Sentenza n. 8 del 2013

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SENTENZA N. 8

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                      QUARANTA                        Presidente

-           Franco                        GALLO                                   Giudice

-           Luigi                           MAZZELLA                                 "

-           Gaetano                      SILVESTRI                                   "

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Giuseppe                    TESAURO                                    "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Marta                          CARTABIA                                  "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4, e 35, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dalle Regioni Toscana e Veneto con ricorsi notificati il 22-24 e il 23 maggio 2012, depositati in cancelleria il 29 maggio 2012 ed iscritti ai nn. 82 e 83 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2012 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Con due distinti ricorsi, notificati al Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente il 22-24 e 23 maggio 2012, depositati entrambi nella cancelleria della Corte costituzionale il 29 maggio 2012 e iscritti al registro ricorsi 2012, rispettivamente, al n. 82 e al n. 83, la Regione Toscana e la Regione Veneto hanno impugnato, insieme ad altre disposizioni del medesimo provvedimento normativo, la cui trattazione è stata riservata a separato giudizio, l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e, per quanto riguarda la sola Regione Toscana, anche l’art. 35, comma 7, del medesimo decreto-legge, così come convertito.

1.1.— Il citato art. 1, comma 4, stabilisce che: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all’adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti».

L’art. 35, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, prevede la soppressione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), secondo cui «l’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all’articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009».

2.— In riferimento all’art. 1, comma 4, la Regione Toscana lamenta la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, della Costituzione. Ad avviso della Regione ricorrente, il censurato art. 1, comma 4, rappresenterebbe un ulteriore parametro per la valutazione della cosiddetta virtuosità degli enti territoriali, introdotta dall’art. 20, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, in base al quale, al fine di ripartire l’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2012, gli enti territoriali sono ripartiti in due classi sulla base dei parametri di virtuosità ivi stabiliti, ciascuna delle quali partecipa in misura diversa al risanamento della finanza pubblica. In particolare, la ricorrente ritiene che il legislatore abbia individuato, attraverso la norma impugnata, quale ulteriore parametro di virtuosità, un elemento del tutto estraneo alle finalità di coordinamento della finanza pubblica ed abbia quindi esorbitato dai limiti che il legislatore statale incontra in tale materia.

2.1.— Più precisamente la Regione prospetta i seguenti motivi di censura in ordine alla violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione.

Secondo la ricorrente, la valutazione della virtuosità effettuata sulla base del parametro introdotto con la disposizione censurata costituirebbe uno strumento di coartazione della volontà delle Regioni in ambiti legislativi del tutto estranei alle finalità di coordinamento della finanza pubblica, poste alla base della valutazione della virtuosità. Con la disposizione in oggetto si avrebbe dunque l’effetto di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale per finalità del tutto estranee all’obiettivo di contenimento della spesa.

Pertanto la disposizione impugnata, realizzando una surrettizia e inammissibile ingerenza dello Stato nella sfera delle attribuzioni legislative regionali, sia concorrenti che esclusive, risulterebbe incostituzionale per violazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione.

3.— Il medesimo art. 1, comma 4, è censurato anche dalla Regione Veneto in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonché all’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), al principio di leale collaborazione e ai principi di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).

3.1.— In particolare la Regione prospetta i seguenti motivi di censura in ordine alla violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Ad avviso della Regione la norma impugnata sarebbe illegittima, in primo luogo, in relazione all’obbligo di adeguamento ai principi di liberalizzazione delle attività economiche dettato per le Regioni. Essa sembrerebbe riguardare il coordinamento della finanza pubblica, prosegue la ricorrente, dal momento che pone un obbligo, per gli enti territoriali, al cui adempimento si ricollegano importanti conseguenze circa la cogenza degli obiettivi di finanza pubblica e la determinazione della contribuzione degli enti stessi alla manovra annuale. Tuttavia, la medesima disposizione impugnata contiene previsioni di dettaglio ed autoapplicative, che andrebbero oltre la potestà di individuare i principi fondamentali della disciplina ex art. 117, terzo comma, Cost., consentita allo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica. Secondo la prospettazione della ricorrente, il panorama delle competenze legislative regionali incise dalla disposizione impugnata è molto complesso. Il senso della disciplina complessiva, secondo la ricorrente, sarebbe quello di imporre alle Regioni di adottare interventi normativi o comportamenti in ambiti sia di competenza concorrente, come il governo del territorio, sia di potestà regionale residuale come il commercio, di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, Cost.

