SENTENZA
N. 241
ANNO
2018
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-     Giorgio                      LATTANZI                                     Â
Presidente
-     Aldo                          CAROSI                                          Â
Giudice
-Â Â Â Â Â Marta
                        CARTABIA                                            â
-Â Â Â Â Â Mario
Rosario            MORELLI                                               â
-     Giancarlo                   CORAGGIO                                           â
-     Giuliano                     AMATO                                                  â
-     Silvana                       SCIARRA                                               â
-     Daria                         de PRETIS                                               â
-Â Â Â Â Â NicolĂČÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ZANONÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â â
-     Franco                        MODUGNO                                            â
-Â Â Â Â Â Augusto
Antonio       BARBERA                                              â
-     Giulio                         PROSPERETTI                                       â
-     Giovanni                    AMOROSO                                             â
-     Francesco                   VIGANĂ                                                 â
-     Luca                           ANTONINI                                             â
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimitĂ costituzionale
dellâart. 22, comma 1, della legge
della Regione autonoma Valle dâAosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni
collegate alla legge di stabilitĂ regionale per il triennio 2018/2020),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso
notificato il 21-26 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 27 febbraio
2018, iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dellâanno 2018.
Visto lâatto di
costituzione della Regione autonoma della Valle dâAosta/VallĂ©e
dâAoste;
udito nella udienza
pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;
uditi lâavvocato dello
Stato Gesualdo dâElia per il Presidente del Consiglio dei ministri e lâavvocato
Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle
dâAosta/VallĂ©e dâAoste.
Ritenuto
in fatto
1.â Con ricorso notificato il 21-26 febbraio
2018 e depositato il successivo 27 febbraio, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle dâAosta)
e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma,
lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimitĂ
costituzionale dellâart. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle
dâAosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilitĂ
regionale per il triennio 2018/2020).
La disposizione impugnata stabilisce:
«Lâefficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite
dallâAzienda UnitĂ Sanitaria Locale della Valle dâAosta (Azienda USL) per il
reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e in scadenza nellâanno 2018, Ăš prorogata di ulteriori
dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validitĂ in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge».
Il ricorrente osserva preliminarmente che tale
disposizione, prorogando di dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del
termine di validitĂ di ciascuna di esse, lâefficacia delle graduatorie delle
procedure selettive pubbliche bandite dallâAzienda unitĂ sanitaria locale
(AUSL) valdostana in scadenza nel 2018, ne protrae lâefficacia oltre il 31
dicembre di tale anno, «consentendo quindi lâassunzione di personale anche nel
2019» e ponendosi cosÏ in contrasto, oltre che con lo statuto speciale per la
Valle dâAosta, con lâart. 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per lâanno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), che «circoscrive al 31 dicembre 2018
lâefficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici o lâesercizio delle facoltĂ
assunzionali delle amministrazioni pubbliche
soggette, come pure quelle regionali, a vincoli assunzionali».
1.1.â Secondo il
Presidente del Consiglio dei ministri, lâart. 22, comma 1, della legge
regionale n. 23 del 2017 contrasterebbe, anzitutto, con «lo Statuto speciale
della Regione Valle dâAosta [che] non contempla la materia de qua tra quelle
oggetto di potestĂ legislativa regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di
attuazione (art. 3)», sicchĂ© «come tale [âŠ] eccede [âŠ] le competenze
legislative regionali».
1.2.â Lo stesso art.
22, comma 1, violerebbe, in secondo luogo, lâart. 117, terzo comma, Cost.,
perché contrasterebbe con il principio fondamentale di coordinamento della
finanza pubblica â che, in quanto tale, vincola la potestĂ legislativa delle
Regioni, incluse quelle a statuto speciale â dettato dallâart. 1, comma 1148,
della legge n. 205 del 2017, che fissa al 31 dicembre 2018 lâefficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per lâassunzione di personale a tempo
indeterminato.
Secondo il ricorrente, la fissazione di tale
limite di efficacia «deroga, sotto il profilo temporale, ai limiti assunzionali in precedenza previsti consentendo alle
amministrazioni pubbliche di continuare ad attingere, per tutto (ma solo per)
il 2018, alle graduatorie dei concorsi espletati al fine della instaurazione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato».
Premesso che tale deroga, «e la connessa proroga
delle facoltà assunzionali», comporta un incremento
della spesa pubblica â «e, per quel che qui [âŠ] interessa, di quella sanitaria»
â il ricorrente deduce che la disposizione di legge statale che la prevede
assume la natura di principio fondamentale della materia «coordinamento della
finanza pubblica», dato che, da un lato, ha valenza generale, riguardando tutte
le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali, dallâaltro, si fonda
«su una (implicita, ma evidente) valutazione di compatibilità con gli equilibri
di bilancio della fissazione â ma, al contempo, della limitazione â, da ultimo
al solo anno 2018, delle facoltĂ assunzionali in
parola».
Lâimpugnata disposizione regionale, prorogando
di ulteriori dodici mesi lâefficacia delle graduatorie delle procedure
selettive pubbliche bandite dallâAUSL valdostana in scadenza nellâanno 2018,
supera «quel limite». CosÏ facendo, essa violerebbe il principio fondamentale
recato, «da ultimo, dallâart. 1, comma 1148, della legge di bilancio n.
205/2017», determinando, «ove le assunzioni abbiano luogo, come consentito
dallâart. 22, comma 1, della l.r. n. 23/2017, anche
dopo il 31.12.2018, ricadute sulla finanza pubblica incompatibili con gli
equilibri e i vincoli di bilancio individuati dal legislatore statale».
