Ordinanza n. 240 del 2014

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ORDINANZA N. 240

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Giuseppe                    TESAURO                            Presidente

-      Paolo Maria                NAPOLITANO                       Giudice

-      Giuseppe                    FRIGO                                           

-      Alessandro                 CRISCUOLO                                           

-      Paolo                          GROSSI                                        

-      Giorgio                       LATTANZI                                   

-      Aldo                           CAROSI                                        

-      Marta                          CARTABIA                                  

-      Sergio                         MATTARELLA                            

-      Mario Rosario             MORELLI                                     

-      Giancarlo                    CORAGGIO                                 

-      Giuliano                      AMATO                                        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), promossi dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, con ordinanze del 27 e del 30 settembre, del 3 e del 18 ottobre, del 7, del 15 (due ordinanze) e del 28 (tre ordinanze) novembre, del 10 giugno, del 31 ottobre, del 28 novembre, del 20 e del 30 dicembre, del 25 novembre (tre ordinanze) 2013, rispettivamente iscritte ai nn. da 44 a 61 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16, 17, 18 e 19, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti l’atto di costituzione di L.P., nonché l’atto di intervento di Cittadinanzattiva e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che, con ordinanza del 27 settembre 2013 (r.o. n. 44 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti: «CEDU» o «Convenzione»), questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), articolo aggiunto dall’art. 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134;

che ad avviso del giudice a quo, tale impugnata disposizione – secondo cui: «La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1 [che prevede, a sua volta, che: «Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo»], non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice» − víola il parametro invocato «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 5 agosto 2013, con il quale O.L. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo; b) che il ricorrente nel giudizio a quo era risultato interamente soccombente in detto processo presupposto, definito con una decisione, emessa il 27 novembre-11 dicembre 2012, divenuta irrevocabile; c) che la domanda di riparazione era stata proposta nel rispetto del termine di decadenza previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 89 del 2001; d) che il processo presupposto, articolatosi in due gradi di giudizio, aveva avuto una durata effettiva di diciannove anni, undici mesi e venti giorni, eccedente, perciò, di quattordici anni, undici mesi e venti giorni il termine ragionevole stabilito dagli artt. 2-bis e 2-ter (recte: dai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2) della legge n. 89 del 2001;

che il medesimo giudice rimettente espone poi le seguenti considerazioni in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che egli premette anzitutto che la soccombenza nel giudizio presupposto è espressamente prevista come causa di rigetto della domanda di equa riparazione solo nel caso in cui ricorrano le ulteriori condizioni previste dalle lettere a) e b) del comma 2-quinquies dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 o quando la parte soccombente nel giudizio presupposto abbia «posto in essere un abuso di poteri processuali che abbia determinato un’ingiustificata dilatazione dei termini del procedimento», sicché persiste la «legittimazione in capo [a detta] parte […] a far valutare l’eventuale sussistenza d’una lesione del suo diritto a conseguire in un tempo ragionevole una pronuncia risolutiva della questione controversa»;

che il comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, che ha introdotto un tetto massimo o valore soglia della misura dell’indennizzo, «in quanto non coordinato con [detto] superiore principio», farebbe insorgere i seguenti due problemi interpretativi che, in quanto reciprocamente interdipendenti, necessitano di soluzioni tra loro coerenti: a) il significato da attribuire alla locuzione "valore del diritto accertato dal giudice”; b) «se l’introduzione d’un tetto massimo all’indennizzo liquidabile […] valga per tutti i possibili epiloghi del giudizio presupposto e per tutte le parti di esso (qualora, ovviamente, promuovano un ricorso ex lege Pinto)»;

che, quanto al primo dei problemi segnalati, il giudice a quo osserva che: a) il parametro del "valore del diritto accertato”, ancorché suppletivo, prevale rispetto a quello del valore della causa, qualora in concreto sia inferiore a quest’ultimo; b) al fine di individuare il parametro primario del valore della causa, il solo riferimento è quello alla disciplina della determinazione del valore della controversia dettata dagli articoli da 7 a 17 cod. proc. civ.; c) mentre per la cause di valore determinato o determinabile il limite dell’indennizzo costituito dal valore della causa sarebbe agevolmente individuabile, per le cause di valore indeterminabile «è dubbio se debba applicarsi il criterio per cui la causa avrà valore entro il tetto massimo di competenza del giudice adito (soluzione che potrebbe operare peraltro soltanto per le cause di competenza del giudice di pace) o quello aliunde determinato ai sensi degli artt. 10 e ss., ovvero se la predetta disposizione non trovi applicazione e quindi l’indennizzo liquidabile ex lege n. 89 del 2001 non debba, in tali ipotesi, incontrare alcun tetto massimo»; d) l’epilogo del procedimento presupposto, in particolare la soccombenza di chi successivamente proponga domanda di equa riparazione, rileva come elemento per stabilire il limite massimo della misura in concreto dell’indennizzo; e) «in subiecta materia notoriamente è ammesso che sussiste un pregiudizio in re ipsa, suscettibile dunque di quantificazione equitativa», con la conseguenza che non potrebbe affermarsi né che è onere del ricorrente dedurre e provare se sussista e quale sia, nella specie, il valore "soglia” di cui al comma 3 dell’art. 2-bis, né che, in difetto di allegazione o deduzione di elementi idonei a consentire l’individuazione dello stesso, ciò comporterebbe l’inammissibilità o il rigetto del ricorso (trovando applicazione, in virtù del rinvio ad essi operato dal secondo periodo del comma 4 dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001, i primi due commi dell’art. 640 cod. proc. civ.); e) mentre, ai fini della competenza, la legge fa riferimento, per la determinazione del valore della causa, al petitum (o ai petita), la legge n. 89 del 2001 fa riferimento al valore ritenuto nella decisione, ragione per cui «va chiarito quale sia l’effettivo contenuto prescrittivo della disposizione»;

che, quanto al secondo dei problemi segnalati, secondo la Corte rimettente andrebbe verificato se la disposizione censurata integri un’ulteriore causa di eventuale esclusione dell’indennizzo, ancorché non indicata come tale, «nel senso che nulla possa essere riconosciuto all’istante nel caso in cui il diritto dallo stesso asseritamente vantato sia fatto valere in giudizio ma sia stato affermato insussistente (in tutto o in parte), ovvero se qualora il ricorrente sia stato soccombente (in tutto o in parte) nel giudizio presupposto e detto giudizio abbia avuto durata irragionevole, la negazione del diritto preteso non valga anche ad escludere il diritto ad equo indennizzo»;

