SENTENZA
N. 241
ANNO
2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI
Presidente
- Aldo CAROSI
Giudice
- Marta
CARTABIA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO ”
- Augusto
Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco VIGANÒ ”
- Luca ANTONINI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 22, comma 1, della legge
della Regione autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni
collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 21-26 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 27 febbraio
2018, iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di
costituzione della Regione autonoma della Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste;
udito nella udienza
pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;
uditi l’avvocato dello
Stato Gesualdo d’Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato
Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste.
Ritenuto
in fatto
1.– Con ricorso notificato il 21-26 febbraio
2018 e depositato il successivo 27 febbraio, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta)
e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma,
lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle
d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità
regionale per il triennio 2018/2020).
La disposizione impugnata stabilisce:
«L’efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite
dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta (Azienda USL) per il
reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e in scadenza nell’anno 2018, è prorogata di ulteriori
dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge».
Il ricorrente osserva preliminarmente che tale
disposizione, prorogando di dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del
termine di validità di ciascuna di esse, l’efficacia delle graduatorie delle
procedure selettive pubbliche bandite dall’Azienda unità sanitaria locale
(AUSL) valdostana in scadenza nel 2018, ne protrae l’efficacia oltre il 31
dicembre di tale anno, «consentendo quindi l’assunzione di personale anche nel
2019» e ponendosi così in contrasto, oltre che con lo statuto speciale per la
Valle d’Aosta, con l’art. 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), che «circoscrive al 31 dicembre 2018
l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici o l’esercizio delle facoltà
assunzionali delle amministrazioni pubbliche
soggette, come pure quelle regionali, a vincoli assunzionali».
1.1.– Secondo il
Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 22, comma 1, della legge
regionale n. 23 del 2017 contrasterebbe, anzitutto, con «lo Statuto speciale
della Regione Valle d’Aosta [che] non contempla la materia de qua tra quelle
oggetto di potestà legislativa regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di
attuazione (art. 3)», sicché «come tale […] eccede […] le competenze
legislative regionali».
1.2.– Lo stesso art.
22, comma 1, violerebbe, in secondo luogo, l’art. 117, terzo comma, Cost.,
perché contrasterebbe con il principio fondamentale di coordinamento della
finanza pubblica – che, in quanto tale, vincola la potestà legislativa delle
Regioni, incluse quelle a statuto speciale – dettato dall’art. 1, comma 1148,
della legge n. 205 del 2017, che fissa al 31 dicembre 2018 l’efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale a tempo
indeterminato.
Secondo il ricorrente, la fissazione di tale
limite di efficacia «deroga, sotto il profilo temporale, ai limiti assunzionali in precedenza previsti consentendo alle
amministrazioni pubbliche di continuare ad attingere, per tutto (ma solo per)
il 2018, alle graduatorie dei concorsi espletati al fine della instaurazione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato».
Premesso che tale deroga, «e la connessa proroga
delle facoltà assunzionali», comporta un incremento
della spesa pubblica – «e, per quel che qui […] interessa, di quella sanitaria»
– il ricorrente deduce che la disposizione di legge statale che la prevede
assume la natura di principio fondamentale della materia «coordinamento della
finanza pubblica», dato che, da un lato, ha valenza generale, riguardando tutte
le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali, dall’altro, si fonda
«su una (implicita, ma evidente) valutazione di compatibilità con gli equilibri
di bilancio della fissazione – ma, al contempo, della limitazione –, da ultimo
al solo anno 2018, delle facoltà assunzionali in
parola».
L’impugnata disposizione regionale, prorogando
di ulteriori dodici mesi l’efficacia delle graduatorie delle procedure
selettive pubbliche bandite dall’AUSL valdostana in scadenza nell’anno 2018,
supera «quel limite». Così facendo, essa violerebbe il principio fondamentale
recato, «da ultimo, dall’art. 1, comma 1148, della legge di bilancio n.
205/2017», determinando, «ove le assunzioni abbiano luogo, come consentito
dall’art. 22, comma 1, della l.r. n. 23/2017, anche
dopo il 31.12.2018, ricadute sulla finanza pubblica incompatibili con gli
equilibri e i vincoli di bilancio individuati dal legislatore statale».
1.3.– L’art. 22, comma
1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 violerebbe, in terzo luogo,
l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la
legislazione esclusiva nella materia «ordinamento civile».
Secondo il ricorrente, «la disciplina, anche quoad tempus, dei rapporti di
diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi e,
quindi, anche degli atti che, come le graduatorie concorsuali, sono finalizzati
alla loro instaurazione, attiene all’ordinamento civile».
1.4.– Prorogando
l’efficacia delle sole graduatorie di procedure selettive bandite dall’AUSL
della Valle d’Aosta, l’impugnata disposizione regionale violerebbe, in quarto
luogo, l’art. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza, sotto due
distinti profili.
