Sentenza n. 32 del 2015

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SENTENZA N. 32

ANNO 2015

 

 

Commento alla decisione di

Giorgia Crisafi

Forme di gestione del servizio idrico integrato tra tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni Commento alla sentenza Corte cost., 12 marzo 2015, n. 32,

per g.c. dell’Osservatorio AIC

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                              Presidente

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                             Giudice

-           Giuseppe                     FRIGO                                                 

-           Paolo                           GROSSI                                               

-           Giorgio                        LATTANZI                                          

-           Aldo                            CAROSI                                               

-           Marta                           CARTABIA                                         

-           Mario Rosario              MORELLI                                            

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                        

-           Giuliano                       AMATO                                               

-           Silvana                         SCIARRA                                            

-           Daria                            de PRETIS                                           

-      Nicolò                          ZANON                                               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e) della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28-30 aprile 2014, depositato in cancelleria il 6 maggio 2014 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato dello Stato Giovanni Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Santarelli per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1.− Con ricorso spedito per la notificazione il 28 aprile 2014, ricevuto dalla destinataria il successivo 30 aprile, depositato il 6 maggio 2014 e iscritto al n. 34 del registro ricorsi del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 147, 202 e 238, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), all’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e all’art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106.

1.1.− Premette il ricorrente che la legge regionale afferma di dettare, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, norme relative all’individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni concernenti il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti, rafforzando il ruolo pubblico nel governo dei relativi servizi e definendo ruoli e competenze della Regione e degli enti locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione. Nonostante tali enunciazioni di principio, prosegue il ricorrente, la legge regionale in esame contiene alcune previsioni che, ponendosi in contrasto con gli evocati parametri interposti, sono lesive della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell’ambiente», di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e), ed s), Cost.).

1.2.– In particolare, l’art. 8 della legge reg. Liguria n. 1 del 2014 prevede che gli enti d’ambito, entro quattro mesi dalla data della loro costituzione, devono predisporre i piani d’ambito.

La difesa dello Stato lamenta che il comma 3 dell’art. 8 in esame, nel disporre che «Il Piano d’ambito deve prevedere agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli comuni», si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (in seguito, «AEEG») le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo del servizio idrico integrato (in seguito, anche «SII»), con i compiti, tra gli altri, di definire i criteri per la determinazione delle tariffe sulla base dei principi stabiliti con legge dello Stato, ed individuare le agevolazioni tariffarie attraverso la previsione di «forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge». Per tale motivo, ad avviso del ricorrente, la norma regionale invade l’ambito di competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, di cui è espressione l’evocata disciplina sulle funzioni dell’AEEG in materia tariffaria (cita, in proposito, le sentenze di questa Corte n. 142 e n. 29 del 2010; n. 246 del 2009).

1.3.– L’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 1 del 2014 disciplina la facoltà di gestione autonoma del servizio idrico integrato. Esso prevede che «I comuni già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la partecipazione all’ATO, hanno facoltà in forma singola o associata di gestire autonomamente l’intero servizio idrico integrato». Anche tale disposizione, ad avviso della difesa erariale, risulta essere in contrasto con la disciplina del SII tracciata dall’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 in funzione della razionalizzazione e concorrenzialità del mercato (sono nuovamente citate le sentenze di questa Corte sopra richiamate).

Secondo l’evocata normativa interposta, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali (in seguito, «ATO») definiti dalle Regioni, che possono modificare le delimitazioni di detti ambiti per migliorare la gestione del SII, assicurandone lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei seguenti principi: unità del bacino idrografico; unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni delle risorse idriche; adeguatezza delle dimensioni gestionali. Sostiene il ricorrente che la norma regionale censurata, introducendo una soglia quantitativa di tipo demografico, senza considerare parametri fisici e tecnici e derogando all’unicità della gestione, contrasta con i suindicati principi e, pertanto, viola la competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente.