che, a fronte di tale problema, sussisterebbero, secondo il rimettente, «almeno» le tre seguenti opzioni praticabili: a) quella ora indicata per prima che, pur se apparentemente in contrasto con l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: «Corte EDU») secondo cui anche la parte interamente soccombente ha diritto all’equa soddisfazione nel caso di durata irragionevole del processo, sarebbe praticabile in quanto: a.1) quella «probabilmente […] più coerente con l’esigenza calmieratrice» alla quale avrebbe inteso rispondere l’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012; a.2) «in sintonia […] con alcuni spunti offerti dalla relazione introduttiva del testo del disegno di legge poi […] approvato dal Parlamento» (in particolare, con il rilievo da essa attribuito alla «necessità  d’arginare la presunzione di dannosità della prolungata durata di un processo in modo che non divenga assoluta, ma rimanga iuris tantum»; a.3) coerente con la ratio sottostante alle disposizioni dell’art. 2, comma 2-quinquies, della lettera a) del comma 2 dell’art. 2-bis e dell’art. 4 della legge n. 89 del 2001; b) quella secondo cui l’indennizzo è riconosciuto anche al ricorrente che sia risultato totalmente soccombente nel giudizio presupposto − salve le cause di esclusione espressamente previste − «ma pure che esso debba essere commisurato entro il range normativamente stabilito − tra i 500 ed i 1500 euro per anno (o frazione) − e comunque con le limitazioni di soglia o di tetto massimo dettate dall’art. 2-quinquies comma 3 (come a dire che non solo il vittorioso nel giudizio presupposto ma anche il soccombente incontrerà un limite quantitativo alla pretesa riconoscibile»; c) quella in base alla quale «in detta liquidazione a pro del totale soccombente il valore soglia suddetto non dovrebbe operare (perché non v’è a suo favore riconoscimento d’alcun diritto al cui valore parametrare tale tetto massimo); ma è palese che tanto implicherebbe una diversificazione di trattamento (con esito premiale per il soccombente e penalizzante per il vittorioso parziale) difficilmente compatibile con i principi costituzionali d’uguaglianza e ragionevolezza»;

che, secondo il rimettente, la seconda delle opzioni indicate sarebbe quella più coerente con il costante indirizzo della Corte EDU e con la lettera della legge e, per tale ragione, andrebbe «tendenzialmente preferita, poiché se il legislatore avesse voluto anche in tale ipotesi derogarvi (in ossequio a principi superiori d’ordinamento, quali quelli d’uguaglianza e di ragionevolezza) avrebbe potuto e dovuto prevederlo»;

che tuttavia, prosegue la Corte d’appello di Reggio Calabria, occorre ugualmente chiarire cosa debba intendersi per "valore del diritto accertato dal giudice”;

che, al riguardo, il giudice a quo afferma che: a) «assumere che il valore di soglia massima sia applicabile per il solo caso in cui il ricorrente ex lege n. 89 del 2001 sia stato sostanzialmente vittorioso (in tutto o in parte) nel giudizio presupposto non risulta, in difetto d’espresse clausole limitative, ammissibile», tenuto conto anche che la disposizione in esame deve essere coordinata con il comma 2 dell’art. 2-bis, «che a tanto non fa alcun riferimento», nonché del fatto che l’accertamento della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo dipende non solo da quanto accade nel corso dello stesso (come sembrerebbe dalla lettura del comma 2 dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001), ma anche dal suo esito (occorrendo verificare che non ricorrano le ipotesi di espressa esclusione dal riconoscimento dell’indennizzo); b) «opinare che la superiore lettera possa interpretarsi nel senso di aver fatto riferimento alla vittoriosità o alla soccombenza in senso processuale e non sostanziale (equiparando così l’una all’altra delle due parti del giudizio presupposto) non sembra discutibile tanto sotto il profilo dell’equità sostanziale, quanto sotto il profilo del rigore formale dell’interpretazione», considerato che «non appare […] concettualmente scorretto legittimare, in tali eventualità, l’impiego quale valore di soglia massima di liquidazione − in via suppletiva rispetto a quello del valore del diritto riconosciuto (che non c’è perché la sentenza "rigetta” o dichiara inammissibile o improponibile o improcedibile la domanda) − quello del valore "positivo” che il giudizio abbia comunque recato alla parte processualmente vittoriosa: avendo infatti il diritto negato all’uno un rilievo concreto economicamente correlabile alla sfera giuridica dell’altro (nel senso che il convenuto nel giudizio presupposto che non formuli riconvenzionali ma si limiti ad una mera difesa comunque "lucra” dalla sconfitta della pretesa altrui la stabilizzazione della sua situazione quo antea, ossia  il non dover corrispondere o il non dover adempiere ad un facere altrimenti per lui oneroso nella misura del petitum preteso e poi disatteso), l’interessato potrebbe venire a conseguire un indennizzo da irragionevole durata pur non avendo azionato alcuna pretesa ex adverso, ed addirittura in misura massima, mentre quella consentita al sostanzialmente vittorioso (ma processualmente di gran lunga soccombente) potrebbe essere decisamente inferiore alla prima; e ciò non risulterebbe irragionevole (o comunque lesivo dell’uguaglianza sostanziale tra le parti di lite), per la diversa incidenza concreta sulla situazione di vita dell’uno e dell’altro della pendenza in se d’un processo potenzialmente foriero d’apportare vantaggio o svantaggio rilevante ad entrambi i contendenti; in tale ipotesi si dovrebbe però prescindere dal principio della domanda, che sembra invece recepito dal dictum espresso della disposizione in esame ("… valore del diritto accertato …”)»; c) «di dubbia legittimità appare, invece, una liquidazione equitativa che − adottando, in via suppletiva, un criterio di perequazione correttivo di potenziali distorsioni − riconoscesse che l’ammontare: o del valore del diritto riconosciuto in concreto alla controparte; o del valore del giudizio (in base al variabile grado di rilevanza della soccombenza, se parziale o totale) possano costituire soglie non superabili per entrambi i già contendenti; e ciò nel senso che, qualora il valore del diritto accertato in capo all’attore (o ricorrente) del giudizio presupposto fosse o inferiore a quello del valore del giudizio in senso processuale, o comunque accertato ex post, della controparte, questa non potrebbe vedersi comunque riconosciuto un indennizzo superiore a quello dell’attore sostanzialmente soccombente; e ciò poiché tanto risulta incompatibile con l’indole oggettiva del valore "soglia” in questione e non è consentito dal tipo di discrezionalità ammessa per il giudicante in subiecta materia, poiché detta discrezionalità è pur sempre "vincolata” − trattandosi d’un procedimento liquidatorio che conferisce al decidente un potere mai sostanzialmente arbitrario, ove si riconosca che è comunque prevista una soglia minima inderogabile (riferibile all’indole non meramente simbolica dell’indennizzo da riconoscere) − e la sua sindacabilità in sede d’opposizione garantisce che l’eventuale ricorso appunto a parametri d’equità non vulneri il fondamento che la predetta discrezionalità ripete dalla legge vigente»;

