ragionevole punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire la posizione delle amministrazioni che partecipano alla conferenza e quella di assicurare la conclusione entro i termini perentori di un procedimento di competenza dello Stato.

28.12.1.– Infondati sarebbero poi i dubbi formulati dalla Provincia ricorrente a proposito dell’applicabilità dei rimedi, previsti dalla legge n. 241 del 1990, per le amministrazioni dissenzienti.

Osserva la difesa statale che il rinvio dell’art. 27 del d.lgs. n. 152 del 2006 all’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, non escluderebbe il richiamo e il rinvio agli artt. 14-quater e 14-quinquies, che sarebbe implicito.

Non si riscontrerebbe alcuna violazione del principio di leale collaborazione nel procedimento unico ambientale di competenza statale, che determinerebbe «un efficiente coordinamento delle amministrazioni statali e locali coinvolte a vario titolo nella realizzazione del progetto», anche attraverso l’applicazione, ove necessario, del rimedio per le amministrazioni dissenzienti (art. 14-quinques).

28.13.– Inammissibile, infine, sarebbe la censura relativa all’art. 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, per mancanza assoluta di argomentazioni a sostegno.

29.– La Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

29.1.– La Provincia ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità delle censure di incostituzionalità, per genericità e carenza di adeguata motivazione, formulate dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando come nel ricorso introduttivo siano stati individuati specificamente i trasferimenti di competenze operati per effetto del decreto legislativo impugnato e le singole norme che si hanno disposti, indicando altresì, con argomentazioni tutt’altro che sintetiche, i diversi profili di illegittimità in rapporto a una specifica serie di norme sia della Costituzione, sia dello statuto di autonomia e delle relative disposizioni di attuazione.

In particolare, nel ricorso introduttivo sarebbero stati individuati specificamente i trasferimenti di competenza operati per effetto del decreto legislativo impugnato

29.2.– Per quanto attiene, poi, alla censura di violazione dell’art. 76 Cost., per tardività dell’esercizio della delega legislativa, la censura non sarebbe affatto inammissibile, posto che l’interesse della Provincia è di quello di far caducare le disposizioni del d.lgs. n. 104 del 2017 invasive delle proprie competenze legislative e amministrative.

Nel merito, la Provincia ribadisce che il rinvio all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, operato dall’art. 1, comma 2, della legge n. 114 del 2015 al fine di individuare il termine per l’esercizio della delega, deve ritenersi di carattere mobile, e dunque comprensivo anche delle modifiche apportate alla norma richiamata dall’art. 29, comma 1, lettera b), della successiva legge n. 115 del 2015.

29.3.– In relazione, poi, alla dedotta violazione dell’art. 76 Cost., per mancato rispetto dei principi di delega, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato, il massiccio spostamento delle competenze dalle Regioni e Province autonome allo Stato, disposto dal legislatore delegato, non potrebbe ritenersi compreso in alcuno dei criteri fissati dall’art. 14 della legge n. 114 del 2015.

Tali competenze statutarie non potrebbero considerarsi circoscritte dalla competenza in materia di ambiente attribuita allo Stato con la legge cost. n. 3 del 2001, la quale, in virtù del suo art. 10, non ha ristretto lo spazio di autonomia spettanti agli enti ad autonomia differenziata in virtù dello statuto speciale, come chiarito anche dalla giurisprudenza costituzionale (è riportata la sentenza n. 212 del 2017). Proprio per questo, la nuova ripartizione delle competenze in materia di VIA, anziché rispondere al generale principio di delega di cui all’art. 32, comma l, lettera g), della legge n. 234 del 2012, come vorrebbe l’Avvocatura, lo violerebbe in modo evidente.

29.4.– Stante, quindi, la configurabilità di un intreccio di materie, e non di una semplice «incidenza», sarebbe altrettanto evidente come nel procedimento di adozione del decreto legislativo siano stati violati sia il principio di leale collaborazione – non essendosi il Governo adeguato ai rilievi, né avendo cercato un’intesa, benché vi fosse tenuto – sia il principio di sussidiarietà.

29.5.– In tale prospettiva, sussisterebbe indubbiamente anche la violazione della norma di attuazione allo Statuto speciale di autonomia di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, ora «consacrata» dall’art. 117, quinto comma, Cost., che riconosce alla ricorrente Provincia il potere di dare immediata attuazione alle direttive dell’Unione europea nelle materie di propria competenza, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo Statuto speciale di autonomia, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti dell’Unione europea.

Sarebbe, pertanto, tutt’altro che inconferente il richiamo all’art. 41 della legge n. 234 del 2012, ove si consideri che le disposizioni impugnate vengono a sovrapporsi e a condizionare la disciplina provinciale, recando una disciplina che non ha i caratteri della suppletività e della cedevolezza richiesti per la finalità sostitutiva di cui al predetto articolo.

29.6.– La normativa statale non potrebbe determinare l’abrogazione, neppure tacitamente e in via di fatto, della normativa provinciale preesistente, stante la specifica norma di attuazione statutaria di cui al citato art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

A questo riguardo, la Provincia segnala che, nelle more, è entrata in vigore la legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 (Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti), con la quale è stata data attuazione a tre direttive dell’Unione europea, tra cui la direttiva 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006. Tale legge disciplina i diversi procedimenti di valutazione ambientale a livello provinciale, tenendo conto anche delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2017, in discussione, entro i limiti prescritti dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. La ricorrente dà, peraltro, atto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della citata legge provinciale.

Considerato in diritto

1.– Con i ricorsi indicati in epigrafe, le Regioni a statuto ordinario Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria, le Regioni a statuto speciale Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e le due Province autonome di Trento e di Bolzano hanno promosso, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, questioni di legittimità costituzionale dell’intero decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), o di sue singole disposizioni.

Il decreto legislativo impugnato è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dagli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), al fine di dare attuazione alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Nel conferire al Governo la delega legislativa per l’attuazione della direttiva, il legislatore delegante, per un verso, ha fatto rinvio a talune disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea» (da ora in poi, anche: legge quadro europea), e, per altro verso, ha stabilito specifici principi e criteri direttivi.

Sulla base delle norme di delega, il decreto legislativo impugnato ha realizzato un’ampia riforma della disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (da ora in poi, anche: cod. ambiente). Le doglianze delle ricorrenti traggono origine dal rilievo che le modifiche operate hanno comportato un riassetto – nel segno di una marcata e, in assunto, illegittima centralizzazione – delle competenze, tanto normative quanto amministrative, dello Stato e delle Regioni nella materia considerata.

2.– In considerazione della identità, anche solo parziale, delle norme impugnate e delle censure proposte, i giudizi devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.

3.– Devono essere prioritariamente scrutinate, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, le questioni di legittimità costituzionale dell’intero decreto legislativo, promosse da alcune delle ricorrenti. Queste ultime hanno chiaramente ed esaustivamente indicato le competenze regionali o provinciali asseritamente incise dall’atto impugnato, con ciò assolvendo l’onere di motivare circa la ridondanza del vizio di eccesso di delega sulle loro attribuzioni costituzionalmente garantite.

3.1.– La Regione Puglia e la Provincia autonoma di Trento assumono che il decreto legislativo sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 76 della Costituzione (e anche dell’art. 77, secondo la Provincia autonoma di Trento), per tardivo esercizio della delega.

Analoga censura, pur se formalmente rivolta ai soli artt. 5, comma 1 – nella parte in cui introduce l’art. 7-bis, commi 2, 3, 7, 8 e 9, nel d.lgs. n. 152 del 2006 –, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 23, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, è altresì proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Le ricorrenti osservano che l’art. 1, comma 2, della legge n. 114 del 2015 ha individuato il termine per l’esercizio della delega mediante rinvio all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Tale disposizione, nel testo vigente al momento dell’entrata in vigore della legge di delega, prevedeva che i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive europee dovessero essere adottati entro i due mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva da attuare. La direttiva 2014/52/UE doveva essere recepita entro il 16 maggio 2017 e, pertanto, il termine per l’esercizio della delega sarebbe scaduto il 16 marzo 2017.

Successivamente all’entrata in vigore della legge delega, l’art. 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014), ha modificato la disposizione oggetto del rinvio (l’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012), prevedendo che i decreti legislativi di attuazione delle direttive devono essere adottati entro i quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva.

Secondo le ricorrenti, il Governo era tenuto al rispetto di questo diverso e più ristretto termine. Il rinvio operato dalla legge delega andrebbe inteso, infatti, come rinvio mobile, e non già come rinvio fisso o recettizio. Il rinvio fisso potrebbe essere ravvisato – per ripetuta affermazione di questa Corte (è richiamata, in particolare, la sentenza n. 258 del 2014) – solo in presenza di una volontà espressa del legislatore, ovvero di elementi «univoci e concludenti», non riscontrabili nella specie.

Il termine di esercizio della delega sarebbe scaduto, perciò, il 16 gennaio 2017, con conseguente tardività del decreto delegato, emanato invece il 16 giugno 2017.

3.1.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilità delle questioni promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, stante la mancata corrispondenza tra le censure (che varrebbero a travolgere l’intero decreto legislativo) e il petitum, limitandosi la Provincia ricorrente a richiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale di singole disposizioni del decreto.

L’eccezione non è fondata.

La ricorrente ha ritenuto di impugnare le sole disposizioni che reputa lesive delle proprie competenze costituzionalmente garantite. La circostanza che il vizio lamentato potrebbe determinare, in ipotesi, l’illegittimità costituzionale non solo delle disposizioni censurate, ma del decreto legislativo nella sua interezza, non vale – contrariamente a quanto sostenuto dal resistente – a rendere dovuta, pena la sua inammissibilità, l’impugnazione dell’intero atto normativo.

3.1.2.– Nel merito, le questioni non sono fondate.

L’Avvocatura dello Stato ha correttamente rilevato, infatti, che interpretare quale rinvio mobile il rinvio all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012, operato dalla legge delega, si porrebbe in contrasto con il principio generale di irretroattività delle leggi di cui all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale impone di ritenere che il "nuovo” termine per l’esercizio delle deleghe di attuazione della normativa europea si applica alle sole deleghe legislative conferite successivamente alla modifica del richiamato art. 31, comma 1.

Non giova opporre, come fanno invece le ricorrenti, che il principio di irretroattività vale solo per le norme sostanziali, mentre nella specie si tratterebbe di una norma procedimentale, soggetta al principio tempus regit actum. Di là da ogni considerazione sul fatto che la norma che fissa il termine entro cui esercitare la delega non è meramente procedimentale, perché determina quel «tempo limitato» (art. 76 Cost.) durante il quale il Governo ha il potere di esercitare in via eccezionale una funzione, quella legislativa, che ordinariamente spetta alle Camere, deve escludersi, salvo espressa indicazione di segno contrario, che la modifica – in senso abbreviativo – del termine per l’esercizio di un potere o di una facoltà possa applicarsi in confronto a poteri e facoltà già insorti e rispetto ai quali sta decorrendo il termine originario: il che è precisamente la situazione del caso di specie, essendo la legge delega entrata in vigore prima della modifica all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Una diversa soluzione rischierebbe di produrre, d’altra parte, risultati illogicamente penalizzanti, potendo determinare – in assenza di un’univoca manifestazione in tal senso da parte del titolare della funzione legislativa – il radicale azzeramento del potere del delegato.

L’interpretazione del rinvio in esame quale rinvio fisso, d’altronde, è quella che risponde all’esigenza che il legislatore delegante determini il «tempo limitato» entro cui può essere esercitata la delega «in uno qualunque dei modi che consentano di individuare, in via diretta, o anche indirettamente con l’indicazione di un evento futuro ma certo, il momento iniziale e quello finale del termine» (sentenza n. 163 del 1963). Se, infatti, il potere del Governo di esercizio della funzione legislativa ex art. 76 Cost. deve essere temporalmente delimitato dalla legge delega, l’individuazione certa del termine ottenuta attraverso il rinvio ad una disposizione di carattere generale (quale il procedimento, ed i relativi termini, delineato dalla legge n. 234 del 2012) non può considerarsi modificata, in mancanza di una espressa volontà del legislatore delegante, in caso di intervento normativo sulla disposizione oggetto del rinvio. La necessità che il termine per l’esercizio della delega sia definito, pur se indirettamente determinato, rende obbligata, dunque, l’opzione ermeneutica secondo cui l’art. 1, comma 2, della legge n. 114 del 2015 è disposizione recante un rinvio fisso: così interpretata la norma di delega, infatti, il delegante ha individuato con certezza il «tempo limitato» di cui all’art. 76 Cost., senza, peraltro, che ciò gli impedisca, in un momento successivo, di intervenire espressamente, a delega aperta, per rideterminare, con altrettanta certezza, il momento finale del termine.

3.2.– La Provincia autonoma di Trento (e la Regione Puglia, ma soltanto nella memoria illustrativa, il che rende inammissibile la questione da questa promossa) ritiene che, anche a voler considerare fisso il rinvio di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 114 del 2015, il decreto legislativo sarebbe stato del pari adottato tardivamente.

Come si è già visto, infatti, il termine per l’esercizio della delega sarebbe scaduto il 16 marzo 2017. In tale stessa data, il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo alle Camere, perché, secondo quanto prescritto dall’art. 1, comma 3, della legge delega, venisse espresso il parere dei competenti organi parlamentari: parere, questo, che doveva essere reso entro quaranta giorni dalla trasmissione (art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012). A opinione del Governo, si sarebbe in tal modo determinata la condizione prevista dal medesimo art. 31, comma 3, per la proroga di tre mesi (id est: dal 16 marzo 2017 al 16 giugno 2017) del termine per l’esercizio della delega: ai sensi del citato art. 31, comma 3, infatti, se il termine per rendere il parere parlamentare cade entro i trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di delega o, come nel caso di specie, successivamente a tale scadenza, quest’ultima è, per l’appunto, prorogata di tre mesi. In ragione di tale slittamento del termine, pertanto, la delega sarebbe stata esercitata tempestivamente, dal momento che il d.lgs n. 104 del 2017 è stato emanato il 16 giugno 2017 (ed è alla data di emanazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», deve farsi riferimento per verificare il rispetto del requisito del «tempo limitato»).

La Provincia autonoma di Trento, tuttavia, sostiene che nel caso di specie non poteva trovare applicazione l’art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, poiché l’art. 1, comma 2, della legge delega, nell’individuare i termini per il suo esercizio, fa espressamente rinvio al solo comma 1 di tale art. 31, e non anche al successivo comma 3, il quale appunto prevede l’ipotesi della proroga. Il Governo, pertanto, avrebbe potuto esercitare la delega, invariabilmente, entro il 16 marzo 2017 e, conseguentemente, l’emanazione del decreto legislativo sarebbe avvenuta fuori termine.

3.2.1.– La questione non è fondata.

Come è correttamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato, l’art. 1, comma 1, della legge n. 114 del 2015 testualmente delegava il Governo ad esercitare la funzione legislativa «secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32» della legge n. 234 del 2012. L’espresso richiamo alle procedure non può che riferirsi all’intero art. 31 – la cui rubrica precisamente recita «Procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea» – e, dunque, anche al comma 3, il quale, d’altro canto, non fa altro che prescrivere la procedura da seguire per l’acquisizione dei previsti pareri sullo schema di decreto legislativo.