3.2.— La Regione Veneto lamenta poi la violazione dell’art. 117, primo, secondo e quinto comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

La ricorrente ritiene che la lamentata invasione statale delle competenze normative regionali non possa essere legittimata né dalla previsione di cui all’art. 41 Cost., considerato che la norma impugnata non attiene in alcun modo alla competizione tra imprenditori e ai relativi vantaggi per il consumatore, né dal principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, visto che, nelle materie di competenza regionale, spetta alla Regione dare attuazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ex art. 117, primo e quinto comma, Cost., senza che ciò richieda un intervento statale intermedio. Essa confuta anche la possibilità che la disciplina impugnata trovi legittimazione nell’esercizio di una competenza trasversale quale la tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiché, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, l’intervento normativo statale limitante l’autonomia normativa regionale deve essere non solo coerente con i principi della concorrenza, ma anche proporzionato e adeguato rispetto al fine. Pertanto, l’obbligo di adeguamento imposto ai legislatori regionali non può essere considerato, secondo la Regione, coerente e adeguato rispetto al fine perseguito.

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui si riconoscessero alla disciplina impugnata caratteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza tali da consentire di ricondurla nell’ambito della tutela della concorrenza, la competenza statale così esercitata non potrebbe dirsi prevalente, a parere della ricorrente, e, dunque, capace di escludere il riferimento alle competenze legislative costituzionalmente garantite alle Regioni. Dinnanzi a un concorso di competenze in relazione al quale non sarebbe possibile formulare un giudizio di prevalenza dell’una sull’altra, il legislatore statale avrebbe dovuto, a parere della Regione Veneto, ricorrere a strumenti di leale collaborazione. Poiché ciò non è avvenuto, la disciplina impugnata va, secondo il ricorso, dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con il principio di leale collaborazione.

3.3.— La Regione Veneto lamenta poi la violazione dell’art. 3 della Costituzione.

A parere della ricorrente, la disciplina alla quale la Regione dovrebbe conformarsi risulterebbe, in particolare per quanto riguarda l’art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 1 del 2012, così come modificato dalla legge n. 27 del 2012, talmente generale e generica, indefinita e perplessa, da essere priva di qualsiasi capacità di fungere da riferimento e garantire l’obiettivo di tutela che essa si pone. Pertanto, la disposizione impugnata sarebbe inficiata da un autonomo vizio d’illegittimità costituzionale per contrasto con il principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost.

3.4.— Inoltre, il ricorso contesta che si possa imporre alle Regioni di adeguarsi alle indicazioni che il Governo, entro la fine del 2012, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della normativa censurata darà con atti regolamentari, ipotizzando, così, anche un contrasto con l’art. 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce allo Stato potestà regolamentare unicamente nell’ambito delle materie di sua competenza legislativa esclusiva.

3.5.— Riguardo alla violazione degli artt. 118 e 97 della Costituzione, la ricorrente rileva un contrasto tra l’obbligo di interpretare e applicare le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche, secondo le indicazioni dell’art. 1, comma 2, e l’autonomia regionale nell’esercizio delle funzioni amministrative, sancito dall’art. 118 Cost. Tale profilo di difformità rispetto al dettato costituzionale, aggravato dal contenuto indefinito della normativa di riferimento, non potrà che ingenerare incertezze e ritardi nell’operato delle amministrazioni, anche regionali, che si rifletterà, secondo la Regione Veneto, in una menomazione del principio di buon andamento, garantito dall’art. 97 Cost.

3.6.— Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata presenta un ulteriore profilo di illegittimità in relazione agli artt. 5 e 114 della Costituzione e all’art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001. La norma censurata introdurrebbe, infatti, una nuova forma di controllo sull’operato legislativo delle Regioni, in palese contrasto con il principio autonomistico di cui all’art. 5 Cost., così come con quello di equiordinazione tra enti costituenti la Repubblica stabilito all’art. 114 Cost. e con il principio di cui all’art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha abrogato tutte le forme di controllo, precedentemente previste agli artt. 125 e 130 Cost., perché non più coerenti con il disegno delle autonomie territoriali, successivo alla revisione costituzionale.

3.7.— La Regione Veneto lamenta, infine, la violazione dell’art. 119 della Costituzione e della legge n. 42 del 2009.

La verifica cui il legislatore nazionale assoggetta gli enti territoriali costituirebbe non un controllo di natura collaborativa, ma al contrario una valutazione cui si ricollegano pesanti conseguenze economico-finanziarie per l’ente territoriale. Il mancato inserimento nel novero degli enti virtuosi comporterebbe, da un lato, un aggravamento di responsabilità nel concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e, dall’altro, un innalzamento del contributo posto a carico dell’ente stesso alla manovra finanziaria annuale. Un tale tipo di controllo, svolto per di più da un soggetto non imparziale, cioè dal Ministero dell’economia e delle finanze, su sollecitazione-comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri, si porrebbe in radicale difformità rispetto all’assetto delle autonomie territoriali stabilito a livello costituzionale, finendo con il menomare, secondo la ricorrente, l’autonomia finanziaria regionale di cui all’art. 119 Cost.

