SENTENZA N. 32
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 della legge della Regione Abruzzo 10
gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013
della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 marzo 2011, depositato
in cancelleria il 21 marzo 2011 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 10
gennaio 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
udito l’avvocato dello Stato Alessandro
De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1.– Con ricorso notificato il 14-18
marzo 2011 e depositato il successivo 21 marzo (reg. ric. n. 26 del 2011), il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in
riferimento agli articoli 3, 18, 23, 97, 117 e 120 della Costituzione, degli
articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 della legge della Regione Abruzzo 10
gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria
Regionale 2011).
1.1.– L’art. 11 della citata legge
regionale prevede disposizioni in materia di erogazione di compensi per lavoro
straordinario effettuati nell’ambito dell’emergenza terremoto. In particolare,
il comma 1 dispone che al personale con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa, appartenente alla Protezione Civile della Regione Abruzzo e
agli Enti strumentali della Regione, impegnato, nell’anno 2009, presso le
Strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e, nell’anno 2010,
presso
Così disponendo, però, il legislatore
regionale travalicherebbe i limiti della propria competenza, invadendo quella
esclusiva dello Stato in materia.
Premette la difesa dello Stato che
all’esito del sisma verificatosi nel territorio abruzzese il 6 aprile 2009 è
stato deliberato lo stato di emergenza (vigente fino al 31 dicembre 2011) ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile), e sono state emanate, d’intesa con l’Amministrazione
regionale, le correlate ordinanze di protezione civile ai sensi dell’art. 5,
comma 2, della medesima legge, prevedenti le attività del Commissario delegato
e le relative risorse finanziarie; che in relazione al suddetto evento
calamitoso è stato poi emanato anche il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2009,
n. 77, recante le misure per fronteggiare gli esiti del sisma e gli
stanziamenti di risorse statali esclusivamente destinate al soddisfacimento
delle esigenze previste e disciplinate dal richiamato provvedimento di legge,
nonché disponente, sub art. l, comma 1, che le ordinanze di protezione civile intese a
governare l’emergenza sismica in questione sono emanate di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze per quanto riguarda gli aspetti di
carattere fiscale e finanziario.
La norma regionale in esame stabilisce
la corresponsione di compensi per lavoro straordinario per gli anni 2009 e 2010
al personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa
stipulato dalla Regione o dai suoi Enti strumentali ed inoltre che gli oneri
derivanti dal pagamento di tali compensi «sono rimborsati alla Regione dalla
Struttura per
Il Presidente del Consiglio dei
ministri, dopo aver rilevato che
1.2.– Per quanto attiene ai primi tre
aspetti, l’intervento regionale sarebbe viziato sotto il profilo della
congruenza tra il fine perseguendo con lo schema normativo adottato dalla
Regione (corresponsione di compensi per lavoro straordinario) ed i mezzi
apprestati per il suo soddisfacimento (fondi statali vincolati alla
salvaguardia ed al ripristino di beni ed interessi della collettività colpita
dal sisma), cosicché la legge regionale risulterebbe priva della necessaria
intima coerenza atta ad assicurare per i provvedimenti legislativi, anche
regionali, la conformità al principio costituzionale della necessità di
esercitare il potere legislativo secondo un coerente apprezzamento del fine da
perseguire e del mezzo idoneo al suo raggiungimento. Infatti, con specifico
riferimento alle ordinanze di protezione civile emanate di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, quanto agli aspetti fiscali e
finanziari, per disciplinare l’emergenza in questione,
Talché, in conclusione, sarebbe da ritenere
che «l’immotivata, irrazionale e contraddittoria determinazione regionale
(peraltro neanche quantificata nell’ammontare degli oneri di cui si chiederà il
rimborso a valere sulle risorse statali) vìoli i princìpi in materia di potestà legislativa regionale,
appropriandosi di fondi statali, e si sostanzi in un rovesciamento di priorità
sviando l’esercizio della potestà legislativa regionale dal fine suo proprio di
salvaguardia delle preminenti esigenze della collettività».
1.3.– Inoltre, l’esercizio della
prerogativa regionale di cui trattasi violerebbe il principio di leale
collaborazione, tanto più in considerazione del fatto che la vigente normativa
di protezione civile dispone che le ordinanze di protezione civile debbano
essere emanate d’intesa tra il Governo e
1.4.– Sarebbe leso, altresì, l’art. 117,
secondo comma, Cost., che riserva alla legislazione esclusiva statale il
compito di dettare norme nelle materie sistema tributario e contabile dello
Stato (lettera e), nonché ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali
(lettera g), atteso che
1.5.– Per quanto concerne, invece, la
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nell’àmbito
del complessivo giudizio di conformità alla Costituzione delle leggi regionali di protezione civile,
rileverebbero, ai fini dell’individuazione dei princìpi
fondamentali della materia entro i quali le Regioni sono tenute a legiferare in
ambito concorrente, le disposizioni contenute nella legislazione statale di
protezione civile e, segnatamente, nella legge n. 225 del 1992, laddove – sub art. 12, comma 4 – si dispone
espressamente che le norme in questione costituiscono princìpi
della legislazione statale cui dovranno conformarsi le leggi regionali. In
particolare, ad avviso del ricorrente, le norme regionali in parola si pongono
in netta antitesi con uno dei princìpi fondamentali
codificati dalla legge n. 225 del 1992, ossia quello, sancito dall’art. 5,
comma 2, secondo cui per l’attuazione degli interventi di emergenza si provvede
con ordinanze di protezione civile, le quali disciplinano uno straordinario
(seppur temporaneo perché limitato alla durata dello stato di emergenza)
assetto sovrastrutturale di poteri, allo scopo di tutelare l’integrità della
vita, dei beni e degli insediamenti. In buona sostanza, l’applicazione
dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 implicherebbe un’azione statuale di
natura latamente sostitutiva delle competenze regionali,
per cui
2.– L’art. 16 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011 attribuisce alla Giunta regionale il potere di predisporre «un
provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni
e delle imposte regionali» e, in caso di inadempienza da parte della Giunta, ne
prevede un adeguamento su base ISTAT.
