Sentenza n. 357 del 2010

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SENTENZA N. 357

ANNO 2010

 

Commento alla decisione di

 

Matteo Barbero

Regioni: autonomia tributaria "in ordine sparso”

 

(per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-Ugo DE SIERVO                                                                           Presidente

-Paolo MADDALENA                                                                    Giudice

-Alfio FINOCCHIARO                                                                   "

-Alfonso QUARANTA                                                                    "

-Franco GALLO                                                                               "

-Luigi MAZZELLA                                                                         "

-Gaetano SILVESTRI                                                                      "

-Sabino CASSESE                                                                           "

-Maria Rita SAULLE                                                                       "

-Giuseppe TESAURO                                                                      "

-Paolo Maria NAPOLITANO                                                          "

-Giuseppe FRIGO                                                                            "

-Alessandro CRISCUOLO                                                              "

-Paolo GROSSI                                                                                "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale: a) dell’art. 3, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria di assestamento 2009), sia nel testo originario, sia nel testo vigente, quale modificato dal comma 1, lettera a), dell’art. 20 della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010); b) dell’art. 56, comma 1, della suddetta legge provinciale n. 2 del 2009; c) dell’art. 45, comma 5, della menzionata legge provinciale n. 19 del 2009; giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 26 maggio - 3 giugno 2009 ed il 1° marzo - 4 marzo 2010, depositati in cancelleria il 4 giugno 2009 e l’8 marzo 2010, iscritti rispettivamente al n. 35 del registro ricorsi 2009 ed al n. 37 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 16 novembre 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento.   

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 26 maggio 2009, depositato il 4 giugno successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale: a) dell’art. 3, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria di assestamento 2009); b) dell’art. 56, comma 1, della medesima legge provinciale. La difesa dello Stato deduce che tali disposizioni violano, rispettivamente: a) gli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione; b) gli artt. 8, numero 5), numero 17) e numero 19) del suddetto statuto, nonché l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

1.1. – Il censurato comma 2 dell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009 stabilisce che, «per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio dell’anno successivo» a quello fissato dall’art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), «e dalle relative proroghe previste con legge statale» − cioè, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011, tenuto conto del differimento temporale disposto dal comma 7 dell’art. 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 –, è «prorogata» l’aliquota dell’IRAP, «determinata secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria). Detto comma dell’articolo 6 della legge provinciale n. 11 del 2001 stabilisce, a sua volta, che «per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l’aliquota» dell’IRAP di cui al comma 1 dell’art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), «come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», «è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo d’imposta dalla vigente normativa statale». Pertanto, in forza delle suddette disposizioni delle due menzionate leggi provinciali, l’indicata aliquota dell’IRAP – applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – è ridotta, secondo quanto dedotto dalla difesa dello Stato, dall’«1,9 per cento» allo «0,9 per cento» e prorogata «per il» periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011.

Il ricorrente, dopo aver premesso che la Provincia autonoma di Trento non ha alcuna competenza legislativa statutaria in materia tributaria (né esclusiva né integrativa), afferma che la denunciata disposizione della legge provinciale invade la sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, perché, in violazione degli evocati parametri costituzionali, si pone in contrasto con quanto disposto dagli artt. 16, commi 1 e 3, e 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, i quali attribuiscono alle Regioni (ed alle Province autonome) il potere di variare, fino ad un punto percentuale, solo l’aliquota base dell’IRAP, pari attualmente al 3,9 per cento (commi 1 e 3 dell’art. 16), e non quella speciale dell’«1,9 per cento», applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi e stabilita dal comma 1 dell’art. 45 (articolo, questo, rubricato come «Disposizioni transitorie») di detto decreto legislativo.

La difesa dello Stato aggiunge che la misura dell’indicata aliquota speciale è stata determinata stabilmente, nella misura dell’1,9 per cento, per l’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 e per tutti i periodi d’imposta successivi, soltanto ad opera del comma 1 dell’art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2009), in vigore dal 1° gennaio 2009, che ha posto fine al precedente periodo transitorio, nel quale il legislatore statale era intervenuto di volta in volta, in relazione ai singoli periodi d’imposta, per fissare la speciale aliquota temporaneamente applicabile ai destinatari della norma. Ad avviso del ricorrente, solo la transitorietà delle precedenti misure dell’aliquota speciale ha temporaneamente legittimato i legislatori regionali e provinciali dell’epoca a variare l’entità di detta aliquota, nel limite di un punto percentuale, ai sensi dei citati commi 1 e 3 dell’art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997. Tale temporanea legittimazione spiegherebbe – sempre secondo la difesa dello Stato – perché lo Stato non ha, all’epoca, impugnato quelle leggi regionali provinciali che, per gli anni d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2009, hanno fatto uso del potere di variare la misura della suddetta aliquota speciale. Il ricorrente osserva, altresí, che la disposizione censurata − prorogando ad un periodo d’imposta successivo alla indicata "stabilizzazione” dell’aliquota speciale la riduzione di un punto percentuale della misura di quest’ultima (riduzione già disposta con precedenti leggi della medesima Provincia autonoma di Trento) – incide sull’IRAP, cioè su un tributo che, in quanto istituito e disciplinato dalla legge dello Stato e non da leggi regionali (o provinciali), non può considerarsi, nonostante la destinazione regionale del suo gettito, «proprio» della Regione o della Provincia autonoma e la cui disciplina è riservata pertanto, come piú volte sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, fatte salve le sole determinazioni che la legge statale espressamente attribuisce alle Regioni (la difesa dello Stato richiama, al riguardo, le sentenze n. 451 e n. 193 del 2007; n. 413, n. 412 e n. 155 del 2006; n. 455 del 2005; n. 431, n. 381, n. 241, n. 37 e n. 29 del 2004; n. 297 e n. 296 del 2003).

Per l’Avvocatura generale dello Stato, la correttezza di tali osservazioni non trova smentita nel disposto del comma 43 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2008), secondo cui «l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale»; termine, questo, poi differito al 1° gennaio 2010 dal sopra menzionato comma 7 dell’art. 42 del decreto-legge n. 207 del 2008. Infatti, argomenta la difesa dello Stato, non solo il suddetto comma 43 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 ha efficacia esclusivamente dal 1° gennaio 2010, ma esso dispone espressamente che le Regioni «possono modificare l’aliquota» soltanto «nei limiti stabiliti dalle leggi statali»; con la conseguenza che, in mancanza – come nella specie − di una legge-cornice statale che fissi tali limiti, resta precluso per le Regioni e per le Province autonome stabilire una proroga, come quella prevista con la disposizione censurata, della riduzione dell’aliquota speciale.

Il ricorrente conclude, pertanto, nel senso che il denunciato comma 2 dell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009 «eccede la competenza statutaria provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto di autonomia e si pone in contrasto con l’art. 16 d.lgs. n. 446/97 e conseguentemente víola l’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione in materia di sistema tributario».

