Sentenza n. 174 del 2020

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SENTENZA N. 174

ANNO 2020

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Marta CARTABIA;

Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera b), 11, 24 e 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), dell’art. 12, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020) e dell’art. 12, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi il primo spedito per la notifica il 5 ottobre 2019, il secondo notificato il 24-27 febbraio 2020 e il terzo spedito per la notifica il 24 febbraio 2020, depositati in cancelleria il 9 ottobre 2019 e il 2 marzo 2020, rispettivamente iscritti al n. 104 del registro ricorsi 2019 e ai numeri 28 e 29 del registro ricorsi 2020 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2019 e n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;

uditi l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento;

deliberato nella camera di consiglio del 9 luglio 2020.

Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2019, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera b), 11, 24 e 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione.

1.1.– Con l’art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n. 5 del 2019 è stato modificato l’art. 21, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sull’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) disponendosi che, in alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, possano essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato per un numero di posti non superiore al venti per cento del numero complessivo degli incarichi dirigenziali in essere presso la Provincia, tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia stessa.

Tale disposizione è ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in relazione alla riserva di competenza legislativa allo Stato in materia di ordinamento civile, in quanto lesiva, in particolare, dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che limita il conferimento di incarichi a tempo determinato a soggetti esterni alla pubblica amministrazione entro una soglia inferiore (dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia). In virtù del contrasto con tale norma statale, riconducibile alla materia dell’ordinamento civile (viene richiamata la sentenza n. 324 del 2010), la disposizione impugnata violerebbe il dedotto parametro costituzionale, con la conseguenza che la Provincia autonoma avrebbe «ecceduto dalle proprie competenze».

1.2.– L’art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019 ha modificato l’art. 77, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), prevedendo che la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e presso gli enti strumentali previsti dall’art. 33, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) si svolga nell’ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, «avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale».

Tale disposizione è ritenuta lesiva dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. perché essa, operando un riferimento ai contratti collettivi di categoria dei giornalisti, si porrebbe in contrasto con la disciplina statale che, in materia di rapporti di lavoro contrattualizzati, è contenuta negli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001 e nell’art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e che risulta incentrata unicamente sul CCNL del comparto di contrattazione collettiva.

1.3.– Con l’art. 24 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, il legislatore trentino, modificando l’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2018, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020), ha inteso, tra l’altro, disciplinare le modalità di svolgimento delle procedure del concorso straordinario 2019 per l’accesso ai posti di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali, stabilendo l’eliminazione dell’esame-colloquio, con la conseguenza che l’individuazione dei vincitori è stata affidata alla sola valutazione dei titoli dei candidati.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che ciò determini una violazione dell’art. 97 Cost., in quanto verrebbero violati i criteri di selettività dei concorsi pubblici, considerato che sarebbe «principio consolidato della giurisprudenza costituzionale» che il reclutamento del personale debba avvenire anche mediante una prova pubblica di selezione dei candidati.

1.4.– L’art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019 introduce nell’art. 56 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) il comma 6-quinquies, il quale prevede che, per fare fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari possa affidare, con contratto di lavoro autonomo, incarichi individuali della durata massima, rinnovabile, di un anno, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non ci sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale.

Ad avviso del ricorrente, tale comma sarebbe in contrasto con gli artt. 36 e 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, «che forniscono coordinate e vincoli per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi di contratti di lavoro flessibili».

Secondo quanto prevede l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, infatti, il fabbisogno ordinario di personale, anche medico, dovrebbe essere coperto mediante assunzioni a tempo determinato, laddove il ricorso a tipologie di lavoro flessibile sarebbe consentito a fronte di situazioni temporanee o eccezionali, «ad esempio esigenze di carattere sostitutivo in situazioni di emergenza nelle more dello svolgimento di procedure concorsuali», con la conseguenza che il ricorso a tale tipologia di contratto di lavoro flessibile non potrebbe essere consentito per una durata annuale, con possibilità di rinnovo. L’art. 7 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 stabilirebbe poi, al comma 5-bis, un divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, individuando al tempo stesso, al comma 6, gli specifici presupposti di legittimità che possono consentire alle amministrazioni pubbliche di conferire esclusivamente incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Il ricorrente osserva altresì che «dal tenore della disposizione non si evince se il reclutamento del personale estraneo alla pubblica Amministrazione avvenga nel rispetto delle percentuali previste dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001», con la conseguenza che esse «potrebbero essere violate dall’applicazione dell’art. 46, comma 12, in mancanza di un rinvio espresso alle stesse da parte della provincia».

Il contrasto con le evocate disposizioni statali si tradurrebbe quindi in una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), in relazione alla materia dell’ordinamento civile, e terzo comma, Cost., perché tali disposizioni costituirebbero anche principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica.

Viene altresì dedotta la violazione, ad opera della disposizione impugnata, dello stesso art. 117, terzo comma, Cost., perché essa si porrebbe anche in contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di tutela della salute, tra i quali rientrerebbero quelli dettati con riferimento «alle modalità e ai requisiti di accesso al Servizio sanitario nazionale che si collocano in una prospettiva di miglioramento del "rendimento” del servizio offerto e, dunque, di garanzia, oltreché del buon andamento dell’amministrazione, anche della qualità dell’attività assistenziale erogata».

1.5.– In conclusione del ricorso viene dedotto che «[l]a legge provinciale eccede oltretutto dalle competenze attribuite alla Provincia dallo Statuto speciale del Trentino Alto Adige (DPR 670/1972)».

2.– Si è costituita in giudizio, con atto depositato il 14 novembre 2019, la Provincia autonoma di Trento, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

2.1.– In via preliminare, la Provincia eccepisce l’inammissibilità della censura consistente nella violazione, ad opera della legge provinciale, delle competenze attribuitele dallo statuto speciale, in quanto generica. Essa è infatti riferita all’intera legge provinciale e non menziona quali sarebbero le norme statutarie violate.

Ad avviso della Provincia sarebbero poi inammissibili le censure relative alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il Presidente del Consiglio avrebbe omesso di motivare per quale ragione, in presenza di competenze statutarie in tema di organizzazione dell’ente provinciale e del relativo personale, ai sensi dell’art. 8, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), si dovrebbe applicare il parametro costituzionale, stante il disposto dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), secondo il quale «[s]ino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

2.2.– Nel merito, la Provincia autonoma sostiene, innanzi tutto, la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n. 5 del 2019.

