ORDINANZA N. 170
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1977 dal Pretore di Palombara Sabina nel procedimento penale a carico di Ippolito Fulvio iscritta al n. 106 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 115 del 1978;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Il Pretore di Palombara Sabina, nel corso del procedimento penale e coll'ordinanza di cui all'epigrafe, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 L. 28 gennaio 1977 n. 10 in relazione all'art. 25 Cost..
Sostiene il Pretore che la vacatio legis, di cui all'art. 73 terzo comma Cost., andrebbe coordinata col principio di irretroattività della legge penale contemplato dal secondo comma dell'art. 25 Cost., in guisa che, ogniqualvolta si tratti di legge penale, il legislatore sarebbe tenuto ad osservare tutto il periodo di giorni 15 previsto dall'art. 73, astenendosi dall'abbreviarlo.
La rilevanza della questione é data dal fatto che l'imputato aveva commesso la violazione urbanistica proprio nel periodo dei 15 giorni previsti ordinariamente per la vacatio, mentre l'art. 22 della legge de qua aveva fissato nel giorno successivo alla pubblicazione l'entrata in vigore della stessa.
Ha spiegato intento il Presidente del Consiglio dei ministri che, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, sostenendo che l'art. 73 comma terzo Cost., attenendo alla vigenza della legge, é principio del tutto estraneo a quello di irretroattività, al quale, perciò, non può essere correlato. Il legislatore, quindi, non può disporre che l'efficacia della legge penale retroagisca, ma é libero di determinare quando crede il momento della sua vigenza.
La questione é manifestamente infondata.
La coordinazione fra art. 73 terzo comma e art. 25 comma secondo Cost., cui fa cenno il Pretore al punto d) dell'ordinanza, é stata effettivamente affermata da questa Corte (sent. 20 marzo 1975 n. 74), ma in senso nettamente contrario a quello ritenuto dal Pretore. La Corte, infatti, discutendo dell'art. 5 del codice penale, ha affermato che la base costituzionale di quel principio dev'essere ravvisata nell'art. 73 terzo comma Cost. che subordina alla pubblicazione l'entrata in vigore delle leggi: elemento questo, perciò, essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia che, per quanto si riferisce alla norma penale, non può mai essere anticipata rispetto al momento della vigenza.
Ma quest'ultimo momento, e cioè, appunto quello dell'entrata in vigore, dal quale la legge penale comincia a disporre per l'avvenire fino alla sua caducazione, é fissato liberamente dal legislatore nei limiti indicati nel massimo dalla Costituzione: é, infatti, la stessa Carta fondamentale ad autorizzare il legislatore, nel suo potere discrezionale, a disporre diversamente da quel massimo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 in relazione all'art. 25 secondo comma Cost., sollevata dal Pretore di Palombara Sabina con ord. 16 dicembre 1977 (n. 106 Reg. ord. 1978).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1983.