Sentenza n. 89 del 2011

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SENTENZA N. 89

ANNO 2011

 

 

Commento alla decisione di

 

Nicola Vizioli

Lo strano caso del Consiglio dei comuni della Provincia di Bolzano

 

per gentile concessione del Forum di Quaderni Costituzionali

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo                  DE SIERVO                 Presidente

- Paolo                 MADDALENA              Giudice

- Alfio                 FINOCCHIARO                 "

- Alfonso             QUARANTA                      "

- Franco              GALLO                               "

- Luigi                  MAZZELLA                       "

- Gaetano            SILVESTRI                         "

- Sabino              CASSESE                            "

- Giuseppe           TESAURO                           "

- Paolo Maria       NAPOLITANO                   "

- Giuseppe          FRIGO                                 "

- Alessandro       CRISCUOLO                      "

- Paolo                GROSSI                               "

- Giorgio              LATTANZI                         "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-26 aprile 2010, depositato in cancelleria il 28 aprile 2010 ed iscritto al n. 64 del registro ricorsi 2010.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 24 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, giusta conforme deliberazione governativa del 16 aprile 2010, in riferimento all’art. 75, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni).

Nell’impugnare la predetta disposizione legislativa, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che la legge provinciale n. 4 del 2010 istituisce e regola il Consiglio dei Comuni, organismo di consultazione e collaborazione tra la Provincia ed i Comuni, composto dai Sindaci e dagli assessori dei Comuni altoatesini nonché dagli ex sindaci di questi ultimi.

Fra i poteri assegnati al Consiglio dei Comuni, vi è, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della legge provinciale n. 4 del 2010, quello di «chiedere [con il voto favorevole di due terzi dei componenti] il referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante le materie di cui all’art. 6, comma 1». Nella disposizione da ultimo richiamata sono elencate le materie per le quali è previsto che i disegni ed i progetti di legge provinciali siano preceduti dal parere obbligatorio del Consiglio dei Comuni. Fra esse sono menzionate le materie che «riguardano i tributi locali o la finanza locale» oltre ai «disegni di legge concernenti la manovra finanziaria provinciale».

2. – Tanto premesso, il ricorrente osserva che la disposizione censurata contrasta con gli artt. 8 e seguenti dello statuto di autonomia regionale – nei quali sono elencate le materie in cui vi è la competenza normativa della Provincia autonoma – posto che fra queste ultime non sono comprese quelle aventi ad oggetto le leggi tributarie e di bilancio.

2.1. – Né ha un qualche rilievo, considerato che la funzione legislativa provinciale deve svolgersi in armonia con la Costituzione, il fatto che l’art. 47 dello statuto demandi alla legge provinciale la possibilità di determinare «l’esercizio […] del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo», atteso che, dovendo ciò avvenire «in armonia con la Costituzione oltre che con i principi dell’ordinamento giuridico», debbono intendersi implicitamente richiamati i limiti sanciti dall’art. 75, secondo comma, della Costituzione.

Questo, prosegue parte ricorrente, sancisce espressamente il divieto di referendum  abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio. Ciò posto, dovendo la potestà normativa regionale svolgersi in armonia coi principi dell’ordinamento giuridico, fra i quali si trova anche la suddetta disposizione costituzionale, il ricorrente deduce la illegittimità dell’art. 7, comma secondo, della legge provinciale n. 4 del 2010, il quale renderebbe possibile lo svolgimento di referendum popolare abrogativo anche per leggi provinciali di carattere tributario o di bilancio.

Precisa al riguardo l’Avvocatura che la giurisprudenza della Corte ha chiarito che, occorrendo interpretare l’art. 75 della Costituzione secondo un criterio logico sistematico, va esclusa la possibilità di sottoporre a referendum anche disposizioni aventi effetti strettamente collegati «all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75 Cost.».