In particolare risulterebbero lesi alcuni principi cardine della legge n. 42 del 2009. Il ricorso si riferisce ai principi di autonomia di entrata e di spesa (art. 1, comma 1); al principio di certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento (art. 2, comma 2, lettera ll); al principio di premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell’esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e alla relativa previsione di sanzioni di cui all’art. 2, comma 2, lettera z), i cui presupposti non sono però, secondo la Regione, quelli di cui alla verifica prevista dall’art. 1, comma 4, impugnato.

4.— In riferimento all’art. 35, comma 7, la sola Regione Toscana lamenta la violazione degli artt. 77, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione nonché del principio di leale collaborazione.

La disposizione impugnata prevede, infatti, la soppressione dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, secondo cui «l’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all’articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009».

4.1.— Con riferimento a tale norma, si lamenta in primo luogo la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Ad avviso della ricorrente l’intesa, eliminata dalla disposizione impugnata, aveva la finalità di stabilire, in concertazione con le Regioni, gli obiettivi di politica fiscale, in un’ottica di collaborazione istituzionale per la gestione dei tributi, delle compartecipazioni e della lotta all’evasione fiscale, conformemente a quanto disposto dall’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alla competenza concorrente delle Regioni la materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Detta intesa era preliminare alla stipulazione di convenzioni tra le Regioni e l’Agenzia delle entrate, il cui contenuto, in mancanza dell’intesa, verrebbe ad essere predeterminato in modo unilaterale da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, ledendo così le competenze regionali in tema di coordinamento del sistema tributario di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

4.2.— Ancora, la ricorrente osserva che la disposizione impugnata, attribuendo in una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni, quale è il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, una funzione amministrativa allo Stato, e prevedendo che lo stesso la possa esercitare in modo unilaterale, violerebbe l’art. 118, primo comma, della Costituzione in relazione al principio di leale collaborazione. La Regione Toscana, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ritiene necessario che tale tipologia di funzioni sia esercitata mediante modalità procedimentali che prevedano l’intesa o altri strumenti comunque idonei a coinvolgere attivamente le Regioni.

4.3.— In riferimento alla violazione dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, la ricorrente rileva che l’aver precluso alle Regioni di partecipare alla definizione delle strategie di gestione del sistema tributario e di contrasto all’evasione fiscale sia lesivo del principio in base al quale le Regioni dispongono delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali riferibile al proprio territorio, così come previsto dall’art. 119, secondo comma, Cost. Inoltre, secondo il ricorso, la disposizione impugnata potrebbe incidere negativamente sulla fonte di entrata fiscale riconosciuta di spettanza regionale, così come stabilito dalla Costituzione, la quale assicura alle Regioni il maggior gettito, trattandosi di tributi propri derivati.

4.4.— Riguardo alla violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione, la Regione ricorda che l’art. 35, comma 7, detta una disciplina ordinaria applicabile per il futuro ai fini dell’adozione dell’atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale. Di conseguenza, richiamando la giurisprudenza costituzionale, non ritiene, in parte qua, ravvisabili le ragioni di straordinaria necessità e urgenza richieste dall’art. 77 Cost., trattandosi di una normativa che non interviene su una situazione di urgenza, ma prevede, invece, una disciplina a regime.

Infine, la ricorrente afferma che l’utilizzo improprio dello strumento della decretazione d’urgenza in un ambito materiale di potestà normativa concorrente, quale è quello in esame abbia, di fatto, privato le Regioni della possibilità di far valere le proprie ragioni. Una modifica così rilevante sarebbe dovuta avvenire, a parere della Regione, attraverso la procedura rafforzata, imposta della legge n. 42 del 2009 per l’approvazione del d.lgs. n. 68 del 2011 e, quindi, anche per le sue modificazioni. Secondo il ricorso, l’abrogazione disposta attraverso il decreto-legge e la relativa legge di conversione avrebbe pregiudicato, di fatto, la possibilità per le Regioni di rappresentare le proprie esigenze nel procedimento legislativo, violando così il principio di leale collaborazione.

5.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atti depositati, rispettivamente, il 2 e 4 luglio 2012, chiedendo il rigetto, per le parti che qui interessano, dei ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto.

5.1.— In riferimento all’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito dalla legge n. 27 del 2012, la difesa dello Stato evidenzia che tale disposizione si pone in stretta connessione con i primi tre commi del medesimo articolo 1, non impugnati. Questi ultimi contengono disposizioni tese a dare attuazione ai principi di libertà dell’iniziativa economica e di libera concorrenza. Si tratterebbe quindi di materie pacificamente rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, potendo tale competenza esplicarsi anche nell’adozione di misure promozionali dello sviluppo economico. In ciò si potrebbe cogliere, secondo l’Avvocatura generale, il ragionevole collegamento tra queste disposizioni e la valutazione di virtuosità finanziaria delle Regioni, previsto dall’impugnato comma 4. La promozione dello sviluppo economico contribuirebbe all’equilibrio finanziario, accrescendo il gettito delle entrate fiscali e ponendo le condizioni per la sostenibilità della spesa pubblica e per la riduzione della pressione fiscale.

