SENTENZA N. 50
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, lettere a),
b), c), d), e), f),
h), l), m) e o); 2, comma 1; 3,
comma 1, lettere a), b) e
c); 5, comma 1, lettere e) e f); 7 e 8, commi 1, 2, lettere a),
f) e g), e 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro) e degli artt. 2, comma 1, lettera e); 3, comma 2; 4; 5; 6; 12, commi 3 e
5; 13, commi 1 e 6; 14, commi 1 e 2; 22, comma 6; da 47 a 60 e da 70 a 74 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30), promossi con due ricorsi della Regione Marche, due ricorsi della
Regione Toscana, due ricorsi della Regione Emilia-Romagna, due ricorsi della
Provincia autonoma di Trento e un ricorso della Regione Basilicata notificati
il 23, il 26 e il 28 aprile, il 5, il 4 e il 9 dicembre 2003, depositati in
cancelleria il 30 aprile, il 2 e il 7 maggio, l’11 e il 16 dicembre successivi
ed iscritti ai nn. 41, 42, 43, 44, 45, 92, 93, 94 e
95 del registro ricorsi 2003.
Visti gli atti
di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi gli
avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e per la Provincia
autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.— Con separati ricorsi notificati in data 23, 26 e 28 aprile 2003 (iscritti ai numeri 41, 42, 43, 44 e 45 del registro ricorsi del 2003) le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Basilicata, nonché la Provincia autonoma di Trento, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 24, 76, 117 e 118 Cost., all’art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e a diverse norme di attuazione dello statuto medesimo – di numerose parti della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro).
I ricorsi investono, specificamente, l’art. 1, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), l), m), o), l’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), l’art. 5, comma 1, lettere e) e f), l’art. 7 e l’art. 8, comma 1, comma 2, lettere a), f) e g) e comma 3 della legge citata.
Le Regioni e la Provincia autonoma ricorrenti, prima di procedere ad un’analitica disamina degli specifici motivi di censura, muovono nei confronti della normativa impugnata alcune osservazioni critiche di portata generale.
In primo luogo, la legge n. 30 del 2003 violerebbe l’art. 76 Cost. in quanto utilizza impropriamente lo strumento della delega legislativa per fissare principi e criteri direttivi che dovranno essere attuati dal Governo, anziché limitarsi a dettare i principi fondamentali cui si deve attenere la legislazione regionale nell’esercizio della potestà normativa concorrente.
Ciò posto, le ricorrenti osservano che il nuovo testo dell’art. 117 Cost. attribuisce alla competenza concorrente delle Regioni la materia della "tutela e sicurezza del lavoro”, nella quale devono considerarsi rientranti le politiche attive del lavoro, il mercato del lavoro, i servizi per l’impiego, le agenzie di mediazione e di lavoro interinale, gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all’occupazione, nonché l’attività di controllo e di vigilanza; quanto alla disciplina dei servizi per l’impiego, in particolare, questa Corte ha già riconosciuto l’esistenza della competenza regionale pur nel quadro costituzionale precedente, caratterizzato da un maggiore centralismo e da un minore rilievo delle autonomie locali (v. sentenza n. 74 del 2001). A questa competenza va poi aggiunta quella esclusiva in materia di "istruzione e formazione professionale”, riguardante i contratti di formazione e lavoro e l’apprendistato, di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione.
La legge impugnata, invece, pur affermando, in linea di principio, il rispetto delle autonomie regionali come delineate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, detta, nelle menzionate materie oggetto di competenza concorrente ed esclusiva, norme che non si limitano a prevedere principi e criteri direttivi per il legislatore regionale (da intendere secondo la ricostruzione operata dalla sentenza n. 482 del 1995 di questa Corte), poiché in effetti ne restringono indebitamente il potere legislativo e regolamentare. In tal modo la legge n. 30 del 2003, oltre a violare i principi posti dall’art. 117, secondo e terzo comma, Cost. in tema di riparto di competenze, risulterebbe anche lesiva della riserva della funzione regolamentare e della funzione amministrativa, nelle materie di loro competenza legislativa, posta in favore delle Regioni dall’art. 117, sesto comma, e dall’art. 118 della Costituzione.
Le ricorrenti non contestano, peraltro, la competenza esclusiva dello Stato prevista, in materia di "ordinamento civile”, dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la quale giustifica la disciplina di principio relativa ai rapporti interprivati che si instaurano nell’ambito della contrattazione tra lavoratori e datori di lavoro; rilevano, però, che la legge in questione è tale, in concreto, da interferire in modo illegittimo con la citata competenza residuale delle Regioni in materia di "istruzione e formazione professionale”.
2.— Fatte queste premesse, i ricorsi introduttivi passano al merito delle singole censure, cominciando dall’art. 1 della legge impugnata.
Riguardo alla
delega generale contenuta nel comma 1 per la revisione della disciplina dei
servizi pubblici e privati per l’impiego, nonché in materia di intermediazione
e interposizione privata nella somministrazione di lavoro, i ricorsi delle
Regioni Marche e Toscana ribadiscono la censura sull’uso non corretto dello
strumento della delega legislativa; trattandosi di materia di competenza
concorrente, infatti, lo Stato dovrebbe porre solo i principi fondamentali e
non i principi e criteri direttivi destinati poi ad ulteriore esplicitazione in
sede di decreti delegati.
Assai numerose
sono le censure nei confronti dell’art. 1, comma 2, della legge impugnata, che
violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost. sotto svariati profili.
Le Regioni
Marche e Toscana lamentano, innanzitutto, che il contenuto normativo delle
lettere a) e b), punti 2 e 3 – concernenti lo snellimento e la semplificazione
delle procedure di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, la
modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico con
previsione del relativo nuovo apparato sanzionatorio, il sostegno e lo sviluppo
del lavoro dei giovani e delle donne ed il reinserimento dei lavoratori anziani
– avrebbe dovuto essere dettato dalle Regioni, in quanto rientrante nella loro
competenza concorrente in materia di tutela del lavoro e di politiche attive
del lavoro (si richiama, in proposito, la sentenza n. 282 del
2002 di questa Corte).
L’art. 1, comma
2, lettera b), numero 4, invece, che
prevede il mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo del lavoro, viene
ritenuto illegittimo dalle Regioni Emilia-Romagna e Basilicata in quanto la
disciplina e la gestione di un sistema informativo sarebbero da ritenere parte
integrante della materia "tutela del lavoro”; mentre, infatti, il coordinamento
dei dati dell’amministrazione regionale e locale potrebbe rientrare nell’ambito
della competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.), la diretta conduzione di tale
sistema violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost., poiché mantiene un accentramento
che dimentica le competenze regionali ed il principio di sussidiarietà.
Censure largamente coincidenti
vengono rivolte, nei ricorsi delle Regioni Marche, Emilia-Romagna, Basilicata e
della Provincia di Trento, nei confronti dell’art. 1, comma 2, lettera c) – riguardante il mantenimento da
parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione
delle controversie di lavoro – poiché ritenuto in contrasto con gli artt. 117 e
118 della Costituzione. Si osserva, infatti, che, siccome qui si tratta di
funzioni amministrative, non ha pregio richiamare la competenza esclusiva dello
Stato in materia di "giurisdizione e norme processuali” di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost.; lo
Stato può dettare i principi fondamentali in tema di conciliazione
amministrativa come fase preliminare rispetto al contenzioso giudiziario, ma
non può dettare una disciplina esaustiva della materia medesima, che rientra
nella "tutela del lavoro”. In tal modo, inoltre, la legge impugnata mantiene la
gestione statale di un fenomeno che dovrebbe essere regolato localmente, con
violazione anche del principio di sussidiarietà.
Quanto all’art. 1, comma 2, lettera d), oggetto di impugnativa da parte di
tutti i ricorsi, le Regioni lamentano che il mantenimento in capo allo Stato
delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro ed
alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione
europea sia in contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., per ragioni analoghe a
quelle in precedenza enunciate. La funzione di vigilanza, infatti, si esaurisce
o comunque rientra nella tutela del lavoro; il controllo dei flussi dei
lavoratori extracomunitari e l’autorizzazione per le attività lavorative all’estero,
se pure hanno qualche attinenza con materie di competenza esclusiva dello
Stato, quali l’immigrazione e la politica estera, tuttavia non sono tali da
poter essere interamente attratte nella competenza normativa di quest’ultimo.
In entrambi i casi si tratterebbe di materie che coinvolgono comunque la
concreta domanda di lavoro sul territorio regionale, il che impone il rispetto
delle reciproche competenze.
Le censure
rivolte contro l’art. 1, comma 2, lettere c)
e d), sono estese, per le stesse
ragioni ora viste, nei confronti dell’art. 8 della legge n. 30 del 2003, nella
parte in cui prevede deleghe al Governo per la prevenzione delle controversie
individuali di lavoro in sede conciliativa e per il riassetto della disciplina
vigente in tema di ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro; in
entrambi i casi le ricorrenti ravvisano un’indebita attrazione nella competenza
dello Stato di materie di competenza regionale.
Oggetto di impugnazione è, poi, da
parte delle Regioni Marche e Toscana, l’art. 1, comma 2, lettera e), il quale, oltre a violare l’art.
117, terzo e quarto comma, Cost., violerebbe altresì anche l’art. 118, secondo
comma, Cost., poiché aver previsto il mantenimento alle Province delle funzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in
materia di mercato del lavoro, comporta un’indebita allocazione diretta di
funzioni amministrative da parte dello Stato in capo agli enti locali minori,
mentre tale allocazione dovrebbe essere disposta solo con legge regionale, in
considerazione del tipo di potestà normativa in questione.
L’art. 1, comma
2, lettera f), relativo
all’incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori
privati e pubblici per un migliore funzionamento del mercato del lavoro, viene
censurato dalle Regioni Marche e Toscana in quanto, riguardando le strutture
che si occupano dei servizi per l’impiego, andrebbe ad interferire nella
materia "tutela e sicurezza del lavoro”, per la quale l’art. 117 Cost. prevede,
come s’è detto, la competenza normativa concorrente; e rilievi critici non
dissimili vengono rivolti dalla Regione Marche contro l’art. 1, comma 2,
lettera h), poiché esso sottrarrebbe
alle Regioni funzioni amministrative e regolamentari che alle medesime
dovrebbero spettare in attuazione della competenza legislativa concorrente.
In riferimento all’art. 1, comma 2,
lettera l), le Regioni Marche,
Toscana ed Emilia-Romagna ritengono, nei rispettivi ricorsi, che tale norma sia
per un verso ambigua e per l’altro eccessivamente rigida e dettagliata.
L’ambiguità deriverebbe dal fatto che essa, occupandosi di regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari
pubblici e privati, non distingue adeguatamente le due nozioni, sicché non
sarebbero chiare le relative differenze; ed il generico richiamo agli
intermediari "pubblici” sembrerebbe riferirsi anche a quelli che dovrebbero
essere gestiti dalle Regioni, con conseguente violazione degli artt. 117 e 118
della Costituzione. La previsione stessa di un unico regime autorizzatorio
lascia intuire che si tratta di un meccanismo accentrato, cioè gestito dallo
Stato, mentre in materia di competenza concorrente la disciplina delle attività
di autorizzazione e di accreditamento dovrebbe essere regionale.
L’art. 1, comma
2, lettera m), invece, impugnato
dalla sola Regione Marche, viene censurato in quanto si ritiene che con tale
norma lo Stato abbia dettato una delega esauriente dell’intera materia nella
quale, sussistendo una competenza concorrente, le relative funzioni regolamentari
ed amministrative dovrebbero spettare alle Regioni.
Quanto all’art. 1, comma 2, lettera o), infine, che prevede l’abrogazione
espressa di tutte le norme incompatibili con quelle dei futuri decreti
delegati, la Regione Toscana osserva che esso sarebbe in contrasto con le
competenze normative della Regione nella parte in cui implicitamente consente
anche l’abrogazione delle precedenti leggi regionali regolanti il mercato del
lavoro.
3.— I ricorsi introduttivi rivolgono altresì numerose censure nei confronti dell’art. 2 della legge n. 30 del 2003, ritenuto in contrasto con gli invocati parametri costituzionali sul riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni.
Si osserva, innanzitutto, che in materia di riordino dei contratti di contenuto formativo e di tirocinio si intrecciano la competenza esclusiva dello Stato relativa alla disciplina privatistica del contratto di lavoro e quella regionale in materia di formazione professionale; di tale incrocio di competenze, del resto, dà conto lo stesso art. 2 il quale, nel comma 1, prevede che l’esercizio delle deleghe debba avvenire nel rispetto delle competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro regolate dal nuovo testo costituzionale. I ricorsi, come già visto in precedenza, non contestano la competenza dello Stato in materia di "ordinamento civile”. Contestano l’articolo impugnato poiché non si limiterebbe a definire i contenuti tipici del contratto di formazione al lavoro e del tirocinio, espropriando invece le Regioni di ogni concreta possibilità di intervento nel settore; il che sarebbe in contrasto con l’art. 117, quarto e sesto comma, Cost., perché la materia dell’istruzione e formazione professionale è di competenza esclusiva delle Regioni.
Più specificamente la lettera a), impugnata dalla Regione Toscana, prevedendo gli aiuti di Stato all’occupazione, andrebbe ad interferire nelle competenze regionali in materia di politiche attive del lavoro; la lettera b), impugnata in tutti i ricorsi, nella parte in cui dispone che i decreti delegati dovranno garantire il raccordo tra i sistemi dell’istruzione e della formazione ed il passaggio da un sistema all’altro, sarebbe in contrasto con il riparto costituzionale delle competenze, che attribuisce alle Regioni la potestà normativa «concorrente e residuale» in materia di istruzione e formazione professionale; la lettera c), oggetto di ricorso da parte delle Regioni Marche e Toscana e della Provincia di Trento, nell’individuare l’obiettivo di favorire forme di apprendistato e di tirocinio d’impresa, andrebbe a costituire interventi di politica attiva del lavoro; le lettere d), e), f) e g), che contengono una serie di disposizioni attinenti il mercato del lavoro (fra le quali alcune misure sul lavoro dei disabili e delle donne), si risolverebbero, secondo i ricorsi in ultimo citati, in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in materia di competenza concorrente, sicché vengono confermate le censure già prospettate in precedenza; le lettere h) ed i), inoltre, relative lato sensu alla formazione professionale, sarebbero tali da violare la competenza regionale esclusiva in siffatta materia, con conseguente lesione anche delle potestà regolamentari ed amministrative delle medesime (art. 117, terzo e quarto comma, ed art. 118 Cost.). Con particolare riferimento alla lettera h), infine, oggetto di impugnativa da parte di tutti i ricorsi, ci si duole da un lato della completa soppressione della competenza legislativa regionale in materia di disciplina dei contenuti dell’attività formativa concordata tra lavoratori e prestatori di lavoro; dall’altro, del fatto che, in caso di mancato accordo tra prestatori e datori di lavoro su tali contenuti, il successivo intervento delle Regioni è subordinato all’intesa col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in questo modo attribuendo allo Stato un potere in una materia del tutto estranea alla sua competenza.
4.— Alcuni ricorsi si rivolgono, singolarmente, nei confronti di parti della legge n. 30 del 2003 non impugnate dalle altre Regioni.
La Regione Marche censura l’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), perché i principi e i criteri direttivi ivi fissati in relazione alla disciplina del lavoro a tempo parziale risulterebbero lesivi della competenza regionale concorrente in tema di tutela e sicurezza del lavoro e di politiche attive del lavoro.
La Regione Basilicata, invece, deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, con particolare riguardo alle lettere e) e f), della legge stessa, avente ad oggetto la delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro. Pur trattandosi di norma animata dall’obiettivo di ridurre il contenzioso, la ricorrente rileva che la funzione certificativa è una tipica funzione amministrativa che, riguardando materia di competenza regionale, non potrebbe essere regolata da norme statali (art. 117, terzo comma, Cost.). In particolare, le disposizioni comprese nelle lettere impugnate si traducono, secondo quanto sostenuto in ricorso, in una violazione dell’art. 24 Cost.; la lettera e), infatti, restringe a specifiche ipotesi la possibilità di agire in giudizio in caso di contratto certificato, mentre la lettera f) va incontro alla medesima censura nella parte in cui mantiene fermi gli effetti degli accertamenti dell’organo certificatore fino a quando sia stata provata l’erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato. L’illegittimità costituzionale di quest’ultima disposizione, peraltro, sarebbe da dichiarare qualora si interpreti la stessa nel senso di disconoscere, nelle more dell’accertamento, la facoltà di promuovere l’azione giudiziaria.
La Regione Toscana, infine, impugna
l’art. 7 della legge in questione in quanto ritenuto in contrasto con l’art. 11
della legge costituzionale n. 3 del 2001; a norma di quest’ultimo, che è da
ritenere come immediatamente prescrittivo, ogni progetto di legge nelle materie
di competenza concorrente è sottoposto al parere "rinforzato” della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, opportunamente integrata dai
rappresentanti degli enti locali, mentre la norma impugnata si limita a
stabilire che sugli schemi dei decreti legislativi in questione venga acquisito
il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in tal modo riducendo gravemente i margini di una
effettiva "codecisione” della materia e vulnerando il
principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni.
5.— Comune a tutti i ricorsi è, da ultimo, il gruppo di censure rivolte nei confronti dell’art. 8 della legge n. 30 del 2003.
Oltre a quanto già riportato a proposito dell’impugnazione dell’art. 1, comma 2, lettere c) e d), vengono espressamente censurati il comma 1 ed il comma 2, lettere a), f) e g), dell’art. 8; dette norme – che hanno ad oggetto le funzioni ispettive e toccano perciò il tema della vigilanza sul lavoro, ritenuta strumentale alla materia della "tutela e sicurezza del lavoro”, di competenza legislativa concorrente delle Regioni – sarebbero anch’esse in contrasto, secondo quanto detto in precedenza, con le competenze legislative, regolamentari e amministrative regionali. Quanto al comma 3, invece, le censure riguardano l’assenza di ogni coinvolgimento regionale in sede di approvazione dei relativi decreti legislativi (è previsto il solo parere delle competenti Commissioni parlamentari).
6.— Rispetto ai ricorsi fin qui
richiamati, quello della Provincia autonoma di Trento si connota per alcuni
elementi peculiari, collegati con il particolare statuto di autonomia del
Trentino-Alto Adige.
