Sentenza n. 151 del 2023

SENTENZA N. 151

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, promosso dal Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di G. M., con ordinanza dell’11 novembre 2022, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2023 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 7 giugno 2023.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza dell’11 novembre 2022, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2022, il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, della Costituzione, nonché al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e all’art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

1.1.– Il rimettente premette di doversi pronunciare sull’imputazione, a carico di G. M., per i delitti di violenza privata (art. 610 del codice penale) e di danneggiamento (art. 635, primo comma, cod. pen.).

Dall’ordinanza di rimessione si ricava che, all’udienza dell’8 novembre 2022, il pubblico ministero ha prodotto dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa, espressamente accettata dall’imputato. In esito alla successiva udienza dell’11 novembre 2022, l’autorità procedente ha dichiarato chiuso il dibattimento e, contestualmente, ha disposto la sospensione del giudizio e ha sollevato le presenti questioni di legittimità costituzionale.

2.– A sostegno della rilevanza delle questioni, il giudice a quo osserva come, nel corso del giudizio, i termini di esercizio dell’azione penale in relazione ai delitti ascritti all’imputato sarebbero mutati per effetto dell’approvazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). Quest’ultimo, all’art. 2, comma 1, lettere e) ed n), ha infatti stabilito, per i delitti di violenza privata e di danneggiamento, la procedibilità a querela della persona offesa. Poiché il mutamento del regime di procedibilità determina un ampliamento delle fattispecie estintive in relazione ai medesimi reati, le novità introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 rappresenterebbero «il terreno elettivo di applicazione del principio di retroattività della norma penale più favorevole al reo», in grado di rendere necessaria, nel giudizio a quo, l’adozione di una sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell’art. 531 del codice di procedura penale, a seguito dell’intervenuta estinzione di entrambi i reati ascritti all’imputato, per i quali non ricorrono le condizioni eccezionali che i novellati artt. 610, terzo comma, e 635, quinto comma, cod. pen. stabiliscono affinché i reati siano procedibili d’ufficio.

Il d.lgs. n. 150 del 2022, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 e in assenza di esplicite previsioni relative alla sua vacatio, era destinato a entrare in vigore il 1° novembre 2022, decorso l’ordinario termine di quindici giorni stabilito dall’art. 73, terzo comma, Cost.

2.1.– A impedire un simile esito è stato, tuttavia, il d.l. n. 162 del 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022 ed entrato in vigore, in forza di quanto stabilito dal suo art. 9, il giorno stesso della pubblicazione, il cui art. 6 ha aggiunto, nel corpo del d.lgs. n. 150 del 2022, l’art. 99-bis, ai sensi del quale «[i]l presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022».

Per effetto del differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 al 30 dicembre 2022, non potrebbe dispiegarsi, nel giudizio a quo, la concreta efficacia dei più favorevoli mutamenti del regime di procedibilità dei reati per cui si procede, benché, a seguito della remissione della querela e della conseguente accettazione ad opera dell’imputato, sussistano le condizioni per ritenere estinto il reato. Né, ad avviso del rimettente, sussisterebbero le condizioni affinché, in applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., nei confronti dell’imputato sia pronunciata una sentenza di assoluzione, non essendo emersa, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (è richiamata la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490), alcuna circostanza tale da escludere, in maniera incontrovertibile, l’esistenza dei fatti contestati, la loro rilevanza penale ovvero la non commissione degli stessi da parte dell’imputato.

3.– Nel merito, l’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 si porrebbe, anzitutto, in contrasto con l’art. 73, terzo comma, Cost.

La disciplina costituzionale del termine di vacatio legis, pur ammettendo la possibilità che il legislatore detti un termine diverso, per l’entrata in vigore delle leggi, da quello di quindici giorni contenuto nel precetto costituzionale, riserverebbe tale facoltà alle «leggi stesse», intendendosi per tali quelle il cui periodo iniziale di vigenza viene differito. Vi sarebbe, pertanto, uno «stretto e inscindibile legame tra una legge (o altro atto ad ess[a] equiparato) ed il relativo termine di entrata in vigore, tanto da escludere la possibilità che un atto normativo possa incidere sui termini di vacatio legis riguardanti altri e diversi atti normativi».

Inerendo l’entrata in vigore delle leggi alla fase del procedimento legislativo riguardante l’integrazione della loro efficacia, ad avviso del rimettente si dovrebbe ritenere che non possa spettare ad altra legge, o ad altro atto a essa equiparato, modificare aspetti del procedimento riferibili unicamente all’atto normativo che di quel procedimento costituisce l’esito finale.

Né, d’altra parte, si potrebbe ritenere che l’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 costituisca una norma di diritto transitorio. Mentre queste ultime, infatti, differiscono l’applicabilità di una o più disposizioni ad un momento successivo a quello della sua entrata in vigore, scopo del citato art. 6 è di influire, differendola, sulla vigenza stessa della legge, «che rappresenta un segmento procedimentale all’interno del più ampio, ma pur sempre unitario, procedimento di formazione degli atti legislativi, la cui disciplina […] gode di integrale e piena copertura costituzionale». Tanto si ricaverebbe non solo dalla rubrica dell’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022 («Entrata in vigore»), introdotto dalla disposizione censurata, ma anche dalle relazioni, illustrativa e tecnica, che accompagnano il disegno di legge di conversione del d.l. n. 162 del 2022.