Muovendo da quanto stabilito dalla sentenza n. 192 del 2019 di questa Corte, essa rileva che l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 ricadrebbe nella materia dell’organizzazione regionale, con la conseguenza che i suoi disposti si applicherebbero alle Regioni ordinarie solo limitatamente ai principi da esso ricavabili. Ciò, peraltro, non varrebbe per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, in virtù del disposto dell’art. 1, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale «[i] principi desumibili dall’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

La resistente aggiunge che, in ogni caso, la norma impugnata non sarebbe in contrasto con l’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 in virtù della possibilità, prevista dal comma 5-bis dello stesso articolo, di conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni anche oltre i limiti percentuali stabiliti dal comma 6.

2.3.– In relazione alla censura rivolta nei confronti dell’art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, la Provincia autonoma, dopo averne ribadito l’inammissibilità in presenza delle competenze alla stessa attribuite dal già citato art. 8, numero 1), dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, ne fa valere comunque l’infondatezza rimarcando come la norma impugnata non sia stata correttamente interpretata dal ricorrente.

Essa, infatti, sarebbe stata modificata a seguito delle sentenze n. 81 e n. 10 del 2019 della Corte costituzionale, proprio in accoglimento del principio per cui la disciplina dell’inquadramento dei giornalisti alle dipendenze della Provincia è soggetta alla riserva di contrattazione contenuta nell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001. Per l’effetto, l’impugnato art. 11 non farebbe altro che recepire le indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale, da un lato, eliminando la previsione che imponeva l’applicazione del CCNL dei giornalisti e, dall’altro, limitandosi a prevedere l’esigenza di "avere riguardo” ai contratti collettivi di categoria. In questo modo, la disposizione impugnata ha fatto propria una «direttiva che guida l’azione pubblica provinciale in sede di trattative, limitando la discrezionalità della delegazione trattante, cui è imposto di "tenere conto” – ciò significa "avuto riguardo” – di quanto stabilisce la contrattazione di categoria dei giornalisti». L’infondatezza della censura governativa sarebbe, peraltro, avvalorata dal regime transitorio di deroga introdotto nell’art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000 dall’art. 25-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo il quale per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti «sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019».

2.4.– Con riferimento al terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’art. 24 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, la Provincia autonoma eccepisce innanzi tutto l’inammissibilità delle doglianze erariali relative alla violazione dell’art. 97 Cost., per difetto di argomentazione. Nel merito, essa ne fa valere comunque l’infondatezza perché la norma censurata fa in ogni caso salva la natura selettiva della procedura, non potendosi ricavare altro dall’art. 97 Cost. che la necessità di predisporre una selezione comparativa delle diverse posizioni dei candidati.

2.5.– In relazione al quarto e ultimo motivo di ricorso, concernente l’art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, la Provincia autonoma eccepisce l’inammissibilità delle censure governative e invoca comunque la loro reiezione.

Ricostruiti il quadro delle competenze provinciali in materia (art. 8, numero 1, in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» e art. 9, numero 10, in materia di tutela della salute, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige), nonché la ratio della norma impugnata, consistente in una misura straordinaria di reclutamento del personale medico «di fronte all’accertata e oggettiva impossibilità di reperire medici specializzati mediante le procedure ordinarie», la resistente rileva innanzi tutto l’inammissibilità, anche sub specie di contraddittorietà, delle censure avverse per non aver il Governo motivato in ordine all’applicazione dell’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo Cost., anziché delle relative norme dello statuto speciale.

Nel merito, la Provincia autonoma fa valere l’infondatezza della censura, osservando come la norma impugnata non lederebbe la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile perché essa detterebbe norme di organizzazione, coperte dalla competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio sanitario e collocate a monte della stipula del contratto di lavoro. Essa non contravverrebbe neanche all’art. 117, terzo comma, Cost., perché la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica non potrebbe essere fatta valere dallo Stato in presenza di un sistema sanitario che la Provincia stessa finanzia sotto la sua integrale responsabilità (viene richiamata la sentenza n. 125 del 2015). Né, da ultimo, vi sarebbe un contrasto con il titolo di competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) perché la norma censurata è rivolta a garantire servizi e prestazioni che, senza di essa, non sarebbero resi.

3.– La trattazione del ricorso veniva fissata per l’udienza pubblica del 21 aprile 2020.

In prossimità di tale udienza, l’Avvocatura generale, con memoria depositata il 31 marzo 2020, ha insistito nelle conclusioni a supporto dell’incostituzionalità delle norme censurate.

La trattazione del ricorso è stata rinviata non avendo le parti concordemente espresso la propria volontà nel senso che la causa venisse decisa in camera di consiglio allo stato degli atti, in forza di quanto disposto dal decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera c).

4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2020, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), fra le quali quella contenuta nell’art. 12, comma 1, censurata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 Cost.

4.1.– Osserva il ricorrente come con tale disposizione normativa sia stato ulteriormente modificato l’art. 21, comma 7, della richiamata legge prov. Trento n. 7 del 1997, già modificato dall’impugnato art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n. 5 del 2019, prevedendo la riduzione al diciotto per cento della quota di incarichi dirigenziali conferibili a tempo determinato dalla Provincia autonoma di Trento al personale non di ruolo e introducendo una riserva di almeno cinque posti in favore del personale in possesso della qualifica di direttore.

La disposizione viene censurata dal Presidente del Consiglio dei ministri con motivi in larga parte analoghi a quelli impiegati nei confronti della norma contenuta nell’art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n. 5 del 2019, di cui si è detto sub 1.1.

Dopo aver dedotto, in particolare, la violazione della riserva di competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, lamentando altresì la violazione del medesimo parametro interposto di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, il ricorrente evoca ora la lesione anche dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ivi contenuto, asseritamente menomato dall’estensione della soglia oltre la quale possono essere conferiti incarichi dirigenziali a personale non di ruolo e non reclutato a seguito di apposita selezione comparativa.