1.2. – Il censurato comma 1 dell’art. 56 della medesima legge provinciale n. 2 del 2009 stabilisce che «La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell’art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi». Secondo il ricorrente, la denunciata disposizione di legge attribuisce alla Giunta provinciale il cómpito di determinare sia la quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione, sia i criteri per la restituzione agli utenti della quota tariffaria corrispondente al servizio di depurazione, ove questo non sia stato istituito (quota che, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, non è dovuta). Tuttavia, soggiunge il ricorrente, la normativa statale non attribuisce alla Giunta provinciale le suddette competenze, le quali sono invece espressamente riservate, rispettivamente: a) all’Autorità d’àmbito, la quale – al fine della predisposizione del piano finanziario facente parte del piano d’àmbito – determina la tariffa di base del servizio idrico integrato (art. 154, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale») nell’osservanza sia delle disposizioni di cui al decreto ministeriale che (ai sensi dell’art. 154, comma 2, dello stesso decreto legislativo) definisce le varie componenti di costo (ivi comprese quelle indicate nel comma 1 del sopra citato art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008, attinenti agli «oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli connessi ai relativi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d’ambito»), sia del metodo tariffario e delle modalità di revisione periodica deliberati dal Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (COVIRI) ed adottati con decreto ministeriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 161, comma 4, lettera a, del citato d.lgs. n. 152 del 2006); b) al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale, al fine di attuare la sopra citata sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 – su proposta del COVIRI ed in coerenza con le previsioni dell’allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici, emesso d’intesa con il ministro dell’ambiente, del 1° agosto 1996 –, «stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri» per la restituzione agli utenti della quota tariffaria non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione (commi 2, 3 e 4 dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008). La difesa dello Stato sottolinea, al riguardo, che la menzionata normativa statale è diretta non solo a tutelare le risorse idriche, garantendo uniformi standards quantitativi e qualitativi del servizio idrico secondo criteri di sostenibilità ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), ma anche a promuovere la concorrenza per il mercato della gestione del medesimo servizio secondo criteri di partecipazione competitiva uguali su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma, poi, che il denunciato comma 1 dell’art. 56 della legge provinciale n. 2 del 2009, disponendo in materia di determinazione della tariffa e di criteri per il rimborso di una quota tariffaria del servizio idrico integrato, eccede la competenza statutaria provinciale di cui al numero 19) dell’art. 8 dello Statuto di autonomia, il quale attribuisce alla Provincia la competenza legislativa in materia di servizi pubblici locali solo limitatamente alla materia – del tutto diversa da quella oggetto della suddetta normativa provinciale – dell’«assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali» ed eccede anche la competenza di cui ai numeri 5), 17) e 19) dello stesso articolo dello statuto.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorrente conclude nel senso che la denunciata disposizione víola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Lo stesso ricorrente informa, altresí, che analoghe disposizioni concernenti il servizio idrico integrato, contenute nella «L. r. Emilia-Romagna n. 10/2008, sono state oggetto di delibera di impugnazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella seduta del 28/08/2008».

2. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che le questioni riguardanti il comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009 siano dichiarate in parte inammissibili o comunque non fondate e che quelle riguardanti il comma 1 dell’art. 56 della medesima legge provinciale siano dichiarate non fondate.

2.1. – Quanto al censurato comma 2 dell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009, la Provincia resistente deduce, in primo luogo, che le questioni ad esso relative sono parzialmente inammissibili, perché, mentre la delibera del Consiglio dei ministri afferma che le modifiche dell’aliquota dell’IRAP per il settore agricolo saranno consentite alle Regioni quando tale imposta diventerà tributo proprio regionale, nel ricorso si sostiene, invece, che la censurata norma provinciale sarebbe illegittima anche dopo la "regionalizzazione” dell’IRAP, in quanto (sempre per il ricorrente) le Regioni – ai sensi del comma 43 dell’art. 1 della legge statale n. 244 del 2007 – non potrebbero modificare le aliquote prima dell’emanazione della legge statale di cornice. La Provincia afferma che tale questione, in quanto sollevata soltanto nel ricorso e non nella delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri, è inammissibile in base alla costante giurisprudenza costituzionale (cita, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 311 e n. 27 del 2008; n. 453, n. 365 e n. 275 del 2007).

In secondo luogo, la resistente, a sostegno della richiesta di pronuncia di non fondatezza delle questioni, deduce che: a) con proprie leggi provinciali, ha sempre disposto, senza alcuna contestazione da parte dello Stato, la modificazione dell’aliquota dell’IRAP per il settore agricolo dal 2001 al 2009 e, quindi, anche dopo la cosiddetta "stabilizzazione” che, per il ricorrente, sarebbe stata disposta – a partire dall’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 – ad opera del comma 1 dell’art. 2 della legge n. 203 del 2008 (art. 4, comma 4, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3; art. 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11; art. 2, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15; art. 12, comma 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1; art. 27, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20; art. 18, comma 3, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16); b) anche altre Regioni hanno modificato, senza contestazioni statali, l’aliquota dell’IRAP per il settore agricolo, come la Regione Sardegna (modifica relativa agli anni dal 2008 al 2010: art. 2 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3), la Regione Lazio (modifica stabile a partire dal 2002: art. 5 della legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34), la Regione Valle d’Aosta (modifica stabile a partire dal 2004: art. 1, comma 3, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21); c) varie leggi di altre Regioni hanno modificato, sempre senza alcuna contestazione dello Stato, l’aliquota speciale dell’IRAP relativa al settore delle banche e delle assicurazioni, analoga – quanto al regime di modificabilità – all’aliquota relativa al settore agricolo (Regione Lombardia: art. 1, comma 5, della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27; Regione Marche: art. 1, comma 6, della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35; Regione Lazio: legge regionale 13 dicembre 2001, n. 34 del 2001); c) tali modificazioni delle aliquote speciali sono consentite dall’art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997, il quale, disponendo che «le regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale» e che «la variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi», autorizza le Regioni (e le Province autonome) – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – a variare fino ad un punto percentuale non solo l’aliquota base dell’IRAP, prevista «al comma 1», ma anche le aliquote speciali; d) tale potere di variazione delle aliquote speciali risponde alla ratio di consentire alle Regioni (e Province autonome) un ampio margine di manovra fiscale in materia di IRAP; e) diversamente, il ius variandi delle aliquote speciali di tale imposta, concretamente esercitato dalla Provincia e da varie Regioni prima del periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2009, non si sarebbe potuto giustificare neppure con la "transitorietà” (addotta, invece, dal ricorrente) delle aliquote speciali, di volta in volta fissate dal legislatore per i periodi d’imposta anteriori; f) in ogni caso, le Regioni hanno il potere di ridurre (o, comunque, di modificare) le aliquote speciali quanto meno a far data dalla trasformazione dell’IRAP in tributo proprio regionale, cioè a decorrere dal 1° gennaio 2010 – in forza del disposto degli artt. 1, comma 43, della legge n. 44 del 2007 e 42, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 2008 –, senza necessità di attendere l’emanazione una legge-cornice statale in tema di coordinamento della finanza pubblica; g) tale ultimo rilievo è confermato dall’art. 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione), il quale stabilisce, quale criterio direttivo per il Governo, l’«esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano al proprio livello di governo.