4.– Sarebbe, inoltre, violato l’art. 77, secondo comma, Cost.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata sarebbe stata introdotta per il tramite del decreto-legge in assenza dei necessari presupposti di necessità e di urgenza, come è dimostrato dalla circostanza che le disposizioni contenute nel d.l. n. 162 del 2022 non solo sono marcatamente eterogenee, ma di esse e del provvedimento che le contiene è anche impossibile «individuare una complessiva ratio ed un’unitaria finalità […], che sia in grado di abbracciare tutte le eterogenee norme in esso raccolte, tra le stesse non ravvisandosi alcuna coerenza, né dal punto di vista oggettivo-materiale, né dal punto di vista finalistico-funzionale».

L’eterogeneità materiale emergerebbe dal fatto che il decreto-legge in questione interviene in due settori tra loro affatto distinti come sono l’ordinamento penale (articoli da 1 a 6) e la «profilassi internazionale/tutela della salute/protezione civile» (art. 7).

Con riguardo, invece, all’aspetto teleologico, le disposizioni contenute nel d.l. n. 162 del 2022 si mostrerebbero per più ragioni eterogenee, sia perché in esso si alternano misure volte a disporre la cessazione di efficacia di disposizioni previgenti e misure che introducono nuove discipline, sia perché tali misure sarebbero in alcuni casi «di natura apertamente strutturale e/o definitiva» (l’introduzione di un nuovo delitto, la disciplina dei benefici penitenziari in materia di ergastolo ostativo e l’anticipata cessazione dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie), mentre in altri casi (tra cui proprio quello contenuto nell’art. 6, qui censurato) l’intervento avrebbe natura dichiaratamente temporanea.

Alla luce di ciò, non sarebbe dato «rinvenire alcuna unitaria finalizzazione delle eterogenee norme in esso raccolte», né potrebbe «individuarsi una vera e propria omogeneità di scopo, così risultandone l’adozione, da parte del Governo, costituzionalmente illegittima».

Dalla lettura del preambolo del decreto-legge, come anche dalle relazioni tecnica e illustrativa che accompagnano il disegno di legge di conversione, si ricaverebbe inoltre che la finalità sottesa all’adozione dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 – consistente nella necessità di «consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma» – nulla avrebbe a che fare con gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni afferenti agli altri ambiti e finalità contenuti nel medesimo decreto.

In conclusione, la scelta di differire l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, oltre a non potersi ricondurre a un evento straordinario e imprevedibile, si mostrerebbe tipologicamente, funzionalmente e finalisticamente eterogenea rispetto alle altre misure contenute nel d.l. n. 162 del 2022. Né tale conclusione potrebbe essere messa in discussione ritenendo che a giustificare l’intervento normativo del Governo sia stato, in quel caso, il mutamento della compagine ministeriale e dell’indirizzo politico da questa espresso, «pena un’inammissibile alterazione della forma di governo disegnata dalla Carta costituzionale, che attribuisce e riserva esclusivamente al Parlamento la funzione legislativa».

5.– Da ultimo, l’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 contrasterebbe con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7, paragrafo 1, CEDU e 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, perché, come effetto del differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, si determinerebbe «un’ultrattiva applicazione in malam partem della precedente disciplina».

Benché non riconducibile al portato dell’art. 25 Cost., infatti, il principio di retroattività della lex mitior rinverrebbe il suo fondamento, come chiarito da questa Corte (sono richiamate le sentenze n. 198 del 2022 e n. 215 del 2008), nell’art. 3 Cost., interpretato alla luce degli apporti forniti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione alle garanzie contenute nell’art. 7 CEDU.

Deroghe a tale principio potrebbero ritenersi ammissibili a condizione di essere assistite da una ragionevole giustificazione che, tuttavia, non sarebbe dato rinvenire nella disposizione censurata, affetta da un’intrinseca irragionevolezza. Essa, infatti, non supererebbe il vaglio di necessità, in quanto l’«indiscriminato e generalizzato differimento della vigenza di un intero corpus normativo» sacrificherebbe, in modo appunto irragionevole, il diritto dei singoli ad essere giudicati in base agli apprezzamenti attualmente operati dal legislatore sul disvalore del fatto compiuto rispetto al «bene-interesse dell’efficienza del processo e dell’amministrazione della giustizia».

Le esigenze organizzative addotte dal preambolo del d.l. n. 162 del 2022 a giustificazione del differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, infatti, potrebbero avere rilievo unicamente in relazione a quelle previsioni in esso contenute che abbiano un concreto impatto sull’organizzazione del «servizio giustizia», mentre non sarebbero invocabili per le modifiche attinenti al diritto penale sostanziale, tanto più che, nel caso del mutamento del regime di procedibilità, ciò determinerebbe la compressione dei diritti dei singoli, che non si vedrebbero riconosciuto il «perfezionamento di già maturate fattispecie estintive della punibilità».

5.1.– Infine, il Tribunale di Siena osserva che non sarebbe possibile interpretare la disposizione censurata in modo conforme a Costituzione, ritenendo – sulla scia di alcune pronunce della Corte di cassazione (sono richiamate sezione prima penale, sentenze 14 maggio-30 settembre 2019, n. 39977 e 18 maggio-27 novembre 2017, n. 53602) – che lo ius novum più favorevole al reo sia applicabile già durante il periodo di vacatio legis.

In senso contrario deporrebbe, innanzi tutto, l’impossibilità che una legge, durante il periodo di vacatio, possa produrre effetti nell’ordinamento, con la conseguenza che l’ipotizzata applicazione della norma più favorevole sarebbe da escludersi in ragione del fatto che «nessun fenomeno di successione di leggi penali nel tempo può mai predicarsi con riferimento a norme non entrate in vigore».