Anzitutto, perché tratta coloro che si sono
utilmente collocati in tali graduatorie in modo ingiustificatamente più
favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie
di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni,
dato che solo i primi «vedono significativamente accresciute le chances di
conseguire un’assunzione a tempo indeterminato».
Inoltre, perché tratta coloro che si sono
utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall’AUSL
della Valle d’Aosta in modo ingiustificatamente più favorevole rispetto a
coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive
bandite, nell’ambito della stessa Regione, da altre amministrazioni pubbliche.
Di tali disparità di trattamento non vi sarebbe
«alcuna legittima giustificazione».
1.5.– L’art. 22, comma
1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 violerebbe, infine, anche
l’art. 97 Cost.
Il ricorrente premette che, ai sensi della
disposizione impugnata, l’efficacia «di tutte le graduatorie regionali
"sanitarie”» destinate a scadere nel corso del 2018 è prorogata «sino al 2019,
ben oltre la scadenza da ultimo inderogabilmente fissata dalla legge statale
nel 31.12.2018».
Da ciò il contrasto con il principio del buon
andamento della pubblica amministrazione, atteso che tale proroga consente di
assumere candidati che si sono utilmente collocati in graduatoria «all’esito di
procedure concorsuali svoltesi in epoca ormai risalente, all’esito di prove che
potrebbero non essere più rispondenti ai criteri di valutazione cui le
pubbliche Amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti
meritevoli di accedere ai pubblici impieghi».
2.– Si è costituita nel giudizio la Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
chiedendo che le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
siano dichiarate inammissibili o infondate e che le questioni promosse in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.,
siano dichiarate infondate.
2.1.– La Regione
autonoma eccepisce preliminarmente l’inammissibilità delle questioni promosse
in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la «genericità» della delibera di
impugnazione del Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di
corrispondenza tra la stessa e il ricorso.
La Regione autonoma resistente afferma che dalla
giurisprudenza costituzionale si evince che «la ratio della corrispondenza tra
la delibera di impugnazione ed il ricorso introduttivo [è] di "prefigurare,
quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata”» (è richiamata
la sentenza n.
496 del 1993), «così da circoscrivere l’autonomia della difesa tecnica».
Tale onere sarebbe più pregnante nei casi in cui l’oggetto o il parametro del
giudizio di legittimità costituzionale presentino – come nel caso dei parametri
degli artt. 3 e 97 Cost. –, «per la loro "complessità” materiale o per la loro stessa
"identità” normativa, un’ampiezza tale da non consentire, di per sé, l’esatta
enucleazione del "verso” e/o del "profilo” della doglianza».
Nella specie, nella relazione del Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del
Consiglio dei ministri fa rinvio, si legge che l’art. 22, comma 1, della legge
reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in
favore soltanto di determinati soggetti, contrasta con i principi di
uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di
cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione».
In tale modo, il Consiglio dei ministri non
avrebbe fornito «il benché minimo corredo motivazionale» per illustrare, nei
loro basilari contorni, le censure. La delibera si sarebbe limitata a
«segnalare la "determinatezza” delle tipologie di destinatari (omettendo
qualsiasi considerazione sulla ipotetica "irragionevolezza” di tale trattamento
specifico)» e, quanto alla violazione dei principi di buon andamento e di
imparzialità della pubblica amministrazione, non avrebbe «speso nemmeno una
parola di suggello argomentativo, rimettendo in toto alla difesa tecnica il
compito di […] "speculare” sui profili di violazione di tali principi». Essa
sarebbe quindi priva «di quel tasso di "determinatezza” idoneo a realizzare […]
la necessaria corrispondenza [con] il ricorso introduttivo».
2.2.– Secondo la
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, tutte le questioni promosse sarebbero, comunque,
infondate.
2.2.1.– Quanto a quella promossa in riferimento
all’art. 117, terzo comma, Cost., la Regione autonoma afferma che la «misura di
contenimento della spesa pubblica» prevista dall’art. 1, comma 1148, lettera
a), della legge n. 205 del 2017 «interseca» la propria potestà legislativa
nelle materie – contemplate, rispettivamente, nelle lettere f) ed l) dell’unico
comma dell’art. 3 dello statuto reg. Valle d’Aosta – «finanze regionali e
comunali» e «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica».
In relazione alla competenza legislativa nella
materia «finanze regionali e comunali», la Regione autonoma deduce che essa
gode di una «posizione "rafforzata”» perché è assistita dalla garanzia
procedurale prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta), in
base al quale l’ordinamento finanziario della Regione, stabilito con la legge
26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione
Valle d’Aosta), può essere modificato solo nelle forme e col procedimento di
cui all’art. 48-bis del suo statuto speciale, cioè mediante l’emanazione di
decreti legislativi elaborati dalla commissione paritetica prevista dal secondo
comma di tale articolo.