Secondo il ricorrente, la disposizione
normativa in esame sarebbe illegittima perché, nel prevedere genericamente una
"revisione complessiva” di tasse, canoni ed imposte regionali, non ne escluderebbe
l’aumento. Mentre
2.1.– Inoltre, la disposizione contenuta
nel comma 2 dell’art. 16, che prevede un adeguamento di tasse, canoni e
imposte, ancorato agli indici ISTAT, in caso di inerzia della Giunta,
contrasterebbe con l’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente), che pone il principio
generale dell’ordinamento tributario di
chiarezza e trasparenza delle relative disposizioni, sì da invadere la
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del sistema tributario e
da violare la riserva di legge in subiecta materia ex
art. 23 Cost.
3.– L’art. 36 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2001, concernente «Norme in materia di servizio idrico integrato della
Regione Abruzzo», dispone al comma 1 che «[...] le peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale,
specie quello montano, nelle condizioni date non permettono in linea generale
un efficace ed utile ricorso al mercato tra concorrenti per l’affidamento delle
gestioni. Queste, pertanto, restano affidate agli attuali gestori».
3.1.– Il Presidente del Consiglio dei
ministri deduce che la predetta norma, nel disporre che le gestioni del servizio
idrico restano affidate agli attuali gestori, impedisce l’affidamento secondo
le procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione statale,
attuativa di quella comunitaria, ponendosi in contrasto, segnatamente, con
l’art. 23-bis, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e con
l’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici
locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133), nonché con i princìpi
comunitari a tutela della concorrenza e del mercato.
3.2.– Anche se in base al comma 2 del
medesimo art. 36 gli effetti della disposizione in oggetto sono limitati al
termine del 31 dicembre 2011, al comma 1 la norma regionale pone una
presunzione assoluta, in via legislativa, di insussistenza delle
«caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale» idonee per il ricorso al mercato per gli affidamenti delle
gestioni di servizio idrico. Di qui il prospettato contrasto con i commi 3 e 4
del succitato art. 23-bis del d.l. n.
112 del 2008, i quali disciplinano un procedimento complesso in caso di ipotizzata
insussistenza delle condizioni economiche, sociali e ambientali, richiedendo –
tra l’altro – il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Pertanto, l’art. 36, dettando
disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, lederebbe la
competenza esclusiva dello Stato nella materia tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché la competenza del
legislatore statale nella materia tutela della concorrenza di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost.
4.– L’art. 47, nel prevedere
disposizioni in materia di personale, dispone che
Ciò significa che il legislatore
regionale avrebbe esteso al 2011 l’efficacia della normativa statale sulla
progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio con
contratto a tempo determinato e del personale con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge
succitata, ancorché limitatamente all’ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Così disponendo ulteriori
stabilizzazioni di personale precario al di fuori delle procedure ordinarie e
concorsuali di accesso al pubblico impiego, il legislatore regionale violerebbe
i princìpi di ragionevolezza, imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Inoltre, la norma in esame impingerebbe nella materia di legislazione concorrente – ex art. 117, terzo comma, Cost. – del
coordinamento della finanza pubblica, vulnerandone i princìpi
di attuazione, in quanto introduttiva, senza alcuna intesa con lo Stato, di una
disciplina che, prevedendo un piano di stabilizzazione del personale precario
anche per l’anno 2011, incide sul sistema generale della finanza pubblica.
5.– L’art. 55 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011 riguarda la lotta all’abusivismo nell’edilizia residenziale
pubblica e dispone, al comma 1, che al fine di eliminare il fenomeno delle
occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le
Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito ATER),
presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un
piano redatto d’intesa con i Comuni interessati e le autorità di pubblica
sicurezza competenti.
In tal modo, ad avviso del ricorrente,
il legislatore regionale eccederebbe dalla propria competenza ed invaderebbe la
competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa
dello Stato stesso di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.
Infatti, anche alla luce di quanto
affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 134 del
2004), il legislatore regionale non può prevedere unilateralmente la
possibilità di redigere un piano d’intesa con le autorità di pubblica
sicurezza.
Poiché la forma di collaborazione con le
autorità statali di pubblica sicurezza, prevista dalla norma in esame, non
trova fondamento in leggi statali che la regolino o la consentano, né in un
accordo tra gli enti interessati, ma è disposta unilateralmente, l’impugnato
art. 55 si porrebbe in contrasto con l’art. 160 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), il quale, nel disciplinare le competenze
dello Stato, dispone, al comma 2, che l’ordinamento dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della
pubblica sicurezza), che a sua volta individua, ai fini della tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
6.– L’art. 63 prevede, al comma 1, che
le concessioni regionali e comunali in essere alla data di entrata in vigore
della legge sono prorogate fino al 30 giugno 2011.
Così disponendo, la norma regionale in
esame urterebbe contro l’art. 23-bis,
comma 8, lettera e), del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011,
n. 10, il quale prevede che il termine per la proroga delle concessioni è
fissato al 31 marzo 2011.
Inoltre, l’art. 63 violerebbe gli artt.
49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già artt. 43 e 49
del Trattato CE) a tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza e
colliderebbe con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) che recepisce, appunto, le direttive menzionate nel titolo
in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Difatti, la materia delle proroghe delle
concessioni in tema di servizio pubblico locale, come più volte ribadito dalla
Corte costituzionale (da ultimo, con sentenza n. 325 del
2010), rientra nella tutela della concorrenza, di competenza esclusiva
dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Pertanto, il legislatore regionale, ponendosi
in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento, lederebbe
l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto fonte di possibile alterazione del
regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli
obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici derivanti dagli artt. 56 e seguenti del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (già artt. 49 e seguenti del Trattato CE), come pure della
competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost.
7.– L’ art. 75 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011 dispone al comma 1 che gli interventi di soccorso ed elisoccorso
di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono
considerarsi come prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale se
effettuati nei limiti di quanto disposto dall’art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei
livelli di assistenza sanitaria di emergenza). Il comma 3, poi, prevede
che
Ad avviso del ricorrente le disposizioni
oggetto di censura sarebbero illegittime, per il fatto che
Sicché, il legislatore regionale,
prevedendo una disciplina non conforme a quanto stabilito nel succitato
Accordo, avrebbe arrecato un vulnus
all’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute e
coordinamento della finanza pubblica.