Nel ricorso la Provincia premette
che, in base agli artt. 8, numero 29), e 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, essa ha potestà legislativa
esclusiva e potestà amministrativa in materia di addestramento e formazione
professionale, mentre ha competenza concorrente e potestà amministrativa, in
base agli artt. 9, numeri 2), 4) e 5), e 16 dello statuto medesimo, in materia
di istruzione elementare e secondaria, di apprendistato, di categorie e
qualifiche dei lavoratori e di costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali di controllo sul collocamento.
Tali previsioni statutarie sono state
concretamente attuate grazie a successivi interventi legislativi, fra i quali la
ricorrente richiama: l’art. 2 del d.P.R. 28 marzo
1975, n. 471, che ha trasferito alla Provincia le funzioni relative al rapporto
giuridico di apprendistato; il d.P.R. 26 gennaio
1980, n. 197, il cui art. 3 ha delegato alla medesima le funzioni amministrative
relative a vigilanza e tutela del lavoro nonché l’esercizio delle funzioni in
materia di vigilanza per l’applicazione delle norme su previdenza ed
assicurazioni sociali; il d.P.R. 22 marzo 1974, n.
280, ed il successivo decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, che ha
aggiunto nel precedente decreto l’art. 9-bis,
i quali hanno creato nella Provincia un organico sistema di servizi per
l’impiego. Tutte queste competenze, che sono da ricondurre alla materia "tutela
e sicurezza del lavoro”, debbono ritenersi manifestazione di una più ampia
autonomia, diretta conseguenza dello statuto speciale, della quale la Provincia
autonoma continua a godere in base all’art. 10 della legge costituzionale n. 3
del 2001.
Si osserva nel ricorso che la legge
delega n. 30 del 2003, pur avendo ad oggetto materie in parte di sicura
competenza statale, com’è per la disciplina dei rapporti di lavoro, attiene
anche alle materie "tutela e sicurezza del lavoro”, "istruzione e formazione
professionale”, di spettanza della Provincia medesima, nei termini sopra
descritti; né può dirsi che la legge contenga una generale clausola di
salvaguardia delle competenze specifiche delle autonomie speciali riconosciute
dalla Costituzione. La previsione, di cui all’art. 2 della legge impugnata, di
un riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio sarebbe poi in
contrasto con la specifica competenza in materia che l’art. 2, comma 1, lettera
a), del d.P.R.
n. 471 del 1975 riconosce alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Fatte queste premesse di ordine
generale, la Provincia ricorrente passa all’esame delle singole censure, in
relazione alle quali le argomentazioni sono in larga misura coincidenti con
quelle contenute nei ricorsi delle altre Regioni.
In aggiunta rispetto a quanto già
detto, vanno segnalate, tuttavia, alcune peculiarità connesse con l’autonomia
speciale. A proposito dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30 del 2003, che dispone il mantenimento allo
Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle
controversie di lavoro, la Provincia ne sostiene l’illegittimità perché tali
funzioni sono da essa in concreto già svolte, in virtù della delega di cui al
citato art. 9-bis del d.P.R. n. 280 del 1974; ed analoghe considerazioni vengono
svolte in riferimento all’art. 1, comma 2, lettera d), della legge, perché anche tali funzioni sarebbero attualmente
già esercitate dalla Provincia di Trento. Allo stesso modo viene contestata la
legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettere f)
e g), della legge n. 30 del 2003,
giacché l’istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e
coordinamento delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in vista dell’esercizio unitario della funzione ispettiva,
nonché l’obbligo, da parte delle direzioni regionali e provinciali del lavoro,
di attenersi alle direttive emanate dalla stessa direzione generale del
Ministero determinerebbero, secondo la Provincia di Trento, l’eliminazione di
funzioni che sono già esercitate in sede provinciale, senza che la connessione
tra la vigilanza e la previdenza sociale possa attrarre anche la prima
nell’orbita della competenza statale.
Quanto alle censure rivolte nei
confronti dell’art. 2 della legge impugnata, il ricorso – dopo aver ribadito
che la Provincia di Trento è titolare, in virtù delle norme dello statuto
speciale, di competenza normativa esclusiva in materia di addestramento e
formazione professionale, nonché di competenza concorrente in materia di
apprendistato e di istruzione elementare e secondaria – osserva che tutti i
principi e criteri direttivi ivi contenuti sono da ritenere illegittimi in
quanto in essi manca ogni riferimento ad una disposizione di salvaguardia delle
speciali autonomie provinciali. Il sistema che viene a delinearsi, d’altra
parte, appare alla ricorrente già esaustivo in sé, con la conseguenza che sono
violati i limiti della potestà concorrente; peraltro la Provincia di Trento
precisa che tali censure sono «formulate a titolo cautelativo», perché
l’eventuale riconoscimento dell’esistenza di una clausola implicita di
salvaguardia dell’autonomia statutaria le farebbe comunque venire meno.
Quanto alla lettera h) dell’art. 2, la Provincia di Trento
ne sostiene l’illegittimità costituzionale sotto due profili: da un lato,
perché la competenza provinciale in materia di attività formativa viene
limitata a quella concordata tra datori e prestatori di lavoro; dall’altro,
perché il Ministero del lavoro è in grado di condizionare, in caso di mancato
accordo, il contenuto degli atti che le Regioni e Province autonome debbono
assumere. La lettera i), infine, col
rinvio ai contratti collettivi per la formazione in azienda, preclude
integralmente alla Provincia di esercitare le proprie competenze in materia di
addestramento e formazione professionale.
7.— Con separati ricorsi notificati
in data 4, 5 e 9 dicembre 2003 (iscritti ai numeri 92, 93, 94 e 95 del registro
ricorsi del 2003) le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna, nonché la Provincia
autonoma di Trento, hanno proposto questione di legittimità costituzionale – in
riferimento agli artt. 3, 4, 41, 76, 77, 97, 117 e 118 Cost., all’art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri
2), 4) e 5) del menzionato statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed a
diverse norme di attuazione dello statuto medesimo – di numerose parti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30).
I ricorsi investono, specificamente,
l’art. 2, comma 1, lettera e), l’art.
3, comma 2, gli artt. 4, 5 e 6, l’art. 12, commi 3 e 5, l’art. 13, commi 1 e 6,
l’art. 14, commi 1 e 2, l’art. 22, comma 6, gli articoli da 47 a 60 e da 70 a
74 del citato decreto.
Le Regioni e la Provincia autonoma,
prima di procedere ad un’analitica disamina degli specifici motivi di censura,
muovono nei confronti della normativa impugnata alcune osservazioni critiche di
portata generale, che in buona parte sono assimilabili a quelle già rivolte nei
confronti della legge di delega.
Le parti ricorrenti, infatti, dopo
aver richiamato il contenuto dei precedenti ricorsi rivolti nei confronti della
legge n. 30 del 2003, ribadiscono le argomentazioni di fondo già prospettate in
quella sede, ossia che le norme del decreto n. 276 del 2003 vanno ad
interferire nella materia "tutela e sicurezza del lavoro”, oggetto di
competenza concorrente, nonché nella materia "formazione ed istruzione professionale”,
oggetto invece di competenza residuale esclusiva, in tal modo violando l’art.
117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Poiché le norme impugnate non si
limitano a fissare i principi fondamentali della materia, ma condizionano anche
l’esercizio delle funzioni regolamentari ed amministrative da parte della
Regione, da ciò i ricorsi deducono violazione anche degli artt. 117, sesto
comma, e 118 Cost.; e ravvisano, inoltre, una violazione degli artt. 76 e 77
Cost. perché il decreto delegato si discosta dalla previsione della legge
delega secondo cui l’esercizio della medesima sarebbe dovuto avvenire nel
rispetto delle competenze fissate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 in
materia di tutela e sicurezza del lavoro.
Fatte queste premesse, le Regioni
riprendono una serie di concetti utilizzati nei ricorsi contro la legge delega
in ordine ai limiti della materia "tutela e sicurezza del lavoro”, nella quale
andrebbero ricompresi gli istituti connessi col mercato del lavoro, la
disciplina del collocamento e dei servizi per l’impiego e le politiche attive
del lavoro. A questo proposito le parti rammentano che, anche in epoca
antecedente la riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, alle
Regioni era stato riconosciuto un ruolo fondamentale in materia di mercato del
lavoro, collocamento, incremento dell’occupazione, tirocini formativi e così
via, sulla base del d.lgs. n. 469 del 1997, emanato in attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59. La necessità di superare la distinzione tra norme attinenti
alle politiche attive del lavoro (statali) e norme sulla formazione
professionale (regionali) era stata indicata anche dalla giurisprudenza di
questa Corte (sentenze
n. 74 del 2001 e n. 125 del 2003),
sicché la riforma costituzionale del 2001 non aveva fatto altro che proseguire
un cammino già intrapreso; la legge delega n. 30 del 2003 ed il successivo
decreto n. 276 del 2003 rappresenterebbero, in altre parole, un’inversione di
tendenza.
Anche la Provincia di Trento richiama
la premessa del precedente ricorso proposto nei confronti della legge delega n.
30 del 2003, in particolare ribadendo tutte le osservazioni fatte in quella
sede circa la propria titolarità di potestà normativa esclusiva in tema di
addestramento e formazione professionale e di potestà concorrente in tema di
apprendistato, istruzione elementare e secondaria, libretti di lavoro,
categorie e qualifiche dei lavoratori. Rileva altresì la Provincia ricorrente
che l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 contiene, in apparenza, una
clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le cui forme di autonomia
vengono fatte salve per le parti in cui sono da ritenere più ampie di quelle
concesse dall’attuale titolo V della parte II della Costituzione. A suo dire,
però, una serie di norme del decreto impugnato si applicano anche alle Province
autonome, in tal modo sostanzialmente smentendo il contenuto della citata
clausola.
8.— I ricorsi procedono, quindi,
all’esame delle singole censure.
I dubbi investono, innanzitutto,
l’art. 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo n. 276 del 2003 che viene impugnato dalla sola Regione
Emilia-Romagna in quanto, nel dettare la definizione dell’autorizzazione delle
agenzie per il lavoro, fa riferimento esclusivamente ad un provvedimento
statale senza contemplare alcun coinvolgimento delle Regioni.
Viene poi impugnato l’art. 3, comma
2, del decreto medesimo, norma che dispone il mantenimento alle Province delle
funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo n. 469 del 1997; nei
ricorsi delle Regioni Marche e Toscana si osserva che, in base all’art. 118,
secondo comma, Cost., tali funzioni potrebbero essere affidate alle Province
solo con legge regionale, e non con legge statale. L’art. 3, comma 2, poi,
viene anche impugnato nelle lettere a)
e c) dalla Regione Emilia-Romagna;
infatti, benché l’esordio del comma 2 contenga un’espressa riserva di
mantenimento alle Regioni delle competenze in materia di regolazione ed
organizzazione del mercato del lavoro regionale, tale previsione conterrebbe
una mera clausola di stile, poiché in realtà il legislatore delegato, come
risulta dai successivi artt. 4 e 6, ha dettato non solo i principi
fondamentali, bensì una disciplina completa ed unica, per tutto il territorio
nazionale, in materia di autorizzazioni per i soggetti che svolgono attività di
somministrazione, intermediazione e ricerca del personale, con violazione
dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Numerose e diffuse sono le censure
contro gli artt. 4 e 6 del decreto n. 276, che regolano le agenzie per il
lavoro ed i particolari regimi di autorizzazione.
Il sistema prevede il rilascio da
parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali delle autorizzazioni
all’intermediazione ed all’interposizione nella somministrazione di lavoro, con
creazione di un apposito albo centrale e di sezioni regionali del medesimo.
Poiché si tratta, secondo le Regioni, di una normativa che riguarda l’esercizio
di funzioni amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, essa
sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto normativa di
dettaglio, oltre che con gli artt. 117, sesto comma, e 118 Cost., per lesione
delle competenze regolamentari ed amministrative regionali. Più specificamente,
tutti i ricorsi eccepiscono l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 quanto al
comma 1, mentre il comma 2 è impugnato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla
Provincia autonoma di Trento. Dette norme riserverebbero allo Stato una serie
di funzioni amministrative in violazione del principio di sussidiarietà; a
questo proposito, i ricorsi richiamano la sentenza n. 303 del
2003 di questa Corte, secondo cui il mantenimento in sede centrale di
funzioni amministrative che dovrebbero spettare alle Regioni è possibile solo
in presenza di effettive esigenze unitarie, previo accordo stipulato con la
Regione e fermo restando il controllo sulla ragionevolezza. Ciò non si
verificherebbe, invece, a proposito delle agenzie per il lavoro, perché le
Regioni ben potrebbero procedere direttamente alla tenuta degli albi ed alla
verifica dei requisiti, come si conviene ad ogni sistema decentrato. E la
norma, d’altra parte, non prevede alcuna forma di intesa con le Regioni, in ciò
rappresentando un passo indietro anche rispetto al sistema delineato, nel
precedente assetto costituzionale, dall’art. 10 del d.lgs. n. 469 del 1997, che
contemplava, accanto al potere ministeriale di autorizzazione, almeno un parere
da parte delle Regioni.
Sulla base di tale contestazione
generale, tutti i ricorsi lamentano la presunta illegittimità costituzionale
della previsione della doppia autorizzazione, l’una statale e l’altra
regionale, che caratterizza il sistema; a norma dell’art. 6, comma 6, del
decreto n. 276, infatti, le Regioni dispongono di un potere autorizzatorio,
peraltro limitato al proprio territorio e con esclusione dell’attività di
somministrazione di lavoro. Tale limitazione territoriale violerebbe numerosi
parametri costituzionali: da un lato, infatti, sarebbe irrazionale (per esempio,
per le agenzie che ricerchino personale per imprese aventi la loro sede in
un’altra Regione); dall’altro, sarebbe in contrasto con gli artt. 97, 117 e 118
Cost., perché i controlli che lo Stato e le Regioni sono chiamati a compiere
sono gli stessi; dall’altro, infine, sussisterebbe violazione del principio
della libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., nel senso
delineato dalla sentenza di questa Corte n. 362 del 1998.
Il meccanismo di autorizzazione
regionale regolato dall’art. 6, commi 6, 7 e 8, viene poi censurato anche
perché appare illegittimo che con norma statale emanata in materia di
competenza concorrente si vieti alle Regioni la possibilità di autorizzare anche
l’attività di somministrazione di lavoro. Parimenti illegittimo sarebbe il
comma 7 dell’art. 6, perché il dettaglio della disciplina per il rilascio
dell’autorizzazione regionale dovrebbe essere deciso con normativa delle
Regioni, come pure viene censurato il comma 8, per l’impossibilità di prevedere
un potere regolamentare dello Stato (tramite il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali) in una materia che non rientra nella sua competenza
esclusiva.
L’art. 4, comma 5, invece, che prevede
il potere di fissazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di tutta una serie di elementi relativi alle autorizzazioni, è
censurato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Trento
perché in esso si andrebbe a determinare un potere regolamentare fuori dei
limiti di cui all’art. 117, sesto comma, della Costituzione. La previsione di
siffatto potere, inoltre, sarebbe in contrasto anche con l’art. 76 Cost.,
perché non previsto nella legge delega.
Sono oggetto di specifica
impugnazione, infine, nel ricorso della Regione Emilia-Romagna, i commi da 1 a
5, 7 e 8 dell’art. 6, riguardanti i regimi particolari di autorizzazione. I
commi 1, 2, 3 e 4 prevedono la possibilità di svolgere le attività di
intermediazione per tutta una serie di soggetti e di categorie professionali,
fra i quali le università, i Comuni, le camere di commercio, le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro e l’ordine nazionale dei consulenti del
lavoro. I commi 1 e 3 paiono voler autorizzare direttamente i soggetti ivi
indicati allo svolgimento dell’attività di intermediazione, mentre il comma 2
richiama le procedure di cui all’art. 4 (e quindi non prevede un’autorizzazione
ope legis) ed il
comma 4 delinea per i consulenti del lavoro una procedura ancora diversa.
L’autorizzazione diretta di cui ai commi 1 e 3 sarebbe, secondo la ricorrente,
tale da violare gli artt. 3 e 97 Cost., perché non si comprende la ragione per
la quale i soggetti in questione debbano poter svolgere ope legis un’attività diversa da quella per
loro istituzionale; ed analoga violazione si configurerebbe per gli enti di cui
al comma 2, ove si prevede un’autorizzazione generale. A tale violazione si
aggiungerebbe quella degli artt. 117 e 118 Cost., trattandosi di norme di
dettaglio che mantengono in sede accentrata una serie di funzioni
amministrative, in assenza di esigenze unitarie.
9.— Il solo ricorso della Regione
Emilia-Romagna impugna, limitatamente ad alcune parti, gli artt. 12, 13, 14 e
22 del decreto n. 276 del 2003.
In riferimento all’art. 12, commi 3 e
5, si osserva che i commi 1 e 2 dell’articolo in esame, che non vengono
censurati – ponendo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro, l’obbligo di versare ai fondi di cui al successivo comma 4 un
contributo del 4 per cento delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti
a tempo determinato e indeterminato – contemplano iniziative che attengono alle
materie della tutela del lavoro e della formazione professionale (a parte le
«misure di carattere previdenziale» di cui al comma 1). Nonostante ciò, il
comma 3 riconosce la possibilità di un intervento sussidiario del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione di quanto disposto nei commi
1 e 2 e il comma 5 fissa in capo al medesimo Ministro il potere di autorizzare
l’attivazione dei fondi di cui al comma 4 e di vigilare sulla gestione degli
stessi, con ciò violando entrambi l’art. 118 e il principio di leale
collaborazione, tanto più che mancano esigenze unitarie a fondamento dei poteri
statali e, comunque, non è previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.
L’art. 13, commi 1 e 6, viene
ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 76, 117 e 118 della Costituzione.
L’articolo dispone che le agenzie autorizzate alla somministrazione possono, al
fine di garantire l’inserimento o il reinserimento dei lavoratori svantaggiati,
operare in deroga al regime generale della somministrazione; la deroga implica
– ai sensi dell’art. 23, comma 2, del decreto medesimo, richiamato dal comma 1,
lettera a), dell’art. 13 – la
possibilità di un trattamento economico deteriore per i predetti lavoratori,
rispetto ai lavoratori di pari livello dipendenti dall’utilizzatore. Che in
questa materia sussista una competenza regionale è confermato, indirettamente,
dal comma 6 del medesimo art. 13, ove si afferma che le disposizioni del comma
1 potranno essere operative «fino alla data di entrata in vigore delle norme
regionali che disciplinino la materia», solo alle condizioni ivi indicate
(esistenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate e gli enti
territoriali, ivi compresi le Province ed i Comuni). La competenza regionale in
materia deve ritenersi, secondo la Regione, in parte piena (formazione
professionale e politiche sociali) ed in parte concorrente (tutela del lavoro);
ma il comma 1 impugnato non si limita ai principi fondamentali, contenendo
invece norme di dettaglio in una materia in cui non è lecito attrarre al centro
le relative funzioni amministrative, sicché sussisterebbe violazione degli
artt. 117 e 118 della Costituzione. E la salvaguardia delle competenze
regionali non sarebbe sufficiente, poiché le convenzioni che rendono operativo
il sistema fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali possono
essere stipulate anche con Province e Comuni. Oltre a ciò, sussisterebbe anche
una violazione dell’art. 76 Cost., perché l’art. 1, comma 2, lettera m), numero 5, della legge n. 30 del 2003
non prevede alcuna eccezione alla regola secondo cui i lavoratori coinvolti
nella somministrazione debbono ricevere un trattamento non inferiore ai
lavoratori di pari livello dipendenti dall’utilizzatore.