Sulla base della menzionata norma di attuazione
dello statuto speciale, dovrebbe escludersi che l’art. 1, comma 1148, lettera
a), della legge n. 205 del 2017 possa operare come principio fondamentale della
materia «coordinamento della finanza pubblica» nei confronti della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.
La speciale autonomia finanziaria della Regione, infatti, «sarebbe vanificata,
ove […] variazioni al sistema delle relazioni finanziarie intercorrenti con lo
Stato – quali discenderebbero dalla norma […] elevata a parametro interposto –
fossero introdotte, unilateralmente, attraverso una semplice legge ordinaria,
in difetto del preventivo accordo tra gli enti interessati».
In relazione alla competenza legislativa nella
materia «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» – «settore
materiale […] sul quale incide la disciplina statale» – la Regione autonoma
adduce un’ulteriore ragione, «di natura sostanziale», che precluderebbe allo
Stato di invocare, nella fattispecie, qualsiasi attribuzione in materia di
«coordinamento della finanza pubblica».
La Regione autonoma rammenta che l’art. 34,
comma 3, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), stabilisce che «[l]a regione Valle
d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato». Alla stregua di questa
previsione, il finanziamento della spesa sanitaria effettuata nel territorio
della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste grava integralmente sul bilancio regionale, senza
alcun onere a carico di quello statale.
La Regione autonoma resistente asserisce quindi
che questa Corte ha ripetutamente affermato che lo Stato, quando non concorre
al finanziamento della spesa sanitaria regionale, non ha titolo a dettare norme
di coordinamento finanziario.
Da ciò la conseguenza che l’impugnato art. 22,
comma 1, concernendo le graduatorie di procedure selettive bandite dalla sola
AUSL valdostana, non lede la potestà legislativa concorrente dello Stato nella
materia «coordinamento della finanza pubblica» ma costituisce legittima
espressione dell’autonomia riconosciuta alla Regione autonoma nel campo della
spesa sanitaria e dell’organizzazione del proprio sistema sanitario.
2.2.2.– Quanto alla questione promossa in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la resistente
afferma che questa Corte ha più volte ribadito che, con riguardo al pubblico impiego
regionale, la materia «ordinamento civile» comprende i soli «aspetti
privatizzati» del rapporto di lavoro, mentre la regolamentazione delle
procedure selettive pubbliche spetta, ai sensi dell’art. 117, quarto comma,
Cost., alla potestà legislativa regionale residuale in materia di «ordinamento
e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali».
La Regione autonoma resistente deduce che l’art.
117, quarto comma, Cost. trova applicazione nella specie ai sensi dell’art. 10,
comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione).
2.2.3.– Quanto alle
questioni promosse in riferimento all’art. 3 Cost., la Regione autonoma afferma
l’infondatezza di entrambi i profili di censura prospettati dal ricorrente.
Con riguardo a quello incentrato sul trattamento
più favorevole che l’impugnato art. 22, comma 1, assicura a coloro che si sono
utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall’AUSL
valdostana rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie
di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni, la
resistente cita l’affermazione contenuta nella sentenza di questa
Corte n. 143 del 1989 secondo cui «una relativa difformità di trattamento
dei singoli, sempreché sia giustificata dalla particolarità della situazione, è
insita nello stesso riconoscimento costituzionale delle autonomie regionali».
Poiché, dunque, la potestà legislativa regionale
in determinate materie implica, di per sé, la possibilità che la disciplina
dettata da una Regione diverga da quella statale o di altre Regioni (è citata
la sentenza n.
447 del 1988), non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile che la
proroga dell’efficacia temporale delle graduatorie di procedure selettive
bandite per il reclutamento di personale del comparto sanitario «in ragione
della dislocazione territoriale dell’azienda banditrice» possa comportare una
violazione del principio di eguaglianza.
Dopo avere ribadito che la disposizione
impugnata «impinge in ambiti materiali attratti […]
in sfere di competenza normativa oggetto di esplicita previsione statutaria, le
quali concorrono a delineare […] l’autonomia costituzionalmente garantita alla
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste»,
la resistente deduce che, pertanto, «è del tutto ragionevole che,
nell’esercizio di quelle attribuzioni, il legislatore regionale abbia concepito
un regime differenziato per le graduatorie dei concorsi pubblici tenuti dalla
locale Azienda sanitaria». Il che sarebbe tanto più vero in ragione dello
«spiccato grado di autonomia organizzativa e funzionale che […]
contraddistingue il Servizio sanitario della Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste».
Da quest’ultima considerazione deriverebbe
l’infondatezza anche del profilo di censura incentrato sul trattamento più
favorevole che l’impugnato art. 22, comma 1, assicura a coloro che si sono
utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall’AUSL
della Valle d’Aosta rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle
graduatorie di procedure selettive bandite, nell’ambito della stessa Regione
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
da altre amministrazioni pubbliche.