1.3.â Lâart. 22, comma
1, della legge reg. Valle dâAosta n. 23 del 2017 violerebbe, in terzo luogo,
lâart. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la
legislazione esclusiva nella materia «ordinamento civile».
Secondo il ricorrente, «la disciplina, anche quoad tempus, dei rapporti di
diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi e,
quindi, anche degli atti che, come le graduatorie concorsuali, sono finalizzati
alla loro instaurazione, attiene allâordinamento civile».
1.4.â Prorogando
lâefficacia delle sole graduatorie di procedure selettive bandite dallâAUSL
della Valle dâAosta, lâimpugnata disposizione regionale violerebbe, in quarto
luogo, lâart. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza, sotto due
distinti profili.
Anzitutto, perché tratta coloro che si sono
utilmente collocati in tali graduatorie in modo ingiustificatamente piĂč
favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie
di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni,
dato che solo i primi «vedono significativamente accresciute le chances di
conseguire unâassunzione a tempo indeterminato».
Inoltre, perché tratta coloro che si sono
utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dallâAUSL
della Valle dâAosta in modo ingiustificatamente piĂč favorevole rispetto a
coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive
bandite, nellâambito della stessa Regione, da altre amministrazioni pubbliche.
Di tali disparitĂ di trattamento non vi sarebbe
«alcuna legittima giustificazione».
1.5.â Lâart. 22, comma
1, della legge reg. Valle dâAosta n. 23 del 2017 violerebbe, infine, anche
lâart. 97 Cost.
Il ricorrente premette che, ai sensi della
disposizione impugnata, lâefficacia «di tutte le graduatorie regionali
"sanitarieâ» destinate a scadere nel corso del 2018 Ăš prorogata «sino al 2019,
ben oltre la scadenza da ultimo inderogabilmente fissata dalla legge statale
nel 31.12.2018».
Da ciĂČ il contrasto con il principio del buon
andamento della pubblica amministrazione, atteso che tale proroga consente di
assumere candidati che si sono utilmente collocati in graduatoria «allâesito di
procedure concorsuali svoltesi in epoca ormai risalente, allâesito di prove che
potrebbero non essere piĂč rispondenti ai criteri di valutazione cui le
pubbliche Amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti
meritevoli di accedere ai pubblici impieghi».
2.â Si Ăš costituita nel giudizio la Regione
autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste,
chiedendo che le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
siano dichiarate inammissibili o infondate e che le questioni promosse in
riferimento allâart. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.,
siano dichiarate infondate.
2.1.â La Regione
autonoma eccepisce preliminarmente lâinammissibilitĂ delle questioni promosse
in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la «genericità » della delibera di
impugnazione del Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di
corrispondenza tra la stessa e il ricorso.
La Regione autonoma resistente afferma che dalla
giurisprudenza costituzionale si evince che «la ratio della corrispondenza tra
la delibera di impugnazione ed il ricorso introduttivo [Ăš] di "prefigurare,
quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzataâ» (Ăš richiamata
la sentenza n.
496 del 1993), «cosĂŹ da circoscrivere lâautonomia della difesa tecnica».
Tale onere sarebbe piĂč pregnante nei casi in cui lâoggetto o il parametro del
giudizio di legittimitĂ costituzionale presentino â come nel caso dei parametri
degli artt. 3 e 97 Cost. â, «per la loro "complessitĂ â materiale o per la loro stessa
"identitĂ â normativa, unâampiezza tale da non consentire, di per sĂ©, lâesatta
enucleazione del "versoâ e/o del "profiloâ della doglianza».
Nella specie, nella relazione del Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del
Consiglio dei ministri fa rinvio, si legge che lâart. 22, comma 1, della legge
reg. Valle dâAosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in
favore soltanto di determinati soggetti, contrasta con i principi di
uguaglianza, buon andamento e imparzialitĂ della pubblica amministrazione di
cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione».
In tale modo, il Consiglio dei ministri non
avrebbe fornito «il benché minimo corredo motivazionale» per illustrare, nei
loro basilari contorni, le censure. La delibera si sarebbe limitata a
«segnalare la "determinatezzaâ delle tipologie di destinatari (omettendo
qualsiasi considerazione sulla ipotetica "irragionevolezzaâ di tale trattamento
specifico)» e, quanto alla violazione dei principi di buon andamento e di
imparzialità della pubblica amministrazione, non avrebbe «speso nemmeno una
parola di suggello argomentativo, rimettendo in toto alla difesa tecnica il
compito di [âŠ] "speculareâ sui profili di violazione di tali principi». Essa
sarebbe quindi priva «di quel tasso di "determinatezzaâ idoneo a realizzare [âŠ]
la necessaria corrispondenza [con] il ricorso introduttivo».
2.2.â Secondo la
Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste, tutte le questioni promosse sarebbero, comunque,
infondate.
2.2.1.â Quanto a quella promossa in riferimento
allâart. 117, terzo comma, Cost., la Regione autonoma afferma che la «misura di
contenimento della spesa pubblica» prevista dallâart. 1, comma 1148, lettera
a), della legge n. 205 del 2017 «interseca» la propria potestà legislativa
nelle materie â contemplate, rispettivamente, nelle lettere f) ed l) dellâunico
comma dellâart. 3 dello statuto reg. Valle dâAosta â «finanze regionali e
comunali» e «igiene sanità , assistenza ospedaliera e profilattica».