Quanto all’art. 14, commi 1 e 2, del
d.lgs. n. 276 del 2003, pure riguardante la posizione dei lavoratori
svantaggiati e disabili, la ricorrente sostiene che tali norme sarebbero in
contrasto con l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., perché intervengono in
materia di tutela del lavoro e politiche sociali con prescrizioni di dettaglio,
prevedendo la stipulazione di convenzioni che le Regioni possono solo
concorrere a formulare, senza alcuna possibilità di dettare norme legislative.
Vi sarebbe, inoltre, una violazione dell’art. 76 Cost., perché la disciplina
eccede i limiti della legge delega.
Quanto all’art. 22, comma 6, del
decreto impugnato, poi, la Regione Emilia-Romagna osserva che detta previsione,
stabilendo che, in caso di somministrazione di lavoro, non si applichi la
disciplina in tema di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all’art. 4-bis, comma 3, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, fa sì che i «lavoratori somministrati» non vengano
computati ai fini dell’obbligo di assunzione di una percentuale di disabili sul
totale dei dipendenti. In tal modo la norma impugnata violerebbe l’art. 76
Cost., perché sul punto non c’è alcun fondamento nella delega, andrebbe a
ledere gli artt. 3 e 4 Cost., per la minore tutela offerta alla categoria dei
disabili, e sarebbe in contrasto con l’art. 117 Cost., in quanto contiene una
grave ed irragionevole deroga ad un principio fondamentale statale in materia
di competenza regionale.
10.— I ricorsi impugnano, infine, con
sfumature diverse ma con sostanziale identità di impostazione e di censure, gli
articoli da 47 a 60 del decreto n. 276 del 2003, che contengono la disciplina
dei contratti di apprendistato (artt. 47-53), dei contratti di inserimento
(artt. 54-59) e dei tirocini estivi di orientamento (art. 60), nonché gli
articoli da 70 a 74 sulle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da
particolari soggetti.
Il ricorso della Regione Marche, dopo
aver sinteticamente richiamato il contenuto delle singole norme, rileva che la
lesione delle prerogative regionali sarebbe dovuta, innanzitutto, al carattere
esclusivo della competenza normativa in materia di istruzione e formazione
professionale; gli articoli in esame non si limiterebbero alla definizione dei
contenuti tipici dei contratti in questione, poiché in concreto impediscono
ogni regolamentazione autonoma da parte delle Regioni. Da ciò deriverebbe la
violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., con conseguente violazione degli
artt. 117, sesto comma, e 118 Cost., relativi alle competenze regolamentari ed
amministrative. Ma sussisterebbe anche una violazione dell’art. 117, terzo
comma, Cost., poiché i contratti in esame, tutti riconducibili alle politiche
attive del lavoro e quindi alla materia "tutela e sicurezza del lavoro”,
rientrerebbero anche nella competenza concorrente delle Regioni; e le norme
statali non si limitano a porre i principi fondamentali, bensì intervengono con
una disciplina del tutto puntuale.
La Regione Marche, inoltre, ritiene
che le norme ora citate non possano essere tutte ricondotte alla competenza
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, perché a suo dire
l’ordinamento del diritto privato «si può imporre quale limite alla
legislazione regionale solo se non sia tale da assorbire e condizionare oltre
ogni limite ragionevole le competenze legislative che sono attribuite alle
Regioni».
I ricorsi delle Regioni Toscana ed
Emilia-Romagna, pressoché coincidenti su questo punto, si rivolgono
specificamente contro alcune parti della normativa impugnata.
A proposito dei contratti di
apprendistato, detti ricorsi censurano gli artt. 48, comma 4, 49, comma 5, e
50, comma 3.
L’art. 48, comma 4, prevede che la
regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato sia rimessa alle
Regioni d’intesa con i Ministri del lavoro e dell’istruzione, per di più
attenendosi ai criteri direttivi ivi indicati. La norma sarebbe illegittima
poiché, trattandosi di materia devoluta alla competenza residuale,
l’assoggettamento della regolamentazione regionale all’accordo con i Ministri
suddetti ed al rispetto di certi criteri direttivi violerebbe l’art. 117,
quarto comma, Cost.; e comunque, ove pure si ritenesse che la materia coinvolta
è quella concorrente della tutela e sicurezza del lavoro, sarebbero ugualmente
illegittime tanto la previsione della previa intesa con i Ministri sopra citati
quanto il rinvio ai contratti collettivi nazionali per la formazione aziendale
(art. 48, comma 4, lettera c).
L’art. 49, comma 5, sull’apprendistato
professionalizzante, viene censurato per ragioni assai simili a quelle ora
viste per l’art. 48, comma 4: non sarebbe legittima la previsione di una
regolamentazione dei profili formativi di tale contratto concordata con le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro, per di più prevedendosi il
rispetto dei criteri direttivi ivi indicati. Si tratterebbe, infatti, di
competenza residuale e l’intesa con le associazioni sarebbe particolarmente
condizionante per l’autonomia regionale.
Allo stesso modo viene censurato l’art.
50, comma 3, in materia di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione. La competenza residuale in materia di istruzione e
formazione professionale sarebbe infatti lesa dalla previsione della necessità
di un accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro e con le
università ed altre strutture formative allo scopo di determinare la regolamentazione
e la durata di tale apprendistato.
La sola Regione Emilia-Romagna
censura anche l’art. 51, comma 2, del decreto, in quanto riconosce al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali il potere di stabilire le modalità di
riconoscimento dei crediti formativi. Tale potere, di natura regolamentare,
sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., perché va
ad esercitarsi in materia di competenza residuale o concorrente; oltre a ciò,
vi sarebbe violazione dell’art. 76 Cost., per mancanza di ogni riferimento
nella legge delega.
Con riguardo alle norme che regolano il
contratto di inserimento – che sostituisce il precedente contratto di
formazione e lavoro – la Regione Toscana lamenta la presunta illegittimità
costituzionale degli artt. 54 e 55 del decreto impugnato, per il fatto che tali
articoli non prevedono alcuna forma di partecipazione delle Regioni. Ciò
comporterebbe la violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., essendo
lese le più volte citate competenze regionali in tema di formazione e di tutela
e sicurezza del lavoro. Palese sarebbe, inoltre, l’incostituzionalità dell’art.
55, comma 3, il quale prevede che, decorso il termine di cinque mesi
dall’entrata in vigore del decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
possa intervenire in via sostitutiva, con proprio decreto, a determinare
provvisoriamente le modalità di definizione dei piani individuali di
inserimento; siffatta previsione, oltre ad ignorare completamente le competenze
regionali, sarebbe anche in contrasto con la delega di cui all’art. 2, comma 1,
lettera h), della legge n. 30 del
2003, ove si prevede, in caso di mancato accordo con le associazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori, che i contenuti dell’attività formativa possano
essere individuati dalle Regioni d’intesa col Ministro, e non da quest’ultimo
con proprio decreto.
L’art. 60, riguardante i tirocini
estivi di orientamento, viene impugnato dalle Regioni Marche, Toscana ed
Emilia-Romagna perché interviene con normativa di dettaglio nella materia della
formazione professionale, di competenza esclusiva regionale.
Gli artt. 70-74 del d.lgs. n. 276 del
2003, da ultimo, vengono fatti oggetto di censura (dalla Regione Marche nel
loro complesso e dalla Regione Toscana limitatamente agli artt. 70 e 71) perché
tale sistema normativo, riconducibile nel suo insieme alle politiche attive del
lavoro e quindi alla materia "tutela e sicurezza del lavoro”, rientrerebbe
nella competenza concorrente delle Regioni. Le norme statali sarebbero in
contrasto con i parametri costituzionali più volte citati in quanto non si
limitano a porre i principi fondamentali, bensì intervengono con una normativa
di dettaglio.
11.— Il ricorso della Provincia autonoma
di Trento, analogamente a quanto si è visto a proposito della legge n. 30 del
2003, non contiene impugnazioni di norme ulteriori, né profili nuovi di
censura, bensì soltanto alcuni specifici richiami alle competenze particolari
delle quali la ricorrente gode in virtù dello statuto speciale.
In riferimento, quindi, al sistema delle
autorizzazioni delineato dagli artt. 4, 5 e 6 del decreto n. 276, la Provincia
osserva che la normativa impugnata sembrerebbe applicabile anche alle Province
autonome, secondo il dettato dell’art. 4, comma 4, e dell’art. 6, comma 6. Da tanto
consegue, secondo il ricorso, che le funzioni amministrative (tenuta dell’albo
nazionale e rilascio delle autorizzazioni) riconosciute al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali dall’art. 4, commi 1 e 2, si estendono anche alla
Provincia di Trento. In tal modo, però, sarebbero violate le previsioni
dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, di
attuazione dello statuto speciale, a norma del quale nelle materie di
competenza regionale o provinciale «la legge non può attribuire agli organi
statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia
amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da
quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di
attuazione».
Quanto, invece, all’art. 6, comma 7, la
disciplina della procedura di rilascio dell’autorizzazione da parte delle
Regioni (e, deve ritenersi, delle Province autonome) porrebbe norme di
dettaglio in materie di competenza provinciale (tutela del lavoro e formazione
professionale), con violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost.,
degli artt. 8, numeri 23 e 29, e 9, numeri 4 e 5, dello statuto speciale, e
dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992. L’art. 6, comma 8, invece, sarebbe in
contrasto con l’art. 117, sesto comma, Cost. e con l’art. 2 del d.lgs. n. 266
del 1992, perché prevede un potere regolamentare del Ministro in materia di
competenza provinciale.
Restano, in ultimo, le censure sugli
artt. 48, comma 4, e 49, comma 5, del decreto impugnato, le quali sono
sostanzialmente coincidenti con quelle già analizzate a proposito degli altri
ricorsi. Queste norme sarebbero illegittime poiché, trattandosi di materia
devoluta alla competenza primaria della Provincia autonoma (formazione
professionale), l’assoggettamento della regolamentazione provinciale
all’accordo con i Ministri o con le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro ed al rispetto dei criteri direttivi indicati dalla legge statale
violerebbe l’art. 117, quarto comma, Cost., l’art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001 e l’art. 8, numero 29, dello statuto. E tale
censura dovrebbe valere anche se si trattasse di potestà normativa concorrente:
evidente sarebbe, infatti, la violazione della clausola di salvaguardia di cui
all’art. 1, comma 3, del decreto n. 276 del 2003.
12.— Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è
costituito in tutti i giudizi sopra menzionati, con altrettanti atti difensivi,
chiedendo che le questioni vengano dichiarate non fondate. La linea difensiva
del Governo, già sinteticamente tratteggiata negli originari atti di
costituzione, si è poi esplicata, con ampiezza di argomentazioni, nella
successiva memoria depositata in vista dell’udienza pubblica di discussione.
In via preliminare l’Avvocatura osserva come la legge delega persegua l’obiettivo della tutela dell’interesse collettivo dei lavoratori al sostegno e alla promozione dell’occupazione, costituzionalmente protetto attraverso il riconoscimento del diritto al lavoro.
È quindi possibile affermare che tutta la disciplina del mercato del lavoro costituisce lo strumento di concreta attuazione di questo diritto, di cui all’art. 4 Cost., la riconduzione del quale nel novero dei diritti sociali comporta che lo Stato debba sia porre in essere azioni positive (quale una efficiente organizzazione amministrativa del mercato), sia determinare i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, assicurati i quali può trovare espansione e applicazione la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro ed esclusiva in materia di assistenza sociale e soprattutto di formazione professionale, consentendo alle stesse di introdurre nuove e maggiori forme di tutela del mercato, coerenti con i principi fondamentali.
In sostanza, quindi, la fissazione delle misure indispensabili per garantire l’effettività del diritto al lavoro discenderebbe dalla stessa qualificazione di questo come diritto sociale. Sia la legge delega sia il decreto delegato intervengono sulla "tutela e sicurezza del lavoro”, da intendere non tanto come materia in senso stretto, ma piuttosto come valore costituzionalmente protetto, volto al perseguimento, anche in un’ottica di sussidiarietà, del diritto costituzionale all’accesso al lavoro. Inoltre nei provvedimenti citati sono previste procedure rispettose del principio di leale collaborazione (quali l’intesa con le Regioni o con la Conferenza Stato-Regioni prevista dall’art. 5, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 276 del 2004 per l’adozione del decreto ministeriale che definisce i requisiti logistici e di professionalità per l’autorizzazione alle agenzie per il lavoro; dall’art. 6, comma 8, dello stesso decreto per la definizione della sezione regionale dell’albo delle agenzie; dall’art. 16, comma 1, del decreto medesimo per la definizione di standard tecnici e flussi di scambio in relazione alla borsa continua per il lavoro; dall’art. 17, comma 5, dello stesso decreto per la definizione di un modello provvisorio di rilevazione; dall’art. 51, comma 2, dello stesso decreto per la determinazione delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi, e dall’art. 53, comma 3, dello stesso decreto per la definizione delle modalità di riconoscimento dei criteri di erogazione degli incentivi).
Vengono quindi esaminate le singole censure, argomentando nel senso della loro infondatezza o inammissibilità.
Quanto all’art. l, comma 2, lettera b), numeri 2, 3 e 4 della legge n. 30 del 2003, si osserva che il legislatore ha qui determinato i livelli essenziali delle prestazioni, individuando quelle fasce deboli del mercato del lavoro, a rischio di esclusione sociale, a favore delle quali devono essere rivolte, in modo prioritario, le misure per l’occupazione, esercitando altresì la competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. ("coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”), essendo la borsa continua del lavoro uno strumento volto proprio a garantire un’efficace azione per soddisfare il diritto al lavoro che, solo in quanto istituito a livello nazionale, può assicurare l’eliminazione di ogni barriera alla libera circolazione dei lavoratori sull’intero mercato del lavoro, come vuole l’art. 120 Cost., richiamato, insieme con l’art. 4 Cost., dall’art. 15 del decreto di cui si tratta (laddove una gestione interamente regionale del servizio informatico comporterebbe il rischio di una mancata comunicazione tra i sistemi regionali ed un conseguente ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori). Peraltro gli articoli 15 e 16 del decreto delegato prevedono forme di partecipazione delle Regioni alla gestione del sistema.
Quanto al mantenimento allo Stato delle «funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale» (art. 1, comma 2, lettera c, della legge delega), si rileva come esse attengano alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, risultando pertanto riconducibili alla competenza statale in tema di "ordinamento civile” e presentando inoltre un legame assai stretto con la disciplina processuale, atteso che la procedura di conciliazione è, almeno in parte, disciplinata nel codice di rito e costituisce una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria.
Quanto all’art. 1, comma 2, lettera d), della legge delega, premesso che sussiste una stretta connessione tra le norme che disciplinano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e la determinazione dei flussi migratori (dal momento che l’esistenza di un contratto di lavoro costituisce una condizione essenziale per il soggiorno in Italia di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea), l’Avvocatura richiama la competenza statale in tema di immigrazione, ferma la necessità, da parte del legislatore, di dare concreta attuazione all’art. 118, terzo comma, Cost., relativo all’istituzione di forme di coordinamento tra lo Stato e le Regioni in materia di immigrazione. In senso analogo si argomenta circa la lettera h) della stessa disposizione, in tema di coordinamento delle disposizioni sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro con quelle sulla disciplina del lavoro dei cittadini extracomunitari, anche al fine della semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (materia che, toccando l’aspetto contrattuale del rapporto e la competenza in tema di immigrazione, non può che essere riservata allo Stato).
Riguardo al previsto mantenimento in capo alle Province delle funzioni amministrative alle stesse attribuite con il d.lgs. n. 469 del 1997 (art. l, comma 2, lettera e, della legge delega), l’Avvocatura dello Stato sostiene che la disposizione non costituisce un conferimento di funzioni bensì una norma meramente dichiarativa e non prescrittiva di quanto avviene in forza del principio di continuità nell’esercizio delle funzioni amministrative, per cui l’organo titolare della competenza la conserva fino a che una fonte competente (e quindi la legge regionale) non intervenga a stabilire diversamente (interpretazione da ritenere obbligata alla luce del combinato disposto dell’art. 97 e della VIII disposizione finale e transitoria della Costituzione, nonché confermata dall’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131). In sostanza il legislatore statale non intende procedere ad alcuna nuova allocazione di funzioni, salvo quelle espressamente riservate allo Stato per esigenze unitarie, ma mantiene provvisoriamente ferma la situazione preesistente, lasciando ai legislatori regionali il compito di valutare un’eventuale diversa distribuzione delle funzioni, alla luce dei criteri indicati dall’art. 118 della Costituzione.
Circa l’impugnazione dell’art. 3, comma 2, dello stesso decreto, per quanto riguarda le lettere a) e c), nella parte in cui enunciano come finalità delle successive norme l’identificazione di un unico regime autorizzatorio, si argomenta nel senso dell’inammissibilità, posto che dalla mera enunciazione di finalità da parte di norme prive di reale valore prescrittivo non può derivare alcuna diretta invasione di competenze. Nel merito, circa la violazione dell’art. 76 Cost. da parte della lettera c), poiché si parla di «individuazione» delle forme di raccordo, anziché di «incentivazione», come previsto dell’art. 1, comma 2, lettera f), della legge delega, si rileva che questo presunto vizio di legittimità sarebbe in ogni caso escluso dal fatto che l’art. 13 del decreto, in attuazione di questa finalità, è rubricato chiaramente «misure di incentivazione...», per cui la regolazione posta in essere dal legislatore delegato è coerente con la legge delega.