Nella memoria illustrativa, la Provincia autonoma di Trento ha escluso la praticabilità di tale opzione ermeneutica, sostenendo che la fissazione del termine per l’esercizio della delega sarebbe contenuta in una norma speciale, quale sarebbe l’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012. È sufficiente rilevare, in senso contrario a quanto affermato dalla ricorrente, che la disposizione pone, invece, una norma generale relativa all’individuazione del termine per l’attuazione, tramite decreto legislativo, della normativa europea, come del pari è generale la norma che prevede, al ricorrere di determinati sviluppi procedimentali nell’esercizio del potere delegato, lo slittamento di detto termine.

Né varrebbe sostenere – come pure la Provincia autonoma di Trento fa nella memoria illustrativa – che sarebbe contraddittorio attribuire all’art. 1, comma 2, della legge delega ora valore recettizio, nella determinazione del termine per l’esercizio del potere delegato, ora valore mobile, quanto al meccanismo per la sua eventuale proroga. Tale disposizione di delega viene in considerazione, infatti, per la sola individuazione del termine per l’adozione del decreto legislativo, tramite il rinvio fisso all’art. 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012; l’applicabilità delle procedure complessivamente previste dal medesimo art. 31 – ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti procedimentali, l’operatività della proroga del termine – è prodotta, invece, dal comma 1 dell’art. 1 della legge delega, a nulla rilevando, dunque, la qualifica di rinvio recettizio da riconoscere al successivo comma 2. E ciò, a tacer del fatto che l’art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, comunque sia, è ancora oggi vigente nella sua formulazione originaria.

3.3.– La Provincia autonoma di Trento impugna l’intero decreto legislativo anche sotto altro profilo.

La ricorrente osserva che l’art. 1, comma 3, della legge delega prevedeva che lo schema di decreto fosse trasmesso alle Commissioni parlamentari «dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge». Nella specie, quindi, il Governo avrebbe dovuto provvedere a tale trasmissione solo dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, prescritto dall’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), per gli schemi di decreto legislativo «nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome»: materie sicuramente incise dalla nuova disciplina della VIA.

Il Governo, invece, ha trasmesso lo schema alla Conferenza Stato-Regioni e alle Commissioni parlamentari, per i rispettivi pareri, lo stesso giorno (16 marzo 2017). Tale espediente sarebbe servito a "lucrare” indebitamente la proroga del termine di esercizio della delega di cui si è detto, dando luogo, perciò, ad un «abuso di procedimento» in violazione dell’art. 76 Cost. e, inoltre, eludendo il termine di recepimento previsto dalla direttiva europea, con conseguente violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost. In subordine, la ricorrente ritiene sia stato altresì violato il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., poiché l’inversione dell’ordine dei pareri avrebbe impedito alle Commissioni parlamentari di prendere cognizione delle posizioni delle Regioni e Province autonome e di esprimersi sulle relative osservazioni.

3.3.1.– Deve essere disattesa, anzitutto, la tesi difensiva dell’Avvocatura dello Stato, secondo la quale, nella specie, non sarebbe stato obbligatorio acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni, posto che – per costante giurisprudenza costituzionale – la disciplina della VIA non rientrerebbe nelle competenze regionali, ma nella materia della tutela dell’ambiente, di competenza statale esclusiva, con conseguente difetto del presupposto di operatività del citato art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997.

Va osservato, infatti, che tale ultima disposizione non può essere riferita ai decreti legislativi che intendano invadere competenze regionali esclusive, i quali, ovviamente, sarebbero di per sé costituzionalmente illegittimi. Come ha correttamente osservato la ricorrente, la necessità di acquisire il parere, obbligatoriamente previsto dall’appena citato decreto legislativo, sussiste, invece, ogni qualvolta lo Stato, esercitando competenze normative proprie in materie di cui all’art. 117, secondo comma, Cost., oppure stabilendo principi fondamentali in materie di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., interferisce con ambiti di competenza regionale.

E non può esservi dubbio che, a fronte di una materia trasversale quale la «tutela dell’ambiente», per di più allorché si detti la disciplina della VIA, possa determinarsi una interferenza con ambiti di competenza regionale. D’altronde, come attesta la relazione allo schema di decreto legislativo, lo stesso Governo ha inteso come obbligatorio il parere della Conferenza Stato-Regioni. E ciò appare evidentemente assorbire qualsiasi diversa tesi avanzata, in astratto, dall’Avvocatura dello Stato.

3.3.2.– Le questioni sono, comunque sia, non fondate.

3.3.3.– Movendo dalla questione proposta in riferimento all’art. 76 Cost., deve rilevarsi che questa Corte ne ha già scrutinato una analoga, del pari promossa in base all’assunto che il decreto legislativo impugnato fosse stato adottato in violazione della scansione procedimentale, in ordine alla richiesta dei pareri, prescritta dalla disposizione di delega, con ciò facendo scattare lo slittamento del termine per l’esercizio della delega, pure allora normativamente previsto.

Si è affermato, in quella occasione, per un verso, che, al fine di rispettare la norma di delega, «[l]’adempimento procedurale imprescindibile» era che le Commissioni parlamentari «rendessero parere dopo avere avuto contezza di quelli espressi» dagli altri organi coinvolti nel procedimento; per un altro, che, le condizioni per l’operatività della proroga del termine per l’esercizio della delega erano costituite dalla trasmissione della richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, dalla circostanza che il termine per rendere tale parere sarebbe scaduto entro il lasso di tempo indicato dalla norma di delega e, infine, dall’essere stato avviato il procedimento anche in relazione agli altri organi coinvolti per volontà del legislatore delegante, «in modo da permettere a questi ultimi di rendere il parere e di garantirne l’acquisizione da parte delle Commissioni parlamentari entro un tempo in grado di assicurare l’esaurimento del procedimento» (sentenza n. 261 del 2017).

L’art. 1, comma 3, della legge n. 114 del 2015, norma interposta nel presente giudizio di legittimità costituzionale, è ispirato alla medesima ratio. L’odierna disposizione delegante, infatti, prescrivendo che la trasmissione alle Commissioni parlamentari dello schema di decreto avvenisse una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, ha imposto che tali Commissioni, articolazione interna del soggetto titolare della funzione legislativa, fossero sentite e si esprimessero per ultime sullo schema di decreto, in modo da rendere il proprio parere potendo tenere in considerazione le osservazioni contenute negli «altri pareri previsti dalla legge».

Emerge chiaramente, dall’esame degli sviluppi procedimentali successivi alla trasmissione dello schema di decreto legislativo a tutti gli organi chiamati a esprimere parere (avvenuta il 16 marzo 2017, come attestato dagli atti parlamentari), che la ratio della norma di delega è stata rispettata, poiché le Commissioni parlamentari hanno reso il proprio parere avendo contezza di quello precedentemente espresso dalla Conferenza Stato-Regioni. Difatti: il 4 maggio 2017 quest’ultima ha reso parere favorevole, con condizioni; le Commissioni VIII (Ambiente) e XIV (Politiche dell’Unione europea) della Camera dei deputati, successivamente alla formale trasmissione del parere della Conferenza Stato-Regioni, hanno espresso il proprio parere, rispettivamente, il 10 maggio e il 17 maggio 2017; infine, la XIII Commissione del Senato della Repubblica (Territorio, ambiente, beni ambientali) ha espresso il proprio parere il 16 maggio 2017, dopo aver ricevuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, e, per di più, aver sentito, nel corso di una audizione informale il 9 maggio 2017, i rappresentanti di detta Conferenza.

Va rilevato, a conferma della piena «interlocuzione sullo schema di decreto delegato degli organi chiamati a rendere il parere» (sentenza n. 261 del 2017), come questi ultimi si siano tutti espressi oltre i termini indirettamente prescritti dalla legge delega: la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, avrebbe dovuto rendere il parere entro venti giorni dalla trasmissione dello schema di decreto e, dunque, non oltre il 5 aprile 2017; le Commissioni parlamentari, dal canto loro, disponevano, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, richiamato dall’art. 1, comma 1, della legge delega, di quaranta giorni, sempre a far data dalla trasmissione, e, pertanto, si sarebbero dovute esprimere non oltre il 25 aprile 2017. Nonostante l’avvenuta decorrenza dei termini, del resto ordinatori, il Governo, invece di procedere con l’adozione del decreto legislativo e con la trasmissione del medesimo al Presidente della Repubblica per la sua emanazione, secondo quanto consentitogli dal richiamato art. 31, comma 3, ha opportunamente deciso di attendere l’espressione dei pareri.

Il complessivo procedimento, pertanto, si è svolto con modalità che hanno consentito alle Commissioni parlamentari di avere conoscenza – condizione ineludibile, questa, per la legittimità del procedimento di adozione del decreto legislativo – del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni. Ciò che, peraltro, è sufficiente per considerare non fondata la questione, promossa in via subordinata e basata su un’asserita inversione dei pareri, per violazione del principio di leale collaborazione.

La circostanza che il procedimento di adozione del decreto legislativo sia avvenuto nel rispetto della ratio della norma di delega, dunque senza l’«abuso di procedimento» denunciato dalla ricorrente, esclude altresì che la contestuale trasmissione dello schema a Commissioni parlamentari e Conferenza Stato-Regioni sia valsa soltanto a ottenere indebitamente lo slittamento del termine per l’esercizio della delega. Tale slittamento, che ha consentito l’emanazione del decreto legislativo il 16 giugno 2017, si è verificato, difatti, in ragione della sussistenza delle condizioni previste dalla delega: trasmissione dello schema di decreto alle Commissioni parlamentari entro il termine per l’esercizio del potere delegato; coinvolgimento, entro quel medesimo termine, anche della Conferenza Stato-Regioni; infine, scadenza del termine per rendere il parere da parte degli organi parlamentari in data successiva a quella entro cui si sarebbe dovuto procedere all’emanazione del decreto legislativo.

3.3.4.– Non fondata è, poi, la questione in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., la cui violazione sarebbe stata in ipotesi determinata dall’emanazione del decreto legislativo oltre il termine per il recepimento della direttiva. È sufficiente rilevare, in proposito, come il suo accoglimento aggraverebbe il vulnus al parametro costituzionale evocato, poiché l’annullamento dell’intero decreto legislativo renderebbe lo Stato italiano responsabile per il mancato recepimento della direttiva 2014/52/UE.

3.4.– La Regione Puglia impugna l’intero decreto legislativo, lamentando sia stato adottato in contrasto con il principio di leale collaborazione, in quanto, incidendo la disciplina da esso recata su un intreccio di materie di competenza statale e regionale, la sua adozione avrebbe dovuto essere preceduta dall’intesa con le Regioni, conformemente a quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 251 del 2016.

Censure di identico tenore sono svolte da tutte le altre ricorrenti in rapporto non all’intero decreto legislativo, ma a singole disposizioni del decreto impugnato.

3.4.1.– Le ricorrenti ritengono che il principio della previa intesa derivi direttamente dalla Costituzione e debba, pertanto, trovare applicazione anche in assenza di espresse previsioni della legge delega.

La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la Regione Puglia, inoltre, chiedono a questa Corte – qualora ritenga che l’intesa debba essere prevista a monte dal legislatore delegante – di sollevare innanzi a sé stessa questione di legittimità costituzionale della legge delega n. 114 del 2015.

3.4.2.– In relazione ad alcuni dei ricorsi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità delle censure, in quanto non precedute dalla tempestiva impugnazione, in parte qua, della legge delega. Impugnazione la cui esperibilità è, peraltro, contestata dalle ricorrenti nelle memorie illustrative, sull’assunto che i principi e criteri direttivi della legge n. 114 del 2015 non presenterebbero quel tasso di specificità e concretezza atto a rendere immediatamente percepibile l’invasione delle competenze regionali.

3.4.3.– L’eccezione di inammissibilità è fondata.

Questa Corte ha già affermato che, alla luce dei principi desumibili dalla sentenza n. 251 del 2016, la norma di delega può essere impugnata «allo scopo di censurare le modalità di attuazione della leale collaborazione dalla stessa prevista ed al fine di ottenere che il decreto delegato sia emanato previa intesa» (sentenza n. 261 del 2017). Dall’immediata impugnabilità della norma di delega, per violazione del principio di leale collaborazione, deriva, per un verso, che «la lesione costituisce effetto diretto ed immediato di un vizio della stessa, non del decreto delegato» e, per un altro, che l’eventuale vizio del decreto delegato è, dunque, meramente riflesso, con la conseguenza che la censura di violazione del principio di leale collaborazione «denuncia in realtà un vizio che concerne direttamente ed immediatamente la norma di delega» (sentenza n. 261 del 2017).

La mancata impugnazione della legge delega non può essere impropriamente surrogata, per le ragioni anzidette, dalle questioni di legittimità proposte negli odierni giudizi, le quali, pertanto, vanno dichiarate inammissibili. Tali ultime argomentazioni valgono altresì a escludere che questa Corte possa prendere in considerazione l’istanza di autorimessione sulla legge delega, proposta dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalla Regione Puglia (sentenza n. 261 del 2017).

4.– Al fine di procedere allo scrutinio delle questioni di legittimità costituzionale promosse avverso le singole disposizioni del decreto legislativo impugnato, è necessario premettere un esame del contenuto normativo della direttiva 2014/52/UE e della legge delega n. 114 del 2015, nonché una ricostruzione dell’ambito materiale sul quale interviene il d.lgs. n. 104 del 2017.

5.– Come già anticipato, il d.lgs. n. 104 del 2017 ha realizzato un ampio intervento di riforma delle procedure di valutazione di impatto ambientale, già puntualmente disciplinate dal cod. ambiente sulla scorta degli impulsi derivanti dal diritto sovranazionale sin dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

5.1.– Si tratta di un settore ove l’intervento europeo si è manifestato in tutta la sua evidenza, in nome di finalità e obiettivi che hanno sviluppato in senso progressivo le stesse norme costituzionali, prive, sino alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, di significativi riferimenti al valore ambientale, se si esclude il cenno al paesaggio di cui all’art. 9 Cost.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare in una risalente decisione riguardante il "prototipo” della VIA, la normativa interna di recepimento della direttiva 85/337/CEE ha dato, per la prima volta, «riconoscimento specifico alla salvaguardia dell’ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività» (sentenza n. 210 del 1987). L’emersione dell’ambiente quale bene giuridico complesso, insieme situazione soggettiva e interesse obiettivo della collettività, ha reso necessaria la creazione di «istituti giuridici per la sua protezione», nell’ottica di «una concezione unitaria […] comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali» del Paese. In altri termini, l’ambiente esprime valori che «la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le [relative] norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione» (sentenza n. 210 del 1987).

5.2.– La VIA ha, dunque, una duplice valenza: istituto comunitariamente necessitato, essa ha rappresentato, sin dalle sue origini, uno strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti di un’attività antropica sulle componenti ambientali e, di conseguenza, sulla stessa salute umana, in una prospettiva di sviluppo e garanzia dei valori costituzionali. Descritta dall’art. 5 cod. ambiente, la VIA ha giuridicamente una struttura anfibia: per un verso, conserva una dimensione partecipativa e informativa, volta a coinvolgere e a fare emergere nel procedimento amministrativo i diversi interessi sottesi alla realizzazione di un’opera ad impatto ambientale; per un altro, possiede una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto esaminato.

5.3.– Il d.lgs. n. 104 del 2017 si inserisce in tale contesto. Esso declina nell’ordinamento italiano le innovazioni apportate dalla direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE.