In relazione alla competenza legislativa nella
materia «finanze regionali e comunali», la Regione autonoma deduce che essa
gode di una «posizione "rafforzataâ» perchĂ© Ăš assistita dalla garanzia
procedurale prevista dallâart. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320
(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle dâAosta), in
base al quale lâordinamento finanziario della Regione, stabilito con la legge
26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dellâordinamento finanziario della regione
Valle dâAosta), puĂČ essere modificato solo nelle forme e col procedimento di
cui allâart. 48-bis del suo statuto speciale, cioĂš mediante lâemanazione di
decreti legislativi elaborati dalla commissione paritetica prevista dal secondo
comma di tale articolo.
Sulla base della menzionata norma di attuazione
dello statuto speciale, dovrebbe escludersi che lâart. 1, comma 1148, lettera
a), della legge n. 205 del 2017 possa operare come principio fondamentale della
materia «coordinamento della finanza pubblica» nei confronti della Regione
autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste.
La speciale autonomia finanziaria della Regione, infatti, «sarebbe vanificata,
ove [âŠ] variazioni al sistema delle relazioni finanziarie intercorrenti con lo
Stato â quali discenderebbero dalla norma [âŠ] elevata a parametro interposto â
fossero introdotte, unilateralmente, attraverso una semplice legge ordinaria,
in difetto del preventivo accordo tra gli enti interessati».
In relazione alla competenza legislativa nella
materia «igiene sanitĂ , assistenza ospedaliera e profilattica» â «settore
materiale [âŠ] sul quale incide la disciplina statale» â la Regione autonoma
adduce unâulteriore ragione, «di natura sostanziale», che precluderebbe allo
Stato di invocare, nella fattispecie, qualsiasi attribuzione in materia di
«coordinamento della finanza pubblica».
La Regione autonoma rammenta che lâart. 34,
comma 3, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), stabilisce che «[l]a regione Valle
dâAosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato». Alla stregua di questa
previsione, il finanziamento della spesa sanitaria effettuata nel territorio
della Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste grava integralmente sul bilancio regionale, senza
alcun onere a carico di quello statale.
La Regione autonoma resistente asserisce quindi
che questa Corte ha ripetutamente affermato che lo Stato, quando non concorre
al finanziamento della spesa sanitaria regionale, non ha titolo a dettare norme
di coordinamento finanziario.
Da ciĂČ la conseguenza che lâimpugnato art. 22,
comma 1, concernendo le graduatorie di procedure selettive bandite dalla sola
AUSL valdostana, non lede la potestĂ legislativa concorrente dello Stato nella
materia «coordinamento della finanza pubblica» ma costituisce legittima
espressione dellâautonomia riconosciuta alla Regione autonoma nel campo della
spesa sanitaria e dellâorganizzazione del proprio sistema sanitario.
2.2.2.â Quanto alla questione promossa in
riferimento allâart. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la resistente
afferma che questa Corte ha piĂč volte ribadito che, con riguardo al pubblico impiego
regionale, la materia «ordinamento civile» comprende i soli «aspetti
privatizzati» del rapporto di lavoro, mentre la regolamentazione delle
procedure selettive pubbliche spetta, ai sensi dellâart. 117, quarto comma,
Cost., alla potestà legislativa regionale residuale in materia di «ordinamento
e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali».
La Regione autonoma resistente deduce che lâart.
117, quarto comma, Cost. trova applicazione nella specie ai sensi dellâart. 10,
comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione).
2.2.3.â Quanto alle
questioni promosse in riferimento allâart. 3 Cost., la Regione autonoma afferma
lâinfondatezza di entrambi i profili di censura prospettati dal ricorrente.
Con riguardo a quello incentrato sul trattamento
piĂč favorevole che lâimpugnato art. 22, comma 1, assicura a coloro che si sono
utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dallâAUSL
valdostana rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie
di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni, la
resistente cita lâaffermazione contenuta nella sentenza di questa
Corte n. 143 del 1989 secondo cui «una relativa difformità di trattamento
dei singoli, sempreché sia giustificata dalla particolarità della situazione, Ú
insita nello stesso riconoscimento costituzionale delle autonomie regionali».
Poiché, dunque, la potestà legislativa regionale
in determinate materie implica, di per sé, la possibilità che la disciplina
dettata da una Regione diverga da quella statale o di altre Regioni (Ăš citata
la sentenza n.
447 del 1988), non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile che la
proroga dellâefficacia temporale delle graduatorie di procedure selettive
bandite per il reclutamento di personale del comparto sanitario «in ragione
della dislocazione territoriale dellâazienda banditrice» possa comportare una
violazione del principio di eguaglianza.
Dopo avere ribadito che la disposizione
impugnata «impinge in ambiti materiali attratti [âŠ]
in sfere di competenza normativa oggetto di esplicita previsione statutaria, le
quali concorrono a delineare [âŠ] lâautonomia costituzionalmente garantita alla
Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste»,
la resistente deduce che, pertanto, «Ú del tutto ragionevole che,
nellâesercizio di quelle attribuzioni, il legislatore regionale abbia concepito
un regime differenziato per le graduatorie dei concorsi pubblici tenuti dalla
locale Azienda sanitaria». Il che sarebbe tanto piĂč vero in ragione dello
«spiccato grado di autonomia organizzativa e funzionale che [âŠ]
contraddistingue il Servizio sanitario della Valle dâAosta/VallĂ©e
dâAoste».