5.2.— Riguardo all’art. 35, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, la difesa dello Stato sostiene l’infondatezza della asserita lesione della competenza regionale in materia di indirizzo e gestione dei tributi propri regionali.

L’Avvocatura generale ritiene che la disposizione impugnata abbia semplicemente soppresso un passaggio procedurale, cioè l’intesa riferita all’atto d’indirizzo presupposto alla convenzione tra Ministero e Agenzia delle entrate, non necessario, perché concernente una fase in cui la stipula di intese o convenzioni tra le Regioni e l’Agenzia delle entrate sarebbe ancora meramente eventuale. Tale stipula, a differenza della convenzione tra Ministero e Agenzia delle entrate, non sarebbe obbligatoria, rimanendo ciascuna Regione libera di organizzare in proprio la gestione dei tributi regionali.

Sarebbe, quindi, ragionevole, secondo la difesa dello Stato, che le Regioni non partecipino a un’attività organizzativa, cioè la stipula della convenzione obbligatoria tra Ministero e Agenzia delle entrate, che ricade interamente nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali e di organizzazione amministrativa dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettere e) e g), Cost., mentre resta salva la facoltà delle Regioni di stipulare poi con l’Agenzia e con il Ministero dell’economia e delle finanze le intese e convenzioni che ritengano più opportune.

Esclusa la sussistenza di qualsiasi, anche ipotetica, lesione delle competenze regionali, diviene inammissibile la subordinata censura in merito alla mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza per sopprimere l’intesa in questione mediante decreto-legge. La presunta violazione dell’art. 77 Cost., secondo l’Avvocatura generale, anche a volerla ritenere sussistente, non ridonderebbe in lesione di alcuna competenza regionale. La censura sarebbe parimenti infondata, poiché in realtà sussisterebbe l’urgenza di rendere più efficienti tutti gli strumenti di contrasto all’evasione e di gestione dei tributi erariali, snellendo le procedure organizzative attraverso le quali l’amministrazione dello Stato si dota dei mezzi organizzativi necessari.

6.— Le Regioni Veneto e Toscana, rispettivamente in data 12 e 13 novembre 2012, hanno depositato memorie in replica all’atto di costituzione dell’Avvocatura generale dello Stato.

6.1.— La memoria della Regione Veneto, in merito all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, asserisce l’assenza, nell’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, di qualsiasi replica agli argomenti avanzati nel ricorso. La ricorrente torna a ripetere che la qualificazione della disciplina impugnata nell’ambito della tutela della concorrenza non può consentire l’ingresso nell’ordinamento di sistemi di controllo dell’attività legislativa regionale, stante l’attuale assetto autonomistico, disegnato anzitutto dalla Costituzione e dalla legge n. 42 del 2009.

6.2.— La memoria della Regione Toscana, in merito all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, ribadisce la lesione delle competenze concorrenti e residuali, attribuite alle Regioni dagli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. In particolare la ricorrente ripete che l’adeguamento degli enti locali al principio di liberalizzazione delle attività economiche, così come stabilito dall’art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, non potrebbe essere assunto quale valido elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti, poiché del tutto estraneo alle finalità di coordinamento della finanza pubblica. Come già rilevato nel ricorso, la Regione ribadisce che la misura prevista nella norma impugnata avrebbe l’effetto di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale per finalità estranee all’obiettivo di contenimento della spesa.

Per quanto concerne l’art. 35, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012, la ricorrente ribadisce l’infondatezza delle argomentazioni statali. Al riguardo si rileva come l’intesa prevista dall’originario art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 non sarebbe esclusivamente preordinata a definire indirizzi su aspetti di spettanza meramente statale. Da tale atto d’indirizzo dipenderebbero, invece, anche le convenzioni, facoltative e obbligatorie, tra Regioni e Direzioni regionali delle Entrate, in quanto condizionanti la politica di gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni, nonché l’attività di recupero dell’evasione fiscale.

Considerato in diritto

1.— Con i due ricorsi indicati in epigrafe, la Regione Toscana (reg. ric. n. 82 del 2012) e la Regione Veneto (reg. ric. n. 83 del 2012) hanno proposto in via principale varie questioni di legittimità costituzionale relative al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, tra cui alcune aventi ad oggetto l’articolo 1, comma 4, e, per quanto riguarda la sola Regione Toscana, l’art. 35, comma 7, del decreto-legge indicato così come convertito.

In particolare, in ordine all’art. 1, comma 4, la Regione Toscana lamenta la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione; mentre la Regione Veneto ritiene che siano stati violati gli artt. 3, 5, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118, 119 della Costituzione, nonché l’art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il principio di leale collaborazione e i principi di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).