5.3.1.– La novella sovranazionale è incentrata, anzitutto, sull’obiettivo di migliorare la qualità della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, allineandola ai principi della regolamentazione intelligente, e cioè della regolazione diretta a semplificare le procedure e a ridurre gli oneri amministrativi implicati nella realizzazione dell’opera. In coerenza con questi obiettivi, la direttiva si propone di promuovere l’integrazione delle valutazioni dell’impatto ambientale nelle procedure nazionali (considerando n. 21), realizzando procedure coordinate e/o comuni nel caso in cui la valutazione risulti contemporaneamente dalla direttiva in oggetto e da altre direttive europee in materia ambientale (considerando n. 37). Essa si preoccupa di potenziare l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali anche mediante la pubblicazione del progetto e delle osservazioni in formato elettronico (considerando n. 18) e di prevedere l’eventuale esonero dalle procedure per progetti, o parti di progetti, destinati a scopo di difesa nazionale oppure aventi quale unica finalità la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile (considerando n. 19 e n. 20).

La direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di assicurare trasparenza e responsabilità, documentando le proprie decisioni e considerando i risultati delle consultazioni effettuate e delle pertinenti informazioni raccolte, adattando e chiarendo i criteri di selezione per stabilire quali progetti sottoporre a VIA, richiedendo altresì di precisare il contenuto della determinazione successiva alla verifica di assoggettabilità a VIA, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione dell’impatto (considerando n. 29).

Infine, la direttiva invita gli Stati membri a garantire che il processo decisionale si svolga «entro un lasso di tempo ragionevole», in funzione della natura, complessità e ubicazione del progetto nonché delle sue dimensioni (considerando n. 36) e a determinare, in piena autonomia, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva (considerando n. 38).

5.3.2.– Questi principi sono stati in parte riprodotti dalla legge delega n. 114 del 2015, la quale ha stabilito, all’art. 14, che il Governo avrebbe dovuto realizzare la «semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all’integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale»; rafforzare la «qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai princìpi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali», e revisionare il sistema sanzionatorio «al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni». Nell’intervento di riforma, infine, l’esecutivo avrebbe dovuto prevedere «la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali».

5.3.3.– In attuazione della delega, è stato emanato il d.lgs. n. 104 del 2017, impugnato dalle ricorrenti. Tale atto ha riallocato in capo allo Stato alcuni procedimenti in materia di VIA in precedenza assegnati alle Regioni e ha disciplinato nuovamente, nella sua interezza, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA, introducendo altresì significative innovazioni, quali il provvedimento unico in materia ambientale (facoltativo per i procedimenti di competenza statale, obbligatorio per le Regioni).

6.– Alla luce di tali premesse, emerge ictu oculi come la materia su cui insiste il decreto legislativo impugnato sia riconducibile, in via prevalente, alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Questa Corte ha in più occasioni affermato che «[l]’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA, rientra nella materia della "tutela ambientale”» altresì precisando che esso rappresenta «nella disciplina statale, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale» (sentenze n. 232 del 2017 e n. 215 del 2015; nello stesso senso, le sentenze n. 234 e n. 225 del 2009).

6.1.– La VIA, dunque, rappresenta lo strumento necessario a garantire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambiente. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la tutela dell’ambiente non è configurabile «come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». L’ambiente è un valore «costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando [però] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale» (sentenza n. 407 del 2002; nello stesso senso, più recentemente, le sentenze n. 66 del 2018, n. 218 e n. 212 del 2017, n. 210 del 2016). In tal caso, la disciplina statale nella materia della tutela dell’ambiente «"viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente» (sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, le sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007).

La trasversalità della tutela ambientale implica una connaturale intersezione delle competenze regionali, attraversate, per così dire, dalle finalità di salvaguardia insite nella materia-obiettivo.

6.2.– Quanto appena detto, utile a inquadrare l’ambito materiale interessato dalla disciplina, deve essere ulteriormente specificato con riferimento agli enti ad autonomia differenziata: in relazione a questi ultimi, la competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale deve essere necessariamente contemperata con lo spazio di autonomia spettante in virtù dello statuto speciale (sentenze n. 212 del 2017, n. 51 del 2016, n. 233 del 2013 e n. 357 del 2010).

6.2.1.– Non può escludersi che, nel caso di specie, vista la molteplicità di ambiti materiali toccati dall’intervento statale, comunque funzionalizzato, nel suo insieme, ad offrire una efficace, territorialmente non frazionabile, tutela ambientale, possano venire in rilievo alcune delle competenze disciplinate dagli statuti speciali. Ciò nonostante, va rilevato che tutti gli statuti speciali delle ricorrenti annoverano, tra i limiti alle competenze statutariamente previste, le norme statali di riforma economico-sociale e gli obblighi internazionali (artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d’Aosta»; art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Statuto speciale per la Sardegna»).

Con riferimento alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, anche recentemente questa Corte ha preteso «dalle regioni speciali (e dalle due province autonome) il rispetto di prescrizioni legislative statali di carattere generale incidenti su materie assoggettate dagli statuti al regime della competenza legislativa piena o primaria» (sentenza n. 229 del 2017). In particolare, il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria della Regione speciale attraverso leggi qualificabili come "riforme economico-sociali”: «e ciò anche sulla base […] del titolo di competenza legislativa nella materia "tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali o culturali; con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tale materia potranno continuare ad imporsi al necessario rispetto […] degli enti ad autonomia differenziata nell’esercizio delle proprie competenze» (sentenza n. 229 del 2017; nello stesso senso, le sentenze n. 212 del 2017, n. 233 del 2010, n. 164 del 2009, n. 51 del 2006 e n. 536 del 2002).

6.2.2.– Non vi è dubbio che la normativa censurata può essere ascritta a tale categoria: le norme fondamentali di riforma economico-sociale sono tali, infatti, per il loro «contenuto riformatore» e per la loro «attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza» (sentenza n. 229 del 2017). Gli interessi sottesi alla disciplina, che postulano una uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale (sentenze n. 170 del 2001, n. 477 del 2000 e n. 323 del 1998; da ultimo, anche sentenza n. 229 del 2017), assieme allo stretto rapporto di strumentalità che, nel caso de quo, le disposizioni intrattengono con il valore ambientale, bene di rango costituzionale che trova proprio nella valutazione di impatto ambientale un imprescindibile strumento di salvaguardia, concorrono a qualificare come norme fondamentali di riforma economico-sociale quelle recate dal decreto legislativo censurato. Con l’ovvia precisazione che quest’ultima è qualificazione che non può essere attribuita, immediatamente ed indistintamente, a tutte le disposizioni di tale decreto legislativo, ma deve essere valutata di volta in volta, alla luce della loro ratio, potendo risultare censurabili «qualora siano eccedenti o comunque incongruenti rispetto alla finalità complessiva della legge» (sentenza n. 212 del 2017).

6.2.3.– Peraltro, in forza della sua diretta derivazione europea, la normativa censurata deve rispettare anche i relativi vincoli, riconducibili al limite degli obblighi internazionali previsto dagli statuti speciali.

7.– Tutto ciò premesso, possono essere scrutinate le questioni di legittimità costituzionale promosse nei confronti di singole disposizioni del decreto legislativo.

8.– Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, devono essere prioritariamente prese in esame le questioni, promosse in riferimento all’art. 76 Cost., fondate su censure dall’analogo, quando non del tutto identico, tenore argomentativo.

Le dieci ricorrenti, infatti, impugnano plurime disposizioni del d.lgs. n. 104 del 2017 lamentando che sono state adottate in eccesso di delega, posto che il profondo riassetto delle competenze, in materia di VIA, tra Stato e Regioni, operato dal legislatore delegato, non troverebbe alcuna base di legittimazione, né nella legge di delegazione, né nella direttiva europea che il Governo era chiamato ad attuare.

In particolare, è impugnato l’art. 3, che modifica l’art. 6 cod. ambiente, il quale definisce l’oggetto delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Alcune ricorrenti (Regione Lombardia, Regione Puglia, Regione Abruzzo, Regione Veneto, Regione autonoma Sardegna e Regione Calabria) si concentrano, più nel dettaglio, sull’art. 3, comma 1, lettera g), il quale consente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di esonerare dalla procedura di impatto ambientale progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale o la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritenga che l’applicazione della disciplina possa pregiudicare i suddetti obiettivi. Viene censurato anche l’art. 3, comma 1, lettera h), il quale dispone che il Ministro dell’ambiente, in casi eccezionali e previo parere del Ministro dei beni culturali, possa esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalla procedura di VIA.

Oggetto di ricorso è anche l’art. 4, il quale novella l’art. 7 cod. ambiente, che – a seguito dello "scorporo” da esso delle disposizioni relative alla VIA (ora allocate nel nuovo art. 7-bis) – regola le competenze in materia di VAS e di AIA.

Censurato è altresì l’art. 5, il quale, inserendo nel cod. ambiente il sopra richiamato art. 7-bis, ridisegna la distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, sul piano tanto normativo quanto amministrativo. In particolare, la nuova disciplina ripartisce i progetti tra lo Stato e le Regioni tramite rinvio agli Allegati (II e II-bis, per la competenza statale, e III e IV, per la competenza regionale), alla Parte seconda cod. ambiente (commi 2 e 3 del nuovo art. 7-bis), imponendo alle Regioni e alle Province autonome di assicurare che le procedure di loro competenza siano svolte in conformità al medesimo cod. ambiente (come modificato dal d.lgs. n. 104 del 2017), oltre che alla normativa europea.

Le ricorrenti considerano poi viziati per eccesso di delega l’art. 12, nella parte in cui sostituisce l’art. 23, comma 4, secondo periodo, cod. ambiente (trasmissione, a tutti gli enti potenzialmente interessati, della documentazione richiesta al proponente ai fini della VIA); l’art. 13, nella parte in cui sostituisce l’art. 24, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto (il quale stabilisce il termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni e pareri da parte della amministrazioni potenzialmente interessate a fronte di modifiche o integrazioni apportate al progetto ad opera del proponente); l’art. 14, sia nella parte in cui sostituisce l’art. 25, comma 1, primo periodo, cod. ambiente (concernente la valutazione di impatto ambientale compiuta tenendo conto dei pareri degli enti potenzialmente interessati), sia nella parte in cui, sostituendo il contenuto normativo dell’art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, nei provvedimenti di VIA di competenza statale non richiede più il previo parere della Regione interessata. Inoltre, sono censurati gli artt. 8, 14, 16 e 17 del d.lgs. n. 104 del 2017, laddove prevedono il coinvolgimento del Ministro dei beni culturali e non della Regione interessata per gli interventi di VIA statale da realizzare nel territorio regionale.

È impugnato anche l’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, introduttivo dell’art. 27-bis cod. ambiente, il quale disciplina il provvedimento unico regionale. Ai sensi di tale disposizione, nei procedimenti di VIA per i quali è competente la Regione, il relativo provvedimento, finalizzato al rilascio di tutti i provvedimenti altrimenti denominati, viene rilasciato a seguito di apposita conferenza di servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Impugnati, infine, sono l’art. 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, che modifica gli Allegati al cod. ambiente recanti gli elenchi dei progetti di competenza statale o regionale, riallocando in capo allo Stato una significativa aliquota di tipologie progettuali, e l’art. 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, il quale si limita a disporre le correlative abrogazioni.

8.1.– Ad avviso delle ricorrenti, le disposizioni censurate, che rendono manifesta l’innovatività del complessivo intervento di riforma, non sarebbero consentite dai principi e criteri direttivi dettati dall’art. 14 della legge delega, inerenti alla «semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione» delle procedure di VIA, al rafforzamento della loro qualità, alla revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio e alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative. Nessuno di tali criteri, sostengono le ricorrenti, avrebbe autorizzato il legislatore delegato ad intervenire sul riparto delle attribuzioni tra i diversi livelli istituzionali, segnatamente nella direzione di una marcata attrazione delle competenze verso il centro. D’altra parte, a fronte di deleghe al riassetto o al riordino, l’esercizio di poteri innovativi potrebbe ritenersi ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 50 del 2014, n. 162 e n. 80 del 2012 e n. 293 del 2010).

Tanto meno, poi, l’intervento in questione potrebbe trovare fondamento nei principi e criteri direttivi generali della legge quadro europea, richiamati dall’art. 1, comma 1, della legge delega n. 114 del 2015. L’art. 32, comma 1, lettera g), della suddetta legge quadro prevede, al contrario, che, quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse, debbano essere rispettati i «principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali».

La direttiva 2014/52/UE, dal canto suo, non esprimerebbe alcuna opzione in punto di competenza accentrata o decentrata, riconoscendo che gli Stati membri dispongono di varie possibilità per l’attuazione dei relativi obiettivi.

8.2.– In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa statale con riferimento al ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, per genericità delle censure e mancata indicazione delle competenze legislative asseritamente lese dall’intervento normativo in oggetto.

I termini delle questioni di legittimità costituzionale prospettate sono infatti identificati con sufficiente precisione, risultando soddisfatto l’onere, gravante sulla ricorrente, di individuazione delle disposizioni impugnate, dei parametri evocati e delle ragioni delle violazioni lamentate, secondo quanto costantemente richiesto da questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 103 del 2018, sentenze n. 247, n. 245 e n. 231 del 2017).

8.3.– Tutte le ricorrenti hanno adeguatamente motivato in ordine alla ridondanza del vizio di eccesso di delega sulle loro competenze, emergendo indiscutibilmente, dai loro ricorsi, quali tra queste sarebbero illegittimamente incise dalle disposizioni impugnate.

8.4.– Le questioni, tuttavia, non sono fondate.

8.4.1.– Deve escludersi, innanzitutto, che la legge n. 114 del 2015 rientri nel novero delle deleghe di mero riassetto o riordino, in ragione delle quali, per costante giurisprudenza di questa Corte, i poteri del legislatore delegato di introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto alla previgente disciplina normativa devono considerarsi circoscritti entro limiti puntuali.

Va rilevato, infatti, che i principi e criteri direttivi della odierna delega, di cui si è già detto e sui quali a breve si tornerà, necessariamente integrati con le indicazioni recate dalla direttiva europea da attuare, prefiguravano, al contrario, una complessiva riforma – ben oltre, dunque, il mero riassetto privo di innovazioni – di un settore strategico per la tutela ambientale quale è la VIA. D’altronde, l’attuazione di una direttiva dell’Unione europea, per di più modificativa di una precedente, non può non implicare l’adozione di misure normative innovative, volte a realizzare, nell’ordinamento interno, le finalità e agli obiettivi posti a livello europeo.

8.4.2.– Per quel che concerne lo scrutinio del supposto contrasto con i principi e criteri direttivi della delega o con i principi espressi dalla direttiva europea, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che «la legge delega, fondamento e limite del potere legislativo delegato, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque inidonee a indirizzare l’attività normativa del legislatore delegato, ma ben può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio, entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di "riempimento” normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione "legislativa”» (sentenza n. 104 del 2017). In questo quadro, la valutazione di conformità del decreto legislativo alla sua legge delega «richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l’uno, relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principi ed i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l’altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega» (sentenza n. 250 del 2016).

Quando si tratti, poi, di dare attuazione, per il mezzo del binomio legge di delega-decreto legislativo, alla normativa europea, si è affermato, altrettanto costantemente, che «i principi che quest’ultima esprime si aggiungono a quelli dettati dal legislatore nazionale e assumono valore di parametro interposto, potendo autonomamente giustificare l’intervento del legislatore delegato» (sentenze n. 210 del 2015 e n. 134 del 2013; nello stesso senso, la sentenza n. 32 del 2005).