Ad avviso della resistente, sarebbe evidente che
quello sanitario è un settore «di indubbia originalità e peculiarità rispetto
agli altri comparti della pubblica amministrazione, data anche la fondamentale
funzione assegnata ad esso in ordine alla salvaguardia di valori costituzionali
di primaria rilevanza (art. 32 Cost.)».
2.2.4.– Quanto, infine, alle questioni promosse
in riferimento all’art. 97 Cost., la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste puntualizza
anzitutto che la proroga disposta dall’impugnato art. 22, comma 1, riguarda
l’efficacia non di graduatorie risalenti nel tempo – come sostenuto dal
ricorrente – bensì di graduatorie con l’ordinaria vigenza triennale prevista
dall’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
Sarebbe, perciò, seriamente discutibile che il
prolungamento del termine di efficacia delle graduatorie per un periodo pari a
un terzo della loro «durata fisiologica» possa determinare un’obsolescenza delle
stesse tale da tradursi in un vulnus ai principi del buon andamento e
dell’imparzialità dell’amministrazione.
Con riguardo al principio del buon andamento
dell’amministrazione, la prospettazione del ricorrente dovrebbe, anzi, essere
ribaltata. L’impugnato art. 22, comma 1, col prevedere l’ultrattività di
graduatorie di procedure selettive già espletate, costituirebbe infatti
attuazione di tale principio, perché «tende ad assicurare l’implementazione
dell’organico […] presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste – e, con essa, l’allineamento delle
prestazioni erogate a standard qualitativi coerenti con i canoni informatori
dell’azione amministrativa –, evitando, altresì, l’inutile dispendio di risorse
economiche e di tempo, che deriverebbe dalla necessità di svolgere nuove prove
selettive».
3.– In prossimità dell’udienza pubblica, la
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha depositato una memoria illustrativa con la quale
ribadisce le conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione in giudizio,
argomentandole ulteriormente.
3.1.– Quanto alla questione promossa in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., la Regione autonoma deduce che il
ricorrente non avrebbe tenuto conto del generale favore manifestato
dall’ordinamento nei confronti dell’utilizzo delle graduatorie degli idonei in
luogo dello svolgimento di nuove procedure concorsuali; utilizzo che, come
affermato anche dal Consiglio di Stato (è citata la sentenza dell’Adunanza
plenaria 28 luglio 2011, n. 14), avrebbe una chiara finalità di contenimento
della spesa pubblica, dati i costi dell’espletamento di nuove procedure
concorsuali.
3.2.– Quanto alla
questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., la resistente ribadisce che «gli aspetti pubblicistico-organizzativi,
concernenti […] le procedure concorsuali per l’accesso al ruolo – ed a tutto il
pubblico impiego –, nonché il conferimento degli incarichi e la durata dei
medesimi», sono ascrivibili alla materia residuale «ordinamento ed organizzazione
amministrativa regionale».
3.3.– Quanto, infine,
alla questione promossa in riferimento all’art. 97 Cost., la Regione autonoma
richiama nuovamente la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato
n. 14 del 2011, in particolare, i punti 49 e 50 di essa, i quali si
attaglierebbero anche alla proroga delle graduatorie concorsuali, che
«condivide con [lo scorrimento della graduatoria] la natura e la ratio di mezzo
di contenimento della spesa pubblica».
La resistente conclude che la disposizione
impugnata attua il principio del buon andamento dell’amministrazione «essendo
tesa all’implementazione dell’organico in dotazione presso l’Azienda Usl della
Regione, e, con essa, all’adeguamento delle prestazioni erogate alla comunità
degli utenti a standard qualitativi in linea con i canoni informatori
dell’agire pubblico».
4.– In prossimità dell’udienza pubblica, anche
il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa
con la quale argomenta sia in ordine all’infondatezza dell’eccezione di
inammissibilità delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
sia in ordine alla fondatezza di tutte le questioni promosse.
4.1.– Quanto al primo aspetto, il ricorrente
afferma che la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri può
limitarsi a indicare le disposizioni che eccedono le competenze della Regione,
lasciando all’autonomia tecnica dell’Avvocatura generale dello Stato di
individuare e articolare i motivi di censura (sono citate le sentenze della
Corte costituzionale n. 278 del 2010 e n. 102 del 2008).
4.2.– Quanto al merito,
con riguardo alle questioni promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma,
Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che l’impugnato art. 22,
comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 proroga l’efficacia
delle graduatorie – che l’art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017 aveva
procrastinato al 31 dicembre 2018 – a una data che potrebbe anche coincidere
con la fine dell’anno 2019.
Tale intervento comporterebbe «una variazione in
aumento della spesa pubblica», in particolare, di quella sanitaria, in
contrasto con il citato art. 1, comma 1148.