che il rimettente indica perciò i seguenti «casi astrattamente prospettabili» in cui il proponente la domanda di equa riparazione sia stato: a) parzialmente soccombente – quale attore (o ricorrente) o quale convenuto (o resistente) – nel giudizio presupposto; b) totalmente soccombente – quale convenuto (o resistente) – nel giudizio presupposto; c) totalmente soccombente – quale attore (o ricorrente) – nel giudizio presupposto;

che, sulla base di quanto in precedenza esposto, il giudice a quo afferma quindi che: a) nel primo caso, «il valore "soglia” comunque non superabile nella liquidazione dell’indennizzo (imposto dall’art. 2-bis comma 3 della legge citata) debba essere identificato nel valore del diritto effettivamente riconosciuto alla parte sostanzialmente vittoriosa»; b) nel secondo caso, «il valore "soglia” comunque non superabile sarà pur sempre individuato nel valore del diritto riconosciuto alla parte sostanzialmente vittoriosa, ed ovviamente, salva la specificità della vicenda processuale (che potrà giustificare, in situazioni peculiari, anche l’equiparazione tra le parti), potrà essere diversificata la misura dell’indennizzo – entro il range assentito – con tendenziale liquidazione di quella del sostanzialmente soccombente in misura inferiore a quella riconoscibile al sostanzialmente vittorioso ma con possibilità di sua equiparazione ad essa»; c) nel terzo caso, «l’accertamento negativo della sussistenza di un diritto equivale all’accertamento che il diritto fatto valere in giudizio ha valore (per chi asseriva di esserne titolare e di poterne fruire e disporre) giuridicamente ed economicamente pari a zero»;

che il rimettente precisa ancora che «ove non siano formulate riconvenzionali, ma mere difese (o eccezioni idonee a paralizzare la pretesa altrui), non v’è ex adverso alcuna domanda e pertanto non può agevolmente affermarsi che la pronuncia abbia implicitamente accertato contra un qualche diritto del convenuto o del resistente (cui riferire l’individuazione del predetto valore soglia)»;

che, a quest’ultimo proposito, il rimettente chiarisce ancora che: a) «se il soccombente e la controparte permangono nella situazione quo antea, che dal punto di vista della controparte vi sia una sostanziale vittoriosità, poiché essa pur godrà del risultato utile costituito dalla continuità di detta situazione di fatto rispetto alle pretese dell’attore (o ricorrente) su cui sia intervenuto il giudicato ed entro i limiti del suo valore (quale emerso in decisione) potrà invocare per sé indennizzo (come riconosciuto sub b)»; b) «ciò non equivale ad alcuna stabilizzazione o qualificabilità della stessa alla stregua d’un diritto o di situazione di fatto giuridicamente tutelabile né verso costui né verso chicchessia ed implicherà soltanto che il bene della vita controverso (che ha pur sempre un valore economicamente quantificabile) risulterà "intatto” rispetto all’iniziativa attorea, ma solo interinalmente»; c) «a pro dell’attore o ricorrente – che subisca (nel giudizio presupposto) la predetta soccombenza processuale, eventualmente con condanna soltanto per la rifusione delle spese processuali, ai fini della quantificazione del correlato diritto ad equo indennizzo in caso di durata irragionevole di detto procedimento potrà utilizzarsi quale valore "soglia” non superabile quello del valore economico del diritto antea goduto dal convenuto o resistente vittorioso, o, qualora non ve ne fosse alcuno, il valore soglia costituito dal valore economico del bene della vita dedotto in controversia quale emerso in decisione mentre, in ultima analisi, se esso non sia suscettibile di rilievo patrimoniale, non v’è a ben vedere un parametro che consenta di provvedere»;

che il rimettente, dopo avere ribadito che il proponente la domanda di equa riparazione era risultato interamente soccombente nel giudizio presupposto e che la durata di questo aveva ecceduto i termini previsti dai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, e premesso di avere altresì valutato gli elementi indicati dal comma 2 dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001, afferma che le pronunce adottate sino ad allora dalla Corte d’appello di Reggio Calabria erano state discordanti circa la soluzione da dare alla «questione esaminata» in quanto, in un’occasione, essa era stata risolta, dallo stesso magistrato che ora solleva la questione, «nel senso di riconoscere comunque l’operatività della norma di riferimento, pur senza che sia ritraibile nel sistema certezza rassicurante in proposito», in un’altra, sollevando, con ordinanza dell’8 aprile 2013 (pervenuta alla Corte costituzionale e iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2013), questione di legittimità costituzionale;

che il rimettente, dopo avere riprodotto testualmente la motivazione di tale ordinanza di rimessione  in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza (motivazione identica a quella dell’ordinanza della stessa Corte d’appello di Reggio Calabria del 3 ottobre 2013, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014, che verrà in séguito riassunta), conclude affermando che «quanto sinora esposto legittima ulteriormente a ritenere sussistenti i presupposti per promuovere dunque, in piena adesione al secondo precedente retro richiamato, incidente di costituzionalità della disposizione in premessa richiamata anche nell’odierno procedimento»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa statale afferma anzitutto che la questione sollevata sarebbe inammissibile sia in quanto sarebbe volta a ottenere un’indicazione interpretativa da parte della Corte costituzionale sul significato da attribuire alla locuzione "valore del diritto accertato dal giudice” (valore inteso come limite alla misura dell’indennizzo), perciò configurandosi come un improprio tentativo di conseguire dalla Corte un avallo interpretativo (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2013), sia in quanto il rimettente avrebbe omesso di verificare la possibilità di una, in effetti praticabile, interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, idonea a superare i dubbi di legittimità della stessa;

che, sotto tale secondo aspetto, la difesa statale sostiene che la Corte d’appello rimettente, pur avendo prospettato delle interpretazioni dell’impugnato comma 3 dell’art. 2-bis diverse da quella ‒ ritenuta incompatibile con l’art. 6, paragrafo 1, della CEDU ‒ che escluda la liquidazione dell’indennizzo alla parte rimasta soccombente nel processo presupposto, non avrebbe esplicitato «l’incompatibilità costituzionale [di tali] restanti interpretazioni»;

che l’Avvocatura generale dello Stato rileva infine che «rispetto all’ipotesi ritenuta coerente con i principi della CEDU (quella, cioè, secondo cui il soccombente totale verrebbe comunque liquidato, tenendo conto dei parametri di quantificazione individuati dalla disciplina in via generale) viene incongruamente (e contraddittoriamente) ipotizzato un contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, senza alcun riferimento alla violazione del parametro dell’eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. rispetto alla posizione del soccombente parziale; l’indennizzo riconosciuto a quest’ultimo è, infatti, parametrato al valore del diritto accertato, in ipotesi inferiore a quello minimo stabilito nella forbice di cui all’art. 2-bis, comma 1, della legge 89 del 2001»;