8.4.3.– Nella specie, obiettivo della direttiva – come si è ampiamente già visto – è quello di migliorare la qualità della procedura di VIA, allineandola ai principi della «regolamentazione intelligente», diretta a semplificare le procedure e a ridurre gli oneri amministrativi (considerando n. 6), facendo sì che le procedure stesse possano svolgersi entro un lasso di tempo ragionevole (considerando n. 36).

La legge delega, in conformità alla direttiva, ha indicato, in particolare, la semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di VIA, nonché il rafforzamento della loro qualità, quali principi e criteri direttivi cui doveva dar seguito il Governo.

La modifica, posta in essere dalle disposizioni impugnate, della distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di VIA e dei relativi procedimenti non è certo estranea alla ratio della delega. Come si spiega nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere, la strategia adottata si giustifica con l’esigenza di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l’applicazione delle nuove regole, in modo da recepire fedelmente la direttiva, che reca una disciplina piuttosto dettagliata, superando la pregressa situazione di frammentazione e contraddittorietà della regolamentazione, dovuta alle diversificate discipline regionali: frammentazione cui erano imputabili le criticità riscontrate nella gestione delle procedure, generatrice anche di una preoccupante dilatazione dei loro tempi di definizione.

Vero è che la "centralizzazione” delle competenze non era specificamente imposta né dalla legge delega né dalla direttiva – la quale si riferisce genericamente all’«autorità competente» in materia di VIA, prendendo atto delle diverse possibilità che gli Stati membri hanno per la sua attuazione – ma la soluzione prescelta dal legislatore delegato è frutto legittimo dell’esercizio di quel margine di discrezionalità riconosciuto al Governo per raggiungere gli obiettivi posti dalla direttiva e dalla legge delega. Ciò non significa – ovviamente – che l’odierna conformazione della disciplina in tema di VIA, per il solo fatto di non essere stata adottata in eccesso di delega, sia per ciò solo rispettosa delle competenze regionali costituzionalmente garantite: questa, infatti, è valutazione di tutt’altro tenore, che va condotta alla stregua di parametri diversi da quelli concernenti la conformità delle disposizioni impugnate alla delega legislativa.

8.4.4.– Neppure colgono nel segno alcune delle ricorrenti quando sostengono che la disciplina impugnata sarebbe in contrasto, in particolare, con il principio e criterio direttivo di cui all’art. 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla legge delega: principio che avrebbe imposto al Governo, nei casi in cui si verifichino «sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse», di individuare procedure rispettose dei «principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione» e delle «competenze delle regioni e degli altri enti territoriali».

Come rilevato dall’Avvocatura generale dello Stato, proprio il richiamo del delegante ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, lungi dal cristallizzare e rendere immodificabile dal legislatore delegato il pregresso assetto di competenze, imponeva al Governo di verificare, alla luce dell’esperienza maturata, se l’assetto stesso fosse conforme ai principi evocati e di eventualmente apportarvi, all’esito, le opportune modificazioni, in quell’ottica di semplificazione e razionalizzazione complessivamente richiesta dalla legge delega.

Al riguardo, va anzi osservato come, alla luce dei puntuali rilievi posti in luce nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto delegato, fosse evidente che era proprio la consistente varietà di discipline e sovrapposizioni di competenze ad aver determinato in misura rilevante, oltre ad una incongrua varietà di disposizioni procedimentali, una consistente e intollerabile dilatazione dei tempi di definizione delle procedure, specie nei casi di maggior complessità sul versante dell’impatto ambientale. Il che, evidentemente, oltre a compromettere gli opposti obiettivi perseguiti dalla nuova direttiva europea, poneva in discussione anche gli interessi dei vari soggetti coinvolti nelle procedure.

8.4.5.– Infine, sono inammissibili le questioni di legittimità, prospettate dalla sola Provincia autonoma di Bolzano, concernenti la violazione del principio e criterio direttivo dettato dall’art. 32, comma 1, lettera c), della legge n. 234 del 2012.

Tale norma, infatti, prevede che gli atti di recepimento delle direttive UE non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. La ricorrente, però, si limita a richiamare il divieto imposto dal legislatore delegante, senza indicare né quali sarebbero i livelli minimi di regolazione stabiliti dalla direttiva, né per quali ragioni le disposizioni impugnate li avrebbero, in ipotesi, resi più gravosi.

9.– Per quanto concerne lo scrutinio delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale, promosse con riferimento ai parametri relativi alla distribuzione costituzionale delle competenze, esso verrà condotto, in ragione delle diverse condizioni di autonomia costituzionalmente garantite, esaminando dapprima quelle promosse dalle Regioni a statuto ordinario e, successivamente, quelle proposte dalle Regioni a statuto speciale.

10.– Le Regioni Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria hanno impugnato l’art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui consente al Ministro dell’ambiente di esonerare dalle procedure di VIA, in tutto o in parte, progetti predisposti per rispondere ad emergenze di protezione civile.

Sarebbero violati gli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., con censure in larga parte sovrapponibili. In particolare, le ricorrenti lamentano una compressione delle competenze concorrenti in materia di protezione civile e di tutela della salute. Data la concorrenza di competenze, vi sarebbe una lesione del principio di leale collaborazione, perché la norma impugnata non avrebbe previsto la necessaria intesa con la Regione sul cui territorio dovrebbe essere realizzato il progetto. Sarebbe violato, poi, l’art. 3 Cost. – in alcuni ricorsi evocato in combinato disposto con l’art. 97 Cost. – per mancanza di proporzionalità e rispondenza logica rispetto alle finalità dichiarate dell’intervento normativo. Infine, vi sarebbe violazione dell’art. 118 Cost., sub specie di illegittima compressione delle competenze amministrative affidate alle cure degli enti regionali.

La sola Regione Puglia censura anche, in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, lettera g), l’art. 18, comma 3, dello stesso decreto legislativo, il quale disciplina la cosiddetta VIA postuma, nella parte in cui autorizza la continuazione dell’attività nonostante l’acclarata violazione dei termini di valutazione ambientale, per violazione degli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost. In parte qua, il decreto consentirebbe attività, potenzialmente lesive per l’ambiente, entro un termine non specificato in via legislativa.

10.1.– In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità delle questioni promosse dalla Regione Puglia, sul combinato disposto di cui sopra, per difetto di motivazione in ordine alla ridondanza dei vizi evocati su proprie competenze, accogliendo, sul punto, l’eccezione avanzata dalla difesa statale.

Questa Corte ha costantemente affermato (da ultimo, sentenze n. 78 del 2018, n. 13 del 2017, n. 287, n. 251 e n. 244 del 2016) che le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni solo a due condizioni: quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite (sentenze n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012) e quando le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito (sentenze n. 65 e n. 29 del 2016, n. 251, n. 189, n. 153, n. 140, n. 89 e n. 13 del 2015). Le questioni prospettate con riferimento all’impugnazione dell’art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2017 non soddisfano nessuna delle due condizioni, prive come sono di qualsiasi riferimento alla specifica competenza legislativa che si assume violata e risultando impossibile, dunque, individuare la potenziale lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite.

Di qui l’inammissibilità delle questioni.

10.2.– Le restanti questioni, sollevate sull’art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017, non sono fondate.

La norma impugnata riproduce quanto stabilito dalla disciplina europea, la quale, all’art. 1, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE, modificata dalla più recente direttiva 2014/52/UE, stabilisce che «[g]li Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti, o parti di progetti, aventi quale unico obiettivo la difesa o a progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali obiettivi».

Inserendosi nel margine di discrezionalità lasciato aperto dalla direttiva, la normativa nazionale ha previsto che sia lo Stato a decidere, di volta in volta, se abbassare gli standard di tutela ambientale, laddove necessario a fronteggiare un fatto emergenziale. Non a caso, questa Corte ha già affermato che «non è inibito allo Stato, nell’esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l’esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile» (sentenza n. 234 del 2009).

Di qui la non fondatezza delle censure promosse in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.

10.2.1.– L’attribuzione allo Stato del potere di esonero non è incongruente con la necessità di garantire l’uniformità della protezione ambientale. La disposizione impugnata interseca senz’altro la materia della protezione civile, ma prevale, nel caso di specie, la competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stante l’esigenza di garantire uniformemente sul territorio nazionale, pur in ragione di particolari emergenze, i livelli di protezione ambientale.

10.2.2.– Priva di fondamento è altresì la censura di violazione del principio di leale collaborazione, principio salvaguardato, a monte, attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che annoverava tale norma. Deve essere sottolineato, poi, in linea con quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato, che la leale collaborazione è salvaguardata anche a "valle” del procedimento amministrativo. La delibera dello stato di emergenza, infatti, viene decisa, dal Consiglio dei ministri previa intesa con la Regione interessata, secondo quanto previsto dall’art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), che riproduce sul punto quanto stabiliva l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). Alla luce di un inquadramento sistematico della norma, ben può dirsi che la decisione di esonero dalla VIA dovrà succedere alla decisione di realizzare interventi di protezione civile concertati con gli enti territoriali interessati.

11.– La Regione Veneto ha impugnato anche l’art. 3, comma 1, lettera h), il quale ha sostituito il comma 11 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo, come si è già visto, che il Ministro dell’ambiente, in casi eccezionali e previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalla procedura di VIA. In tali casi, il Ministero deve esaminare se sia opportuna un’altra forma di valutazione; mette a disposizione del pubblico coinvolto tutte le informazioni raccolte con le eventuali altre forme di valutazione e le ragioni per cui è stata concessa l’esenzione; informa la Commissione europea dei motivi che giustificano l’esenzione fornendo le informazioni acquisite.

Ad avviso della ricorrente sarebbero violati gli artt. 3, 97, 117, terzo comma, 118 Cost. e il principio di leale collaborazione. La disposizione sarebbe irragionevole e porterebbe un vulnus al principio di legalità, perché consentirebbe al Ministro, a sua discrezione, di privare un progetto della valutazione di impatto ambientale. Essa rappresenterebbe un grimaldello in grado di alterare il sistema di riparto delle competenze esistenti tra Stato e Regione in materia di VIA, senza che sia prevista alcuna forma di partecipazione, decisoria o istruttoria, da parte delle Regioni, con conseguente violazione degli artt. 118 e 120 Cost.

11.1.– Le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto non sono fondate.

La censurata disposizione ricalca il tenore letterale della normativa europea (art. 2, paragrafo 4, direttiva 2011/92/UE, come rivista dalla direttiva 2014/52/UE), ponendo in capo al vertice dell’amministrazione centrale la scelta di derogare ai livelli di tutela ambientale e attribuendo, in modo non irragionevole, allo Stato la responsabilità politico-amministrativa di esonerare specifici progetti di fronte alla Commissione europea.

D’altronde, dal punto di vista interno, questa opzione trova coerente giustificazione nella necessaria uniformità della protezione ambientale, così evitando un esiziale frazionamento delle esigenze di tutela. La prevalenza della finalità ambientale consente, anche in questo caso, di respingere le censure relative alla asserita violazione delle competenze regionali.

12.– Le Regioni Lombardia, Abruzzo, Calabria e Veneto impugnano, in forma sostanzialmente cumulativa, gli artt. 5, 22, commi da 1 a 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017. I primi due articoli – come si è già visto – riguardano i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA, con rimodulazione contenutistica degli appositi Allegati alla Parte seconda cod. ambiente, e dai quali, in buona sostanza, si desume – rispetto al previgente regime – l’allocazione in capo allo Stato di una non trascurabile quantità di tipologie progettuali per le quali la VIA e la verifica di relativa assoggettabilità passano dalla competenza normativa e amministrativa delle Regioni a quella dello Stato. L’art. 26 dispone le corrispondenti e conseguenziali abrogazioni delle previgenti disposizioni, espressamente reputate incompatibili con la nuova disciplina in tema di allocazione delle competenze.

12.1.– Le Regioni ricorrenti lamentano che la nuova disciplina recata dalle disposizioni impugnate violi l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto sarebbero illegittimamente incise le loro competenze ivi previste. Altresì violato sarebbe l’art. 118 Cost., in quanto risulterebbero ridimensionate le competenze amministrative regionali e quelle già conferite dalla Regione agli enti locali, prescindendo da ogni valutazione sull’adeguatezza, o meno, del livello istituzionale coinvolto, con conseguente violazione anche del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

Le sole Regioni Lombardia e Abruzzo sostengono che l’impugnato art. 5 sia in contrasto anche con l’art. 3 Cost. in quanto, per un verso, sarebbe irragionevole la diversità di disciplina prevista per la VAS e la VIA, dal momento che per la prima l’art. 7 cod. ambiente, come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2017, ha confermato la competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni e delle Province autonome; per un altro verso, risulterebbe del pari irragionevole che, in particolare attraverso i commi 7 e 8 del nuovo art. 7-bis del medesimo codice, risulti preclusa la possibilità per le Regioni di stabilire livelli di tutela dell’ambiente più elevati rispetto alla disciplina statale.

12.2.­– Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità, per genericità e carenza di motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto gli artt. 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017. Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le ricorrenti avrebbero dovuto individuare i progetti la cui sottrazione alla VIA regionale determinerebbe violazione dell’art. 118 Cost., così come avrebbero dovuto adeguatamente motivare circa l’adeguatezza del livello regionale allo svolgimento della relativa funzione amministrativa.

I ricorsi passano in analitica rassegna le previsioni novellate dalle quali emerge l’allocazione di funzioni in capo allo Stato: la violazione dell’art. 118 Cost. risiederebbe proprio in tale circostanza, ovverosia nel fatto che vengono ridimensionate le competenze amministrative regionali e quelle a suo tempo conferite, prescindendo da valutazioni sulla adeguatezza o meno del livello istituzionale coinvolto, violando anche il principio di leale collaborazione. Le Regioni, dunque, si assumono lese dalla sottrazione di competenze a lungo esercitate, e tanto basta a ritenere sufficientemente motivate le censure di costituzionalità in relazione agli evocati parametri costituzionali.

12.3.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale proposte in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost. non sono fondate.

Non può esservi dubbio, infatti, sulla riconducibilità delle disposizioni impugnate alla potestà esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema». Esse modificano, come si è visto, i criteri di riparto delle competenze tra Stato e Regioni in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA (artt. 5 e 22) e determinano espressamente l’abrogazione delle previgenti disposizioni reputate incompatibili (art. 26). Si tratta, detto altrimenti, del "cuore” della disciplina, poiché sono precisamente le norme impugnate quelle che – in attuazione degli obiettivi, posti dalla direttiva e dalla delega, di «semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale» e di «rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale» – determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l’apprezzamento dell’impatto sulla tutela dell’ambiente dei progetti reputati più significativi e, così, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema. Fattore, quest’ultimo, che aveva originato sovrapposizione e moltiplicazione di interventi, oltre che normative differenziate le quali, accanto a diluizioni temporali reputate inaccettabili (puntualmente poste in evidenza dal Governo nella relazione illustrativa dello schema di decreto oggi all’esame di questa Corte), inducevano a deprecabili fenomeni di «delocalizzazione dei progetti verso aree geografiche a basso livello di regolazione ambientale».

La unitarietà e allocazione presso lo Stato delle procedure coinvolgenti progetti a maggior impatto ha, dunque, risposto ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all’incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale.

Gli argomenti sinora esposti valgono, altresì, a considerare non fondate le censure proposte in riferimento agli artt. 5, 118 e 120 Cost.

12.4.– In relazione alle questioni di legittimità costituzionale aventi per oggetto il solo art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, le Regioni ricorrenti hanno adeguatamente motivato in ordine alla ridondanza su loro competenze della lamentata violazione dell’art. 3 Cost.