4.3.– Né avrebbe pregio l’argomentazione della
resistente secondo cui la regolamentazione delle procedure concorsuali
pubbliche spetterebbe alla potestà legislativa residuale regionale in materia
di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti
pubblici regionali, atteso che l’art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del
2017, col prorogare, e, al contempo, limitare, l’efficacia delle graduatorie,
«non impinge sulle procedure concorsuali, ma sul
momento, logicamente e cronologicamente successivo, dell’individuazione degli
aventi diritto all’assunzione».
4.4.– A nulla varrebbe
anche il richiamo, operato dalla Regione autonoma, alla competenza legislativa
a essa attribuita dall’art. 3, unico comma, lettera f), dello statuto speciale.
Anche a voler ritenere che la disposizione impugnata riguardi la materia
«finanze regionali e comunali», infatti, «continuerebbe a sussistere […]
l’esigenza di un coordinamento della norma regionale con quella statale».
4.5.– Quanto alle
questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., il ricorrente
ribadisce che l’impugnato art. 22, comma 1, determina una disparità di
trattamento tra coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie della
AUSL della Valle d’Aosta e coloro che si sono utilmente collocati nelle
graduatorie di procedure selettive bandite da altre amministrazioni della
stessa Regione.
Il ricorrente asserisce poi che la potestà delle
Regioni di legiferare in modo anche difforme dalla legislazione statale è
riconosciuta «sempreché ciò sia giustificato dalla particolarità della
situazione”» (è citata la sentenza della
Corte costituzionale n. 141 del 2015). Tale particolarità non potrebbe però
derivare – sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – dal fatto
che il settore coinvolto dalla disposizione impugnata è quello sanitario, dato
che la disposizione impugnata non è volta ad assicurare un maggiore livello di
tutela del diritto fondamentale alla salute.
Quanto, infine, alla violazione del principio
del buon andamento dell’amministrazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri deduce che la proroga prevista dall’impugnato art. 22, comma 1,
produce conseguenze negative nell’organizzazione delle amministrazioni
sanitarie, in quanto si verrebbero a instaurare rapporti di lavoro con soggetti
risultati idonei in concorsi tenuti in tempi ormai risalenti e, di conseguenza,
in possesso di una preparazione obsoleta, non più rispondente alle necessità
delle aziende sanitarie.
Né si potrebbe ritenere che, a fronte di una
proroga prevista da una legge statale – stabilita e definita, sul piano
temporale, sulla base di precise valutazioni di compatibilità con gli equilibri
di bilancio – le regioni, anche soltanto quelle a statuto speciale, possano
liberamente disporre ulteriori proroghe perché, in tale modo, si creerebbe «un
sistema assunzionale caratterizzato, a livello
territoriale, da difformità e disuguaglianze, come tale inammissibile ed
inaccettabile».
Considerato
in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e agli artt. 3, 97, 117,
secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione
autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla
legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), il quale stabilisce
che «[l]’efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite
dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta (Azienda USL) per il
reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e in scadenza nell’anno 2018, è prorogata di ulteriori
dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge».
Il ricorrente, muovendo dal presupposto, non
contestato dalla Regione autonoma resistente, che tale disposizione, prorogando
di ulteriori dodici mesi l’efficacia delle graduatorie di procedure selettive
pubbliche bandite dall’Azienda unità sanitaria locale (AUSL) della Valle
d’Aosta in scadenza nell’anno 2018, consente alla stessa AUSL, attingendo dalle
graduatorie prorogate, di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018,
deduce che l’impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23
del 2017 viola, in particolare: a) lo statuto speciale per la Valle d’Aosta «il
quale non contempla la materia de qua tra quelle oggetto di potestà legislativa
regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di attuazione (art. 3)»; b) l’art.
117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con il principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, dettato dall’art. 1,
comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020), che «circoscrive al 31 dicembre 2018 l’efficacia delle graduatorie
dei concorsi pubblici o l’esercizio delle facoltà assunzionali
delle amministrazioni pubbliche soggette […] a vincoli assunzionali»;
c) l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché invade la competenza
legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», nella
quale sarebbe compresa anche la disciplina delle graduatorie delle procedure
selettive pubbliche, in quanto «atti […] finalizzati alla […] instaurazione» di
rapporti di lavoro di diritto privato; d) l’art. 97 Cost., in relazione al
principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché consente di
assumere persone che si sono utilmente collocate in graduatorie di procedure
selettive «svolte in epoca ormai risalente, all’esito di prove che potrebbero
non essere più rispondenti ai criteri di valutazione cui le pubbliche
Amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti meritevoli di
accedere ai pubblici impieghi»; e) l’art. 3 Cost., in relazione al principio di
eguaglianza, perché tratta coloro che si sono utilmente collocati nelle
graduatorie di procedure selettive bandite dall’AUSL della Valle d’Aosta in
modo ingiustificatamente più favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente
collocati sia nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende
sanitarie delle altre Regioni sia nelle graduatorie di procedure selettive bandite,
nell’ambito della stessa Regione Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste, da altre amministrazioni pubbliche.