Inoltre, nella vicenda in esame non si tratterebbe, come nei richiamati casi decisi dalla Corte di cassazione, di un’ipotesi di abolitio criminis ma di lex mitior sopravvenuta, con la conseguenza che la portata retroattiva rinverrebbe il suo fondamento nel principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., di per sé bilanciabile con altri e contrapposti interessi, e non con il principio fondamentale di cui all’art. 25 Cost.

6.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate.

6.1.– Da un primo punto di vista, le questioni sarebbero manifestamente irrilevanti, perché, una volta decorso (il 30 dicembre 2022) il termine per l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, il nuovo regime di procedibilità a querela sarà comunque applicabile nel giudizio a quo, indipendentemente dall’accoglimento o dal rigetto delle stesse.

Per la medesima ragione, questa Corte potrebbe restituire gli atti al giudice a quo per mutamento del quadro normativo di riferimento.

Da un ulteriore punto di vista, le questioni sarebbero inammissibili perché il rimettente muove da un presupposto interpretativo erroneo, consistente nella valorizzazione, ai fini dell’effetto da ricondursi al mutamento del regime di procedibilità nel giudizio a quo, della remissione della querela intervenuta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

Ad avviso dell’Avvocatura, in un momento in cui i reati ascritti all’imputato continuavano ad essere procedibili d’ufficio, la presentazione della querela così come la sua successiva remissione dovrebbero considerarsi inutiliter datae ai fini del legittimo esercizio dell’azione penale e della sua prosecuzione. Ciò, del resto, sarebbe chiaramente dimostrato dal fatto che il d.lgs. n. 150 del 2022 regolerebbe la fattispecie transitoria attinente al mutamento del regime di procedibilità, stabilendo che l’autorità giudiziaria è chiamata a «investire la persona offesa della valutazione circa la proposizione o meno della querela, senza deroghe di tipo alcuno e, quindi, senza che rilevino vicende pregresse, quale quella accaduta nel processo in esame». Pertanto, la presentazione della querela sarebbe dovuta avvenire nelle forme disciplinate dal d.lgs. n. 150 del 2022, senza che sull’applicabilità del più favorevole regime in esso contenuto possa avere alcun effetto la remissione intervenuta in un momento antecedente alla sua entrata in vigore.

6.2.– Le questioni dovrebbero ritenersi, in ogni caso, non fondate.

Non sussisterebbe, innanzi tutto, la violazione dell’art. 73, terzo comma, Cost., perché non sarebbe fondata la premessa secondo cui solo la legge la cui entrata in vigore viene differita o anticipata rispetto all’ordinario termine quindicinale potrebbe disporre in deroga al precetto costituzionale. Così come il legislatore può decidere di abrogare una legge, a maggior ragione potrebbe, secondo l’Avvocatura, disporre della sua entrata in vigore. Inoltre, ove si accedesse all’argomento del rimettente, se ne dovrebbe ricavare che al Parlamento sarebbe precluso di modificare con legge il termine di entrata in vigore di un decreto legislativo adottato dal Governo.

Il disposto dell’art. 73, terzo comma, Cost., al contrario, dovrebbe essere interpretato nel senso che il termine di entrata in vigore può essere stabilito, o comunque modificato, solamente da un atto di rango legislativo, come del resto avvenuto nel caso di specie per effetto dell’introduzione, all’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, di un termine di entrata in vigore diverso da quello originariamente stabilito.

Non sarebbe violato neanche l’art. 77, secondo comma, Cost.

L’urgenza del provvedere andrebbe ravvisata nell’esigenza di «interven[ire] sul profilo transitorio allo scopo di prolungare il lasso di tempo previsto per il passaggio da un regime processuale e sostanziale a un altro», tenuto conto dei paventati rischi di confusione nell’applicazione dei nuovi istituti.

Tale finalità emergerebbe chiaramente dal preambolo del d.l. n. 162 del 2022 e dalla ivi richiamata finalità di consentire una «più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma».

Quanto, infine, alla prospettata violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., questa non sussisterebbe perché la disposizione censurata non è intervenuta a limitare la retroattività in bonam partem della nuova disciplina, ma ne avrebbe posposto l’entrata in vigore, con la conseguenza che non sarebbe consentito parlare di una successione di leggi rispetto alla quale invocare l’applicazione di una lex mitior.

7.– Con atto depositato il 30 dicembre 2022, ha presentato un’opinione scritta, in qualità di amicus curiae, l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici APS, adducendo ragioni a sostegno dell’ammissibilità e della fondatezza delle questioni.

L’opinione è stata dichiarata ammissibile con decreto presidenziale del 2 maggio 2023.

Considerato in diritto

1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, poi convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, Cost., nonché al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, paragrafo 1, CEDU e all’art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

1.1.– Il rimettente premette di doversi pronunciare sui delitti di violenza privata e danneggiamento ascritti a G. M. rispetto ai quali è intervenuta, nel corso dell’udienza dell’8 novembre 2022, remissione della querela accettata dall’imputato.

Si duole, quindi, dell’impossibilità di applicare le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022 – e, segnatamente, l’art. 2, comma 1, lettere e) ed n) – che hanno mutato in senso favorevole all’imputato il regime di procedibilità per i delitti in questione, condizionandolo alla presentazione della querela da parte della persona offesa. Tale impossibilità, in particolare, discenderebbe dal differimento, disposto dalla norma censurata, del termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, dal 1° novembre 2022 (per effetto del decorso del termine quindicinale decorrente dalla pubblicazione dello stesso, avvenuta il precedente 17 ottobre) al 30 dicembre 2022, secondo quanto previsto dall’art. 99-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, introdotto dalla disposizione censurata.