che, ai fini della ricerca di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, il giudice rimettente avrebbe omesso di considerare sia la ratio delle modificazioni apportate dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012 alla legge n. 89 del 2001, sia il contesto sistematico in cui tale disposizione si inserisce;

che, al riguardo, la difesa statale rammenta anzitutto che la citata novella si configura come un «tentativo di contenere i costi a carico del bilancio dello Stato derivanti dagli indennizzi liquidati e di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle Corti d’appello, evitando che la durata dei procedimenti per la liquidazione delle indennità possa dar luogo, a sua volta, a responsabilità dello Stato per violazione dell’art. 6 CEDU»;

che, a tale fine, il menzionato art. 55 avrebbe «diversamente strutturato lo stesso diritto all’equa riparazione» attraverso: a) la fissazione, in via presuntiva, dei termini di durata ragionevole dei processi (art. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge n. 89 del 2001); b) l’individuazione di «ipotesi tipicamente abusive dei poteri processuali […] che costituiscono cause di esclusione dell’indennizzo» (art. 2, comma 2-quinquies, della legge n. 89 del 2001); c)  la previsione di parametri e limiti nella determinazione concreta dell’indennizzo (art. 2-bis della legge n. 89 del 2001);

che, sempre ad avviso della difesa dello Stato, spetta comunque al giudice investito della domanda la doverosa valutazione della sussistenza del diritto a un’equa riparazione − da effettuare in base a un criterio che tenga conto dei parametri (fissati dal comma 2 dell’art. 1 della legge n. 89 del 2001, anch’esso sostituito dal numero 1 della lettera a del comma 1 dell’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012) della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento presupposto (nonché di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione) − sicché «perché l’obbligazione indennitaria […] sorga dalla violazione della ragionevole durata del processo e sia in concreto configurabile, è necessario il provvedimento del giudice che, con accertamento costitutivo, verifichi le modalità temporali e non, con le quali si è svolta una data vicenda processuale»;

che, analogamente, la mancata previsione di automatismi nella commisurazione dell’indennizzo deriva dalla necessità di considerare la specificità di ciascun caso;

che tale è, quindi, secondo la ricostruzione operata dalla difesa statale, il contesto  in cui si inserisce l’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 e, in particolare, il suo impugnato comma 3;

che l’Avvocatura generale dello Stato prosegue sottolineando come sia pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione − che ha recepito, sul punto, gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo − che il diritto all’equa riparazione spetta indipendentemente dall’esito del processo presupposto «ad eccezione del caso in cui il soccombente fosse consapevole della inconsistenza delle proprie istanze»;

che sarebbe quindi impossibile, sempre secondo la difesa statale, interpretare l’impugnato comma 3 nel senso che esso nega l’indennizzo all’interamente soccombente;

che vi sarebbe invece la possibilità di liquidare a tale parte soccombente nel processo presupposto un indennizzo compreso tra 500 e 1.500 euro per ogni anno di ritardo secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2-bis, «dando spazio, nella decisione, agli ulteriori parametri oggettivi di valutazione introdotti con la sopra illustrata finalità calmieratrice della riforma»;

che, del resto, prosegue la difesa statale, «il richiamo alla soglia del valore del "diritto accertato” conferma la coerenza di un’interpretazione in linea con la ratio della riforma, nell’ipotesi in cui il soccombente parziale (la cui pretesa si sia considerevolmente ridotta in sede di accertamento giudiziale) abbia, nel successivo giudizio di equa riparazione, sostanzialmente prospettato, in termini di tendenziale abuso del processo, una domanda irragionevolmente eccedente il diritto effettivamente vantato (e riconosciuto nel giudizio presupposto);

che, così limitato lo spettro dell’intervento normativo, se ne comprenderebbe la ragionevolezza in chiave costituzionalmente orientata: «la parte che nel giudizio presupposto abbia chiesto 1.000 e ottenuto 100 avrà, in sede di equa riparazione, una liquidazione non superiore a quest’ultimo importo, perché, pur avendo ragione nel merito, ha ecceduto nella quantificazione della richiesta; ciò non è incongruo rispetto alla posizione di chi, pur avendo chiesto allo stesso modo 1.000, non ha avuto riconosciuto nulla per effetto di una decisione sull’an di una pretesa comunque legittimamente e non abusivamente avanzata»;

che, poiché una tale interpretazione «non è stata neppure ipotizzata dal giudice rimettente», anche sotto tale profilo la questione sarebbe manifestamente inammissibile;

che, con ordinanza del 30 settembre 2013 (r.o. n. 45 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso con il quale C.A. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo; b) che il ricorrente nel giudizio a quo era risultato soccombente in detto processo presupposto, definito con una decisione divenuta definitiva il 14 maggio 2013; c) che la domanda di riparazione era stata proposta nel rispetto del termine di decadenza previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 89 del 2001; d) che il processo presupposto, articolatosi in due gradi di giudizio, aveva avuto una durata effettiva di quattordici anni, undici mesi e sedici giorni in primo grado e di sei anni e dieci mesi in secondo grado, eccedente, perciò, di sedici anni, nove mesi e sedici giorni il termine ragionevole stabilito dagli artt. 2-bis e 2-ter (recte: dai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2) della legge n. 89 del 2001;

che, in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 27 settembre 2013 ed iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che, con ordinanza del 3 ottobre 2013 (r.o. n. 46 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, presentato il 24 settembre 2013, con il quale C.M.R. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo civile dalla stessa promosso, con atto di citazione notificato il 12 novembre 1990, nei confronti di C.R. e di P.G., per la rivendicazione della proprietà di cinque sesti indivisi di un immobile; b) che detto processo era stato definito con la sentenza del Tribunale ordinario di Messina n. 2379 del 2011 con la quale la domanda proposta da C.M.R. era stata rigettata, con compensazione delle spese;

che il medesimo giudice rimettente sviluppa poi alcune considerazioni in punto di diritto;

che, prima di prendere in esame la disposizione censurata, egli evidenzia la portata innovativa, rispetto alla normativa anteriore al d.l. n. 83 del 2012, dell’alinea e della lettera a) del comma 2 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, secondo cui «L’indennizzo è determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 2»;

che, in proposito, il giudice a quo osserva che, nel vigore di detta previgente normativa, la Corte di cassazione aveva affermato la spettanza del diritto all’equa riparazione a tutte le parti del processo «indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti e dalla consistenza economica ed importanza del giudizio», nonché l’irrilevanza, al medesimo fine, della «asserita consapevolezza da parte dell’istante della scarsa probabilità di successo dell’iniziativa giudiziaria» (sono citate, in tale senso, le sentenze n. 8632 e n. 8541 del 2010), ammettendo che si potesse tenere conto dell’esito del processo presupposto solo qualora esso «abbia un indiretto riflesso sull’identificazione, o sulla misura, del pregiudizio morale sofferto dalla parte in conseguenza dell’eccesiva durata della causa», come si verifica «quando il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2», con la precisazione, peraltro, che di tali circostanze «costituenti abuso del processo», anche ai fini della commisurazione dell’indennizzo, «deve dare prova puntuale l’Amministrazione», non essendo «sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata» (è citata, nel senso indicato, la sentenza n. 35 del 2012);