Da questâultima considerazione deriverebbe
lâinfondatezza anche del profilo di censura incentrato sul trattamento piĂč
favorevole che lâimpugnato art. 22, comma 1, assicura a coloro che si sono
utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dallâAUSL
della Valle dâAosta rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle
graduatorie di procedure selettive bandite, nellâambito della stessa Regione
Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste,
da altre amministrazioni pubbliche.
Ad avviso della resistente, sarebbe evidente che
quello sanitario Ú un settore «di indubbia originalità e peculiarità rispetto
agli altri comparti della pubblica amministrazione, data anche la fondamentale
funzione assegnata ad esso in ordine alla salvaguardia di valori costituzionali
di primaria rilevanza (art. 32 Cost.)».
2.2.4.â Quanto, infine, alle questioni promosse
in riferimento allâart. 97 Cost., la Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste puntualizza
anzitutto che la proroga disposta dallâimpugnato art. 22, comma 1, riguarda
lâefficacia non di graduatorie risalenti nel tempo â come sostenuto dal
ricorrente â bensĂŹ di graduatorie con lâordinaria vigenza triennale prevista
dallâart. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sullâordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche).
Sarebbe, perciĂČ, seriamente discutibile che il
prolungamento del termine di efficacia delle graduatorie per un periodo pari a
un terzo della loro «durata fisiologica» possa determinare unâobsolescenza delle
stesse tale da tradursi in un vulnus ai principi del buon andamento e
dellâimparzialitĂ dellâamministrazione.
Con riguardo al principio del buon andamento
dellâamministrazione, la prospettazione del ricorrente dovrebbe, anzi, essere
ribaltata. Lâimpugnato art. 22, comma 1, col prevedere lâultrattivitĂ di
graduatorie di procedure selettive giĂ espletate, costituirebbe infatti
attuazione di tale principio, perchĂ© «tende ad assicurare lâimplementazione
dellâorganico [âŠ] presso lâAzienda USL della Valle dâAosta/VallĂ©e
dâAoste â e, con essa, lâallineamento delle
prestazioni erogate a standard qualitativi coerenti con i canoni informatori
dellâazione amministrativa â, evitando, altresĂŹ, lâinutile dispendio di risorse
economiche e di tempo, che deriverebbe dalla necessitĂ di svolgere nuove prove
selettive».
3.â In prossimitĂ dellâudienza pubblica, la
Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste ha depositato una memoria illustrativa con la quale
ribadisce le conclusioni rassegnate nellâatto di costituzione in giudizio,
argomentandole ulteriormente.
3.1.â Quanto alla questione promossa in
riferimento allâart. 117, terzo comma, Cost., la Regione autonoma deduce che il
ricorrente non avrebbe tenuto conto del generale favore manifestato
dallâordinamento nei confronti dellâutilizzo delle graduatorie degli idonei in
luogo dello svolgimento di nuove procedure concorsuali; utilizzo che, come
affermato anche dal Consiglio di Stato (Ăš citata la sentenza dellâAdunanza
plenaria 28 luglio 2011, n. 14), avrebbe una chiara finalitĂ di contenimento
della spesa pubblica, dati i costi dellâespletamento di nuove procedure
concorsuali.
3.2.â Quanto alla
questione promossa in riferimento allâart. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., la resistente ribadisce che «gli aspetti pubblicistico-organizzativi,
concernenti [âŠ] le procedure concorsuali per lâaccesso al ruolo â ed a tutto il
pubblico impiego â, nonchĂ© il conferimento degli incarichi e la durata dei
medesimi», sono ascrivibili alla materia residuale «ordinamento ed organizzazione
amministrativa regionale».
3.3.â Quanto, infine,
alla questione promossa in riferimento allâart. 97 Cost., la Regione autonoma
richiama nuovamente la sentenza dellâAdunanza plenaria del Consiglio di Stato
n. 14 del 2011, in particolare, i punti 49 e 50 di essa, i quali si
attaglierebbero anche alla proroga delle graduatorie concorsuali, che
«condivide con [lo scorrimento della graduatoria] la natura e la ratio di mezzo
di contenimento della spesa pubblica».
La resistente conclude che la disposizione
impugnata attua il principio del buon andamento dellâamministrazione «essendo
tesa allâimplementazione dellâorganico in dotazione presso lâAzienda Usl della
Regione, e, con essa, allâadeguamento delle prestazioni erogate alla comunitĂ
degli utenti a standard qualitativi in linea con i canoni informatori
dellâagire pubblico».
4.â In prossimitĂ dellâudienza pubblica, anche
il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa
con la quale argomenta sia in ordine allâinfondatezza dellâeccezione di
inammissibilitĂ delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
sia in ordine alla fondatezza di tutte le questioni promosse.
4.1.â Quanto al primo aspetto, il ricorrente
afferma che la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri puĂČ
limitarsi a indicare le disposizioni che eccedono le competenze della Regione,
lasciando allâautonomia tecnica dellâAvvocatura generale dello Stato di
individuare e articolare i motivi di censura (sono citate le sentenze della
Corte costituzionale n. 278 del 2010 e n. 102 del 2008).
4.2.â Quanto al merito,
con riguardo alle questioni promosse in riferimento allâart. 117, terzo comma,
Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che lâimpugnato art. 22,
comma 1, della legge reg. Valle dâAosta n. 23 del 2017 proroga lâefficacia
delle graduatorie â che lâart. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017 aveva
procrastinato al 31 dicembre 2018 â a una data che potrebbe anche coincidere
con la fine dellâanno 2019.
Tale intervento comporterebbe «una variazione in
aumento della spesa pubblica», in particolare, di quella sanitaria, in
contrasto con il citato art. 1, comma 1148.