2.– Prima di esaminare le questioni, è necessario inquadrare brevemente il contesto normativo entro il quale è stato modificato, ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, il regime di procedibilità di alcuni reati e le vicende che ne hanno interessato l’entrata in vigore.

Con l’art. 1, comma 1, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi «per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive […]».

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il d.lgs. n. 150 del 2022, intervenendo su ampi settori del diritto penale sostanziale e processuale e riformando organicamente il sistema della giustizia riparativa, al fine di garantire l’efficienza della giustizia penale, anche alla luce della necessità di raggiungere gli obiettivi finali (milestones) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), uno dei quali è quello di ridurre del venticinque per cento, entro il 2026, la durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

Tra gli strumenti volti a perseguire tale obiettivo, l’art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega contenuti nell’art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021, ha esteso il regime di procedibilità a querela per i reati contro la persona e il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità.

Mediante l’estensione del regime di procedibilità a querela, il legislatore ha inteso valorizzare il ricorso alla sanzione penale come extrema ratio, così da perseguire finalità di natura deflativa, incentivando al contempo condotte di tipo riparatorio e risarcitorio, anch’esse idonee a produrre l’estinzione del reato per il fatto di integrare una delle ipotesi di remissione tacita della querela (art. 152 cod. pen.) e di estendere l’ambito di applicazione delle cause di estinzione già esistenti (come nel caso delle condotte riparatorie previste dall’art. 162-ter cod. pen.).

In considerazione dell’ampliamento dello spazio di operatività del regime di procedibilità a querela, il legislatore delegato è intervenuto anche a disciplinare, con la disposizione transitoria contenuta nell’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, gli effetti transitori del nuovo regime e la sua applicabilità ai fatti occorsi e ai procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della riforma.

Muovendo dal presupposto, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, per cui la procedibilità a querela ha natura mista, sostanziale e processuale, la cui introduzione rappresenta una modifica di favore per l’imputato, applicabile retroattivamente ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., il richiamato art. 85, nel suo testo originario, ha inteso modulare gli effetti nel tempo della modifica individuando un duplice regime di applicabilità, differenziato a seconda che, per i reati commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto e divenuti perseguibili a querela della persona offesa, sia stata promossa o meno l’azione penale.

Secondo l’art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, «[p]er i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». Quando invece, per i medesimi reati, l’azione penale sia stata già esercitata alla data di entrata in vigore del decreto, il comma 2 del citato articolo prevedeva che «il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il pubblico ministero».

2.1.– Il d.lgs. n. 150 del 2022, nel testo emanato dal Presidente della Repubblica il 10 ottobre 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del successivo 17 ottobre, non conteneva alcuna previsione relativa alla sua entrata in vigore. Di conseguenza, il termine di vacatio legis era quello di quindici giorni stabilito dall’art. 73, terzo comma, Cost., sicché la sua entrata in vigore sarebbe dovuta avvenire il 1° novembre 2022.

Con l’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, pubblicato ed entrato in vigore il 31 ottobre 2022, è stato aggiunto, nel corpo del d.lgs. n. 150 del 2022, l’art. 99-bis, il quale prevede che «[i]l presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022». Per effetto di tale differimento dell’entrata in vigore, l’efficacia delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022, ivi comprese quelle dianzi richiamate, non decorre più dalla originaria data di esaurimento del periodo di vacatio legis, ma da quello ulteriore che il legislatore d’urgenza ha individuato apportando, nel corpo dello stesso decreto, un’espressa modifica volta a derogare all’implicito termine quindicinale originariamente operante.

Dal preambolo del d.l. n. 162 del 2022 si ricava che le ragioni di straordinaria necessità e urgenza addotte a sostegno del differimento sono state individuate dal Governo nell’obiettivo di «consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma».

Le modifiche apportate in sede di conversione al testo originario del decreto-legge hanno inciso, tra l’altro, su diverse disposizioni transitorie contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022, tra le quali quella contenuta nel richiamato art. 85. In particolare, con l’art. 5-bis del d.l. n. 162 del 2022, come convertito, è stato sostituito il comma 2 del medesimo art. 85, che attualmente limita l’ambito di operatività dell’obbligo del giudice di informare la persona offesa sulla possibilità di presentare la querela alla sola ipotesi in cui l’imputato sia sottoposto a misure cautelari. Di conseguenza, l’unica disposizione di portata generale relativa all’applicabilità delle nuove fattispecie procedibili a querela per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 è quella contenuta nel comma 1 del medesimo art. 85, che individua il dies a quo per la presentazione della querela da parte della persona offesa che abbia avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato nella data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Nessuna modifica è stata invece apportata, in sede di conversione, all’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, disposizione censurata nel presente giudizio, con la conseguenza che il d.lgs. n. 150 del 2022 è entrato in vigore il 30 dicembre 2022.

3.– Poste tali premesse, è ora possibile affrontare le eccezioni di inammissibilità avanzate dall’Avvocatura generale.

3.1.– Con una prima eccezione, l’Avvocatura deduce il difetto di rilevanza delle questioni sollevate, muovendo dalla constatazione che, per effetto dell’avvenuta entrata in vigore (in data 30 dicembre 2022) del d.lgs. n. 150 del 2022, il nuovo regime di procedibilità a querela da esso introdotto sarebbe attualmente «comunque e senz’altro applicabile al giudizio a quo», indipendentemente dalla pronuncia di questa Corte. Si sostiene, infatti, che quale che sia l’esito del presente giudizio di legittimità costituzionale, la decisione resa non avrebbe alcuna concreta influenza nel giudizio principale, essendosi nella sostanza consumata ed esaurita la fase di vacatio legis posta alla base della rilevanza delle questioni sollevate.