1.4.– L’Avvocatura generale dello Stato deduce profili di illegittimità costituzionale anche in relazione all’art. 11 della legge ligure n. 1 del 2014, il quale regolamenta l’esercizio dei poteri sostitutivi della Regione nei confronti degli enti d’ambito e dei Comuni inadempienti qualora non vengano predisposti i piani d’ambito nei termini previsti e «non vengano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste dai piani d’ambito e necessarie a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea».

Lamenta il ricorrente che la previsione in esame è lesiva delle competenze legislative esclusive statali sancite dall’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in riferimento ai parametri interposti rappresentati dall’art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, sulle funzioni della soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua e dal corrispondente art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.C.m. 20 luglio 2012 che ha individuato le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all’AEEG, ai sensi dell’art. 21, comma 19, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, i quali tra i compiti dell’Autorità contemplano la predisposizione del metodo tariffario per la determinazione della tariffa del SII; la verifica della corretta redazione del piano d’ambito, tramite osservazioni e rilievi, ed impartendo prescrizioni; l’approvazione delle tariffe proposte dal soggetto competente sulla base del piano d’ambito.

In tale quadro, la difesa erariale prospetta come «possibile il verificarsi di una indebita ingerenza della Regione, quando agisca in attuazione dei poteri sostitutivi degli enti d’ambito, nelle competenze che la legge dello Stato ha inteso attribuire specificamente alla competenza dell’AEEG» e richiama, in relazione all’art. 11 in scrutinio, le stesse censure mosse all’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2014. A sostegno della prevalenza dei titoli competenziali statali di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., nel settore della uniforme metodologia tariffaria del SII, invoca, altresì, la recente sentenza di questa Corte n. 67 del 2013.

1.5.– In materia di gestione integrata dei rifiuti, il ricorrente deduce analoghi profili di illegittima incidenza, sulle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell’ambiente, dell’art. 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge regionale n. 1 del 2014, relativo alle funzioni del Comitato d’ambito, organo attraverso il quale opera l’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, che il comma 1 dello stesso art. 15 in esame individua nella Regione Liguria.

In particolare, quanto alla censurata lettera c) del comma 2 dell’art. 15 – che attribuisce al Comitato la funzione di definire «l’articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo e i criteri di determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee» la difesa erariale evoca, quale parametro interposto, l’art. 238, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che demanda all’Autorità d’ambito la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sulla base dei criteri generali definiti dal regolamento emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A riprova della dedotta invasione dell’ambito di competenza esclusiva statale ad opera della disposizione regionale che detta criteri determinativi delle tariffe deve aggiungersi, secondo il ricorrente, che a legislazione vigente tali criteri sono definiti in via generale dal d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e che l’art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 – nel disciplinare ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali – attribuisce alla competenza regionale la sola funzione di «determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza» e non quella concernente la definizione dei relativi criteri.

1.6.– L’ulteriore disposizione impugnata, in materia di gestione integrata dei rifiuti, è l’art. 15, comma 2, lettera e), della legge reg. Liguria n. 1 del 2014, che prevede che il Comitato d’ambito «individua gli enti incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e/o l’affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree omogenee in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, facendo riferimento, di norma, ai comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione interessata all’intervento».

Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la norma regionale, «configurando in termini alternativi il conferimento dell’incarico per le procedure di "realizzazione” e/o "affidamento della gestione degli impianti”, deroga al principio comunitario della libera concorrenza e dell’affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica» e si pone, pertanto, in contrasto con l’art. 202 del d.lgs. n. 152 del 2006. Da ciò discende – a detta della difesa ricorrente – l’invasione della sfera di competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza, alla quale è riconducibile la disciplina dell’affidamento e della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (è citata, a sostegno della censura, la sentenza di questa Corte n. 325 del 2010).

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Liguria rappresentando, in via preliminare, che la Giunta regionale ha deliberato di resistere «limitatamente alle censure formulate sull’art. 10 comma 1» della legge reg. n. 1 del 2014, in relazione alle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

2.1.– In particolare, quanto alla questione avente ad oggetto la disposizione regionale che attribuisce ai Comuni già appartenenti alle Comunità montane con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti la possibilità di gestire autonomamente l’intero SII, la Regione fonda la sua difesa sull’avvenuta abrogazione – a seguito di referendum popolare – dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e dall’art. 15, comma 1, lettera a) e a-bis), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione degli obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, e richiama, altresì, le argomentazioni svolte da questa Corte nella pronuncia n. 119 del 2012.