8.– L’art. 76 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011, contenente disposizioni in materia di segni distintivi, dispone
che «il SASA - CNSAS (Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale
del Soccorso Alpino Speleologico) adotta sulle proprie divise di ordinanza e
sui mezzi in dotazione il logo della Protezione Civile regionale».
Il Presidente del Consiglio dei ministri
sostiene che il legislatore regionale si sia discostato dalla disciplina
nazionale di riferimento, secondo cui: 1) il Corpo nazionale del soccorso
alpino rientra tra le strutture operative nazionali della protezione (art. 11
della legge n. 225 del 1992); 2) la disciplina dell’ordinamento, del
funzionamento e della natura del suddetto Corpo è stabilita a livello nazionale
dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni
per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico); 3) l’attività di volontariato è espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, tant’è che la legge 11 agosto 1991,
n. 266 (Legge–quadro sul volontariato) ne riconosce il valore sociale e la funzione,
ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone l’autonomia, e ne favorisce l’apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale (art. 1, commi 1 e 2), imponendo alle leggi regionali di preservarne
l’autonomia di organizzazione e di iniziativa e di favorire lo sviluppo
dell’associazionismo (art. 10, comma 1).
Secondo il ricorrente, il legislatore
regionale, dettando norme non coordinate e sostanzialmente contrastanti con le
suddette disposizioni e nel prevedere di adottare sulle divise di ordinanza e
sui mezzi del SASA - CNSAS il logo regionale, lederebbe i princìpi
costituzionali sul libero associazionismo di cui all’art. 18 Cost., nonché la
competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento, organizzazione e
amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui all’art.
117, secondo comma, lettera g), Cost.
ed i princìpi della legislazione concorrente di cui
all’art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento all’attività di protezione
civile.
9.– Con atto depositato il 16 dicembre
2011 Presidente del Consiglio dei ministri ha, in primo luogo, rappresentato
che nelle more del presente giudizio
9.1.– Il ricorrente ha motivatamente
insistito, invece, affinché
10.– Con memoria integrativa depositata
il 20 dicembre 2011 l’Avvocatura generale dello Stato si è soffermata su taluni
interventi normativi sopravvenuti all’incardinazione del presente giudizio di
legittimità costituzionale.
10.1.– In primo luogo, ha rilevato che
la legge della Regione Abruzzo 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di
Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) ha previsto l’istituzione e
l’organizzazione del sistema idrico integrato costituito dall’insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi
civili ed industriali di fognatura e di depurazione delle acque reflue da
istituire in un Ambito territoriale unico regionale (ATUR), coincidente con l’intero territorio regionale ed
attuato da un ente pubblico di nuova costituzione denominato ERSI (Ente regionale per il servizio
idrico integrato).
Ne ha desunto che la predetta novella
regionale, disciplinando l’organizzazione integrata del servizio idrico, onde
pervenire all’uniformità di indirizzo ed azione dei servizi idrici offerti
all’utenza, ma non incidendo in materia di conferimento, non riguarda affatto
gli aspetti disciplinati dall’art. 36 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011, attinenti
alla proroga delle gestioni esistenti.
Quanto poi alla sopravvenuta abrogazione
dell’articolo 23-bis del
decreto-legge n. 112 del 2008 con decreto del Presidente della Repubblica 18
luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel
testo risultante a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento
e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), la difesa dello
Stato ne ha tratto «il venir meno del presupposto fondante della norma
regionale in parola, ossia la presunzione di esistenza delle "peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geormorfologiche
del contesto territoriale” che, "tenuto conto di quanto disposto dai commi 3 e
4 dell’art. 23-bis, aggiunto dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del d.l. 25 giugno 2008, n.
10.2.– Per quanto attiene invece i
rilievi di incostituzionalità mossi avverso l’art. 55, comma 1, della legge reg.
Abruzzo n. 1 del 2011, laddove – al fine di eliminare il fenomeno delle
occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica –
dispone che le ATER presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, un piano redatto d’intesa con i Comuni interessati e le autorità di pubblica sicurezza competenti, la
difesa dello Stato ne ha segnalato l’abrogazione
parziale ad opera del legislatore regionale. Segnatamente, con legge della Regione
Abruzzo 6 luglio 2011, n. 19 (Norme
per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei
Comuni e modifica delle LL.RR. nn.
43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011), all’art. 3, comma 3, si dispone la
soppressione delle parole «e le
autorità di pubblica sicurezza competenti» di cui al comma 1 dell’art.
55 sopracitato, con l’eliminazione, in tal guisa, della forma di collaborazione
con le autorità statali di pubblica sicurezza sospettata di incostituzionalità.
Con la conseguenza che, secondo
l’Avvocatura generale dello Stato, la legge sopravvenuta n. 19 del 2011 (art.
3, comma 3) di fatto sancisce – pure in assenza della formalizzazione di
apposita rinunzia – il venir meno delle ragioni dell’impugnazione
dell’impugnato art. 55, determinando, di fatto, la cessazione della materia del
contendere.