che, a fronte di tale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, formatosi anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012, la citata lettera a) del comma 2 dell’art. 2-bis avrebbe innovato sotto il duplice profilo che, in virtù della stessa, l’esito del giudizio presupposto: a) assumerebbe, ancorché al solo fine della quantificazione dell’indennizzo, «un ruolo non più eccezionale ma normale, fisiologico e soprattutto sganciato dalla condizione che esso si accompagni anche alla consapevolezza della parte e, correlativamente, ad un uso strumentale del processo»; b) non dovrebbe più, per comportare una riduzione dell’indennizzo, essere, insieme con «l’abuso del processo alla base di esso richiesto», allegato e provato dall’amministrazione resistente, «potendo e dovendo il giudice ex se […] sindacare e ponderare l’esito del giudizio quale risultante dagli atti prodotti»;

che, passando all’esame dell’impugnato comma 3 dell’art. 2-bis, il rimettente afferma che lo stesso stabilisce che la misura dell’indennizzo, anche in deroga agli importi indicati dal comma 1 dello stesso art. 2-bis, non può superare non solo il valore della controversia − ciò che, secondo lo stesso giudice a quo, «dà espressione ad una convinzione di comune buon senso particolarmente avvertita per le cause bagatellari» −, ma neppure il valore del diritto accertato dal giudice, quando questo sia inferiore al valore della causa;

che, ad avviso del rimettente, tale ultima disposizione comporterebbe che la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo potrebbe essere accolta solo nel caso in cui chi la propone sia risultato, almeno in parte, vittorioso nel giudizio presupposto, mentre nessun indennizzo potrebbe essere riconosciuto a chi, nello stesso giudizio, fosse risultato interamente soccombente: infatti, in tale ultimo caso, l’accertamento negativo della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio equivarrebbe all’accertamento che tale diritto, in quanto inesistente, «per così dire, "vale zero”»;

che il rimettente conclude, sul punto, affermando che: «Non può sfuggire pertanto il paradosso (ed anche la violazione del fondamentale parametro di cui all’art. 3 Cost.) cui si incorrerebbe a ritenere che, posto il valore della causa uguale a 100: a) in caso di diritto accertato uguale a 10, sia liquidabile un indennizzo non maggiore di 10; b) in caso di radicale rigetto della domanda, sia invece liquidabile un indennizzo maggiore fino al limite di 100. Occorrerebbe presumere cioè, ma non si vede con quale plausibilità logica, che la durata irragionevole del processo sia fonte per la parte di sofferenza morale maggiore in caso di totale rigetto della sua domanda e minore in caso di parziale accoglimento»; 

che, sempre ad avviso del rimettente, sarebbe «tutt’altro che certo […] che una tale interpretazione della norma, fondata sulla sua insuperabile formulazione letterale, vada oltre l’intenzione del legislatore, potendosi rinvenire da altre parti della novella indici alquanto significativi nella medesima direzione»;

che tali sarebbero, anzitutto, le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 2-quinquies dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 − comma aggiunto dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 83 del 2012 − le quali escludono qualunque indennizzo in favore, rispettivamente, della parte che abbia visto accogliere la propria domanda in misura non superiore a una proposta conciliativa che abbia rifiutato senza giustificato motivo (art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), e della parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta di mediazione quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della stessa (art. 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»), trattandosi di «ipotesi […] rispetto alle quali l’avere agito infondatamente in giudizio costituisce sicuramente un minus (dal punto di vista del riconoscimento che nel giudizio presupposto hanno ricevuto le ragioni fatte valere dalla parte)»;

che «rilievo convergente» dovrebbe essere attribuito, sempre secondo il giudice a quo, anche alle seguenti disposizioni della legge n. 89 del 2001 (anch’esse aggiunte o sostituite dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012): a) la già menzionata lettera a) del comma 2 dell’art. 2-bis, che indica l’«esito del processo» tra i parametri di cui è necessario tenere conto ai fini della determinazione dell’indennizzo; b) l’art. 4, che ha escluso che la domanda di riparazione possa essere proposta prima della conclusione del procedimento con provvedimento definitivo; c) la lettera c) del comma 3 dell’art. 3, che impone al ricorrente di depositare, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza o dell’ordinanza irrevocabili che abbiano definito il giudizio;

che tali disposizioni evidenzierebbero, secondo il rimettente, l’importanza attribuita dal legislatore della novella al fatto che il giudice investito della domanda di equa riparazione conosca l’esito definitivo del giudizio, il che «non altrimenti può spiegarsi se non con il preponderante rilievo attribuito dal legislatore […] a tale aspetto della vicenda, quale parametro determinativo della liquidazione dell’indennizzo»;

che una «indiretta conferma della ragionevolezza» dell’indicata interpretazione della disposizione censurata si trarrebbe, infine, dall’affermazione, contenuta nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, secondo cui tra le finalità delle modificazioni della legge n. 89 del 2001 vi era anche quella di «non allargare le maglie di un bacino di domanda di giustizia suscettibile di distorsioni che sono già presenti nell’attuale sistema (in cui accade che una causa venga instaurata, al di là della fondatezza della pretesa, in funzione del conseguimento del successivo indennizzo spettante per la violazione del temine di durata ragionevole del processo, dal momento che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che l’indennizzo in parola spetta anche alla parte rimasta soccombente nel processo "presupposto”»;

che, ad avviso del giudice rimettente, il passaggio citato tradirebbe la consapevolezza del legislatore che il principio della spettanza dell’equa riparazione anche alla parte interamente soccombente «è causa di distorsioni nel funzionamento e nell’impostazione teorica stessa dei fondamenti e della natura del diritto all’equa riparazione»;

che, sempre secondo il rimettente, ancorché l’indicata relazione illustrativa indichi come obiettivo della novella quello di «non allargarne le maglie» della detta distorsione, le disposizioni effettivamente introdotte e appena indicate «prescindendo del tutto, nell’attribuire il visto rilievo all’esito del giudizio, dall’accertamento dell’esistenza di un atteggiamento negligente, strumentale o abusivo a fondamento della domanda rigettata o della resistenza a quella interamente accolta − appaiono oggettivamente [idonee] anche a contrastare in radice il principio suddetto» della spettanza dell’equa riparazione anche alla parte interamente soccombente;