L’eccezione non può essere accolta.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la valutazione del giudice a quo sulla rilevanza supera il vaglio di ammissibilità allorché «il rimettente illustri in modo non implausibile “le ragioni che giustificano l’applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale” (ex plurimis, sentenza n. 105 del 2018)» (sentenza n. 85 del 2020).

Nel caso di specie, tale onere argomentativo è soddisfatto nel momento in cui il rimettente, chiamato a pronunciarsi sulla remissione della querela presentata dalla persona offesa all’udienza dell’8 novembre 2022 e sulla contestuale accettazione di essa da parte dell’imputato, ha ritenuto di non poter dichiarare l’estinzione del reato, in applicazione del regime più favorevole contenuto nel d.lgs. n. 150 del 2022, a causa del differimento dell’entrata in vigore di esso operato dalla disposizione censurata.

Il successivo spirare, al 30 dicembre 2022, del termine di vacatio così differito, e la conseguente entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, costituiscono pertanto il fisiologico esaurimento della fattispecie normativa posta alla base delle censure contenute nell’ordinanza, senza che ciò faccia venire meno la rilevanza delle questioni sollevate, atteso che questa «riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato» (sentenza n. 69 del 2010) e che ogni eventuale modificazione della norma censurata comunque idonea a far venire meno i dubbi di legittimità costituzionale «n[on] legittima questa Corte a dichiarare le questioni inammissibili per “irrilevanza sopravvenuta”» (ordinanza n. 243 del 2021).

Né, d’altra parte, può ritenersi che l’assenza di una concreta influenza della decisione resa da questa Corte nel giudizio a quo possa assumere rilievo alla luce della mancata utilità per le parti (e per l’imputato in particolare), considerato che, per giurisprudenza costante, questo è un aspetto che non spiega alcun effetto sulla rilevanza della questione (sentenze n. 88 del 2022, n. 172 e n. 59 del 2021, n. 254 del 2020).

3.2.– Per le medesime ragioni, non può essere accolta la richiesta dell’Avvocatura di restituire gli atti al giudice a quo «per mutamento del quadro normativo di riferimento».

Come si è visto, nella vicenda in esame non ricorre un’ipotesi di ius superveniens, cui questa Corte subordina la necessità di un nuovo vaglio – ad opera del rimettente – sui presupposti del giudizio di legittimità costituzionale. La successiva entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e, con essa, l’intervenuta applicabilità del regime di procedibilità a querela per i delitti ascritti all’imputato nel giudizio principale, costituiscono infatti la conseguenza del prodursi degli effetti della norma oggetto del presente giudizio, censurata dal rimettente in ragione dell’impossibilità di applicare la normativa più favorevole all’imputato all’udienza dell’8 novembre 2022, e cioè in un momento successivo al decorso del periodo di vacatio legis originariamente previsto.

Né, al medesimo fine, può assumere rilievo la possibilità, adombrata nell’atto di intervento, che il giudice a quo rinviasse la trattazione dell’udienza a un momento successivo al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), atteso che, come non implausibilmente sostenuto nell’ordinanza di rimessione, tale rinvio non può tradursi in un obbligo per l’autorità procedente.

3.3.– Ad avviso dell’Avvocatura, le questioni sarebbero inammissibili anche perché il rimettente avrebbe ritenuto potenzialmente applicabile il nuovo e più favorevole regime di procedibilità a querela nel presupposto che quest’ultimo, ove non se ne fosse differita la vigenza, avrebbe fatto sorgere per il giudice l’obbligo di un’immediata declaratoria di estinzione del reato per effetto della remissione della querela e della sua contestuale accettazione. L’assunto del rimettente, tuttavia, sarebbe erroneo, perché la remissione della querela e la sua accettazione, intervenute in un momento in cui i delitti erano ancora sottoposti al regime della procedibilità d’ufficio, dovrebbero considerarsi inutiliter datae.

Peraltro, aggiunge l’Avvocatura, lo stesso d.lgs. n. 150 del 2022 contiene una disciplina transitoria concernente gli effetti conseguenti al mutamento del regime di procedibilità, secondo la quale spetterebbe al giudice procedente informare la persona offesa della possibilità di presentare la querela, «senza che rilevino vicende pregresse, quale quella accaduta nel corso del processo in esame, nel quale del tutto inutilmente […] la persona offesa ha prima proposto querela e, poi, manifestato la volontà di rimetterla».

Anche tale eccezione non può essere accolta.

Esaminato dalla prospettiva del «controllo esterno» sulle motivazioni contenute nell’ordinanza di rimessione quanto alla rilevanza delle questioni, cui questa Corte costantemente si attiene (sentenze n. 113 del 2023, n. 264 e n. 203 del 2022, n. 189 e n. 183 del 2021), il ragionamento del giudice rimettente, che ha ritenuto di attribuire valore assorbente all’avvenuta remissione della querela e alla sua contestuale accettazione ad opera dell’imputato, non può ritenersi affatto privo di fondamento.

Si tratta, infatti, di un’opzione interpretativa che trova conforto nella giurisprudenza di legittimità successiva all’ordinanza di rimessione. La Corte di cassazione ha, invero, affermato che la espressa rinuncia a proporre querela da parte della persona offesa, come anche la remissione di una querela già presentata, cui sia seguita accettazione da parte de dall’imputato, determinano l’obbligo per il giudice di dichiarare l’estinzione del reato, senza che tale esito sia precluso dalla necessità di rispettare il regime previsto dall’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 (Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenze 9 febbraio-2 maggio 2023, n. 18003 e n. 18004, sentenza 23 marzo-26 aprile 2023, n. 17206; sezione seconda penale, sentenza 20 gennaio-1° marzo 2023, n. 8938).