In chiusura del ricorso, e in relazione a tutti gli articoli censurati, viene altresì dedotto il contrasto con «i limiti di competenza posti dallo Statuto provinciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige».

4.2.– Con atto depositato il 7 aprile 2020, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo, per quanto in questa sede rileva, che la censura rivolta nei confronti dell’art 12, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019 sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

La resistente, dopo aver richiamato la circostanza per cui la norma censurata costituirebbe l’esito di una trattativa intervenuta tra la Provincia stessa e il Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito dell’impugnazione dell’analoga disposizione contenuta nella legge prov. Trento n. 5 del 2019, eccepisce nuovamente l’inammissibilità della censura riferita alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, perché il ricorso non avrebbe in alcun modo considerato l’espressa competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto».

Nel merito, la censura è ritenuta comunque infondata rispetto ad entrambi i parametri costituzionali evocati.

La norma impugnata, infatti, non sarebbe ascrivibile alla materia dell’ordinamento civile, né potrebbe ritenersi lesiva dei principi sanciti dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei limiti in cui questi possono ritenersi applicabili alla Provincia autonoma di Trento, per motivi coincidenti con quelli impiegati a supporto della richiesta di rigetto della questione sollevata nei confronti dell’art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n. 5 del 2019.

Non vi sarebbe, peraltro, neanche violazione dell’art. 97 Cost., perché il parametro costituzionale non potrebbe essere integrato unicamente dalla normativa statale di cui al richiamato art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, posto che ciò vorrebbe dire «elevare la contingente valutazione del giorno operata dal legislatore statale a parametro di costituzionalità per le leggi locali in materia di organizzazione amministrativa».

E anche ove si guardi al principio del buon andamento, esso non potrebbe dirsi violato da una regola che lascia comunque intatto il principio della prevalenza assoluta della dirigenza di ruolo su quella esterna.

5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2020, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), fra le quali quella recata dall’art. 12, comma 3, censurata in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), in materia di ordinamento civile, e terzo, Cost., per lesione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute, nonché all’art. 4, numero 1, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige.

5.1.– Il ricorrente rileva che con la disposizione impugnata il legislatore provinciale ha nuovamente modificato l’art. 56, comma 6-quinquies, della legge prov. Trento n. 16 del 2010, nel testo introdotto dall’art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, anch’esso già oggetto di impugnazione nel ricorso iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2019.

La disposizione censurata prevede ora che, in presenza della situazione emergenziale di carenza di medici specialisti e dell’inutile esperimento di procedure concorsuali, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari possa affidare, previo avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità, incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, risolutivamente condizionati all’utile esperimento delle procedure concorsuali e rinnovabili solo se persistono le predette condizioni di emergenza, previo accertamento che non vi siano professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica.

Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata invaderebbe l’ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) perché essa si porrebbe in contrasto, analogamente alla versione precedente della norma, con quanto prevedono gli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. Questi ultimi, infatti, vincolerebbero le pubbliche amministrazioni nell’avvalersi di contratti di lavoro flessibili, restringendo la relativa possibilità a situazioni temporanee o eccezionali, senza peraltro che tali incarichi possano essere rinnovati, come prescritto in particolare dall’art. 7, comma 6, lettera c), del citato d.lgs. n. 165 del 2001 (viene richiamata la sentenza n. 5 del 2020).

La norma impugnata si porrebbe altresì in contrasto «con le norme statutarie di cui al DPR 31 agosto 1972, n. 670» e, in particolare, con l’art. 4, numero 1, «tenuto conto del riferimento espresso di tale disposizione (art. 4, primo comma) alla "Costituzione ed ai principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica”».

La disposizione censurata è, del pari, ritenuta in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in particolare con i principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia della tutela della salute, «tra i quali devono annoverarsi quei principi, dettati con riferimento alle modalità e ai requisiti di accesso al Servizio sanitario nazionale, che si collocano in una prospettiva di miglioramento del "rendimento” del servizio offerto e, dunque, di garanzia, oltreché del buon andamento dell’amministrazione, anche della qualità dell’attività assistenziale erogata (in tal senso, Corte cost., sent. n. 181/2006)».

5.2.– Con atto depositato l’8 aprile 2020, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento chiedendo, per quanto in questa sede rileva, che la censura promossa nei confronti dell’art. 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019 sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.

La difesa provinciale premette che la norma impugnata è stata formulata in termini più restrittivi rispetto a quanto previsto dall’art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, già oggetto di censura, anche a seguito di un’attività concertativa con il Dipartimento affari regionali e con quello della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Provincia autonoma rileva come nell’ultimo triennio l’Azienda provinciale per i servizi sanitari abbia esperito numerosi tentativi di reclutamento del personale medico, a tempo determinato e indeterminato, secondo le procedure ordinarie. Tali procedure, secondo un trend del resto rilevabile anche a livello nazionale, non hanno tuttavia sortito gli effetti sperati, come è dimostrato dalla perdurante assenza di determinate figure professionali in alcuni presidi ospedalieri situati in centri minori, di cui viene dato ampiamente e dettagliatamente conto. Tenendo conto di questa situazione eccezionale, ma al tempo stesso cercando di limitare tali forme alternative di reclutamento del personale medico, è dato quindi comprendere, secondo la difesa della Provincia autonoma, le ragioni che hanno spinto il legislatore provinciale a prevedere la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo a tempo determinato con contratti della durata massima di un anno, che sono comunque risolti in caso di utile esperimento della procedura ordinaria e che possono essere rinnovati a favore dello stesso soggetto solo nel caso in cui persistano le medesime condizioni che ne hanno fatto insorgere l’originaria necessità.

Ciò premesso, la Provincia autonoma eccepisce l’inammissibilità della censura prospettata con riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., quest’ultimo con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica. Nel ricorso, infatti, manca «ogni riferimento alle ragioni per le quali il parametro costituzionale sarebbe invocabile in luogo del pertinente parametro statutario, da individuare nell’art. 8, comma 1, (recte: numero 1) per la competenza sulla organizzazione statutaria e nell’art. 79 per il coordinamento della finanza pubblica». Né potrebbe, al medesimo fine, essere ritenuto sufficiente il rapido richiamo alle norme statutarie contenuto nel ricorso introduttivo, peraltro riferito alle competenze legislative della Regione e non della Provincia autonoma resistente.