Quanto alle agenzie per il lavoro, di cui all’art. 1, comma 2, lettera l), della legge delega ed all’art. 4 del decreto, si rileva come il tema del regime autorizzatorio esuli dalla materia "tutela e sicurezza del lavoro”, anzitutto perché l’autorizzazione è finalizzata a rimuovere un divieto, volto ad evitare l’insorgere di situazioni elusive dei diritti soggettivi dei lavoratori, sicché la fissazione del regime autorizzatorio per le agenzie del lavoro, pur agendo nella fase di accesso al mercato, non mira a tutelare il lavoratore «sul mercato», bensì tutela il lavoratore «nel rapporto»; ne deriverebbe, quindi, la competenza esclusiva dello Stato, trattandosi di materia "ordinamento civile”. In secondo luogo, si precisa che l’esercizio abusivo dell’attività di intermediazione è sanzionato penalmente: da ciò discenderebbe che soltanto l’unicità dei requisiti richiesti e del relativo regime di autorizzazione possono garantire l’uguaglianza delle condotte sanzionate sull’intero territorio nazionale. Infine, sotto il profilo della tutela della concorrenza, si osserva come la previsione di regimi autorizzatori differenti potrebbe comportare una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, nonché la possibilità che tale diversità precluda l’effettività dell’attività di mediazione su tutto il territorio nazionale.
Vi sarebbero poi esigenze unitarie che giustificano l’operare «in senso ascendente» del principio di sussidiarietà. Infatti, già ora le agenzie di lavoro interinale necessitano, per operare, di una autorizzazione, per ottenere la quale è prevista come requisito la presenza in almeno quattro Regioni (come nel d.lgs. n. 276 del 2003), laddove la dimensione ultraregionale è finalizzata a garantire la maggiore professionalità dell’agenzia. Né una Regione potrebbe accertare un requisito come la presenza di sedi in altre Regioni, accertamento da svolgere necessariamente a livello centrale, il che ulteriormente giustifica il mantenimento allo Stato delle funzioni amministrative.
Quanto all’asserita illegittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 4 del decreto (che prevede la potestà regolamentare del Ministro), per presunta violazione dell’art. 76 Cost., si osserva che il potere regolamentare troverebbe comunque fondamento in un atto con forza di legge e che il regolamento ministeriale previsto dalla disposizione in esame non può qualificarsi come regolamento di attuazione, bensì come regolamento di mera esecuzione, che detta le disposizioni di dettaglio per l’esercizio di una funzione amministrativa riservata allo Stato, in quanto riconducibile all’ambito di una competenza esclusiva statale e in presenza di esigenze unitarie.
Con riguardo all’art. 6 del decreto, commi 6, 7 e 8, l’Avvocatura chiede dichiararsi l’inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. in quanto non vi sarebbe alcuna diretta lesione delle prerogative regionali: se la competenza in materia di tutela della concorrenza richiede la regolazione statale della generale funzione autorizzatoria, resta salva l’attribuzione del concreto esercizio della competenza alle Regioni, laddove la sussidiarietà faccia ritenere più consono al dettato costituzionale l’esercizio della funzione ad un livello inferiore, come si verifica nel caso di operatori che intendono agire soltanto nel territorio della Regione.
Con specifico riferimento alle questioni sollevate dalla Provincia di Trento in relazione alle norme statutarie e di attuazione si rileva che, in forza dell’art. 8 dello statuto, la Provincia di Trento ha competenza esclusiva in materia di formazione professionale, mentre ha competenza concorrente in materia di apprendistato e istruzione. In base alle norme di attuazione, poi, le funzioni amministrative, se non espressamente attribuite allo Stato, spettano alle Province ove queste abbiano competenza legislativa propria. Quindi, se il titolo di intervento statale è quello di tutelare la concorrenza introducendo norme omogenee che assicurino a tutte le agenzie per il lavoro di poter operare sul territorio nazionale in parità con le altre agenzie e senza barriere alla loro circolazione, allora si esula dall’ambito di competenze provinciali e lo Stato ben può legiferare ed esercitare le funzioni amministrative, sussistendo quelle esigenze unitarie che consentono di trattenere le funzioni ad un livello superiore.
Quanto all’impugnativa dell’art. 12 del decreto, limitatamente ai commi 3 e 5, si precisa, in relazione agli interventi di cui al comma 1, che questi comprendono anche misure di carattere previdenziale, rispetto alle quali la competenza statale non può essere revocata in dubbio. Quanto al resto, le esigenze unitarie che giustificano l’assunzione da parte dello Stato delle funzioni amministrative in questione risiedono sia nelle esigenze di ordine perequativo per quanto concerne la distribuzione dei fondi, sia in più generali necessità di omogeneità e coordinamento tra le iniziative promosse con mezzi finanziari prelevati dagli stessi fondi.
Con riguardo ai commi 1 e 6 dell’art. 13 del decreto (che attuano il principio di cui alla lettera f del comma 2 dell’art. 1 della legge delega, parimenti impugnato) in materia d’inserimento dei disabili, premessa l’inammissibilità della censura per eccesso di delega (per difetto di lesione delle prerogative regionali, nonché per la genericità dell’argomento secondo cui la Regione si troverebbe ad operare in un contesto incostituzionale), si rileva che l’articolo citato lascia devoluta la disciplina della materia alle Regioni, limitandosi a definire una griglia di deroghe alla disciplina generale in materia di somministrazione di lavoro e di cause di decadenza dai benefici assistenziali in caso di mancata partecipazione attiva del disoccupato agli interventi di workfare, in funzione della incentivazione – di tipo normativo – all’inserimento (o al reinserimento) nel mercato di gruppi di lavoratori svantaggiati, secondo interventi di politica attiva autonomamente gestiti a livello locale o regionale. Lo Stato utilizza cioè la propria competenza in tema di ordinamento civile per consentire deroghe alla normale regolazione del contratto di somministrazione, al fine di garantire la possibilità di ricorrere a strumenti di flessibilità.
Neppure l’art. 14, commi 1 e 2, comporterebbe l’invasione delle competenze regionali, limitandosi a dettare i principi idonei a definire il livello essenziale delle prestazioni inerenti il diritto sociale al lavoro per fasce a rischio di esclusione sociale.
Quanto alla censura concernente l’art. 22, comma 6, del decreto, che stabilisce che i lavoratori somministrati non vengono computati ai fini della determinazione delle assunzioni obbligatorie, l’Avvocatura, dopo aver rilevato la singolarità della contestazione, nei confronti dello Stato, di mancato rispetto di un principio fondamentale della legislazione statale, obietta che la materia è riconducibile all’ordinamento civile, ritenendo inammissibili le censure concernenti gli altri parametri.
Quanto poi ai contratti a contenuto formativo – in particolare in riferimento alla censura concernente l’art. 2, comma 1, lettera b), della legge di delega, nella parte in cui riserverebbe allo Stato il raccordo tra sistema formativo pubblicistico e sistema dei contratti a contenuto formativo – si osserva che tale raccordo, in quanto finalizzato alla creazione di un coerente ed omogeneo sistema formativo su tutto il territorio nazionale, deve essere ricondotto alla determinazione dei livelli essenziali del diritto allo studio, oltre che alle norme generali sulla istruzione, comunque di competenza statale.
Con specifico riguardo alle impugnazioni relative alle norme del decreto delegato sull’apprendistato (in particolare: artt. 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, e 51, comma 2), pur convenendo sulla premessa dei ricorsi, che inquadrano i rapporti a contenuto formativo tra le politiche attive del lavoro, l’Avvocatura osserva che tali disposizioni incidono pur sempre sulle modalità di svolgimento del rapporto, intervenendo direttamente sullo strumento contrattuale. Ritenere, pertanto, che lo Stato non possa intervenire perché in tal modo si introdurrebbe una misura di politica attiva, significherebbe escludere la possibilità di agire sulla disciplina del mercato del lavoro tramite la regolazione contrattuale. Prive di fondamento sarebbero perciò le censure relative a disposizioni che stabiliscono le norme applicabili all’apprendistato come rapporto contrattuale (durata, forma, retribuzione, recesso, e così via).
Quanto invece alla diversa obiezione che viene portata contro l’art. 2, comma 1, lettera h), della legge delega e contro i correlati artt. 48, comma 4, 49, comma 5, e 50, comma 3, del decreto – in base alla quale, poiché l’istruzione e la formazione professionale sono di competenza esclusiva regionale (per la Provincia di Trento già in base all’art. 8 dello statuto), la previsione dell’obbligo per le Regioni, nella regolazione dei profili formativi dell’apprendistato, di ricercare una intesa con i Ministri dell’istruzione e del lavoro, sarebbe invasiva delle loro competenze (così come il rinvio alla contrattazione collettiva, l’intesa con le associazioni datoriali e sindacali o con le università e le altre istituzioni formative) – l’Avvocatura invoca la competenza statale per quanto riguarda le norme generali sull’istruzione e la determinazione dei livelli essenziali concernenti quel diritto sociale che è il diritto allo studio (anche alla luce dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53).
Poiché per i contratti a contenuto formativo si verifica un intreccio tra competenze esclusive statali e competenze concorrenti e residuali delle Regioni, soltanto una procedura che preveda intese tra lo Stato e le Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione, può tutelare sia l’autonomia regionale nella regolazione dei profili formativi sia la garanzia della determinazione da parte dello Stato dei livelli essenziali del diritto all’istruzione.
Quanto poi agli artt. 51, 52 e 53, denunciati come illegittimi perché invasivi della competenza in tema di istruzione e formazione professionale, ed in particolare al comma 2 dell’art. 51, relativo ad un asserito potere regolamentare statale nella suddetta materia, si rileva, sulla scorta della sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte, che, ove sussistano esigenze unitarie le quali, in forza del principio di sussidiarietà, inducano ad avocare allo Stato la funzione amministrativa, in ossequio al principio di legalità devono spettare allo Stato anche la potestà legislativa ed altresì quella regolamentare, ancorché nel rispetto della (non necessariamente previa) intesa con le Regioni. Nella specie, il carattere unitario delle funzioni sarebbe confermato dal fatto che al relativo esercizio consegue il conferimento di titoli riconosciuti su tutto il territorio nazionale a seguito dello svolgimento dei rapporti di apprendistato. In ogni caso, poiché il previsto decreto ministeriale dovrà fare salve le competenze regionali, esso potrà essere impugnato qualora effettivamente invada tali competenze. La disposizione di cui all’art. 53 sarebbe riconducibile, per quel che riguarda il comma 1, alla determinazione delle mansioni (e quindi all’ordinamento civile), mentre per i commi successivi (che stabiliscono gli incentivi, di tipo previdenziale, per favorire il ricorso al contratto di apprendistato) sarebbe da includere nell’ambito di cui all’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., e quindi di una competenza esclusiva statale.
Quanto alle analoghe censure rivolte alla disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 in materia di contratto di inserimento, l’Avvocatura osserva che tale contratto, benché rappresenti una misura finalizzata a garantire l’entrata nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, tuttavia configura un vero e proprio contratto di lavoro, non più definibile come contratto a causa mista, in cui i contenuti formativi risultano solo eventuali e comunque strumentali al progetto individuale di inserimento, che diviene elemento essenziale del contratto. In tale prospettiva la relativa disciplina spetta senz’altro al legislatore statale e si giustifica, altresì, la normativa provvisoria prevista. Infatti, se il contenuto formativo è un aspetto strumentale volto a garantire la effettiva realizzazione della causa contrattuale, anche la sua regolazione rientra nella competenza statale a disciplinare i rapporti interprivati e, per tale via, appare legittima la previsione di un intervento di natura regolamentare da parte del Ministro del lavoro.
Sempre in relazione ai contratti d’inserimento, rilevate la genericità e la conseguente inammissibilità delle censure proposte dalla Regione Marche avverso gli artt. da 56 a 59 del decreto, l’Avvocatura osserva che i primi tre articoli prevedono la forma, la durata e la disciplina del rapporto di lavoro, regolando aspetti privatistici ricadenti nella nozione di ordinamento civile, mentre l’art. 59, esattamente come l’art. 53 in tema di apprendistato, si limita in parte a regolare aspetti del rapporto contrattuale (inquadramento e mansioni) e in parte aspetti previdenziali (gli sgravi contributivi come incentivo al ricorso a questa tipologia contrattuale).
A proposito dell’art. 60 del decreto, si nota che, per quanto i tirocini estivi non configurino un rapporto di lavoro, spetta comunque al legislatore statale regolarne i punti fondamentali, perché pur sempre attinenti, come rapporti intersoggettivi, all’ordinamento civile; solo lo Stato potrebbe fissare la griglia dei requisiti affinché il tirocinio sia realmente tale e non nasconda un contratto di lavoro.
Circa il lavoro accessorio, di cui agli impugnati artt. da 70 a 74 del decreto, l’Avvocatura evidenzia, in linea generale, che l’utilizzo del carnet di buoni non ne fa venir meno la qualificazione in termini contrattuali: esso potrà incidere sulle modalità con cui è erogata la retribuzione, ma non esclude certo che tale essa sia, trattandosi del corrispettivo per prestazioni espressamente qualificate come lavorative. Né possono nutrirsi dubbi sulla riconducibilità all’ordinamento civile anche della disposizione di cui all’art. 74, che definisce le prestazioni che, pur se materialmente lavorative, non configurano un contratto di lavoro (sia esso prestazione d’opera o lavoro subordinato): le Regioni, infatti, non potrebbero definire autonomamente i casi in cui le prestazioni esulino dal mercato del lavoro, in quanto interverrebbero sui presupposti per la sussistenza di un contratto.
Anche il procedimento certificatorio (cui si riferisce l’impugnativa dell’art. 5 della legge n. 30 del 2003) sarebbe da ricondurre alla materia dell’ordinamento civile, posto che ascrivere la disciplina di tale attività alle competenze regionali, sia pure nel rispetto dei principi fondamentali, farebbe sì che uno stesso atto negoziale possa essere diversamente qualificato, con regolazioni conseguentemente diverse a seconda del luogo in cui ne avvenga la qualificazione (con incremento prevedibile del contenzioso e quindi in antitesi con le finalità deflattive). Vi sarebbero, inoltre, aspetti della procedura di certificazione che inducono a legare tale funzione anche alla competenza statale in tema di ordinamento processuale.
Quanto all’art. 7 della legge n. 30 del 2003, censurato nella parte in cui non prevede il parere obbligatorio della Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata dai regolamenti parlamentari, premessa la natura concertativa del vaglio operato dalla Conferenza unificata, si rileva che, a tutt’oggi, l’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 si presenta come inattuabile, a causa della mancata integrazione da parte dei regolamenti parlamentari della composizione della Commissione. Peraltro, il tenore letterale di detta norma induce ad escludere che si tratti di una disposizione immediatamente vincolante.
Con riguardo, infine, alle censure relative all’art. 1, comma 2, lettera d), e all’art. 8 della legge n. 30 del 2003, concernenti le funzioni ispettive e di vigilanza, l’Avvocatura dello Stato richiama il recente decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sostenendo che esso «circoscrive con chiarezza l’intervento normativo alle sole materie di esclusiva competenza statale».
13.— In prossimità dell’udienza tutte
le Regioni ricorrenti e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato due
memorie, ciascuna rispettivamente collegata ai due ricorsi presentati, nelle
quali, oltre a confermare le conclusioni già formulate, hanno anche replicato
ad alcuni rilievi fatti dall’Avvocatura dello Stato nel proprio atto di
costituzione.
Nelle memorie si rammenta, inizialmente, la sentenza n. 74 del 2001 di questa Corte, riguardante il riparto di competenze Stato-Regioni fissato dal d.lgs. n. 469 del 1997 in epoca precedente la riforma costituzionale del 2001. Già in tale quadro erano state riconosciute alle Regioni le competenze per gli interventi sul mercato del lavoro, sicché non è pensabile – ed in tal senso viene citata la sentenza costituzionale n. 13 del 2004 – che le competenze regionali siano oggi contenute in ambiti più stretti rispetto al passato. Si richiama ancora la sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte, in base alla quale l’attrazione allo Stato di una serie di funzioni che dovrebbero essere regionali sulla base del principio di sussidiarietà può trovare giustificazione soltanto alla luce dei criteri ivi indicati, che non ricorrerebbero nel caso di specie.
Quanto al merito delle singole censure, poi, in relazione all’art. 1 della legge n. 30 del 2003 le memorie osservano che la prevista identificazione di un unico regime autorizzatorio e di accreditamento per gli intermediari pubblici e privati, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, non può trovare giustificazione nella tutela della concorrenza in ambito nazionale in quanto, come più volte chiarito da questa Corte (v. sentenze n. 14 e n. 272 del 2004), tale tutela «non può vanificare lo schema di riparto dell’art. 117 Cost. che vede attribuite alla potestà legislativa residuale e concorrente delle Regioni materie la cui disciplina incide innegabilmente sullo sviluppo economico». In relazione agli artt. 4 e 6 del decreto n. 276, che costituiscono attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30, la Regione Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento danno atto che il Consiglio dei ministri, con delibera del 3 settembre 2004, ha approvato un decreto correttivo di quello impugnato, le cui modifiche sul punto dovrebbero ritenersi satisfattive; è previsto, infatti, che le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 6 siano disciplinate dalle Regioni nel rispetto dei principi fissati nel decreto. Poiché i due decreti ministeriali attuativi della norma, l’uno del 23 dicembre 2003 e l’altro del 5 maggio 2004, non hanno dato attuazione all’art. 6, comma 8, impugnato, la Regione rileva che «sembra cessata la materia del contendere» su questo punto.
Quanto alla presunta inammissibilità della pretesa, contenuta nei ricorsi, di sindacare gli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 276 del 2003 sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di libertà nell’iniziativa economica, si ribadisce che la normativa in oggetto, introducendo un meccanismo di autorizzazione accentrato per gli intermediari pubblici e privati, comporta senza dubbio una incisione delle competenze costituzionali attribuite alle Regioni in materia di gestione delle attività amministrative di autorizzazione, come è dimostrato anche dal fatto che nel decreto correttivo sopra citato l’art. 6 è stato modificato nel senso di attribuire alle Regioni e alle Province autonome – e non più al Ministro del lavoro – la competenza per l’autorizzazione all’intermediazione dei Comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado. E, d’altra parte, la legge avrebbe potuto pacificamente disporre che le autorizzazioni regionali avessero validità sull’intero territorio nazionale, come avviene per le agenzie di viaggio e turismo sulle quali la Corte si è pronunciata con le sentenze n. 362 del 1998, n. 54 del 2001 e n. 375 del 2003; l’accentramento di tali funzioni a livello statale non si giustificherebbe, infatti, neppure in base all’art. 118 Cost., perché non vi sono esigenze unitarie tali da imporre una violazione del principio di sussidiarietà.