10.3.– Circa i motivi d’impugnazione
dell’art. 63, la difesa dello Stato ha esposto che per effetto dell’entrata in
vigore – lo scorso 6 agosto 2011 – dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo
19 luglio 2011, n. 21, recante modifiche (tra le altre) alla legge reg. Abruzzo
10 gennaio 2011, n. 1, la
proroga originariamente disposta fino al 30 giugno 2011 è stata ulteriormente
differita fino al 30 settembre 2011, mentre – dopo il comma 1 dell’art. 63
della legge reg. n. 1 del 2011 – è stato aggiunto il seguente comma: «1-bis. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana dell’esito del referendum abrogativo relativo all’articolo 23-bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per Io sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato e integrato con
le disposizioni di cui all’art. 15 del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione
di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia
delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2009, n. 166,
Alla stregua
del summenzionato regolamento europeo, condizione
presupposta e necessaria per il ricorso alla disciplina derogatoria in discorso
è la dimostrazione dello stato emergenziale enucleato nel c.d. «rischio di
interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione». E ciò – ha sottolineato la difesa dello
Stato – fa difetto nell’art. 63, comma 1, sia nella formulazione originaria,
sia in quella nuova assunta a
seguito dell’innesto normativo del 2011, che si limita semplicemente a
richiamare il riferimento al regolamento comunitario. Di contro, resta fermo il
rispetto degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei
servizi pubblici derivanti dagli artt. 56 e seguenti del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (già art. 49 e seguenti del Trattato CE), siccome
attuati dal d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che
recepisce le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi. Come pure resta fermo che – anche all’esito del referendum
summenzionato e dei conseguenti vuoti normativi derivati dalla caducazione dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n.
133 del 2008 – la materia delle proroghe delle concessioni in tema di servizio
pubblico locale, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale (da ultimo,
con sentenza n.
325 del 2010), rientra nella tutela della concorrenza, che è materia di
competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost.
Da tutto quanto sopra esposto la difesa
dello Stato ha desunto che rimangono validi i motivi d’impugnazione dell’art. 63
della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011, come formulati negli scritti già
depositati in atti.
10.4.– Pertanto, dopo aver chiesto all’adìta
Corte costituzionale – con atto di rinunzia parziale al ricorso notificato a
controparte il 15 dicembre 2011 – di voler dichiarare, in via principale,
l’estinzione parziale del giudizio ovvero la cessazione della materia del
contendere relativamente alla censura d’illegittimità costituzionale dell’art.
47 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del
Considerato
in diritto
1.– Con ricorso notificato il 14-18
marzo 2011 e depositato il successivo 21 marzo, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,
18, 23, 97, 117 e 120 della Costituzione, degli articoli 11, 16, 36, 47, 55,
63, 75 e 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale
2011).
Successivamente al ricorso, la suddetta
legge regionale è stata oggetto di numerose modifiche. Parimenti è mutato il
quadro normativo in relazione ad alcune delle disposizioni di legge statale
evocate dal Governo come parametro interposto.
1.1.– L’art. 11 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011 prevede disposizioni in materia di erogazione di compensi per
lavoro straordinario effettuati nell’ambito della notoria emergenza terremoto.
In particolare, il comma 1 dispone che al personale con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa appartenente alla Protezione Civile
della Regione Abruzzo e agli Enti strumentali della Regione impegnato,
nell’anno 2009, presso le Strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile e, nell’anno 2010, presso
1.1.1.– Secondo il Presidente del
Consiglio dei ministri, il rimborso in questione verrebbe ad incidere su fondi
di pertinenza statale vincolati alla realizzazione di interventi per
l’emergenza in Abruzzo, realizzando una distrazione di tali risorse (aventi una
destinazione fatta oggetto d’intesa da parte dell’Amministrazione regionale)
mediante atto unilaterale della Regione e per scopi diversi rispetto a quelli
definiti dalla legge e dalle ordinanze di protezione civile. In tal modo,
sarebbero violati: a) i princìpi di leale
collaborazione, di non contraddittorietà e di ragionevolezza (art. 120 Cost.);
b) l’art. 117, secondo comma, lettere e)
(sistema tributario e contabile dello Stato) e g) (ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici
nazionali), Cost.; c) l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di protezione
civile e, segnatamente, il principio fondamentale dell’art. 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile), che demanda alle
ordinanze di protezione civile, «in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico», la disciplina per
l’attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione dello stato di
emergenza. Più specificamente, il ricorrente richiama l’art. 7, comma 2,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, n.
3833 (Ulteriori interventi
urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile),
che pone a suo dire i compensi del personale assunto con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa a carico della Regione Abruzzo sia per
l’anno 2009 che per l’anno 2010. Ma tale previsione è contenuta, invero,
nell’art. 5, comma 2-bis,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754 (Ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno
colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009).
1.1.2.– Dopo la proposizione del
ricorso, sia l’art. 7, comma 2, dell’ordinanza invocata in ricorso, sia l’art.
5, comma 2-bis, dell’ordinanza n.
3754 del 2009, sono stati modificati dall’art. 12 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011, n. 3950 (Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009), nel senso
di veicolare l’onere degli straordinari in oggetto a valere sulle risorse del
fondo (statale) per la compensazione degli effetti finanziari non previsti di
cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e
ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24
giugno 2009, n. 77.
1.2.– L’art. 16 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011 attribuisce alla Giunta regionale il potere di predisporre «un provvedimento
legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle
imposte regionali» e, in caso di inadempienza da parte della Giunta, ne prevede
un adeguamento su base ISTAT.
1.2.1.– Secondo il ricorrente, la
disposizione normativa in esame è illegittima perché, nel prevedere
genericamente una «revisione complessiva» di tasse, canoni ed imposte
regionali, non ne escluderebbe l’aumento. Di contro,
Inoltre, la disposizione contenuta nel
comma 2 dell’art. 16, laddove prevede un adeguamento di tasse, canoni e imposte
regionali ancorato agli indici ISTAT, in caso di inerzia della Giunta,
striderebbe con l’art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente), che pone il principio
generale dell’ordinamento tributario di chiarezza e trasparenza delle relative
disposizioni. Ne discenderebbero l’invasione della competenza esclusiva dello
Stato in materia di tutela del sistema tributario e la violazione della riserva
di legge in subiecta
materia ex art. 23 Cost.
1.3.– L’art. 36 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011, concernente «Norme in materia di servizio idrico integrato della
Regione Abruzzo», prevede che «1. [...] le peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale,
specie quello montano, nelle condizioni date non permettono in linea generale
un efficace ed utile ricorso al mercato tra concorrenti per l’affidamento delle
gestioni. Queste, pertanto, restano affidate agli attuali gestori. 2. I
soggetti gestori del Servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano a operare fino al verificarsi delle condizioni previste dal
presente articolo […] e comunque entro e
non oltre il 31 dicembre 2011».