Su tale premessa la difesa regionale invoca l’applicabilità diretta della normativa europea in materia di affidamento dei servizi pubblici locali sostenendo che «[in] assenza di normativa nazionale che individui le formule gestionali adottabili, si riespande la possibilità – per il livello locale – di decidere quale strumento utilizzare nella gestione dei servizi». In tale quadro, a detta della resistente, si giustifica la gestione diretta del servizio idrico integrato nelle forme previste dalla disposizione censurata, ferma restando la partecipazione dei Comuni coinvolti all’ATO.

2.2.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Liguria ha, ribadito quanto dedotto nella memoria di costituzione in giudizio in relazione alla questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2014.

Osserva la resistente che la norma censurata affronta un aspetto peculiare della gestione del servizio idrico integrato senza discostarsi, nel disciplinarne l’organizzazione, con riferimento agli ATO, dai criteri enunciati dall’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 evocato come parametro interposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ribadisce, quanto alla dedotta violazione dell’ambito di competenza esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, l’esclusione del SII dalla normativa pro-concorrenziale è stata attuata prima dal legislatore statale con l’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, e poi dalla stessa Corte, che – sempre a detta della resistente – con la sentenza n. 199 del 2012 "ha affermato la legittimità dell’ipotesi di gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale direttamente rifacendosi ai criteri fissati dal diritto comunitario”.

La difesa della Regione eccepisce anche la genericità del motivo di ricorso che lamenta la violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell’ambiente, sul duplice rilievo della mancata individuazione delle modalità con cui la disciplina regionale avrebbe abbassato gli standard fissati dalla legislazione statale e dell’omessa valutazione del contenuto del comma 3 del medesimo art. 10 censurato, che onera i Comuni di assicurare la gestione dell’intero ciclo idrico integrato in base a livelli di prestazione conformi alla normativa vigente.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso iscritto al n. 34 del registro ricorsi del 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri censura gli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione e, quali parametri interposti, agli artt. 147, 202 e 238, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), all’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e all’art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106.

2.– In primo luogo, il ricorrente impugna l’art. 8, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2014, nella parte in cui, in materia di pianificazione d’ambito, dispone che «Il Piano d’ambito deve prevedere agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli comuni». Secondo la difesa erariale tale disposizione invade la sfera di competenza esclusiva statale nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell’ambiente» poiché si pone in contrasto con la norma interposta rappresentata dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, che attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (in seguito, «AEEG») le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato (in seguito, anche «SII»), con i compiti, tra gli altri, di definire i criteri per la determinazione delle tariffe sulla base dei principi stabiliti con legge dello Stato, ed individuare le agevolazioni tariffarie attraverso la previsione di «forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge».

2.1.– È poi censurato l’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2014, che attribuisce ai Comuni – già appartenenti alle Comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la loro partecipazione all’ambito territoriale ottimale (in seguito, anche «ATO») – la facoltà di gestire autonomamente il SII, in forma singola o associata. Ad avviso della difesa dello Stato, anche tale disposizione regionale si pone in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., poiché, introducendo una soglia quantitativa di tipo demografico senza considerare parametri fisici e tecnici, viola la norma interposta costituita dall’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, che, nell’organizzazione del SII sulla base degli ATO definiti dalle Regioni, impone il rispetto dei principi dell’unità del bacino idrografico, dell’unitarietà e, comunque, del superamento della frammentazione verticale delle gestioni delle risorse idriche, nonché dell’adeguatezza delle dimensioni gestionali.