4.3.â NĂ© avrebbe pregio lâargomentazione della
resistente secondo cui la regolamentazione delle procedure concorsuali
pubbliche spetterebbe alla potestĂ legislativa residuale regionale in materia
di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti
pubblici regionali, atteso che lâart. 1, comma 1148, della legge n. 205 del
2017, col prorogare, e, al contempo, limitare, lâefficacia delle graduatorie,
«non impinge sulle procedure concorsuali, ma sul
momento, logicamente e cronologicamente successivo, dellâindividuazione degli
aventi diritto allâassunzione».
4.4.â A nulla varrebbe
anche il richiamo, operato dalla Regione autonoma, alla competenza legislativa
a essa attribuita dallâart. 3, unico comma, lettera f), dello statuto speciale.
Anche a voler ritenere che la disposizione impugnata riguardi la materia
«finanze regionali e comunali», infatti, «continuerebbe a sussistere [âŠ]
lâesigenza di un coordinamento della norma regionale con quella statale».
4.5.â Quanto alle
questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., il ricorrente
ribadisce che lâimpugnato art. 22, comma 1, determina una disparitĂ di
trattamento tra coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie della
AUSL della Valle dâAosta e coloro che si sono utilmente collocati nelle
graduatorie di procedure selettive bandite da altre amministrazioni della
stessa Regione.
Il ricorrente asserisce poi che la potestĂ delle
Regioni di legiferare in modo anche difforme dalla legislazione statale Ăš
riconosciuta «semprechĂ© ciĂČ sia giustificato dalla particolaritĂ della
situazioneâ» (Ăš citata la sentenza della
Corte costituzionale n. 141 del 2015). Tale particolaritĂ non potrebbe perĂČ
derivare â sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri â dal fatto
che il settore coinvolto dalla disposizione impugnata Ăš quello sanitario, dato
che la disposizione impugnata non Ăš volta ad assicurare un maggiore livello di
tutela del diritto fondamentale alla salute.
Quanto, infine, alla violazione del principio
del buon andamento dellâamministrazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri deduce che la proroga prevista dallâimpugnato art. 22, comma 1,
produce conseguenze negative nellâorganizzazione delle amministrazioni
sanitarie, in quanto si verrebbero a instaurare rapporti di lavoro con soggetti
risultati idonei in concorsi tenuti in tempi ormai risalenti e, di conseguenza,
in possesso di una preparazione obsoleta, non piĂč rispondente alle necessitĂ
delle aziende sanitarie.
NĂ© si potrebbe ritenere che, a fronte di una
proroga prevista da una legge statale â stabilita e definita, sul piano
temporale, sulla base di precise valutazioni di compatibilitĂ con gli equilibri
di bilancio â le regioni, anche soltanto quelle a statuto speciale, possano
liberamente disporre ulteriori proroghe perché, in tale modo, si creerebbe «un
sistema assunzionale caratterizzato, a livello
territoriale, da difformitĂ e disuguaglianze, come tale inammissibile ed
inaccettabile».
Considerato
in diritto
1.â Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle dâAosta) e agli artt. 3, 97, 117,
secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di
legittimitĂ costituzionale dellâart. 22, comma 1, della legge della Regione
autonoma Valle dâAosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla
legge di stabilitĂ regionale per il triennio 2018/2020), il quale stabilisce
che «[l]âefficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite
dallâAzienda UnitĂ Sanitaria Locale della Valle dâAosta (Azienda USL) per il
reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge e in scadenza nellâanno 2018, Ăš prorogata di ulteriori
dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validitĂ in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge».
Il ricorrente, muovendo dal presupposto, non
contestato dalla Regione autonoma resistente, che tale disposizione, prorogando
di ulteriori dodici mesi lâefficacia delle graduatorie di procedure selettive
pubbliche bandite dallâAzienda unitĂ sanitaria locale (AUSL) della Valle
dâAosta in scadenza nellâanno 2018, consente alla stessa AUSL, attingendo dalle
graduatorie prorogate, di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018,
deduce che lâimpugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle dâAosta n. 23
del 2017 viola, in particolare: a) lo statuto speciale per la Valle dâAosta «il
quale non contempla la materia de qua tra quelle oggetto di potestĂ legislativa
regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di attuazione (art. 3)»; b) lâart.
117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con il principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, dettato dallâart. 1,
comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per lâanno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020), che «circoscrive al 31 dicembre 2018 lâefficacia delle graduatorie
dei concorsi pubblici o lâesercizio delle facoltĂ assunzionali
delle amministrazioni pubbliche soggette [âŠ] a vincoli assunzionali»;
c) lâart. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perchĂ© invade la competenza
legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», nella
quale sarebbe compresa anche la disciplina delle graduatorie delle procedure
selettive pubbliche, in quanto «atti [âŠ] finalizzati alla [âŠ] instaurazione» di
rapporti di lavoro di diritto privato; d) lâart. 97 Cost., in relazione al
principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché consente di
assumere persone che si sono utilmente collocate in graduatorie di procedure
selettive «svolte in epoca ormai risalente, allâesito di prove che potrebbero
non essere piĂč rispondenti ai criteri di valutazione cui le pubbliche
Amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti meritevoli di
accedere ai pubblici impieghi»; e) lâart. 3 Cost., in relazione al principio di
eguaglianza, perché tratta coloro che si sono utilmente collocati nelle
graduatorie di procedure selettive bandite dallâAUSL della Valle dâAosta in
modo ingiustificatamente piĂč favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente
collocati sia nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende
sanitarie delle altre Regioni sia nelle graduatorie di procedure selettive bandite,
nellâambito della stessa Regione Valle dâAosta/VallĂ©e
dâAoste, da altre amministrazioni pubbliche.