1.3.1.– Il Presidente del Consiglio dei
ministri denuncia che l’art. 36, nel disporre che le gestioni del Servizio
idrico integrato abruzzese restano affidate agli attuali gestori, impedisce
l’affidamento secondo le procedure di evidenza pubblica previste dalla
legislazione statale, attuativa di quella comunitaria, ponendosi in contrasto,
segnatamente, con l’art. 23-bis,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e con l’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica,
a norma dell’articolo 23-bis,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),
nonché con i princìpi comunitari a tutela della
concorrenza e del mercato.
Il ricorrente riconosce che in base al
comma 2 del medesimo art. 36 gli effetti della disposizione in oggetto sono
limitati al termine del 31 dicembre 2011, ma stigmatizza che al comma 1 la
norma regionale ponga una presunzione assoluta, in via legislativa,
d’insussistenza delle «caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale» idonee per il ricorso al mercato per
gli affidamenti delle gestioni di servizio idrico. Di qui il prospettato
contrasto con i commi 3 e 4 del succitato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, i quali disciplinano un procedimento
complesso in caso di ipotizzata insussistenza delle condizioni economiche,
sociali e ambientali, richiedendo – tra l’altro – il parere dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
Pertanto, l’art. 36 citato, dettando
disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, lederebbe la
competenza esclusiva dello Stato nella materia della "tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema” di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nonché nella materia della
tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con cui fanno corpo i princìpi posti dal diritto europeo a presidio del mercato,
ed inoltre – come chiaramente dedotto soltanto nelle memorie depositate in
prossimità dell’udienza – anche in tema di ordinamento civile ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
1.3.2.– Successivamente al ricorso, il
quadro normativo è profondamente mutato.
A partire dal 21 luglio
1.4.– L’art. 47 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011, nel prevedere disposizioni in materia di personale, dispone che
«
1.4.1.– Il ricorrente censura la
suddetta disposizione per avere il legislatore regionale voluto con essa
estendere al 2011 l’efficacia della normativa statale sulla progressiva
stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio con contratto a
tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla
data di entrata in vigore della legge succitata, invero limitatamente
all’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008,
2009 e
1.4.2.– Successivamente al ricorso,
l’art.
1.4.3.– A seguito di ciò, il Presidente del Consiglio dei
ministri, in data 13 ottobre
1.5.– L’art. 55 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011, riguardante la lotta all’abusivismo nell’edilizia residenziale
pubblica, dispone, al comma 1, che al fine di eliminare il fenomeno delle
occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le
Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) presentano,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano
redatto d’intesa con i Comuni interessati e le autorità di pubblica sicurezza
competenti.
1.5.1.– Il ricorrente denuncia
l’occupazione in tal modo, da parte del legislatore regionale, dell’àmbito di competenza esclusiva dello Stato in materia di
organizzazione amministrativa dello Stato stesso di cui all’art. 117, secondo
comma, lettera g), Cost.
A suo avviso, infatti, il legislatore
regionale, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 134 del
2004), non può unilateralmente prevedere la possibilità di redigere un
piano d’intesa con le autorità di pubblica sicurezza.
1.5.2.– Nelle more del giudizio il
censurato art. 55 è stato modificato dall’art. 3, comma 3, della legge della
Regione Abruzzo 6 luglio 2011, n. 19 (Norme per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
da parte dei Comuni e modifica delle LL.RR. nn. 43/2000,
34/2007, 1/2010 e 1/2011),
che ha soppresso al comma 1 della norma impugnata le parole «e le autorità di
pubblica sicurezza competenti».
1.5.3.– Nella memoria depositata il 20
dicembre 2011 la difesa dello Stato ha chiesto, pertanto, alla Corte di voler
ritenere cessata la materia del contendere in relazione alla questione di
legittimità in oggetto, essendo venute meno, con l’intervenuta abrogazione
parziale di cui sopra, le ragioni dell’impugnazione della disposizione
regionale in esame.
1.6.– L’art. 63 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011, dettato in materia di trasporto pubblico regionale e locale,
prevede, al comma 1, che le concessioni regionali e comunali in essere alla
data di entrata in vigore della legge sono prorogate fino al 30 giugno 2011.
1.6.1.– Ad avviso del Governo, la norma
regionale in esame urta contro l’art. 23-bis,
comma 8, lettera e), del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), a sua volta
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26
febbraio 2011, n. 10, il quale prevede che il termine per la proroga delle
concessioni è fissato al 31 marzo 2011. Ne conseguirebbe l’invasione, da parte
del legislatore regionale, della materia della tutela della concorrenza, di competenza
esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., poiché nella stessa rientra,
altresì, la disciplina delle proroghe delle concessioni in tema di servizio
pubblico locale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale
(da ultimo, con sentenza
n. 325 del 2010).
Inoltre, l’impugnato art. 63 violerebbe
gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già artt.
43 e 49 del Trattato CE), posti a tutela della libertà di stabilimento e della
concorrenza, e colliderebbe con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) che recepisce, appunto, le direttive menzionate nel titolo
in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
1.6.2.– Dopo la data di proposizione del
ricorso, il quadro normativo statale di riferimento, nonché la stessa
disposizione regionale censurata, hanno subìto rilevanti modifiche.
Innanzitutto, prima che la maggiore
durata del termine previsto dalla legge regionale potesse dispiegarsi, la
scadenza fissata dalla legge statale è stata (ulteriormente) differita al 30
settembre 2011, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di termini relativa alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri), in combinato disposto con l’art.
1, comma 2, del succitato decreto-legge n. 225 del 2010.
Indi, come si è visto (punto 1.3.2.),
l’intero art. 23-bis del
decreto-legge n. 112 del
Conseguentemente, il legislatore
regionale ha modificato e integrato l’impugnato art.
Successivamente, l’art. 4, comma 32,
lettera a), del decreto-legge n. 138
del
1.6.3.– Con la memoria depositata il 20
dicembre 2011, la difesa dello Stato ha sostenuto che il ius superveniens non consenta di ritenere
superati i motivi di censura già
dedotti in ricorso. Ciò, in quanto il richiamo della disposizione regionale
come sopra novellata (sub comma 1-bis) al regolamento comunitario n.
