SENTENZA N. 311
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Riccardo CHIEPPA, Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, e dell’art. 49, comma 1, lettera f), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 [ recte, n. 15] (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 4 ottobre 2002, depositato in Cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2002.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l’Avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avv. Vincenzo Cocozza per la Regione Campania.
Ritenuto in fatto
1. ― Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 4 ottobre 2002, depositato il successivo 14 ottobre, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 2, e dell’art. 49, comma 1, lettera f), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 [ recte, n. 15] (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002) – pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 agosto 2002, n. 38 – in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere l) ed e) [ recte, s)] , 119, secondo comma, della Costituzione.
2. — Il ricorrente, in ordine alla prima delle due norme impugnate, deduce che l’art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania n. 15 del 2002, stabilendo la proroga dei termini per il recupero delle tasse automobilistiche spettanti alla Regione, reca una disposizione che si porrebbe in contrasto con gli art. 3, 119, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto realizzerebbe una discriminazione rispetto alla totalità dei contribuenti, in violazione dei principi di coordinamento del sistema tributario, modificando il codice civile ed interferendo nella disciplina della prescrizione, così da vulnerare la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la difesa erariale sostiene che dagli artt. 119, 117, terzo comma, e 120 della Costituzione risulta che il sistema delle entrate tributarie regionali costituisce oggetto della competenza legislativa regionale, che però deve essere esercitata "nell’ambito di un indirizzo generale proprio di una produzione normativa di tipo "concorrente", quale è quella parallelamente prevista per altre materie" dal terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, affinché siano garantiti "la coerenza del sistema finanziario" ed il "coordinamento del sistema tributario". Pertanto, anche l’applicazione delle "tasse automobilistiche regionali" deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti in linea generale dalle norme statali, allo scopo di scongiurare eventuali discriminazioni tra i contribuenti in riferimento al recupero della tassa. A detti criteri è riconducibile la disposizione recata dall’art. 5, commi 39 e 40, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, richiamata nell’art. 25, comma 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la quale, stabilendo che l’azione per il recupero di detta tassa si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, reca un principio fondamentale che non potrebbe essere derogato dalla legge regionale.
2.1. — Secondo il ricorrente, la seconda delle due norme impugnate, prevedendo, per diverse specie, la proroga dell’esercizio della caccia sino all’ultimo giorno di febbraio violerebbe l’art. 16 [ recte, 18] della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che recepisce le norme comunitarie che disciplinano la materia della caccia. In particolare, la norma si porrebbe in contrasto con il principio primario e prevalente –desumibile da quest’ultima legge (sentenza n. 282 del 2002)– della protezione della fauna, recando vulnus alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), ancor più in quanto nel concetto giuridico di ambiente elaborato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 169 del 1999) rientrerebbe anche la tutela della fauna quale elemento determinante della qualità della vita.
Inoltre, sostiene la difesa erariale nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la Corte, con la sentenza n. 536 del 2002, nel decidere la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una norma regionale simile a quella impugnata, ha espressamente affermato che "la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall’art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e risponde all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema per il cui soddisfacimento l’art. 117, secondo comma, lettera s), ritiene necessario l’intervento in via esclusiva della potestà legislativa statale".
3. — La Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale, si è costituita nel giudizio, chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile e comunque infondato.
Relativamente alle censure concernenti la prima delle due norme impugnate, la resistente, nell’atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, premette che essa rinvia il termine per il recupero delle tasse automobilistiche per il 1999, che il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, fissa entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il pagamento. La relazione alla legge puntualizza che detto termine – scadente il 31 dicembre 2002 – è inidoneo a permettere la messa a punto dei dati informatici concernenti la tassa automobilistica regionale, che sono incompleti e non aggiornati, anche a causa del mancato trasferimento da parte dell’ACI dei dati di pagamento e di scadenza relativi al 1998. La norma mira, quindi, a porre rimedio a questa particolare situazione, che rischia di vanificare il tributo relativo all’anno in questione.
Secondo la resistente, non sussisterebbe la violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché l’autonomia della Regione in materia di entrate, costituzionalmente garantita, le permetterebbe di disciplinare la tassa in esame, anche al fine di correggere situazioni particolari che possano influire sul tributo. Si tratta, quindi, di una vicenda concernente il territorio regionale e che interessa un tributo regionale; conseguentemente, non sarebbe richiamabile il parametro in esame, in quanto sarebbe insita nel principio di autonomia e nel federalismo fiscale, ex art. 119 della Costituzione, la facoltà di stabilire differenti discipline nelle diverse regioni.