Non implausibilmente, dunque, il rimettente ha ritenuto che alla declaratoria di estinzione del reato per difetto di una condizione di procedibilità si potesse pervenire, nel giudizio a quo, a seguito della remissione della querela presentata dalla persona offesa e della successiva accettazione.

4.– Venendo al merito, la questione da esaminare preliminarmente, in quanto attinente al corretto esercizio della funzione normativa primaria (sentenze n. 8 del 2022, n. 115 del 2020, n. 288 del 2019), è quella relativa alla dedotta violazione dei presupposti della decretazione d’urgenza stabiliti dall’art. 77, secondo comma, Cost.

Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata sarebbe stata introdotta con decreto-legge in assenza dei requisiti straordinari di necessità e urgenza, ciò che sarebbe dimostrato sia dal carattere non imprevedibile della situazione da esso regolata (la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022), sia, soprattutto, dal difetto del requisito di omogeneità del d.l. n. 162 del 2022. Quest’ultimo, infatti, conterrebbe «una pluralità di norme tra loro ictu oculi manifestamente eterogenee» sia dal punto di vista oggettivo-materiale, sia dal punto di vista «teleologico-finalistico».

4.1.– La questione non è fondata.

È necessario, innanzi tutto, tratteggiare i contenuti essenziali del d.l. n. 162 del 2022, tenendo conto, in particolare, delle circostanze in cui esso è stato adottato, e chiarendo sin da subito che l’odierna questione si appunta sui termini di esercizio del potere del Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge e non sui limiti di emendabilità di questi in sede di conversione (di cui questa Corte si è più di frequente e a più riprese occupata, da ultimo nelle sentenze n. 113 e n. 6 del 2023, n. 245 del 2022, n. 213, n. 210 e n. 30 del 2021).

Nella loro formulazione originaria, i nove articoli del decreto in questione possono essere ricondotti a quattro distinti ambiti tematici, corrispondenti al titolo originario del decreto (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali) e alle distinte ragioni di necessità e urgenza contenute nel preambolo dello stesso.

Gli articoli da 1 a 4 del d.l. n. 162 del 2022 modificano la disciplina contenuta nell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e in altre disposizioni a esso connesse, in tema di ergastolo ostativo, rinvenendo le loro ragioni di straordinaria necessità e urgenza, secondo quanto emerge dal richiamato preambolo, nei «moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l’adozione di una nuova regolamentazione dell’istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione» e nella «imminenza della data dell’8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la propria decisione in assenza di un intervento del legislatore».

Il successivo art. 5 ha introdotto l’art. 434-bis cod. pen., con cui viene punito il delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica, in vista della dichiarata necessità di prevenire e contrastare i raduni da cui possano insorgere tali fattispecie di pericolo.

L’art. 6, come detto, differisce al 30 dicembre 2022 l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 «per consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma».

L’art. 7, infine, modifica alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, nella sostanza anticipando dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 il termine di vigenza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per il personale elencato dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e della conseguente sospensione dal lavoro per chi a detto obbligo non avesse ottemperato; misura, questa, adottata «[t]enuto conto dell’andamento della situazione epidemiologica», «[c]onsiderata la necessità di riavviare un progressivo ritorno alla normalità» e «[r]itenuto necessario far fronte alla preoccupante carenza degli esercenti le professioni sanitarie» (secondo quanto si ricava dal preambolo del d.l. n. 162 del 2022). Gli artt. 8 e 9 dettano, rispettivamente, clausole sull’invarianza finanziaria e sull’entrata in vigore.

4.2.– Alla luce di tali premesse, il d.l. n. 162 del 2022 deve essere annoverato tra quei provvedimenti governativi d’urgenza aventi ab origine carattere plurimo, i quali, seppure non possono dirsi di per sé «esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità» (sentenza n. 32 del 2014), non per questo si pongono necessariamente in contrasto con i presupposti ricavabili dall’art. 77, secondo comma, Cost. allorché «presentano una sostanziale omogeneità di scopo» (sentenza n. 244 del 2016) o recano «una normativa unitaria sotto il profilo della finalità perseguita» (sentenza n. 170 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 213 e n. 30 del 2021, n. 149 e n. 115 del 2020, n. 154 del 2015).

Sin dalla sentenza n. 171 del 2007, questa Corte ha costantemente rimarcato che il requisito dell’omogeneità dei contenuti del decreto-legge è uno degli indici idonei a rivelare la sussistenza (o, in sua assenza, il difetto) delle condizioni di validità del provvedimento governativo. E proprio la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, «può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi» (sentenza n. 171 del 2007, nonché sentenza n. 93 del 2011).

4.3.– Tanto premesso, non sussiste la denunciata violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.

Innanzi tutto, la diversità di ambiti materiali in cui interviene il decreto-legge non esclude che si possano individuare due settori più generali oggetto del provvedimento governativo, caratterizzati (come, del resto, riconosce la stessa ordinanza) dagli interventi ricadenti nell’ambito del sistema penale (per ciò che riguarda la disciplina dell’ergastolo ostativo, il contrasto e la prevenzione dei raduni illegali e, appunto, il differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022) e dell’organizzazione sanitaria (con riguardo all’anticipazione del termine finale per la vaccinazione obbligatoria anti SARS-CoV-2).

