SENTENZA N. 38
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Marta CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 135 della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-20 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 20 febbraio 2019, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;
uditi l’avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giulietta Magliona per la Regione Piemonte;
deliberato nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020.
1.– Con ricorso notificato il 15-20 febbraio 2019 e depositato in cancelleria il 20 febbraio 2019 (reg. ric. n. 28 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 135 della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018) in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione.
1.1.– L’articolo impugnato, rubricato «Servizi di emergenza e urgenza territoriale 118», stabilisce che: «1. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle ASR della Regione Piemonte che, alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 31 ottobre 2018 delle ore vacanti del secondo semestre 2018 e del primo semestre 2019, come previsto dall’articolo 92 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, ha maturato un’anzianità lavorativa di tre anni, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118. 2. Concorrono a determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al comma 1, periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, prioritariamente nei servizi di emergenza-urgenza 118 e in subordine nei servizi di continuità assistenziale o di medicina generale con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri servizi del Sistema sanitario nazionale (SSN) con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile. 3. Il personale medico di cui al comma 1 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici di cui al comma 1 avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell’assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al comma 2 e al presente comma è, comunque, requisito essenziale il possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. 4. Ad integrazione di quanto previsto al comma 3, il personale medico in servizio, titolare di contratto a tempo determinato presso i servizi di emergenza-urgenza territoriali 118 del SSN, che risulti iscritto a un corso d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale 118 in fase di svolgimento e sia in possesso degli altri requisiti di cui ai commi 1 e 2, può accedere alle procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, in via subordinata rispetto ai casi previsti nei commi 2 e 3. Il mancato conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale 118 entro il termine previsto dal corso, costituisce causa di decadenza dall’incarico stesso affidato in via provvisoria. 5. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale».
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la norma impugnata violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale stabiliti, nelle materie di legislazione concorrente «professioni» e «tutela della salute», dall’art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), dall’art. 66 del d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), nonché dall’art. 16 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005, recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., e dall’art. 3 dell’ACN del 21 giugno 2018.
In particolare, secondo il ricorrente, dal combinato disposto delle richiamate disposizioni risulterebbe indispensabile, per l’accesso alle graduatorie regionali per l’assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nel settore dell’emergenza sanitaria territoriale, il possesso da parte del personale medico sia del diploma di formazione specifica in medicina generale, che dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale.
La disposizione impugnata consentirebbe, invece, il conferimento di incarichi a tempo indeterminato a medici privi del titolo di formazione specifica in medicina generale, ancorché in via subordinata e con graduatoria distinta rispetto al personale medico in possesso del detto diploma.
1.3.– Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la disposizione impugnata violerebbe anche l’art. 3 Cost., in quanto stabilirebbe, in relazione alle procedure di assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato nei servizi di emergenza-urgenza 118 del Piemonte, requisiti di accesso diversi e meno rigorosi rispetto a quelli vigenti nelle restanti Regioni italiane.
Il che determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra i medici che partecipano alle procedure di conferimento dei detti incarichi in Piemonte e quelli che invece vi prendono parte in altre Regioni.
2.– Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, sostenendo che le osservazioni avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono inammissibili e, in ogni caso, non fondate.
2.1.– La difesa regionale eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità delle censure formulate dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., mancando nel ricorso, a suo avviso, la precisa indicazione dei principi fondamentali violati.
Le dette censure, secondo la parte resistente, dovrebbero, inoltre, considerarsi inammissibili anche perché prive di adeguata motivazione, non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri addotto nel ricorso alcuna argomentazione a sostegno.
2.2.– Ad avviso della Regione Piemonte, l’impugnativa è, in ogni caso, non fondata nel merito.
La difesa regionale evidenzia che, in Piemonte, le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale sono caratterizzate da una cronica carenza di personale medico e che, quindi, per garantire la continuità e la funzionalità del servizio, la Regione Piemonte ha dovuto, con la norma impugnata, consentire la partecipazione alle dette procedure anche del personale medico non in possesso del diploma di formazione in medicina generale, ma che potesse, comunque, vantare una adeguata esperienza professionale, essendo già stato titolare di incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi dell’art. 97 dell’ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Proprio per scongiurare tali criticità nell’erogazione di un pubblico servizio essenziale, la norma impugnata avrebbe stabilito che i medici privi dell’attestato di formazione in medicina generale, ma con una anzianità lavorativa di almeno tre anni, potessero accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato.