Nel merito, la difesa provinciale osserva come la questione sia da ritenersi infondata con riferimento a tutti i parametri dedotti.

Quanto all’invasione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, la Provincia autonoma rileva come, in disparte la circostanza che nel caso di specie è in discussione una competenza provinciale primaria e che il conferimento dell’incarico si colloca comunque a monte del rapporto di lavoro privatistico, è la stessa normativa statale a consentire, in situazioni eccezionali, «deroghe al principio dell’assunzione a tempo indeterminato del personale medico, funzionalizzate a garantire comunque la continuità della assistenza». Ciò sarebbe dimostrato dall’art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo al conferimento di incarichi di continuità assistenziale ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale, come anche da analoghe disposizioni contenute nei recenti decreti-legge emanati per far fronte all’epidemia da Coronavirus (con particolare riferimento all’art. 23 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», agli artt. 1, 4 e 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19», e all’art. 102, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27).

La norma impugnata, peraltro, si limiterebbe – a differenza di questi interventi normativi – a circoscrivere la deroga alle procedure ordinarie di reclutamento nei termini strettamente necessari a garantire l’erogazione dei servizi sanitari in modo continuativo e nel rispetto degli standard qualitativi previsti dai livelli essenziali di assistenza.

Quanto alla violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, la Provincia autonoma rimarca come tale titolo di competenza non possa essere invocato a fronte di un sistema sanitario che essa finanzia sotto la sua integrale responsabilità.

In relazione, infine, alla dedotta violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, la resistente osserva come la disposizione impugnata sarebbe in realtà rivolta a incrementare, anziché a ridurre, il livello di tutela, perché essa mira a consentire l’erogazione di prestazioni mediche e assistenziali che, senza di essa, non potrebbero essere garantite.

6.– Con distinte memorie, depositate in ciascuno dei giudizi in prossimità dell’udienza pubblica del 7 luglio 2020, la difesa della Provincia autonoma ha insistito, con ulteriori argomenti, nelle conclusioni a supporto dell’inammissibilità e, comunque, dell’infondatezza delle censure governative, invocando oltre a ciò la possibile cessazione della materia del contendere rispetto alle questioni riguardanti gli artt. 11 e 24 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, siccome successivamente modificati in senso ritenuto convergente con i motivi di censura contenuti nel ricorso e dando atto della mancata applicazione di essi durante il periodo della loro vigenza.

6.1.– In prossimità dell’udienza fissata per il 7 luglio 2020, l’Avvocatura generale ha presentato memoria nell’ambito del ricorso iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2020, insistendo nelle rassegnate conclusioni a supporto dell’illegittimità della norma impugnata, deducendo anche la violazione dell’art. 97 Cost. e del connesso principio di selettività dei concorsi pubblici.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2019, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera b), 11, 24 e 46, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021).

1.1.– Con il primo motivo di ricorso, è stato censurato l’art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n. 5 del 2019, il quale, modificando l’art. 21, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sull’ordinamento della provincia autonoma di Trento), ha disposto che, in alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, possono essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato per un numero di posti non superiore al venti per cento degli incarichi dirigenziali in essere presso la Provincia, tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia stessa. La disposizione impugnata è ritenuta in contrasto con la riserva di competenza legislativa allo Stato in materia di ordinamento civile di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, tenuto conto in particolare delle soglie inferiori (dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia) previste a tal fine dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni).

1.2.– Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ad opera dell’art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, con il quale è stato stabilito che la contrattazione collettiva sul trattamento economico e giuridico dei giornalisti operanti presso la Provincia si svolga nell’ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, «avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale». La norma censurata, richiamando i contratti di categoria dei giornalisti, si porrebbe in contrasto con la riserva di contrattazione collettiva contenuta negli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché con le previsioni di cui all’art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

1.3.– Con il terzo motivo di ricorso, viene censurato, in relazione all’art. 97, comma quarto, Cost., l’art. 24 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, che ha previsto, nel disciplinare le modalità di svolgimento delle procedure del concorso straordinario per l’accesso ai posti di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali, l’eliminazione dell’esame-colloquio e, di conseguenza, il mantenimento della sola valutazione dei titoli dei candidati. Tale eliminazione della prova pubblica d’esame violerebbe i criteri costituzionali di selettività dei concorsi pubblici, che verrebbero salvaguardati solo dalla presenza di una prova d’esame.

1.4.– Col quarto e ultimo motivo di ricorso, viene lamentata la lesione dell’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute, da parte dell’art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, mediante il quale si è previsto, con l’introduzione del comma 6-quinquies nell’art. 56 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 6 (Tutela della salute della provincia di Trento), che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari possa affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non ci sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale. Il ricorrente deduce che, con la disposizione impugnata, verrebbe violato il divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la pubblica amministrazione e leso il principio della copertura ordinaria del fabbisogno di personale mediante assunzioni a tempo determinato, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. Da ciò discenderebbe anche una violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla violazione tanto dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, quanto di tutela della salute, atteso che con il conferimento di tali incarichi non verrebbero soddisfatti i principi rivolti al miglioramento del servizio e della qualità dell’attività assistenziale erogata.

1.5.– In chiusura del ricorso erariale viene altresì invocata la violazione, da parte della legge provinciale, «delle competenze attribuite alla Provincia dallo Statuto speciale del Trentino Alto Adige».

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2020, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), tra cui quella contenuta nell’art. 12, comma 1, con la quale è stato ulteriormente modificato l’art. 21, comma 7, della legge prov. Trento n. 7 del 1997, prevedendosi che la percentuale di incarichi dirigenziali conferibili a personale esterno all’amministrazione provinciale, con contratto di lavoro autonomo, è fissata al diciotto per cento delle posizioni dirigenziali in essere presso la Provincia. Viene dedotta, con motivazioni in larga parte analoghe a quelle del primo motivo di cui al ricorso iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2019, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile, oltre che la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento dell’amministrazione.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2020, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni contenute nella legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), tra cui quella contenuta nell’art. 12, comma 3, con cui è stato ulteriormente modificato l’art. 56, comma 6-quinquies, della legge prov. Trento n. 16 del 2010, che prevede ora una disciplina complessivamente più restrittiva per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a medici specialisti, per lo svolgimento di attività sanitarie anche a carattere ordinario. Anche in questo caso, le censure risultano largamente sovrapponibili a quelle di cui al quarto motivo del ricorso iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2019, deducendo il ricorrente la violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute, nonché dell’art. 4, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

4.– Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi iscritti ai numeri 28 e 29 del registro ricorsi 2020, i giudizi vanno riuniti in ragione della connessione esistente tra le norme censurate con i vari ricorsi e qui oggetto di esame.