2.2.– In terzo luogo, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 11 della legge reg. Liguria n. 1 del 2014, che regolamenta l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali nei confronti degli enti d’ambito e dei Comuni inadempienti qualora non vengano predisposti i piani d’ambito nei termini previsti e «non vengano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste dai piani d’ambito e necessarie a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea». Ad avviso del ricorrente, la previsione in esame è lesiva delle competenze legislative esclusive statali sancite dall’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., poiché rende possibile il verificarsi di una indebita ingerenza della Regione nell’esercizio delle funzioni in materia tariffaria, di verifica e controllo della corretta redazione del piano d’ambito che la legge dello Stato ha inteso specificamente riservare all’AEEG. Ciò avviene in contrasto con quanto previsto dalle norme interposte rappresentate dall’art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del d.l. n. 70 del 2011, come convertito, sulle funzioni della soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, e dal corrispondente art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.C.m. 20 luglio 2012, che ha individuato le funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all’AEEG.

2.3.– Sono, infine, censurate le lettere c) ed e) del comma 2 dell’art. 15 della legge reg. Liguria n. 1 del 2014, disposizioni dettate in materia di gestione integrata dei rifiuti, in ordine alle quali il ricorrente deduce analoghi profili di illegittima incidenza sugli ambiti di competenza esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell’ambiente, alle quali è ascrivibile la disciplina tariffaria.

In particolare, per la difesa erariale la lettera c) del comma 2 dell’art. 15 – che attribuisce al Comitato d’ambito la funzione di definire «l’articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo e i criteri di determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee» – contrasta con l’art. 238, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che demanda all’Autorità d’ambito la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sulla base dei criteri generali definiti dal regolamento emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

A fondamento della censura la difesa dello Stato invoca anche la normativa che detta i criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali – art. 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, e modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 – la quale attribuisce alla competenza regionale la sola funzione di «determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza» e non quella concernente la definizione dei relativi criteri.

Sostiene, infine, il ricorrente che l’art. 15, comma 2, lettera e), della legge reg. Liguria n. 1 del 2014 – il quale prevede che il Comitato d’ambito «individua gli enti incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e/o l’affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree omogenee in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, facendo riferimento, di norma, ai comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione interessata all’intervento» – si pone in contrasto con l’art. 202 del d.lgs. n. 152 del 2006 poiché introduce una deroga al principio comunitario dell’affidamento dei servizi mediante procedura ad evidenza pubblica, ledendo la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., alla quale è riconducibile la disciplina dell’affidamento e della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

3.– Giova evidenziare che, successivamente alla proposizione del ricorso, la legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), ha apportato una serie di modifiche alla legge regionale in scrutinio.

In particolare, la legge regionale sopravvenuta ha così inciso sulle qui censurate disposizioni della l.r. n. 1 del 2014: l’art. 1, comma 1, della l.r. n. 21 del 2014 ha abrogato il comma 3 dell’art. 8 della l.r. n. 1 del 2014; l’art. 2, comma 1, ha modificato l’art. 11 impugnato, aggiungendo, dopo le parole: «comuni inadempienti», le parole: «,nel rispetto delle funzioni dell’Agenzia di cui all’articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»; l’art. 3 ha modificato l’art. 15 della l.r. n. 1 del 2014, sostituendo, nella lettera c) del comma 2 del predetto articolo, le parole: «e i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee» con le parole: «sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 238, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni», ed inserendo nel testo della lettera e) del medesimo comma 2 del richiamato articolo 15, dopo la parola: «enti» la parola: «pubblici», e dopo le parole: «gestione dei rifiuti» le parole: «, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza».

Occorre, dunque, stabilire se la sopravvenienza legislativa in esame, abrogando e modificando le disposizioni regionali gravate, possa configurare la fattispecie della cessazione della materia del contendere quanto alle relative questioni di legittimità costituzionale, imponendosi, invece, l’esame per ciò che riguarda le censure mosse all’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 1 del 2014, disposizione non incisa dal nuovo intervento del legislatore regionale.

3.1.– Secondo il costante orientamento di questa Corte, le condizioni richieste perché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere sono: «a) la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; b) la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate» (sentenza n. 87 del 2014, e, tra le più recenti, sentenze n. 300, n. 193 e n. 32 del 2012, n. 325 del 2011).