1370/2007 non sarebbe sufficiente ad uniformare l’impugnato art. 63 ai princìpi di aggiudicazione competitiva di derivazione
europea ivi contenuti, contemplanti (per quanto qui rileva) l’eccezionale
derogabilità – nella forma, tra le altre, della proroga consensuale del
contratto di servizio –, nei soli casi «di interruzione del servizio o di
pericolo imminente di interruzione». Con la conseguenza che permarrebbero
l’inosservanza degli obblighi comunitari in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici derivanti dagli artt. 56 e seguenti del TCE,
siccome attuati dal d.lgs. n. 163 del 2006, nonché, sul piano del diritto
interno, la lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza.
1.7.– L’art. 75 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011 dispone al comma 1 che gli interventi di soccorso ed elisoccorso
di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono
considerarsi come prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale se
effettuati nei limiti di quanto disposto dall’art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei
livelli di assistenza sanitaria di emergenza). Il comma 3, poi, prevede
che
1.7.1.– Secondo il Governo, le predette
disposizioni non sono conformi a Costituzione, per il fatto che
Sicché, il legislatore regionale,
prevedendo una disciplina non conforme a quanto stabilito nel succitato
Accordo, arrecherebbe un vulnus
all’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di tutela della salute e
coordinamento della finanza pubblica.
1.8.– L’art. 76 della legge reg. Abruzzo
n. 1 del 2011, dispone che «il SASA - CNSAS adotta sulle proprie divise di
ordinanza e sui mezzi in dotazione il logo della Protezione Civile regionale».
1.8.1.– Il Presidente del Consiglio dei
ministri denuncia l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale
in esame per contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, secondo cui:
a) il Corpo nazionale del soccorso alpino rientra tra le strutture operative
nazionali della protezione civile (art. 11 della legge n. 225 del 1992); b) la
disciplina dell’ordinamento, del funzionamento e della natura del suddetto
Corpo è stabilita a livello nazionale dalla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l’attività svolta
dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico); c) l’attività di
volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, tant’è
che la legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge–quadro sul volontariato) ne riconosce il
valore sociale e la funzione, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone
l’autonomia, e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle
finalità di carattere sociale, civile e culturale (art. 1, commi 1 e 2),
imponendo alle leggi regionali di preservarne l’autonomia di organizzazione e
di iniziativa e di favorire lo sviluppo dell’associazionismo (art. 10, comma
1).
In buona sostanza, ad avviso del
ricorrente, il legislatore regionale, con il richiedere il logo della
protezione civile regionale sulle divise di ordinanza e sui mezzi del SASA -
CNSAS, lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento,
organizzazione e amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali di
cui all’art. 117, secondo comma, lettera g),
Cost. ed i princìpi della legislazione concorrente ai
sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. in riferimento all’attività di
protezione civile, nonché i princìpi costituzionali
sul libero associazionismo di cui all’art. 18 Cost.
2.– Vanno preliminarmente esaminate le
questioni relative alle norme regionali censurate che sono state interessate,
direttamente o indirettamente, dal ius superveniens.
3.– In primo luogo, dev’essere
dichiarata l’estinzione del giudizio relativamente all’art. 47 della legge reg.
Abruzzo n. 1 del
4.– Quanto alla questione di legittimità
costituzionale dell’art. 55 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011, la materia del
contendere, riguardo ad essa, è cessata. L’abrogazione parziale della predetta
disposizione regionale, sopravvenuta nel corso del giudizio, è, infatti,
pienamente satisfattiva delle pretese del ricorrente,
essendo stata eliminata dal testo iniziale proprio la censurata intesa con le
autorità di pubblica sicurezza competenti. Tant’è che la stessa difesa dello
Stato ha riconosciuto il venir meno delle ragioni dell’impugnazione.
4.1.– Ne deriva che, per effetto del ius superveniens,
dev’essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere in parte qua, anche perché
non consta che la norma regionale in oggetto abbia potuto trovare applicazione medio tempore nella versione originaria
(sentenze n. 192,
n. 153 e n. 89 del 2011;
ordinanze n. 238
del 2011 e n.
136 del 2010).
5.– La questione di legittimità
dell’art. 36 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 – disatteso, in limine, l’assunto della difesa dello
Stato, secondo cui il legislatore regionale, malgrado la sopravvenuta
abrogazione per via referendaria della norma statale interposta di cui all’art.
23-bis del decreto-legge n. 112 del
2008, sarebbe nondimeno tenuto ad osservare, anche in un’ottica de iure condendo, le sfere di competenza
statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e), l)
e s), Cost. – è inammissibile sotto
molteplici aspetti.
5.1.– È evidente, infatti, che la presunzione assoluta d’insussistenza
delle condizioni per il ricorso al mercato di cui alla disposizione
regionale censurata – valutata alla luce dell’assetto normativo conseguito al referendum abrogativo della norma
statale interposta – non può più configurare la violazione della competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza denunciata in
ricorso, neppure nella prospettiva futura adombrata nella memoria
conclusionale. Ciò, in quanto è stato proprio il legislatore statale, nel solco
del referendum abrogativo dell’art.
23-bis citato, a sancire
inequivocabilmente l’esclusione del servizio idrico integrato dalla normativa
pro-concorrenziale di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 138 del 2011.
Tale rilievo è sufficiente a dimostrare
il sopravvenuto difetto d’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri a
coltivare il ricorso sul punto. Con la conseguenza dell’inammissibilità della
questione di legittimità dell’art. 36 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011
promossa in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. ed ai princìpi di diritto
europeo a tutela della concorrenza e del mercato.
5.2.– Parimenti inammissibili sono gli
altri profili di lesione denunciati dal ricorrente.
5.2.1.– La competenza statale in materia
di ordinamento civile ex art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost., è
stata espressamente evocata dall’Avvocatura generale dello Stato solo
genericamente, e soltanto nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza.
5.2.2.– Circa la tutela ambientale,
egualmente rimessa in via esclusiva alla legislazione dello Stato dall’art.