5.– La Provincia autonoma di Trento si è costituita in tutti i giudizi eccependo in ognuno di essi l’inammissibilità delle censure riferite alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in ragione della mancata considerazione, da parte dei ricorsi introduttivi, della spettanza in capo alla Provincia medesima di specifiche competenze attribuite dallo statuto reg. Trentino-Alto Adige, prima fra tutte quella legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1), secondo quanto invece imposto dalla clausola contenuta nell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

5.1.– L’eccezione di inammissibilità è fondata, nei termini di seguito precisati.

Come questa Corte ha stabilito anche di recente, nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale il ricorso può ritenersi ammissibile allorché «fornisc[a] una sufficiente motivazione circa "l’impossibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale” (da ultimo, sentenza n. 43 del 2020)», con la conseguenza che da esso, «"valutato nel suo complesso”, deve desumersi il riferimento ai parametri statutari che, nella materia oggetto della singola questione, possono fondare interventi del legislatore regionale (sentenze n. 43 e n. 16 del 2020)» (sentenza n. 130 del 2020).

L’assolvimento dell’onere argomentativo richiesto quando è posta in dubbio la titolarità di una competenza legislativa di un ente dotato di autonomia speciale non può quindi prescindere da un’adeguata considerazione del quadro delle competenze fissato nel rispettivo statuto speciale, atteso che è solo a seguito di tale ricognizione che possono individuarsi i termini esatti della questione posta a questa Corte, con riferimento, in particolare, alla valutazione comparativa richiesta dall’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e alla connessa identificazione del parametro di volta in volta pertinente, tra quello costituzionale e quello statutario, in quanto attributivo di «forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Quanto all’adeguatezza del richiamo nell’atto introduttivo del giudizio al parametro statutario, è costante l’orientamento di questa Corte per cui «è da ritenersi "sufficiente, ma necessaria, un’indicazione, sia pure sintetica al riguardo, in ordine all’estraneità della materia alla sfera di attribuzioni stabilita dallo stesso” (sentenze n. 147 del 2019, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013). In particolare, è ammissibile il ricorso "che non sia sfornito degli elementi argomentativi minimi richiesti, che vanno valutati anche in considerazione della radicalità della prospettazione operata dal Governo” (sentenze n. 153 del 2019 e n. 142 del 2015)» (sentenza n. 43 del 2020).

I termini per l’assolvimento dell’onere argomentativo richiesto, pertanto, non possono non dipendere dalla natura dell’attribuzione oggetto di scrutinio, con la conseguenza che lì dove venga contestata la titolarità, in capo all’ente dotato di autonomia speciale, di una competenza astrattamente pertinente nella disciplina di una certa materia, il ricorso può ritenersi ammissibile purché offra una «non implausibile argomentazione sul suo presupposto, ossia l’anzidetta carenza di competenze statutarie» (sentenza n. 153 del 2019).

Pur restando fermo, quindi, che in casi del genere tale vaglio di ammissibilità non può spingersi oltre una sommaria delibazione intorno all’ambito di spettanza di una determinata competenza in capo alla Regione a statuto speciale o alla Provincia autonoma e alla sua astratta pertinenza all’ambito materiale di una normativa contestata, va ribadito come a chi ne contesti l’esercizio è richiesto comunque, a pena di inammissibilità, di offrire «la compiuta definizione dell’oggetto del giudizio […] [che] non può prescindere dalla indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto, alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell’art. 117 Cost. (sentenza n. 220 del 2008; ordinanza n. 358 del 2002)» (sentenza n. 151 del 2015).

Deve quindi ritenersi in ogni caso residuale, e comunque legata a ipotesi in cui è evidente l’estraneità delle competenze statutarie ad un certo ambito materiale perché immediatamente riferibile a un titolo di competenza riservato allo Stato, la possibilità che l’atto introduttivo del giudizio faccia leva unicamente su elementi «indiziari» (sentenza n. 153 del 2019), come la giurisprudenza costituzionale o il quadro della normativa statale, senza confrontarsi espressamente, sia pur in modo sintetico, col quadro delle competenze statutarie.

5.2.– Poste tali premesse, devono essere dichiarate inammissibili le doglianze statali fondate sulla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alle questioni aventi ad oggetto l’art. 7, comma 5, lettera b), della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e il successivo art. 12, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, nonché l’art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e il successivo art. 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019.

Le due sequenze di norme impugnate sono intervenute, come si è visto, a disciplinare i criteri per l’affidamento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato, a dirigenti esterni all’amministrazione provinciale, individuando le percentuali massime di attribuzione di tali incarichi, e a medici specialisti per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, prevedendo la procedura che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari è tenuta a seguire nell’affidamento di tali incarichi, i presupposti e la relativa durata.

Ora, pur a fronte del fatto che tali disposizioni intervengono a disciplinare requisiti e procedure organizzative delle strutture e del personale dell’amministrazione provinciale, e pertanto esse non possono non ritenersi riferibili, anche solo astrattamente, al titolo di competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» (art. 8, numero 1, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige), i ricorsi governativi omettono del tutto di prendere in considerazione lo specifico parametro statutario, limitandosi a evocare – peraltro in relazione al complesso delle censure prospettate nei vari ricorsi – un generico contrasto con i limiti di competenza posti dallo statuto. Né, per le medesime ragioni, può ritenersi in alcun modo sufficiente il semplice richiamo, a supporto dell’illegittimità dell’art. 12, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, al contrasto con la norma statutaria di cui all’art. 4, numero 1, dello statuto medesimo, peraltro avente ad oggetto la competenza legislativa della Regione e non delle Province autonome.