In riferimento all’art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 30 del 2003 (cui si collega l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003), le memorie ribadiscono che tale complesso normativo sarebbe illegittimo perché prevede il mantenimento di funzioni amministrative alle Province in una materia che non è di competenza statale, nè può ritenersi che la norma fissi in tal modo dei principi fondamentali. A questo proposito, le ricorrenti osservano che le norme non possono essere salvate solo perché si limitano a confermare il contenuto del d.lgs. n. 469 del 1997; le norme che potevano essere approvate alla luce del vecchio testo degli artt. 117 e 118 Cost., infatti, non possono più essere reinserite nell’ordinamento in un quadro costituzionale che è profondamente mutato e che non consente più allo Stato l’allocazione diretta di funzioni amministrative agli enti locali in ambiti che non siano di competenza esclusiva dello Stato. E tale conclusione verrebbe ad essere indirettamente confermata dalla citata sentenza n. 74 del 2001 e dalla precedente sentenza n. 408 del 1998 di questa Corte, nonché dalla più recente pronuncia n. 172 del 2004.
Quanto, poi, alle deleghe di cui all’art. 2 della legge n. 30, cui si collegano le norme del decreto n. 276 riguardanti i contratti a contenuto formativo e di tirocinio, le memorie delle Regioni premettono che non avrebbe fondamento la pretesa dello Stato di fondare la legittimità costituzionale delle norme impugnate sulla competenza esclusiva in tema di ordinamento civile e di definizione della politica economica del Paese. Le disposizioni censurate non investono l’ordinamento civile così come definito dalla giurisprudenza costituzionale, perché non riguardano la disciplina dei rapporti privati che si instaurano tra datore di lavoro e lavoratore, né i reciproci diritti ed obblighi (si richiama, in proposito, la sentenza n. 359 del 2003). Quanto alla potestà statale in materia di definizione della politica economica, cui ha fatto cenno la difesa erariale, si rileva che tale materia non è prevista dall’art. 117 Cost. e non può farsi rientrare nella previsione del secondo comma, lettera e), della medesima diposizione. Non sarebbe ravvisabile, inoltre, neppure una competenza esclusiva dello Stato in base all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – secondo quanto affermato nelle sentenze costituzionali n. 282 del 2002 e n. 88 del 2003 – non è una materia, bensì una competenza che lo Stato ha di dettare norme per la fissazione di un livello minimo di soddisfacimento di diritti civili e sociali, ed è evidente che ciò non si adatta al caso in esame.
In rapporto, infine, alle censure
riguardanti gli artt. da 47 a 60 e da 70 a 74 del d.lgs. n. 276, le difese
delle ricorrenti ribadiscono che la competenza statale in materia di
ordinamento civile – cui, secondo l’Avvocatura dello Stato, le disposizioni
sono da ascrivere – può limitare la legislazione regionale solo se non venga
esercitata in modo tale da assorbire e condizionare oltre ogni limite
ragionevole le competenze legislative attribuite alle Regioni. Nel caso di
specie il legislatore statale non si è limitato a disciplinare i rapporti
interprivati di lavoro, ma si è occupato anche dei servizi pubblici e privati
attinenti al mercato del lavoro, delle connesse politiche attive e passive
nonché di interventi rientranti nell’istruzione e formazione professionale,
sicché ha violato l’assetto delle competenze legislative fissato dalla
Costituzione, impedendo alle Regioni il pieno dispiegamento delle potestà
normative loro riconosciute.
Considerato in diritto
1.— Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana,
Marche, Basilicata e la Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli
articoli 117 e 118 della Costituzione, la Regione Marche anche in riferimento
all’art. 76 Cost., la Regione Basilicata anche in riferimento all’art. 24 Cost.
e la Provincia autonoma di Trento anche in riferimento agli articoli 8, numero
29), 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto di cui al d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670, alle norme di attuazione dello statuto, all’art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 471 ed all’art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, hanno proposto ricorsi, ai
sensi dell’art. 127, primo comma, Cost., contro la legge 14 febbraio 2003, n.
30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro).
Le Regioni Toscana e Marche, prima
ancora di censurare per il loro contenuto singole disposizioni della legge,
hanno impugnato questa nel suo insieme ed in particolare gli articoli 1, comma
l, e 2, comma 1, in quanto illegittimamente il legislatore statale si sarebbe
avvalso dello strumento della delega per stabilire principi fondamentali in
materia di competenza legislativa concorrente (tutela e sicurezza del lavoro:
art. 117, terzo comma, Cost.).
Con le altre censure, del cui
specifico contenuto si dirà quando saranno analiticamente esaminate, le
ricorrenti si dolgono che il legislatore abbia dettato norme non di principio
in materie di competenza concorrente oppure abbia invaso sfere di competenza esclusiva
regionale – e provinciale per quanto concerne la Provincia di Trento – in
particolare disciplinando l’attività regolamentare in materie che esorbitano da
quelle di esclusiva competenza legislativa statale.
Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche e la Provincia autonoma di Trento, con altri ricorsi, hanno poi
impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sempre in riferimento ai parametri
costituzionali suindicati (nonché anche agli articoli 3, 4 e 97 Cost. la prima,
all’articolo 97 Cost. la seconda, agli articoli 3, 41 e 77 Cost. la terza ed
all’art. 3 Cost. la Provincia autonoma).
Prima dell’udienza, con provvedimento
del 28 settembre 2004, è stata disposta la trattazione separata da tutte le
altre delle questioni concernenti le impugnazioni avverso l’art. 8 e l’art. 1,
comma 2, lettera d), prima parte,
della legge n. 30 del 2003 per essere discusse ed esaminate insieme a quelle
aventi ad oggetto disposizioni del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124
(Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30).
2.— Tutti i ricorsi, con eccezione
delle questioni appena indicate, vanno riuniti in quanto, avendo essi ad
oggetto questioni analoghe o connesse, ne risulta opportuna la trattazione
unitaria.
In via preliminare, si rileva
l’inammissibilità del ricorso della Regione Toscana contro la legge n. 30 del
2003, perché la delibera della Giunta regionale n. 379 del 2003, di
autorizzazione al Presidente a proporre il ricorso, omette di indicare
specificamente le disposizioni da impugnare e le ragioni della impugnativa e si
limita ad affermare che la legge stessa «appare in più parti invasiva delle
competenze attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione».
Infatti, è principio più volte affermato da questa Corte che la delibera di
autorizzazione al ricorso di cui all’art. 127 Cost. può concernere l’intera
legge soltanto qualora quest’ultima abbia un contenuto omogeneo e le censure
siano formulate in modo tale da non ingenerare dubbi sull’oggetto e le ragioni
dell’impugnativa (cfr. sentenze n. 85 del
1990, n. 261
del 1995, n.
94 e n. 213
del 2003 e ancor più di recente, n. 359 del 2003
e n. 238 del
2004).
Nella specie si rileva, senza che sia
necessario procedere all’esame delle sue singole disposizioni, che la legge
impugnata attiene a materie diverse, quali i servizi per l’impiego, la
previsione di nuove figure di rapporti di lavoro, la disciplina dei contratti a
contenuto formativo ed altre ancora. Ne consegue che la delibera della Giunta
della Regione Toscana, in quanto formulata nei termini generici di cui si è
detto, non è idonea a sorreggere il ricorso da essa proposto.
Poiché alcune disposizioni della
legge n. 30 del 2003 – art. l, comma 2, lettera o); art. 2, comma 1, lettera a);
art. 7 – sono state impugnate soltanto dalla Regione Toscana, l’inammissibilità
del ricorso da questa proposto fa sì che le relative doglianze non possano
essere scrutinate nel merito.
3.— Ciò premesso, devono essere
esaminate con priorità le censure concernenti l’uso della delegazione
legislativa per stabilire i principi fondamentali nelle materie oggetto di
competenza legislativa concorrente, censure ritualmente proposte soltanto dalla
Regione Marche e che si appuntano, in particolare, contro il comma 1 dell’art.
l della legge di delegazione n. 30 del 2003 e contro la prima parte dell’art. 2
della stessa legge.
Secondo la ricorrente, poiché lo strumento
della delegazione legislativa comporta da parte del Parlamento la
determinazione di principi e criteri direttivi, una volta che questi siano
stati stabiliti, le disposizioni emanate in attuazione della delega non
potrebbero avere ad oggetto norme contenenti i principi fondamentali della
materia bensì soltanto norme c.d. di dettaglio, con conseguente intromissione
nella sfera di competenza legislativa propria della Regione. Lo strumento della
delega sarebbe comunque del tutto incongruo ai fini della determinazione dei
principi fondamentali.
La tesi non è fondata.
Questa Corte ha più volte affermato
che con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 127, secondo comma, Cost., le
Regioni possono addurre soltanto la lesione delle loro attribuzioni legislative
da parte dello Stato e non anche la violazione di qualsiasi precetto
costituzionale. Ciò non significa che i parametri evocabili siano soltanto
quelli degli articoli 117, 118 e 119 Cost., bensì che il contrasto con norme
costituzionali diverse può essere efficacemente addotto soltanto se esso si
risolva in una esclusione o limitazione dei poteri regionali (v., ex plurimis, sentenze n. 503 del 2000, n. 274 del 2003
e, più di recente, n. 4, n. 6 e n. 196 del 2004).
E’ soltanto sotto questo profilo – e ciò concerne anche tutte le altre censure
– che in questa sede la legittimità costituzionale delle norme denunciate va
accertata, senza che possano aver rilievo denunce di illogicità o di violazione
di principi costituzionali che non ridondino in lesioni delle sfere di
competenza regionale.
D’altra parte, la nozione di
"principio fondamentale”, che costituisce il discrimine nelle materie di
competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni
regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità,
perché le "materie” hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel
tempo. E’ il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando
ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l’interprete
deve valutare nella loro obiettività, senza essere condizionato in modo
decisivo da eventuali autoqualificazioni. Ne consegue
che il rapporto tra la nozione di principi e criteri direttivi, che concerne il
procedimento legislativo di delega, e quella di principi fondamentali della
materia, che costituisce il limite oggettivo della potestà statuale nelle
materie di competenza concorrente, non può essere stabilito una volta per
tutte. E ciò è confermato da quanto può dedursi dalla sentenza n. 359 del 1993, con la quale
questa Corte affermò che con legge delegata potevano essere stabiliti i
principi fondamentali di una materia, «stante la diversa natura ed il diverso
grado di generalità che detti principi possono assumere rispetto ai "principi e criteri direttivi” previsti in
tema di legislazione delegata dall’art. 76 della Costituzione». Tali affermazioni
non sono state smentite dalle sentenze n. 303
del 2003 e n.
280 del 2004, quest’ultima riguardante una delega avente ad oggetto non la
determinazione bensì la ricognizione di principi fondamentali già esistenti
nell’ordinamento e quindi da esso enucleabili.
La lesione delle competenze
legislative regionali non deriva dall’uso, di per sé, della delega, ma può
conseguire sia dall’avere il legislatore delegante formulato principi e criteri
direttivi che tali non sono, per concretizzarsi invece in norme di dettaglio,
sia dall’aver il legislatore delegato esorbitato dall’oggetto della delega, non
limitandosi a determinare i principi fondamentali.
4.— Occorre perciò procedere
all’esame delle singole questioni.
Tuttavia, poiché le censure dipendono
in parte da opzioni interpretative di carattere generale adottate dalle
ricorrenti, è su queste che occorre soffermarsi prima di procedere allo
scrutinio analitico delle norme impugnate.
Il comma 1 dell’art. 1 della legge
delega è così formulato:
«Allo scopo di realizzare un sistema
efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza
al mercato del lavoro e a migliorare le capacità d’inserimento professionale
dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con
particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle
regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali
dell’Unione europea in materia di occupabilità, i
principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l’impiego, con
particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera».
Il comma 2 dello stesso articolo
contiene la determinazione dei principi e criteri direttivi indicati sotto le
lettere da a) a q), alcune delle quali suddivise in numeri. L’art. 2 è costituito
da un unico comma, indicato con il numero 1, la cui prima parte è del seguente
tenore: «Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e con il Ministro
per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire,
nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli
obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di
occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi».
Segue l’enunciazione di questi, indicati sotto le lettere da a) ad i).
Le due norme citate comportano alcune
puntualizzazioni da cui ricavare criteri per la risoluzione delle diverse
questioni.
Dall’analisi del comma 1 dell’art. 1
si ricava che la delega concerne i servizi per l’impiego ed in particolare il
collocamento e la somministrazione di mano d’opera, che il legislatore ritiene
tale materia rientrante nella tutela e sicurezza del lavoro, prevista come
oggetto di competenza concorrente e che, di conseguenza, nel rispetto delle
attribuzioni regionali, la delega è limitata alla determinazione dei principi
fondamentali.
La norma di per sé considerata non
può dar luogo a censure o a specificazioni interpretative se non per quanto
riguarda la somministrazione di lavoro, locuzione, questa, nella quale rientra
non soltanto la disciplina dei soggetti ad essa abilitati, ma anche quella dei
rapporti intersoggettivi che nascono dalla somministrazione; discipline,
quindi, che vanno tenute distinte ai fini della loro riconduzione ai parametri
costituzionali.
Ora, quale che sia il completo
contenuto che debba riconoscersi alla materia "tutela e sicurezza del lavoro”,
non si dubita che in essa rientri la disciplina dei servizi per l’impiego ed in
specie quella del collocamento. Lo scrutinio delle norme impugnate dovrà quindi
essere condotto applicando il criterio secondo cui spetta allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali ed alle Regioni l’emanazione delle
altre norme comunemente definite di dettaglio; occorre però aggiungere che,
essendo i servizi per l’impiego predisposti alla soddisfazione del diritto
sociale al lavoro, possono verificarsi i presupposti per l’esercizio della
potestà statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di
cui all’art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost., come pure che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere
opera di intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nei poteri
dello Stato per la tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).
5.— Considerazioni parzialmente
diverse vanno fatte riguardo alla sopracitata prima parte dell’art. 2 della
legge n. 30 del 2003.
In questo caso la delega, che
concerne la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo, non è limitata alla determinazione dei principi
fondamentali e tuttavia il legislatore delegante impone al Governo il rispetto
delle competenze affidate alle Regioni in materia di tutela e sicurezza del
lavoro.
La circostanza che, in questo caso,
il legislatore non abbia limitato la delega alla determinazione dei principi
fondamentali si può spiegare con il rilievo che i contratti a contenuto
formativo, tradizionalmente definiti a causa mista, rientrano pur sempre
nell’ampia categoria dei contratti di lavoro, la cui disciplina fa parte
dell’ordinamento civile e spetta alla competenza esclusiva dello Stato (v. la sentenza n. 359 del
2003).
Questioni di legittimità
costituzionale possono quindi anzitutto insorgere per le interferenze tra norme
rientranti in materie di competenza esclusiva, spettanti alcune allo Stato ed
altre, come l’istruzione e formazione professionale, alle Regioni. In tali
ipotesi può parlarsi di concorrenza di competenze e non di competenza ripartita
o concorrente. Per la composizione di siffatte interferenze la Costituzione non
prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l’adozione di principi
diversi: quello di leale collaborazione, che per la sua elasticità consente di
aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, ma anche quello della
prevalenza, cui pure questa Corte ha fatto ricorso (v. sentenza n. 370 del
2003), qualora appaia evidente l’appartenenza del nucleo essenziale di un
complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre.
La prima parte dell’art. 2 della
legge n. 30 del 2003, come il comma 1 dell’art. l, non presenta di per sé
profili di illegittimità costituzionale.
6.— Allo scrutinio delle questioni
riguardanti le disposizioni del comma 2 dell’art. 1 e della seconda parte del
comma 1 dell’art. 2 della legge n. 30 del 2003 è opportuno far precedere
l’esame delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 3 e 5 della stessa legge,
al quale si riconnette l’enunciazione di principi applicabili anche per la
risoluzione delle prime.
Infondate sono le censure mosse dalla
sola Regione Marche all’art. 3 della legge n. 30 che ha ad oggetto la delega al
Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per promuovere
il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia
contrattuale idonea a favorire l’incremento del tasso di occupazione e, in
particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei
lavoratori con età superiore ai cinquantacinque anni al mercato del lavoro,
secondo principi e criteri direttivi, raggruppati sotto le lettere da a) a g),
dei quali solo quelli delle prime tre sono stati censurati. Essi prevedono
l’agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi
di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale (lettera a), l’agevolazione di forme flessibili ed elastiche di lavoro a
tempo parziale cosiddetto verticale e misto (lettera b), l’estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai
contratti a tempo parziale a tempo determinato (lettera c).
La Regione impugnante svolge le sue
critiche alle norme sul presupposto che esse rientrino nella materia "tutela e
sicurezza del lavoro” e che, quindi, per quanto concerne la competenza
legislativa, soggiacciano al criterio dell’attribuzione allo Stato della competenza
a determinare i principi fondamentali e della spettanza alle Regioni di tutto
ciò che non rientri tra questi.
Tale ottica non può essere condivisa.
La disciplina intersoggettiva di
qualsiasi rapporto di lavoro, e quindi anche di quello a tempo parziale, come
già detto, rientra nella materia "ordinamento civile”, di competenza esclusiva
dello Stato. Non ha rilievo che la normativa sia ispirata a criteri di
flessibilità ed elasticità in modo tale che, adattandosi alle diverse singole
situazioni, ed in particolare a quelle delle persone che appaiono più
svantaggiate (giovani, donne, disoccupati da lungo tempo, disabili etc.), possa
essere favorita l’occupazione. Infatti, l’incremento del tasso di occupazione è
una finalità che può essere perseguita con misure che incidono su diverse
materie: servizi per l’impiego, disciplina civilistica intersoggettiva del
rapporto, previdenziale, tributaria e quante altre il legislatore
nell’esercizio della sua discrezionalità, a seconda dei contesti, possa
ritenere più appropriate al raggiungimento dello scopo.
Non ha quindi alcun rilievo, ai fini
che qui interessano, la circostanza che il legislatore espressamente consideri
il lavoro a tempo parziale «quale tipologia contrattuale idonea a favorire il
tasso di occupazione».
7.— Non fondate sono anche le
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 della suindicata legge il
quale, «al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
rapporti di lavoro», attribuisce al Governo la delega «ad adottare … uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione del
relativo contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei … principi e
criteri direttivi» indicati sotto le lettere da a) ad i) e dei quali sono
impugnati dalla sola Regione Basilicata i criteri indicati sotto le lettere e) ed
f).
