Sentenza n. 216 del 2009

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 216

ANNO 2009

 

Commento alla decisione di

Roberto Di Maria

 

Ripensare la natura di “tributo proprio” delle Regioni? Brevi riflessioni sulla evoluzione (semantica) della potestà legislativa regionale in materia tributaria

 

(per gentile concessione del Forum dei Quaderni costituzionali)

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                     AMIRANTE                Presidente

- Ugo                                      DE SIERVO                          Giudice

- Paolo                           MADDALENA                    "

- Alfio                             FINOCCHIARO                  "

- Alfonso                         QUARANTA                       "

- Franco                          GALLO                              "

- Luigi                             MAZZELLA                        "

- Gaetano                        SILVESTRI                         "

- Sabino                          CASSESE                           "

- Maria Rita                     SAULLE                             "

- Giuseppe                      TESAURO                          "

- Paolo Maria                  NAPOLITANO                   "

- Giuseppe                      FRIGO                               "

- Alessandro                    CRISCUOLO                      "

- Paolo                           GROSSI                             "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-24 luglio 2008, depositato in cancelleria il 29 luglio 2008 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;

udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l’avvocato dello Stato Fabio Tortora per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 21-24 luglio 2008 e depositato il 29 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008).

La disposizione impugnata stabilisce che «ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell’ambito del piano casa regionale “10.000 alloggi per il 2012” approvato con Delib. C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238».

Il ricorrente osserva che la disposizione modifica la disciplina sostanziale dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) perché introduce un’ulteriore ipotesi di deduzione, rispetto a quelle previste dagli artt. 11, 11-bis e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), istitutivo del tributo, in assenza di disposizioni che consentano al legislatore regionale un simile intervento.

La difesa statale menziona la giurisprudenza costituzionale secondo la quale sono tributi propri delle Regioni, ai sensi dell’art. 119 Cost., solo quelli autonomamente istituiti dalle medesime con leggi proprie, mentre non lo sono quelli istituiti e disciplinati dalla legge dello Stato, anche se il loro gettito sia devoluto alle Regioni (sentenze n. 37 e n. 29 del 2004). Questi ultimi, prosegue l’Avvocatura generale dello Stato, sono oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato e sulla loro disciplina la legge regionale non può incidere, se non nei termini espressamente previsti dalla legge statale (sentenze n. 451 del 2007, nn. 412 e 143 del 2006, n. 455 del 2005). Con specifico riferimento all’Irap, la difesa statale ricorda la giurisprudenza della Corte che ne esclude la natura di tributo proprio delle Regioni e afferma l’illegittimità costituzionale delle leggi regionali che contengano disposizioni di carattere sostanziale inerenti a tale imposta (sentenze n. 155 del 2006, nn. 431, 381 e 241 del 2004 e nn. 297 e 296 del 2003).

Oltre a travalicare i limiti della potestà legislativa regionale, la disposizione impugnata violerebbe il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto, derogando ai criteri generali di determinazione della base imponibile definiti dalla legge statale, accorderebbe un ingiustificato privilegio ai cittadini della Regione Piemonte che fruissero del contributo erogato nell’ambito del piano casa regionale.

2. – La Regione Piemonte si è costituita nel giudizio dinanzi alla Corte per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile o infondato, riservandosi più ampie deduzioni.

3. – In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato una memoria per insistere sui motivi di ricorso.

Dopo aver ribadito gli argomenti già sviluppati nel ricorso, la difesa statale rileva che sulla fondatezza della questione non incidono in alcun modo le previsioni dell’art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che stabiliscono tra l’altro che l’Irap «assume la natura di tributo proprio della Regione». Da un lato, infatti, la «regionalizzazione» del tributo è rinviata al termine del 1° gennaio 2009, poi rinviato al 1° gennaio 2010 dall’art. 42, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Dall’altro, le disposizioni in questione non consentirebbero, neanche a regime, alla Regione un intervento come quello operato dalla disposizione censurata: esse, infatti, vietano alle Regioni di modificare la base imponibile dell’imposta. Anche se – a dispetto della rubrica dell’articolo impugnato – la disposizione in questione venisse intesa non come modifica della base imponibile, ma come introduzione di una deduzione o di una esenzione, conclude l’Avvocatura generale dello Stato, la norma sarebbe comunque illegittima, perché simili interventi, pur ammessi in astratto dalla nuova disciplina statale, non potrebbero comunque essere operati dalle Regioni fino a quando non verrà emanata la legge-cornice statale.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008), a norma del quale «Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali erogati nell’ambito del piano casa regionale “10.000 alloggi per il 2012” approvato con Delib. C.R. 20 dicembre 2006, n. 93-43238». Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, disciplinando la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), che è un tributo statale, lede la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, con conseguente violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., e viola altresì il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto introduce un ingiustificato privilegio per i cittadini della Regione Piemonte.

2. – La questione è fondata con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Questa Corte ha più volte affermato che l’Irap, in quanto istituita e disciplinata dalla legge dello Stato, è un tributo che ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La circostanza che il gettito sia in gran parte destinato alle Regioni e che alcune funzioni di riscossione siano loro affidate non fa venir meno la natura statale dell’imposta e, di conseguenza, non fa di essa uno dei «tributi propri» della Regione, ai quali fa riferimento l’art. 119 Cost. (sentenze n. 193 del 2007, n. 155 del 2006 e nn. 431, 381 e 241 del 2004).

Dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato consegue che la disciplina, anche di dettaglio, dell’Irap è riservata alla legge statale e che l’intervento del legislatore regionale è ammesso solo nei termini stabiliti dallo Stato (sentenza n. 396 del 2003). Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), consente alla legge regionale di intervenire su alcuni aspetti sostanziali e procedurali della sua disciplina, ma non di modificarne la base imponibile.

Né a conclusioni diverse può condurre l’art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), a norma del quale l’Irap «assume la natura di tributo proprio della Regione» e in futuro – a partire dal 2010, a norma dell’art. 42, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 – sarà «istituita con legge regionale». A prescindere dal fatto che l’«istituzione» con legge regionale non è ancora operativa, queste disposizioni non modificano sostanzialmente la disciplina dell’Irap, che rimane statale. Sulla qualificazione dell’Irap come tributo proprio della Regione, operata dal legislatore statale, deve prevalere la disciplina del tributo posta dallo Stato, che continua a regolare compiutamente la materia e a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del legislatore regionale. Le disposizioni appena menzionate, infatti, consentono alle Regioni – sia pure nei limiti stabiliti dalle leggi statali – di modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché di introdurre speciali agevolazioni, ma vietano loro di modificare le basi imponibili.

La disposizione impugnata, modificando la base imponibile dell’Irap, esula quindi dagli interventi consentiti alle Regioni in questa materia e disciplina un oggetto che, anche prima della legge n. 244 del 2007, alle Regioni era precluso, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost.

3. – Restano assorbite le residue censure, riferite agli artt. 3 e 119 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Piemonte 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l’anno 2008).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2009.