Del resto, è evidente che l’evocazione del parametro riguardante l’ordinamento civile (come di altri titoli di competenza legislativa esclusiva statale) non può, di per sé, comportare sempre e comunque una contestazione implicita dello spazio di manovra assegnato a Regioni e Province autonome, sia perché – come nel caso di specie – esso può richiedere di essere commisurato ad altri ambiti di competenza, sia perché un affievolimento dell’onere argomentativo può ritenersi ammissibile solo laddove si assuma leso un ambito materiale inequivocabilmente connesso al nucleo della materia in questione (come nel caso di norme dal contenuto «eminentemente privatistico e processuale»: sentenza n. 103 del 2017).

5.2.1.– Non merita, invece, accoglimento l’eccezione di inammissibilità riferita alla censura avente ad oggetto l’art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019.

La norma impugnata, infatti, mostra prima facie una evidente inerenza alla materia dell’ordinamento civile, per il fatto di intervenire in un ambito – quello dell’inquadramento contrattuale dei giornalisti dipendenti da enti e organi provinciali – in cui assume un rilievo decisivo l’affidamento alla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001 e 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, come correttamente riportato nell’atto introduttivo del giudizio.

La relativa questione di legittimità costituzionale deve quindi essere esaminata nel merito, avendo il ricorso introduttivo motivato non implausibilmente in ordine all’estraneità della norma oggetto di esame al quadro delle competenze attribuite dallo statuto speciale alla Provincia autonoma.

5.3.– Pur se non eccepita dalla difesa provinciale, deve poi essere dichiarata l’inammissibilità della questione avente ad oggetto l’art. 12, comma 1, della legge prov. Trento n. 13 del 2019, promossa in riferimento all’art. 97 Cost., per genericità dei motivi impiegati.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «il ricorrente ha l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di presentare una motivazione non meramente assertiva, che indichi le ragioni del contrasto con i parametri evocati, attraverso una sia pur sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure (così, tra le ultime, sentenza n. 25 del 2020)» (sentenza n. 143 del 2020). Peraltro, l’esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali» (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005 e ordinanza n. 140 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 106 del 2020, n. 232 del 2019, n. 152 del 2018 e n. 107 del 2017).

Nell’evocare un generico contrasto tra la norma che dispone la fissazione al diciotto per cento della percentuale di incarichi dirigenziali conferibili a soggetti esterni all’amministrazione provinciale e il principio costituzionale del buon andamento dell’amministrazione, il ricorso omette infatti del tutto di dare conto delle ragioni per cui la fissazione di tale soglia percentuale si tradurrebbe di per sé in un vulnus al dedotto principio, mancando a tal fine una ricostruzione, anche solo sommaria, della complessiva disciplina provinciale in materia di incarichi dirigenziali, con riferimento in particolare a quella concernente i requisiti professionali e la procedura di reclutamento dei dirigenti esterni, contenuta nell’art. 28 della legge prov. Trento n. 7 del 1997, necessaria al fine di verificare i termini del contrasto con il parametro costituzionale asseritamente violato.

Mancano, dunque, gli elementi, anche minimi, per esaminare nel merito le censure mosse dal ricorrente sul punto (ex plurimis, sentenze n. 290 e 198 del 2019 e n. 245 del 2018).

6.– Deve ora essere esaminata nel merito la questione avente ad oggetto l’art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019.

La norma censurata ha modificato l’art. 77, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), prevedendo che «[l]a contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e presso gli enti strumentali previsti dall’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), si svolge nell’ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale». Successivamente alla proposizione del ricorso, il medesimo comma 2 dell’art. 77 è stato modificato dall’art. 14 della legge prov. Trento n. 13 del 2019, il quale ha disposto che la medesima contrattazione collettiva si svolga, «[n]el rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n. 150», «secondo la specifica disciplina del comparto provinciale delle autonomie locali e nell’ambito delle direttive impartite dalla Giunta provinciale all’agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997), che tengono conto dei contratti di riferimento di categoria e con l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale».

6.1.– Deve anzitutto escludersi che, alla luce della modifica normativa sopravvenuta e non fatta oggetto di censure governative, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, così come richiesto dalla difesa provinciale.

Benché l’art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019 sia rimasto in vigore per un periodo di tempo limitato (dal 7 agosto al 24 dicembre 2019) e non risulti, anche secondo quanto documentato dalla difesa provinciale, che esso abbia trovato medio tempore applicazione, deve ritenersi che la sopraggiunta modifica intervenuta con l’art. 14 della legge prov. Trento n. 13 del 2019 non sia satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente, continuando essa ad operare un richiamo ai contratti collettivi di categoria dei giornalisti.

Ciò esclude, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (da ultimo, sentenze n. 117 e n. 106 del 2020 e ordinanza n. 140 del 2020).

6.2.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019 non è comunque fondata.

Il contenuto della disposizione censurata va esaminato alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001 e nella legge n. 150 del 2000. Come questa Corte ha più volte affermato, infatti, la materia concernente l’inquadramento contrattuale dei dipendenti pubblici che siano altresì giornalisti ricade all’interno della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (sentenze n. 112 del 2020, n. 81 e n. 10 del 2019) e, per l’effetto, la regolazione del relativo rapporto di lavoro è demandata alla contrattazione collettiva, con particolare riguardo a quella disciplinata dall’art. 9 della legge n. 150 del 2000, che ha «connotati di specialità» rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (sentenza n. 81 del 2019).

Il comma 5 dell’art. 9 della legge n. 150 del 2000 prevede attualmente che «[n]egli uffici stampa l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell’àmbito di una speciale area di contrattazione, con l’intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti».

Se quindi non è in discussione, né è contestata dalle parti, l’applicabilità di tale normativa alla Provincia resistente, stante anche il tenore dell’art. 10 della legge medesima, secondo il quale le disposizioni del Capo I (Principi generali) della legge «si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione», ciò che va rilevato è che la norma impugnata ha un contenuto diverso da quello ad essa ascritto dal ricorso introduttivo, e che la pone al riparo dalla dichiarazione di incostituzionalità.