Per quanto riguarda l’art. 35, comma 7, poi, la sola Regione Toscana lamenta la violazione degli artt. 77, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

2.— Stante la connessione esistente tra i predetti ricorsi, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un’unica pronuncia, la quale avrà ad oggetto esclusivamente le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative sopra indicate – art. 1, comma 4, e art. 35, comma 7 – essendo riservata ad altre decisioni la valutazione delle restanti questioni, promosse con i medesimi ricorsi dalle Regioni Toscana e Veneto.

3.— Riguardo all’art. 1, comma 4, del decreto-legge impugnato, devono preliminarmente dichiararsi inammissibili le censure prospettate dalla Regione Veneto con riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114 e 119 Cost., nonché quelle che lamentano la violazione dell’art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, e degli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll), della legge n. 42 del 2009.

3.1.— Le censure relative agli artt. 3 e 97 Cost. sono inammissibili, in quanto non sufficientemente motivate.

La Regione ricorrente si limita a lamentare la genericità e l’indeterminatezza della disposizione impugnata, omettendo di mostrare le ragioni per cui tali caratteristiche della normativa in esame determinino una lesione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, invocati a parametro di giudizio, e trascurando del tutto di indicare come l’asserita violazione di tali principi ridondi sul riparto di competenze sancito dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

3.2.— Ugualmente inammissibili sono le questioni prospettate in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost., e al principio di cui all’art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001. Su tali punti il ricorso risulta carente di motivazione e financo inconferente. Dette censure sono esclusivamente vòlte a rivendicare la posizione equiordinata di cui godrebbero le Regioni rispetto allo Stato, che renderebbe illegittima l’introduzione di qualsiasi strumento di controllo statale sulle Regioni, senza che siano addotte specifiche argomentazioni in ordine alla asserita illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. La motivazione, oltre che insufficiente, appare anche inconferente, in quanto la norma censurata non ripristina alcun controllo sugli atti legislativi o amministrativi delle Regioni, in contrasto con la legge costituzionale n. 3 del 2001, invocata a parametro del presente giudizio.

3.3.— Infine, è inammissibile, per carenza assoluta di motivazione, il ricorso della Regione Veneto nella parte in cui ritiene violati l’art. 119 Cost. e gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll), del legge n. 42 del 2009. Sul punto, il ricorso è privo di qualunque svolgimento argomentativo, limitandosi a richiamare le suddette norme, senza mostrare in quale senso esse risultino incise dalle disposizioni impugnate e senza neppure offrire ragioni a sostegno della possibilità di far valere l’evocata legge n. 42 del 2009 come parametro nei giudizi davanti a questa Corte.

4.— Nel merito, le rimanenti questioni aventi ad oggetto l’art. 1, comma 4, non sono fondate.

4.1.— Occorre, anzitutto, chiarire il significato della disposizione impugnata, alla luce del contesto normativo in cui s’inscrive.

Il contenuto del censurato art. 1, comma 4, infatti, può essere compreso solo in relazione ai commi che lo precedono, dal momento che esso prevede che le Regioni e gli altri enti territoriali si adeguino ai principi desumibili dai primi tre commi del medesimo art. 1 e, al fine di incentivare gli enti territoriali ad operare nel senso indicato dal legislatore statale, il comma 4 afferma che «il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità», alla quale si connettono conseguenze di ordine finanziario, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

I principi contenuti nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 – la cui attuazione da parte di tutti gli enti territoriali il legislatore intende incentivare con il dispositivo contenuto nel comma 4, oggetto del presente giudizio – riguardano la liberalizzazione delle attività economiche e si pongono in linea di continuità, anche attraverso richiami testuali espliciti, con l’art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, su cui questa Corte si è pronunciata con sentenza n. 200 del 2012.

In vista di una progressiva e ordinata liberalizzazione delle attività economiche, l’art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede un procedimento di ri-regolazione delle attività economiche a livello statale, da realizzarsi attraverso strumenti di delegificazione, che mira all’abrogazione delle norme che, a vario titolo e in diverso modo, prevedono limitazioni o pongono condizioni o divieti che ostacolano l’iniziativa economica o frenano l’ingresso nei mercati di nuovi operatori, fatte salve le regolamentazioni giustificate da «un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario» (art. 1, comma 1, lettera a), e che siano adeguate e proporzionate alle finalità pubbliche perseguite (art. 1, comma 1, lettera b). Allo stesso scopo, l’art. 1, comma 2, prevede che «[l]e disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche» siano «interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale» e indica una serie d’interessi pubblici, anche di rango costituzionale, che possono giustificare limiti e controlli, vòlti, ad esempio, «ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica». Segue, all’art. 1, comma 3, la previsione che il Governo individui con regolamenti di delegificazione, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le attività per le quali permangono limiti, regolamentazioni e controlli e identifichi, altresì, le disposizioni legislative e regolamentari che, invece, risultano abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.