12.4.1. – Nel merito, tuttavia, le censure non sono fondate.

Non può considerarsi irragionevole la scelta del legislatore statale, titolare della competenza esclusiva nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di predisporre due discipline differenziate per istituti, quali la VIA e la VAS, che, pur essendo entrambi istituti «che valutano in concreto e preventivamente la "sostenibilità ambientale”» (sentenza n. 225 del 2009), presentano, ad ogni modo, peculiarità che li mantengono distinti: la VIA, difatti, svolge una funzione autorizzatoria rispetto al singolo progetto ad impatto ambientale, mentre la VAS si inserisce nella funzione di pianificazione, proponendo un esame degli effetti che può avere sull’ambiente l’attuazione di previsioni contenute in piani e programmi.

La disposizione censurata, a dispetto di quanto sostenuto dalle ricorrenti, non esclude, inoltre, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, stabilire livelli di tutela dell’ambiente più elevati di quelli previsti dalla normativa statale. Le previsioni di cui ai commi 7 e 8 del nuovo art. 7-bis cod. ambiente, le quali dispongono che le competenze regionali siano esercitate «in conformità» alla normativa europea e alle disposizioni del medesimo decreto, non sono tali da impedire una normativa regionale che – salva l’inderogabilità, espressamente stabilita, dei termini procedimentali massimi di cui agli artt. 19 e 27-bis dello stesso cod. ambiente – garantisca maggiormente la salvaguardia dell’ambiente. Di qui, pertanto, l’infondatezza, anche sotto questo profilo, delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all’art. 3 Cost.

13.– Le Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria impugnano l’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, introduttivo dell’art. 27-bis cod. ambiente, il quale disciplina il provvedimento unico regionale, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione. Ai sensi di tale disposizione, come già messo in evidenza, nei procedimenti di VIA per i quali è competente la Regione, il relativo provvedimento, che comprende tutti i provvedimenti altrimenti denominati necessari alla realizzazione del progetto, viene rilasciato a seguito di apposita conferenza di servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990.

Ad avviso delle ricorrenti (in particolare, della Regione Calabria), sarebbe violato il principio di leale collaborazione, perché lo schema di decreto legislativo inviato alla Conferenza Stato-Regioni sarebbe stato privo della disposizione in esame, così da non rendere edotte le Regioni circa la rilevante innovazione normativa. Sarebbe altresì violato l’art. 3 Cost.: l’obbligatorietà del provvedimento unico regionale sarebbe causa di irragionevole disparità di trattamento rispetto alle procedure di VIA di competenza statale, per le quali non è previsto il provvedimento unico, salvo specifica richiesta del proponente. Inoltre, il provvedimento unico regionale sarebbe disciplinato da una normativa eccessivamente dettagliata, che non lascerebbe alcuno spazio al legislatore regionale.

Secondo la Regione Abruzzo, poi, l’introduzione di un provvedimento unico regionale sarebbe illogica, anche in considerazione del fatto che a livello statale il provvedimento unico non opera d’ufficio, ma su richiesta del proponente.

Il procedimento delineato sarebbe altresì lesivo del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., perché non vi sarebbe alcun coordinamento con altri procedimenti, essendo attribuito ad un’unica autorità, priva di competenze tecniche, il relativo potere amministrativo.

Nella sola rubrica del motivo di ricorso, la Regione Calabria indica, quale disposizione impugnata, anche l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, che disciplina il provvedimento unico ambientale nei procedimenti di competenza statale, senza tuttavia dedicarvi alcuna argomentazione.

La Regione Puglia, infine, contesta la legittimità costituzionale dell’art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l’art. 25 cod. ambiente, nei provvedimenti di VIA statale non richiede più il previo parere della Regione interessata (comma 2). Sarebbe di conseguenza violato il principio di leale collaborazione.

13.1.– In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità delle questioni, sollevate dalla Regione Calabria, relative all’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, perché le censure sono assolutamente prive di supporto argomentativo.

13.2.– Tutte le ricorrenti, invece, hanno adeguatamente motivato in relazione alla ridondanza del vizio di irragionevolezza e dell’asserita lesione del principio del buon andamento in relazione a loro competenze legislative potenzialmente lese dalla disposizione impugnata.

13.3.– Nel merito, tuttavia, le questioni non sono fondate.

L’impugnato art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017 è perfettamente coerente con la normativa sovranazionale, la quale non solo prevede la semplificazione delle procedure in materia di VIA, ma dispone anche che gli Stati membri prevedano procedure coordinate e comuni, nel caso in cui la valutazione risulti contemporaneamente dalla direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e dalle altre direttive europee in materia ambientale ad essa collegate. Inoltre, l’art. 1, paragrafo 1), della direttiva 2014/52/UE stabilisce nel dettaglio un iter procedurale che trova sostanziale riproduzione nella disposizione censurata.

La disciplina del provvedimento unico regionale, in coerenza con la delega conferita dal Parlamento, è finalizzata a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l’efficacia dell’azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto.

È appena il caso di notare, peraltro, come la norma censurata non comporti alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell’opera. Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017). Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall’art. 24 del decreto legislativo censurato, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Evidente, allora, la riconducibilità della disposizione alla competenza esclusiva in materia ambientale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Per le medesime ragioni, non è fondata la questione relativa all’art. 97 Cost.

Né può sostenersi che il decreto legislativo censurato abbia realizzato una disparità di trattamento tra Stato e Regioni, come lamentato dalla Regione Calabria, avendo previsto solo per i procedimenti regionali l’obbligo del provvedimento unico, mentre per i procedimenti di competenza statale spetta al proponente la scelta di avvalersi di tale strumento. Appartiene, infatti, alla discrezionalità del legislatore statale, nell’esercizio della sua competenza esclusiva, anche in considerazione delle particolari dimensioni e del rilievo dei progetti da autorizzare a sé riservati, la modulazione dell’innovativo procedimento di VIA.

La pretesa violazione della leale collaborazione, anch’essa lamentata dalla Regione Calabria, è, di là da ogni altra considerazione, priva di riscontro fattuale: il provvedimento unico era già contenuto nell’art. 24 dello schema di decreto legislativo, che andava a sostituire il comma 4 dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990. Su sollecitazione della Conferenza Stato-Regioni, il Governo ha solo provveduto ad inserire un’autonoma disposizione su procedimento e provvedimento unico, lasciando, nell’art. 24, l’individuazione della conferenza di servizi come sede deputata all’acquisizione degli altri provvedimenti necessari alla realizzazione del progetto.

13.4.– Del pari non fondata è la questione, sollevata dalla Regione Puglia, in ordine all’art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017. Non sussiste, infatti, la violazione del principio di leale collaborazione, perché, coinvolta la Regione a monte in sede di Conferenza Stato-Regioni, la riconducibilità della disciplina alla tutela ambientale rende non doverose ulteriori forme di coinvolgimento delle Regioni a valle, nell’ambito del procedimento amministrativo che ricade nella competenza esclusiva dello Stato.

14.– Le Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria impugnano l’art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017, che sostituisce il comma 1 dell’art. 33 cod. ambiente, concernente la determinazione delle tariffe a carico di coloro che propongono progetti, piani o programmi da sottoporre a verifica.

In via generale, la disciplina contenuta nel citato art. 33 è finalizzata a porre a carico del proponente gli oneri complessivi per lo svolgimento di tutte le attività e di tutti gli adempimenti necessari ai fini della valutazione dei progetti oggetto delle domande di autorizzazione.

Nella versione antecedente alla novella del 2017, la disposizione demandava, al comma 1, a un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione – sulla base di quanto previsto dall’art. 9 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) – delle «tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto». Il comma 2 dell’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, invece, è rimasto inalterato e riconosce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di determinare «proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti».

L’art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017 ha sostituito, come detto, unicamente il comma 1 del citato art. 33. Di là dalla diversa articolazione sintattica, la nuova disposizione continua a demandare la determinazione delle tariffe – peraltro, con più specifico riferimento alla copertura dei costi delle procedure di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS (anziché genericamente alle procedure previste dal cod. ambiente) – a un decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In luogo del pregresso richiamo all’art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2017, si stabilisce che la determinazione debba aver luogo «sulla base del costo effettivo del servizio».

14.1.– Le censure delle quattro ricorrenti si incentrano sul mancato coinvolgimento delle Regioni nella determinazione delle tariffe: coinvolgimento da ritenere necessario, essendo quest’ultima basata su un elemento – il «costo effettivo del servizio» – la cui quantificazione non potrebbe prescindere da un confronto con tutte le autorità competenti in materia di VIA (e dunque anche con le Regioni).

Tale mancato coinvolgimento renderebbe la disposizione impugnata in contrasto con il principio di leale collaborazione e con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto le norme censurate comprimerebbero il potere della Regione di individuare le migliori condizioni di esercizio delle funzioni di propria competenza, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché lederebbero l’autonomia legislativa della Regione in materia di organizzazione e la sua autonomia amministrativa.

La sola Regione Veneto, infine, lamenta la violazione di ulteriori tre parametri: l’art. 119 Cost., per lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni, posto che le valutazioni amministrative e finanziarie in materia di VIA verrebbero ad essere condizionate dalla remuneratività delle tariffe stabilite unilateralmente dallo Stato; l’art. 3 Cost., stante l’irragionevolezza di una disciplina che «attribuisce una competenza decisoria ad un soggetto, senza prevedere adeguati apporti istruttori da parte delle altre autorità competenti a disciplinare il relativo procedimento e i suoi aspetti organizzatori»; infine, l’art. 97 Cost., in quanto la partecipazione delle Regioni al processo decisionale, potendo comportare semplificazioni procedurali, potrebbe determinare risparmi di spesa, con la conseguenza che la mancanza di tale partecipazione finirebbe per tradursi anche in un inutile aggravio di spese in violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

14.2.– Anche in relazione alle questioni ora in esame, le ricorrenti hanno adeguatamente motivato in punto di ridondanza, su loro attribuzioni, della violazione di parametri non attinenti al riparto delle competenze.

14.3.– Nel merito, tuttavia, le questioni non sono fondate, nei limiti e nei termini che seguono.

La norma censurata, incidendo sul solo comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha inteso modificare la disciplina per la determinazione delle tariffe per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS di competenza statale. Come ha rilevato l’Avvocatura generale dello Stato, la circostanza che sia stata lasciata inalterata, invece, la previsione del successivo comma 2, non può avere altra valenza che quella di mantenere in capo alle Regioni e alle Province autonome il potere di stabilire un proprio regime tariffario, relativamente alle medesime procedure di loro competenza.

È soltanto necessario che le Regioni, nel determinare le tariffe, rispettino il criterio generale, introdotto dal legislatore delegato, della commisurazione degli oneri al «costo effettivo del servizio»: criterio che, sebbene enunciato al comma 1, ha tuttavia portata generale, anche perché sintonico alla ratio complessiva dell’art. 33 cod. ambiente, la quale, come già accennato, è quella di porre a carico dei proponenti gli oneri economici connessi allo svolgimento delle valutazioni e delle verifiche a tutela dell’ambiente.

Le doglianze relative al mancato coinvolgimento delle Regioni nella quantificazione di tale onere non ha, dunque, ragion d’essere, poiché l’opzione ermeneutica costituzionalmente imposta comporta che, per le procedure di loro competenza, le Regioni e le Province autonome, non solo sono coinvolte, ma sono titolari della potestà di determinazione delle tariffe.

15.– Le Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria impugnano l’art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, recante la clausola di invarianza finanziaria. Il comma 1 di tale disposizione stabilisce che «[d]all’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; il comma 2 prescrive che «[f]ermo il disposto di cui all’articolo 21» – relativo, come si è appena visto, alle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS – «le attività di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

15.1.– Tutte e tre le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 76 Cost., assumendo che la disposizione impugnata si pone in contrasto con l’art. 1, comma 4, della legge delega n. 114 del 2015, che prevede la possibilità di riconoscere risorse in relazione a spese non contemplate dalle leggi vigenti e che non riguardino l’attività ordinaria delle amministrazioni, nei limiti occorrenti per l’adeguamento alla direttiva europea.

La sola Regione Calabria denuncia, altresì, la violazione dell’art. 81 Cost., assumendo che, nella specie, la clausola di invarianza finanziaria risulterebbe «palesemente aleatoria», posto che le modifiche alle procedure di VIA implicherebbero nuovi oneri a carico dell’autorità competente per effetto degli ulteriori adempimenti procedurali previsti, «con presumibili esigenze di risorse aggiuntive».

Le Regioni Lombardia e Abruzzo lamentano ulteriormente, a loro volta, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost. Il d.lgs. n. 104 del 2017 avrebbe, infatti, imposto alle Regioni nuovi adempimenti, con conseguenti nuovi oneri, intervenendo anche su materie di competenza concorrente, senza alcuna previsione finanziaria e imponendo, anzi, il «blocco delle risorse».

15.2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità di tutte le questioni, per genericità e difetto di motivazione in punto di violazione dei parametri costituzionali evocati.

L’eccezione è fondata.

Le ricorrenti sostengono che la nuova disciplina posta dal d.lgs. n. 104 del 2017 ha determinato un incremento di adempimenti procedimentali a loro carico, ma, oltre a non precisare quali sarebbero tali nuovi adempimenti, neppure identificano puntualmente i maggiori oneri economici che ne deriverebbero.

Le evocate censure, peraltro, finiscono per rivelarsi anche contraddittorie rispetto alla doglianza principale delle stesse ricorrenti, ovvero l’avvenuta contrazione, ad opera del decreto legislativo impugnato, delle competenze regionali in materia di VIA. A una tale contrazione, infatti, dovrebbe logicamente conseguire un decremento, e non già un incremento, delle esigenze finanziarie delle Regioni, sicché tanto più sarebbe stata necessaria la specifica indicazione dei lamentati maggiori oneri economici.

16.– Scrutinate e decise le questioni sollevate dalle Regioni a statuto ordinario, è ora possibile affrontare le censure proposte dagli enti ad autonomia differenziata.

17.– Le Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, e le Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano, sotto vari profili, gli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, i quali, come si è già visto, modificano le competenze in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA.

17.1.– Le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, con argomentazioni pressoché identiche, lamentano la violazione, da parte delle disposizioni censurate, di norme dei rispettivi statuti speciali attributive di competenze, nonché dell’art. 117, secondo e terzo comma, Cost.

La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste censura i soli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, in riferimento a diversi parametri del proprio statuto speciale, in combinato disposto con l’art. 117, primo e terzo comma, Cost., in quanto sarebbero state sottratte competenze ad essa spettanti, nonché in riferimento agli artt. 3, 97 e 118 Cost., poiché la nuova disciplina, avendo adottato criteri privi di valore sintomatico riguardo alla dimensione regionale o sovraregionale dell’intervento, non risponderebbe ad alcun canone di razionalità, ma soltanto a «un’ispirazione tutoria e centralistica fine a sé stessa», così disattendendo anche i principi di buon andamento e sussidiarietà.

17.1.1.– Le questioni non sono fondate.

Si è già posto in luce come, in linea di principio e salva la valutazione da condurre sulle singole norme, il decreto legislativo impugnato, adottato nella materia «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema», debba essere ascritto alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tale capace di condizionare e limitare anche le competenze statutariamente attribuite alle Regioni speciali e alle Province autonome.