La prima delle disposizioni impugnate
stabilisce come principio e criterio direttivo l’«attribuzione di piena forza
legale al contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della possibilità di
ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma
negoziale da parte dell’organo preposto alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale
effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle
parti in sede di certificazione».
La disposizione sub lettera f) introduce
come principi e criteri direttivi: la «previsione di espletare il tentativo
obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 410 del codice di procedura
civile innanzi all’organo preposto alla certificazione quando si intenda
impugnare l’erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e
la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell’accertamento
svolto dall’organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in
cui venga provata l’erronea qualificazione del programma negoziale o la
difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di
certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio,
introduzione dell’obbligo in capo all’autorità giudiziaria competente di
accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti
all’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro».
La Regione Basilicata sostiene che le
disposizioni censurate contengano norme di dettaglio in materia di competenza
legislativa concorrente e che, se interpretate nel senso di restringere la
proponibilità di azioni giudiziarie, contrastino con l’art. 24 della
Costituzione.
Le censure sono
in parte inammissibili ed in parte infondate.
Quanto
all’inammissibilità va osservato che, secondo quanto premesso sub punto 3, il parametro da ultimo
citato non riguarda la sfera di attribuzioni della ricorrente: nessuna
competenza è, infatti, attribuita alle Regioni per la tutela del diritto di
difesa.
Per quel che
riguarda l’infondatezza, va precisato che le suindicate disposizioni, nella
parte in cui tendono ad attribuire un particolare valore probatorio al
contratto certificato, attengono all’ordinamento civile e, in quanto dirette a
condizionare l’esercizio in giudizio dei diritti nascenti dal contratto di
lavoro e la stessa attività dei giudici, attengono anche alla materia "giurisdizione
e norme processuali” e sono quindi estranee a qualsiasi competenza legislativa
regionale.
8.— Si deve ora procedere allo
scrutinio delle questioni aventi ad oggetto le disposizioni dell’art. l, comma
2, della legge n. 30 del 2003, le quali determinano i principi e criteri
direttivi cui avrebbe dovuto attenersi il legislatore delegato, e
congiuntamente, ove ciò sia possibile, di quelle concernenti le norme del
d.lgs. n. 276 del 2003 che ne
costituiscano l’attuazione, destinate a determinare i principi fondamentali.
La questione relativa alla
disposizione di cui alla lettera a)
del menzionato art. 1, comma 2, sollevata dalla sola Regione Marche con
riferimento agli articoli 76 e 117, terzo comma, Cost., non è fondata. La
prescrizione di «snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra
domanda ed offerta di lavoro» è sufficientemente specifica per soddisfare
l’esigenza di determinatezza che un criterio direttivo deve possedere per non
essere in contrasto con l’articolo 76 Cost. e, nel contempo, non fissa norme di
dettaglio.
Le disposizioni sub lettera b), rette,
come tutte quelle del comma 2 in esame, dalla prescrizione secondo cui la
delega è esercitata «nel rispetto dei principi e criteri direttivi che
seguono», sono così formulate: «modernizzazione e razionalizzazione del sistema
del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e
competitivo, secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto
delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con
particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e
sviluppo dell’attività lavorativa femminile e giovanile, nonché sostegno al
reinserimento dei lavoratori anziani;
3)
abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del
collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il
regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di
quanto disposto dalla lettera l) e
stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato
sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato
adempimento degli obblighi di legge;
4) mantenimento
da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed
integrata del sistema informativo lavoro».
Le questioni aventi ad oggetto la
prima parte della indicata lettera b)
e le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2, impugnate dalla sola Regione Marche,
non sono fondate. Mentre il primo periodo contiene l’indicazione di principi
generali e delle finalità, nessuna lesione può derivare alla Regione dalla
disposizione che impone il rispetto delle competenze previste dalla Costituzione,
ed in particolare di quelle delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome (numero 1), e da quella di principio che impone il sostegno e lo
sviluppo dell’attività lavorativa femminile e giovanile ed il sostegno al
reinserimento dei lavoratori anziani (numero 2).
Il numero 3, anch’esso impugnato
dalla sola Regione Marche, contiene diversi principi e criteri direttivi: la
previsione dell’abrogazione di tutte le norme che risulteranno incompatibili
con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile
1949, n. 264; la conservazione del regime di autorizzazione o accreditamento
per gli operatori privati, ai sensi di quanto disposto dalla lettera l); la previsione, in materia di
collocamento pubblico, di un nuovo apparato sanzionatorio, contenente sanzioni
amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge.
Neppure le censure rivolte a siffatte
disposizioni sono fondate.
L’inclusione, tra i principi
direttivi, dell’abrogazione delle norme incompatibili è soltanto
l’esplicitazione di un principio generale già esistente nell’ordinamento.
La conservazione del regime
dell’autorizzazione e dell’accreditamento, ai sensi di quanto disposto dalla
lettera l), costituisce un mero
rinvio a tale disposizione, oggetto di autonome censure che saranno esaminate
in prosieguo.
Infine, poiché la competenza a
disciplinare un apparato sanzionatorio va attribuita secondo le norme che
regolano la materia cui le sanzioni si riferiscono, trattandosi nella specie di
competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro), allo Stato compete
determinare i principi fondamentali e tra questi ultimi va inclusa la
prescrizione che il nuovo apparato dovrà contenere sanzioni amministrative.
La disposizione di cui al numero 4, che include tra i principi e criteri
direttivi il mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, è stata
impugnata anche dalle Regioni Emilia-Romagna e Basilicata, per contrasto non
solo con l’art. 117, terzo comma, Cost., ma anche con l’art. 118 Cost. e con il
principio di sussidiarietà.
La censura non è fondata.
La disposizione, che non comporta alcuna estensione delle
funzioni già svolte dallo Stato, riguarda il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale, previsto come materia di competenza esclusiva dello Stato dall’art.
117, secondo comma, lettera r), Cost.
La conduzione diretta del sistema informativo statistico ed informatico – dato
che questo non può non riguardare l’intero territorio nazionale – costituisce
il mezzo idoneo a che il sistema stesso risulti complessivamente coordinato.
La norma, peraltro, non esclude la
facoltà delle Regioni di disciplinare la predisposizione in sede regionale di
sistemi di raccolta dati e deve essere valutata insieme con quelle del decreto
delegato concernenti il sistema suindicato.
Infatti, le disposizioni del Capo III
(Borsa continua nazionale del lavoro e
monitoraggio statistico), di cui agli artt. 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 276
del 2003, contengono norme dalle quali risulta il coinvolgimento delle Regioni
nella gestione della rete informativa idonea al funzionamento della borsa
continua del lavoro.
In particolare l’art. 15, comma 1, stabilisce
che «a garanzia dell’effettivo godimento del diritto al lavoro di cui
all’articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell’articolo 120 della
Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro,
quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro
basato su una rete di nodi regionali». Ed il comma 5 dello stesso articolo
prescrive che «il coordinamento tra il livello nazionale ed il livello
regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120
della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del
lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali rende disponibile l’offerta degli strumenti tecnici alle
regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta nell’ambito
dell’esercizio delle loro competenze».
Inoltre, ed è ciò che più conta,
l’art. 16 prevede:
«1. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d’intesa con le regioni e le
province autonome, gli standard
tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché le sedi
tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a
livello nazionale.
2. La
definizione degli standard tecnici e
dei flussi informativi di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle
competenze definite nell’Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell’11 luglio
2002 e delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675».
Infine, il comma 5 dell’art. 17
stabilisce che «in attesa dell’entrata a regime della borsa continua nazionale
del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da
somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui
all’articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del ritiro
dell’autorizzazione o accreditamento».
Le norme del decreto legislativo
comportano, quindi, il coinvolgimento delle Regioni nella disciplina e gestione
del sistema informatico.
9.— Le Regioni Marche, Emilia-Romagna
e Basilicata e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato la disposizione
dell’art. 1, comma 2, lettera c), la
quale stabilisce il «mantenimento da parte dello Stato delle funzioni
amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale».
Secondo le ricorrenti, la norma
comporta l’attribuzione allo Stato della competenza per l’intera disciplina
laddove, concernendo essa una materia di competenza concorrente, allo Stato
dovrebbe spettare solo la determinazione dei principi fondamentali, con
esclusione delle funzioni amministrative; sarebbe inoltre violato il principio
di sussidiarietà.
La disposizione appare estranea alla ratio della delega non soltanto per la
materia, ma anche per il suo autonomo contenuto precettivo, come può dedursi
pure dalla constatazione che nessuna norma è stata emessa sul punto con il
decreto legislativo.
Le censure non sono fondate perché –
come si è detto scrutinando le questioni aventi ad oggetto l’art. 5 della legge
n. 30 – non è condivisibile la premessa dalla quale esse muovono. Infatti la
conciliazione delle controversie di lavoro, rispetto alla quale le funzioni
amministrative sono strettamente strumentali, non rientra nella materia della
tutela e sicurezza del lavoro, bensì in quella dell’ordinamento civile, in
quanto concernente la definizione transattiva delle controversie stesse, ed in quella della giurisdizione e norme
processuali per l’incidenza che la previsione e la regolamentazione del
tentativo di componimento bonario delle liti possono avere sullo svolgimento
del processo.
Per quanto riguarda l’impugnazione
della Provincia di Trento, l’inammissibilità della censura si fonda sul
semplice rilievo che, prescrivendo il mantenimento delle funzioni svolte dallo
Stato, la norma non può incidere su quelle già esercitate dalla ricorrente ai
sensi del proprio statuto.
10.— La disposizione di cui alla
lettera d) dell’art. 1, comma 2, è
stata impugnata da tutte le ricorrenti, ma le questioni aventi ad oggetto la
prima parte, la quale prescrive il «mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative
alla vigilanza in materia di lavoro», sono state stralciate insieme a quelle
riguardanti l’art. 8 di cui si è detto.
La seconda parte, da scrutinare,
prescrive il mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative «alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti
all’Unione europea e all’autorizzazione per attività lavorative all’estero».
Da tutte le ricorrenti la norma è impugnata,
al di là di profili non essenziali delle censure, sostanzialmente perché,
attenendo i suindicati flussi di entrata dei lavoratori extracomunitari alla
domanda di lavoro sul territorio regionale, la competenza non può spettare
esclusivamente allo Stato.
Ora, a prescindere dal rilievo che la
disposizione non attribuisce allo Stato alcuna nuova competenza, la materia
"immigrazione” appartiene alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, secondo
comma, lettera b, Cost.). La censura
è per tale parte infondata, mentre generica è la denuncia di contrasto con
l’art. 118 Cost., sicché la censura è sotto questo profilo inammissibile.
11.— La sola Regione Marche ha
ritualmente impugnato la disposizione dell’art. 1, comma 2, lettera e), la quale stabilisce, come principio
e criterio direttivo da seguire nella nuova disciplina del collocamento, il
«mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative, attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».
La ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 117, sesto comma, Cost. in quanto non spetta allo Stato
l’attribuzione delle funzioni amministrative nelle materie di competenza
concorrente.
La censura non è fondata ai sensi
delle considerazioni che seguono.
L’allocazione delle funzioni
amministrative nelle materie, come quella di cui si tratta (tutela e sicurezza
del lavoro), di competenza concorrente, non spetta, in linea di principio, allo
Stato.
Tuttavia, come questa Corte ha già
affermato (v. sentenza n. 13 del
2004), vi sono funzioni e servizi pubblici che non possono subire
interruzioni se non a costo di incidere su diritti che non possono essere
sacrificati. Tali rilievi comportano che le funzioni delle Province
continueranno a svolgersi secondo le disposizioni vigenti fin quando le Regioni
non le avranno sostituite con una propria disciplina.
La norma va intesa, quindi, nel senso
che le funzioni amministrative sono mantenute in capo alle Province senza
precludere la possibilità di diverse discipline da parte delle Regioni. Così
interpretata la norma non lede la sfera di attribuzioni regionali.
L’art. 3, comma 2, prima parte, del
d.lgs. n. 276 del 2003, impugnato
dalle Regioni Marche e Toscana, contiene una norma analoga a quella di cui
all’art. 1, comma 2, lettera e),
della legge delega e lo scrutinio relativo conduce, quindi, alle medesime
conclusioni.
12.–– La disposizione di cui all’art.
1, comma 2, lettera f), della legge delega fissa come principio e criterio direttivo
l’«incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati
e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del
lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province». Le
censure contro tale norma devono essere esaminate congiuntamente a quelle
contro le disposizioni sub lettere l) e m)
dello stesso art. 1, comma 2, lettera f), della legge di delegazione nonché a
quelle contro gli artt. 3, comma 2; 4; 6; 12, commi 3 e 5; 13, commi 1 e 6; 14,
commi 1 e 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, per la connessione che esiste tra le
norme impugnate e quindi tra le questioni di cui sono oggetto.
La disposizione sub art. 1, comma 2, lettera
l), della legge delega, impugnata ritualmente dalle Regioni Marche ed
Emilia-Romagna, è così formulata: «identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari
pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano
adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo
di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della
autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica
dell’intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non
riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di
cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti
di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano
oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 7 della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall’Italia in data 1° febbraio
2000».
Le disposizioni di cui alla lettera m) dell’art. 1, comma 2, della legge n.
30 del 2003, impugnate dalla sola Regione Marche, sono le seguenti:
«abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una
nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:
1)
autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti
identificati ai sensi della lettera l);
2)
ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od
organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative;
3)
chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione,
ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di
interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o
produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di
lavoro;
4) garanzia
del regime di solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di
somministrazione di lavoro altrui;
5)
trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell’attività di
somministrazione di manodopera non inferiore a quello cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice;
6) conferma
del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di
violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro,
prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio
abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo
nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7)
utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all’articolo 5 ai fini della
distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base
di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che
tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e
dell’assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell’appaltatore».
Dell’art. 3 del d.lgs. n. 276 del
2003, che introduce le norme del Titolo II (Organizzazione
e disciplina del mercato del lavoro) e reca la rubrica "finalità”, è stato
censurato il comma 2, per intero, dalle Regioni Marche e Toscana e solo le
disposizioni sub lettere a) e c)
dalla Regione Emilia-Romagna. Il comma, nelle parti censurate, è del seguente
tenore:
«Ferme
restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione
del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte delle
province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per
realizzare l’obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che
svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione dei regimi di
accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono
servizi al lavoro nell’ambito dei sistemi territoriali di riferimento anche a
supporto delle attività di cui alla lettera a);
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli
operatori, pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato
del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la realizzazione di
una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova
regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime
sanzionatorio».
L’art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 276 del 2003, che
detta la definizione di "autorizzazione” alle agenzie del lavoro, è impugnato
dalla sola Regione Emilia-Romagna e la relativa impugnazione è da ritenere
inammissibile, non essendo tale disposizione compresa tra quelle indicate nella
delibera della Giunta regionale.
Del pari inammissibile è
l’impugnativa dell’art. 5 del medesimo decreto, proposta dalla sola Provincia
autonoma di Trento in modo generico, senza alcuna esplicitazione delle relative
censure.
Gli artt. 4 e 6 del d.lgs. n. 276 del
2003, inseriti nel Capo I (Regime autorizzatorio e accreditamenti), sono formulati nel
seguente modo:
art. 4 (Agenzie per il lavoro): «1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito albo
delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto
alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in cinque
sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di
tutte le attività di cui all’art. 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a
svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all’articolo 20,
comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni
dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici
e finanziari di cui all’articolo 5, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio
delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione,
provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni
successivi rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento dell’attività svolta.
3. Nelle
ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda
di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie
autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle
province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali
o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l’obbligo di
fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di
cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività
svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato,
i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro
profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell’albo
delle agenzie per il lavoro.
6.
L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia
alle sezioni di cui alle lettere c) d) ed e) del predetto albo. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui al
comma 1, lettera c), comporta
automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.
7.
L’autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di
transazione commerciale».
L’articolo è stato impugnato nel suo
complesso dalle Regioni Marche e Toscana e dalla Provincia di Trento, nonché,
con esclusione del comma 7, dalla Regione Emilia-Romagna.
L’art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) è stato impugnato nella sua
totalità dalle Regioni Emilia-Romagna e Marche nonché nei commi da 6 a 8 dalla
Regione Toscana e dalla Provincia di Trento ed è così formulato:
«1. Sono
autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le università
pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come
oggetto l’alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del
mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e fermo restando l’obbligo della interconnessione alla borsa
continua nazionale del lavoro, nonché l’invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo
articolo 17.
2. Sono
altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo
le procedure di cui all’articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i
comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f)
e g) di cui all’articolo 5, comma 1,
nonché l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del
lavoro ai sensi di quanto disposto a1 successivo articolo 17.
3. Sono
altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di
rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza
delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti
bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d),
e), f), g) di cui
all’articolo 5, comma 1.
4. L’ordine
nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l’iscrizione all’albo di cui
all’articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato
di personalità giuridica costituito nell’ambito del Consiglio nazionale dei
consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di
intermediazione. L’iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui
alle lettere c), d), e), f), g)
di cui all’articolo 5, comma l.
5. E’ in ogni
caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in
altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5, anche
attraverso ramificazioni a livello territoriale, l’attività di intermediazione.
6.
L’autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma
1, lettere b), c), d), può essere
concessa dalle regioni e dalle province autonome con esclusivo riferimento al
proprio territorio e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito di cui all’articolo 5,
comma 4, lettera b).
7. La regione
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio delle attività di cui
al comma 6, provvedendo contestualmente alla comunicazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per l’iscrizione delle agenzie in una apposita
sezione regionale nell’albo di cui all’articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia
l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento dell’attività svolta.
8. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce d’intesa con la Conferenza unificata le modalità di costituzione
della apposita sezione regionale dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, e
delle procedure ad essa connesse».
Su parte delle norme del decreto
legislativo ora riportate ha inciso il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n.
251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
in materia di occupazione e mercato del lavoro). In particolare, per quanto
concerne le disposizioni suindicate, l’art. 2 del decreto correttivo ha
apportato le modifiche che si espongono. Il comma 1 ha sostituito il comma 2
dell’art. 6 del d.lgs. n. 276 con il seguente: «Sono altresì autorizzati allo
svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al
comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e
delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione che svolgano la
predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di
cui alle lettere c), f) e g)
del comma 1, dell’articolo 5, nonché l’invio di ogni informazione relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall’articolo
17».