2.– La autonoma Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, costituitasi in
giudizio, ha eccepito l’inammissibilità delle questioni promosse in riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost. per la «genericità» della delibera di impugnazione del
Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa
e il ricorso.
L’eccezione non è fondata.
Nella relazione del Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei
ministri fa rinvio, si legge che l’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle
d’Aosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in favore soltanto
di determinati soggetti, contrasta con i principi di uguaglianza, buon
andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3
e 97 della Costituzione».
Tale affermazione costituisce un’esposizione
sufficiente, ancorché sintetica, delle ragioni per le quali il Presidente del
Consiglio dei ministri ha ritenuto che l’impugnato art. 22, comma 1, violi gli
artt. 3 e 97 Cost. È stato, del resto, più volte chiarito che «la difesa
tecnica, nell’esercizio della sua discrezionalità, ben può integrare una solo
parziale indicazione dei motivi di censura (ex plurimis,
sentenza n. 290
del 2009)» (sentenza
n. 269 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto; nello stesso senso,
ex plurimis, sentenza n. 365 del
2007).
3.– Occorre anzitutto scrutinare la questione
promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., con la quale il
ricorrente deduce che la disposizione impugnata, consentendo all’AUSL della
Valle d’Aosta di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018, si porrebbe
in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica dettato dall’art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017.
La questione non è fondata.
Il comma 1148 dell’art. 1 della legge n. 205 del
2017 – in particolare, nelle sue lettere b), n. 1), c), d), n. 1) e n. 2), ed
e) – prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l’esercizio, da
parte di amministrazioni pubbliche, di facoltà di assunzione di personale. In
questo modo, il legislatore statale ha circoscritto l’esercizio di tali facoltà
entro l’anno 2018.
Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la
natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica a
disposizioni statali che – come quelle appena citate del comma 1148 dell’art. 1
della legge n. 205 del 2017 –, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica
costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltà
delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad
assunzioni (ex plurimis, sentenze n. 1 del
2018, n. 72
del 2017, n.
251 del 2016, n.
218 e n. 153
del 2015).
Questa stessa Corte ha altresì «”costantemente
affermato che di regola i princìpi fondamentali fissati dalla legislazione
dello Stato nell’esercizio della competenza di coordinamento della finanza
pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale […], in quanto
essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare
l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni
pubbliche e anche a garantire l’unità economica della Repubblica, come
richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea” (sentenza n. 82 del
2015, nonché, ex multis, sentenza n. 62 del
2017)» (sentenza
n. 151 del 2017, punto 9.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso,
sentenza n. 231
del 2017, punto 9.3.4. del Considerato in diritto).
Nel caso di specie, tuttavia, occorre
considerare che, come evidenziato anche dalla Regione autonoma resistente,
l’impugnato art. 22, comma 1, riguardando le graduatorie delle procedure
selettive bandite dalla AUSL della Valle d’Aosta e le assunzioni da parte di
tale Azienda, andrebbe a incidere, in particolare, sulla spesa (per il
personale) del settore sanitario; spesa che, ai sensi dell’art. 34, comma 3,
terzo periodo, della legge n. 724 del 1994 – secondo cui «[l]a regione Valle
d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente
le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall’articolo
11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri
bilanci» – nel territorio valdostano è interamente finanziata dalla Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
senza oneri a carico del bilancio statale.
Viene, perciò, in rilievo la costante
giurisprudenza di questa Corte secondo cui «”lo Stato, quando non concorre al
finanziamento della spesa sanitaria, ‘neppure ha titolo per dettare norme di
coordinamento finanziario’ (sentenza n. 341 del
2009)” (sentenza
n. 133 del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115
e n. 187 del
2012)» (sentenza
n. 125 del 2015, punto 5.1. del Considerato in diritto).
La mancanza di un titolo statale a dettare, con
riguardo alla spesa sanitaria della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, delle norme di
coordinamento finanziario esclude dunque che l’art. 1, comma 1148, della legge
n. 205 del 2017, possa incidere, in quanto tale, sulla potestà legislativa
regionale. Da ciò l’infondatezza della questione in esame.
4.– Occorre ora scrutinare, in secondo luogo, la
questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che
l’impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017
invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
«ordinamento civile».
La questione non è fondata.
Con riguardo alla competenza legislativa a
disciplinare l’impiego pubblico regionale, la giurisprudenza di questa Corte «è
costante nell’affermare che i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico
regionale "rientrano nell’ordinamento e organizzazione amministrativa
regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della
Regione” (sentenza
n. 149 del 2012, punto 4.2. del Considerato in diritto; nello stesso senso,
sentenza n. 63
del 2012, punto 3.1. del Considerato in diritto), di cui all’art. 117,
quarto comma, Cost.» (sentenza n. 191 del
2017, punto 5.4. del Considerato in diritto); con la precisazione che in
tale competenza «si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per
l’accesso al ruolo (così come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del
2011 e n.