L’art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, infatti, non è rivolto ad escludere l’applicabilità della disciplina contrattuale relativa al comparto di contrattazione collettiva a favore dei contratti di riferimento della categoria. Il comma 3 dell’art. 11 prevede infatti che «[d]alla data di entrata in vigore del contratto collettivo previsto dal comma 1, anche transitorio, e comunque entro il 31 ottobre 2019, cessano di applicarsi le corrispondenti disposizioni contrattuali in vigore». La norma impugnata, quindi, mostra di voler fare salvo il principio statale in questione, allineandosi al suo contenuto precettivo e limitandosi a orientare l’azione degli enti provinciali chiamati a negoziare il regime contrattuale del comparto nella direzione del raggiungimento di un esito negoziale che faccia salvi, per quanto possibile, il regime e le condizioni dei contratti collettivi di categoria dei giornalisti.

Che questa sia la portata da attribuire alla norma censurata lo si ricava anche dalle modifiche da ultimo intervenute che, come visto, hanno inserito un richiamo espresso all’art. 77, comma 2, della legge prov. Trento n. 12 del 1983, ai principi fondamentali contenuti nella legge n. 150 del 2000 e hanno previsto che la contrattazione si svolga nell’ambito delle direttive impartite dalla Giunta provinciale all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, secondo quanto previsto dall’art. 59 della legge prov. Trento n. 7 del 1997, esaurendo così il suo significato e la sua portata unicamente nella disciplina dei rapporti tra l’organo di governo della Provincia e l’ente provinciale chiamato ad operare, in vista dell’avvio della contrattazione, come delegazione trattante.

In questo modo, la norma censurata non si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per costituire al tempo stesso legittimo esercizio della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di ordinamento degli uffici e del personale (art. 8, numero 1, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

7.– Deve ora essere esaminata la questione concernente l’art. 24 della medesima legge, avente ad oggetto le modalità di svolgimento del concorso straordinario 2019 per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali.

Anche in relazione ad essa è necessario verificare preliminarmente se sia intervenuta la cessazione della materia del contendere.

La norma oggetto di scrutinio, che ha modificato l’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 agosto 2018, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018–2020), è stata impugnata in ragione dell’asserito contrasto con l’art. 97 Cost., quarto comma, per aver essa affidato unicamente ai titoli (e non anche a una prova d’esame scritta o orale) la valutazione dei candidati al concorso straordinario per il 2019 per l’accesso a posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato per personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali.

La norma censurata è rimasta in vigore dal 7 agosto al 24 dicembre 2019, giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge prov. Trento n. 13 del 2019, il cui art. 17 ha ulteriormente modificato l’art. 19 della legge prov. Trento n. 15 del 2018, prevedendo la reintroduzione della prova d’esame per il concorso straordinario 2019 per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali.

Se quindi, da un lato, la modifica da ultimo intervenuta non può che ritenersi pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente, non risulta, dall’altro lato, che la norma impugnata abbia ricevuto applicazione nel periodo della sua vigenza.

Secondo quanto dedotto e documentato dalla difesa provinciale attraverso la produzione dei relativi atti, il concorso straordinario 2019 per il personale insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali è stato infatti bandito, successivamente alle modifiche da ultimo intervenute con la legge prov. Trento n. 13 del 2019, con delibera di Giunta provinciale del 24 gennaio 2020, n. 66. Il bando allegato a tale delibera prevede che il detto concorso straordinario si svolga «per titoli ed esami» (art. 1). Pertanto, in assenza del verificarsi, nel periodo di vigenza della norma impugnata, di un requisito attuativo idoneo a operare come necessario presupposto per l’applicazione della norma impugnata, si deve ritenere che essa non abbia ricevuto applicazione (analogamente, sentenza n. 287 del 2019).

Ricorrono, pertanto, i presupposti perché debba essere dichiarata, in relazione alla questione avente ad oggetto l’art. 24 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, la cessazione della materia del contendere.

8.– Possono infine essere trattate congiuntamente le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019, in virtù della connessione derivante dalla loro successione temporale.

8.1.– L’art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019 ha introdotto il comma 6-quinquies nell’art. 56 della legge prov. Trento n. 16 del 2010, il quale recita: «[p]er far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline, per garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari può affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia previamente accertato che non ci sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi hanno durata massima di un anno; possono essere affidati nuovi incarichi annuali allo stesso soggetto se persistono le condizioni del precedente periodo».

L’art. 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019 ha successivamente modificato tale previsione, stabilendo che la facoltà dell’Azienda provinciale di conferire tali incarichi è riconosciuta «nelle more dell’espletamento di ulteriori procedure concorsuali» e sostituendo il periodo finale sulla durata annuale degli incarichi e sul loro rinnovo con la previsione per cui «[g]li incarichi sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l’utile esperimento della procedura concorsuale. Per garantire la qualità del servizio, gli incarichi sono conferiti a seguito di un avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità e sulla base di un criterio di qualità curricolare. Nuovi incarichi al medesimo soggetto possono essere conferiti solo se persistono le condizioni previste da questo comma».

8.2.– Con tali interventi normativi, il legislatore trentino ha inteso dotarsi di uno strumento in grado di far fronte alla eccezionale carenza di medici specialisti in alcuni presidi ospedalieri del territorio provinciale e in relazione ad alcune discipline, causata nell’ultimo triennio dagli inutili e reiterati tentativi di reclutamento del personale, a tempo indeterminato e determinato, attraverso le ordinarie procedure selettive. Ciò, secondo la difesa della Provincia autonoma, non contestata sul punto dall’Avvocatura generale dello Stato, sarebbe dovuto alla circostanza che l’attività svolta in alcune discipline mediche fondamentali (come la medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, l’ostetricia o la ginecologia) e in alcuni ospedali situati in località periferiche sarebbe ritenuta meno appetibile dai medici potenzialmente interessati rispetto a strutture ospedaliere dove è più frequente una casistica più complessa. Né a tale problema organizzativo la Provincia autonoma è riuscita a porre rimedio avvalendosi della possibilità, introdotta dall’art. 1, commi 547, 548 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), di ammettere alla procedura concorsuale i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno di corso nella disciplina messa a concorso o in quella affine.