117, secondo comma, lettera s),
Cost., la censura, sostanzialmente immotivata, è rimasta assolutamente oscura.
6.– Anche la questione di legittimità
dell’impugnato art. 63, nei termini enunciati in ricorso, è inammissibile per
sopravvenuta carenza d’interesse del Governo.
6.1.– Il nucleo della censura risiede
nel denunciato sfalsamento del termine finale della proroga: 31 marzo 2011
secondo la norma interposta di legge statale (art. 23-bis, comma 8, lettera e,
del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 1, comma 1, del
decreto-legge n. 225 del 2010), 30 giugno 2011 secondo l’impugnato art. 63.
Orbene, prima della scadenza fissata dalla legge regionale (30 giugno 2011), la
legge statale ha prorogato il termine da essa stabilito fino al 30 settembre
2011 e il legislatore abruzzese, con la modifica sopra riportata della
disposizione in esame, si è adeguato a tale termine, così facendo venir meno la
discrasia temporale stigmatizzata dal ricorrente.
6.2.– L’Avvocatura generale dello Stato
ha sostenuto nelle memorie conclusive che le sopravvenienze normative sopra
richiamate (punto 1.6.2.) non abbiano privato di fondamento i motivi
d’impugnazione già dedotti in ricorso ed ha focalizzato la denuncia
dell’illegittimità della proroga, disposta dall’art.
È di tutta evidenza, però, che si tratta
di una censura completamente diversa, in quanto mossa contro una disposizione
della legge regionale dal contenuto normativo radicalmente innovato. Con
l’effetto che la questione di legittimità non può essere trasferita sulla nuova
norma, nella parte in cui – con
l’inserimento del comma 1-bis – ha
modificato quella originaria a seguito del referendum
abrogativo relativo all’art. 23-bis citato.
Difatti, la lesività di una disposizione che ha
assunto nelle more del giudizio un nuovo e diverso contenuto avrebbe potuto
essere denunciata dal Governo solo adempiendo all’onere di tempestiva
impugnazione (tra le altre, sentenza n. 40 del
2010).
6.3.– Quindi, la questione in oggetto dev’essere ritenuta inammissibile anche sotto quest’ultimo
profilo.
7.– Nel merito, le ulteriori censure
prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri possono essere divise in
quattro gruppi, ciascuno riferito ad un diverso articolo della legge impugnata.
8.– La questione di legittimità
costituzionale dell’art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 è fondata
nei seguenti termini.
8.1.–
8.1.1.– Ciò
chiarito, l’impugnato art. 11 vìola, innanzitutto,
l’art. 117, secondo comma, lettere e) e g), Cost., perché, per il
suo tramite, il legislatore regionale ha disposto unilateralmente a favore della Regione Abruzzo di somme già precedentemente
attribuite per il perseguimento di determinate finalità ad un’autorità statale,
qual è il Commissario delegato per la ricostruzione successiva al terremoto. La
norma regionale in esame finisce, così, per incidere illegittimamente nel sistema
contabile dello Stato e nella disciplina della dotazione di un organo della sua
amministrazione.
8.1.2.–
D’altra parte, la disposizione regionale censurata invade il campo dei princìpi fondamentali fissati dallo Stato nella materia di
legislazione concorrente della protezione civile, poiché è evidente che il legislatore regionale ha
sovrapposto la propria disciplina a quella dettata, secondo le regole, dalle
ordinanze di protezione civile, in guisa da ledere il principio fondamentale
desumibile dall’art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.
Alla stregua di esso, per l’attuazione
degli interventi di emergenza si provvede, appunto, con le ordinanze di
protezione civile, che servono a regolare temporaneamente, per tutta la durata
dello stato di emergenza, uno straordinario assetto di poteri, allo scopo di
tutelare l’integrità della vita, dei beni e degli insediamenti.
Nella fattispecie in esame, i compensi
straordinari dovuti ai lavoratori utilizzati per l’emergenza erano stati posti
«a carico del bilancio della regione Abruzzo» sia dall’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3833 del 2009, richiamata in ricorso, sia dall’ordinanza n. 3754 del 2009, quest’ultima espressamente riferita al
corrispettivo del lavoro straordinario autorizzato in capo al personale con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, appartenente alla
protezione civile della Regione Abruzzo, direttamente impegnato in attività
emergenziali e post-emergenziali.
Di contro, l’impugnato art. 11 è venuto
a gravare
È, poi, irrilevante che le norme delle
succitate ordinanze siano state modificate dall’art. 12 della successiva ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3950 del 2011, che ha posto l’onere degli straordinari in oggetto a
carico del fondo statale per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 77 del 2009.
La norma regionale impugnata risulta non
in linea rispetto alle disposizioni delle richiamate ordinanze, ancorché
modificate, perché queste, nella versione novellata, imputano gli stanziamenti
in discorso ad uno specifico fondo statale (peraltro incrementato proprio per
provvedere all’emergenza creatasi dopo il terremoto in Abruzzo), mentre la
disposizione regionale in oggetto prevede che i compensi straordinari erogati
dalla Regione siano rimborsati alla stessa da parte della Struttura per la
gestione dell’emergenza, senza specificazioni di sorta.
In definitiva, l’art.
Sussiste, dunque, anche la denunciata
lesione del principio fondamentale della materia della protezione civile posto
dall’art. 5 della legge n. 225 del 1992, atteso che
8.2.– Conclusivamente, alla stregua
delle considerazioni che precedono, dev’essere
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’impugnato art. 11.
Ogni altra censura del ricorrente resta
assorbita.
9.– Anche la questione di legittimità
dell’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 è fondata.
9.1.– Le entrate tributarie delle
Regioni ordinarie, come noto, derivano essenzialmente da addizionali a tributi statali, da quote di partecipazione
al gettito di tributi statali e dall’intero gettito di tributi disciplinati dalla legge statale, con la
possibilità di determinazione delle aliquote
– entro limiti prefissati – da parte della Regione.
Difatti non consta, allo stato attuale
della normativa regionale,
la sussistenza di tributi
regionali
«propri» (nel senso di tributi
istituiti e disciplinati dalla Regione
Abruzzo) che possano essere considerati ai fini della «revisione» in oggetto.
