SENTENZA N. 91
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1961 dal Pretore di San Donà di Piave nel procedimento penale a carico di Papa Giuseppe, iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1962 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza adottata all'udienza del 16 maggio 1961 in un procedimento penale a carico di Papa Giuseppe, imputato di contravvenzione a disposizioni del D.P.R.19 marzo 1956, n. 303, il Pretore di San Donà di Piave, in accoglimento di analoga istanza dell'imputato, cui aveva prestato adesione il P. M, ha sottosposto a questa Corte una questione di legittimità costituzionale riguardante l'anzidetto decreto, emanato per delega del Parlamento ai sensi dell'art. 76 della Costituzione.
La questione attiene al fatto che, mentre la legge 12 febbraio 1955, n. 51 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7 marzo 1955) autorizzava il Governo ad emanare "norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro" entro un anno dalla propria entrata in vigore, il decreto impugnato - adottato in base a tale delega legislativa - fu pubblicato soltanto nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1956, e cioè oltre un anno dopo l'entrata in vigore della citata legge (verificatasi il 22 marzo 1955).
L'ordinanza é stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 luglio 1961 e comunicata a mezzo di plico raccomandato ai Presidenti dei due rami del Parlamento il 22 agosto 1961.
Si é costituito innanzi a questa Corte, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocato generale dello Stato, con atto di intervento depositato il 16 agosto 1961. In esso viene fatto richiamo alla sentenza di questa Corte 6-9 luglio 1959, n. 39, che ha deciso un caso analogo, nel senso che la data del decreto presidenziale, adottato per delega di potestà legislativa, da tener presente ai fini dell'osservanza dei limiti temporali della delega é quella della emanazione e non quella della pubblicazione; e si conclude chiedendo che la questione sollevata dal Pretore di San Donà di Piave venga dichiarata manifestamente infondata.
Nessun altro si é costituito.
Considerato in diritto
Al dubbio sollevato con l'ordinanza del Pretore di San Donà di Piave questa Corte ha già dato risposta più di una volta nel senso che il dies ad quem per l'esercizio, da parte del Governo, delle deleghe legislative conferitegli dal Parlamento ai sensi dell'art. 76 della Costituzione é quello della "emanazione" del decreto presidenziale col quale la delega viene esercitata, e non quello della pubblicazione del decreto stesso (sentenze n. 39 del 1959 e n. 34 del 1960).
Né in ordine all'esattezza di tale soluzione sono possibili perplessità.
Ai sensi dell'art. 76 citato può essere e viene delegato ("soltanto per tempo limitato") l'"esercizio della funzione legislativa", e cioè di quella stessa funzione che ai sensi dell'art. 70 viene esecitata, in via normale, "collettivamente dalle due Camere". Tale funzione, quando viene esercitata mediante decreti delegati, si esaurisce con l'"emanazione" del decreto presidenziale (art. 87, quinto comma), e cioè con la firma (o controfirma) di esso. La pubblicazione - pur essendo elemento indispensabile per l'operatività dell'atto legislativo - é, invece, un fatto successivo all'esercizio della funzione legislativa".
Nel caso in esame il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, fu emanato - come risulta dalla sua data - prima che si compisse l'anno dall'entrata in vigore (verificatasi il 22 marzo 1955) della legge di delegazione 12 febbraio 1955, n. 51, che dalla legge stessa veniva assegnato come termine finale all'esercizio del potere delegato. Non ostante che quel decreto sia stato pubblicato soltanto il 30 aprile 1956, e cioè oltre un anno dopo l'entrata in vigore della legge di delegazione, la questione sollevata con l'ordinanza di rimessione é da dichiarare quindi infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, riguardante il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in relazione alla legge 12 febbraio 1955, n. 51, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 22 novembre 1962.