Il comma 2 ha sostituito il comma 8
dello stesso articolo 6 con il seguente: «Le procedure di autorizzazione di cui
ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia
dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti
autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della
attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non
intendono richiedere l’autorizzazione a livello nazionale possono continuare a
svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell’ambito regionale, le attività oggetto di
autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti
soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l’attività si sia svolta nel
rispetto della normativa all’epoca vigente, nella sezione regionale dell’albo
di cui all’articolo 4, comma 1».
Infine il comma 3 dell’art. 2 del
decreto n. 251 del 2004 ha aggiunto, dopo il comma 8, il seguente comma 8-bis: «I soggetti autorizzati ai sensi
del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l’attività di
intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da una
singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di
imprese con sede legale in altre regioni».
Alle disposizioni della legge delega
di cui alle lettere l) ed m) sopra riportate si ricollegano quelle
degli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs. n.
276 del 2003, che sono state in parte impugnate dalla sola Regione
Emilia-Romagna.
La ricorrente, pur avendo incluso
nell’epigrafe del ricorso tra le disposizioni cui l’atto si riferisce tutti i
commi da 1 a 5 dell’articolo 12, ha poi limitato le censure ai commi 3 e 5, per
violazione degli articoli 117 e 118 Cost. e del principio di leale
collaborazione, dolendosi che, pur essendo i fondi previsti dagli articoli l e
2 destinati in parte a misure di sostegno dell’occupazione e della formazione,
entrambe materie di competenza regionale, le Regioni non siano state coinvolte
nella loro gestione. I commi impugnati sono così formulati:
«3. Gli
interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di
politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel predetto
ambito».
«5. I fondi
di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto
alle finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei criteri di gestione e
delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento
alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. II Ministero del lavoro
e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi».
Dell’art. 13, la Regione
Emilia-Romagna impugna i commi 1 e 6, del seguente tenore:
«1. Al fine
di garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale
di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi
idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e
professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore da parte delle
agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non
inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in
caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento
retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente
percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità
di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui
corresponsione é collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e
detraendo dai contributi dovuti per l’attività lavorativa l’ammontare dei
contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di
disoccupazione ordinaria o speciale».
«6. Fino alla
data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione
tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche
attraverso le associazioni di rappresentanza e con l’ausilio delle agenzie
tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i
comuni, le provincie o le regioni stesse».
Prima di scrutinare le norme suindicate, è necessario anzitutto richiamare quanto già detto riguardo al rapportarsi della disciplina del collocamento, ed in genere dei servizi per l’impiego, agli artt. 4 e 120 Cost. nonché al limite che la competenza regionale può incontrare per effetto delle attribuzioni statali riguardo alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (v. sentenza n. 388 del 2004).
Tutto ciò visto nell’ottica della realizzazione del diritto sociale al lavoro. Ma se il collocamento, ed in genere tutte le attività atte a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, non sono più riservati alle strutture pubbliche, ritenendosi dal legislatore che solo l’apertura ai privati e la collaborazione tra questi e le strutture pubbliche possano rendere efficienti tali attività, la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgerle deve essere in armonia con i precetti costituzionali concernenti l’attività economica. E sul punto è necessario rilevare che, se l’originaria disciplina dei privati abilitati all’intermediazione prevedeva che essi avessero come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di tale attività (art. 10, comma 3, d.lgs. n. 469 del 1997), questa esclusività non è più richiesta, sussistendo soltanto, per i soggetti polifunzionali, l’obbligo di tenere distinte divisioni operative, gestite con contabilità separata, onde consentire una puntuale conoscenza dei dati specifici (art. 5, comma 1, lettera e, d.lgs. n. 276 del 2003).
Dall’angolo visuale dei soggetti che la svolgono, l’attività di intermediazione nella sua più ampia accezione può quindi costituire oggetto di normale attività imprenditoriale ed è soggetta anche alle norme che tutelano la concorrenza.
Occorre infine osservare che l’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2, lettera l), della legge delega abilita anche allo svolgimento di tutte le attività di cui alla successiva lettera m), concernenti prevalentemente la somministrazione di manodopera o di lavoro altrui ed il regime dei rapporti che da essa nascono, nonché i criteri di distinzione tra appalto e interposizione ed il regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, materie tutte che rientrano in competenze esclusive dello Stato.
Sulla base di tali premesse si può procedere allo scrutinio delle singole questioni.
L’art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003 è impugnato ritualmente dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna perché, in una materia di competenza legislativa concorrente, conterrebbe norme di dettaglio. La Regione Emilia-Romagna denuncia anche l’ambiguità della norma per i dubbi interpretativi che suscita, evocando, oltre agli artt. 117 e 118 Cost., anche gli artt. 3 e 97 Cost., perché prevederebbe un eguale trattamento per situazioni diseguali e sarebbe comunque contraria al canone della buona amministrazione.
Le suindicate censure solo in parte possono trovare ingresso ed essere scrutinate nel merito.
A questa Corte, infatti, non compete formulare giudizi di opportunità o risolvere dubbi interpretativi, mentre i profili relativi agli artt. 3 e 97 Cost. non concretano lesioni della sfera di competenza regionale. Le censure sono, quindi, inammissibili, in parte qua.
La questione, così delimitata, è infondata.
La scelta di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento costituisce un criterio direttivo idoneo a dar luogo alla formulazione di un principio fondamentale, sul quale basare la disciplina della complessa materia. L’opzione di un unico regime giuridico per chiunque voglia svolgere attività in senso generico di intermediazione è correlata all’esigenza che il mercato del lavoro abbia dimensioni almeno nazionali – in questa sede non vengono in evidenza problemi di adeguamento al diritto comunitario – esigenza la quale a sua volta si radica nel precetto dell’art. 120, primo comma, Cost., la cui osservanza costituisce la premessa perché siano garantiti anche altri interessi costituzionalmente protetti, quali quelli inerenti alle prestazioni essenziali per la realizzazione del diritto al lavoro, da un lato, ed allo svolgimento di attività che possono avere natura economica in regime di concorrenza, dall’altro.
La previsione di ambiti regionali del mercato del lavoro è ausiliaria e complementare rispetto al mercato nazionale.
Connessa alla scelta dell’unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento è quella dell’albo delle agenzie per il lavoro, di cui all’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003, mentre la previsione delle sue articolazioni è in funzione della varietà sia dei soggetti cui può essere data l’autorizzazione o l’accreditamento, sia delle attività che essi possono svolgere.
Inoltre, poiché le agenzie iscritte
nell’albo possono svolgere la loro attività sull’intero territorio nazionale e
l’autorizzazione definitiva viene rilasciata solo dopo la verifica del corretto
andamento dell’attività svolta (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 276), la disciplina
delle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei criteri di verifica
dell’attività, di revoca dell’autorizzazione e «di ogni altro profilo relativo
alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell’albo delle agenzie
per il lavoro», ancorché in parte si tratti anche di disciplina di attività
amministrative, è coessenziale ai principi fondamentali suindicati.
Le censure contro i restanti commi del citato art. 4, anche in considerazione del grado di specificità delle ragioni addotte, sono quindi infondate.
Per quanto concerne le questioni relative all’art. 6, occorre preliminarmente rilevare che le censure prospettate dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., sono da ritenere inammissibili in quanto i profili di censura in esse evidenziati non ridondano in lesioni della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni.
Nel merito, invece, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004, si rileva che il contenuto precettivo del comma 2 non è mutato per effetto della sostituzione operata da quest’ultimo provvedimento legislativo, così come non è mutato quello del comma 3 in conseguenza della modifica, sicché è sulle norme come sostituite o modificate che occorre trasferire le censure. Esse, come quelle contro i commi 1, 4, 5, 6 e 7, non sono fondate, per ragioni analoghe a quelle già esposte con riguardo all’art. 4, con la precisazione che tale esito riguarda anche le doglianze prospettate dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Toscana in riferimento all’art. 97 della Costituzione.
Per quanto riguarda il comma 8, la sostituzione operata dal comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 251 del 2004 comporta che non è più previsto che le modalità di costituzione dell’apposita sezione regionale dell’albo di cui all’art. 4, comma 1, e delle procedure ad essa connesse siano stabilite da un decreto ministeriale; è invece stabilito che le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 siano disciplinate dalle Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dallo stesso decreto. Di conseguenza, non vi è luogo a provvedere essendo cessata la materia del contendere.
Le questioni aventi ad oggetto l’art. 1, comma 2, lettera m), della legge n. 30 del 2003, sollevate dalla sola Regione Marche con riferimento all’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto le disposizioni censurate conterrebbero norme di dettaglio in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di competenza legislativa concorrente, non sono fondate.
La prima parte della norma dispone l’abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 e quella del numero 1 stabilisce come principio e criterio direttivo che l’autorizzazione alla somministrazione di manodopera debba essere data solo ai soggetti autorizzati ai sensi della lettera l). Si tratta di norme concernenti aspetti generali del nuovo sistema del collocamento e della intermediazione, connesse al regime unico dell’autorizzazione di cui si è detto, e della conseguente abrogazione della legge n. 1369 del 1960 sul presupposto della incompatibilità del vecchio sistema normativo riguardo al nuovo.
Da tali norme non deriva alcuna lesione della sfera di competenza regionale.
Le disposizioni sub numeri 2, 4 e 5 contengono norme sulla somministrazione di manodopera o di lavoro altrui e sui rapporti che da essa nascono tra fornitore ed utilizzatore e sui diritti dei lavoratori. Le norme rientrano quindi nella materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.
Le disposizioni di cui ai numeri 3 e 7 riguardano la distinzione tra appalto lecito e interposizione vietata e quindi sono anch’esse da ricondurre all’ordinamento civile.
Infine la disposizione contenuta nel numero 6 ha ad oggetto i principi concernenti l’apparato sanzionatorio civilistico e penalistico e quindi ancora una volta materie di competenza esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lettera l, Cost.).
Anche tali questioni non sono,
pertanto, fondate.
Connessi alle disposizioni della legge di delegazione appena esaminate, in quanto concernono aspetti della somministrazione di lavoro, sono gli articoli 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 276 del 2003, dei quali la sola Regione Emilia-Romagna censura rispettivamente i commi 3 e 5, i commi 1 e 6, ed i commi 1 e 2, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione.
In particolare, per quanto riguarda l’art. 12, la Regione ricorrente si duole che, pur essendo i fondi di cui ai commi 1 e 2 destinati ad attività rientranti in materie o di competenza esclusiva regionale (formazione professionale) o di competenza concorrente (tutela e sicurezza del lavoro), la disciplina sia esclusivamente statale, senza alcun coinvolgimento delle Regioni e quindi anche in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Le tesi della ricorrente non sono condivisibili.
E’ necessario premettere che dai commi 1 e 2 dell’articolo in esame risulta che i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro devono versare al fondo di cui al comma 4 un primo contributo del quattro per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori a tempo indeterminato e che le somme sono destinate ad interventi in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato, intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
Si deve osservare che sia per l’origine e quantificazione delle somme (contributi dei datori di lavoro commisurati in percentuale a retribuzioni), sia per una parte della loro destinazione (specifiche misure di carattere previdenziale sempre a favore dei lavoratori assunti a tempo determinato), si tratta di una disciplina essenzialmente di carattere previdenziale, che soltanto eventualmente e in modo marginale può farsi rientrare nella tutela e sicurezza del lavoro o nella qualificazione o riqualificazione, queste ultime peraltro da svolgersi, se non esclusivamente, di norma all’interno delle aziende, essendo finalizzate alla continuità delle occasioni d’impiego.
Il comma 2 prevede un identico contributo da destinare in parte all’integrazione del reddito dei lavoratori a tempo determinato e quindi ancora a scopi previdenziali, in parte a iniziative comuni relative all’accertamento dell’utilità generale della somministrazione di lavoro, o a favorire iniziative per l’inserimento o il reinserimento di lavoratori svantaggiati, oppure percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. Si tratta di norme generali sulla tutela del lavoro.
La prevalenza e soprattutto l’indefettibilità della natura previdenziale del fondo a fronte di altre destinazioni puramente eventuali delle risorse, il carattere nazionale del medesimo, la necessità di tener conto della «sostenibilità finanziaria complessiva del sistema», giustificano l’attrazione alle competenze statali anche di funzioni amministrative (v. sentenza n. 303 del 2003).
Le disposizioni impugnate dell’art. 13 disciplinano deroghe al regime generale del contratto di inserimento qualora i soggetti da inserire siano lavoratori svantaggiati. Riguardo ad esse si può osservare che, essendo la finalità quella di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di tali soggetti, gli strumenti usati attengono anche al regime retributivo e quindi all’ordinamento civile, oppure a diritti previdenziali e dunque a materie di competenza esclusiva statale.
La ricorrente Regione Emilia-Romagna osserva che il comma 6 dello stesso articolo, nel prevedere un regime transitorio «fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la materia», espressamente riconosce che questa appartiene alla competenza regionale.
Ora, a parte il rilievo che non può
essere una legge ordinaria a modificare l’assetto costituzionale del riparto
delle competenze legislative, le norme impugnate hanno ad oggetto la disciplina
di strutture e misure idonee a favorire l’inserimento dei soggetti svantaggiati
che attengono al regime privatistico o previdenziale, sicché non è a queste
misure che può riferirsi il rinvio ad una futura legislazione regionale.
In considerazione delle materie – ordinamento civile e previdenza – cui ineriscono le misure già stabilite, la disciplina transitoria non comporta alcuna lesione delle sfere di competenza regionale.
Infine, per quanto concerne le disposizioni dell’art. 14, si può osservare, da una parte, che esse contengono norme di principio, quale la previsione di una convenzione quadro, dall’altra, che è assicurato il coinvolgimento delle Regioni, dal momento che è previsto che le convenzioni «devono essere validate da parte delle regioni».
Si rileva, peraltro, che, in relazione ai menzionati artt. 13, commi 1 e 6, e 14, commi 1 e 2, la Regione ricorrente ha altresì lamentato la violazione dell’art. 76 Cost., sostenendo che tali norme non troverebbero alcun fondamento nella legge delega. Tali censure sono inammissibili poiché non si risolvono in una lesione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni.
13.— La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, in riferimento agli artt. 3, 4, 76, 117 e 118 Cost., l’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 276 del 2003, il quale stabilisce che «la disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all’articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione».
Il comma 3 dell’art. 4-bis suindicato a sua volta stabilisce che: «fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale».
La ricorrente sostiene che la norma censurata comporta una deroga irragionevole ad un principio fondamentale con lesione delle competenze regionali; deroga non prevista dalla legge di delegazione n. 30 del 2003.
Sulla ammissibilità della questione non possono sorgere dubbi una volta che si rilevi che la disposizione derogata dalla norma censurata comporta potestà normative delle Regioni, sulle quali la deroga stessa incide, limitandole.
Nel merito, la questione è fondata perché nessuna disposizione della legge n. 30 del 2003 prevede la deroga suindicata.
14.–– Occorre procedere a questo punto allo scrutinio delle questioni concernenti la seconda parte dell’art. 2 della legge n. 30 del 2003 e cioè dei principi e criteri direttivi finalizzati all’attuazione della delega per la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nonché di quelle relative alle disposizioni del d.lgs. n. 276 del 2003 che alla materia della suindicata delega si riconnettono, tenendo presenti i rilievi fatti con riguardo alle questioni relative alla prima parte della disposizione.
La norma detta i seguenti criteri e principi direttivi, cominciando dalla lettera b), in quanto la disposizione sub lettera a) è censurata soltanto dalla Regione Toscana, con impugnazione già dichiarata inammissibile:
«b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l’attività formativa svolta in azienda, confermando l’apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l’inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all’incidenza della stessa sull’allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l’inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l’adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all’impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell’attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di attuazione dell’attività formativa in azienda».
A tali disposizioni della legge di delegazione si ricollegano quelle del Titolo VI (Apprendistato e contratto di inserimento) del d.lgs. n. 276, distinte nel capo I per l’apprendistato (articoli da 47 a 53) e nel capo II per il contratto di inserimento (articoli da 54 a 60), il cui tenore, nel testo originario impugnato dalle ricorrenti – antecedente alle parziali modifiche, peraltro ininfluenti in questa sede, introdotte dal decreto correttivo n. 251 del 2004 relative agli artt. 53, comma 3, 55, comma 5, 59, comma 3 e all’aggiunta dell’art. 59-bis – era il seguente:
«art. 47 (Definizione, tipologie e limiti quantitativi). 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
art. 48 (Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione). 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l’accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
art. 49 (Apprendistato professionalizzante). 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso
di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato
professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di
età.
3. I contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione
del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di
apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere
inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di
apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del
contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del
piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere
acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di
stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il
datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile;
d) possibilità di
sommare i periodi di apprendistato svolti nell’àmbito del diritto-dovere di
istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel
rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3;
e) divieto per il
datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei
profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un
monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno
centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e
tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e
interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa
interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento
sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
d) registrazione della
formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un
tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
art. 50 (Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione). 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con
contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello
secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta
formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i
ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso
di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al
comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. Ferme restando le intese
vigenti, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i
soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e
le altre istituzioni formative.
art. 51 (Crediti formativi). 1. La qualifica professionale conseguita
attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
2. Entro dodici mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della
università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province
autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma
che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e
di quanto stabilito nell’Accordo in Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel d.m. 31 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
art. 52 (Repertorio delle professioni). 1. Allo scopo di armonizzare le
diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito
organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’istruzione, della
università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti
della Conferenza Stato-regioni.
art. 53 (Incentivi economici e
normativi e disposizioni previdenziali). 1. Durante il rapporto di
apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni
o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche
previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari
normative e istituti.
3. In attesa della riforma
del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi
di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica
della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la
realizzazione delle finalità di cui agli
articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto
a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
4. Resta ferma la disciplina
previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25, e successive modificazioni e integrazioni.
art. 54 (Definizione e campo di applicazione). 1. Il contratto di
inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un
determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel
mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età
compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di
lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più
di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che
desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per
almeno due anni;
e) donne di qualsiasi
età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile
determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone
riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap
fisico, mentale o psichico.
2. I contratti di inserimento
possono essere stipulati da:
a) enti pubblici
economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni
professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca,
pubblici e privati;
f) organizzazioni e
associazioni di categoria.
3. Per poter assumere
mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere mantenuto
in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di
inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A tale fine non
si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta
causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la
proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché i
contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in misura
pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si
considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro,
nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
4. La disposizione di cui al
comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla
assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di
inserimento.