Nel caso in esame deve ritenersi che lo jus superveniens, incidendo specificamente sull’oggetto delle questioni in relazione alle censure sollevate, sia satisfattivo delle ragioni del ricorrente.

Con la novella, infatti, il legislatore regionale ha espunto dalla disciplina dettata dalla legge reg. Liguria n. 1 del 2014 le previsioni che attribuivano poteri determinativi della tariffa alla Regione, abrogando il comma 3 dell’articolo 8 sulle agevolazioni tariffarie e sugli interventi a sostegno dei piccoli Comuni che in materia di SII potevano essere previsti in seno al Piano d’ambito. Analogamente, il legislatore regionale ha modificato l’art. 15, comma 2, lettera c), della legge reg. Liguria n. 1 del 2014, depurando le funzioni attribuite al Comitato d’ambito per il ciclo dei rifiuti da ogni riferimento alla determinazione delle tariffe ed imponendo, al contempo, il rispetto dei criteri previsti dalla normativa interposta evocata dal ricorrente (art. 238, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006).

Sotto connesso profilo, la legge regionale n. 21 del 2014 ha modificato l’art. 11 della legge impugnata, riconducendo l’esercizio dei poteri sostitutivi della Regione nell’alveo delle funzioni di regolazione del SII già spettanti all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, poi trasferite all’AEEG, in forza del più volte menzionato art. 3 del d.P.C.m 20 luglio 2012. Il legislatore ligure ha, infine, modificato l’art. 15, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 1 del 2014, imponendo il «rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza» nell’individuazione, da parte del Comitato d’ambito per il ciclo dei rifiuti, degli enti contestualmente ricondotti a quelli «pubblici» incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e/o l’affidamento della gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

3.2.– A sostegno della mancata attuazione delle norme sospettate di illegittimità costituzionale – anche se la circostanza non risulta allegata dalla Regione resistente, che non si è intesa difendere in ordine a queste censure – milita il breve lasso temporale intercorso tra la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della legge n. 1 del 2014 (26 febbraio 2014) e della legge novellatrice (6 agosto 2014), circostanza di fatto da valutarsi in uno all’efficacia non immediata delle norme censurate. Sotto tale profilo, non può essere, infatti, sottaciuto che la legge impugnata prevede una serie di adempimenti – la costituzione degli enti d’ambito attraverso l’approvazione di una convenzione da parte dei Comuni ricadenti nell’ATO (art. 6) e la predisposizione dei piani d’ambito entro i quattro mesi successivi alla predetta costituzione – per l’attuazione degli artt. 8 e 11, oltre a demandare alla Regione, quale Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, la definizione delle aree territoriali omogenee in relazione alle quali si definiscono le funzioni del Comitato d’ambito di cui all’art. 15.

3.3.– Può, in conclusione, ritenersi che le descritte modifiche legislative abbiano adeguato la disciplina regionale censurata ai principi contenuti nelle evocate norme interposte prima della effettiva applicazione della precedente normativa, così da determinare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire nel giudizio.

Deve essere, di conseguenza, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge reg. Liguria n. 1 del 2014, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., e, quali parametri interposti, agli artt. 202 e 238, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, all’art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.C.m. 20 luglio 2012, ed all’art. 10, comma 14, lettere d), e) ed f), del d.l. n. 70 del 2011, come convertito.

4.– L’art. 10, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2014 è impugnato dalla difesa dello Stato poiché, ponendosi in contrasto con la norma interposta dell’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, invade le competenze legislative statali nelle materie della tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

4.1.– Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione eccepisce la genericità del ricorso in riferimento alla dedotta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sostenendo che l’atto avrebbe omesso sia di motivare in ordine alla negativa incidenza della disciplina regionale sugli standard di tutela ambientale fissati dal legislatore statale, sia di valutare il contenuto del comma 3 dell’art. 10 censurato, che impone ai Comuni di assicurare la gestione dell’intero ciclo idrico integrato in base a livelli di prestazione conformi alla normativa vigente.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, «il ricorso in via principale non solo "deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi”, indicando "le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità” (ex plurimis, sentenze n. 40 del 2007, n. 139 del 2006, n. 450 e n. 360 del 2005, n. 213 del 2003, n. 384 del 1999), ma deve, altresì, "contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge”» (sentenza n. 3 del 2013, e, nello stesso senso, ordinanza n. 123 del 2012 e sentenza n. 312 del 2010).

