Sentenza n. 74 del 1975
 CONSULTA ONLINE 


SENTENZA N. 74

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973 dal pretore di Cremona nel procedimento penale a carico di Saljihi Asim ed altro, iscritta al n. 237 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 febbraio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Saljihi Asim e Riza Akif, cittadini jugoslavi, imputati per aver posto in circolazione un'autovettura senza che fosse coperta di assicurazione, il pretore di Cremona, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1973, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione.

Il giudice a quo, dopo aver rilevato che dagli atti del giudizio non risultava se i due imputati erano stati edotti, al momento del loro ingresso in Italia, del vigente regime di assicurazione obbligatoria, osserva che simile circostanza sarebbe peraltro ininfluente, dato il principio dell'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale contenuto nella norma denunziata. Ha ricordato quindi le critiche mosse da parte della dottrina alla disposizione in esame, la diversa soluzione data al problema dal progetto Ferri e da talune legislazioni straniere ed ha ritenuto non manifestamente infondato il contrasto dell'art. 5 codice penale, specificatamente nella parte in cui si riferisce alle contravvenzioni, anche se di mera omissione, sia con l'art. 2 della Costituzione, perché la norma denunziata comporterebbe la lesione di un diritto inviolabile dell'uomo, sia con l'art. 25 della stessa Costituzione (principio di legalità), poiché la mancata conoscenza di una legge equivale alla mancata emanazione della stessa.

2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Nel chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile, o comunque infondata, l'Avvocatura rileva che il principio dell'assicurazione obbligatoria appare diffuso nei paesi civili e che comunque gli imputati nel processo a quo risultavano circolare a bordo di una autovettura immatricolata in Italia. Di qui l'irrilevanza della questione dato che l'ignoranza della legge penale, nella specie ricorrente, risulterebbe comunque ingiustificata e dovrebbe in ogni modo darsi luogo all'applicazione dell'art. 5.

Sul merito l'Avvocatura osserva che il principio denunciato si fonda su una necessità di carattere politico riguardante la difesa delle condizioni essenziali di esistenza della società e dello Stato. Esso sarebbe un corollario dell'obbligatorietà della legge, sancita dall'art. 54 della Costituzione, mentre apparirebbe del tutto arbitraria l'equivalenza tra mancata conoscenza della legge e mancata emanazione della stessa, in particolare in relazione all'art. 73 della Carta fondamentale.

Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta alla Corte verte sulla legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione, dell'art. 5 del codice penale specificatamente per la sua applicazione a carico di stranieri in caso di comportamenti meramente omissivi.

2. - Non é da accogliersi l'eccezione di irrilevanza sollevata dall'Avvocatura dello Stato basata sulla considerazione che dall'esposizione dei fatti contenuta nell'ordinanza di rinvio risulta che i due imputati stranieri non potevano ignorare l'esistenza della norma di cui all'art. 32, comma primo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Ciò in quanto l'istituto dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione degli autoveicoli non é peculiare del nostro ordinamento, ma é vigente in quasi tutti i paesi civili, e in quanto i due imputati circolavano a bordo di un'autovettura immatricolata in Italia e quindi avevano un particolare obbligo di conoscere le norme regolanti la circolazione degli autoveicoli nel nostro paese.

Ma questi rilievi, in linea di fatto esatti, non rendono inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal giudice a quo nei confronti dell'art. 5 del codice penale in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione, nella parte in cui la norma impugnata non prevede la possibilità di dare, in concreto, la prova dell'ignoranza della norma in casi di reati contravvenzionali di carattere meramente omissivo e soprattutto per gli stranieri.

Ed infatti, ove fosse accolta la questione, spetterebbe al giudice ordinario e non alla Corte costituzionale valutare se le circostanze predette dimostrano che l'ignoranza della legge penale sia colpevole e quindi ingiustificata.

3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo non é fondata. L'esigenza che ogni norma emanata nei modi di legge sia applicabile a tutti coloro che ne siano destinatari, costituisce principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico.

Nel vigente ordinamento italiano e in particolare per l'applicabilità della legge penale, il legislatore nella sua discrezionalità prescinde dall'informazione del destinatario sulla esistenza e sul tenore della norma. Base costituzionale del principio espresso nell'art. 5 del codice penale, va rintracciata nell'art. 73, comma terzo, della Costituzione, il quale subordina l'entrata in vigore delle leggi alla loro pubblicazione, considerando questa elemento essenziale ed imprescindibile per la loro efficacia, articolo coordinato con il 25, comma secondo, che esclude la retroattività della norma penale. Sistema questo dal quale può ricavarsi la possibilità offerta a chiunque di avere la conoscenza precisa della norma nel testo promulgato e che, applicato in quasi tutti gli ordinamenti attuali, ha indotto ad identificare l'antico principio ignorantia iuris non excusat con quello di nemo censetur ignorare legem.

L'indagine storica conferma che l'esigenza di prescindere dalla conoscenza del singolo per l'applicazione della legge soprattutto di quella penale é stata costantemente attuata in tutte le epoche, casi che si sogliono citare in dottrina come esempi di deroga si rivelano ad un attento esame delle fonti come dei casi di privilegi concessi a favore di singoli individui o di determinate categorie di persone di essere esentati dall'applicabilità di date norme, privilegi la cui esistenza sarebbe esclusa nel nostro ordinamento in virtù del principio di uguaglianza dichiarato nell'art. 3 della Costituzione. Non di rado la giurisprudenza romana e quella più tarda di diritto comune hanno fatto leva non sull'ignoranza della disposizione normativa, ma sull'ignoranza o inesatta conoscenza del fatto cui la norma era applicabile, lasciando così intatta sul piano teorico e dottrinale l'inderogabilità del principio che l'ignoranza della legge non può essere invocata.

La Corte di cassazione ha costantemente applicato con rigidità il medesimo principio. Né possono considerarsi deroghe a questa giurisprudenza talune pronunzie in materia di contravvenzioni in cui in determinate circostanze l'errore del privato sulla liceità del proprio comportamento o nella raffigurazione degli elementi richiesti dalla legge per il reato, può escludere l'elemento soggettivo della colpevolezza.

4. - Non fondate si appalesano le argomentazioni attraverso le quali l'ordinanza in epigrafe tenta di sostenere la parziale illegittimità della norma impugnata in riferimento agli artt. 2 e 25 della Carta.

Riguardo al primo non si vede come la disposizione dell'art. 5 del codice penale possa confliggere con i diritti inviolabili dell'uomo, sotto il profilo del principio affermato dal giudice a quo, ma di cui non vi é traccia nella legislazione italiana, che lo straniero riguardo ai comportamenti meramente omissivi avrebbe "diritto di scegliere liberamente fra un comportamento lecito e un comportamento illecito". É superfluo rilevare che un siffatto ipotetico diritto non potrebbe certo rientrare fra quelli inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione, anche in quanto sarebbe in aperto contrasto col principio dell'obbligatorietà della legge, il quale costituisce un'esigenza assoluta del viver civile in una comunità giuridicamente organizzata. Parimenti non può accogliersi l'altra affermazione del giudice a quo che "fra i diritti inviolabili dell'uomo c'é certamente anche quello di potersi conformare liberamente alla legge".

Ugualmente non si ravvisa come la norma che nessuno possa invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale possa contrastare con il principio che nessuno può essere distolto dal giudice naturale costituito per legge, che nessuno può essere punito se non in forza di legge entrata in vigore prima del fatto commesso e che nessuno fuori dei casi previsti dalla legge può essere sottoposto a misure di sicurezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 25 della Costituzione, dal pretore di Cremona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

          Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.