Peraltro, tale personale medico, osserva la Regione Piemonte, può accedere alle dette procedure solo in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale ed in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale.
In conclusione, secondo la difesa regionale, la disposizione denunciata non confliggerebbe, in alcun modo, con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «tutela della salute» e di «professioni», non comportando né una modifica in peius del livello di tutela degli assistiti, né prevedendo, per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, titoli diversi da quelli già previsti dalla normativa statale per il conferimento degli stessi incarichi a tempo determinato.
2.3.– Quanto, poi, alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., la parte resistente evidenzia che nessuna violazione del principio di eguaglianza sarebbe ipotizzabile nel caso in esame, in quanto alle procedure di assegnazione in Piemonte potrebbero partecipare i medici operanti presso qualsiasi struttura di emergenza delle aziende del Servizio sanitario nazionale italiano.
3.– La Regione ha depositato una memoria integrativa l’11 dicembre 2019.
In essa evidenzia come lo stesso legislatore nazionale, per cercare di «superare la ormai cronica carenza di personale nel SSN determinatasi negli anni a seguito del blocco del turn-over anche in relazione, in particolar modo, ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente» abbia, medio tempore, modificato la disciplina in materia, con le disposizioni introdotte dall’art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dall’art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60.
Tali norme consentono ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale ed iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali e permettono, fino al 31 dicembre 2021, ai medici che negli ultimi dieci anni abbiano svolto almeno ventiquattro mesi di attività, anche non continuativi, nelle funzioni della medicina generale e che siano risultati idonei a uno dei concorsi precedenti per il triennio di formazione specifica, di accedere al relativo corso tramite graduatoria riservata, sia pure senza borsa di studio e nei limiti delle risorse disponibili.
Dalla lettura coordinata delle due norme risulta, ad avviso della difesa regionale, che per coprire un posto vacante nell’emergenza sanitaria territoriale, dopo aver interpellato prioritariamente i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, è ora senz’altro possibile avvalersi anche dei medici semplicemente iscritti al corso di formazione in medicina generale, ancorché tale iscrizione sia avvenuta in sovrannumero e senza borsa di studio.
La parte resistente conclude che la disposizione regionale impugnata appare, anche alla luce della nuova disciplina statale, perfettamente coerente con il complessivo quadro normativo che privilegia l’esperienza professionale del medico rispetto alla necessità del completamento di un percorso formativo specifico.
4.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’Avvocatura Generale dello Stato ha ulteriormente precisato gli argomenti posti a fondamento dell’impugnazione e contestato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Piemonte.
1.– Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 135 della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018), che consente al personale medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle aziende sanitarie della Regione Piemonte e con un’anzianità lavorativa di almeno tre anni, ma privo dell’attestato di formazione in medicina generale, di accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale.
Il ricorrente sostiene che le leggi dello Stato, e le norme della contrattazione collettiva nazionale a cui queste fanno rinvio, stabiliscono che il personale medico, per poter accedere alle graduatorie regionali di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nel settore dell’emergenza sanitaria territoriale, debba aver conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale e l’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria e che tale disciplina costituirebbe un principio fondamentale della legislazione statale che vincola la legislazione regionale sia in materia di «tutela della salute», che in quella delle «professioni», per cui la disposizione impugnata, derogandovi, violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La norma impugnata, ad avviso della difesa dello Stato, violerebbe, inoltre, anche l’art. 3 Cost. in quanto, stabilendo requisiti di accesso alle dette procedure meno rigorosi rispetto a quelli fissati dalla disciplina nazionale, determinerebbe una evidente disparità di trattamento tra i medici a seconda che presentino la relativa domanda in Piemonte o in altre Regioni.
2.– Preliminarmente, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa della parte resistente in relazione alle questioni promosse dal ricorrente in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, il principio fondamentale, risultante dalle norme statali e collettive vigenti in materia, che il ricorrente assume violato, risulta chiaramente indicato nell’impugnativa.
