SENTENZA N. 413
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2006. Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana; udito nell’udienza pubblica del 21 novembre 2006 il Giudice relatore Franco Gallo; uditi l’avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.Ritenuto in fatto1. – Con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il 2 marzo successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 30 dicembre 2005, il quale sostituisce l’art. 23-bis, comma 1, della legge della stessa Regione 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione.
Il ricorrente censura la suddetta disposizione, nella parte in cui prevede un nuovo ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006, perché tale decorrenza – essendo stata la legge regionale emanata dopo il 31 luglio 2005 – violerebbe il disposto dell’art. 3, comma 29, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il quale la legge regionale che fissa l’ammontare dell’imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine.
A sostegno del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito da una legge statale, non costituisce un “tributo proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e pertanto la sua disciplina deve ritenersi a questa preclusa. Rileva, quindi, che il contrasto tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta comporta la violazione dei limiti di esercizio della potestà legislativa regionale in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva e richiama, in tal senso, la costante giurisprudenza di questa Corte.
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione, con riserva di deduzioni e deposito di documenti.
3. – Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Toscana ha richiesto, in via principale, che la Corte dichiari infondata la sollevata questione e, in via subordinata, che «dichiari che l’art. 5 impugnato possa avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007».
Rileva la Regione che la norma censurata non ha inciso sugli elementi costitutivi o comunque essenziali del tributo, né ha stabilito esenzioni o agevolazioni, ma ha semplicemente proceduto ad una rimodulazione delle tariffe in base al nuovo testo dell’art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995, come modificato dall’art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), nel rispetto dei limiti massimi previsti dal legislatore statale.
In particolare, ad avviso della stessa Regione, se il ricorso fosse accolto e, conseguentemente, le tariffe fissate dalla norma censurata entrassero in vigore solo dal 1° gennaio 2007, ai rifiuti provenienti dalle attività minerarie, estrattive, edilizie, lapidee e metallurgiche si dovrebbe applicare l’aliquota stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall’art. 5, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria 2005), la quale è maggiore rispetto a quella prevista dalla norma censurata.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l’illegittimità dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 30 dicembre 2005 – il quale sostituisce l’art. 23-bis, comma 1, della legge della stessa Regione 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) – in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione.
Il ricorrente afferma che la decorrenza del nuovo ammontare del tributo a far data dal 1° gennaio 2006, in quanto disposta con legge regionale emanata dopo il 31 luglio 2005, si pone in contrasto con l’art. 3, comma 29, secondo periodo, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui la legge regionale che fissa l’ammontare dell’imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine.
2. – La questione è fondata, perché la norma impugnata fissa, per l’applicazione del nuovo ammontare del tributo speciale, un termine di decorrenza contrastante con quello stabilito dall’evocata norma statale interposta.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e, di conseguenza, l’esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenze n. 397 e n. 335 del 2005, concernenti lo stesso tributo speciale oggetto del presente giudizio; v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell’IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresí, in generale, le sentenze n. 37 e n. 29 del 2004).
Nella specie, il comma 29 dell’art. 3 della legge statale n. 549 del 1995 prevede che «l’ammontare dell’imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo» (primo periodo del comma), e che, «in caso di mancata determinazione dell’importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata la misura vigente» (secondo periodo dello stesso comma). Con la norma censurata, la Regione, sostituendo il previgente art. 23-bis, comma 1, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, determina, invece, il nuovo ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi «a decorrere dal 1° gennaio 2006». Pur essendo contenuto in una legge regionale promulgata il 27 dicembre 2005 e, quindi, intervenuta successivamente al 31 luglio 2005, il denunciato art. 5 fissa, pertanto, l’ammontare del tributo con effetto dal 1° gennaio 2006, in evidente violazione del citato secondo periodo del comma 29 dell’art. 3 della legge statale n. 549 del 1995. Né può opporsi che la richiesta pronuncia di illegittimità costituzionale comporterebbe l’applicazione per l’anno 2006 di un’aliquota maggiore di quella prevista dalla norma censurata per il tributo relativo ai rifiuti provenienti dalle attività minerarie, estrattive, edilizie, lapidee e metallurgiche. Tale circostanza, infatti, è irrilevante ai fini del presente giudizio, perché è la stessa norma statale interposta a disporre la proroga della «misura vigente» del tributo nel caso di intempestiva determinazione regionale del nuovo ammontare, senza attribuire alcun rilievo al fatto che tale nuovo ammontare possa essere superiore o inferiore a quello prorogato.
Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui determina l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006, anziché dal 1° gennaio 2007, data quest’ultima a partire dalla quale il nuovo ammontare di detto tributo speciale acquisterà efficacia, ai sensi dell’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), nella parte in cui determina l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2006.