324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105 del
2013) e la durata degli stessi» (sentenza n. 191 del
2017, punto 5.4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 251 del
2016, punto 4.2.1. del Considerato in diritto).
Questa Corte ha invece ricondotto alla
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile «gli interventi
legislativi che […] dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere
(ex multis, sentenze n. 251
e 186 del 2016
e n. 180 del
2015)» (sentenza
n. 32 del 2017, punto 4.3. del Considerato in diritto).
Si è altresì asserito che «"la regolamentazione
delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla
materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici
regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all’art.
117, quarto comma, della Costituzione” (così la sentenza n. 95 del
2008; ma in tal senso sono anche le successive pronunce n. 159 del 2008,
n. 100 e n. 235 del 2010)»
(sentenza n. 141
del 2012, punto 6. del Considerato in diritto). In questo stesso punto 6.
della sentenza
n. 141 del 2012, questa Corte, nell’escludere che ricorresse la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ha ribadito
che «[l]a norma [impugnata] "spiega la sua efficacia nella fase anteriore
all’instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul
comportamento delle amministrazioni nell’organizzazione delle proprie risorse
umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive” (sentenza n. 235 del
2010)».
È infine utile ricordare che la disciplina dei
concorsi per l’accesso al pubblico impiego, «per i suoi contenuti marcatamente
pubblicistici e la sua intima correlazione con l’attuazione dei principi
sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. […] è invero sottratta all’incidenza della
privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si
riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato» (sentenza n. 380 del
2004, punto 3.1. del Considerato in diritto). La regolamentazione delle
graduatorie di procedure selettive pubbliche rientra, dunque, nella disciplina
dell’accesso al pubblico impiego.
L’impugnato art. 22, comma 1, della legge reg.
Valle d’Aosta n. 23 del 2017 disciplina, come si è visto, l’efficacia temporale
di graduatorie di procedure selettive pubbliche.
Tali graduatorie costituiscono il provvedimento amministrativo
conclusivo delle procedure selettive pubbliche. Con tale atto,
l’amministrazione esaurisce l’ambito proprio del procedimento amministrativo e
dell’esercizio dell’attività autoritativa, cui subentra la fase in cui i suoi
comportamenti vanno ricondotti all’ambito privatistico.
Non vi è dubbio, del resto, che la disposizione
impugnata non è relativa a rapporti lavorativi già in essere, ma spiega la
propria efficacia nella fase anteriore all’instaurazione del rapporto di
lavoro, incidendo direttamente sul comportamento della AUSL della Valle d’Aosta
nell’organizzazione delle proprie risorse umane.
Per tali ragioni, la disciplina dell’impugnato
art. 22, comma 1, poiché si colloca in un momento antecedente a quello del
sorgere del rapporto di lavoro – in particolare, nella fase che attiene alle
procedure per l’accesso al lavoro pubblico regionale – riguarda i profili
pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale e non quelli
privatizzati del relativo rapporto di lavoro.
La stessa disciplina non è quindi riconducibile
alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Da ciò
l’infondatezza della questione.
5.– La disciplina dell’art. 22, comma 1, della
legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 deve invece essere ricondotta alla
competenza legislativa della Regione autonoma in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa regionale – in particolare, di organizzazione del
personale – ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.
Tale disposizione è in effetti applicabile anche
alla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione), in quanto prevede una forma di autonomia più ampia di
quella già attribuita alla stessa Regione dall’art. 2, primo comma, lettera a),
dello statuto speciale, in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti
dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale»,
sottoposta ai limiti indicati nell’alinea dello stesso articolo (in tale senso,
con riguardo alla pressoché identica previsione dell’art. 8, primo comma, n. 1,
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige», sentenza n. 95 del
2008, punto 2.1. del Considerato in diritto).
Da ciò consegue l’infondatezza anche della
questione promossa in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge cost. n. 4 del 1948, con cui il ricorrente ha dedotto che
la disposizione impugnata non è riconducibile ad alcuna delle materie nelle
quali la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha competenza legislativa.
6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato l’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017, in
quarto luogo, in riferimento all’art. 97 Cost., per contrasto con il principio
del buon andamento della pubblica amministrazione.
La questione non è fondata.
La previsione di limiti temporali di efficacia
delle graduatorie delle procedure selettive per l’accesso all’impiego nella
pubblica amministrazione è diretta a evitare che, rendendo lontana la selezione
che vi ha dato luogo (sentenza n. 3 del
2013, punto 5.4. del Considerato in diritto), si pregiudichi l’esigenza di
aggiornamento professionale di quanti accedono agli impieghi pubblici, resa
oggi ancor più pressante dalle frequenti innovazioni normative che impongono la
modifica delle stesse modalità di selezione dei candidati a tali impieghi. Si
tratta, dunque, di una ratio intimamente correlata con l’attuazione del
principio del buon andamento dell’amministrazione.