La riferita diversità delle rationes giustificatrici dei singoli interventi – quali evidenziate nel preambolo del d.l. n. 162 del 2022 – non impedisce di rinvenire, anche con riguardo all’aspetto teleologico, una finalità di carattere più generale, rappresentata dalla prevalente necessità di dettare misure imposte dall’approssimarsi di termini e scadenze. Una necessità, quest’ultima, peraltro qualificata nella sua straordinarietà dal fatto che il d.l. n. 162 del 2022 ha rappresentato il primo provvedimento normativo adottato dal Governo entrato in carica, a seguito del giuramento, il 22 ottobre 2022, e che ha ottenuto la fiducia delle due Camere nei successivi giorni del 25 e 26 ottobre.

In questo quadro, limitando lo scrutinio di questa Corte alla sola disposizione oggetto di censure, è ben possibile rilevare la non estraneità dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022 rispetto alla «traiettoria finalistica portante del decreto» (sentenza n. 8 del 2022), in ragione della ravvisata necessità di garantire l’ordinata immissione dei contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 e dei rilevanti adempimenti organizzativi che essi comportano negli uffici giudiziari, ciò che non sarebbe stato evidentemente possibile se l’entrata in vigore della riforma della giustizia penale fosse avvenuta, secondo il termine di vacatio legis originariamente previsto, il 1° novembre 2022.

Secondo quanto emerge nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (A. S. n. 274, comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 31 ottobre 2022), il differimento disposto dalla disposizione censurata è stato ritenuto dal Governo necessario in quanto volto a consentire «un’analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l’individuazione di prassi applicative uniformi e utili a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma» ed è stato realizzato apportando una novella nel testo del d.lgs. n. 150 del 2022 contenente il differimento della data dell’entrata in vigore anziché rinviando l’applicabilità o l’efficacia delle disposizioni in esso contenute. Tale scelta, in particolare, è stata «imposta dalla necessità di assicurare la corretta e certa operatività anche delle disposizioni transitorie contenute nel titolo VI del citato decreto legislativo, che assumono proprio nell’entrata in vigore del decreto il punto di riferimento per l’applicazione differenziata dei vecchi e nuovi istituti».

A fronte di ciò, non si può ritenere che la scelta di differire il termine di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 riveli la «carenza evidente» (ex multis, sentenza n. 149 del 2020) dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza dell’intervento normativo del Governo, né il suo carattere palesemente disomogeneo o eccentrico rispetto ad altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge.

Peraltro, anche ove non si considerasse l’impatto sull’organizzazione degli uffici dell’intero testo del d.lgs. n. 150 del 2022, ma ci si soffermasse sulle sole disposizioni relative al mutamento del regime di procedibilità dei reati, l’assunto del rimettente – che insiste per la natura autoapplicativa delle relative prescrizioni e, quindi, per la non necessità di approntare le misure attuative e organizzative – non è condivisibile. La necessità di tali misure, infatti, non può ritenersi palesemente insussistente, tenuto conto che l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 nel suo testo originario avrebbe imposto, come già si è detto, un onere di informativa da parte degli uffici giudiziari alle persone offese nell’ambito di tutti i procedimenti per i reati che vedevano mutato il regime di procedibilità e per i quali era già stata esercitata l’azione penale, facendo conseguire da tale informativa il decorso del termine per presentare querela (art. 85, comma 2).

La questione relativa alla violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost. deve essere, dunque, dichiarata non fondata.

5.– Con un’ulteriore censura, il giudice rimettente prospetta la violazione dell’art. 73, terzo comma, Cost.

Il presupposto da cui muove l’ordinanza di rimessione è che alla disposizione censurata dovrebbe ritenersi costituzionalmente precluso di intervenire a dettare il termine di vacatio legis di un diverso atto normativo quale il d.lgs. n. 150 del 2022.

A ciò, infatti, osterebbe, in primo luogo, il tenore letterale dell’art. 73, terzo comma, Cost., il quale, prevedendo che le leggi «entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso», attribuirebbe unicamente all’atto normativo la cui entrata in vigore è in questione il potere di modulare la vacatio legis diversamente da quanto disciplinato dalla norma costituzionale.

Al medesimo esito condurrebbe, in secondo luogo, l’argomento di natura sistematica per cui, disciplinando il termine di vacatio legis di un diverso atto normativo, la disposizione censurata avrebbe indebitamente inciso sul procedimento di formazione del medesimo e, in particolare, sulla fase integrativa della sua efficacia.

5.1.– Anche tale questione è priva di fondamento.

Questa Corte ha affermato, con precipuo riguardo proprio alla materia penale, che la pubblicazione degli atti normativi come momento prodromico alla produzione dei loro effetti obbligatori è funzionale a garantire il rispetto dell’art. 5 cod. pen., con la conseguenza che l’entrata in vigore delle leggi costituisce «elemento […] essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non può mai essere anticipata rispetto al momento della vigenza» (ordinanza n. 170 del 1983 e, nello stesso senso, sentenza n. 74 del 1975).

Nella sentenza n. 364 del 1988, la valenza della vacatio legis conseguente alla pubblicazione è stata ancor più esplicitamente ricondotta, nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e, appunto, 73, terzo comma, Cost., alla «indispensabilità del requisito minimo di imputazione costituito dall’effettiva “possibilità di conoscere la legge penale”, essendo anch’esso necessario presupposto della “rimproverabilità” dell’agente».

Seppure, pertanto, la pubblicazione della legge e la sussistenza di un termine di vacatio assolvano a tali finalità, questa Corte ha da lungo tempo anche affermato che l’art. 73, terzo comma, Cost. «disciplina semplicemente il momento della entrata in vigore delle leggi, e più precisamente la vacatio legis, ponendo la regola del termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione e ammettendo la possibilità di eccezioni» (sentenza n. 71 del 1957), tenuto conto che il legislatore deve ritenersi autorizzato, «nel suo potere discrezionale, a disporre diversamente da quel massimo» (ordinanza n. 170 del 1983).