È, infatti, ben chiaro l’assunto, sostenuto dalla difesa statale, secondo il quale le aziende sanitarie possono instaurare rapporti di lavoro autonomo convenzionato, a tempo indeterminato, per l’esercizio delle attività professionali finalizzate allo svolgimento dei compiti e delle attività relative all’emergenza sanitaria territoriale, soltanto con laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e muniti sia dell’attestato di formazione in medicina generale, che del certificato di idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale.
Per quanto attiene, poi, alla asserita mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., è sufficiente osservare che dal ricorso emergono con chiarezza, insieme alla ricostruzione del complessivo quadro normativo, anche le ragioni poste alla base dell’impugnativa.
3.– Nel merito la questione è fondata.
3.1.– Va, innanzitutto, esaminata la censura del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla violazione dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia «tutela della salute», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
3.2.– L’Avvocatura dello Stato sostiene l’illegittimità costituzionale della norma impugnata, ritenendo che la Regione avrebbe esorbitato dalla propria competenza, violando i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «tutela della salute», desumibili dal combinato disposto dell’art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), dell’art. 66 del d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), nonché dell’art. 16 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005, recante la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., e dell’art. 3 dell’ACN del 21 giugno 2018, anche esso relativo alla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
In proposito, il ricorrente ha fatto, ripetutamente, riferimento all’attestato di formazione in medicina generale e al certificato di idoneità ai servizi di emergenza territoriali come indispensabili requisiti richiesti dalla legislazione statale e dagli accordi collettivi nazionali ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato nell’emergenza sanitaria territoriale per cui non rileva che nel ricorso abbia richiamato soltanto l’art. 16 dell’ACN del 23 marzo 2005 e l’art. 3 dell’ACN del 21 giugno 2018, che pure menzionano il detto attestato, e nella memoria integrativa, depositata in prossimità dell’udienza, abbia, poi, indicato il più specifico disposto normativo dell’art. 15 dell’ACN del 23 marzo 2005 e dell’art. 2 dell’ACN del 21 giugno 2018.
3.3.– A fronte di tali rilievi, la Regione sostiene che la norma impugnata avrebbe la sola finalità di scongiurare le conclamate gravi criticità nell’erogazione del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 e che il conferimento di incarichi a tempo indeterminato anche a personale medico privo del diploma di formazione in medicina generale sarebbe, a questi fini, indispensabile per assicurare il funzionamento del servizio.
Peraltro, ad avviso della parte resistente, ciò non inciderebbe negativamente sul livello di tutela assicurato agli assistiti, considerata la significativa esperienza professionale acquisita dal personale medico a cui fa riferimento la norma impugnata, già titolare di incarichi a tempo determinato, conferiti ai sensi dell’art. 97 dell’ACN del 23 marzo 2005.
3.4.– Va, inoltre, ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’individuazione dell’ambito materiale al quale va ascritta la disposizione impugnata deve essere effettuata tenendo conto della sua ratio, della finalità del contenuto e dell’oggetto della disciplina (ex plurimis, sentenze n. 32 del 2017, n. 287 e n. 175 del 2016).
In proposito sono le stesse parti a concordare che la disposizione in esame, sebbene si presti ad incidere su una pluralità di materie, vada, comunque, ascritta, con prevalenza, a quella della «tutela della salute» di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.
Rileva, in tale prospettiva, soprattutto la stretta inerenza che la disposizione impugnata presenta con l’organizzazione del Servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all’utenza, essendo queste ultime evidentemente condizionate, sotto molteplici aspetti, dai titoli professionali del personale medico.
Alla stregua di tali considerazioni e facendo applicazione del criterio – già utilizzato da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi nelle quali si è ravvisata una «concorrenza di competenze» – che tende a valorizzare «l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (sentenza n. 50 del 2005), deve, pertanto, ritenersi che l’ambito materiale interessato dalla disposizione in esame sia, appunto, quello della «tutela della salute», in cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete dettare la disciplina attuativa di tali principi.
3.5.– Tanto premesso, va rilevato che il servizio di emergenza sanitaria territoriale costituisce una articolazione della medicina generale, a cui è demandata la funzione di garantire nell’arco delle 24 ore interventi di primo soccorso, attività di coordinamento operativo e risposta sanitaria nella centrale operativa 118, interventi di soccorso in caso di maxi-emergenze o disastro e le eventuali ulteriori attività individuate dagli accordi regionali ed aziendali.