che il giudice rimettente afferma di non ignorare l’esistenza dell’«indice di segno contrario» costituito dalla disposizione della lettera a) del comma 2-quinquies dell’art. 2 della legge n. 89 del 2001 − secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo «in favore della parte soccombente condannata a norma dell’articolo 96 del codice di procedura civile [cioè per responsabilità processuale aggravata]» − la quale, in base all’argomento a contrario, dovrebbe essere interpretata nel senso della spettanza dell’indennizzo in favore della parte soccombente che non abbia subito la citata condanna, con la conseguenza che la mera soccombenza non sarebbe, di per sé sola, ragione di esclusione dal diritto all’equa riparazione;

che a tale conclusione si opporrebbe, tuttavia, sempre secondo l’opinione del rimettente, l’«indice normativo» costituito dall’impugnato comma 3 dell’art. 2-bis, il quale, pur non riguardando i presupposti in astratto della spettanza del diritto all’indennizzo ma la commisurazione di quest’ultimo (a priori, perciò, non escluso), finisce − rivelandosi così «più potente rispetto ai limitati obiettivi per i quali era stato probabilmente pensato» − con l’annullarlo completamente in tutti i casi di soccombenza;

che alla stregua di ciò, secondo il rimettente, «A tutto concedere non può non registrarsi un insanabile contrasto, quanto meno agli effetti pratici, tra le due norme, il che però, lungi dal poter autorizzare […] a una mera disapplicazione della seconda nella parte in cui risulti in contrasto con la prima, ne rafforza piuttosto il sospetto di incostituzionalità»;

che il giudice a quo afferma infine di non conoscere pronunce giurisprudenziali che, in base alla disciplina dell’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo risultante dalle modificazioni recate dall’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, abbiano riconosciuto il diritto all’indennizzo alla parte soccombente nel processo presupposto, ma solo pronunce di rigetto dei ricorsi presentati da tale parte (sono citati, in proposito, i decreti della Corte d’appello di Bari 25 settembre 2012 reso nel procedimento n. 547/12 V.G., 6 novembre 2012 reso nel procedimento n. 610/12 V.G., 6 novembre 2012 reso nel procedimento n. 613/12, 15 gennaio 2013 reso nel procedimento n. 641/12 V.G., nonché il decreto della Corte d’appello di Caltanissetta del 7 febbraio 2013);

che sulla base di tali premesse il giudice a quo, dopo avere compiuto un’ampia rassegna dei princípi che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e della Corte di giustizia, governano i rapporti tra la legislazione interna e la CEDU (sono citate, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale n. 303, n. 236, n. 175, n. 113, n. 80 e n. 1 del 2011, n. 196, n. 187, n. 138 e n. 93 del 2010, n. 311 del 2009, n. 348 e n. 349 del 2007, nonché le ordinanze n. 150 del 2012 e n. 180 e n. 138 del 2011; le sentenze della Corte di cassazione n. 5894 del 2009, n. 1341, n. 1340, n. 1339 e n. 1338 del 2004 e la sentenza della Corte di giustizia 24 aprile 2012, in causa C-571/10, Kamberaj), afferma, in punto di non manifesta infondatezza, che l’impugnato comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 si pone in contrasto con l’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;

che, a proposito di tale parametro interposto, il rimettente sottolinea come detta Corte abbia sempre ritenuto «l’irrilevanza della soccombenza del ricorrente, in sé e per sé considerata» ai fini della spettanza dell’equa soddisfazione prevista dall’art. 41 della CEDU, in base al rilievo che la parte, indipendentemente dall’esito della causa, «ha comunque subito una diminuzione della qualità della vita in conseguenza dei patemi d’animo sopportati durante il lungo arco temporale che ha preceduto la definitiva decisione della sua posizione processuale» (è citata, in proposito, la sentenza 19 febbraio 1992 (recte: 1998), Paulsen-Medalen e Svensson contro Svezia);

che tale principio, prosegue il rimettente, è sempre stato affermato anche dalla Corte di cassazione nel vigore della disciplina dettata dalla legge n. 89 del 2001 anteriormente alle modificazioni ad essa apportate dal d.l. n. 83 del 2012, avendo la giurisprudenza di legittimità  costantemente affermato, come già visto, che il danno non patrimoniale non è escluso dall’esito negativo del processo o dall’elevata possibilità del rigetto della domanda e che, per ritenere infondata la domanda di indennizzo, è necessario che la parte soccombente si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque, di un abuso del processo (sono citate le sentenze n. 8632 e n. 8541 del 2010), del quale deve fornire la prova la parte che lo eccepisce (è citata la sentenza n. 819 del 2010);

che la stessa Corte di cassazione aveva ancora affermato che, al fine di negare la sussistenza del danno, può sì assumere rilievo la «chiara, originaria e perdurante certezza sulla inconsistenza» del diritto fatto valere in giudizio, con la precisazione, tuttavia, che «non equivale a siffatta certezza originaria la mera consapevolezza della scarsa probabilità di successo dell’azione» (sentenze n. 8165 del 2010 e n. 24269 del 2008);

che il giudice a quo precisa infine che il quadro normativo e giurisprudenziale descritto non può ritenersi «rilevantemente mutato» a séguito dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 35, comma 3, lettera b), della CEDU, come modificato dal Protocollo n. 14 alla Convenzione, firmato a Strasburgo il 13 maggio 2004, ratificato e reso esecutivo con la legge 15 dicembre 2005, n. 280, secondo cui «La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che: […] (b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno»;

che secondo il rimettente  − il quale, a proposito del significato attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo al menzionato art. 35, comma 3, lettera b), della CEDU, cita le sentenze 6 marzo 2012, Gagliano contro Italia, 19 ottobre 2010, Rinck contro Francia e 18 ottobre 2010, Giusti contro Italia − infatti, «nulla autorizza a ritenere che una tale clausola, essendo rapportata a parametri ulteriori e diversi dal mero esito della causa e legati piuttosto alla considerazione delle variabili circostanze del caso concreto, possa di per sé comportare una revisione dei descritti parametri talmente radicale da potersi prevedere che, in forza della stessa, possa escludersi tout court, sempre e in ogni caso, la riconoscibilità dell’equo indennizzo alla parte soccombente»;

che, quanto alla rilevanza, la rimettente Corte d’appello afferma anzitutto che un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, tale da renderla compatibile con l’invocato parametro interposto dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, è resa impossibile dal suo tenere letterale, il quale impedisce di liquidare l’indennizzo in misura superiore «al valore […] del diritto accertato dal giudice»;

che, in particolare, non sarebbe praticabile l’interpretazione «restrittiva e correttiva» dell’impugnato comma 3 nel senso di ritenere, come sostenuto in uno dei primi commenti alla novella di cui all’art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, che «il riferimento al diritto accertato dal giudice costituisca un limite nella determinazione del valore della causa così come avviene per individuare lo scaglione di valore della causa ai fini della liquidazione delle spese legali»;

