ORDINANZA N. 140
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Marta CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Veneto 4 ottobre 2018, n. 31 (Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-17 dicembre 2018, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2018, iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
udito il Giudice relatore Giulio Prosperetti ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 19 maggio 2020;
deliberato nella camera di consiglio del 19 maggio 2020.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 10-17 dicembre 2018 e depositato il successivo 18 dicembre 2018 (reg. ric. n. 85 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Veneto 4 ottobre 2018, n. 31 recante «Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
che, ad avviso del ricorrente, le norme impugnate, rideterminando il fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta regionale e il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Giunta regionale alla data del 1° gennaio 2018, si porrebbero in contrasto con l’art. l, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle Città metropolitane e delle Province transitato in altre amministrazioni pubbliche, attribuisce agli enti presso cui tale personale è transitato il potere di incrementare i fondi destinati al relativo trattamento economico accessorio, ma subordinandolo al rispetto dei requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall’art. 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
che detto d.P.C.m. non era ancora stato adottato alla data di entrata in vigore delle norme regionali impugnate;
che, pertanto, ad avviso del ricorrente, le disposizioni regionali, non essendo state emanate in conformità ai requisiti che avrebbe dovuto stabilire il d.P.C.m. previsto dall’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 75 del 2017, violerebbero sia l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., il quale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile, in cui rientra anche la regolamentazione dei profili retributivi del rapporto di lavoro del personale regionale, che l’art. 3 Cost., stante il diverso e ingiustificato trattamento accessorio attribuito ai dipendenti regionali rispetto a quello previsto per il personale, nella medesima posizione lavorativa, di altre pubbliche amministrazioni;
che, con atto depositato il 29 gennaio 2019, si è costituita in giudizio la Regione Veneto chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale;
che, successivamente alla proposizione del ricorso con il quale sono state promosse le presenti questioni di legittimità costituzionale, è stato approvato ed è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2019 (Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane);
che il 26 agosto 2019 la Regione Veneto ha depositato nel giudizio una memoria integrativa con cui ha sostenuto che la sopravvenienza del summenzionato decreto avrebbe fatto venir meno le ragioni poste dal Presidente del Consiglio dei ministri a fondamento del ricorso o, comunque, determinato la cessazione della materia del contendere;
che, in prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Veneto ha depositato un’ulteriore memoria, nella quale ha ribadito le proprie conclusioni in ordine alla ritenuta cessazione della materia del contendere e, comunque, sull’inammissibilità e infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Veneto 4 ottobre 2018, n. 31 (Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2019 (Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane), la Regione Veneto, costituita in giudizio, ha sostenuto che la sopravvenienza del summenzionato decreto avrebbe fatto venir meno le ragioni poste a fondamento del ricorso o, comunque, determinato la cessazione della materia del contendere;
che è costante orientamento di questa Corte che la materia del contendere «cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione» (sentenza n. 68 del 2018; nello stesso senso, tra le più recenti, sentenze n. 140, n. 44 e n. 38 del 2018);
che il d.P.C.m. menzionato non ha comportato l’abrogazione, sostituzione o modificazione delle disposizioni impugnate o, comunque, inciso in alcun modo sui termini delle questioni proposte;
che, pertanto, essendo escluso nel caso in questione il carattere satisfattivo della normativa sopravvenuta, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sul ricorso;
che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorso in via principale non solo «deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità», ma deve, altresì, «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge», ponendosi la esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali» (sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005; nello stesso senso, sentenze n. 232 del 2019, n. 152 del 2018 e n. 107 del 2017);
che il ricorso introduttivo del presente giudizio, pur identificando i parametri costituzionali e le disposizioni regionali impugnate, risulta generico nella motivazione delle ragioni della proposizione delle questioni, limitandosi a denunciare in modo meramente assertivo la lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia dell’ordinamento civile e senza indicare la disposizione assunta quale tertium comparationis in relazione alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost.;
che da ciò consegue la assoluta genericità delle censure prospettate, in contrasto con la necessità, più volte sottolineata da questa Corte, che il ricorrente svolga specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze;
che, alla luce delle evidenziate carenze del ricorso, le questioni promosse debbono, pertanto, essere dichiarate manifestamente inammissibili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Veneto 4 ottobre 2018, n. 31 (Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 3 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020.