2.â La autonoma Regione Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste, costituitasi in
giudizio, ha eccepito lâinammissibilitĂ delle questioni promosse in riferimento
agli artt. 3 e 97 Cost. per la «genericità » della delibera di impugnazione del
Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa
e il ricorso.
Lâeccezione non Ăš fondata.
Nella relazione del Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei
ministri fa rinvio, si legge che lâart. 22, comma 1, della legge reg. Valle
dâAosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in favore soltanto
di determinati soggetti, contrasta con i principi di uguaglianza, buon
andamento e imparzialitĂ della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3
e 97 della Costituzione».
Tale affermazione costituisce unâesposizione
sufficiente, ancorché sintetica, delle ragioni per le quali il Presidente del
Consiglio dei ministri ha ritenuto che lâimpugnato art. 22, comma 1, violi gli
artt. 3 e 97 Cost. Ă stato, del resto, piĂč volte chiarito che «la difesa
tecnica, nellâesercizio della sua discrezionalitĂ , ben puĂČ integrare una solo
parziale indicazione dei motivi di censura (ex plurimis,
sentenza n. 290
del 2009)» (sentenza
n. 269 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto; nello stesso senso,
ex plurimis, sentenza n. 365 del
2007).
3.â Occorre anzitutto scrutinare la questione
promossa in riferimento allâart. 117, terzo comma, Cost., con la quale il
ricorrente deduce che la disposizione impugnata, consentendo allâAUSL della
Valle dâAosta di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018, si porrebbe
in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica dettato dallâart. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017.
La questione non Ăš fondata.
Il comma 1148 dellâart. 1 della legge n. 205 del
2017 â in particolare, nelle sue lettere b), n. 1), c), d), n. 1) e n. 2), ed
e) â prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per lâesercizio, da
parte di amministrazioni pubbliche, di facoltĂ di assunzione di personale. In
questo modo, il legislatore statale ha circoscritto lâesercizio di tali facoltĂ
entro lâanno 2018.
Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la
natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica a
disposizioni statali che â come quelle appena citate del comma 1148 dellâart. 1
della legge n. 205 del 2017 â, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica
costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltĂ
delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad
assunzioni (ex plurimis, sentenze n. 1 del
2018, n. 72
del 2017, n.
251 del 2016, n.
218 e n. 153
del 2015).
Questa stessa Corte ha altresĂŹ «âcostantemente
affermato che di regola i princĂŹpi fondamentali fissati dalla legislazione
dello Stato nellâesercizio della competenza di coordinamento della finanza
pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale [âŠ], in quanto
essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare
lâequilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni
pubbliche e anche a garantire lâunitĂ economica della Repubblica, come
richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dallâappartenenza
dellâItalia allâUnione europeaâ (sentenza n. 82 del
2015, nonché, ex multis, sentenza n. 62 del
2017)» (sentenza
n. 151 del 2017, punto 9.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso,
sentenza n. 231
del 2017, punto 9.3.4. del Considerato in diritto).
Nel caso di specie, tuttavia, occorre
considerare che, come evidenziato anche dalla Regione autonoma resistente,
lâimpugnato art. 22, comma 1, riguardando le graduatorie delle procedure
selettive bandite dalla AUSL della Valle dâAosta e le assunzioni da parte di
tale Azienda, andrebbe a incidere, in particolare, sulla spesa (per il
personale) del settore sanitario; spesa che, ai sensi dellâart. 34, comma 3,
terzo periodo, della legge n. 724 del 1994 â secondo cui «[l]a regione Valle
dâAosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente
le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dallâarticolo
11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri
bilanci» â nel territorio valdostano Ăš interamente finanziata dalla Regione
autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste,
senza oneri a carico del bilancio statale.
Viene, perciĂČ, in rilievo la costante
giurisprudenza di questa Corte secondo cui «âlo Stato, quando non concorre al
finanziamento della spesa sanitaria, âneppure ha titolo per dettare norme di
coordinamento finanziarioâ (sentenza n. 341 del
2009)â (sentenza
n. 133 del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115
e n. 187 del
2012)» (sentenza
n. 125 del 2015, punto 5.1. del Considerato in diritto).
La mancanza di un titolo statale a dettare, con
riguardo alla spesa sanitaria della Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste, delle norme di
coordinamento finanziario esclude dunque che lâart. 1, comma 1148, della legge
n. 205 del 2017, possa incidere, in quanto tale, sulla potestĂ legislativa
regionale. Da ciĂČ lâinfondatezza della questione in esame.
4.â Occorre ora scrutinare, in secondo luogo, la
questione promossa in riferimento allâart. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che
lâimpugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle dâAosta n. 23 del 2017
invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia
«ordinamento civile».
La questione non Ăš fondata.
Con riguardo alla competenza legislativa a
disciplinare lâimpiego pubblico regionale, la giurisprudenza di questa Corte «Ú
costante nellâaffermare che i profili pubblicistico-organizzativi dellâimpiego pubblico
regionale "rientrano nellâordinamento e organizzazione amministrativa
regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della
Regioneâ (sentenza
n. 149 del 2012, punto 4.2. del Considerato in diritto; nello stesso senso,
sentenza n. 63
del 2012, punto 3.1. del Considerato in diritto), di cui allâart. 117,
quarto comma, Cost.» (sentenza n. 191 del
2017, punto 5.4. del Considerato in diritto); con la precisazione che in
tale competenza «si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per
lâaccesso al ruolo (cosĂŹ come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del
2011 e n.