I predetti requisiti di chiarezza e completezza appaiono essere soddisfatti nel caso in esame.

Invero, dalla formulazione del motivo di ricorso si evince che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inteso censurare l’intervento del legislatore ragionale attributivo della facoltà di gestione diretta del servizio idrico a favore di una particolare categoria di Comuni appartenenti all’ATO, sull’assunto che la normativa impugnata avrebbe introdotto una deroga all’unitarietà della gestione del SII. A sostegno della censura, il ricorrente ha evocato il contrasto con la disciplina interposta dell’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, costituente espressione della potestà legislativa esclusiva statale – delineata richiamando le pertinenti pronunce di questa Corte – nelle materie della tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente.

5.– Nel merito, la questione è fondata, per i motivi che si vanno ad illustrare.

La norma regionale censurata, che attribuisce ai Comuni già appartenenti alle Comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti – ferma restando la partecipazione all’ATO – la facoltà, in forma singola o associata, di gestire autonomamente l’intero servizio idrico integrato è riconducibile all’ambito materiale relativo all’organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.

Per definire i contorni della disciplina statale di riferimento è utile muovere dall’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 correttamente evocato dal ricorrente come parametro interposto, il quale all’esito delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) – prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ATO per migliorare la gestione del SII, purché ne sia assicurato lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi, rilevanti in questa sede, di unitarietà della gestione e superamento della frammentazione verticale delle gestioni, nonché di adeguatezza delle dimensioni gestionali in base a parametri fisici, demografici e tecnici.

L’art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006 nella formulazione applicabile ratione temporis – individua nell’Autorità d’ambito la struttura, costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, «alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche».

L’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010), inserito dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ha soppresso le Autorità d’ambito territoriale di cui al citato art. 148 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia disponendo che «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», sia delineando un preciso quadro di riferimento al quale le Regioni devono attenersi nelle loro determinazioni.

In tale contesto normativo si colloca la legge in scrutinio, con la quale la Regione Liguria ha individuato gli ambiti territoriali ottimali ai fini dell’organizzazione del SII (art. 5), attribuendo, all’interno di ciascun ATO, tutte le funzioni in materia di servizio idrico integrato stabilite dal d.lgs. n. 152 del 2006 ai Comuni in esso compresi che le esercitano attraverso l’Ente d’ambito (art. 6), chiamato, entro quattro mesi dalla costituzione, a predisporre il relativo piano (art. 8).

6.– A sostegno della conformità alla Costituzione dell’art. 10, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2014, la Regione Liguria invoca l’esito del referendum popolare che ha abrogato l’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) e dall’art. 15, comma 1, lettere a) e a-bis) del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2009, n. 166. Per effetto di tale abrogazione, afferma la resistente, «si riespande la possibilità – per il livello locale – di decidere quale strumento utilizzare nella gestione dei servizi» essendo stato, per primo, il legislatore statale ad escludere il SII dalla normativa pro-concorrenziale in forza dell’art. 4 del d.l. n. 138 del 2011. Questa Corte sempre secondo la Regione con la sentenza n. 199 del 2012 avrebbe "affermato la legittimità dell’ipotesi di gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale direttamente rifacendosi ai criteri fissati dal diritto comunitario”.

