Sentenza n. 453 del 2007

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SENTENZA N. 453

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                    BILE                        Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                       Giudice

- Francesco               AMIRANTE                   "

- Ugo                        DE SIERVO                   "

- Paolo                      MADDALENA               "

- Alfio                      FINOCCHIARO             "

- Alfonso                  QUARANTA                  "

- Franco                    GALLO                          "

- Luigi                      MAZZELLA                   "

- Gaetano                  SILVESTRI                    "

- Sabino                    CASSESE                      "

- Maria Rita              SAULLE                        "

- Giuseppe                TESAURO                     "

- Paolo Maria            NAPOLITANO               "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il 5 ottobre 2006, depositato in cancelleria l’11 ottobre 2006 ed iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2006.

        Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

        udito nell’udienza pubblica del 6 novembre 2007 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

        uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. –  Con ricorso notificato il 5 ottobre 2006, depositato il successivo 11 ottobre, la Regione Veneto ha sollevato, in via principale, questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, tra cui l’art. 19, per violazione dell’art. 117, quarto comma, e dell’art. 119 della Costituzione.

L’art. 19 del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di tre fondi destinati, rispettivamente, a realizzare interventi a favore della famiglia, a promuovere la formazione culturale e professionale e l’inserimento nella vita sociale dei giovani ed a promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

La ricorrente ritiene che la norma impugnata si ponga in contrasto con gli evocati parametri costituzionali poiché, da un lato, disciplina aspetti rientranti nella materia delle politiche sociali, attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni, dall’altro, incide sull’autonomia finanziaria e amministrativa delle Regioni «nella misura in cui, anziché trasferire a quest’ultima le risorse», prevede la creazione di fondi settoriali.

A fondamento delle proprie censure, la Regione Veneto rileva che la giurisprudenza costituzionale ha affermato l’illegittimità costituzionale di norme analoghe a quella impugnata che prevedevano la destinazione di risorse, in modo vincolato, in materie non rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, non potendo quest’ultimo istituire fondi in materie di competenza residuale o concorrente delle Regioni «senza lasciare a queste ultime e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra» (sentenze numeri 320 e 423 del 2004 e n. 118 del 2006).

2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

A parere della difesa erariale, le disposizioni contenute nell’art. 19 impugnato non incidono sulle risorse già esistenti «destinate al finanziamento di settori di attività rientranti in materie rimesse alla competenza legislativa esclusiva o concorrente delle Regioni» e, con riferimento al Fondo destinato alla promozione dei diritti e delle pari opportunità, ovvero, al Fondo per le politiche della famiglia, laddove è prevista la destinazione di risorse al finanziamento di un organo statale, quale l’Osservatorio nazionale della famiglia, non interferiscono con le materie di competenza esclusiva o concorrente delle Regioni.

Da ultimo, la difesa erariale rileva che, considerato il riferimento a politiche specifiche, le disposizioni contenute nell’art. 19, a differenza di quelle già oggetto di esame in precedenti pronunce della Corte, non contengono «alcun vincolo di destinazione preciso», né escludono «alcun intervento delle Regioni».

3. – Il 22 ottobre 2007, la Regione Veneto ha depositato una memoria con la quale, nel ribadire le argomentazioni contenute nel ricorso, ha precisato che la disciplina relativa alla famiglia, ai giovani e alle pari opportunità rientra nelle politiche sociali; materia, quest’ultima, attribuita alla competenza legislativa residuale di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione.

4. – In data 24 ottobre 2007, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria con la quale ha precisato che la disposizione impugnata contiene solo statuizioni di principio che, in quanto tali, lasciano alle Regioni il compito di individuare in concreto gli interventi meritevoli di finanziamento.

Considerato in diritto

1. – La Regione Veneto, con ricorso notificato il 5 ottobre 2006 e depositato il successivo 11 ottobre, dubita, tra l’altro, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l’impugnazione proposta avverso tale norma, dovendosi riservare a separata trattazione la decisione concernente le ulteriori norme impugnate con il medesimo ricorso.

2.  – L’art. 19 del d.l. n. 223 del 2006 prevede la creazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di tre distinti fondi.

Il primo, destinato alle politiche della famiglia, è volto «a promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia».

Il secondo fondo, finalizzato alle politiche giovanili, è diretto a «promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi».

La norma impugnata istituisce, infine, un terzo «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» diretto a «promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità».

La Regione ricorrente censura le suddette disposizioni, in quanto ritiene che con esse lo Stato abbia creato dei fondi settoriali in materia attribuita alla competenza residuale delle Regioni, quale quella delle politiche sociali.

3. – La questione proposta con il ricorso è inammissibile.

3.1. – Va, in primo luogo, rilevato che, quanto all’asserita violazione dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione, nella delibera regionale di autorizzazione a proporre ricorso non vi è, con riferimento all’art. 19 del d.l. n. 223 del 2006, alcuna indicazione relativa al suindicato parametro costituzionale.

Tale omissione, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 98 del 2007), comporta l’inammissibilità del ricorso nei casi in cui, come in quello in esame, esso ha ad oggetto l’impugnazione di diverse norme di una stessa legge di contenuto eterogeneo. In tali ipotesi è infatti necessario che la delibera regionale di autorizzazione a proporre il ricorso contenga, con riferimento ad ogni disposizione impugnata, l’indicazione specifica dei parametri costituzionali asseritamente lesi, al fine di consentire di individuare le ragioni poste a fondamento di ogni singola censura.

3.2. – Quanto alla dedotta violazione dell’art. 119 della Costituzione, deve essere rilevato che la disposizione censurata, nell’istituire i fondi sopra indicati, si limita ad indicare mere finalità di intervento nei settori di rispettiva competenza, risultando, secondo il principio già affermato da questa Corte, inidonea a ledere «le competenze regionali, potendo la lesione derivare non già dall’enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, bensì (eventualmente) dalle norme nelle quali quel proposito si concretizza, sia per entità delle risorse sia per modalità di intervento sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi» (sentenza n. 141 del 2007).

La Regione è perciò priva di interesse ad impugnare la norma.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separati provvedimenti la decisione delle questioni sollevate con il ricorso indicato in epigrafe relative ad altre disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.