La scelta di costituzionalizzare la disciplina della vacatio legis e dell’entrata in vigore delle leggi, seppure incide sul sistema delle fonti normative con un grado di vincolatività maggiore della disciplina contenuta nell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, non può evidentemente condurre agli esiti ipotizzati dal rimettente, secondo il quale ciascun atto normativo avrebbe una competenza riservata a stabilire autonomamente il proprio termine di vacatio legis, poiché, al contrario, rientra nell’ordinaria forza attiva e passiva di legge la possibilità di intervenire su una disposizione non ancora entrata in vigore, anche al fine di modularne diversamente il termine di entrata in vigore.

Non è neanche possibile ritenere che una diversa modulazione della vacatio legis, ad opera della disposizione censurata, equivalga a interferire con l’iter legis di un diverso provvedimento normativo, con particolare riguardo alla sua fase integrativa dell’efficacia.

Sul punto, è sufficiente ricordare come, secondo la costante e risalente giurisprudenza di questa Corte, il momento cui deve essere riferito l’avvenuto perfezionamento del procedimento di approvazione del decreto legislativo coincide con l’emanazione dello stesso, senza che possa assumere rilievo il successivo termine di pubblicazione (sentenze n. 321 del 1983, n. 83 del 1974, n. 91 del 1962, n. 34 del 1960 e n. 39 del 1959).

Una volta chiarito, pertanto, che fine precipuo della pubblicazione e della disciplina della vacatio legis è quello di consentire la conoscibilità dell’atto, così da soddisfare una basilare esigenza di certezza del diritto, e che la pubblicazione medesima è fase che si pone a valle del completamento di quella propriamente costitutiva dell’atto normativo, si deve ritenere che la scelta del legislatore di modulare la vacatio legis di un diverso atto normativo non sia di per sé costituzionalmente illegittima, senza contare che, nel caso di specie, il termine è stato differito e non anticipato, peraltro per un periodo ragionevolmente contenuto, ciò che di per sé potrebbe mirare a consentire una conoscenza più approfondita di una complessa e articolata disciplina normativa, quale quella contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022.

Il rilievo di tale differimento potrebbe, infatti, apprezzarsi proprio rispetto alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2022 relative al mutamento del regime di procedibilità. Il più ampio termine di vacatio ha fatto sì che, secondo la ricostruzione operata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, dal testo dell’originario art. 85, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 fosse eliminato l’onere informativo gravante sul singolo giudice procedente e che il termine per la presentazione della querela decorresse da quello, posticipato, di entrata in vigore della legge; e ciò «ha consentito un periodo, in qualche modo, di “assorbimento” nel circuito sociale e giuridico del mutato regime di procedibilità» (quinta sezione penale, sentenza 10 gennaio-16 marzo 2023, n. 11229).

Alla luce di tali considerazioni, deve essere dichiarata non fondata la questione avente ad oggetto la violazione dell’art. 73, terzo comma, Cost.

6.– Con il terzo e ultimo ordine di censure, il rimettente prospetta un contrasto della norma censurata con il «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, paragrafo 1, CEDU e all’art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il contrasto deriverebbe dall’assenza di una «sufficiente ragione giustificativa nella necessità di stabilire, peraltro in via d’urgenza, un (nuovo) termine di vacatio legis relativo all’intero d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che tra i suoi effetti annoveri quello di impedire l’applicazione, sin dal 1° novembre 2022, delle modifiche più favorevoli al reo previste dal decreto da ultimo citato, in tal modo consentendo un’ultrattiva applicazione in malam partem della precedente disciplina».

6.1.– Anche tale questione non è fondata.

L’ordinanza muove, infatti, dall’erroneo convincimento che il differimento dell’entrata in vigore abbia inciso sulla efficacia delle singole disposizioni contenute nel d.lgs. n. 150 del 2022, e non sull’atto normativo stesso e sulla conseguente obbligatorietà dell’insieme dei suoi contenuti. In questo modo, il rimettente ha confuso la situazione che si sarebbe venuta a creare nell’ipotesi in cui, decorso il termine di vacatio legis, i contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 fossero divenuti efficaci quale conseguenza dell’entrata in vigore dell’atto, ma la loro applicabilità fosse stata differita nel tempo, dalla situazione (realmente verificatasi) in cui, invece, l’atto stesso non ha mai acquisito vigenza. In tale ultimo caso, i contenuti dell’atto (e, tra essi, l’estensione del regime di procedibilità a querela per i delitti per cui si procede nel giudizio a quo) costituiscono un elemento il cui concreto rilievo, al metro del principio di retroattività della lex mitior, è inibito dal non aver conseguito l’atto stesso alcuna efficacia obbligatoria.

Non può, dunque, aversi alcuna applicazione del principio di retroattività in mitius – e, di converso, del divieto di ultrattività di una normativa penale in malam partem – senza che si sia determinato, come nel caso di specie, un fenomeno di successione di leggi nel tempo.

7.– Le questioni sollevate con l’ordinanza indicata in epigrafe devono quindi essere dichiarate non fondate.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), poi convertito, con modificazioni e con diverso titolo, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, sollevate dal Tribunale ordinario di Siena, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 73, terzo comma, 77, secondo comma, della Costituzione, nonché al «coordinato disposto» degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione europea per i diritti dell’uomo (CEDU) e all’art. 15, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023