2.2. – Quanto al censurato comma 1 dell’art. 56 della suddetta legge provinciale n. 2 del 2009, la Provincia autonoma deduce, a sostegno della propria richiesta di dichiarare non fondate le promosse questioni, che: a) la disposizione impugnata, come si desume dai riferimenti al «rimborso» ed alle «spese», si riferisce, in realtà, esclusivamente al comma 2 dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009 e, pertanto, attribuisce alla Giunta provinciale il potere non di determinare la quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione (come invece erroneamente ritenuto dal ricorrente), ma soltanto i criteri e le modalità per la restituzione agli utenti della «quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione»; b) comunque, anche ad interpretare la censurata disposizione nel senso indicato dal ricorrente, la violazione degli evocati parametri costituzionali sarebbe comunque esclusa, perché il potere della Giunta provinciale di individuare l’incidenza dei costi degli impianti di depurazione ai fini della determinazione della tariffa del servizio idrico integrato costituisce esercizio delle competenze legislative provinciali previste dallo statuto di autonomia in materia di acquedotti e di organizzazione dei servizi pubblici (art. 8, numero 17 e numero 19), di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanità (art. 9, numero 9 e numero 10), di finanza locale (art. 80), nonché di programmazione dell’utilizzo delle acque e di difesa dell’inquinamento (art. 14, in relazione anche all’art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, per il quale, a séguito del trasferimento alle Province autonome del demanio idrico – ai sensi dell’art. 8, primo comma, lettera e, del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 – , tali Province esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità di tale demanio, ivi comprese quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall’inquinamento); c) in particolare, la indicata competenza della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela delle acque e di servizi pubblici e, quindi, di servizio idrico (riconosciuta dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 412 del 1994 e n. 412 del 2001) nonché la circostanza che detta competenza è stata di fatto ampiamente esercitata dalla Provincia (artt. 54 e seguenti del decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987 n. 1-41, recante «Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti»; art. 9 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, recante «Norme in materia di finanza locale»; artt. 5 e seguenti del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-999/Leg., recante «Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 1») escludono che l’evocato parametro interposto costituito dal comma 4 dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008 sia applicabile alla Provincia autonoma di Trento e, pertanto, escludono in tale àmbito territoriale provinciale che al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sia riservato il potere di stabilire «con propri decreti i criteri ed i parametri» per la restituzione agli utenti della quota tariffaria non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione, sia (su proposta del COVIRI ed in coerenza con le previsioni dell’allegato al decreto del Ministero dei lavori pubblici, emesso d’intesa con il ministro dell’ambiente, del 1° agosto 1996, relativo al metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato); d) non solo nella Provincia autonoma di Trento non opera il servizio idrico integrato e la tutela dell’ambiente non è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (tanto che, in un precedente giudizio avente analogo oggetto, l’Avvocatura dello Stato non aveva invocato a parametro l’art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., come risulta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2005), ma la garanzia – invocata dal ricorrente – di uniformi standards quantitativi e qualitativi della risorsa idrica può realizzarsi non attraverso la determinazione dei criteri per l’attuazione del comma 2 dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008 (costituente una mera norma organizzativa relativa alla gestione del servizio di depurazione), bensí, se mai, attraverso l’applicazione degli artt. da 73 a 146 del d.lgs. n. 152 del 2006.

3. – Con memoria depositata il 22 marzo 2010, l’Avvocatura dello Stato ha ribadito le proprie posizioni.

3.1. – In particolare, con riguardo al censurato comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, sottolinea che: 1) la variazione dell’aliquota dell’IRAP («fino ad un massimo di un punto percentuale»), consentita alle Regioni dal comma 3 dell’art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997, è limitata all’aliquota base (stante il testuale riferimento alla variazione all’aliquota «di cui al comma 1» dello stesso articolo), con conseguente divieto di variare le aliquote "speciali” oltre i limiti fissati dalla legge statale (data la inderogabilità della disciplina statale di tale imposta, come ulteriormente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 216 del 2009); 2) alle Regioni è altresí inibito stabilire aliquote dell’IRAP difformi dalla vigente legge statale anche nel caso in cui tali aliquote debbano valere («anticipando l’esercizio della propria potestà legislativa nella materia») solo per il periodo successivo alla intervenuta regionalizzazione dell’imposta,.

3.2. – La medesima Avvocatura, con riguardo al censurato comma 1 dell’art. 56 della stessa legge provinciale, osserva che: 1) l’interpretazione restrittiva del suddetto comma prospettata dalla resistente – secondo la quale la disposizione si riferisce soltanto al comma 2 dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008, cioè ai rimborsi delle quote tariffarie non dovute e riferite al servizio di depurazione – «appare tutt’altro che certa», in considerazione della genericità della rubrica dell’articolo («Disposizioni in materia di tariffa di depurazione») e del suo tenore letterale (in forza del quale viene regolato «anche» – e, quindi, non esclusivamente – il rimborso, previsto dal comma 2, delle quote di tariffa indebitamente corrisposte; 2) anche ad accogliere detta interpretazione restrittiva, la disposizione sarebbe ugualmente in contrasto con gli evocati parametri, perché i criteri per la determinazione dei rimborsi rientrano pur sempre nella disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, riservata alla competenza legislativa esclusiva statale; 3) l’uniformità in tutto il territorio nazionale dei criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato costituisce strumento per la tutela dell’ambiente e della concorrenza, in quanto è diretta a garantire sia l’uguale qualità dei servizi sia le uguali condizioni di partecipazione imprenditoriale al mercato e, quindi, fonda la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia (sentenze della Corte costituzionale n. 29 del 2010, n. 246 del 2009 e n. 104 del 2008); 4) non sussiste la competenza legislativa provinciale in materia di servizio idrico invocata dalla resistente, perché le norme statutarie da questa menzionate sono poste a presidio di altri interessi e non incidono sui temi in esame (in particolare, il numero 19 dello statuto di autonomia attribuisce alla Provincia la competenza legislativa in tema di servizi pubblici locali limitatamente alla assunzione diretta di tali servizi ed alla loro gestione a mezzo di aziende speciali; inoltre la citata sentenza della Corte costituzionale n. 412 del 1994 riguarda il sistema costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione).

4. – Con memoria depositata il 23 marzo 2010, la resistente Provincia autonoma precisa che, nelle more del giudizio, entrambe le disposizioni impugnate dallo Stato sono state oggetto di modifiche legislative: a) il comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009 – a séguito dell’entrata in vigore dell’art. 20, comma 1, lettera a), della legge della predetta Provincia autonoma 29 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010) – dispone ora che l’aliquota IRAP determinata ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della legge provinciale n. 11 del 2009 è prorogata «fino al» (e non piú «per il», come previsto nell’originaria formulazione) periodo d’imposta in corso al 1° gennaio dell’anno successivo a quello fissato dall’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007 e successive proroghe; b) il comma 2 dell’art. 56 della citata legge provinciale n. 2 del 2009 – a séguito dell’entrata in vigore dell’art. 22 della suddetta legge provinciale n. 19 del 2009 – dispone ora che la Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità del «comma 2, primo periodo» (e non piú dell’intero «comma 2», come previsto nel testo originario), dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 del 2009, disciplinando anche le modalità di rimborso ai Comuni delle somme corrisposte agli utenti. La Provincia aggiunge che il comma 107 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 ha introdotto nell’art. 73 dello statuto speciale di autonomia il comma 1-bis, il quale stabilisce (con effetto dal 1° gennaio 2010, ai sensi del comma 253 dell’art. 2 della stessa legge n. 191 del 2009) che «le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere sanzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale».

4.1. – In ordine a tali disposizioni sopravvenute, la resistente osserva, per quanto attiene alle questioni riguardanti il comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, che la nuova formulazione di tale comma costituisce una modifica meramente formale, volta al miglioramento lessicale del testo; che anche detta nuova formulazione è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri per gli stessi motivi esposti nel ricorso n. 35 del 2009; che la riferita modifica dello statuto regionale conferma che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 va interpretato nel senso che la previsione contenuta nella legge statale di variare l’aliquota del tributo consente alla Provincia di operare tale variazione «in ogni caso» e, quindi, senza esclusione alcuna; che, perciò, l’art. 20, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 19 del 2009 trova legittimazione anche nella suddetta modifica statutaria, intervenuta anteriormente alla sua emanazione; che, nella specie, la proroga dell’aliquota dell’IRAP, disposta dalla legge impugnata, opera per gli anni d’imposta «2010 e 2011» (in quanto quella per l’anno 2009 è disposta, invece, dal non impugnato comma 3 dell’art. 18 della legge provinciale n. 16 del 2008) ed è, quindi, in ogni caso legittima, perché riguarda periodi d’imposta successivi alla regionalizzazione dell’IRAP, avvenuta a far data dal 1° gennaio 2010; che infine, sotto l’aspetto processuale, va rimessa alla valutazione della Corte l’eventuale riunione dei giudizi aventi ad oggetto le due diverse formulazioni del medesimo comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009.

4.2. – Per quanto attiene alle questioni riguardanti il comma 2 dell’art. 56 della citata legge provinciale n. 2 del 2009, la resistente afferma che il ius superveniens ha chiarito che detto comma si è sempre riferito esclusivamente alla restituzione delle somme indebitamente riscosse dal servizio pubblico e non anche alla determinazione della tariffa (come invece affermato dal ricorrente). Rileva che in ogni caso, anche a ritenere che la disposizione censurata, nel suo testo originario, si riferisse altresí alla determinazione della tariffa da parte della Giunta provinciale, la materia del contendere sarebbe cessata, sul punto, perché detto ius superveniens avrebbe abrogato in parte qua la disposizione, prima ancora che questa fosse stata mai applicata. La resistente sottolinea, poi, che la già dedotta inapplicabilità alla Provincia autonoma di Trento del servizio idrico integrato è confermata dal decreto del Ministro dell’ambiente 30 settembre 2009 – attuativo del comma 4 dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008 –, il quale menziona istituti e soggetti non riferibili al servizio idrico gestito direttamente dalla Provincia («piano d’ambito»; «autorità d’ambito»; «Comuni» quali gestori del servizio).

5. – Con ulteriore memoria depositata il 26 ottobre 2010 ed espressamente riferita soltanto al giudizio di cui al ricorso n. 35 del 2009, la resistente Provincia autonoma, con riguardo alla censurata modificazione dell’aliquota speciale dell’IRAP (comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009), osserva che: a) il ricorrente ha abbandonato la tesi secondo cui la Provincia – prima dell’entrata in vigore di una legge cornice destinata a fissare i limiti di cui all’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007 – non avrebbe potuto modificare le aliquote dell’IRAP, neppure per il periodo successivo al 1° gennaio 2010; b) la nuova tesi prospettata dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui l’illegittimità della censurata disposizione è cronologicamente limitata al periodo anteriore all’intervenuta regionalizzazione del tributo, è parimenti infondata, per la triplice ragione che: b.1.) con decorrenza dal 1° gennaio 2009 (e, quindi, prima della suddetta "regionalizzazione” decorrente dal 1° gennaio 2010) l’IRAP è già divenuta un tributo proprio della Provincia, per effetto del non impugnato art. 18, comma 1, della legge provinciale n. 16 del 2008, con il quale è stata istituita l’imposta provinciale sulle attività produttive (IPAP), espressamente assoggettata alle medesime regole dell’IRAP «fino all’avvenuta individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; b.2.) la disposizione censurata prevede che la modificazione delle aliquote abbia efficacia solo dopo il 1° gennaio 2010, data fissata dalla legge statale per la regionalizzazione dell’IRAP; b.3.) comunque, anche prima del 2009 e del 2010, gli artt. 16, commi 1 e 3, e 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, avrebbero consentito alla Provincia di modificare l’aliquota speciale dell’IRAP; c) la competenza statutaria a provvedere sul tributo è individuabile nell’art. 73, comma 1-bis, dello statuto speciale, entrato in vigore il 1° gennaio 2010; d) la sentenza della Corte costituzionale n. 216 del 2009, richiamata dalla difesa dello Stato, non è pertinente, perché con essa è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una legge regionale che incideva sulla base imponibile dell’IRAP, cioè su un elemento che – a differenza delle aliquote – l’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007 espressamente sottrae alle modifiche regionali.

La stessa Provincia, con riguardo alla censurata normativa provinciale in tema di attuazione dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008 (comma 1 dell’art. 56 della legge provinciale n. 2 del 2009), osserva che: a) la sentenza della Corte costituzionale n. 412 del 1994, che riconosce alla Provincia la competenza in ordine al servizio idrico integrato, pur riguardando il sistema costituzionale anteriore alla riforma del TitoloV della Parte II della Costituzione, si attaglia anche al caso di specie, perché detta riforma non ha prodotto l’effetto di ridurre la preesistente sfera di autonomia della Provincia (come si desume dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); b) dopo la modifica introdotta dall’art. 22 della legge provinciale n. 19 del 2009, è evidente che la disposizione censurata si riferisce esclusivamente alla restituzione agli utenti delle somme indebitamente riscosse dal servizio pubblico (comma 2 dell’art. 8-sexies); c) tale restituzione non attiene alla determinazione della tariffa (cioè ad una materia riservata alla legislazione statale), ma ad aspetti gestionali rientranti nella materia «servizi pubblici locali», di competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma.

6. – Con ricorso notificato il 1° marzo 2010, depositato l’8 marzo successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di legittimità costituzionale: a) dell’art. 20, comma 1, lettera a), della legge della predetta Provincia autonoma 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010) [rectius: del comma 2 dell’art. 3 della legge della suddetta Provincia autonoma n. 2 del 2009, quale modificato dal comma 1, lettera a), dell’art. 20 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009]; b) dell’art. 45, comma 5, della medesima legge provinciale n. 19 del 2009. La difesa dello Stato deduce che tali disposizioni violano, rispettivamente: a) gli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; b) gli artt. 8 e 9 del suddetto statuto, nonché l’art. 117, secondo comma, «lettera i)» [recte: «lettera l)»], Cost.

6.1. – Il censurato comma 1, lettera a), dell’art. 20 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009 ha modificato il comma 2 – oggetto del ricorso n. 35 del 2009  – dell’art. 3 della legge della stessa Provincia autonoma n. 2 del 2009. Quest’ultimo comma, per effetto di detta modifica, stabilisce che l’aliquota dell’IRAP, «determinata secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria), «è prorogata fino al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio dell’anno successivo a quello fissato dall’art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e delle relative proroghe previste con legge statale», cioè fino al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011. Nel precedente testo del comma 2 dell’art. 3, invece, la proroga era disposta «per il» (e non «fino al») periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011.

Pertanto, in base al combinato disposto dell’articolo 6, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2001, e del comma 2 dell’art. 3 della citata legge provinciale n. 2 del 2009, quale modificato dal censurato comma 1, lettera a), dell’art. 20 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009, l’indicata aliquota dell’IRAP –applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – risulta, secondo quanto dedotto dalla difesa dello Stato, ridotta dall’«1,9 per cento» allo «0,9 per cento» e prorogata «fino al» (e non piú, come disponeva il vecchio testo dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, «per il») periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011.

Il ricorrente richiama al riguardo (trascrivendole integralmente) tutte le argomentazioni da lui stesso svolte nel ricorso n. 35 del 2009 a sostegno dell’illegittimità costituzionale del testo originario del comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009 ed afferma che esse valgono anche in relazione al testo vigente del medesimo comma, nel quale ravvisa – come si esprime – una mera «proroga dell’aliquota agevolata a tutto il 2011». Ribadisce, pertanto, che la denunciata disposizione invade la sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, perché, in violazione degli evocati parametri costituzionali, si pone in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 16, commi 1 e 3, e 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, i quali attribuiscono alle Regioni (ed alle Province autonome) il potere di variare, fino ad un punto percentuale, solo l’aliquota base dell’IRAP, pari al 3,9 per cento (commi 1 e 3 dell’art. 16), e non quella speciale dell’«1,9 per cento», applicabile ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi e stabilita dal comma 1 dell’art. 45 (articolo, questo, rubricato come «Disposizioni transitorie»). La difesa dello Stato ricorda, al riguardo, che la giurisprudenza costituzionale ha piú volte affermato che l’IRAP, in quanto istituita e disciplinata dalla legge statale, non costituisce tributo proprio della Regione, ai sensi del secondo comma dell’art. 119 Cost. (sentenze n. 296 del 2003 e n. 216 del 2009), e conclude, pertanto, nel senso che il denunciato comma 2 dell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009 «eccede la competenza statutaria provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto di autonomia e si pone in contrasto con l’art. 16 d.lgs. n. 446/97 e conseguentemente víola l’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione in materia di sistema tributario».

6.2. – Il censurato art. 45, comma 5, della medesima legge provinciale n. 19 del 2009, stabilisce che «Per i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di adeguamento dei prezzi». Secondo il ricorrente, la denunciata disposizione si pone in contrasto con il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 133 del d.lgs. 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), il quale vieta alle Regioni, «nel rispetto dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione», di modificare la disciplina contenuta nel suddetto Codice dei contratti pubblici in relazione, tra l’altro, «alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti» (art. 4) e, quindi, anche alla disciplina dell’adeguamento dei prezzi (contenuta nell’art. 133 dello stesso Codice). Poiché, prosegue la difesa dello Stato, l’istituto della revisione dei prezzi, secondo la giurisprudenza costituzionale, non tollera una disciplina differenziata nel territorio, la sua regolamentazione resta riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista in materia di ordinamento civile; competenza che si impone anche alla potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (sentenze n. 411 del 2008; n. 446 del 2007; n. 308 del 1993).

Il ricorrente, pertanto, conclude nel senso che la denunciata disposizione eccede la competenza legislativa provinciale di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia e, violando «una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore», invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» (art. 117, comma 2, lettera l, Cost.).

7. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate inammissibili od infondate.

7.1. – Con riguardo alle questioni concernenti il comma 1, lettera a), dell’art. 20 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009, la resistente ne eccepisce l’inammissibilità per tre motivi: in primo luogo, perché il ricorrente non motiva sulla idoneità lesiva della disposizione impugnata, limitandosi a presupporre che questa, al pari della disposizione originaria, proroghi al 2011 l’aliquota agevolata dell’IRAP (in tema di inammissibilità per inadeguata motivazione del ricorso proposto in via principale, menziona la sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 2007); in secondo luogo, perché tale idoneità lesiva, in effetti, non sussiste, trattandosi di disposizione che introduce una modificazione meramente formale, che lascia immutato il significato della precedente formulazione del comma 2 dell’art. 3 della citata legge provinciale n. 2 del 2009 (in tema di inammissibilità per carenza di idoneità lesiva, menziona le sentenze della Corte costituzionale n. 235 del 2009, punti 7 e 11; n. 169, punto 10, n. 141 e n. 88 del 2007; n. 334 del 2006); in terzo luogo, perché il ricorrente, come nel ricorso n. 35 del 2009, chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata anche in relazione al periodo d’imposta in cui l’IRAP (in forza dell’art. 43, comma 1, della legge n. 244 del 2007) è divenuta «tributo proprio» della Regione e, quindi, per un periodo non preso in considerazione dalla delibera del Consiglio dei ministri posta a base del ricorso. Nel merito, la Provincia autonoma si riporta alle considerazioni ed alle conclusioni già espresse nel giudizio di cui al ricorso n. 35 del 2009.

7.2. – Con riguardo alle questioni concernenti il comma 5 dell’art. 45 della medesima legge provinciale n. 19 del 2009, la resistente ne eccepisce preliminarmente l’inammissibilità per tre motivi: in primo luogo, per contraddittorietà della prospettazione della causa petendi, perché il ricorrente prospetta contemporaneamente e senza vicolo di subordinazione due censure tra loro incompatibili e cioè, da un lato, la violazione dell’art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006, quale norma fondamentale di riforma economico-sociale (censura che presuppone la violazione dei limiti di una competenza propria della Provincia, come – ad esempio – quella prevista dall’art. 8, numero 17, dello statuto d’autonomia in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, che, secondo quanto precisato nella sentenza n. 45 del 2010 della Corte costituzionale, va riconosciuta nel quadro dei soli limiti statutari, senza applicazione del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione), e, dall’altro, l’invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (censura che presuppone, invece, l’esclusione di una competenza propria della Provincia); in secondo luogo, perché il ricorrente deduce il contrasto della normativa provinciale impugnata con quella statale evocata come parametro interposto, ma non indica in che cosa consista tale contrasto; in terzo luogo, perché il medesimo ricorrente, nel dedurre la violazione – da parte del legislatore provinciale – della norma statale di riforma economico-sociale, non precisa la materia di competenza provinciale limitata da detta norma statale, ma menziona solo genericamente gli artt. 8 e 9 dello statuto speciale. Nel merito, la Provincia autonoma deduce l’infondatezza della censura, perché la disposizione impugnata non detta alcuna disciplina autonoma della revisione dei prezzi, ma si limita a dichiarare applicabili le disposizioni statali in materia e, pertanto, non si pone in alcun modo in contrasto con l’art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006. La resistente aggiunge che, in proposito, non è conferente il richiamo della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2006, la quale riguarda la diversa ipotesi di una disciplina provinciale della revisione dei prezzi effettivamente difforme rispetto a quella prevista dalla legge statale. La Provincia autonoma, infine, pur rilevando che nel ricorso non viene censurata la "riproduzione” nella legge provinciale del contenuto di leggi statali e che, pertanto, tale profilo non potrebbe essere esaminato dalla Corte, osserva comunque, «per tuziorismo», che la disposizione impugnata non realizza, in realtà, alcuna novazione della fonte normativa, perché si limita a dichiarare applicabili le norme statali in quanto tali e non in quanto leggi provinciali dello stesso contenuto di quelle statali.

8. – La discussione del ricorso n. 35 del 2009, fissata per l’udienza del 13 aprile 2010, veniva rinviata a nuovo ruolo. Successivamente veniva fissata la discussione in pubblica udienza sia del ricorso n. 35 del 2009 sia di quello n. 37 del 2010.

Considerato in diritto

1. – Con i ricorsi n. 35 del 2009 e n. 37 del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso diverse questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni di legge della Provincia autonoma di Trento riguardanti, in àmbito provinciale: 1) la variazione dell’aliquota speciale dell’IRAP applicabile ai soggetti operanti nel settore dell’agricoltura ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi (ricorsi n. 35 del 2009 e n. 37 del 2010); 2) la determinazione, da parte della Giunta provinciale, delle quote di tariffa del servizio idrico integrato riferite al servizio di depurazione e dei criteri per il loro eventuale rimborso (ricorso n. 35 del 2009); 3) la disciplina della revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblici (ricorso n. 37 del 2010).

La sostanziale identità delle censure prospettate nei due ricorsi nei confronti delle analoghe disposizioni di legge provinciale relative alla variazione della suddetta aliquota speciale dell’IRAP rende opportuno riunire i giudizi, perché questi possano essere congiuntamente trattati e decisi.

2. – La prima questione promossa dallo Stato con i due ricorsi ha ad oggetto l’art. 3, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia Autonoma di Trento − legge finanziaria di assestamento 2009), sia nella versione originaria (ricorso n. 35 del 2009) che in quella vigente, cioè quale modificata dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge della predetta Provincia 28 dicembre 2009, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010» (ricorso n. 37 del 2010).

Il comma censurato stabilisce che «L’aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11» (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria), è prorogata «per il» (versione originaria) ovvero «fino al» (versione vigente) periodo d’imposta «in corso al 1° gennaio dell’anno successivo a quello fissato dall’art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative proroghe previste con legge statale». La portata precettiva del comma censurato, in ordine all’aliquota applicabile ed al periodo d’imposta al quale si riferisce, è precisata, dunque, attraverso i richiami alla legge provinciale n. 11 del 2001 ed alla legge statale n. 244 del 2007.

In particolare, l’aliquota dell’IRAP è individuata attraverso la menzione del comma 2 dell’art. 6 della legge provinciale n. 11 del 2001, il quale ha riguardo all’aliquota dell’IRAP indicata nell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), applicabile ai soggetti operanti nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Piú specificamente, il richiamato comma 2 dell’art. 6 della legge provinciale n. 11 del 2001 stabilisce che «Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 […], come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale».

Quanto, poi, al periodo d’imposta cui è applicabile la disposizione censurata, questa lo individua nell’anno successivo a quello in corso alla scadenza del termine fissato per l’istituzione dell’IRAP con legge regionale, quale «tributo proprio della regione», dall’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007. In forza del richiamo di tale termine (originariamente fissato nel 1° gennaio 2009 e poi differito al 1° gennaio 2010 dal comma 7 dell’art. 42 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 1), la suddetta denunciata disposizione si applica al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011.

Lo Stato – muovendo dal presupposto interpretativo che il comma 2 dell’art. 6 della legge provinciale n. 11 del 2001 rende applicabile, nella Provincia autonoma, l’aliquota speciale fissata dal vigente testo dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 445 del 1997 ridotta di un punto percentuale − assume che i soggetti operanti nel settore agricolo nonché le cooperative della piccola pesca e loro consorzi sono assoggettati nella Provincia, per il periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2011, all’aliquota "speciale” dell’IRAP «dell’1,9 per cento ridotta allo 0,9 per cento», invece di quella dell’1,9 per cento prevista per i medesimi soggetti dal vigente testo del comma 1 dell’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008. Secondo la difesa dello Stato, l’illegittimità di tale normativa provinciale deriverebbe dal fatto che il comma 3 dell’art. 16 dello stesso d.lgs. n. 446 del 1997 consente alle Regioni (ed alle Province autonome) di variare fino ad un massimo di un punto percentuale solo l’aliquota "base” dell’IRAP (prevista dal vigente comma 1 di detto art. 16 nella misura del 3,90 per cento), eventualmente differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, e non le aliquote "speciali” (come quella di cui al comma 1 dell’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997). Il rilevato contrasto tra la normativa statale (artt. 16, commi 1 e 3, e 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, nonché comma 43 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007) e la denunciata normativa provinciale si risolve, ad avviso del ricorrente, nella lesione degli artt. 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (per entrambi i ricorsi) nonché dell’art. 119 Cost. (per il solo ricorso n. 35 del 2009). In particolare, il ricorrente deduce che la censurata normativa provinciale: a) eccede le competenze legislative provinciali previste dallo statuto d’autonomia (che non attribuiscono alla Provincia competenze in materia di IRAP); b) introduce nella disciplina di un tributo erariale quale l’IRAP – disciplina riconducibile alla materia «sistema tributario dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato – una modifica che non è permessa dalla evocata normativa statale interposta, la quale consente alle Regioni (e alle province autonome) la variazione dell’aliquota”base” e non delle aliquote "speciali” di detto tributo.

2.1. – La Provincia autonoma solleva due eccezioni di inammissibilità della questione: la prima eccezione attiene alla questione riferita alla sola versione vigente della disposizione denunciata (impugnata con il ricorso n. 37 del 2010); la seconda eccezione attiene alla questione riferita ad entrambe le versioni della medesima disposizione (impugnata con entrambi i ricorsi).

2.1.1. – La resistente eccepisce, innanzi tutto, la carenza di motivazione circa l’interesse dello Stato ad impugnare la versione vigente del comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, perché il ricorrente avrebbe dovuto esplicitare le ragioni dell’impugnazione del nuovo testo del suddetto comma, posto che tale testo – sempre secondo la resistente Provincia − sarebbe meramente riproduttivo di quello originario, già impugnato con il ricorso n. 35 del 2009, salva la irrilevante sostituzione – dovuta a ragioni meramente formali e stilistiche – dell’espressione «per il» periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011 con quella «fino al» medesimo periodo d’imposta.

L’eccezione non è fondata sotto due profili.

Va rilevato che la versione vigente della disposizione non è meramente riproduttiva della versione originaria, perché non solo ha una differente formulazione linguistica, ma ha anche una portata precettiva diversa ed è, pertanto, innovativa. Al riguardo va sottolineato che il testo originario di essa, limitando l’applicazione della suddetta ridotta aliquota speciale al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011 («per il»), esclude l’applicazione della medesima aliquota speciale per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010. Ciò emerge chiaramente dall’esame delle leggi provinciali succedutesi nel tempo in materia: a) la legge provinciale n. 20 del 2005 (art. 27, comma 2) stabilisce che la suddetta aliquota speciale dell’IRAP fissata con la legge provinciale n. 11 del 2001 si applica «per» i periodi d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006, del 1° gennaio 2007 e del 1° gennaio 2008; b) la legge provinciale n. 16 del 2008 (art. 18, comma 3) stabilisce che il comma 2 dell’art. 6 della citata legge provinciale n. 11 del 2001 (riguardante la suddetta aliquota speciale dell’IRAP in àmbito provinciale) si applica anche «per» il periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009; c) la legge provinciale censurata (n. 2 del 2009, art. 3, comma 2) stabilisce, nella versione originaria, che l’indicata aliquota speciale dell’IRAP provinciale è prorogata «per il» periodo d’imposta in corso al 1° gennaio dell’anno successivo a quello fissato dall’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007 e successive proroghe (cioè «per il» periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011); d) in forza della versione originaria della censurata legge provinciale n. 2 del 2009, pertanto, l’aliquota speciale IRAP provinciale è «prorogata», omisso medio, «per» il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011, senza che sia stata fissata una aliquota speciale provinciale per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010. Poiché l’impiego del participio «prorogata», nella disposizione originaria, non costituisce, da solo, un dato linguistico sufficiente per interpretare il testo normativo nel senso che l’aliquota speciale ridotta sarebbe applicabile anche «per» il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010, deve concludersi che la lacuna relativa a tale anno risulta colmata solo a séguito del parimenti censurato art. 20, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 19 del 2009, il quale – nel modificare il comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, nel senso che l’applicazione dell’aliquota speciale dell’IRAP provinciale è prorogata «fino al» periodo in corso al 1° gennaio 2011 – ha stabilito, per la prima volta, che la suddetta aliquota si applica anche al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010. L’evidente innovatività, sul punto, di tale modifica esclude che le disposizioni censurate abbiano identica portata precettiva e, quindi, esclude anche l’eccepita inidoneità lesiva della vigente versione del comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009.

In base a quanto precede deve poi osservarsi che – contrariamente a quanto affermato nei ricorsi e ribadito espressamente dalla difesa dello Stato nel corso della pubblica discussione – il thema decidendum della questione in esame riguarda non anche i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2009, ma solo quelli in corso al 1° gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011, cioè gli unici periodi d’imposta che, complessivamente, costituiscono oggetto del censurato comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, nelle sue due versioni.

2.1.2. – La resistente eccepisce, poi, che i ricorsi n. 35 del 2009 e n. 37 del 2010 – nei quali si deduce l’illegittimità della modificazione dell’aliquota speciale dell’IRAP anche per il periodo successivo alla trasformazione dell’imposta in tributo proprio della Provincia autonoma (cosiddetta "regionalizzazione” dell’IRAP), fissata dalla legge statale, da ultimo, nel 1° gennaio 2010 – sono inammissibili, perché si pongono in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale, nell’approvare la determinazione di impugnare le suddette censurate disposizioni, richiama la relazione del Ministro per i rapporti con le regioni, secondo cui la variazione dell’aliquota speciale IRAP (aliquota fissata dalla legge statale nella misura dell’1,90%) «deve ritenersi preclusa al legislatore provinciale e regionale, in quanto l’IRAP, seppur tributo quasi interamente devoluto alla competenza regionale, è istituito con legge dello Stato ed ogni intervento non assentito dalla legge è precluso alle Province o alle Regioni […], finché non diventerà tributo proprio, ai sensi dell’art. 1, comma 43 della L. n. 244/2007».

Anche tale eccezione non è fondata.

L’indicata deliberazione del Consiglio dei ministri, infatti, non vieta l’impugnazione delle suddette disposizioni provinciali per i periodi d’imposta per i quali l’IRAP deve già essere qualificata come «tributo proprio» della Regione o della Provincia autonoma (cioè per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010 e per il periodo d’imposta successivo). È vero che nella deliberazione si legge che «Il Consiglio approva […] la determinazione di impugnare […] la legge della provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2009, n. 2» sulla base «di quanto specificato nell’allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni» e, quindi, anche sulla base del sopra riportato passo della relazione citato dalla resistente. Tuttavia la richiamata relazione contiene anche la proposta di impugnare la disposizione di legge provinciale, che, «nel ridurre di un punto percentuale l’aliquota […] e nel mantenere tale riduzione fino al primo gennaio dell’anno successivo a quello fissato dall’art. 1, comma 43 della l. n. 244/07, eccede dalla competenza statutaria provinciale di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia, si pone in contrasto con l’art. 16, d.lgs. n. 446/97, e, conseguentemente, viola l’articolo 117, comma 2, lett. e) della Costituzione in materia di sistema tributario». È dunque incontrovertibile che la delibera del Consiglio dei ministri, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ha approvato la determinazione di impugnare le citate disposizioni di legge provinciale anche per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011, successivi alla "regionalizzazione” dell’IRAP (che fa data, appunto, dal 1° gennaio 2010).

2.2.Nel merito, la questione non è fondata.

2.2.1.Al riguardo, va premesso che la resistente Provincia non contesta l’assunto del ricorrente di aver ridotto allo 0,90% l’aliquota speciale dell’IRAP, fissata dalla vigente legge statale nell’1,90%, ma deduce che l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 consente alle Regioni (e alle Province autonome) di modificare l’aliquota base e le aliquote speciali dell’IRAP (comma 1 e comma 2 dell’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997), come sarebbe dimostrato dal fatto che lo Stato non ha impugnato numerose leggi regionali e provinciali che hanno modificato alcune aliquote speciali dell’IRAP (nei settori agricolo, bancario, degli enti finanziari, delle assicurazioni).

Tale assunto della ricorrente non è condivisibile, perché il chiaro tenore letterale dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 rende evidente che alle Regioni è consentito variare (nel limite di un punto percentuale) solo «l’aliquota di cui al comma 1» dello stesso art. 16, cioè solo l’aliquota base e non quelle speciali, tra le quali è compresa quella di cui al comma 1 dell’art. 45 dello stesso d.lgs. n. 446 del 1997, richiamata dalla disciplina censurata. È irrilevante, poi, che lo Stato non abbia impugnato alcune leggi regionali o provinciali modificative di aliquote speciali dell’IRAP, perché tale mancata impugnazione (qualunque ne sia stato il motivo) non solo costituisce una possibilità insita nello stesso sistema costituzionale del ricorso in via principale proposto dallo Stato nei confronti delle leggi regionali e provinciali, ma non ha efficacia sanante dell’eventuale illegittimità costituzionale delle leggi non impugnate, che in ogni tempo possono essere denunciate di illegittimità costituzionale in via incidentale.

2.2.2.Sempre preliminarmente, deve essere altresí precisato che non è fondata neppure l’ulteriore deduzione della resistente, secondo cui la censurata riduzione dell’aliquota speciale è consentita sia dalla intervenuta "regionalizzazione” dell’IRAP a far data dal 1° gennaio 2010 (art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni) sia dal non impugnato art. 18 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 2009- 2011 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2009), che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2009 (e, quindi, prima ancora della suddetta "regionalizzazione”), ha istituito, in àmbito provinciale, l’IPAP (Imposta Provinciale sulle Attività Produttive).

Al riguardo, va innanzitutto osservato che, anche dopo la sua "regionalizzazione”, l’IRAP non è divenuto «tributo proprio» regionale – nell’accezione di tributo la cui disciplina è liberamente modificabile da parte delle Regioni (o Province autonome) −, ma resta un tributo disciplinato dalla legge statale in alcuni suoi elementi strutturali e, quindi, in questo senso, "erariale”. Infatti, come già precisato da questa Corte, le disposizioni contenute nel citato comma 43 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 «non modificano sostanzialmente la disciplina dell’IRAP, che rimane statale», in quanto lo Stato «continua a regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del legislatore regionale» (sentenza n. 216 del 2009), stabilendo che: a) l’IRAP assume la natura di «tributo proprio» della Regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (termine poi prorogato al 1° gennaio 2010 dal comma 7 dell’art. 42 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009), è istituita con legge regionale; b) le Regioni non possono modificare le basi imponibili e possono modificare l’aliquota (solo) «nei limiti stabiliti dalle leggi statali»; c) la Provincia autonoma di Trento provvede all’attuazione del comma in conformità all’art. 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Quanto, poi, all’IPAP, tributo sostitutivo dell’IRAP, va rilevato che, secondo l’art. 18 della legge provinciale n. 16 del 2008 (non impugnato dallo Stato), a decorrere dall’esercizio finanziario in corso al 1° gennaio 2009, è istituita l’IPAP, quale «tributo proprio» della provincia autonoma di Trento, «ai sensi del comma 43 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» (comma 1) e che, fino all’individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, l’IPAP rimane assoggettata alla disciplina statale dell’IRAP (comma 2). Ne deriva che: a) il richiamo al comma 43 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 rende applicabili all’IPAP gli indicati limiti previsti da detta legge statale per le leggi provinciali e regionali in tema di IRAP; b) l’IPAP è un tributo istituito dalla Provincia, ma non da essa disciplinato, perché la legge provinciale rinvia alla disciplina statale dell’IRAP e, quindi, non può essere annoverato tra i "tributi propri” in senso stretto, cioè istituiti e disciplinati dalle Regioni e dalle Province; c) in ogni caso, nella specie, la legge sull’IPAP non riserva in concreto alla Provincia alcuna facoltà di derogare alla disciplina statale dell’IRAP.

2.2.3.Deve invece ritenersi che la riduzione dell’aliquota speciale dell’IRAP stabilita dalle disposizioni denunciate sia consentita dalla modifica dell’art. 73 dello statuto d’autonomia, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2010. Infatti, il comma 107 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2010), ha introdotto nell’art. 73 del suddetto statuto il comma 1-bis, secondo cui «Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale». In particolare, detto comma 1-bis va interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alla Provincia, questa − ove la legge statale le consenta una qualche manovra sulle aliquote, sulle agevolazioni o sulle esenzioni («ne prevede la possibilità») − può liberamente («in ogni caso») modificare aliquote e prevedere agevolazioni, con il solo limite del rispetto delle «aliquote superiori» fissate dalla legge statale. In altri termini, la Provincia può operare qualsiasi manovra che possa comportare una riduzione del gettito del tributo, diminuendo l’aliquota, anche al di sotto dei limiti minimi eventualmente stabiliti dalla legge statale. Ciò è possibile «in ogni caso» e, quindi, anche nel caso di un tributo per il quale la legge statale consenta la modifica solo dell’aliquota base e non delle aliquote speciali, le quali, perciò, potranno essere sempre diminuite dalla Provincia.

Confermano tale interpretazione i rilievi che il nuovo parametro statutario: a) prevede, quale condizione per l’esercizio della facoltà di diminuire le aliquote, la «possibilità», in base alla normativa statale, di variare le aliquote stesse in riferimento al «tributo» nel suo complesso, restando, perciò, irrilevante che alcune aliquote speciali siano considerate come fisse dalla legge statale; b) riguarda quei tributi erariali il cui gettito è devoluto alle Province autonome, alle quali è lasciata la responsabilità della scelta di una minore entrata tributaria attraverso la riduzione delle aliquote; c) non riguarda quei tributi erariali il cui gettito è devoluto alle Province autonome, per i quali, invece, lo Stato ha ritenuto necessario stabilire solo un’aliquota fissa, al fine di escludere la possibilità che le Province stesse realizzino manovre fiscali comportanti il rischio di uno squilibrio finanziario complessivo.