In base al quadro normativo esistente, non sembra potersi dubitare né che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale trovi la sua disciplina, innanzitutto, nell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 – che individua, tra l’altro, i limiti e gli ambiti della contrattazione collettiva, i cui esiti sono destinati ad essere attualmente recepiti da “intese” assunte in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, secondo il meccanismo disciplinato dal d.l. n. 81 del 2004 – né che vi sia una stretta connessione tra i titoli del personale medico, le condizioni per la fruizione delle prestazioni sanitarie fissate dagli accordi collettivi e i principi fondamentali, riservati alla competenza legislativa dello Stato, in materia di «tutela della salute».
In attuazione delle citate disposizioni statali, il 23 marzo 2005 è stato stipulato l’ACN, a seguito dell’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, successivamente modificato e integrato dall’ACN del 29 luglio 2009 e, più recentemente, da quello del 21 giugno 2018.
3.6.– Indubbiamente, l’art. 15 dell’ACN del 23 marzo 2005 e, quindi, l’art. 2 dell’ACN del 21 giugno 2018, che lo ha integrato e modificato, hanno recepito quanto disposto dall’art. 21 del d.lgs. n. 368 del 1999 che, allo scopo di assicurare la completezza e l’omogeneità del percorso formativo dei medici chirurghi di medicina generale, a prescindere dagli ambiti in cui siano chiamati a svolgere le loro funzioni, stabilisce che «per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale».
Il comma 3 dell’art. 15 dell’ACN del 23 marzo 2005, infatti, disponeva che i «medici che aspirano all’iscrizione nelle graduatorie di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all’albo professionale; b) essere in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999, n. 368 e 8 luglio 2003, n. 277»; analogamente, il nuovo testo introdotto dall’art. 2 dell’ACN del 21 giugno 2018, stabilisce che i «medici che aspirano all’iscrizione nella graduatoria non devono trovarsi nella condizione di cui all’articolo 17, comma 2, lettere b) e f) e devono possedere, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti; b) iscrizione all’Albo professionale; c) titolo di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni. Possono altresì presentare domanda di inserimento in graduatoria i medici che nell’anno acquisiranno il titolo di formazione. Il titolo deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre ai fini dell’inserimento nella graduatoria provvisoria di cui al comma 5».
Tali previsioni danno attuazione all’art. 21 del d.lgs. n. 368 del 1999, che viene qui in rilievo quale principio fondamentale della legislazione statale in materia di «tutela della salute», considerata l’importanza che la formazione del medico assume ai fini dello svolgimento delle relative funzioni.
3.7.– Non rileva, in contrario, la considerazione che la norma impugnata prevede graduatorie per i medici privi dell’attestato di formazione in medicina generale distinte da quelle riservate ai medici in possesso del detto attestato.
Il contrasto della norma censurata con i principi fondamentali della legislazione statale non viene meno, infatti, con l’adozione di tale accorgimento procedurale, né rileva la circostanza, dedotta dalla Regione, che l’art. 97 dell’ACN del 23 marzo 2005, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, consenta di conferire incarichi a medici privi del diploma di formazione in medicina generale.
Tale disposizione, infatti, si riferisce all’attribuzione, in via residuale, di incarichi a tempo determinato – di sostituzione e provvisori – e solo in questi specifici casi è prevista la possibilità di conferire incarichi a medici privi dell’attestato di medicina generale.
3.8.– A questo proposito va rilevato che l’art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, stabilisce che «[f]ino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale», precisando tuttavia che «[i]l mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’eventuale incarico assegnato».
Va altresì rilevato che l’art. 12, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, ha previsto, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità, per i medici che negli ultimi dieci anni abbiano svolto almeno ventiquattro mesi di attività, anche non continuativi, nelle funzioni della medicina generale e che siano risultati idonei a uno dei concorsi precedenti per il triennio di formazione specifica, di accedere tramite graduatoria riservata al relativo corso, sia pure senza borsa di studio e nei limiti delle risorse disponibili.
Tale recentissima disciplina statale non viene certamente a sostegno delle tesi della Regione, come invece da essa dedotto, in particolare nella memoria integrativa depositata l’11 dicembre 2019, ma al contrario, pur nella ricordata prospettiva di maggiore flessibilità, ribadisce il principio della necessità del possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, salvo deroghe disposte dal legislatore statale.
4.– Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 135 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 135 della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2020.