La disposizione regionale in esame,
dunque, non può che essere riferita ai tributi regionali c.d. «derivati», vale a dire
istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni (sentenza n. 123 del
2010).
Conseguentemente, il censurato art. 16 vìola l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Ciò, in primo luogo, in punto di
«revisione complessiva» di tasse, canoni e imposte regionali (comma 1), perché
tale espressione sottintende, in effetti, anche la possibilità d’incremento dei
predetti tributi, così da contravvenire al principio, sancito da questa Corte,
secondo cui è vietato alle Regioni di istituire e disciplinare tributi propri
con gli stessi presupposti dei tributi dello Stato ovvero di legiferare sui
tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali (sentenza n. 102 del
2008). Tale principio è stato confermato dall’art. 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione).
Per le medesime ragioni, anche
l’adeguamento indifferenziato su base ISTAT di tasse, canoni ed imposte
regionali, destinato ad operare in caso d’inerzia della Giunta regionale (comma
2), è lesivo della competenza esclusiva statale in materia tributaria, come
pure della riserva di legge ex art.
23 Cost., intermediata dalle previsioni dello Statuto dei diritti del
contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni fiscali (art. 2
della legge n. 212 del 2000).
9.2.– Ne consegue la dichiarazione
d’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del
2011.
10.– La questione di legittimità dell’art. 75 della legge reg. Abruzzo n. 1
del 2011 è fondata limitatamente alla riduzione tariffaria di cui al comma 3.
10.1.– L’agevolazione ai residenti nella Regione Abruzzo per i servizi di soccorso
(sanitario e non), finanziata, oltre tutto, con risorse del fondo sanitario,
configura, infatti, una misura di assistenza supplementare che si pone
chiaramente in contrasto con l’obiettivo dichiarato del Piano di rientro di
riequilibrare il profilo erogativo dei livelli
essenziali di assistenza e la gestione corrente per il perseguimento del
pareggio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
Sussiste,
dunque, la lesione di un principio fondamentale della materia del coordinamento
della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., secondo quanto
già affermato da questa Corte in altri casi analoghi di incoerenza della
legislazione regionale rispetto agli obiettivi fissati dal Piano di rientro del
deficit sanitario, segnatamente con l’introduzione di livelli essenziali di
assistenza aggiuntivi (tra le altre, da ultimo, sentenza n. 163 del
2011).
10.2.–
Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 3,
della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011, relativamente alla riduzione tariffaria
riservata ai residenti e alla relativa copertura con una quota delle risorse
del fondo sanitario destinate al funzionamento del SUEM 118.
10.3.– Per converso,
il comma 1 dell’art. 75 citato si
sottrae alle censure d’illegittimità costituzionale prospettate dal ricorrente,
perché, stando alla formulazione letterale di esso, gli interventi di soccorso
ed elisoccorso ivi previsti «devono considerarsi come prestazioni a carico del
Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto
dall’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992» e,
dunque, senza alcuna "eccedenza” rispetto a quanto disciplinato con legge
statale.
10.4.– È, quindi, non fondata la
questione di legittimità promossa in ordine all’art. 75, comma 1, della legge
reg. Abruzzo n. 1 del 2011.
11.– La questione di legittimità
costituzionale dell’art. 76 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 è, invece,
fondata sotto tutti i profili enunciati dal ricorrente.
11.1.– Innanzitutto, l’appartenenza del
Corpo nazionale del soccorso alpino al servizio nazionale della protezione
civile (ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 della legge n. 225 del
1992 e successive modifiche e dell’art. 1, comma 4, della legge n. 74 del 2001)
ne esige una disciplina organizzativa di livello nazionale, non a caso
positivamente dettata con la citata legge n. 74 del 2011.
D’altro canto, l’utilizzazione delle
articolazioni territoriali del suddetto Corpo per interventi volti a
fronteggiare eventi calamitosi, sia ordinari (gestibili dalla Regione), sia
straordinari (di competenza dello Stato) – in sintonia con il modello
policentrico ricostruito da questa Corte (sentenza n. 323 del
2006) – non si concilia con l’adozione di un segno distintivo di matrice
marcatamente regionale.
Sicché, la norma regionale, prescrivendo
l’adozione del logo della Protezione civile regionale, interferisce con la
materia organizzativa degli apparati di pubblico servizio di rilevanza
nazionale, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma,
lettera g, Cost.) e, sotto l’aspetto
funzionale, con l’àmbito dei princìpi
fondamentali in materia di protezione civile, del pari ascrivibile alla
legislazione statale (art. 117, terzo comma, Cost.).
11.2.– Inoltre, la natura volontaria del
Corpo nazionale del soccorso alpino, titolare per sua libera scelta di un
proprio logo, urta contro l’imposizione, in forza dell’impugnata disposizione
regionale, di un nuovo segno di riconoscimento non espressamente concordato o
assentito. Donde la ulteriore lesione dei princìpi
costituzionali sulla libertà di associazione di cui all’art. 18 Cost.
11.3.– In conclusione, dev’essere dichiarata l’illegittimità costituzionale anche
dell’art. 76, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011.
per questi motivi
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge della Regione Abruzzo
10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria
Regionale 2011);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011, relativamente
alla disposizione di una riduzione della tariffa per i servizi di soccorso
sanitario e non sanitario in favore dei residenti nella Regione Abruzzo ed alla
copertura finanziaria del conseguente minor introito in quota parte delle
risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118;
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 76, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011;
5) dichiara estinto il
giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 47
della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento agli artt. 3,
97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso n. 26 del 2011;
6) dichiara cessata la
materia del contendere limitatamente alla questione di legittimità
costituzionale dell’art. 55 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promossa, in
riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
n. 26 del 2011;
7) dichiara
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36 della
legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettere e), l) e s),
Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;
8)
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
63 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento all’art.
117, secondo comma, lettera e),
Cost., nonché all’art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 49 e 56 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;
9) dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1,
della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promossa, in riferimento all’art. 117,
terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n.
26 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.