324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105 del
2013) e la durata degli stessi» (sentenza n. 191 del
2017, punto 5.4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 251 del
2016, punto 4.2.1. del Considerato in diritto).
Questa Corte ha invece ricondotto alla
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile «gli interventi
legislativi che [âŠ] dettano misure relative a rapporti lavorativi giĂ in essere
(ex multis, sentenze n. 251
e 186 del 2016
e n. 180 del
2015)» (sentenza
n. 32 del 2017, punto 4.3. del Considerato in diritto).
Si Ú altresÏ asserito che «"la regolamentazione
delle modalitĂ di accesso al lavoro pubblico regionale Ăš riconducibile alla
materia dellâorganizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici
regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui allâart.
117, quarto comma, della Costituzioneâ (cosĂŹ la sentenza n. 95 del
2008; ma in tal senso sono anche le successive pronunce n. 159 del 2008,
n. 100 e n. 235 del 2010)»
(sentenza n. 141
del 2012, punto 6. del Considerato in diritto). In questo stesso punto 6.
della sentenza
n. 141 del 2012, questa Corte, nellâescludere che ricorresse la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ha ribadito
che «[l]a norma [impugnata] "spiega la sua efficacia nella fase anteriore
allâinstaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul
comportamento delle amministrazioni nellâorganizzazione delle proprie risorse
umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettiveâ (sentenza n. 235 del
2010)».
Ă infine utile ricordare che la disciplina dei
concorsi per lâaccesso al pubblico impiego, «per i suoi contenuti marcatamente
pubblicistici e la sua intima correlazione con lâattuazione dei principi
sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. [âŠ] Ăš invero sottratta allâincidenza della
privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si
riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato» (sentenza n. 380 del
2004, punto 3.1. del Considerato in diritto). La regolamentazione delle
graduatorie di procedure selettive pubbliche rientra, dunque, nella disciplina
dellâaccesso al pubblico impiego.
Lâimpugnato art. 22, comma 1, della legge reg.
Valle dâAosta n. 23 del 2017 disciplina, come si Ăš visto, lâefficacia temporale
di graduatorie di procedure selettive pubbliche.
Tali graduatorie costituiscono il provvedimento amministrativo
conclusivo delle procedure selettive pubbliche. Con tale atto,
lâamministrazione esaurisce lâambito proprio del procedimento amministrativo e
dellâesercizio dellâattivitĂ autoritativa, cui subentra la fase in cui i suoi
comportamenti vanno ricondotti allâambito privatistico.
Non vi Ăš dubbio, del resto, che la disposizione
impugnata non Ăš relativa a rapporti lavorativi giĂ in essere, ma spiega la
propria efficacia nella fase anteriore allâinstaurazione del rapporto di
lavoro, incidendo direttamente sul comportamento della AUSL della Valle dâAosta
nellâorganizzazione delle proprie risorse umane.
Per tali ragioni, la disciplina dellâimpugnato
art. 22, comma 1, poiché si colloca in un momento antecedente a quello del
sorgere del rapporto di lavoro â in particolare, nella fase che attiene alle
procedure per lâaccesso al lavoro pubblico regionale â riguarda i profili
pubblicistico-organizzativi dellâimpiego pubblico regionale e non quelli
privatizzati del relativo rapporto di lavoro.
La stessa disciplina non Ăš quindi riconducibile
alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Da ciĂČ
lâinfondatezza della questione.
5.â La disciplina dellâart. 22, comma 1, della
legge reg. Valle dâAosta n. 23 del 2017 deve invece essere ricondotta alla
competenza legislativa della Regione autonoma in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa regionale â in particolare, di organizzazione del
personale â ai sensi dellâart. 117, quarto comma, Cost.
Tale disposizione Ăš in effetti applicabile anche
alla Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste, ai sensi dellâart. 10, comma 1, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione), in quanto prevede una forma di autonomia piĂč ampia di
quella giĂ attribuita alla stessa Regione dallâart. 2, primo comma, lettera a),
dello statuto speciale, in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti
dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale»,
sottoposta ai limiti indicati nellâalinea dello stesso articolo (in tale senso,
con riguardo alla pressochĂ© identica previsione dellâart. 8, primo comma, n. 1,
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige», sentenza n. 95 del
2008, punto 2.1. del Considerato in diritto).
Da ciĂČ consegue lâinfondatezza anche della
questione promossa in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge cost. n. 4 del 1948, con cui il ricorrente ha dedotto che
la disposizione impugnata non Ăš riconducibile ad alcuna delle materie nelle
quali la Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste ha competenza legislativa.
6.â Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato lâart. 22, comma 1, della legge reg. Valle dâAosta n. 23 del 2017, in
quarto luogo, in riferimento allâart. 97 Cost., per contrasto con il principio
del buon andamento della pubblica amministrazione.
La questione non Ăš fondata.
La previsione di limiti temporali di efficacia
delle graduatorie delle procedure selettive per lâaccesso allâimpiego nella
pubblica amministrazione Ăš diretta a evitare che, rendendo lontana la selezione
che vi ha dato luogo (sentenza n. 3 del
2013, punto 5.4. del Considerato in diritto), si pregiudichi lâesigenza di
aggiornamento professionale di quanti accedono agli impieghi pubblici, resa
oggi ancor piĂč pressante dalle frequenti innovazioni normative che impongono la
modifica delle stesse modalitĂ di selezione dei candidati a tali impieghi. Si
tratta, dunque, di una ratio intimamente correlata con lâattuazione del
principio del buon andamento dellâamministrazione.