Vista nel suo insieme, la disciplina contenuta nell’art. 1 del decreto-legge n. 1 del 2012 si colloca nel solco di un’evoluzione normativa diretta ad attuare «il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche, richiedendo che eventuali restrizioni e limitazioni alla libera iniziativa economica debbano trovare puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale» (sentenza n. 200 del 2012). Tale intervento normativo, conformemente ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, «prelude a una razionalizzazione della regolazione, che elimini, da un lato, gli ostacoli al libero esercizio dell’attività economica che si rivelino inutili o sproporzionati e, dall’altro, mantenga le normative necessarie a garantire che le dinamiche economiche non si svolgano in contrasto con l’utilità sociale» e con gli altri principi costituzionali (sentenza n. 200 del 2012).

4.2.— In questo quadro, l’art. 1, comma 4, estende all’intero sistema delle autonomie il compito di attuare i principi di liberalizzazione, come sopra delineati. Del resto, affinché l’obiettivo perseguito dal legislatore possa ottenere gli effetti sperati, in termini di snellimento degli oneri gravanti sull’esercizio dell’iniziativa economica, occorre che l’azione di tutte le pubbliche amministrazioni – centrali, regionali e locali – sia improntata ai medesimi principi, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell’uno o dell’altro degli ulteriori enti che compongono l’articolato sistema delle autonomie. Quest’ultimo, infatti, risponde ad una logica che esige il concorso di tutti gli enti territoriali all’attuazione dei principi di simili riforme. A titolo esemplificativo, si può rammentare che persino gli statuti di autonomia speciale prevedono che le norme fondamentali delle riforme economico-sociali costituiscono vincoli ai rispettivi legislatori regionali e provinciali, che sono tenuti ad osservarle nell’esercizio di ogni tipo di competenza ad essi attribuita. Per queste ragioni, il principio di liberalizzazione delle attività economiche – adeguatamente temperato dalle esigenze di tutela di altri beni di valore costituzionale – si rivolge tanto al governo centrale (art. 1, commi 1, 2 e 3), quanto a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni (art. 1, comma 4), perché solo con la convergenza dell’azione di tutti i soggetti pubblici esso può conseguire risultati apprezzabili.

4.3.— L’ampiezza dei principi di razionalizzazione della regolazione delle attività economiche non comporta, nel caso in esame, l’assorbimento delle competenze legislative regionali in quella spettante allo Stato nell’ambito della tutela della concorrenza, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che pure costituisce il titolo competenziale sulla base del quale l’atto normativo statale impugnato è stato adottato. Al contrario: grazie alla tecnica normativa prescelta, i principi di liberalizzazione presuppongono che le Regioni seguitino ad esercitare le proprie competenze in materia di regolazione delle attività economiche, essendo anzi richiesto che tutti gli enti territoriali diano attuazione ai principi dettati dal legislatore statale. Le Regioni, dunque, non risultano menomate nelle, né tanto meno private delle, competenze legislative e amministrative loro spettanti, ma sono orientate ad esercitarle in base ai principi indicati dal legislatore statale, che ha agito nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di concorrenza.

4.4.— Ciò determina l’infondatezza delle censure relative all’art. 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, e 118 Cost., dato che con la disposizione impugnata il «legislatore nazionale non ha occupato gli spazi riservati a quello regionale, ma ha agito presupponendo invece che le singole Regioni continuino ad esercitare le loro competenze, conformandosi tuttavia ai principi stabiliti a livello statale» (sentenza n. 200 del 2012).

4.5.— Neppure sono fondate le censure, prospettate dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 117, primo e quinto comma, Cost., considerato che non emerge alcun profilo di contrasto con il diritto dell’Unione europea, mentre, sotto il profilo del riparto di competenze, la disposizione impugnata si qualifica in termini di «tutela della concorrenza» (ex plurimis, sentenze n. 299 e n. 200 del 2012), rientrando dunque pienamente all’interno delle competenze di pertinenza esclusiva statale, ex art. 117, secondo comma, Cost., senza nulla togliere alle Regioni in materia di attuazione del diritto europeo.

4.6.— Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, lamentata dalla Regione Veneto, la relativa questione è parimenti infondata.

A prescindere da ogni considerazione sulla formulazione, in vero poco perspicua, della censura, occorre ribadire che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’invocato principio non trova applicazione in riferimento al procedimento legislativo ed, inoltre, «esso non opera allorché lo Stato eserciti la propria competenza legislativa esclusiva in materia di "tutela della concorrenza”» (così la sentenza n. 299 del 2012 e similmente le sentenze n. 234 del 2012, n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005).

5.— Il principale elemento di novità della disposizione impugnata, rispetto all’evoluzione normativa sopra richiamata (punto 4.1.), è costituito dal raccordo tra attuazione dei principi di razionalizzazione delle attività economiche e implicazioni di natura finanziaria a carico delle autonomie territoriali. Proprio in ordine a tale correlazione è stato formulato il più nutrito gruppo di censure, per violazione dell’art. 117, terzo comma, e 119 Cost., rispettivamente in materia di coordinamento della finanza pubblica e autonomia finanziaria regionale.