Tale qualificazione indubbiamente deve essere attribuita al censurato art. 5, che, lo si è già diffusamente rilevato, costituisce il nucleo essenziale della riforma, realizzata dal legislatore statale, in tema di VIA e di assoggettabilità a VIA, istituti chiave per la tutela dell’ambiente, la quale necessita di un livello di protezione uniforme sul territorio nazionale. L’art. 22 è strettamente connesso con la disciplina posta dall’art. 5, poiché detta le modifiche agli Allegati alla Parte seconda cod. ambiente conseguenti alla rivisitazione delle competenze di cui al novellato art. 7-bis del medesimo codice. L’art. 26, per conto suo, dispone l’espressa abrogazione della previgente disciplina.

Inoltre, come pure si è già posto in evidenza, la profonda rivisitazione delle competenze in materia è diretta conseguenza dell’attuazione degli obiettivi posti dalla direttiva dell’Unione europea, sicché la normativa impugnata è altresì da ricondurre al limite degli obblighi europei, che pure condiziona le competenze statutarie.

Quanto, invece, alle censure, proposte dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, per violazione degli artt. 3, 97 e 118 Cost., va rilevato che le opzioni del legislatore statale in materia non necessariamente devono rimanere ancorate a criteri meramente territoriali, potendo ritenersi preferibile ripartire le competenze, nel perseguimento degli obiettivi di salvaguardia ambientale, in base all’intensità di impatto sull’ambiente che un determinato progetto può presentare.

17.2.– La Provincia autonoma di Trento impugna gli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017 in riferimento a diversi parametri dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, in quanto sarebbero state sottratte competenze ad essa spettanti, nonché in riferimento: a) agli artt. 117, terzo, quarto e quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., per come attuato dalla legge n. 234 del 2012, nonché in riferimento all’art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino Alto-Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), disponendo la Provincia autonoma del potere di dare diretta attuazione alle direttive dell’Unione europea, nelle materie di propria competenza, con la conseguenza che le norme censurate verrebbero a sovrapporsi e condizionare la disciplina provinciale, senza presentare i caratteri di suppletività e cedevolezza richiesti per la funzione sostitutiva di cui all’art. 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012; b) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per violazione dei principi di ragionevolezza e difetto di proporzionalità, in quanto verrebbero introdotte norme di dettaglio che costringono la legislazione provinciale ad un grado di uniformità eccessivo rispetto al fine di attuare la direttiva europea e che non consentono alle autonomie speciali di tenere conto delle proprie peculiarità istituzionali, in tal modo rivelandosi fonte di cattiva amministrazione.

La Provincia autonoma di Bolzano impugna soltanto gli artt. 5, comma 1, e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, in riferimento a diversi parametri dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, in quanto sarebbero state sottratte competenze ad essa spettanti, nonché in riferimento: a) all’art. 118 Cost., per violazione del principio di sussidiarietà e delle regole che disciplinano la chiamata in sussidiarietà; b) all’art. 117, quinto comma, Cost. e agli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, che riconoscono alle Province autonome il potere di dare diretta attuazione alle direttive dell’Unione europea nelle materie di loro competenza; c) all’art. 117, primo comma, Cost., in correlazione alla direttiva 2014/52/UE, non potendo il decreto legislativo «vincolare le autonomie territoriali al di là di quanto discende dagli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea»; d) agli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con il principio di ragionevolezza, non essendo giustificato uno spostamento così massiccio di competenze dalle Regioni allo Stato in funzione di un miglioramento della qualità del procedimento, della semplificazione e della maggiore efficienza, non comprendendosi come una gestione accentrata e unitaria a livello statale possa essere più efficiente di una decentrata e diversificata nelle varie autonomie territoriali; e) all’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, che esclude, in via generale, che la legge possa attribuire ad organi statali l’esercizio di funzioni amministrative nelle materie statutariamente di competenza delle Province autonome.

17.2.1.– In via preliminare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità delle questioni di legittimità proposte, dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per genericità e apoditticità degli argomenti addotti.

L’eccezione è fondata.

La ricorrente non ha adeguatamente chiarito quali sarebbero le proprie peculiarità istituzionali limitate dalla disciplina impugnata, la quale avrebbe l’effetto di compromettere il buon andamento dell’attività amministrativa. Le argomentazioni spese sul punto, inoltre, non sono sufficienti neppure a motivare la ridondanza su competenze provinciali della supposta violazione dei parametri costituzionali evocati.

17.2.2.­– Nel merito, le residue questioni non sono fondate.

Le disposizioni impugnate, come si è già posto in luce, sono state adottate nella materia di competenza esclusiva statale «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema» e devono essere qualificate quali norme di riforma economico-sociale, capaci di limitare le competenze statutariamente attribuite alle Province autonome. Ne consegue che non viene in considerazione la potestà di queste ultime di dare diretta attuazione, nelle materie di loro competenza, alle direttive dell’Unione europea, né si verte in un caso di chiamata in sussidiarietà, né, ancora, trova applicazione l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992.

Non sussiste, poi, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., lamentata dalla Provincia autonoma di Bolzano, in quanto le disposizioni impugnate, lo si è già rilevato, sono attuative degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e non pongono a carico delle autonomie alcun vincolo ulteriore rispetto a tali obblighi.

Neppure fondata è, infine, la questione proposta dalla medesima Provincia autonoma di Bolzano in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. A prescindere da ogni valutazione circa la corretta evocazione a parametro di quest’ultima disposizione costituzionale, insistendo la censura soltanto sulla ragionevolezza della scelta di accentramento delle competenze, deve ribadirsi quanto si è già osservato: il legislatore statale, nel rivisitare le competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA, non doveva prendere in considerazione criteri meramente territoriali, in quanto gli obiettivi di salvaguardia ambientale, che ha ritenuto di perseguire attraverso una migliore qualità ed efficienza dei procedimenti, ben giustificavano l’adozione di un criterio orientato alla valutazione dell’intensità di impatto ambientale che i singoli progetti, di là dall’allocazione geografica, possono presentare.

18.– Le Province autonome di Trento e Bolzano censurano gli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui siano da considerarsi ad esse applicabili.

18.1.– L’art. 8, sostitutivo dell’art. 19 cod. ambiente, pone una nuova disciplina delle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo una serie di articolati passaggi procedurali.

Nel caso in cui venga stabilito di non sottoporre il progetto a VIA, l’autorità deve motivare tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Secondo le Province autonome, detto art. 8 porrebbe una disciplina estremamente dettagliata del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, dalle modalità di trasmissione dello studio preliminare alle modalità di pubblicazione, alla istruttoria, ai termini del procedimento, ai modi, ai tempi e ai limiti delle possibilità di interlocuzione con gli interessati. Stesso discorso varrebbe per il comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 104 del 2017, introduttivo, come si è visto, del provvedimento unico regionale, il quale recherebbe una disciplina – ugualmente analitica e minuziosa – del procedimento di VIA di competenza regionale. Secondo la Provincia autonoma di Bolzano, tali disposizioni si porrebbero in irrimediabile contrasto con la normativa comunitaria, così violando i vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

18.2.– Analoghe censure sono riferite anche all’art. 24 del decreto legislativo impugnato, che sostituisce il comma 4 dell’art. 14 della legge n. 241 del 1990, affidando alla conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della medesima legge, l’adozione di tutti provvedimenti legati alla procedura di VIA.

Tali disposizioni si porrebbero in contrasto con una serie di competenze legislative proprie (primarie e concorrenti) riconosciute alle Province autonome dallo statuto reg. Trentino-Alto Adige.

In particolare, la disciplina statale contrasterebbe con l’art. 8, comma 1, dello statuto, che assegna una generale potestà primaria di auto-organizzazione alla Provincia autonoma, comprensiva del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e con l’art. 16 di detto statuto, che affida alle Province autonome le funzioni amministrative corrispondenti alle competenze legislative, oltre che con la «tutela della salute», spettante alle ricorrenti in virtù del combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, Cost. e dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Inoltre, la competenza delle Province autonome in materia di disciplina del procedimento di VIA sarebbe espressamente riconosciuta dalla normativa di attuazione dello statuto speciale (art. 19-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche»). Ai sensi di tale norma, per le opere soltanto delegate dallo Stato, le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, possono applicare la normativa provinciale in materia di organizzazione degli uffici, di contabilità, di attività contrattuale, di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale.

Le competenze statutarie non potrebbero essere limitate dalla competenza statale in materia di tutela dell’ambiente ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., essendo un tale effetto precluso dalla clausola di maggior favore sancita dall’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost. Le Province autonome disporrebbero, infatti, del potere di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza fin dall’entrata in vigore dell’art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, di attuazione dello statuto, potere che è stato esteso alle materie di competenza concorrente dall’art. 9, commi 1 e 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari). Tale potere sarebbe ora previsto, in via generale, dall’art. 117, quinto comma, Cost., la cui legge di attuazione – la n. 234 del 2012 – tiene fermo, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, «quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione» (art. 59).

Sarebbe leso, inoltre, il principio di ragionevolezza e proporzionalità, ex artt. 3 e 97 Cost., in quanto la disciplina impugnata vincolerebbe le Province autonome ad uniformarsi a norme dettagliate che costringerebbero la legislazione regionale e provinciale ad un grado di uniformità eccessiva rispetto al fine attuare la direttiva europea. Vi sarebbe, inoltre, la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, che vieta la sostituzione di discipline statali alle discipline provinciali, prevedendo invece un dovere di adeguamento di queste ultime, limitato dalle regole statutarie e presidiato dalla Corte costituzionale.

18.3.– Le Province autonome hanno impugnato anche l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, il quale ha sostituito l’art. 27 cod. ambiente.

Tale disposizione introduce il provvedimento unico statale in materia ambientale. Viene cioè previsto che, su iniziativa del proponente, per i procedimenti di cui è competente l’amministrazione statale sia adottato un provvedimento autorizzatorio inclusivo di ulteriori titoli abilitativi, specificamente individuati dal decreto stesso.

18.4.– La Provincia autonoma di Trento ritiene che il provvedimento unico statale, che comprende il rilascio di alcuni titoli tra i quali l’autorizzazione in materia di scarichi nel sottosuolo, l’autorizzazione paesaggistica, culturale e quella riguardante il vincolo idrogeologico, invaderebbe le competenze legislative e amministrative della ricorrente. Inoltre, la disposizione sarebbe illegittima nella parte in cui richiama l’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, scegliendo così il modulo procedimentale della conferenza di servizi con modalità sincrona, senza rinviare anche all’art. 14-quinquies, che regola i rimedi in caso di dissenso tra amministrazioni procedenti. Anche la Provincia autonoma di Bolzano censura la disposizione, nella parte in cui non consentirebbe un idoneo coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, secondo quanto prescritto dalla giurisprudenza costituzionale in tema di chiamata in sussidiarietà.

18.5.– La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha impugnato, a sua volta, gli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017. Secondo la ricorrente, tali disposizioni contrasterebbero con le competenze legislative riconosciute dallo statuto valdostano, oltre che con gli artt. 3, 5, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

La pretesa del legislatore statale di disciplinare dal centro e in modo uguale per tutto il suolo nazionale la VIA regionale, senza tenere in alcuna considerazione le specificità locali, sarebbe manifestamente irragionevole e contraria ai principi di buon andamento (art. 97 Cost.), sussidiarietà e differenziazione (art. 118 Cost.).

18.6.– Devono essere rigettate, preliminarmente, alcune eccezioni avanzate dalla difesa statale. In particolare, raggiungono la soglia minima di chiarezza e completezza argomentativa le censure proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano relative alla violazione del principio di sussidiarietà e alla lesione del principio di legalità in relazione ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Analogamente, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa statale in merito alle censure delle Province autonome relative ai principi di ragionevolezza e proporzionalità ex artt. 3 e 97 Cost. Le ricorrenti, al contrario, hanno posto in evidenza con sufficiente precisione i prospettati vizi di illegittimità costituzionale e hanno adeguatamente dimostrato la ridondanza delle violazioni di disposizioni costituzionali estranee al Titolo V della Parte II della Costituzione sulle competenze costituzionalmente garantite.

18.7.– Le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Province autonome, riguardanti l’art. 8 del d.lgs. n. 104 del 2017, che disciplina il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, non sono fondate.

La norma impugnata non risulta incongruente o eccedente rispetto alla ratio complessiva della riforma. Per alcuni aspetti, peraltro, essa è direttamente riproduttiva della direttiva 2014/52/UE, normativa che fa riferimento alla necessità che la domanda, adeguatamente pubblicizzata, del proponente evidenzi i punti chiave del progetto (considerando n. 26; art. 1, paragrafo 4), ai criteri che l’autorità competente deve seguire per l’esclusione di un progetto dalla VIA (considerando n. 28 e n. 29; art. 1, paragrafo 4, Allegato III) e alla necessità di concludere il procedimento entro un termine complessivo di 90 giorni. Anche la possibilità di sospendere i termini per ragioni eccezionali trova una diretta copertura sovranazionale (art. 1, paragrafo 4).

Come questa Corte ha già affermato in relazione alla prima attuazione nazionale della disciplina comunitaria sulla VIA (legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale»), con riferimento proprio a un ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Bolzano, la mancata attuazione della direttiva sull’intero territorio nazionale esporrebbe lo Stato italiano al rischio di una procedura di infrazione per violazione del diritto sovranazionale.

La nuova procedura relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA si inserisce nel complessivo intervento di riforma realizzato dal legislatore statale in attuazione degli obblighi europei, che le Province autonome sono tenute a rispettare.

D’altro canto, l’eventuale accoglimento delle questioni, con conseguente effetto di ritenere non applicabile la norma (o anche solo parti di essa), rischierebbe non solo di minare la ratio complessiva della riforma, ma anche la sua organicità, causando un inammissibile frazionamento di una disciplina strettamente connessa alla tutela ambientale. Per tale ragione, questa Corte ha attribuito il rango di norma di riforma economico-sociale non solo a norme-principio, cioè a precetti vaghi e indeterminati, ma anche, e più in generale, a tutte le norme «che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un’attuazione su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 1033 del 1988; in termini analoghi, più recentemente, sentenze n. 229 e n. 212 del 2017, n. 170 del 2001, n. 477 del 2000 e n. 323 del 1998). In altri termini, a rilevare è che i principi fondamentali di riforma, ancorché «non espressamente enunciati, poss[a]no anche essere desunti dalla disciplina di dettaglio, che ad essi si ispira o che necessariamente li implica e presuppone. Nel contesto di una incisiva riforma, la qualifica di fondamentale da attribuire alle norme della nuova disciplina può derivare dal costituire esse un elemento coessenziale alla riforma economico-sociale, in quanto la caratterizzano o formano la base del suo sviluppo normativo» (sentenza n. 482 del 1995).

La nozione di norma fondamentale rifugge, infatti, da operazioni ontologiche di catalogazione, legate al grado di indeterminatezza lessicale della disposizione per accogliere, di converso, una qualificazione funzionale e teleologica, connessa al rapporto di strumentalità con la ratio complessiva della riforma.

La disposizione censurata non produce, dunque, alcuna lesione delle competenze legislative delle Province autonome, costituendo, al tempo stesso, attuazione degli obblighi sovranazionali e norma fondamentale di riforma economico-sociale nella materia «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema».

Conseguentemente, non vi è violazione del potere, attribuito alle Province autonome, di dare attuazione alla normativa europea nelle materie di loro competenza.

Non sono fondate, poi, le censure relative alla violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, posto che la norma impugnata rientra a pieno titolo tra le norme cui le Province autonome sono tenute a conformarsi.