che a tale interpretazione si opporrebbero, infatti, l’analisi logica della disposizione censurata e l’uso della locuzione disgiuntiva «o», rafforzata dall’inciso «se inferiore», elementi che evidenzierebbero che il valore del diritto accertato dal giudice è indicato dalla norma censurata, in alternativa al valore della causa, come limite alla misura dell’indennizzo e non come criterio di determinazione del valore della causa;

che ne conseguirebbe, conclusivamente, che una lettura della disposizione censurata diversa da quella accolta si tradurrebbe in un’interpretazione contra legem, non consentita neppure al fine di rendere detta disposizione conforme alla CEDU;

che, sempre in punto di rilevanza, il giudice a quo sottolinea come la norma impugnata abbia una «diretta incidenza» sulla decisione in ordine alla domanda di equa riparazione proposta;

che, infatti, «se ne fosse […] confermata la legittimità costituzionale in applicazione della stessa la domanda […] andrebbe rigettata; in caso contrario essa andrebbe accolta, salvo solo una commisurazione tendenzialmente al minimo dell’indennizzo spettante, all’interno del range fissato dal primo comma dell’art. 2-bis e salvo sempre il limite rappresentato dal valore della causa»;

che il rimettente precisa infine che, ancorché la fattispecie al suo esame riguardi un’ipotesi di rigetto integrale della domanda, con soccombenza della ricorrente nel processo presupposto, il dubbio di costituzionalità prospettato «è destinato a porsi, nei medesimi termini, anche nell’ipotesi inversa di soccombenza della parte resistente (o convenuta) nel processo presupposto, ovviamente ove sia questa a proporre la domanda per equa riparazione»;

che ad avviso del giudice a quo, infatti, «sembra evidente che il riferimento al valore del diritto va rapportato alla posizione che nel processo presupposto assumeva la parte che avanzi richiesta di indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001»;

che, pertanto, nel caso di soccombenza del convenuto, «non deve fuorviare la considerazione che […] il giudizio presupposto si sia concluso ovviamente con l’accoglimento della domanda avanzata dall’attore e quindi con il positivo accertamento del diritto da quest’ultimo fatto valere, posto che, ai fini qui in considerazione, rileva piuttosto l’altra faccia di quella statuizione che, per il convenuto, equivale al rigetto delle sue tesi difensive»;

che, per converso, anche nel caso di soccombenza dell’attore (come è avvenuto nel giudizio a quo), ove a richiedere l’indennizzo fosse però non lo stesso attore ma la parte convenuta, vittoriosa nel giudizio, «nei confronti della stessa non varrebbe ovviamente il limite qui censurato, posto che, in rapporto alla sua posizione, il rigetto della domanda attrice equivale al pieno riconoscimento della fondatezza del suo diritto a contrastare la pretesa avversaria»;

che il rimettente precisa ancora che «La norma censurata evoca […], a ben vedere, il valore dell’accertamento contenuto nella sentenza; e un contenuto di accertamento è sempre presente in qualsiasi sentenza: di rigetto, di condanna, costitutiva o di mero accertamento (positivo o negativo) che sia. Un tale contenuto poi è sempre ambivalente rispetto alle posizioni delle parti in lite (per definizione, ovviamente, contrapposte). L’attore dunque che agisce in giudizio per ottenere l’accertamento di un suo diritto, chiede per l’appunto un accertamento positivo di una tale situazione giuridica; nella stessa causa ovviamente si contrappone la posizione del convenuto che, resistendo alla domanda, per ciò stesso implicitamente invoca un accertamento negativo di tale situazione, non rilevando, ai nostri fini, se ne faccia a sua volta oggetto di domanda riconvenzionale o semplicemente di mera difesa»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 18 ottobre 2013 (r.o. n. 47 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, presentato l’11 ottobre 2013, con il quale M.C. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo civile dallo stesso promosso, con ricorso depositato il 27 aprile 2001, nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per il riconoscimento di una malattia professionale e la corresponsione di una rendita; b) che detto processo era stato definito con la sentenza del Tribunale ordinario di Patti n. 986 del 2012 con la quale la domanda proposta da M.C. era stata rigettata, con compensazione delle spese;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 7 novembre 2013 (r.o. n. 48 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, presentato il 18 ottobre 2013, con il quale G.S.L.G., nella qualità di erede di B.A., deceduta il 24 giugno 2011, aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo civile promosso dalla propria dante causa davanti al Tribunale ordinario di Patti; b) che detto processo, conclusosi in primo grado con la sentenza del detto Tribunale n. 2500/02 del 1° ottobre 2002 e in secondo grado con la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 433/05 del 27 settembre 2005, era stato definito con la sentenza della Corte di cassazione 7 marzo 2013, n. 5713, passata in giudicato il 7 marzo 2013, che aveva rigettato il ricorso proposto da B.A.;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 7 novembre 2013 (r.o. n. 48 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, presentato il 31 ottobre 2013, con il quale V.L. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo da lui promosso davanti al Tribunale ordinario di Messina, sezione lavoro, nei confronti dell’INAIL, al fine di ottenere una rendita o un vitalizio in séguito ad un infortunio sul lavoro; b) che detto processo era stato definito con la sentenza della Corte d’appello di Messina, sezione lavoro, n. 1221/13, pronunciata il 6 giugno 2013 e depositata il 21 giugno 2013, passata in giudicato, che, accogliendo l’appello proposto dall’INAIL avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Messina, sezione lavoro, n. 2711/06, aveva rigettato la domanda di V.L., compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio (ad eccezione delle spese per la consulenza tecnica di ufficio, poste a carico dell’INAIL);

