Ordinanza n. 358/2002

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ORDINANZA N. 358

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                 RUPERTO                                   Presidente

- Riccardo              CHIEPPA                                      Giudice

- Gustavo               ZAGREBELSKY                                “

- Valerio                ONIDA                                               “

- Carlo                   MEZZANOTTE                                  “

- Guido                  NEPPI MODONA                               “

- Piero Alberto       CAPOTOSTI                                      “

- Annibale              MARINI                                              “

- Franco                 BILE                                                   “

- Giovanni Maria   FLICK                                                 “

- Francesco            AMIRANTE                                       “

- Ugo                     DE SIERVO                                        “

- Romano               VACCARELLA                                  “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2002, depositato in cancelleria l’8 febbraio 2002 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2002.

Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 21 maggio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto  che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  proposto  questione di  legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua), denunciandone il contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera l) (recte: lettera s), della Costituzione;

che la disposizione impugnata dichiara di voler dare attuazione all’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il quale dispone che le Regioni possono definire obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei volumi di acqua pubblica derivati sulla base delle linee-guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino (definite dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri competenti e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) e dei criteri adottati dai comitati istituzionali delle autorità di bacino;

che secondo l’Avvocatura dello Stato, non essendo ancora state adottate le linee-guida ministeriali, la disposizione oggetto di impugnativa si porrebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione;

che inoltre, continua il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento dei beni del demanio idrico  e  marittimo,  nonché  di  funzioni  in  materia  di  risorse  idriche  e  di  difesa del  suolo)  prevede  che  le  direttive  sulla gestione del demanio idrico, ricomprese tra i compiti di rilievo nazionale riservati allo Stato ai sensi dell’art. 88, comma 1, lettera p), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), siano definite d’intesa con la Regione;

che perciò, per questi profili, la materia, riguardando la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, sarebbe di esclusiva competenza statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che si è costituito in giudizio, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della Giunta regionale, e ha chiesto a questa Corte di dichiarare il ricorso statale inammissibile e comunque infondato;

che la Regione sostiene in primo luogo che il ricorso statale derivi da una inesatta individuazione del parametro costituzionale asseritamente violato, in quanto il ricorrente denuncia la lesione dell’art. 117 della Costituzione, che non troverebbe  applicazione  alle Regioni ad autonomia speciale, qual è la Regione Friuli-Venezia Giulia;

che, prosegue la difesa della Regione, alla luce dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il quale stabilisce che, fino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le modifiche apportate al Titolo V, Parte II, della Costituzione si applicano anche alle Regioni ad autonomia differenziata «per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite», risulterebbe arbitrario far valere quale parametro di valutazione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione speciale i limiti che l’art. 117 Cost. pone alla potestà legislativa delle Regioni ordinarie;

che pertanto la Regione chiede che la questione di legittimità costituzionale, incardinata su un parametro inapplicabile alla legge impugnata, sia dichiarata, per questo profilo, inammissibile;

che, quanto al motivo di ricorso con il quale si denuncia il contrasto della legge regionale n. 28 del 2001 con la normativa comunitaria, la difesa regionale, premesso che l’assenza di una specifica illustrazione della censura dovrebbe renderla inammissibile, sostiene comunque che essa sia infondata;

che infatti la legge regionale impugnata, lungi dal disattendere obblighi comunitari, sarebbe rivolta a favorire la piena operatività della disciplina di fonte  europea, la quale risulterebbe altrimenti impedita dall’inerzia del Governo nella emanazione delle linee-guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino;

che d’altro canto il dovere di conformarsi alle linee-guida, che la Regione friulana non nega, non escluderebbe che, quando lo Stato rimanga inerte, le Regioni possano e anzi debbano attivarsi per assicurare gli interessi ambientali che la legislazione statale dichiara di voler tutelare;

che dunque l’inadempimento di obblighi comunitari che lo Stato denuncia non sarebbe imputabile alla legge regionale, ma alla mancata emanazione, da parte dello Stato, delle linee-guida di cui all’art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 1999.

Considerato che il ricorrente, nel prospettare la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’articolo 117 della Costituzione, omette del tutto di considerare che tale disposizione disciplina il riparto dei poteri legislativi tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario e non spende argomenti per dimostrare se e in quali termini essa si applichi nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, che è retta, come noto, da uno statuto di autonomia speciale;

che per tale profilo la questione deve essere dichiarata inammissibile, i ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale in via di azione dovendo indicare, ai sensi dell’art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate;

che, inoltre, quanto alla denunciata violazione, da parte della legge regionale impugnata, di obblighi derivanti dalla normazione di fonte europea, con conseguente lesione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, la censura è formulata in termini del tutto generici, mancando ogni indicazione relativa alle disposizioni delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE con le quali la legge regionale impugnata si porrebbe in contrasto e lamentandosi solo il mancato rispetto di “orientamenti comunitari” non meglio specificati;

che dunque, in quanto formulato in maniera generica e sulla base di un parametro costituzionale non applicabile alla disposizione oggetto di impugnativa, il ricorso deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua), proposta, in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2002.