5.1.— Le questioni non sono fondate.

L’art. 1, comma 4, censurato, prevede che la Presidenza del Consiglio comunichi al Ministero dell’economia «gli enti che hanno proceduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo», volte all’attuazione del principio di liberalizzazione. Tale adeguamento viene considerato tra i parametri di "virtuosità”, sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, gli enti territoriali vengono suddivisi in due classi, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Gli enti stimati complessivamente virtuosi sono chiamati a rispettare vincoli di finanza pubblica meno stringenti rispetto agli enti meno virtuosi, come ad esempio quelli relativi al contenimento delle spese correnti, ai sensi dell’art. 77-ter, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Al contrario, gli enti collocati nella classe meno virtuosa subiscono una riduzione dei trasferimenti e concorrono alla realizzazione di obiettivi di finanza pubblica maggiormente onerosi, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 giugno 2010, n. 122.

La valutazione della "virtuosità” degli enti si basa su un complesso di parametri assai articolato (ex art. 20, comma 2, lettere da a a l, e comma 2-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011), tra i quali la disposizione impugnata introduce anche l’adeguamento ai principi della razionalizzazione della regolazione economica, quale elemento aggiuntivo rispetto agli altri fattori già previsti dal legislatore.

5.2.— Non è difficile cogliere la ratio del legame tracciato dal legislatore fra le politiche economiche di liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della regolazione, e le implicazioni finanziarie delle stesse. Secondo l’impostazione di fondo della normativa – ispirata a quelle evidenze economiche empiriche che individuano una significativa relazione fra liberalizzazioni e crescita economica, su cui poggiano anche molti interventi delle istituzioni europee – è ragionevole ritenere che le politiche economiche volte ad alleggerire la regolazione, liberandola dagli oneri inutili e sproporzionati, perseguano lo scopo di sostenere lo sviluppo dell’economia nazionale. Questa relazione tra liberalizzazione e crescita economica appare ulteriormente rilevante in quanto, da un lato, la crescita economica è uno dei fattori che può contribuire all’aumento del gettito tributario, che, a sua volta, concorre alla riduzione del disavanzo della finanza pubblica; dall’altro, non si può trascurare il fatto che il Patto europeo di stabilità e crescita – che è alla base del Patto di stabilità interno – esige il rispetto di alcuni indici che mettono in relazione il prodotto interno lordo, solitamente preso a riferimento quale misura della crescita economica di un Paese, con il debito delle amministrazioni pubbliche e con il deficit pubblico. Il rispetto di tali indici può essere raggiunto, sia attraverso la crescita del prodotto interno lordo, sia attraverso il contenimento e la riduzione del debito delle amministrazioni pubbliche e del deficit pubblico. In questa prospettiva, è ragionevole che la norma impugnata consenta di valutare l’adeguamento di ciascun ente territoriale ai principi della razionalizzazione della regolazione, anche al fine di stabilire le modalità con cui questo debba partecipare al risanamento della finanza pubblica. L’attuazione di politiche economiche locali e regionali volte alla liberalizzazione ordinata e ragionevole e allo sviluppo dei mercati, infatti, produce dei riflessi sul piano nazionale, sia quanto alla crescita, sia quanto alle entrate tributarie, sia, infine, quanto al rispetto delle condizioni dettate dal Patto europeo di stabilità e crescita.

5.3.— Complessivamente, dunque, non è irragionevole che il legislatore abbia previsto un trattamento differenziato fra enti che decidono di perseguire un maggiore sviluppo economico attraverso politiche di ri-regolazione dei mercati ed enti che, al contrario, non lo fanno, purché, naturalmente, lo Stato operi tale valutazione attraverso strumenti dotati di un certo grado di oggettività e comparabilità, che precisino ex ante i criteri per apprezzare il grado di adeguamento raggiunto da ciascun ente nell’ambito del processo complessivo di razionalizzazione della regolazione, all’interno dei diversi mercati singolarmente individuati.

Introdurre un regime finanziario più favorevole per le Regioni che sviluppano adeguate politiche di crescita economica costituisce, dunque, una misura premiale non incoerente rispetto alle politiche economiche che si intendono, in tal modo, incentivare.

Non sussiste pertanto alcuna violazione sotto l’invocato profilo dell’art. 119 Cost., né dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica.

6.— La Regione Toscana ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012 – che ha soppresso l’intesa introdotta con l’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), nell’ambito del procedimento volto all’adozione dell’atto di indirizzo di cui all’art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze – per violazione degli artt. 77, secondo comma, 117, terzo comma (in materia di coordinamento del sistema tributario), 118, primo comma, e 119, secondo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

6.1.— In riferimento alle censure mosse nei confronti dell’art. 35, comma 7, è necessario, in primo luogo, indagare il significato sia del cosiddetto "atto di indirizzo” del Ministro dell’economia e delle finanze, che costituisce il presupposto per il rinnovo della Convenzione tra il Ministero e l’Agenzia delle entrate, prevista dall’art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999, sia di tale Convenzione.