18.8.– Alla luce di tali considerazioni, anche le questioni, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Province autonome sugli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, devono dichiararsi non fondate. Come già visto, la prima disposizione disciplina il procedimento unico regionale, finalizzato all’adozione del provvedimento unico; la seconda, sostitutiva dell’art. 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, stabilisce che «tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Le norme impugnate attengono al nucleo centrale di una riforma volta a semplificare, razionalizzare e velocizzare la valutazione di impatto ambientale regionale, inserendo in un provvedimento unico, adottato in conferenza di servizi, tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera. Come già visto, la determinazione della conferenza di servizi non assorbe i singoli titoli autorizzatori, ma li ricomprende, elencandoli. La decisione di concedere i titoli abilitativi è assunta sulla base del provvedimento di VIA successivo alla determinazione della conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis, introdotto dall’art. 16, comma 2, del censurato d.lgs. n. 104 del 2017), e non sostituisce le altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Da ciò deriva, quindi, la non fondatezza delle censure avanzate dalle Province autonome e dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con riferimento alle competenze legislative statutariamente previste. Queste, infatti, devono essere esercitate nei limiti degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, come previsto dall’art. 2 dello statuto reg. Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dagli artt. 4, 5, 8 e 9 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige. Peraltro, il procedimento di VIA e le funzioni amministrative ad esso connesse non sono riconducibili sic et simpliciter ad alcuna specifica attribuzione degli enti ad autonomia differenziata, ma sono strumentali all’inveramento del bene ambientale, valore di rango costituzionale tutelato anche dalla normativa europea.

Per le medesime ragioni, il complessivo intervento di riforma non è in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., stante la non frazionabilità della tutela dell’ambiente sull’intero territorio nazionale. A tale riguardo, non può dirsi, come invece sostengono le ricorrenti, che le norme impugnate siano eccessivamente dettagliate. Osta a tale conclusione quanto si è già detto sulla portata delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. In tale ambito, infatti, ciò che rileva è il nesso che la prescrizione normativa intrattiene con la ratio complessiva della riforma.

In ogni caso, non potrebbe essere evocata, a supporto della fondatezza delle questioni, la sentenza n. 212 del 2017, con cui questa Corte ha disposto l’inapplicabilità alle Province autonome di alcune norme della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in materia di agenzie regionali e provinciali per l’ambiente, pronuncia richiamata a più riprese nelle memorie illustrative depositate dalle ricorrenti.

La menzionata decisione ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni statali volte a disciplinare i requisiti di selezione dei direttori generali delle agenzie e le modalità di organizzazione del personale e delle funzioni interne delle agenzie provinciali, norme eccedenti la finalità ambientale del complessivo disegno predisposto dallo Stato. Le disposizioni invadevano, infatti, la competenza primaria delle Province autonome in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, n. 1, statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Nulla di tutto questo avviene, invece, nel caso di specie, ove le norme censurate disciplinano il procedimento e le funzioni amministrative preordinate alla miglior tutela del bene ambientale e al contemperamento degli interessi pubblici e privati che vengono in gioco nella procedura di VIA.

Di qui, la non fondatezza delle questioni concernenti gli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017.

18.9.– Le questioni, promosse dalle Province autonome, riguardanti l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, non sono fondate.

La disposizione impugnata, che sostituisce l’art. 27 cod. ambiente, rappresenta diretta attuazione della direttiva 2014/52/UE, la quale sollecita procedure coordinate e comuni nel caso in cui la procedura di VIA incroci altri provvedimenti autorizzatori previsti dalla normativa europea (art. 2, paragrafo 3), richiedendo agli Stati di adoperarsi perché, in tali frangenti, sia adottato un unico provvedimento.

Anche il provvedimento unico in materia di VIA statale fa parte del nucleo della complessiva riforma delle procedure di impatto ambientale, in coerenza con le esigenze di semplificazione e razionalizzazione poste dalla normativa sovranazionale.

Inoltre, come posto in evidenza dall’Avvocatura dello Stato, il provvedimento unico ambientale non realizza alcuna surroga o espropriazione delle competenze delle amministrazioni provinciali. Rinviando l’assunzione del provvedimento alla conferenza di servizi in forma simultanea con modalità sincrona, la disciplina individua un modulo procedimentale che coinvolge al massimo grado le amministrazioni interessate. Queste, infatti, sono chiamate a presentare la propria posizione in relazione ai procedimenti sui quali decide la conferenza, organo che delibera all’unanimità o sulla base delle cosiddette posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti (art. 14-ter, comma 7, e art. 14-quater, comma 4, della legge n. 241 del 1990). Nel provvedimento unico confluiscono i «titoli abilitativi» indicati dal decreto legislativo (comma 8 dell’art. 27 cod. ambiente, come novellato dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017), a conferma della natura comprensiva, e non meramente sostituiva, del provvedimento in esame.

D’altronde, come riconosciuto dalla difesa statale, asseverando l’auspicio della difesa trentina, il richiamo all’art. 14-ter della legge n. 241 del 1990 richiede che si applichino i rimedi per le amministrazioni dissenzienti. Il rinvio a tale disposizione implica necessariamente l’applicazione degli artt. 14-quater e 14-quinquies della medesima legge, in base alla concatenazione di rinvii normativi presupposta e avallata dalla disposizione censurata.

In tal senso, nel caso in cui non si raggiungesse l’unanimità in conferenza di servizi, la decisione conclusiva del procedimento unico sarebbe presa sulla base delle posizioni prevalenti, in virtù del peso specifico, valutato e ponderato dall’amministrazione procedente, che ciascuna amministrazione partecipante possiede in relazione agli interessi pubblici di cui è portatrice. Tale procedura, se evita stasi ed eccessivi rallentamenti nei processi decisionali, consente altresì alle amministrazioni in disaccordo di manifestare il proprio dissenso, sospendendo l’efficacia della decisione e attivando i rimedi previsti dall’art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.

La disposizione da ultimo menzionata prevede, in caso di mancato accordo, una reiterazione delle riunioni della conferenza di servizi, in vista del raggiungimento di una posizione comune. Nell’eventualità in cui i dissensi permangano, la questione è posta all’ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri successiva alla scadenza del termine previsto per raggiungere l’intesa. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipano anche i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.

È appena il caso di precisare come non vi sia alcuna chiamata in sussidiarietà, come pure sostenuto dalla Provincia autonoma di Bolzano. Tale istituto, come correttamente messo in luce dalla difesa statale, presuppone che l’intervento legislativo attragga funzioni in materie di competenze regionali o provinciali. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, poiché lo Stato ha esercitato la propria competenza esclusiva in materia di ambiente, la cui disciplina condiziona gli ordinamenti provinciali in virtù dei limiti degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali di riforma.

19.– La sola Provincia autonoma di Bolzano impugna il comma 1 dell’art. 23 del d.lgs. n. 104 del 2017, recante le «[d]isposizioni transitorie e finali».

La norma in questione stabilisce che le disposizioni del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017 «si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017»: dunque, a partire da una data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto (21 luglio 2017).

Secondo la ricorrente, essa, prevedendo un’applicazione retroattiva delle disposizioni del decreto, si porrebbe in palese contrasto con l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale, da un lato, stabilisce che «la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell’atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale» e, dall’altro, nell’escludere la diretta applicabilità della nuova disciplina statale, prevede, una volta decorso tale termine, la possibilità d’impugnazione davanti a questa Corte della legislazione che non sia stata adeguata.

19.1.– La questione è fondata.

Si è già più volte rilevato che la nuova disciplina posta dal d.lgs. n. 104 del 2017 comporta un limite alle competenze legislative degli enti ad autonomia differenziata, in quanto recante norme fondamentali di riforma economico-sociale oltre che derivanti da obblighi europei.

Il richiamato art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 prevede, per la Regione Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Trento e di Bolzano, uno speciale meccanismo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle nuove norme, introdotte con atto legislativo statale, che dettino limiti alle competenze statutariamente previste. In particolare, come si è visto, tale norma di attuazione statutaria prevede che gli enti territoriali adeguino la propria legislazione entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’atto legislativo statale, restando applicabili le disposizioni preesistenti fino al loro adeguamento o, in mancanza di quest’ultimo, sino al loro annullamento da parte di questa Corte, su ricorso del Governo.

La norma censurata, nel prevedere l’applicabilità, non solo immediata, ma addirittura a ritroso, della nuova disciplina statale in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA, senza alcuna eccezione, si pone dunque in contrasto con le garanzie accordate dalla norma di attuazione, correttamente evocata a parametro di legittimità costituzionale (sentenze n. 212 e n. 191 del 2017, n. 121 e n. 28 del 2014).

Non vale opporre, come ha fatto il Presidente del Consiglio dei ministri, che l’applicazione retroattiva del d.lgs. n. 104 del 2017 risponde all’esigenza di garantire una piena e tempestiva attuazione della direttiva 2014/52/UE, collegandosi quindi al dovere, incombente sul legislatore nazionale, di adempiere prontamente agli obblighi sovranazionali. In caso di mancato adeguamento della normativa regionale e provinciale alla direttiva europea, lo Stato – oltre al potere d’impugnativa previsto dalla norma di attuazione – può, infatti, esercitare il potere sostitutivo previsto dall’art. 117, quinto comma, Cost.

L’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, dunque, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute, secondo la procedura di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

20.– La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano impugnano anche il comma 4 dell’art. 23 del d.lgs. n. 104 del 2017, che regola l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato in ordine all’adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome prefigurato dall’art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, aggiunto dall’art. 5, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017.

La norma impugnata prevede che le Regioni e le Province autonome adeguino i propri ordinamenti, esercitando le potestà normative di cui al citato art. 7-bis, comma 8, «entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore» del d.lgs. n. 104 del 2017. Essa altresì prevede che, decorso tale termine, «in assenza di disposizioni regionali o provinciali vigenti idonee allo scopo, si applicano i poteri sostitutivi di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

20.1.– La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste reputa la norma de qua in contrasto con plurime norme del proprio statuto speciale, oltre che con gli artt. 3, 5, 117, primo, terzo e quinto comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Secondo la ricorrente, la disposizione violerebbe tutti i parametri costituzionali evocati in ragione dell’assoluta genericità e vaghezza del presupposto al quale è connessa l’attivazione del potere sostitutivo dello Stato: vale a dire, il difetto di "idoneità allo scopo” delle norme regionali e provinciali adottate in forza del nuovo art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente.

Inoltre, tale ultima disposizione si riferirebbe a funzioni tutte a esercizio eventuale e facoltativo, di modo che in relazione ad esse non potrebbe essere esercitato il potere sostitutivo dello Stato, il quale secondo la giurisprudenza costituzionale può essere attivato solo in caso di mancata adozione di atti vincolati nell’an.

20.1.1.– Le questioni non sono fondate.

L’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017 richiama espressamente l’art. 117, quinto comma, Cost., che prevede il potere sostitutivo dello Stato nei casi di inadempienza delle Regioni e delle Province autonome nell’attuazione del diritto dell’Unione europea nelle materie di loro competenza. Sulla base di una piana interpretazione letterale e sistematica della disposizione impugnata, l’obiettivo dell’intervento sostitutivo – in caso di inidoneità allo scopo delle norme regionali e provinciali – può pertanto essere individuato, conformemente a quanto sostiene l’Avvocatura dello Stato, nell’esigenza di evitare che carenze organizzative a livello regionale o provinciale compromettano la piena attuazione della direttiva 2014/52/UE.

L’art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente prevede espressamente che le Regioni e le Province autonome disciplinino «l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA». Per questa parte, la disposizione chiama gli enti territoriali allo svolgimento d’una funzione vincolata nell’an, sicché il potere sostitutivo previsto dalla norma impugnata non va incontro alle censure di costituzionalità mosse dalla ricorrente.

20.2.– La Provincia autonoma di Trento lamenta che la norma impugnata, qualificando il termine di adeguamento come «perentorio», precluda definitivamente alla Provincia l’esercizio della potestà normativa una volta che il termine sia spirato: il che sarebbe in contrasto con gli artt. 8 e 9 dello statuto speciale, con l’art. 117, quinto comma, Cost., come attuato dall’art. 41 della legge n. 234 del 2012, e con l’art. 120, secondo comma, Cost., i quali, invece, pongono il principio per cui la sostituzione deve avere carattere suppletivo.

20.2.1.– Le questioni non sono fondate.

L’art. 41 della legge n. 234 del 2012 – richiamato dalla norma censurata e dunque, com’è naturale che sia in ragione della sua natura di disposizione a carattere generale, applicabile in caso di esercizio del potere sostitutivo ora in discorso – prevede espressamente che i provvedimenti statali di attuazione degli atti dell’Unione europea, da un lato, «perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma» e, dall’altro, debbono recare «l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute». Ciò tanto basta a escludere il risultato ermeneutico cui giunge la ricorrente.

20.3.– La Provincia autonoma di Trento ritiene illegittimo l’art. 23, comma 4, del d.lgs n. 104 del 2017 anche nella parte in cui stabilisce che, decorso il termine «perentorio», si applicano i poteri sostitutivi di cui all’art. 117, quinto comma, Cost. Ove tale disposizione fosse intesa come diretta a consentire l’utilizzo del potere sostitutivo per introdurre una disciplina di adeguamento al decreto legislativo, e non soltanto alla direttiva europea, la previsione considerata verrebbe a collidere, infatti, con l’art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, il quale prevede l’esercizio del potere in discorso solo nel caso di «accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari» e, comunque sia, previa concessione di un ulteriore termine alla Regione o alla Provincia autonoma.

20.3.1.– La questione non è fondata.

Come già ricordato, la disposizione impugnata regola l’esercizio del potere sostitutivo dello Stato in confronto alle potestà normative delle Regioni e delle Province autonome di cui all’art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente (aggiunto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017).

Vero è che, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, le potestà legislative devono essere esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome «in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel […] decreto» medesimo. Tuttavia, poiché il potere sostitutivo, come già messo in luce, può essere esercitato nel solo caso in cui carenze organizzative a livello regionale o provinciale compromettano la piena attuazione della direttiva 2014/52/UE, la mancata osservanza della normativa statale potrà sì rilevare quale presupposto legittimante l’intervento sostitutivo, ma solo e soltanto qualora si traduca in un difetto di conformità alla direttiva europea.

Quanto alla necessità che il Governo, prima di esercitare il potere sostitutivo, assegni alla Regione o alla Provincia «un congruo termine per provvedere», coglie nel segno la difesa dello Stato quando osserva che il censurato art. 23, comma 4, richiamando l’art. 43 della legge n. 234 del 2012, rende operante il meccanismo di "diffida” previsto dal comma 2 di tale articolo tramite il richiamo all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

20.4.– Le Province autonome di Trento e di Bolzano, infine, denunciano il contrasto della norma impugnata con il già ricordato meccanismo di adeguamento della legislazione provinciale di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. Si censura, in particolare, che il termine previsto dalla norma impugnata, pari a 120 giorni, sia più breve di quello stabilito dalla citata norma di attuazione statutaria, pari invece a sei mesi.

20.4.1.– La questione è fondata.

Come si è già rilevato, l’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017 prescrive il necessario adeguamento delle legislazioni regionali e provinciali alla nuova disciplina introdotta dalla direttiva 2014/52/UE e dal medesimo decreto per mezzo dell’esercizio della potestà normativa di cui al citato art. 7-bis cod. ambiente. Disposizione, quest’ultima, che, come si è già visto, richiede agli enti territoriali di disciplinare, in particolare, «l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA».

