Ordinanza n. 238 del 2011

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ORDINANZA N. 238

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

- Paolo                           MADDALENA                                 Giudice

- Alfio                            FINOCCHIARO                                     “

- Franco                         GALLO                                                    “

- Luigi                            MAZZELLA                                            “

- Gaetano                       SILVESTRI                                             “

- Sabino                         CASSESE                                                “

- Giuseppe                     TESAURO                                               “

- Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       “

- Giuseppe                     FRIGO                                                     “

- Alessandro                  CRISCUOLO                                          “

- Paolo                           GROSSI                                                   “

- Giorgio                        LATTANZI                                              “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, e 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 16 (Norme in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-18 ottobre 2010, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2010 ed iscritto al n. 111 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia; 

udito nell’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che con ricorso notificato il 12-18 ottobre 2010 e depositato il successivo 19 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 6, e 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 16 (Norme in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);

che l’art. 2, comma 6, della citata legge regionale prevede, a valere dall’anno 2010, un’integrazione delle risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale regionale non dirigente della Regione, con gli strumenti di bilancio e, comunque, nell’ambito delle effettive disponibilità, a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari all’80 per cento;

che, secondo il ricorrente, l’anzidetta disposizione regionale lede, in primo luogo, l’art. 117, terzo comma, Cost., perché urta contro l’attuale normativa fondamentale dello Stato per il contenimento della spesa in materia d’impiego pubblico, quale risulta dall’art. 9, commi 1, 2-bis e 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

che, in particolare, sarebbe violato il prescritto rispetto, per il triennio 2011-2013, sia del limite di trattamento economico complessivo ordinariamente spettante per l’anno 2010 ai singoli dipendenti, anche di rango dirigenziale, di cui ai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ivi comprese le Regioni (art. 9, comma 1 del citato decreto-legge), sia del tetto complessivo, sempre corrispondente all’importo previsto per il 2010, delle risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale, incluso il livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche altresì regionali (art. 9, comma 2-bis del citato decreto-legge);

che, inoltre, la norma impugnata, non quantificando la spesa dell’integrazione prevista, né indicando i mezzi per farvi fronte, contrasterebbe con il principio di cui all’art. 81, quarto comma, Cost.;

che, a sua volta, l’art. 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2010 viene impugnato nella parte in cui modifica l’art. 47 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei princìpi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), consentendo che il conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all’Amministrazione regionale possa avvenire per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi;

che il ricorrente censura la norma regionale succitata sul piano della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), per avere aumentato a suo avviso illegittimamente, senza alcuna ragione giustificativa al riguardo, la possibilità di stipulare contratti dirigenziali con soggetti esterni all’Amministrazione regionale;

che con atto depositato il 26 novembre 2010 la Regione Friuli-Venezia Giulia si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile ed infondato;

che, sulle questioni relative all’art. 2, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2010, la resistente, anzitutto, eccepisce l’inammissibilità, per assoluta genericità, della censura rispetto al comma 17 dell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010;

che, nel merito, la difesa regionale obietta che i limiti posti dalla richiamata legislazione statale risulterebbero essenzialmente osservati, poiché, in base alla norma impugnata, l’integrazione delle risorse potrebbe avvenire nel 2010 e solo eventualmente ripetersi, a seconda “delle effettive disponibilità di bilancio”, nel 2011 e negli anni successivi;

che peraltro, ad avviso della resistente, l’art. 9, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 non fisserebbe affatto princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, dettando, invece, norme di dettaglio non autorizzate in un àmbito di competenza concorrente, in quanto prescrittive di limiti rigidi ed autoapplicativi a voci specifiche di spesa;

che ne deriverebbe l’eccepita non conformità a Costituzione delle disposizioni di legge statale evocate dal Governo, in quanto, esse sì, lesive dell’art. 117, terzo comma, Cost., e dell’autonomia organizzativa e finanziaria della Regione;

che sarebbe, altresì, infondata la questione di legittimità della norma regionale in questione in relazione all’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto essa non disporrebbe direttamente una spesa determinata, ma rinvierebbe implicitamente ad un ulteriore atto ricognitivo delle effettive disponibilità di bilancio occorrenti per la copertura della spesa;

che, infine, per la difesa regionale sono destituite di ogni fondamento anche le censure mosse dal ricorrente, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., all’art. 7, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2010;

che per la resistente, infatti, nel caso in esame sarebbero soddisfatte tutte le condizioni che consentono di derogare al principio del concorso pubblico, perché la norma regionale impugnata, malgrado il denunciato innalzamento del limite, varrebbe nondimeno a circoscrivere a fondo l’affidamento di temporanei incarichi dirigenziali a soggetti diversi dai dipendenti “interni”.

Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso con il quale sono state promosse le presenti questioni di legittimità costituzionale, è entrata in vigore la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – Legge finanziaria 2011), la quale ha modificato entrambe le norme impugnate nel senso voluto dal Governo;

che, in particolare, il censurato art. 2, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2010, nella nuova formulazione di cui all’art. 12, comma 29, della legge regionale n. 22 del 2010, richiede ora espressamente «il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78 del 2010, convertito dalla legge 122 del 2010»;

che, inoltre, per effetto della modifica di cui all’art. 14, comma 36, lettera c), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2010, il limite degli incarichi dirigenziali conferibili con contratto di lavoro a tempo determinato a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, già elevato alla misura del 20 per cento dall’impugnato art. 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 2010, è stato riportato alla minor soglia previgente del 15 per cento, per di più a condizione che sussistano esigenze specifiche e con il vincolo di una motivazione esplicita;

che, proprio in ragione di siffatte sopravvenienze normative, ritenute integralmente satisfattive delle pretese del ricorrente, la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto alla Corte di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere;

che, nella specie, non risulta che le impugnate disposizione abbiano avuto, medio tempore, applicazione;

che quindi, in sede di discussione in udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha dato atto, in accordo con quanto affermato dalla controparte, che le norme censurate sono state modificate in sostanziale conformità ai rilievi sollevati in ricorso ed ha espressamente aderito alla richiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere;

che, in definitiva, essendo venute meno le ragioni della controversia per concorde riconoscimento delle parti, dev’essere, conseguentemente, dichiarata la cessazione della materia del contendere (per una fattispecie analoga, ordinanza n. 136 del 2010).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.