Quest’ultima, in particolare, disciplina i rapporti tra Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle entrate, in relazione alle funzioni amministrative di riscossione alla stessa rimesse. In merito alla suddetta Convenzione, la Corte costituzionale ha già avuto modo di precisare che: «la citata Convenzione […] non è idonea a produrre lesione della sfera di competenza costituzionale della ricorrente [Regione Siciliana], in quanto essa disciplina i rapporti tra il Ministero e l’Agenzia, senza alcun riferimento alle competenze regionali, né contiene alcun profilo che in qualche modo possa dar luogo ad una compressione dei poteri regionali in materia di riscossione dei tributi» (sentenza n. 288 del 2004). Di conseguenza, come pure precisato nella predetta sentenza, la possibilità di pervenire a una intesa tra Regione e Agenzia delle entrate per la riscossione dei tributi di spettanza regionale non risulta in alcun modo pregiudicata dalla Convenzione stipulata a livello centrale, per ambiti diversi ed estranei alle competenze regionali, tra Ministero e Agenzia.

Il d.lgs. n. 68 del 2011 segue proprio questa impostazione, prevedendo specifiche Convenzioni tra Regioni e Agenzia delle entrate, distinte da quella tra Ministero e Agenzia. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011 «le Regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con l’Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall’attività di recupero dell’evasione», nel rispetto della autonomia organizzativa delle stesse e nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione. La disposizione prosegue, specificando che «[l]’atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali». E ancora, l’art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo specifica che le modalità di gestione dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinate sulla base di convenzioni da definire tra l’Agenzia delle entrate e le Regioni.

6.2.— Stante l’estraneità della disposizione impugnata agli ambiti di competenza regionale, la questione sollevata relativamente alla violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., è inammissibile.

Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha ritenuto, infatti, ammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte da una Regione, nell’ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, solo quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni sul riparto di competenze tra Stato e Regioni e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese indirettamente dalla violazione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V, nonché le ragioni della lamentata lesione (ex plurimis, sentenze n. 22 del 2012, n. 128 del 2011, n. 326 del 2010, n. 116 del 2006, n. 280 del 2004). In particolare, con riferimento all’art. 77 Cost., questa Corte ha ribadito in parte qua la giurisprudenza sopra ricordata, riconoscendo che le Regioni possono impugnare un decreto-legge per motivi attinenti alla pretesa violazione del medesimo art. 77, ove adducano che da tale violazione derivi una compressione delle loro competenze costituzionali (ex plurimis, sentenza n. 6 del 2004). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto, come eccepito dall’Avvocatura generale dello Stato, non si vede come l’asserita mancanza di ragioni di straordinaria necessità e urgenza, richieste dall’art. 77 Cost., si ripercuota sul riparto delle competenze legislative.

6.3.— Nel merito, alla luce del quadro normativo poco sopra illustrato, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, 119, secondo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione non sono fondate.

È, infatti, in sede di Convenzione tra Regioni e Agenzia delle entrate, e non nell’ambito della formazione del cosiddetto atto di indirizzo ministeriale, che possono trovare spazio le indicazioni regionali – spazio di cui la ricorrente ritiene essere stata privata con l’eliminazione dell’intesa ad opera della disposizione impugnata – ed è, di nuovo, in tale sede che deve e può trovare possibilità di esprimersi la leale collaborazione tra Stato e Regioni, come previsto, del resto, dai commi 5, 6, e 7 dell’art. 10 del d.lgs. n. 68 del 2011, secondo cui «Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le regioni di definire, di concerto con la Direzione dell’Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull’impiego delle risorse disponibili. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l’istituzione presso ciascuna sede regionale dell’Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l’Agenzia delle entrate».

Alla luce di detto contesto normativo, la soppressione dell’intesa – che non era prevista nell’originaria formulazione dell’art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999, ma è stata introdotta con l’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, e subito eliminata con l’art. 35, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012, in questa sede impugnato – non determina alcuna lesione delle competenze regionali in tema di coordinamento del sistema tributario di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., né viola in alcun modo il principio di leale collaborazione. Per le medesime ragioni non sono neppure fondate le censure basate sulla violazione dell’art. 118, primo comma, Cost., e dell’art. 119, secondo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti le altre disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27,

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Veneto con riferimento agli articoli 3, 5, 97, 114 e 119 della Costituzione; 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); 1, comma 1, e 2, comma 2, lettere z) e ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 35, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, promossa, in riferimento all’articolo 77, secondo comma, della Costituzione dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito nella legge n. 27 del 2012, promosse dalla Regione Toscana e dalla Regione Veneto, con riferimento agli articoli 117, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 118, 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 35, comma 7, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 118, primo comma, 119, secondo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2013.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI