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SENTENZA N. 357
ANNO 2010
Commento alla decisione di
Matteo Barbero
Regioni:
autonomia tributaria "in ordine sparso”
(per gentile
concessione del Forum dei
Quaderni Costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-Ugo DE SIERVO Presidente
-Paolo MADDALENA Giudice
-Alfio FINOCCHIARO "
-Alfonso QUARANTA "
-Franco GALLO "
-Luigi MAZZELLA "
-Gaetano SILVESTRI "
-Sabino CASSESE "
-Maria Rita SAULLE "
-Giuseppe TESAURO "
-Paolo Maria NAPOLITANO "
-Giuseppe FRIGO "
-Alessandro CRISCUOLO "
-Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale: a) dell’art. 3, comma
2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2
(Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale
2009-2011 della Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria di
assestamento 2009), sia nel testo originario, sia nel testo vigente, quale
modificato dal comma 1, lettera a), dell’art. 20 della legge della
Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia
autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010); b) dell’art. 56,
comma 1, della suddetta legge provinciale n. 2 del 2009; c) dell’art. 45, comma
5, della menzionata legge provinciale n. 19 del 2009; giudizi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorsi notificati il 26 maggio - 3 giugno 2009 ed il 1° marzo - 4 marzo
2010, depositati in cancelleria il 4 giugno 2009 e l’8 marzo 2010, iscritti
rispettivamente al n. 35 del registro ricorsi 2009 ed
al n. 37 del registro ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione della Provincia
autonoma di Trento;
udito nell’udienza pubblica del 16 novembre
2010 il Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De
Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati
Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 26 maggio
2009, depositato il 4 giugno successivo ed iscritto al n. 35 del registro
ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali
di legittimità costituzionale: a) dell’art. 3, comma 2, della legge della
Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per
l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della
Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria di assestamento 2009);
b) dell’art. 56, comma 1, della medesima legge provinciale. La difesa dello
Stato deduce che tali disposizioni violano, rispettivamente: a) gli artt. 8 e 9
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),
117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della
Costituzione; b) gli artt. 8, numero 5), numero 17) e numero 19) del suddetto
statuto, nonché l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s),
Cost.
1.1. – Il censurato comma 2 dell’art. 3
della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009 stabilisce che,
«per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio dell’anno successivo» a
quello fissato dall’art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), «e dalle relative proroghe previste con legge
statale» − cioè, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011,
tenuto conto del differimento temporale disposto dal comma 7 dell’art. 42 del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14 –, è «prorogata»
l’aliquota dell’IRAP, «determinata secondo quanto disposto dall’articolo 6,
comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11» (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia
autonoma di Trento − legge finanziaria). Detto comma dell’articolo 6
della legge provinciale n. 11 del 2001 stabilisce, a sua volta, che «per il
periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l’aliquota» dell’IRAP
di cui al comma 1 dell’art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), «come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge 23
dicembre 2000, n. 388», «è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura
prevista per il medesimo periodo d’imposta dalla vigente normativa statale».
Pertanto, in forza delle suddette disposizioni delle due menzionate leggi
provinciali, l’indicata aliquota dell’IRAP – applicabile ai soggetti che
operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro
consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – è ridotta,
secondo quanto dedotto dalla difesa dello Stato, dall’«1,9 per cento» allo «0,9
per cento» e prorogata «per il» periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011.
Il ricorrente,
dopo aver premesso che
La difesa dello Stato aggiunge che la misura dell’indicata aliquota speciale è stata determinata stabilmente, nella misura dell’1,9 per cento, per l’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 e per tutti i periodi d’imposta successivi, soltanto ad opera del comma 1 dell’art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2009), in vigore dal 1° gennaio 2009, che ha posto fine al precedente periodo transitorio, nel quale il legislatore statale era intervenuto di volta in volta, in relazione ai singoli periodi d’imposta, per fissare la speciale aliquota temporaneamente applicabile ai destinatari della norma. Ad avviso del ricorrente, solo la transitorietà delle precedenti misure dell’aliquota speciale ha temporaneamente legittimato i legislatori regionali e provinciali dell’epoca a variare l’entità di detta aliquota, nel limite di un punto percentuale, ai sensi dei citati commi 1 e 3 dell’art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997. Tale temporanea legittimazione spiegherebbe – sempre secondo la difesa dello Stato – perché lo Stato non ha, all’epoca, impugnato quelle leggi regionali provinciali che, per gli anni d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2009, hanno fatto uso del potere di variare la misura della suddetta aliquota speciale. Il ricorrente osserva, altresí, che la disposizione censurata − prorogando ad un periodo d’imposta successivo alla indicata "stabilizzazione” dell’aliquota speciale la riduzione di un punto percentuale della misura di quest’ultima (riduzione già disposta con precedenti leggi della medesima Provincia autonoma di Trento) – incide sull’IRAP, cioè su un tributo che, in quanto istituito e disciplinato dalla legge dello Stato e non da leggi regionali (o provinciali), non può considerarsi, nonostante la destinazione regionale del suo gettito, «proprio» della Regione o della Provincia autonoma e la cui disciplina è riservata pertanto, come piú volte sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, fatte salve le sole determinazioni che la legge statale espressamente attribuisce alle Regioni (la difesa dello Stato richiama, al riguardo, le sentenze n. 451 e n. 193 del 2007; n. 413, n. 412 e n. 155 del 2006; n. 455 del 2005; n. 431, n. 381, n. 241, n. 37 e n. 29 del 2004; n. 297 e n. 296 del 2003).
Per l’Avvocatura
generale dello Stato, la correttezza di tali osservazioni non trova smentita
nel disposto del comma 43 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato −
legge finanziaria 2008), secondo cui «l’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, è istituita con legge regionale»; termine,
questo, poi differito al 1° gennaio 2010 dal sopra menzionato comma 7 dell’art.
42 del decreto-legge n. 207 del 2008. Infatti, argomenta la difesa dello Stato,
non solo il suddetto comma 43 dell’art. 1 della legge n. 244 del
Il ricorrente conclude, pertanto, nel senso che il denunciato comma 2 dell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009 «eccede la competenza statutaria provinciale di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto di autonomia e si pone in contrasto con l’art. 16 d.lgs. n. 446/97 e conseguentemente víola l’art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione in materia di sistema tributario».
1.2. – Il
censurato comma 1 dell’art. 56 della medesima legge provinciale n. 2 del 2009
stabilisce che «
Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma, poi, che il denunciato comma 1 dell’art. 56 della legge provinciale n. 2 del 2009, disponendo in materia di determinazione della tariffa e di criteri per il rimborso di una quota tariffaria del servizio idrico integrato, eccede la competenza statutaria provinciale di cui al numero 19) dell’art. 8 dello Statuto di autonomia, il quale attribuisce alla Provincia la competenza legislativa in materia di servizi pubblici locali solo limitatamente alla materia – del tutto diversa da quella oggetto della suddetta normativa provinciale – dell’«assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali» ed eccede anche la competenza di cui ai numeri 5), 17) e 19) dello stesso articolo dello statuto.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorrente conclude nel senso che la denunciata disposizione víola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Lo stesso ricorrente informa, altresí, che analoghe disposizioni concernenti il servizio idrico integrato, contenute nella «L. r. Emilia-Romagna n. 10/2008, sono state oggetto di delibera di impugnazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella seduta del 28/08/2008».
2. – Si è
costituita in giudizio
2.1. – Quanto
al censurato comma 2 dell’art. 3 della legge della Provincia autonoma di Trento
n. 2 del 2009,
In secondo
luogo, la resistente, a sostegno della richiesta di pronuncia di non fondatezza
delle questioni, deduce che: a) con proprie leggi provinciali, ha sempre
disposto, senza alcuna contestazione da parte dello Stato, la modificazione
dell’aliquota dell’IRAP per il settore agricolo dal 2001 al 2009 e, quindi,
anche dopo la cosiddetta "stabilizzazione” che, per il ricorrente, sarebbe
stata disposta – a partire dall’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 – ad
opera del comma 1 dell’art. 2 della legge n. 203 del 2008 (art. 4, comma 4,
della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3; art. 6, comma 2, della legge
provinciale 31 dicembre 2001, n. 11; art. 2, comma 2, della legge provinciale
30 dicembre 2002, n. 15; art. 12, comma 1, della legge provinciale 10 febbraio
2005, n. 1; art. 27, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
art. 18, comma 3, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16); b) anche
altre Regioni hanno modificato, senza contestazioni statali, l’aliquota
dell’IRAP per il settore agricolo, come
2.2. – Quanto
al censurato comma 1 dell’art. 56 della suddetta legge provinciale n. 2 del
2009,
3. – Con memoria depositata il 22 marzo 2010, l’Avvocatura dello Stato ha ribadito le proprie posizioni.
3.1. – In particolare, con riguardo al censurato comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, sottolinea che: 1) la variazione dell’aliquota dell’IRAP («fino ad un massimo di un punto percentuale»), consentita alle Regioni dal comma 3 dell’art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997, è limitata all’aliquota base (stante il testuale riferimento alla variazione all’aliquota «di cui al comma 1» dello stesso articolo), con conseguente divieto di variare le aliquote "speciali” oltre i limiti fissati dalla legge statale (data la inderogabilità della disciplina statale di tale imposta, come ulteriormente affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 216 del 2009); 2) alle Regioni è altresí inibito stabilire aliquote dell’IRAP difformi dalla vigente legge statale anche nel caso in cui tali aliquote debbano valere («anticipando l’esercizio della propria potestà legislativa nella materia») solo per il periodo successivo alla intervenuta regionalizzazione dell’imposta,.
3.2. – La medesima Avvocatura, con riguardo al censurato comma 1 dell’art. 56 della stessa legge provinciale, osserva che: 1) l’interpretazione restrittiva del suddetto comma prospettata dalla resistente – secondo la quale la disposizione si riferisce soltanto al comma 2 dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008, cioè ai rimborsi delle quote tariffarie non dovute e riferite al servizio di depurazione – «appare tutt’altro che certa», in considerazione della genericità della rubrica dell’articolo («Disposizioni in materia di tariffa di depurazione») e del suo tenore letterale (in forza del quale viene regolato «anche» – e, quindi, non esclusivamente – il rimborso, previsto dal comma 2, delle quote di tariffa indebitamente corrisposte; 2) anche ad accogliere detta interpretazione restrittiva, la disposizione sarebbe ugualmente in contrasto con gli evocati parametri, perché i criteri per la determinazione dei rimborsi rientrano pur sempre nella disciplina della tariffa del servizio idrico integrato, riservata alla competenza legislativa esclusiva statale; 3) l’uniformità in tutto il territorio nazionale dei criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato costituisce strumento per la tutela dell’ambiente e della concorrenza, in quanto è diretta a garantire sia l’uguale qualità dei servizi sia le uguali condizioni di partecipazione imprenditoriale al mercato e, quindi, fonda la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia (sentenze della Corte costituzionale n. 29 del 2010, n. 246 del 2009 e n. 104 del 2008); 4) non sussiste la competenza legislativa provinciale in materia di servizio idrico invocata dalla resistente, perché le norme statutarie da questa menzionate sono poste a presidio di altri interessi e non incidono sui temi in esame (in particolare, il numero 19 dello statuto di autonomia attribuisce alla Provincia la competenza legislativa in tema di servizi pubblici locali limitatamente alla assunzione diretta di tali servizi ed alla loro gestione a mezzo di aziende speciali; inoltre la citata sentenza della Corte costituzionale n. 412 del 1994 riguarda il sistema costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione).
4. – Con
memoria depositata il 23 marzo 2010, la resistente Provincia autonoma precisa
che, nelle more del giudizio, entrambe le disposizioni impugnate dallo Stato
sono state oggetto di modifiche legislative: a) il comma 2 dell’art. 3 della
legge provinciale n. 2 del 2009 – a séguito dell’entrata in vigore dell’art.
20, comma 1, lettera a), della legge della predetta Provincia autonoma
29 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge
finanziaria provinciale 2010) – dispone ora che l’aliquota IRAP determinata ai
sensi del comma 2 dell’art. 6 della legge provinciale n. 11 del 2009 è
prorogata «fino al» (e non piú «per il», come previsto nell’originaria
formulazione) periodo d’imposta in corso al 1° gennaio dell’anno successivo a
quello fissato dall’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007 e successive
proroghe; b) il comma 2 dell’art. 56 della citata legge provinciale n. 2 del
2009 – a séguito dell’entrata in vigore dell’art. 22 della suddetta legge
provinciale n. 19 del 2009 – dispone ora che
4.1. – In ordine a tali disposizioni sopravvenute, la resistente osserva, per quanto attiene alle questioni riguardanti il comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, che la nuova formulazione di tale comma costituisce una modifica meramente formale, volta al miglioramento lessicale del testo; che anche detta nuova formulazione è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri per gli stessi motivi esposti nel ricorso n. 35 del 2009; che la riferita modifica dello statuto regionale conferma che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 va interpretato nel senso che la previsione contenuta nella legge statale di variare l’aliquota del tributo consente alla Provincia di operare tale variazione «in ogni caso» e, quindi, senza esclusione alcuna; che, perciò, l’art. 20, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 19 del 2009 trova legittimazione anche nella suddetta modifica statutaria, intervenuta anteriormente alla sua emanazione; che, nella specie, la proroga dell’aliquota dell’IRAP, disposta dalla legge impugnata, opera per gli anni d’imposta «2010 e 2011» (in quanto quella per l’anno 2009 è disposta, invece, dal non impugnato comma 3 dell’art. 18 della legge provinciale n. 16 del 2008) ed è, quindi, in ogni caso legittima, perché riguarda periodi d’imposta successivi alla regionalizzazione dell’IRAP, avvenuta a far data dal 1° gennaio 2010; che infine, sotto l’aspetto processuale, va rimessa alla valutazione della Corte l’eventuale riunione dei giudizi aventi ad oggetto le due diverse formulazioni del medesimo comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009.
4.2. – Per quanto attiene alle questioni riguardanti il comma 2 dell’art. 56 della citata legge provinciale n. 2 del 2009, la resistente afferma che il ius superveniens ha chiarito che detto comma si è sempre riferito esclusivamente alla restituzione delle somme indebitamente riscosse dal servizio pubblico e non anche alla determinazione della tariffa (come invece affermato dal ricorrente). Rileva che in ogni caso, anche a ritenere che la disposizione censurata, nel suo testo originario, si riferisse altresí alla determinazione della tariffa da parte della Giunta provinciale, la materia del contendere sarebbe cessata, sul punto, perché detto ius superveniens avrebbe abrogato in parte qua la disposizione, prima ancora che questa fosse stata mai applicata. La resistente sottolinea, poi, che la già dedotta inapplicabilità alla Provincia autonoma di Trento del servizio idrico integrato è confermata dal decreto del Ministro dell’ambiente 30 settembre 2009 – attuativo del comma 4 dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008 –, il quale menziona istituti e soggetti non riferibili al servizio idrico gestito direttamente dalla Provincia («piano d’ambito»; «autorità d’ambito»; «Comuni» quali gestori del servizio).
5. – Con
ulteriore memoria depositata il 26 ottobre 2010 ed espressamente riferita
soltanto al giudizio di cui al ricorso n. 35 del 2009, la resistente Provincia
autonoma, con riguardo alla censurata modificazione dell’aliquota speciale
dell’IRAP (comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009), osserva
che: a) il ricorrente ha abbandonato la tesi secondo cui
La stessa Provincia, con riguardo alla censurata normativa provinciale in tema di attuazione dell’art. 8-sexies del decreto-legge n. 208 del 2008 (comma 1 dell’art. 56 della legge provinciale n. 2 del 2009), osserva che: a) la sentenza della Corte costituzionale n. 412 del 1994, che riconosce alla Provincia la competenza in ordine al servizio idrico integrato, pur riguardando il sistema costituzionale anteriore alla riforma del TitoloV della Parte II della Costituzione, si attaglia anche al caso di specie, perché detta riforma non ha prodotto l’effetto di ridurre la preesistente sfera di autonomia della Provincia (come si desume dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); b) dopo la modifica introdotta dall’art. 22 della legge provinciale n. 19 del 2009, è evidente che la disposizione censurata si riferisce esclusivamente alla restituzione agli utenti delle somme indebitamente riscosse dal servizio pubblico (comma 2 dell’art. 8-sexies); c) tale restituzione non attiene alla determinazione della tariffa (cioè ad una materia riservata alla legislazione statale), ma ad aspetti gestionali rientranti nella materia «servizi pubblici locali», di competenza legislativa esclusiva della Provincia autonoma.
6. – Con ricorso notificato il 1° marzo
2010, depositato l’8 marzo successivo ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi
del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni principali di
legittimità costituzionale: a) dell’art. 20, comma 1, lettera a), della
legge della predetta Provincia autonoma 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della
Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010) [rectius:
del comma 2 dell’art. 3 della legge della suddetta Provincia autonoma n. 2
del 2009, quale modificato dal comma 1, lettera a), dell’art. 20 della
legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009]; b) dell’art.
45, comma 5, della medesima legge provinciale n. 19 del 2009. La difesa dello
Stato deduce che tali disposizioni violano, rispettivamente: a) gli artt. 8 e 9
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),
nonché l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; b) gli
artt. 8 e 9 del suddetto statuto, nonché l’art. 117, secondo comma, «lettera i)»
[recte: «lettera l)»], Cost.
6.1. – Il censurato comma 1, lettera a),
dell’art. 20 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del
Pertanto, in base al combinato disposto
dell’articolo 6, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2001, e del comma 2
dell’art. 3 della citata legge provinciale n. 2 del 2009, quale modificato dal
censurato comma 1, lettera a), dell’art. 20 della legge della Provincia
autonoma di Trento n. 19 del 2009, l’indicata aliquota dell’IRAP –applicabile
ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della
piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – risulta, secondo
quanto dedotto dalla difesa dello Stato, ridotta dall’«1,9 per cento» allo «0,9
per cento» e prorogata «fino al» (e non piú, come disponeva il vecchio testo
dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, «per il») periodo d’imposta
in corso al 1° gennaio 2011.
Il ricorrente
richiama al riguardo (trascrivendole integralmente) tutte le argomentazioni da
lui stesso svolte nel ricorso n. 35 del
6.2. – Il censurato art. 45, comma 5, della medesima legge provinciale n. 19 del 2009, stabilisce che «Per i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di adeguamento dei prezzi». Secondo il ricorrente, la denunciata disposizione si pone in contrasto con il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 133 del d.lgs. 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), il quale vieta alle Regioni, «nel rispetto dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione», di modificare la disciplina contenuta nel suddetto Codice dei contratti pubblici in relazione, tra l’altro, «alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti» (art. 4) e, quindi, anche alla disciplina dell’adeguamento dei prezzi (contenuta nell’art. 133 dello stesso Codice). Poiché, prosegue la difesa dello Stato, l’istituto della revisione dei prezzi, secondo la giurisprudenza costituzionale, non tollera una disciplina differenziata nel territorio, la sua regolamentazione resta riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista in materia di ordinamento civile; competenza che si impone anche alla potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (sentenze n. 411 del 2008; n. 446 del 2007; n. 308 del 1993).
Il ricorrente, pertanto, conclude nel senso che la denunciata disposizione eccede la competenza legislativa provinciale di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto di autonomia e, violando «una norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di settore», invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» (art. 117, comma 2, lettera l, Cost.).
7. – Si è
costituita in giudizio
7.1. – Con
riguardo alle questioni concernenti il comma 1, lettera a), dell’art. 20
della legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 2009, la resistente ne
eccepisce l’inammissibilità per tre motivi: in primo luogo, perché il
ricorrente non motiva sulla idoneità lesiva della disposizione impugnata,
limitandosi a presupporre che questa, al pari della disposizione originaria,
proroghi al 2011 l’aliquota agevolata dell’IRAP (in tema di inammissibilità per
inadeguata motivazione del ricorso proposto in via principale, menziona la sentenza della
Corte costituzionale n. 165 del 2007); in secondo luogo, perché tale
idoneità lesiva, in effetti, non sussiste, trattandosi di disposizione che
introduce una modificazione meramente formale, che lascia immutato il
significato della precedente formulazione del comma 2 dell’art. 3 della citata
legge provinciale n. 2 del 2009 (in tema di inammissibilità per carenza di
idoneità lesiva, menziona le sentenze della Corte costituzionale n. 235 del 2009,
punti 7 e 11; n. 169, punto 10, n. 141 e n. 88 del 2007;
n. 334 del 2006);
in terzo luogo, perché il ricorrente, come nel ricorso n. 35 del 2009, chiede
la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata
anche in relazione al periodo d’imposta in cui l’IRAP (in forza dell’art. 43,
comma 1, della legge n. 244 del 2007) è divenuta «tributo proprio» della
Regione e, quindi, per un periodo non preso in considerazione dalla delibera
del Consiglio dei ministri posta a base del ricorso. Nel merito,
7.2. – Con
riguardo alle questioni concernenti il comma 5 dell’art. 45 della medesima
legge provinciale n. 19 del 2009, la resistente ne eccepisce preliminarmente
l’inammissibilità per tre motivi: in primo luogo, per contraddittorietà della
prospettazione della causa petendi, perché il ricorrente prospetta
contemporaneamente e senza vicolo di subordinazione due censure tra loro
incompatibili e cioè, da un lato, la violazione dell’art. 133 del d.lgs. n. 163
del 2006, quale norma fondamentale di riforma economico-sociale (censura che
presuppone la violazione dei limiti di una competenza propria della Provincia,
come – ad esempio – quella prevista dall’art. 8, numero 17, dello statuto
d’autonomia in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, che,
secondo quanto precisato nella sentenza n. 45 del
2010 della Corte costituzionale, va riconosciuta nel quadro dei soli limiti
statutari, senza applicazione del nuovo Titolo V della Parte II della
Costituzione), e, dall’altro, l’invasione della competenza legislativa
esclusiva statale in materia di ordinamento civile (censura che presuppone,
invece, l’esclusione di una competenza propria della Provincia); in secondo
luogo, perché il ricorrente deduce il contrasto della normativa provinciale
impugnata con quella statale evocata come parametro interposto, ma non indica
in che cosa consista tale contrasto; in terzo luogo, perché il medesimo
ricorrente, nel dedurre la violazione – da parte del legislatore provinciale –
della norma statale di riforma economico-sociale, non precisa la materia di
competenza provinciale limitata da detta norma statale, ma menziona solo
genericamente gli artt. 8 e 9 dello statuto speciale. Nel merito,
8. – La discussione del ricorso n. 35 del 2009, fissata per l’udienza del 13 aprile 2010, veniva rinviata a nuovo ruolo. Successivamente veniva fissata la discussione in pubblica udienza sia del ricorso n. 35 del 2009 sia di quello n. 37 del 2010.
Considerato in diritto
1. – Con i ricorsi n. 35 del 2009 e n.
37 del 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso diverse
questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni di legge della
Provincia autonoma di Trento riguardanti, in àmbito provinciale: 1) la
variazione dell’aliquota speciale dell’IRAP applicabile ai soggetti operanti
nel settore dell’agricoltura ed alle cooperative della piccola pesca e loro
consorzi (ricorsi n. 35 del 2009 e n. 37 del 2010); 2) la determinazione, da
parte della Giunta provinciale, delle quote di tariffa del servizio idrico
integrato riferite al servizio di depurazione e dei criteri per il loro
eventuale rimborso (ricorso n. 35 del 2009); 3) la disciplina della revisione
dei prezzi nei contratti di appalto pubblici (ricorso n. 37 del 2010).
La sostanziale identità delle censure
prospettate nei due ricorsi nei confronti delle analoghe disposizioni di legge
provinciale relative alla variazione della suddetta aliquota speciale dell’IRAP
rende opportuno riunire i giudizi, perché questi possano essere congiuntamente
trattati e decisi.
2. – La prima questione promossa dallo
Stato con i due ricorsi ha ad oggetto l’art. 3, comma 2, della legge della
Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per
l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della
Provincia Autonoma di Trento − legge finanziaria di assestamento 2009),
sia nella versione originaria (ricorso n. 35 del 2009) che in quella vigente,
cioè quale modificata dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge
della predetta Provincia 28 dicembre 2009, n. 19, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia
autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010» (ricorso n. 37 del
2010).
Il comma censurato stabilisce che
«L’aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 2,
della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11» (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia
autonoma di Trento – legge finanziaria), è prorogata «per il» (versione
originaria) ovvero «fino al» (versione vigente) periodo d’imposta «in corso al
1° gennaio dell’anno successivo a quello fissato dall’art. 1, comma 43, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative proroghe previste con legge
statale». La portata precettiva del comma censurato, in ordine all’aliquota
applicabile ed al periodo d’imposta al quale si riferisce, è precisata, dunque,
attraverso i richiami alla legge provinciale n. 11 del 2001 ed alla legge
statale n. 244 del 2007.
In particolare, l’aliquota dell’IRAP è
individuata attraverso la menzione del comma 2 dell’art. 6 della legge
provinciale n. 11 del 2001, il quale ha riguardo all’aliquota dell’IRAP
indicata nell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), applicabile ai soggetti operanti nel settore agricolo ed alle
cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Piú
specificamente, il richiamato comma 2 dell’art. 6 della legge provinciale n. 11
del 2001 stabilisce che «Per il periodo di imposta in corso alla data del 1°
gennaio
Quanto, poi, al periodo d’imposta cui è
applicabile la disposizione censurata, questa lo individua nell’anno successivo
a quello in corso alla scadenza del termine fissato per l’istituzione dell’IRAP
con legge regionale, quale «tributo proprio della regione», dall’art. 1, comma
43, della legge n. 244 del
Lo Stato – muovendo dal presupposto
interpretativo che il comma 2 dell’art. 6 della legge provinciale n. 11 del
2001 rende applicabile, nella Provincia autonoma, l’aliquota speciale fissata
dal vigente testo dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 445 del 1997 ridotta di un
punto percentuale − assume che i soggetti operanti nel settore agricolo
nonché le cooperative della piccola pesca e loro consorzi sono assoggettati
nella Provincia, per il periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio
2011, all’aliquota "speciale” dell’IRAP «dell’1,9 per cento ridotta allo 0,9
per cento», invece di quella dell’1,9 per cento prevista per i medesimi
soggetti dal vigente testo del comma 1 dell’art. 45 del d.lgs. n. 446 del
2.1. –
2.1.1. – La resistente eccepisce, innanzi
tutto, la carenza di motivazione circa l’interesse dello Stato ad impugnare la
versione vigente del comma 2 dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009,
perché il ricorrente avrebbe dovuto esplicitare le ragioni dell’impugnazione
del nuovo testo del suddetto comma, posto che tale testo – sempre secondo la
resistente Provincia − sarebbe meramente riproduttivo di quello
originario, già impugnato con il ricorso n. 35 del 2009, salva la irrilevante
sostituzione – dovuta a ragioni meramente formali e stilistiche –
dell’espressione «per il» periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011 con
quella «fino al» medesimo periodo d’imposta.
L’eccezione non è fondata sotto due
profili.
Va rilevato che la versione vigente
della disposizione non è meramente riproduttiva della versione originaria,
perché non solo ha una differente formulazione linguistica, ma ha anche una
portata precettiva diversa ed è, pertanto, innovativa. Al riguardo va
sottolineato che il testo originario di essa, limitando l’applicazione della
suddetta ridotta aliquota speciale al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio
2011 («per il»), esclude l’applicazione della medesima aliquota speciale per il
periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010. Ciò emerge chiaramente
dall’esame delle leggi provinciali succedutesi nel tempo in materia: a) la
legge provinciale n. 20 del 2005 (art. 27, comma 2) stabilisce che la suddetta
aliquota speciale dell’IRAP fissata con la legge provinciale n. 11 del 2001 si
applica «per» i periodi d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2006, del
1° gennaio 2007 e del 1° gennaio 2008; b) la legge provinciale n. 16 del 2008
(art. 18, comma 3) stabilisce che il comma 2 dell’art. 6 della citata legge
provinciale n. 11 del 2001 (riguardante la suddetta aliquota speciale dell’IRAP
in àmbito provinciale) si applica anche «per» il periodo d’imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2009; c) la legge provinciale censurata (n. 2 del
2009, art. 3, comma 2) stabilisce, nella versione originaria, che l’indicata
aliquota speciale dell’IRAP provinciale è prorogata «per il» periodo
d’imposta in corso al 1° gennaio dell’anno successivo a quello fissato
dall’art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007 e successive proroghe (cioè
«per il» periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011); d) in forza della
versione originaria della censurata legge provinciale n. 2 del 2009, pertanto,
l’aliquota speciale IRAP provinciale è «prorogata», omisso medio, «per»
il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011, senza che sia stata fissata
una aliquota speciale provinciale per il periodo d’imposta in corso al 1°
gennaio 2010. Poiché l’impiego del participio «prorogata», nella disposizione
originaria, non costituisce, da solo, un dato linguistico sufficiente per
interpretare il testo normativo nel senso che l’aliquota speciale ridotta
sarebbe applicabile anche «per» il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio
2010, deve concludersi che la lacuna relativa a tale anno risulta colmata solo
a séguito del parimenti censurato art. 20, comma 1, lettera a), della
legge provinciale n. 19 del 2009, il quale – nel modificare il comma 2
dell’art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2009, nel senso che l’applicazione
dell’aliquota speciale dell’IRAP provinciale è prorogata «fino al» periodo in
corso al 1° gennaio 2011 – ha stabilito, per la prima volta, che la suddetta
aliquota si applica anche al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010.
L’evidente innovatività, sul punto, di tale modifica esclude che le
disposizioni censurate abbiano identica portata precettiva e, quindi, esclude
anche l’eccepita inidoneità lesiva della vigente versione del comma 2 dell’art.
3 della legge provinciale n. 2 del 2009.
In base a quanto precede deve poi
osservarsi che – contrariamente a quanto affermato nei ricorsi e ribadito espressamente
dalla difesa dello Stato nel corso della pubblica discussione – il thema
decidendum della questione in esame riguarda non anche i periodi di imposta
in corso al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2009, ma solo quelli in corso al 1°
gennaio 2010 ed al 1° gennaio 2011, cioè gli unici periodi d’imposta che,
complessivamente, costituiscono oggetto del censurato comma 2 dell’art. 3 della
legge provinciale n. 2 del 2009, nelle sue due versioni.
2.1.2. – La resistente eccepisce, poi,
che i ricorsi n. 35 del 2009 e n. 37 del 2010 – nei quali si deduce
l’illegittimità della modificazione dell’aliquota speciale dell’IRAP anche per
il periodo successivo alla trasformazione dell’imposta in tributo proprio della
Provincia autonoma (cosiddetta "regionalizzazione” dell’IRAP), fissata dalla
legge statale, da ultimo, nel 1° gennaio 2010 – sono inammissibili, perché si
pongono in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio dei ministri, il
quale, nell’approvare la determinazione di impugnare le suddette censurate disposizioni,
richiama la relazione del Ministro per i rapporti con le regioni, secondo cui
la variazione dell’aliquota speciale IRAP (aliquota fissata dalla legge statale
nella misura dell’1,90%) «deve ritenersi preclusa al legislatore provinciale e
regionale, in quanto l’IRAP, seppur tributo quasi interamente devoluto alla
competenza regionale, è istituito con legge dello Stato ed ogni intervento non
assentito dalla legge è precluso alle Province o alle Regioni […], finché non
diventerà tributo proprio, ai sensi dell’art. 1, comma 43 della L. n.
244/2007».
Anche tale eccezione non è fondata.
L’indicata deliberazione del Consiglio
dei ministri, infatti, non vieta l’impugnazione delle suddette disposizioni
provinciali per i periodi d’imposta per i quali l’IRAP deve già essere
qualificata come «tributo proprio» della Regione o della Provincia autonoma
(cioè per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010 e per il periodo
d’imposta successivo). È vero che nella deliberazione si legge che «Il
Consiglio approva […] la determinazione di impugnare […] la legge della
provincia autonoma di Trento del 28 marzo 2009, n. 2» sulla base «di quanto
specificato nell’allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni»
e, quindi, anche sulla base del sopra riportato passo della relazione citato
dalla resistente. Tuttavia la richiamata relazione contiene anche la proposta
di impugnare la disposizione di legge provinciale, che, «nel ridurre di un
punto percentuale l’aliquota […] e nel mantenere tale riduzione fino al primo
gennaio dell’anno successivo a quello fissato dall’art. 1, comma 43 della l. n.
244/07, eccede dalla competenza statutaria provinciale di cui agli artt. 8 e 9
dello statuto di autonomia, si pone in contrasto con l’art. 16, d.lgs. n.
446/97, e, conseguentemente, viola l’articolo 117, comma 2, lett. e) della
Costituzione in materia di sistema tributario». È dunque incontrovertibile che
la delibera del Consiglio dei ministri, contrariamente a quanto sostenuto dalla
resistente, ha approvato la determinazione di impugnare le citate disposizioni
di legge provinciale anche per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 2010
ed al 1° gennaio 2011, successivi alla "regionalizzazione” dell’IRAP (che fa
data, appunto, dal 1° gennaio 2010).
2.2. − Nel merito, la questione
non è fondata.
2.2.1. − Al riguardo, va
premesso che la resistente Provincia non contesta l’assunto del ricorrente di
aver ridotto allo 0,90% l’aliquota speciale dell’IRAP, fissata dalla vigente
legge statale nell’1,90%, ma deduce che l’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446
del 1997 consente alle Regioni (e alle Province autonome) di modificare
l’aliquota base e le aliquote speciali dell’IRAP (comma 1 e comma 2 dell’art.
45 del d.lgs. n. 446 del 1997), come sarebbe dimostrato dal fatto che lo Stato non
ha impugnato numerose leggi regionali e provinciali che hanno modificato alcune
aliquote speciali dell’IRAP (nei settori agricolo, bancario, degli enti
finanziari, delle assicurazioni).
Tale assunto della ricorrente non è
condivisibile, perché il chiaro tenore letterale dell’art. 16, comma 3, del
d.lgs. n. 446 del 1997 rende evidente che alle Regioni è consentito variare
(nel limite di un punto percentuale) solo «l’aliquota di cui al comma 1» dello
stesso art. 16, cioè solo l’aliquota base e non quelle speciali, tra le quali è
compresa quella di cui al comma 1 dell’art. 45 dello stesso d.lgs. n. 446 del
1997, richiamata dalla disciplina censurata. È irrilevante, poi, che lo Stato
non abbia impugnato alcune leggi regionali o provinciali modificative di aliquote
speciali dell’IRAP, perché tale mancata impugnazione (qualunque ne sia stato il
motivo) non solo costituisce una possibilità insita nello stesso sistema
costituzionale del ricorso in via principale proposto dallo Stato nei confronti
delle leggi regionali e provinciali, ma non ha efficacia sanante dell’eventuale
illegittimità costituzionale delle leggi non impugnate, che in ogni tempo
possono essere denunciate di illegittimità costituzionale in via incidentale.
2.2.2. – Sempre preliminarmente,
deve essere altresí precisato che non è fondata neppure l’ulteriore deduzione
della resistente, secondo cui la censurata riduzione dell’aliquota speciale è
consentita sia dalla intervenuta "regionalizzazione” dell’IRAP a far data dal
1° gennaio 2010 (art. 1, comma 43, della legge n. 244 del 2007 e successive
modificazioni) sia dal non impugnato art. 18 della legge provinciale 12
settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell’assestamento del
bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale 2009- 2011 della Provincia autonoma di Trento – legge
finanziaria provinciale 2009), che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 1° gennaio 2009 (e, quindi, prima ancora della suddetta
"regionalizzazione”), ha istituito, in àmbito provinciale, l’IPAP (Imposta
Provinciale sulle Attività Produttive).
Al riguardo, va innanzitutto osservato
che, anche dopo la sua "regionalizzazione”, l’IRAP non è divenuto «tributo
proprio» regionale – nell’accezione di tributo la cui disciplina è liberamente
modificabile da parte delle Regioni (o Province autonome) −, ma resta un
tributo disciplinato dalla legge statale in alcuni suoi elementi strutturali e,
quindi, in questo senso, "erariale”. Infatti, come già precisato da questa Corte,
le disposizioni contenute nel citato comma 43 dell’art. 1 della legge n. 244
del 2007 «non modificano sostanzialmente la disciplina dell’IRAP, che rimane
statale», in quanto lo Stato «continua a regolare compiutamente la materia e a
circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del legislatore
regionale» (sentenza
n. 216 del 2009), stabilendo che: a) l’IRAP assume la natura di «tributo
proprio» della Regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (termine poi
prorogato al 1° gennaio 2010 dal comma 7 dell’art. 42 del decreto-legge n. 207
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009), è
istituita con legge regionale; b) le Regioni non possono modificare le basi
imponibili e possono modificare l’aliquota (solo) «nei limiti stabiliti dalle
leggi statali»; c)
Quanto, poi, all’IPAP, tributo
sostitutivo dell’IRAP, va rilevato che, secondo l’art. 18 della legge
provinciale n. 16 del 2008 (non impugnato dallo Stato), a decorrere
dall’esercizio finanziario in corso al 1° gennaio 2009, è istituita l’IPAP,
quale «tributo proprio» della provincia autonoma di Trento, «ai sensi del comma
43 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244» (comma 1) e che, fino
all’individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario, l’IPAP rimane assoggettata
alla disciplina statale dell’IRAP (comma 2). Ne deriva che: a) il richiamo al
comma 43 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007 rende applicabili all’IPAP gli
indicati limiti previsti da detta legge statale per le leggi provinciali e
regionali in tema di IRAP; b) l’IPAP è un tributo istituito dalla Provincia, ma
non da essa disciplinato, perché la legge provinciale rinvia alla disciplina
statale dell’IRAP e, quindi, non può essere annoverato tra i "tributi propri”
in senso stretto, cioè istituiti e disciplinati dalle Regioni e dalle Province;
c) in ogni caso, nella specie, la legge sull’IPAP non riserva in concreto alla
Provincia alcuna facoltà di derogare alla disciplina statale dell’IRAP.
2.2.3. – Deve invece ritenersi
che la riduzione dell’aliquota speciale dell’IRAP stabilita dalle disposizioni
denunciate sia consentita dalla modifica dell’art. 73 dello statuto
d’autonomia, intervenuta a far data dal 1° gennaio 2010. Infatti, il comma 107
dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge
finanziaria 2010), ha introdotto nell’art. 73 del suddetto statuto il comma 1-bis,
secondo cui «Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali
lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e
prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote
superiori definite dalla normativa statale». In particolare, detto comma
1-bis va interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il gettito di
un tributo erariale sia interamente devoluto alla Provincia, questa − ove
la legge statale le consenta una qualche manovra sulle aliquote, sulle
agevolazioni o sulle esenzioni («ne prevede la possibilità») − può
liberamente («in ogni caso») modificare aliquote e prevedere agevolazioni, con
il solo limite del rispetto delle «aliquote superiori» fissate dalla legge
statale. In altri termini,
Confermano tale interpretazione i
rilievi che il nuovo parametro statutario: a) prevede, quale condizione per
l’esercizio della facoltà di diminuire le aliquote, la «possibilità», in base
alla normativa statale, di variare le aliquote stesse in riferimento al
«tributo» nel suo complesso, restando, perciò, irrilevante che alcune aliquote
speciali siano considerate come fisse dalla legge statale; b) riguarda quei
tributi erariali il cui gettito è devoluto alle Province autonome, alle quali è
lasciata la responsabilità della scelta di una minore entrata tributaria
attraverso la riduzione delle aliquote; c) non riguarda quei tributi erariali
il cui gettito è devoluto alle Province autonome, per i quali, invece, lo Stato
ha ritenuto necessario stabilire solo un’aliquota fissa, al fine di escludere
la possibilità che le Province stesse realizzino manovre fiscali comportanti il
rischio di uno squilibrio finanziario complessivo.
L’IRAP oggetto del presente giudizio
risponde alle enunciate condizioni richieste dal comma 1-bis dell’art.
73 dello statuto d’autonomia come sopra interpretato. Infatti essa: 1) è un
tributo erariale il cui gettito è devoluto alle Province autonome; 2) è
disciplinata dai commi 1 e 3 dell’art. 16 del d.lgs. n. 446 del 1997, che
consentono alla Provincia di variarne l’aliquota base; 3) non supera le
«aliquote superiori» del tributo previste dalla legge statale, perché le
disposizioni censurate consentono solo la sua diminuzione dall’1,90 per cento
allo 0,90 per cento; 4) è riferita agli anni d’imposta in corso al 1° gennaio
del 2010 e del 2011.
Ne deriva che la modifica dell’aliquota
speciale fissa di cui al vigente testo dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 446
del 1997, prevista dalle disposizioni censurate, è conforme al suddetto nuovo
parametro statutario, con conseguente non fondatezza della questione.