La modifica operata con l’art. 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019, rappresenterebbe la riprova del «carattere limitato e strettamente ritagliato rispetto alle esigenze dell’emergenza» dell’intervento legislativo provinciale, che prevede attualmente la risoluzione dei contratti in essere in caso di utile esperimento della procedura ordinaria di reclutamento e la possibilità di rinnovare gli incarichi solo nel caso in cui persistano le medesime condizioni di eccezionalità.

8.3.– Poste tali premesse, è necessario preliminarmente rilevare come le norme impugnate, oltre a non poter essere scrutinate alla luce dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto le relative censure governative sono state dichiarate inammissibili (supra p. 5.2.), esulano anche dall’ambito della materia di competenza legislativa concorrente avente ad oggetto il coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

Secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Provincia autonoma di Trento «provved[e] al finanziamento del Servizio sanitario nazionale […] senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato», sicché quest’ultimo non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (ex multis, sentenze n. 241 del 2018, n. 231 del 2017, n. 75 del 2016, n. 125 del 2015, n. 187 e n. 115 del 2012, n. 133 del 2010, n. 341 del 2009).

Da ciò l’infondatezza della censura governativa relativa alla violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al coordinamento della finanza pubblica.

8.4.– Occorre pertanto identificare la materia cui deve ricondursi la disciplina contenuta nelle impugnate disposizioni, tanto più che esse, non diversamente da quanto stabilito da questa Corte in passato in tema di affidamento di incarichi in materia sanitaria (sentenze n. 231 del 2017 e n. 126 del 2014), non si prestano ad afferire a un solo ambito materiale, per il fatto di incorporare tanto un contenuto propriamente organizzativo (astrattamente riconducibile alla più volte richiamata competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di ordinamento degli uffici e del personale), quanto una esplicita finalizzazione a garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario provinciale, assicurate, in assenza di personale medico di ruolo, dal personale medico specialistico affidatario di incarichi individuali a tempo determinato.

Come questa Corte ha infatti stabilito anche di recente, in casi del genere l’individuazione dell’ambito materiale di competenza delle norme oggetto di esame deve tenere conto «della loro ratio, della loro finalità, del contenuto e dell’oggetto della disciplina» (sentenze n. 38 e n. 5 del 2020, n. 100 del 2019, n. 32 del 2017).

Alla luce di ciò, è necessario rilevare come l’ambito prevalentemente inciso dalle disposizioni provinciali oggetto di scrutinio sia quello ricadente nella materia «tutela della salute» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., applicabile alla Provincia resistente in luogo delle corrispondenti disposizioni statutarie in quanto attributiva di forme più ampie di autonomia rispetto a queste ultime (sentenze n. 231 e n. 126 del 2017, n. 162 del 2007, n. 134 del 2006).

Tali disposizioni, infatti, rinvengono la loro giustificazione nell’esigenza di approntare un rimedio organizzativo straordinario, consistente nella possibilità di affidare incarichi a personale medico specialistico per un periodo limitato e in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali, idoneo a fare fronte ad una situazione di carenza di medici non imputabile all’inerzia dell’amministrazione provinciale. In tal modo, la Provincia autonoma, proprio al fine di garantire la complessiva continuità assistenziale (di cui all’art. 5 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502») altrimenti pregiudicata dall’assenza di personale medico-ospedaliero, ha intrapreso «le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo» (sentenza n. 53 del 2020), che non invadono spazi riservati alla competenza statale.

Le disposizioni impugnate, infatti, non intervengono sui titoli professionali del personale medico affidatario degli incarichi a tempo determinato e, pertanto, non si prestano ad incidere sulla qualità delle relative prestazioni rese all’utenza (da ultimo, sentenza n. 38 del 2020).

La facoltà di affidare tali incarichi a tempo determinato, inoltre, è stata adeguatamente circoscritta, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte da ultimo, facendo dipendere il ricorso a tali strumenti dall’attivazione delle procedure di reclutamento ordinario, disponendo la cessazione anticipata dell’incarico in caso di utile esperimento della procedura concorsuale, limitando la possibilità di rinnovo degli stessi e garantendo che la procedura di conferimento si svolga nel rispetto di criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità. In questo modo, può ritenersi complessivamente scongiurata l’eventualità che il ricorso a tali incarichi esoneri la Provincia autonoma dall’obbligo di procedere senza indugio al rinnovo delle ordinarie procedure di reclutamento del personale medico.

Né, in conclusione, sussistono le condizioni affinché le disposizioni oggetto di esame possano interferire con le molteplici disposizioni statali in materia di conferimento di incarichi al personale medico e sanitario adottate di recente al fine di fronteggiare l’emergenza pandemica da COVID-19 (con riferimento, in particolare, all’art. 23 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e agli artt. 1, 4 e 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19», disposizioni ora abrogate dall’art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha fatto salvi gli effetti da esse prodotti e i rapporti giuridici che da esse sono sorti; nonché in relazione agli artt. 2-bis e 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, contenente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020). Tali interventi normativi appaiono infatti univocamente rivolti a modulare in termini di massima flessibilità il ricorso a forme di reclutamento del personale medico e sanitario, intervenendo in particolare in termini derogatori sui presupposti abilitativi e professionali del personale chiamato a fronteggiare, per un periodo di tempo limitato, una situazione di carattere epidemiologico assolutamente eccezionale.

Il perseguimento di tale obiettivo da parte del legislatore statale non fa quindi venire meno la legittimità delle disposizioni provinciali oggetto di scrutinio, per il fatto che esse non incidono su aspetti riservati alla legislazione statale e sono comunque rivolte a garantire la continuità del servizio medico-assistenziale in ambito provinciale, costituendo così legittimo esercizio della competenza legislativa attribuita alla Provincia autonoma in materia di tutela della salute.

8.5.– Devono, pertanto, essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019 e dell’art. 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019, promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con i ricorsi iscritti ai numeri 28 e 29 del registro ricorsi 2020;

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), e 12, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento complessivamente agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 97 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;

3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 97, Cost., quarto comma, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 12, della legge prov. Trento n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della legge prov. Trento n. 12 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento complessivamente all’art. 117, terzo comma, Cost. e all’art. 4, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2020.