3. – Aggiunge la difesa ricorrente, in conclusione, che non vale ad escludere la dedotta illegittimità costituzionale il fatto che la disposizione impugnata, nella sua ultima parte, richiami il capo II della legge provinciale 18 novembre 2005, n. 11 (Iniziativa popolare e referendum), all’interno del quale è contenuto l’art. 5 che, tra l’altro, sancisce il divieto di richiedere il referendum abrogativo per leggi tributarie e di bilancio. Infatti la applicazione delle disposizioni richiamate è espressamente limitata alle ipotesi in cui essa sia compatibile con le disposizioni della legge provinciale n. 4 del 2010. Ma la insanabile contraddizione esistente fra la previsione censurata e quella contenuta nell’art. 5 della legge provinciale n. 11 del 2005, negando il rapporto di compatibilità fra le due normative, esclude che alla disposizione censurata sia applicabile il divieto recato dall’art. 5 della legge provinciale n. 11 del 2005, rendendo, viceversa, attuale il denunciato vizio di costituzionalità.

4. – La Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio.

5. – Con nota depositata il 18 gennaio 2011 l’Avvocatura dello Stato ha trasmesso una comunicazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano con la quale si faceva presente che in data 7 ottobre 2010 era stata approvata una modificazione della legge censurata per effetto della quale l’intero comma 2 dell’art. 7 della medesima era stato sostituito, nel senso di escludere dai possibili oggetti di referendum abrogativo richiesto dal Consiglio dei Comuni le leggi tributarie, finanziarie e di bilancio.

Poiché siffatta modificazione è contenuta in una legge regolata dalla particolare disciplina prevista dall’art. 47 dello statuto speciale, ai fini della sua promulgazione e della sua successiva entrata in vigore, era necessario: a) che essa fosse una prima volta pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione; b) che nei tre mesi successivi non fosse presentata alcuna richiesta di referendum sulla medesima.

Solo ricorrendo tali condizioni essa poteva essere promulgata e, dopo essere stata nuovamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, entrare in vigore.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 75, secondo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni).

Il ricorrente lamenta che la disposizione impugnata – la quale prevede che fra i poteri del Consiglio dei Comuni («organo di consultazione e collaborazione fra la Provincia autonoma di Bolzano e i Comuni del territorio provinciale», come viene espressamente definito dall’art. 1, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2010) vi sia quello di «chiedere il referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge provinciale riguardante materie di cui all’art. 6, comma 1». In questo modo, attraverso il richiamo alle materie indicate al comma 1 dell’art. 6 della stessa legge provinciale – cioè alle materie in relazione alle quali è previsto che i progetti ed i disegni di legge provinciale siano corredati dalla necessaria espressione di un parere da parte del Consiglio dei Comuni – è consentito a tale organo di chiedere l’effettuazione di referendum abrogativo anche per leggi tributarie, di bilancio e aventi ad oggetto manovre finanziarie provinciali.

Si tratta di una previsione legislativa che non solo esulerebbe dagli ambiti di competenza legislativa provinciale ma violerebbe anche il divieto, contenuto nell’art. 75, secondo comma, della Costituzione, di sottoporre a referendum abrogativo le leggi tributarie e di bilancio.

2. – La stessa difesa del ricorrente ha segnalato che, pendente il presente giudizio di legittimità costituzionale, il legislatore provinciale ha provveduto a modificare il testo della disposizione censurata.

Questo, per effetto della modifica in esso introdotta attraverso l’art. 1 della legge provinciale 24 gennaio 2011, n. 2 (Modifica della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, “Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni”, riguardo alla richiesta di referendum abrogativo), attualmente esclude dal novero delle leggi provinciali per le quali il Consiglio dei Comuni può chiedere la effettuazione di referendum abrogativo quelle «aventi ad oggetto tributi locali, la finanza locale e la manovra finanziaria provinciale».

2.1. – Essendo la disposizione di modifica, dal contenuto satisfattivo delle ragioni del ricorrente, entrata in vigore, all’esito del procedimento riguardante la promulgazione e la pubblicazione delle leggi regolate dalla particolare disciplina prevista dall’art. 47 dello statuto speciale, il 2 febbraio 2011, giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 del 2011 della legge provinciale n. 2 del 2011, senza che anteriormente a tale data abbia avuto applicazione la disposizione censurata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione e disciplina del Consiglio dei Comuni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.