L’IRAP oggetto del presente giudizio risponde alle enunciate condizioni richieste dal comma 1-bis dell’art. 73 dello statuto d’autonomia come sopra interpretato. Infatti essa: 1) è un tributo erariale il cui gettito è devoluto alle Province autonome; 2) è disciplinata dai commi 1 e 3 dell’art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997, che consentono alla Provincia di variarne l’aliquota base; 3) non supera le «aliquote superiori» del tributo previste dalla legge statale, perché le disposizioni censurate consentono solo la sua diminuzione dall’1,90 per cento allo 0,90 per cento; 4) è riferita agli anni d’imposta in corso al 1° gennaio del 2010 e del 2011.

Ne deriva che la modifica dell’aliquota speciale fissa di cui al vigente testo dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, prevista dalle disposizioni censurate, è conforme al suddetto nuovo parametro statutario, con conseguente non fondatezza della questione.

3. − La seconda questione sottoposta a questa Corte è stata promossa dallo Stato con il ricorso n. 35 del 2009 e riguarda l’art. 56, comma 1, della suddetta legge provinciale n. 2 del 2009, secondo cui «La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell’articolo 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi».

Ad avviso del ricorrente, tenuto conto delle suddette «finalità», l’impugnata disposizione attribuisce alla Giunta provinciale il cómpito di determinare sia la quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione, sia i criteri per il rimborso della quota tariffaria corrispondente al servizio di depurazione, ove questo non sia stato istituito (rimborso conseguente all’applicazione della sentenza di questa Corte n. 335 del 2008). Lo Stato deduce che la disposizione impugnata víola due diversi gruppi di parametri. Il primo gruppo è costituito dagli artt. 8, numero 5), numero 17), numero 19), e 9 dello statuto della Regione Trentino - Alto Adige e la violazione di tali norme deriva, ad avviso del ricorrente, dal superamento, ad opera del comma censurato, della competenza statutaria provinciale. Il secondo gruppo di parametri indicato dal ricorrente è costituito dall’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., con riferimento alle norme interposte statali contenute nell’art. 154, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nell’art. 8-sexies, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 208 del 2008. A parere del ricorrente, il comma censurato víola detti parametri, perché: 1) interviene nella disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, riconducibile sia alla materia «tutela della concorrenza» sia alla materia «tutela dell’ambiente», entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato; 2) dispone in modo difforme dalle suddette norme interposte statali, attribuendo alla Giunta provinciale competenze che tali norme riservano, invece, all’Autorità d’àmbito ed al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3.1. – La resistente, nella sua memoria di costituzione, eccepisce che, in ordine alla questione riguardante la competenza della Giunta provinciale di determinare la quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione, è cessata la materia del contendere per ius superveniens. La Provincia deduce infatti che, anche ove potesse ritenersi che la disposizione censurata, nel suo testo originario, riguardasse la determinazione della tariffa da parte della Giunta provinciale, la materia del contendere sarebbe comunque cessata, sul punto, perché il sopravvenuto art. 22, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009 ha modificato il censurato art. 56, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009, abrogandolo in parte qua, prima ancora che questo fosse stato mai applicato e, quindi, escludendo che la Giunta provinciale possa provvedere in ordine alla determinazione della quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione.

L’eccezione di parziale cessazione della materia del contendere va accolta.

Il sopravvenuto art. 22, comma 1, della citata legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009, entrata in vigore il 30 dicembre 2009 ai sensi dell’art. 73 della stessa legge, ha infatti modificato il censurato art. 56, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009, inserendo, dopo la frase «dare attuazione alle finalità dell’articolo 8-sexies», le seguenti parole: «, comma 2, primo periodo,». Per effetto di tale modificazione, la disposizione censurata stabilisce che: «La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per dare attuazione alle finalità dell’articolo 8-sexies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 […], disciplinando anche le modalità di rimborso ai comuni delle somme corrisposte agli utenti. Allo stesso modo la Provincia può procedere per i casi analoghi». La limitazione della competenza della Giunta provinciale ad attuare le sole finalità previste dal primo periodo del comma 2 dell’articolo 8-sexies esclude che detta Giunta possa provvedere in ordine alla determinazione della quota di tariffa del servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione. Poiché non è contestato che la disposizione abrogata non abbia avuto applicazione, ne risulta che la modifica del testo della disposizione censurata è satisfattiva per il ricorrente e che, di conseguenza, è cessata la materia del contendere sul punto.

3.2. – Nel merito, la questione residua – concernente, cioè, la competenza a determinare i criteri per il rimborso della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione non istituito – non è fondata.

Tali criteri non attengono a mere modalità organizzative ed amministrative, riservate, in quanto tali, alla competenza della Provincia, ma – proprio perché costituiscono «criteri» generali – sono idonei ad incidere sul sistema dei corrispettivi del servizio idrico integrato. In proposito, questa Corte, con la sentenza n. 412 del 1994, ha rilevato, con riferimento alla disciplina costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che la competenza a regolare detto servizio è riservata dallo statuto di autonomia alla Provincia autonoma di Trento. Poiché la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma, deve concludersi che la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di Trento, riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente. Di qui la non fondatezza della seconda questione.

4. – La terza questione, promossa dallo Stato con il ricorso n. 37 del 2010, ha ad oggetto l’art. 45, comma 5, della citata legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009. Detto comma stabilisce che «Per i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di adeguamento dei prezzi».

Secondo il ricorrente, la disposizione víola gli artt. 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino - Alto Adige, nonché l’art. 117, secondo comma, lettera «i)», Cost. [recte: «l)», ordinamento civile]; il tutto in relazione alle norme statali interposte di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 133 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale vieta alle Regioni, «nel rispetto dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione», di modificare la disciplina contenuta nel suddetto Codice dei contratti pubblici in relazione, tra l’altro «alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti» (art. 4) e, quindi, anche alla disciplina dell’adeguamento dei prezzi (contenuta nell’art. 133 dello stesso Codice). In particolare, il ricorrente deduce che gli evocati parametri sono violati perché il censurato comma 5 dell’art. 45: a) eccede la competenza legislativa provinciale di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto di autonomia; b) si pone in contrasto con «una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore»; c) incide sull’istituto civilistico della revisione dei prezzi in tema contrattuale, istituto la cui disciplina, in quanto non tollera una regolamentazione nel territorio nazionale, rientra alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

La questione non è fondata.

La disposizione censurata, infatti, si limita a rinviare genericamente, per la revisione dei prezzi, alla disciplina statale in materia e, pertanto, la sua stessa formulazione esclude la sussistenza del denunciato contrasto con la normativa statale evocata come parametro interposto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria di assestamento 2009), limitatamente alla parte concernente la determinazione della quota di tariffa del servizio idrico integrato riguardante gli oneri relativi agli impianti di depurazione, questione promossa, in riferimento all’art. 8, numero 5), numero 17) e numero 19), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 3, comma 2, della suddetta legge provinciale n. 2 del 2009, sia nel testo originario sia in quello vigente – quale modificato dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge della predetta Provincia 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010) –, promosse, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, Cost., nonché ai medesimi parametri, con l’esclusione dell’art. 119, secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi, indicati in epigrafe, iscritti al n. 35 del registro ricorsi del 2009 ed al n. 37 del registro ricorsi del 2010; b) dell’art. 56, comma 1, della stessa legge provinciale n. 2 del 2009, per la parte concernente il rimborso della quota di tariffa non dovuta riguardante l’esercizio del servizio di depurazione, nel testo originario ed in quello risultante a séguito dell’art. 22, comma 1, della legge della suddetta Provincia n. 19 del 2009, questione promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 5), numero 17) e numero 19), e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009; c) dell’art. 45, comma 5, della stessa legge provinciale n. 19 del 2009, questione promossa, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 37 del registro ricorsi del 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 dicembre 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2010.