Si tratta, pertanto, di un onere di adeguamento della propria legislazione che, per quel che riguarda le Province autonome di Trento e di Bolzano, può essere assolto secondo i termini dettati dall’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. La disposizione impugnata – lì dove invece prevede, anche in riferimento a tali enti territoriali, che l’adeguamento deve avvenire entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2017 – si pone dunque in contrasto con la richiamata norma di attuazione statutaria, che prevede il diverso e più ampio termine di sei mesi, e va conseguentemente dichiarata illegittima limitatamente a tale parte.

21.– Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna impugnano l’art. 12, nella parte in cui sostituisce l’art. 23, comma 4, secondo periodo, cod. ambiente (ai sensi del quale deve essere data comunicazione, a tutti gli enti potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione, sul sito web dell’autorità competente, della documentazione richiesta al proponente ai fini della VIA); l’art. 13, nella parte in cui sostituisce l’art. 24, comma 3, secondo periodo, del medesimo cod. ambiente (il quale stabilisce il termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni e pareri da parte delle amministrazioni potenzialmente interessate a fronte di modifiche o integrazioni apportate al progetto ad opera del proponente); l’art. 14, nella parte in cui sostituisce l’art. 25, comma 1, primo periodo (valutazione di impatto ambientale compiuta tenendo conto dei pareri degli enti potenzialmente interessati), cod. ambiente.

In via generale, le ricorrenti ritengono che, stando alla lettera delle disposizioni, nella procedura di VIA statale l’amministrazione centrale potrà escludere, a sua arbitraria discrezione, la Regione interessata, coinvolgendo esclusivamente gli enti locali o ritenendo irrilevante la partecipazione regionale.

Sotto tale profilo, le ricorrenti lamentano anzitutto la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., atteso che il legislatore statale ha disatteso un obbligo sancito dal diritto europeo, al quale è vincolato dalla predetta disposizione costituzionale.

Vi sarebbe poi la violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, ex artt. 3 e 97 Cost., atteso che il legislatore statale, lungi dall’individuare in astratto gli enti da consultare, avrebbe lasciato l’amministrazione statale domina dell’intero procedimento e arbitra del coinvolgimento o meno degli enti da informare.

Infine, la disciplina della VIA realizzerebbe un intreccio di competenze statali e regionali, riconosciute dagli statuti di autonomia e dall’art. 117, terzo comma, Cost., applicabile alle Regioni a statuto speciale ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, con conseguente compressione della sfera di autonomia riconosciute alle ricorrenti.

Per le medesime ragioni, sarebbe poi illegittimo l’art. 24, comma 5, cod. ambiente, come novellato dall’art. 13 del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui rimette alla discrezionalità dell’amministrazione dello Stato la richiesta di un supplemento di parere da parte delle altre amministrazioni consultate. Vi sarebbe un illegittimo esercizio della competenza legislativa statale in materia di «tutela dell’ambiente», ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e la violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione tra Stato e Regione (artt. 3, 5, 97, 117 e 118 Cost.). Tali violazioni determinerebbero un’illegittima compressione dell’autonomia regionale, nei già citati ambiti materiali di competenza legislativa primaria e concorrente delle Regioni.

21.1.– Le censure non sono fondate.

In primo luogo, deve essere smentito l’assunto delle ricorrenti secondo cui la disciplina della VIA realizzerebbe un intreccio inestricabile di materie. Se è vero, infatti, che sono sicuramente incise competenze regionali, come è insito nella natura trasversale della materia «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema», l’intervento statale ha un complessivo e prevalente intento di riforma di un procedimento funzionale alla salvaguardia ambientale. Se a questo si aggiunge l’origine sovranazionale della relativa disciplina, è allora evidente come anche con riguardo alle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna la normativa possa essere pienamente ricondotta alle clausole limitative previste dagli statuti speciali degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Lo stesso criterio dell’interesse potenziale, fatto proprio dalla disciplina impugnata ai fini dell’individuazione degli enti da coinvolgere nel procedimento di VIA statale, è mutuato dalla disciplina sovranazionale. L’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, come modificato dalla direttiva 2014/52/UE, stabilisce: «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono fissate dagli Stati membri».

Tale disposizione concorre a realizzare uno degli obiettivi della nuova disciplina di VIA, e cioè la più ampia partecipazione delle istituzioni e del pubblico al processo decisionale. In tal senso, i censurati artt. 12, 13 e 14, laddove fanno riferimento agli enti territoriali potenzialmente interessati e alle altre amministrazioni competenti, mirano a declinare, nell’ordinamento interno, il principio della più ampia partecipazione possibile richiesto dalla normativa sovranazionale (sugli obblighi di trasmissione agli enti territoriali della domanda e della documentazione del procedimento di VIA come obbligo comunitariamente necessario, sentenza n. 234 del 2009). Nell’ottica di valorizzare gli obblighi informativi in tema di VIA, peraltro, si muove già da tempo la giurisprudenza costituzionale, che ha ritenuto tali obblighi inderogabili dalle Regioni, proprio per il nesso di strumentalità tra questi ultimi e il principio della più ampia partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati (sentenze n. 178 e n. 93 del 2013 e n. 227 del 2011).

È, dunque, errato il presupposto interpretativo da cui muovono le ricorrenti: le norme impugnate, nel riferirsi, a diverso titolo, agli «enti territorialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto», non lasciano all’amministrazione statale alcuna scelta discrezionale nella trasmissione dei progetti, dovendo questa necessariamente coinvolgere anche le Regioni nel cui territorio saranno realizzati gli interventi. Di conseguenza, anche le censure, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., non sono fondate.

Non va dimenticato inoltre, come correttamente posto in evidenza dalla difesa statale, che, nei procedimenti relativi a VIA di competenza dello Stato, l’art. 6 del d.lgs. n. 104 del 2017 prevede, per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, la designazione, da parte delle Regioni (e delle Province autonome) interessate dal progetto, di un proprio rappresentante nella Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale insediata presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal senso, non solo le Regioni sono pienamente coinvolte nello stadio iniziale, di instaurazione della procedura, ma anche nella fase istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento finale.

Per le medesime ragioni deve ritenersi non fondata l’ulteriore censura relativa all’art. 24, comma 5, cod. ambiente, come novellato dall’art. 13 del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui rimetterebbe alla discrezionalità dell’amministrazione dello Stato la richiesta di un supplemento di parere da parte delle altre amministrazioni consultate. La norma, infatti, non esclude in radice nuove osservazioni da parte degli enti territoriali, che invece saranno convolti tutte le volte in cui le integrazioni progettuali abbiano una portata innovativa rispetto all’originaria proposta.

22.– Ad avviso delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, sarebbero altresì illegittimi gli artt. 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione del principio di leale collaborazione, desumibile dagli artt. 5, 117 e 118 Cost., in combinato disposto con le competenze statutarie, perché il decreto, oltre a non essere stato preceduto dall’intesa, non avrebbe accolto le proposte emendative avanzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.

22.1.– Inammissibili, per le ragioni già esposte, le censure circa la mancata previa intesa, non sono fondate le questioni relative alla violazione del principio di leale collaborazione per il mancato recepimento, da parte del Governo, delle indicazioni espresse nel parere favorevole condizionato adottato dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il Governo, infatti, non era obbligato a recepire tutte le richieste avanzate dalle Regioni in Conferenza permanente. La formula del parere non richiede quella reiterazione delle trattative finalizzate al raggiungimento dell’accordo che questa Corte richiede, invece, nelle ipotesi di intreccio inestricabile di competenze o di chiamata in sussidiarietà (ex plurimis, sentenze n. 74 del 2018, n. 251 e n. 1 del 2016). D’altro canto, va pure rilevato che il Governo non ha mostrato, in concreto, un atteggiamento di radicale preclusione rispetto alle esigenze regionali, come mostra l’accettazione di parte delle indicazioni emerse in Conferenza (con riguardo, ad esempio, alla consultazione pubblica in materia di verifica di assoggettabilità a VIA o all’inserimento, a seguito di apposito coordinamento normativo, del procedimento unico regionale in materia ambientale nel corpo cod. ambiente).

23.– La Regione autonoma Sardegna ha impugnato, inoltre, gli artt. 3, comma 1, lettere g) e h), 8, 14, 16 e 17 del d.lgs. n. 104 del 2017, per violazione del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 117 e 118 Cost., dell’art. 3 della legge cost. n. 3 del 1948, dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna) e degli artt. 3, 97 e 117 Cost.

Le norme impugnate sarebbero illegittime per aver previsto il coinvolgimento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e non della Regione autonoma Sardegna, per gli interventi di VIA statale da realizzare nel territorio sardo.

Tale censura varrebbe per l’esonero dei progetti che hanno come unico fine quello della difesa nazionale o quello di rispondere ad emergenze di protezione civile, che deve avvenire di concerto con il Ministro dei beni culturali (art. 3, comma 1, lettera g); per l’esonero, in casi eccezionali, di progetti specifici, previo parere del Ministro dei beni culturali (art. 3, comma 1, lettera h); per l’art. 8 del d.lgs. n. 104 del 2017, che sostituisce l’art. 19, comma 8, cod. ambiente, nella parte in cui prevede che, nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, qualora si ritenga di non assoggettare il progetto a VIA, il Ministro dell’ambiente, tenendo conto delle osservazioni del Ministro dei beni culturali, specifica le condizioni ambientali necessarie a evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi; per l’art. 14, che sostituisce l’art. 25 cod. ambiente in relazione all’adozione dei provvedimenti di VIA statale, da adottare previa acquisizione del concerto con il Ministro dei beni culturali; per l’art. 16, comma 1, nella parte in cui introduce nell’art. 27, comma 8, cod. ambiente il provvedimento unico statale, adottato dal Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministro dei beni culturali; per l’art. 17, che sostituisce l’art. 28, comma 2, cod. ambiente, nella parte in cui stabilisce che l’autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni culturali per i profili di competenza, verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al comma 1 al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

La Regione Sardegna ha censurato, infine, l’art. 3, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui consente al Ministro dell’ambiente di esonerare dalla procedura di VIA specifici progetti che hanno come unico obiettivo la risposta da emergenze di protezione civile. Tale disposizione sarebbe invasiva della competenza concorrente in materia di protezione civile ex art. 117, comma terzo, Cost., da riconoscere alla Regione autonoma in virtù della clausola di maggior favore prevista dall’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

23.1.– Le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate.

Le censure relative all’intero art. 3, comma 1, lettera g), relative all’esonero in caso di progetti che rispondono ad emergenze di protezione civile, sono destituite di fondamento per ragioni analoghe a quanto già esposto con riferimento ai ricorsi delle Regioni Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria.

Deve ribadirsi che la disposizione non è incongruente rispetto alla finalità complessiva della riforma, volta a fornire uno standard uniforme di tutela ambientale, e dunque a concentrare, in capo al vertice dell’apparato statale, la scelta dell’esonero in caso di emergenze che rendono necessari interventi di protezione civile.

Non può neanche sostenersi che la disposizione abbia violato il principio di leale collaborazione, posto che la Conferenza Stato-Regioni è stata chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo che già annoverava tale norme.

Come già argomentato, la leale collaborazione viene salvaguardata anche a "valle” del procedimento amministrativo, alla luce di un inquadramento sistematico della norma: la delibera dello stato di emergenza viene infatti decisa dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 1 del 2018 (che riproduce sul punto quanto stabiliva l’art. 5 della legge n. 225 del 1992), previa intesa con la Regione interessata. L’esonero da VIA deve dunque logicamente succedere alla decisione di realizzare interventi di protezione civile concertati con gli enti territoriali interessati.

Anche le censure relative agli artt. 3, comma 1, lettera h), 8, 14, 16 e 17 del d.lgs. n. 104 del 2017, non sono fondate. Quanto all’asserita violazione delle norme statutarie, è insita in una fondamentale riforma in materia ambientale la compressione delle competenze regionali. I limiti delle norme di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali hanno proprio questo scopo: consentire che norme statali sprigionino efficacia precettiva anche nell’ambito degli ordinamenti degli enti ad autonomia differenziata. Ciò che conta è, come più volte ribadito, che non vi sia una sostanziale incoerenza con lo scopo complessivo della riforma o con gli obblighi europei.

Quanto alla supposta violazione del principio di leale collaborazione, la finalità riformatrice in materia di tutela ambientale rende non costituzionalmente necessitato il coinvolgimento della Regione quando si tratti di progetti di competenza dello Stato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), nella parte in cui non contempla una clausola di salvaguardia che consenta alle Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare la propria legislazione alle norme in esso contenute, secondo la procedura di cui all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, nella parte in cui prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguino i propri ordinamenti entro il termine di «centoventi giorni» anziché entro quello di sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’intero d.lgs. n. 104 del 2017, promossa, in riferimento all’art. 120 della Costituzione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni Veneto e Calabria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3, in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost., dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 5, 76, 117, 118 e 120 Cost., dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 76, 81, 117, terzo comma, e 118 Cost., dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;

8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma l, 8, 16, commi l e 2, 22, commi l, 2, 3 e 4, 23, commi l e 4, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento all’art. 76 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’intero d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento all’art. 76 Cost., dalle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Puglia, Veneto e Calabria e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;

12) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;

13) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Calabria e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;

15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe;

16) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;

17) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Abruzzo, Veneto e Calabria con i ricorsi indicati in epigrafe;

18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché agli artt. 3, 97, 117, primo e terzo comma, e 118, Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché agli artt. 117, secondo e terzo comma, Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 22, commi 1, 2, 3 e 4, e 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 1), 3), 5), 6), 11), 13), 14), 16), 17), 18), 20) e 21), 9, numeri 3), 9) e 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige), all’art. 19-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), all’art. 7 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), agli artt. 117, terzo, quarto e quinto comma, anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 118 e 120, secondo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;

22) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 22, commi 1, 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 3), 5), 6), 9), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 24), 9, numeri 3), 9) e 10), e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, agli artt. 7 e 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, all’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonché agli artt. 3, 97, 117, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge. cost. n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 16, commi 1 e 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8, numeri 1), 3), 5), 6), 11), 13), 16), 17), 18), 20), 21) e 9, numeri 3), 9) e 10) del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 19-bis del d.P.R. n. 381 del 1974, all’art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, all’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97, 117, primo e quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe;

24) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 2, e 24 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m), 3 e 4 della legge cost. n. 4 del 1948, nonché agli artt. 3, 5, 97, 117, primo e terzo comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;

25) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse – in riferimento all’art. 2, primo comma, lettere a), d), f) e m) della legge cost. n. 4 del 1948, nonché agli artt. 3, 5, 117, primo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;

26) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, all’art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987, nonché agli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;

27) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4, numeri 6), 9), 10), 11), 12), 13), e 5, numeri 7), 10), 12), 14), 16), 20) e 22) della legge cost. n. 1 del 1963, nonché agli artt. 3, 5, 97 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all’art. 1, comma 6, lettera a), della direttiva 2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;

28) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge cost. n. 1 del 1963, nonché agli artt. 5, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;

29) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948, nonché agli artt. 5, 97 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione all’art. 1, comma 6, lettera a), della direttiva 2014/52/UE, e agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., anche in relazione all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

30) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5, 12, 13, 14, 22 e 26 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge cost. n. 3 del 1948, nonché agli artt. 5, 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;

31) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettere g) e h), 8, 14, 16 e 17 del d.lgs. n. 104 del 2017, promosse, in riferimento all’art. 3 della legge cost. n. 3 del 1948, all’art. 6 del d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), agli artt. 3, 97 e 117 Cost, anche in riferimento all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 118 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Franco MODUGNO – Augusto Antonio BARBERA, Redattori

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2018.