6.1.– La linea ricostruttiva seguita dalla difesa resistente non può essere accolta poiché trascura di considerare che si verte nell’ambito delle competenze esclusive statali «tutela della concorrenza» e «tutela dell’ambiente» di cui questa Corte ha tracciato i contorni nella materia dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

Deve premettersi che il servizio idrico integrato è stato qualificato come «servizio pubblico locale di rilevanza economica» (sentenza n. 187 del 2011) e che la disciplina dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali – inclusa la forma di gestione del servizio idrico integrato e le procedure di affidamento dello stesso – rientra nella materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza «trattandosi di regole "dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione medesima”» (sentenza n. 325 del 2010). L’affidamento della gestione del SII attiene, altresì, alla materia della tutela dell’ambiente, parimenti riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 62 del 2012 e n. 187 del 2011). Ne consegue che nell’alveo della ricostruita disciplina statale devono svolgersi le competenze regionali in materia di servizi pubblici locali (sentenze n. 270 del 2010, n. 307 e n. 246 del 2009), e che sono ammissibili «effetti pro-concorrenziali» degli interventi regionali nelle materie di competenza concorrente o residuale «purché [...] "siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza” (da ultimo, sentenze n. 45 del 2010 e n. 160 del 2009)» (sentenza n. 43 del 2011).

6.2.– All’abrogazione del sopra citato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 – che disciplinava anche l’affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica «in deroga» all’affidamento in via ordinaria (cosiddetta gestione in house) – ha fatto seguito l’adozione del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, che all’art. 4 recava le disposizioni in materia di adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea.

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 in esame (sentenza n. 199 del 2012) si è prodotto l’effetto, come rimarcato da questa Corte, di «"escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)” (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente» (così la citata sentenza n. 199 del 2012). Pur essendosi quindi ritenuto che, a seguito delle vicende abrogative, alla materia dell’affidamento in house «si deve ritenere applicabile la normativa e la giurisprudenza comunitarie [...] senza alcun riferimento a leggi interne» (sentenza n. 50 del 2013), non può sfuggire che «la normativa comunitaria consente, ma non impone, agli Stati membri di prevedere, in via di eccezione e per alcuni casi determinati, la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale» (sentenza n. 325 del 2010).

6.3.– Non può pertanto condividersi l’assunto della resistente in base al quale l’applicabilità diretta del diritto comunitario non porrebbe limiti all’affidamento in house del servizio idrico, giacché, secondo l’insegnamento di questa Corte, il sistema normativo interno basato sull’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come modificato dall’art. 14 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, induce a ritenere che «i casi di affidamento in house, quale modello organizzativo succedaneo della (vietata) gestione diretta da parte dell’ente pubblico, debbono ritenersi eccezionali e tassativamente previsti» (sentenza n. 325 del 2010).

Tale conclusione ben si armonizza con l’ambito di competenza specifico disegnato, come si è detto, dal comma 186-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, in forza del quale il legislatore statale ha consentito alla legge regionale unicamente di individuare gli enti successori delle soppresse Autorità d’ambito territoriale ottimale, ai quali spetterà di deliberare, nel rispetto dei principi indicati, la forma di gestione del servizio idrico integrato (sentenza n. 228 del 2013).

7.– La razionalizzazione della gestione del servizio idrico è stata attuata dal legislatore statale consentendo alle Regioni di definire gli ambiti territoriali ottimali ed istituire strutture diversamente denominate (enti, comitati, autorità) alle quali sono trasferite le competenze degli enti locali che necessariamente vi fanno parte (sentenze n. 307 e n. 246 del 2009). La Corte ha altresì chiarito che la disciplina tesa al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, demandando ad un’unica Autorità preposta all’ambito le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del SII, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio (sentenze n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009). Al tempo stesso, la disciplina in esame rientra nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente in quanto «l’allocazione all’Autorità d’ambito territoriale ottimale delle competenze sulla gestione serve a razionalizzare l’uso delle risorse idriche e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera” intesa "come ‘sistema’ [...] nel suo aspetto dinamico” (sentenze n. 168 del 2008, n. 378 e n. 144 del 2007)» (sentenza n. 246 del 2009).

Va rammentato, per completezza, che la giurisprudenza di questa Corte riconduce ai titoli di competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., sia la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato (ex plurimis, sentenze n. 67 del 2013, n. 142 e n. 29 del 2010, n. 246 del 2009) sia l’affidamento della gestione di detto servizio (sentenze n. 228 del 2013, n. 62 del 2012, n. 187 e n. 128 del 2011, oltre alle già citate sentenze n. 325 e n. 142 del 2010, n. 307 e n. 246 del 2009).