In ossequio a tale ratio, il legislatore statale
ha dettato, all’art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) – comma inserito dall’art. 3, comma 87, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» – la regola
generale dell’efficacia triennale delle graduatorie, a decorrere dalla loro
pubblicazione.
Con l’art. 1, comma 1148, lettera a), della
legge n. 205 del 2017, lo stesso legislatore statale ha peraltro disposto la
proroga al 31 dicembre 2018 dell’efficacia delle graduatorie dei (soli)
«concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato», vigenti al 31
dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni.
La proroga di «ulteriori dodici mesi» – deve
ritenersi rispetto ai termini di efficacia stabiliti dal citato art. 35, comma
5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 – delle graduatorie delle procedure selettive
pubbliche bandite dalla AUSL della Valle d’Aosta, prevista dall’impugnato art.
22, comma 1, non viola il principio del buon andamento dell’amministrazione.
Non rileva la mera difformità del termine di
efficacia delle graduatorie delle procedure selettive bandite dalla AUSL della
Valle d’Aosta previsto dall’impugnato art. 22, comma 1, rispetto ai termini
stabiliti dalla disciplina statale, dato che la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha agito
nell’esercizio della propria potestà legislativa in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa regionale, ai sensi dell’art. 117, quarto comma,
Cost.
La sussistenza o no di una violazione dell’art.
97 Cost. deve quindi essere verificata avendo riguardo alla disciplina
impugnata.
In tale prospettiva, il termine più lungo di
efficacia delle graduatorie previsto dall’art. 22, comma 1, della legge reg.
Valle d’Aosta n. 23 del 2017 non contrasta con il principio del buon andamento
dell’amministrazione pubblica.
La misura della proroga («ulteriori dodici
mesi») dell’efficacia temporale delle graduatorie della AUSL della Valle
d’Aosta in scadenza nell’anno 2018, prevista dall’impugnata disposizione
regionale, non è tale da rendere la selezione che vi ha dato luogo tanto
lontana nel tempo da pregiudicare l’esigenza di aggiornamento professionale di
quanti accedono all’impiego nella AUSL della Valle d’Aosta.
A ciò si deve aggiungere che la limitata proroga
prevista dall’impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2017, col
rendere disponibile un’immediata provvista di risorse umane, consente alla AUSL
della Valle d’Aosta di rimediare, con tempestività, alle proprie carenze di
personale, così da poter assicurare l’erogazione di prestazioni corrispondenti
a congrui standard di qualità nel settore dell’amministrazione, quello
sanitario, cui è affidato il compito di garantire il fondamentale diritto
dell’individuo alla salute (art. 32, primo comma, Cost.). La stessa proroga
risponde dunque, in realtà, all’esigenza di assicurare il buon andamento
dell’amministrazione.
Pertanto, tenuto conto della evidenziata
limitatezza temporale e della corrispondenza a una peculiare esigenza di buon
andamento dell’amministrazione, la proroga delle graduatorie prevista
dall’impugnato art. 22, comma 1, non contrasta con l’art. 97 Cost.
7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato l’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017,
infine, in riferimento all’art. 3 Cost., per violazione del principio di
eguaglianza, sotto i due distinti profili dell’ingiustificata disparità di
trattamento tra coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di
procedure selettive bandite dall’AUSL della Valle d’Aosta – i quali, soli,
beneficiano della proroga delle stesse graduatorie – e coloro che si sono
utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite: a) dalle
aziende sanitarie delle altre Regioni; b) da altre amministrazioni pubbliche,
nell’ambito della stessa Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste.
Le questioni non sono fondate.
Quanto al primo profilo, accertato che la
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha operato nell’ambito delle competenze a essa
spettanti, è sufficiente osservare che «il riconoscimento stesso della
competenza legislativa della Regione comporta l’eventualità, legittima alla
stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a
regione, nei limiti dell’art. 117 della Costituzione (v. sentenza n. 447 del
1988)» (sentenza
n. 277 del 1995, punto 6. del Considerato in diritto).
Quanto al secondo profilo, le peculiari esigenze
di buon andamento dell’amministrazione sanitaria regionale, in particolare,
dell’AUSL valdostana, già evidenziate nell’esaminare la questione promossa in
riferimento all’art. 97 Cost., spiegano e, insieme, giustificano, la previsione
della proroga limitatamente alle graduatorie delle procedure selettive bandite
dalla stessa AUSL.
8.– Tutte le questioni promosse nei confronti
dell’art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 sono,
pertanto, non fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge
della Regione autonoma Valle d’Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni
collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020),
promosse, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e agli artt. 3, 97,
117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.