In ordine al secondo profilo di censura, la Regione Campania deduce che già nel testo originario dell’art. 119 della Costituzione i "principi di coordinamento del sistema tributario" erano riferibili non ad una disciplina di situazioni specifiche, bensì a leggi generali di coordinamento aventi lo scopo di impedire fratture tra la finanza statale e quella regionale e locale. Questa concezione sarebbe stata rafforzata dal nuovo testo della norma costituzionale, anche in considerazione della più ampia autonomia attribuita dall’art. 114 e confermata, per le entrate tributarie, dall’art. 119 della Costituzione.
Infine, a suo avviso, sarebbe erroneo il riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, poiché la Corte costituzionale ha affermato che il limite del diritto privato, finalisticamente caratterizzato, legittima quegli adattamenti realizzati dalle norme regionali che siano in stretta connessione con la materia di competenza regionale e rispondano al criterio di ragionevolezza, così da salvaguardare il principio di eguaglianza (sentenza n. 352 del 2001). Si tratta, secondo la resistente di una concezione che offre la corretta chiave di interpretazione della materia "ordinamento civile" e, in ogni caso, il parametro sarebbe stato invocato erroneamente, in quanto la legge regionale si limita a disciplinare un termine di prescrizione riguardante un tributo regionale ed impropriamente stabilito da una legge statale.
4. — All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato in diritto
1. — Il giudizio in via principale promosso, con il ricorso in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Campania ha ad oggetto gli artt. 24, comma 2, e 49 comma 1, lettera f) della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 16 (recte, n. 15) (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002) –pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 agosto 2002, n. 38– in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere l) ed e), (recte: s) e 119, secondo comma, della Costituzione.
La prima delle due norme impugnate (art. 24, comma 2), stabilendo che "il termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione Campania per l'anno 1999 è prorogato al 31 dicembre 2003", secondo la difesa erariale, violerebbe i parametri costituzionali sopra indicati, in quanto realizzerebbe una discriminazione dei cittadini residenti nella Regione Campania rispetto alla totalità dei contribuenti, in contrasto con i principi di coordinamento del sistema tributario. Inoltre, modificando il codice civile ed interferendo nella disciplina della prescrizione, lederebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
La seconda delle due norme impugnate (art. 49, comma 1, lettera f) ha modificato l'art. 16, comma 1, lettera b) della legge della Regione Campania 10 aprile 1996, n. 8 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) nella parte in cui identifica le "specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio", disponendo che "si sostituiscono le parole <<al 31 gennaio>> con le parole <<al 28 febbraio>>".
Secondo il ricorrente, questa disposizione, modificando il periodo entro il quale le specie contemplate dall'art. 16, comma 1, lettera b) sono cacciabili, violerebbe l'art. 16 (recte, art. 18) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce le norme comunitarie che disciplinano la materia della caccia, ponendosi altresì in contrasto con il principio primario –desumibile da quest'ultima legge– della protezione della fauna e realizzando una lesione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.
2. — In via preliminare va osservato che l'indicazione della legge recante le norme impugnate come legge della Regione Campania "n. 16/2002" appare un mero errore materiale –commesso in occasione della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, peraltro successivamente corretto– risultando inequivoco che la legge impugnata è la n. 15 del 2002, come ha precisato la stessa parte ricorrente, rendendo peraltro palese che tale errore non ha influito sulla corretta identificazione della legge e sul diritto di difesa della resistente.
3. — Entrambe le questioni sono fondate.
3.1. — La prima questione concerne l'art. 24, comma 2, della legge impugnata, il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2003 del termine scadente il 31 dicembre 2002 per il recupero delle tasse automobilistiche dovute alla Regione Campania per l'anno 1999.
In proposito, va ricordato che questa Corte ha dichiarato fondata con le sentenze n. 296 e 297 del 2003 una questione di legittimità costituzionale del tutto analoga relativa a norme sostanzialmente identiche della Regione Piemonte e della Regione Veneto, osservando che il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo. In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non può oggi definirsi come "tributo proprio della regione" ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle regioni.
Si deve quindi ribadire che, allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. Pertanto, la norma regionale impugnata, che modifica la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria, viola la indicata competenza esclusiva dello Stato.
3.2. — Fondata è anche la questione relativa all'art. 49, comma 1, lettera f) della stessa legge regionale impugnata, nella parte in cui proroga al "28 febbraio" l'originario termine del "31 gennaio" per l'esercizio della caccia di diverse specie.
In proposito questa Corte ha più volte ribadito, con riferimento sia alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e province) ad autonomia speciale (sentenze n. 536 del 2002 e n. 226 del 2003), che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tutela della fauna.
In questo quadro prorogare la stagione venatoria oltre i termini previsti dalla legge statale equivale ad incidere sul nucleo minimo –comprensivo anche delle modalità di caccia– di salvaguardia della fauna selvatica, violando così uno standard di tutela uniforme valido per l'intero territorio nazionale e pertanto riservato alla competenza esclusiva dello Stato.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera f), della medesima legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2003.
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 ottobre 2003.