5. Restano in ogni caso
applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge
23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di
reinserimento dei lavoratori disoccupati.
art. 55 (Progetto individuale di inserimento). 1. Condizione per
l’assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire
l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto
lavorativo.
2. I contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali unitarie determinano, anche all’interno degli enti bilaterali, le
modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare
riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai
fondi interprofessionali per la formazione continua, in funzione
dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore, nonché le
modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici
di comportamento diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo di cui al
comma 1.
3. Qualora, entro cinque mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia
intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del contratto
collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei piani
individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei
lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata
stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio
decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale accordo
interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni
espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di definizione
dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione
eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro dovrà
essere registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi
inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il
datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati
maggiorati del 100 per cento.
art. 56 (Forma). 1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta
e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di
inserimento di cui all’articolo 55.
2. In mancanza di forma
scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato.
art. 57 (Durata). 1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore
a nove mesi e non può essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione
di lavoratori di cui all’articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite
massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di
astensione per maternità.
3. Il contratto di
inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del
contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.
art. 58 (Disciplina del rapporto di lavoro). 1. Salvo diversa previsione dei
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di
cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti
con contratto di inserimento.
art. 59 (Incentivi economici e normativi). 1. Durante il rapporto di
inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni
o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del
contratto.
2. Fatte salve specifiche
previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di
inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi
alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in
materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo
riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 54,
comma, 1, lettere b), c), d),
e) ed f).
art. 60 (Tirocini estivi di orientamento). 1. Si definiscono tirocini estivi
di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un
adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso
l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini
orientativi e di addestramento pratico.
2. Il tirocinio estivo di
orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo
compreso tra la fine dell’anno accademico e scolastico e l’inizio di quello
successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.
3. Eventuali borse lavoro
erogate a favore del tirocinante non possono superare l’importo massimo mensile
di 600 euro.
4. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per
l’impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.
5. Salvo quanto previsto ai
commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e
al d.m.
25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.»
Preliminarmente va osservato
che la questione sollevata dalla Regione Toscana con riguardo all’art. 55,
comma 3, del decreto in oggetto, in riferimento all’art. 76 Cost., per un
presunto eccesso di delega, appare inammissibile, poiché la censura non si
traduce nella lesione delle competenze regionali.
Allo scrutinio nel merito delle singole questioni occorre far precedere alcune considerazioni di carattere generale.
La competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda la istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi.
La disciplina della istruzione e della formazione professionale che i privati datori di lavoro somministrano in ambito aziendale ai loro dipendenti – ed è il caso di rilevare che l’art. 6 della legge n. 30 del 2003 esclude che le deleghe di cui agli articoli da 1 a 5 si applichino ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate – da ritenere essenziale con riguardo alla causa mista propria dei contratti a contenuto formativo, di per sé non è compresa nell’ambito della suindicata competenza né in altre competenze regionali. La formazione aziendale rientra invece nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato in materia di ordinamento civile.
Su altro versante occorre rilevare che i contratti a contenuto formativo hanno subíto una evoluzione collegata da un lato alle esigenze della formazione continua, dall’altro alla previsione di tali schemi contrattuali, ed in specie dell’apprendistato, in relazione ad attività per le quali in passato tale tipo contrattuale non era considerato idoneo. Ciò risulta chiaramente dalla varietà delle tipologie di apprendistato come definite nell’art. 47 del d.lgs. n. 276 del 2003, con la indicazione anche di una forma di apprendistato «per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione».
Da quanto detto consegue il collegamento permanente che sotto alcuni aspetti si è venuto a stabilire tra gli schemi contrattuali di lavoro a contenuto formativo, in particolare dell’apprendistato, e l’ordinamento dell’istruzione; ordinamento quest’ultimo che, nella disciplina costituzionale delle attribuzioni delle competenze legislative, ha un regime particolare, con l’attribuzione allo Stato della potestà legislativa esclusiva riguardo alle norme generali sull’istruzione (art. 117, comma secondo, lettera n) e – per il resto – con la consueta ripartizione tra Stato e Regioni: attribuzione al primo della competenza a determinare i principi fondamentali ed alle seconde quella concernente le altre norme (art. 117, comma terzo), salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche (v. sentenza n. 13 del 2004).
Infine, le norme che pongono limiti quantitativi alle imprese nelle assunzioni di apprendisti a garanzia dell’occupazione in rapporti ordinari di lavoro e contro le strumentalizzazioni per fini impropri dell’apprendistato rientrano nella tutela del lavoro, materia di competenza concorrente, in relazione alla quale stabiliscono principi fondamentali.
Una volta chiarito che, alla luce delle considerazioni esposte, le molteplici interferenze di materie diverse non consentono la risoluzione delle questioni stesse sulla base di rigidi criteri, si può passare all’esame delle singole questioni.
15.— Le censure alle disposizioni dell’art. 2, lettera b), non sono fondate, ma le norme richiedono alcune esplicazioni.
La valorizzazione dell’attività formativa svolta in azienda anche nella prospettiva di «una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi dell’istruzione e della formazione», è un principio di carattere generale estraneo alla competenza esclusiva regionale, dal momento che espressamente non riguarda la formazione pubblica. I poteri autorizzatori che possono essere attribuiti agli enti bilaterali a loro volta non concernono quest’ultima. Infine, la previsione di un raccordo tra i sistemi dell’istruzione e della formazione ha carattere generale e di per sé non implica alcuna lesione di competenze regionali.
Non fondata è la questione concernente la disposizione di cui alla lettera c) perché la previsione di forme di apprendistato e di tirocinio di impresa tali da favorire «il subentro nell’attività di impresa» è norma destinata ad operare all’interno dei rapporti di lavoro, la cui disciplina è estranea alle competenze regionali.
Le disposizioni sub d) contengono prescrizioni concernenti strumenti e modalità d’inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro attinenti alla tutela del lavoro e si limitano alla enunciazione di principi generali.
Parimenti infondate e per le stesse ragioni appena esposte sono le questioni riguardanti le disposizioni di cui alle lettere e), f) e g) che contengono norme generali sui contratti a contenuto formativo e, più in particolare, sull’incentivazione al lavoro femminile.
Lo scrutinio delle censure sulle disposizioni di cui alle lettere h) ed i) va condotto congiuntamente a quello concernente le impugnative avverso le norme del d.lgs. n. 276 in materia di apprendistato (artt. da 47 a 53).
16.— L’art. 47 del d.lgs. n. 276 è censurato dalla sola Regione Marche la quale si duole che la disposizione contenga la disciplina esaustiva sia "delle tipologie di lavoro cui si applica il contratto di apprendistato”, sia del numero massimo di apprendisti che ogni singolo datore di lavoro può assumere.
Le censure risultano non fondate qualora si rilevi, per quanto concerne la prima parte, che la disposizione attiene all’ordinamento civile, mentre per quanto riguarda la seconda che la determinazione del numero massimo di apprendisti è principio fondamentale concernente un particolare profilo della tutela del lavoro.
Gli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs n. 276 sono impugnati nel loro complesso dalla Regione Marche, mentre il comma 4 dell’art. 48 ed il comma 5 dell’art. 49 sono censurati anche dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana e il comma 3 dell’art. 50 da queste ultime due. Tali impugnazioni sono correlative a quelle contro le disposizioni di cui alle lettere h) ed i) dell’art. 2 della legge n. 30 del 2003. Tutte le censure muovono dal presupposto che la formazione, in qualsiasi sede svolta, sia attribuzione esclusiva delle Regioni e delle Province autonome e che pertanto qualsiasi limitazione alla potestà legislativa o regolamentare delle ricorrenti comporti violazione dell’art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost.; alcune, con prospettazioni alternative o subordinate, fanno riferimento anche alla tutela e sicurezza del lavoro e lamentano che il legislatore statale non si sia limitato alla determinazione di principi fondamentali.
Le censure non sono fondate.
Occorre anzitutto sviluppare le considerazioni generali sub punto 15, con particolare riguardo all’apprendistato.
Se è vero che la formazione all’interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell’ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell’apprendistato né l’una né l’altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell’istituto. Occorre perciò tener conto di tali interferenze.
Infatti, la prima parte del comma 4 dell’art. 48, oggetto delle più specifiche censure di tutte le Regioni e della Provincia autonoma, se letta insieme alle disposizioni della seconda parte, dimostra quanto appena si diceva. Sotto la lettera b) è stabilita la previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito dal comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).
Del resto tutto l’art. 48 dimostra siffatta commistione di materie. Il primo comma contiene la previsione dei soggetti che possono essere assunti con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Il comma successivo prevede la finalizzazione del contratto al conseguimento di una qualifica professionale anche in considerazione dei crediti formativi e in raccordo a ciò che è stabilito dalla citata legge n. 53 del 2003. Il comma 3 contiene la disciplina civilistica del rapporto rientrante nell’ordinamento civile.
In tale situazione la previsione che le Regioni debbano regolamentare i profili formativi dell’apprendistato d’intesa con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (comma 4), non lede le competenze regionali e costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione.
Ad analoghe conclusioni si perviene riguardo alle questioni concernenti gli articoli 49 e 50 del d.lgs. n. 276, contenenti norme, sotto gli aspetti che qui interessano, simili anche se non identiche a quelle dell’art. 48, nonché riguardo alle questioni aventi ad oggetto le disposizioni di cui alle lettere h) ed i) della legge n. 30.
La Regione Marche, per l’intero, e la Regione Emilia-Romagna, solo riguardo al comma 2, hanno impugnato l’art. 51 del d.lgs. n. 276, concernente i crediti formativi che si acquisiscono attraverso il contratto di apprendistato (comma 1) ed il loro riconoscimento. In questo caso la definizione delle modalità del riconoscimento è attribuita ad organi dello Stato, ma è prevista l’intesa con le Regioni nonché il rispetto di quanto già stabilito nell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali del 18 febbraio 2000.
L’acquisizione dei crediti formativi attraverso il contratto di apprendistato – la cui disciplina, per ciò che attiene ai rapporti intersoggettivi tra datore e lavoratore, compresa la formazione all’interno dell’azienda, appartiene alla competenza dello Stato – giustifica la disciplina statale del riconoscimento dei crediti stessi, mentre il coinvolgimento delle Regioni è assicurato mediante lo strumento più pregnante di attuazione del principio di leale collaborazione e cioè attraverso l’intesa. Da tanto consegue l’inammissibilità della censura proposta nei confronti della medesima norma in riferimento all’art. 76 Cost., dal momento che l’asserito eccesso di delega comunque non ridonda in violazione della sfera di competenza regionale.
Argomenti non eguali, ma che nascono dallo stesso ordine d’idee, conducono a ritenere infondata la questione avente ad oggetto l’articolo 52 del d.lgs. n. 276, dal momento che le qualifiche professionali, la cui armonizzazione la norma disciplina, sono strettamente collegate ai crediti formativi ed il coinvolgimento regionale è assicurato dalla partecipazione dei rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni all’organismo all’uopo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 53 del citato d.lgs. n. 276, del resto espressi dalla sola Regione Marche con un generico riferimento alla violazione di competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, non hanno ragion d’essere. La disposizione, parzialmente modificata dal decreto correttivo n. 251 in modo irrilevante per quanto riguarda la questione di costituzionalità, nel suo comma 1 contiene norme rientranti nell’ordinamento civile (categorie d’inquadramento degli apprendisti); nel suo comma 2 contiene norme concernenti l’ordinamento civile e principi fondamentali in tema di tutela e sicurezza del lavoro, a seconda degli istituti rispetto ai quali operano i limiti numerici nel cui computo non rientrano gli apprendisti; nel comma 3 contempla, in primo luogo il mantenimento in via provvisoria della disciplina degli incentivi ed inoltre il principio che questi sono condizionati alla verifica della formazione svolta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, verifica che, concernendo sia la formazione svolta in azienda, sia quella extra-aziendale, non è illegittimo sia regolata dal Ministro una volta garantito il pieno coinvolgimento delle Regioni mediante la suindicata intesa. La seconda parte del comma 3 è stata modificata dall’art. 11 del d.lgs. n. 251 del 2004 in modo non influente rispetto alla questione di costituzionalità.
Il comma 4, riguardante il mantenimento dell’attuale disciplina previdenziale e assistenziale, non è specificamente oggetto di doglianze.
17.— Gli articoli da 54 a 60, costituenti il Capo II del Titolo VII del decreto impugnato, contengono la disciplina del contratto d’inserimento (articoli da 54 a 59) e quella dei tirocini estivi di orientamento (articolo 60).
I commi 1 e 2 dell’art. 54, impugnato dalle Regioni Marche e Toscana, definiscono il contratto d’inserimento e prevedono i soggetti abilitati a stipularlo. Sono norme che rientrano nell’ordinamento civile dalle quali nessuna lesione deriva alle competenze regionali. I commi che seguono regolano il numero di contratti d’inserimento stipulabili con riguardo ai lavoratori legati da tale tipo di rapporto e che siano stati mantenuti in servizio. Si tratta di principi fondamentali in materia di tutela del lavoro, sicché anche in tali disposizioni non si rinvengono lesioni di attribuzioni regionali.
L’art. 55 disciplina il progetto individuale d’inserimento ed il comma 1 stabilisce che «condizione per l’assunzione con contratto d’inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo».
La previsione della finalizzazione del progetto alla garanzia dello «adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo» induce a ritenere che ciò che viene in primo piano sia il profilo intersoggettivo contrattuale del particolare tipo di rapporto di lavoro: competenze professionali del lavoratore e contesto lavorativo e dunque particolarità dell’azienda e delle sue articolazioni, cioè aspetti rientranti nell’ordinamento civile. Il ricorso eventuale ai fondi per la formazione continua, per la realizzazione del progetto di cui al comma 2, non equivale a determinare la relativa disciplina di questo. Si deve soggiungere che la norma non esclude che le Regioni possano porre a disposizione delle parti del rapporto strutture idonee a supportare l’attuazione del progetto d’inserimento.
L’intervento in via amministrativa del Ministro è previsto soltanto come sostitutivo di quello privatistico delle parti sociali.
Gli articoli 56 e 57 del d.lgs. n. 276 contengono la disciplina della forma, della durata e delle eventuali cause di sospensione del rapporto (servizio militare o civile, astensione per maternità) e il divieto di rinnovazione tra le stesse parti, ossia aspetti prettamente privatistici, la cui regolamentazione rientra nell’ambito dell’ordinamento civile. Le denunce della Regione Marche – che lamenta l’esorbitanza da parte della disciplina statale nella sfera di competenza regionale – sono pertanto non fondate.
Gli articoli 58 e 59 del d.lgs.,
anch’essi impugnati soltanto dalla Regione Marche, contengono la disciplina di
aspetti del rapporto intersoggettivo (art. 58, comma 1, e art. 59, comma 1)
oppure principi fondamentali in tema di tutela del lavoro (numero massimo di
lavoratori assunti con contratti d’inserimento, esclusione di tali lavoratori
dal computo dei limiti numerici, disciplina generale degli incentivi
economici). Irrilevante, ai fini della questione di costituzionalità, è la
modifica introdotta dall’art. 13 del decreto correttivo n. 251 del 2004.
Anche tali disposizioni non
sconfinano negli ambiti di competenze regionali.
Fondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 del d. lgs. n. 276, proposta dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.
Infatti, la disciplina dei tirocini estivi di orientamento, dettata senza alcun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclusiva delle Regioni.
18.— Gli articoli da 70 a 73 del
d.lgs. n. 276 sono stati impugnati dalla Regione Marche mediante un generico
riferimento alle competenze regionali in materia di tutela e sicurezza del
lavoro; i primi due articoli sono stati impugnati anche dalla Regione Toscana
con argomenti analoghi, ma l’impugnazione dell’art. 71 è inammissibile, perché
la disposizione non è prevista tra quelle da impugnare nella delibera della
Giunta regionale di autorizzazione all’impugnazione.
Inoltre, il d.lgs. correttivo n. 251 del 2004 ha modificato l’art. 70, comma 2, e integralmente sostituito l’art. 72, in modo peraltro non influente ai fini della decisione delle relative questioni.
Le disposizioni suindicate concernono
la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, cioè di quelle
prestazioni di natura meramente occasionale nell’ambito dei piccoli lavori
domestici, di giardinaggio, d’insegnamento supplementare, di collaborazione con
enti o associazioni per lo svolgimento di lavori di emergenza, prestazioni
tutte accomunate dalla caratteristica di dar luogo in un anno solare a compensi
che non superino un determinato tetto. Si tratta di prestazioni che o non
rientravano in alcuna normativa, oppure rientravano in regolamentazioni
raramente di fatto osservate.
La normativa concerne in modo prevalente – se non esclusivo – aspetti privatistici e previdenziali relativi alle prestazioni suindicate e la circostanza che essa riguardi soggetti ai margini del mercato del lavoro attiene alle motivazioni di politica legislativa e non agli strumenti di cui il legislatore si è avvalso.
In conclusione, anche le questioni aventi ad oggetto gli articoli da 70 a 73 non sono fondate, dovendo tali norme considerarsi rientranti in materie di competenza esclusiva dello Stato piuttosto che in quella della tutela e sicurezza del lavoro.
Parimenti infondata è, infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 74 che prevede, per escluderne ogni rilievo lavoristico, le prestazioni occasionali riguardanti attività agricole, eseguite a favore di parenti o affini sino al terzo grado.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia ogni decisione in ordine agli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);
riuniti i giudizi;
dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti della predetta legge n. 30 del 2003;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, nonché dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettere e) ed f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 24 Cost., dalla Regione Basilicata con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), sollevata, in riferimento all’art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 97 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 76 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 117 Cost., dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 23) e 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettere b), c) e d), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettere f), h) ed m), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere b) e h), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche, Emilia-Romagna e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed i), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), della legge n. 30 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettere e) e f), della legge n. 30 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 117 Cost., dalla Regione Basilicata, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, prima parte, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., dalle Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost., dalle Regioni Marche e Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevata, in riferimento all’art. 117 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 47 a 59 nonché da 70 a 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Marche con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, 54, 55, commi 1, 2 e 4, e 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, 49, comma 5, 50, comma 3, e 51, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, comma 4, e 49, comma 5, del decreto legislativo n. 276 del 2003, sollevate, in riferimento agli artt. 8, numero 29), e 9, numeri 2), 4) e 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed alle relative norme di attuazione dello statuto medesimo, nonché all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
Valerio ONIDA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.