3. − La seconda questione
sottoposta a questa Corte è stata promossa dallo Stato con il ricorso n. 35 del
2009 e riguarda l’art. 56, comma 1, della suddetta legge provinciale n. 2 del
2009, secondo cui «
Ad avviso del ricorrente, tenuto conto
delle suddette «finalità», l’impugnata disposizione attribuisce alla Giunta
provinciale il cómpito di determinare sia la quota di tariffa del servizio
idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di depurazione, sia
i criteri per il rimborso della quota tariffaria corrispondente al servizio di
depurazione, ove questo non sia stato istituito (rimborso conseguente
all’applicazione della sentenza di questa
Corte n. 335 del 2008). Lo Stato deduce che la disposizione impugnata víola
due diversi gruppi di parametri. Il primo gruppo è costituito dagli artt. 8,
numero 5), numero 17), numero 19), e 9 dello statuto della Regione Trentino -
Alto Adige e la violazione di tali norme deriva, ad avviso del ricorrente, dal
superamento, ad opera del comma censurato, della competenza statutaria
provinciale. Il secondo gruppo di parametri indicato dal ricorrente è
costituito dall’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.,
con riferimento alle norme interposte statali contenute nell’art. 154, comma 4,
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nell’art. 8-sexies,
commi 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 208 del
3.1. – La resistente, nella sua memoria
di costituzione, eccepisce che, in ordine alla questione riguardante la
competenza della Giunta provinciale di determinare la quota di tariffa del
servizio idrico integrato relativa agli oneri connessi agli impianti di
depurazione, è cessata la materia del contendere per ius superveniens.
L’eccezione di parziale cessazione della materia del contendere va accolta.
Il
sopravvenuto art. 22, comma 1, della citata legge della Provincia autonoma di
Trento n. 19 del 2009, entrata in vigore il 30 dicembre 2009 ai sensi dell’art.
73 della stessa legge, ha infatti modificato il censurato art. 56, comma 1,
della legge della Provincia autonoma di Trento n. 2 del 2009, inserendo, dopo
la frase «dare attuazione alle finalità dell’articolo 8-sexies», le
seguenti parole: «, comma 2, primo periodo,». Per effetto di tale
modificazione, la disposizione censurata stabilisce che: «
3.2. – Nel merito, la questione residua – concernente, cioè, la competenza a determinare i criteri per il rimborso della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione non istituito – non è fondata.
Tali criteri non attengono a mere modalità organizzative ed amministrative, riservate, in quanto tali, alla competenza della Provincia, ma – proprio perché costituiscono «criteri» generali – sono idonei ad incidere sul sistema dei corrispettivi del servizio idrico integrato. In proposito, questa Corte, con la sentenza n. 412 del 1994, ha rilevato, con riferimento alla disciplina costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che la competenza a regolare detto servizio è riservata dallo statuto di autonomia alla Provincia autonoma di Trento. Poiché la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma, deve concludersi che la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di Trento, riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente. Di qui la non fondatezza della seconda questione.
4. – La terza questione, promossa dallo
Stato con il ricorso n. 37 del
Secondo il ricorrente, la disposizione
víola gli artt. 8 e 9 dello statuto della Regione Trentino - Alto Adige, nonché
l’art. 117, secondo comma, lettera «i)», Cost. [recte: «l)»,
ordinamento civile]; il tutto in relazione alle norme statali interposte di cui
al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 133 del d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il quale vieta alle
Regioni, «nel rispetto dell’art. 117, comma secondo, della Costituzione», di
modificare la disciplina contenuta nel suddetto Codice dei contratti pubblici
in relazione, tra l’altro «alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti»
(art. 4) e, quindi, anche alla disciplina dell’adeguamento dei prezzi
(contenuta nell’art. 133 dello stesso Codice). In particolare, il ricorrente
deduce che gli evocati parametri sono violati perché il censurato comma 5
dell’art. 45: a) eccede la competenza legislativa provinciale di cui agli artt.
8 e 9 dello statuto di autonomia; b) si pone in contrasto con «una norma
fondamentale di riforma economico-sociale posta dalla disciplina statale di
settore»; c) incide sull’istituto civilistico della revisione dei prezzi in
tema contrattuale, istituto la cui disciplina, in quanto non tollera una
regolamentazione nel territorio nazionale, rientra alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
La questione non è fondata.
La disposizione censurata, infatti, si
limita a rinviare genericamente, per la revisione dei prezzi, alla disciplina
statale in materia e, pertanto, la sua stessa formulazione esclude la
sussistenza del denunciato contrasto con la normativa statale evocata come
parametro interposto.
per questi motivi
riuniti i giudizi,
dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine
alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, comma 1, della legge
della Provincia autonoma di Trento 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per
l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della
Provincia autonoma di Trento − legge finanziaria di assestamento 2009),
limitatamente alla parte concernente la determinazione della quota di tariffa
del servizio idrico integrato riguardante gli oneri relativi agli impianti di
depurazione, questione promossa, in riferimento all’art. 8, numero 5), numero
17) e numero 19), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s),
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso,
indicato in epigrafe, iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009;
dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale: a) dell’art. 3, comma 2, della suddetta legge provinciale n. 2
del 2009, sia nel testo originario sia in quello vigente – quale modificato
dall’art. 20, comma 1, lettera a), della legge della predetta Provincia
28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge
finanziaria provinciale 2010) –, promosse, in riferimento, rispettivamente,
agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, 117, secondo comma, lettera e),
119, secondo comma, Cost., nonché ai medesimi parametri, con l’esclusione
dell’art. 119, secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri
con i ricorsi, indicati in epigrafe, iscritti al n. 35 del registro ricorsi del
2009 ed al n. 37 del registro ricorsi del 2010; b) dell’art. 56, comma 1, della
stessa legge provinciale n. 2 del 2009, per la parte concernente il rimborso
della quota di tariffa non dovuta riguardante l’esercizio del servizio di
depurazione, nel testo originario ed in quello risultante a séguito dell’art.
22, comma 1, della legge della suddetta Provincia n. 19 del 2009, questione
promossa, in riferimento agli artt. 8, numero 5), numero 17) e numero 19), e 9
del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché all’art. 117, secondo comma, lettere e)
ed s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso,
indicato in epigrafe, iscritto al n. 35 del registro ricorsi del 2009; c)
dell’art. 45, comma 5, della stessa legge provinciale n. 19 del 2009, questione
promossa, in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché all’art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 37 del registro
ricorsi del 2010.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1
dicembre 2010.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre
2010.