In ossequio a tale ratio, il legislatore statale
ha dettato, allâart. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sullâordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) â comma inserito dallâart. 3, comma 87, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» â la regola
generale dellâefficacia triennale delle graduatorie, a decorrere dalla loro
pubblicazione.
Con lâart. 1, comma 1148, lettera a), della
legge n. 205 del 2017, lo stesso legislatore statale ha peraltro disposto la
proroga al 31 dicembre 2018 dellâefficacia delle graduatorie dei (soli)
«concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato», vigenti al 31
dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni.
La proroga di «ulteriori dodici mesi» â deve
ritenersi rispetto ai termini di efficacia stabiliti dal citato art. 35, comma
5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 â delle graduatorie delle procedure selettive
pubbliche bandite dalla AUSL della Valle dâAosta, prevista dallâimpugnato art.
22, comma 1, non viola il principio del buon andamento dellâamministrazione.
Non rileva la mera difformitĂ del termine di
efficacia delle graduatorie delle procedure selettive bandite dalla AUSL della
Valle dâAosta previsto dallâimpugnato art. 22, comma 1, rispetto ai termini
stabiliti dalla disciplina statale, dato che la Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste ha agito
nellâesercizio della propria potestĂ legislativa in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa regionale, ai sensi dellâart. 117, quarto comma,
Cost.
La sussistenza o no di una violazione dellâart.
97 Cost. deve quindi essere verificata avendo riguardo alla disciplina
impugnata.
In tale prospettiva, il termine piĂč lungo di
efficacia delle graduatorie previsto dallâart. 22, comma 1, della legge reg.
Valle dâAosta n. 23 del 2017 non contrasta con il principio del buon andamento
dellâamministrazione pubblica.
La misura della proroga («ulteriori dodici
mesi») dellâefficacia temporale delle graduatorie della AUSL della Valle
dâAosta in scadenza nellâanno 2018, prevista dallâimpugnata disposizione
regionale, non Ăš tale da rendere la selezione che vi ha dato luogo tanto
lontana nel tempo da pregiudicare lâesigenza di aggiornamento professionale di
quanti accedono allâimpiego nella AUSL della Valle dâAosta.
A ciĂČ si deve aggiungere che la limitata proroga
prevista dallâimpugnato art. 22, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2017, col
rendere disponibile unâimmediata provvista di risorse umane, consente alla AUSL
della Valle dâAosta di rimediare, con tempestivitĂ , alle proprie carenze di
personale, cosĂŹ da poter assicurare lâerogazione di prestazioni corrispondenti
a congrui standard di qualitĂ nel settore dellâamministrazione, quello
sanitario, cui Ăš affidato il compito di garantire il fondamentale diritto
dellâindividuo alla salute (art. 32, primo comma, Cost.). La stessa proroga
risponde dunque, in realtĂ , allâesigenza di assicurare il buon andamento
dellâamministrazione.
Pertanto, tenuto conto della evidenziata
limitatezza temporale e della corrispondenza a una peculiare esigenza di buon
andamento dellâamministrazione, la proroga delle graduatorie prevista
dallâimpugnato art. 22, comma 1, non contrasta con lâart. 97 Cost.
7.â Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato lâart. 22, comma 1, della legge reg. Valle dâAosta n. 23 del 2017,
infine, in riferimento allâart. 3 Cost., per violazione del principio di
eguaglianza, sotto i due distinti profili dellâingiustificata disparitĂ di
trattamento tra coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di
procedure selettive bandite dallâAUSL della Valle dâAosta â i quali, soli,
beneficiano della proroga delle stesse graduatorie â e coloro che si sono
utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite: a) dalle
aziende sanitarie delle altre Regioni; b) da altre amministrazioni pubbliche,
nellâambito della stessa Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e
dâAoste.
Le questioni non sono fondate.
Quanto al primo profilo, accertato che la
Regione autonoma Valle dâAosta/VallĂ©e dâAoste ha operato nellâambito delle competenze a essa
spettanti, Ú sufficiente osservare che «il riconoscimento stesso della
competenza legislativa della Regione comporta lâeventualitĂ , legittima alla
stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a
regione, nei limiti dellâart. 117 della Costituzione (v. sentenza n. 447 del
1988)» (sentenza
n. 277 del 1995, punto 6. del Considerato in diritto).
Quanto al secondo profilo, le peculiari esigenze
di buon andamento dellâamministrazione sanitaria regionale, in particolare,
dellâAUSL valdostana, giĂ evidenziate nellâesaminare la questione promossa in
riferimento allâart. 97 Cost., spiegano e, insieme, giustificano, la previsione
della proroga limitatamente alle graduatorie delle procedure selettive bandite
dalla stessa AUSL.
8.â Tutte le questioni promosse nei confronti
dellâart. 22, comma 1, della legge reg. Valle dâAosta n. 23 del 2017 sono,
pertanto, non fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le
questioni di legittimitĂ costituzionale dellâart. 22, comma 1, della legge
della Regione autonoma Valle dâAosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni
collegate alla legge di stabilitĂ regionale per il triennio 2018/2020),
promosse, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle dâAosta) e agli artt. 3, 97,
117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
CosĂŹ deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.