7.1.– Con l’art. 10, comma 1, della legge n. 1 del 2014 il legislatore regionale ligure – attuando l’intervento teso a definire gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico ed a individuare gli enti destinati a succedere nelle competenze già spettanti alle soppresse Autorità d’ambito – attribuisce ai Comuni partecipanti all’ATO, già appartenenti alle Comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, la facoltà di gestire autonomamente, in forma singola e associata, l’intero SII.

Come questa Corte ha avuto modo di affermare, ai sensi del terzo periodo del comma 186-bis dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 (inserito dall’art. 1, comma 1-quinquies, del d.l. n. 2 del 2010) «alla legge regionale spetta soltanto disporre l’attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorità d’àmbito territoriale ottimale (AATO), "nel rispetto dei princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”, e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all’esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato. Da ciò deriva, in particolare, che, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l’ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all’AATO» poiché «la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (così determinando, indirettamente, anche le forme di gestione)» (sentenza n. 62 del 2012).

Nel caso in esame il legislatore regionale, esulando dall’ambito di competenza tracciato dal legislatore statale, ha direttamente disposto in ordine ad una modalità di gestione «autonoma» del servizio idrico escludendo, in relazione all’ipotesi contemplata, «che l’ente individuato dalla Regione come successore delle competenze dell’AATO deliberi, con un proprio atto, le forme di gestione del servizio idrico integrato e provveda all’aggiudicazione della gestione del servizio» (sentenza n. 228 del 2013). Per tale ragione la norma censurata si pone in contrasto con il principio, espresso dalla normativa interposta, di unitarietà e superamento della frammentazione verticale delle gestioni, e quindi viola l’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.

8.– Il quadro normativo che sorregge la pronuncia di fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 1 del 2014 non muta, infine, alla luce della disciplina introdotta, in data successiva rispetto a quella in cui il ricorso è stato presentato, dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164.

L’art. 7, comma 1, lettera b), numero 4), del decreto-legge in esame introduce, tra l’altro, modifiche all’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006, rafforzando le modalità attuative della definizione degli ambiti territoriali ottimali ed aggiungendo, dopo il comma 2 del citato art. 147, il seguente comma «2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148». La disciplina in esame – pur essendo successiva alla legge regionale censurata – fa salva l’ipotesi di adesione facoltativa alla gestione unica del SII prevista dall’art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, sostituito dall’art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 4 del 2008, anch’esso modificato dal citato d.l. n. 133 del 2014, come convertito.

È utile rammentare che il comma 5 del richiamato art. 148 è una disposizione che «attiene alla tutela dell’ambiente, con prevalenza rispetto alla materia dei servizi pubblici locali, perché giustifica la possibilità di deroghe all’unicità della gestione del servizio sul piano soggettivo, in ragione dell’elemento tipicamente ambientale costituito dalla peculiarità idrica delle zone comprese nei territori delle comunità montane», per cui nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente rientra «anche stabilire le condizioni in presenza delle quali i Comuni minori appartenenti alle comunità montane possono non partecipare alla gestione unica del servizio idrico integrato, e cioè che la gestione del servizio sia operata direttamente da parte dell’amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico controllata dallo stesso Comune» (sentenza n. 246 del 2009).

Tanto premesso, non può ritenersi che la previsione regionale censurata sia rispettosa della opzione derogatoria successivamente dettata dal legislatore statale in materia di gestione autonoma del SII, sia sotto il profilo dell’individuazione dei Comuni ai quali tale facoltà è concessa (venendo ampliata, nella disposizione regionale, la platea ai comuni «con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti» a fronte dei Comuni «con popolazione fino a 1.000 abitanti» previsti dal 5 comma dell’art. 148 e dal novellato comma 2-bis dell’art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006) sia per quanto concerne il «previo consenso della Autorità d’ambito competente», previsto dalla legge statale e non già dalla norma regionale in scrutinio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti);

2) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria n. 1 del 2014, promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2015.