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 15 novembre 2013 (r.o. n. 50 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 4 novembre 2013, con il quale S.P.G., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore P.B.L., e P.L., tutti nella qualità di eredi di P.M.A., deceduto il 24 febbraio 2005, avevano chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti al Tribunale ordinario di Messina; b) che detto processo era stato definito con la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 1221/13 del 29 gennaio 2013, passata in giudicato il 10 maggio 2013, «che ha parzialmente riformato ‒ confermandola nel resto ‒ la sentenza di primo grado [sentenza n. 999/09 del 7 maggio 2009], condannando S.P.G., n.q. di erede di P.M.A.»;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 28 novembre 2013 (r.o. n. 51 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 13 novembre 2013, con il quale B.T. e B.N., nella qualità di eredi di B.F., avevano chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo civile promosso da detto dante causa davanti alla Pretura di Messina, sezione distaccata di Santa Teresa di Riva; b) che detto processo era stato definito con la sentenza della Corte d’appello di Messina, sezione lavoro, n. 797/13 del 17 maggio 2013, che aveva respinto l’appello di B.F., confermando la sentenza di primo grado della Pretura di Messina, sezione distaccata di Santa Teresa di Riva, del 10 marzo 1994, che aveva rigettato la domanda;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 28 novembre 2013 (r.o. n. 52 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 16 novembre 2013, con il quale C.S.M., nella qualità di legale rappresentante di una farmacia con sede in Patti, aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo civile promosso davanti al Tribunale ordinario di Patti; b) che detto processo era stato definito con la sentenza del Tribunale di Patti n. 84/12 del 18 febbraio 2012 che aveva «respinto la domanda dell’attuale ricorrente condannandola anche al pagamento delle spese processuali»;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 28 novembre 2013 (r.o. n. 53 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 18 novembre 2013, con il quale T.R.C. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo civile promosso davanti al Tribunale ordinario di Patti; b) che detto processo era stato definito con la sentenza del Tribunale di Patti n. 1175/12 del 18 maggio 2012, passata in giudicato il 18 maggio 2013, che aveva «respinto la domanda dell’attuale ricorrente»;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 10 giugno 2013 (r.o. n. 54 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 31 maggio 2013, con il quale S.M. e B.G. avevano chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo civile da essi promosso, con atto di citazione notificato il 26 ottobre 1998, davanti al Tribunale ordinario di Messina, nei confronti della società P.S. di A.I. & C., ai fini della condanna di detta società al risarcimento di danni da infiltrazioni; b) che detto processo era stato definito con la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 150/12 del 15 marzo 2012, che aveva rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva interamente rigettato la domanda proposta da S.M. e B.G., compensando integralmente le spese;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 31 ottobre 2013 (r.o. n. 55 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 18 ottobre 2013, con il quale P.A. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo civile promosso nei suoi confronti da B.G. al fine di ottenere la cessazione delle turbative del possesso da parte dello stesso P.A. e di S.M., proprietari di un fondo confinante; b) che detto processo presupposto era stato definito con la sentenza del Tribunale ordinario di Messina n. 2379/2011, con la quale era stata rigettata la domanda proposta, con compensazione delle spese;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 28 novembre 2013 (r.o. n. 56 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 15 novembre 2013, con il quale P.L. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo civile promosso dai genitori, esercenti la potestà su di lui, all’epoca minore di età, nei confronti di un’Unità sanitaria locale di Milazzo al fine di ottenere il risarcimento del danno per le lesioni subite al momento della nascita, previo riconoscimento della responsabilità del personale medico e paramedico dipendente intervenuto nell’occasione; b) che detto processo presupposto era stato definito con la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 189/2012, con la quale era stato rigettato l’appello proposto da P.A. e V.A. avverso il provvedimento del Tribunale di Messina che aveva disatteso la domanda risarcitoria;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che si è costituito nel giudizio P.L., ricorrente nel giudizio principale, chiedendo il rigetto della questione in quanto sollevata sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo secondo cui il comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 determinerebbe l’impossibilità di riconoscere un indennizzo a titolo di equa riparazione del danno subíto per effetto della violazione del termine ragionevole del processo in favore di chi sia risultato, nello stesso, soccombente;

che la parte costituita osserva al riguardo che: a) l’art. 2 della legge n. 89 del 2001, che disciplina il diritto all’equa riparazione, riconosce lo stesso a chiunque abbia subito un danno per effetto del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU (comma 1) e stabilisce i casi nei quali l’indennizzo non è riconosciuto (comma 2-quinquies); b) l’art. 2-bis della stessa legge n. 89 del 2001 si limita invece a disciplinare, «a fronte del riconoscimento del diritto e alla sua esclusione nei casi» indicati al comma 2-quinquies dell’art. 2, le modalità con cui il giudice determina la misura dell’indennizzo; c) sulla base di tali artt. 2 e 2-bis, e in particolare del primo di essi, «che specificamente prevede i casi di soccombenza in cui non può essere riconosciuto alcun indennizzo», nonché «sulla base della costante giurisprudenza che non nega, in via assoluta, tale diritto [all’indennizzo] alla parte soccombente (poiché il fatto che il giudice, secondo l’art. 2-bis, secondo comma, debba tenere conto dell’esito del processo non implica che debba negare sempre e comunque il riconoscimento dell’indennizzo alla parte soccombente)», dovrebbe ritenersi che il censurato comma 3 dell’art. 2-bis «non nega affatto il diritto della parte soccombente a richiedere (e ottenere) una equa riparazione (nel caso in cui il giudice effettivamente accerti la sussistenza di tutti i requisiti»; d) la Corte di cassazione che, prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012 alla legge n. 89 del 2001, pacificamente ammetteva il riconoscimento dell’indennizzo in favore della parte soccombente (sono citate, in proposito, le sentenze n. 18780 del 2010, n. 24107 del 2009 e n. 27610 del 2008), ha confermato tale orientamento anche dopo dette modificazioni, in particolare, con la sentenza n. 585 del 2014, la quale, pur riguardando il diritto all’indennizzo, da essa riconosciuto, in favore della parte rimasta contumace nel processo, ha significativamente fondato tale riconoscimento sul fatto che sia l’art. 6 della CEDU che l’art. 2 della legge n. 89 del 2001 apprestano la tutela da essi prevista «a tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento giurisdizionale» ed ha dato «per presupposto che il riconoscimento dell’indennizzo debba essere garantito ‒ qualora ve ne siano i requisiti ‒ anche alla parte soccombente» (è citato, in particolare, il passaggio della sentenza n. 585 del 2014 dove la Corte di cassazione afferma che «L’esito della causa, peraltro, è ininfluente ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo, che compete anche alla parte soccombente»); e) la giurisprudenza della Corte costituzionale, anche anteriore alla modifica dell’art. 111 Cost. operata dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione), nonché la chiara formulazione di tale articolo, nel testo attualmente vigente, dimostrano la fondamentale importanza del giusto processo e, in particolare, della ragionevole durata dello stesso, la cui lesione può verificarsi anche ai danni della parte soccombente, allo stesso modo che nei confronti della parte vittoriosa;

che alla stregua di tali elementi la parte costituita conclude chiedendo alla Corte costituzionale di fare propria l’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata da essa proposta secondo cui la parte soccombente può chiedere e ottenere un indennizzo in ragione del danno conseguente alla durata non ragionevole del processo e di rigettare, perciò, la sollevata questione;

che è intervenuta nel giudizio l’associazione Cittadinanzattiva, non costituita nel giudizio principale;

che, quanto all’ammissibilità del proprio intervento, l’associazione ripercorre anzitutto la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all’intervento di soggetti non costituiti nel giudizio a quo, sottolineando, in particolare, che: a) «la rigida chiusura dei primi trent’anni della giurisprudenza costituzionale, in virtù della quale nel giudizio costituzionale non avrebbero potuto costituirsi soggetti diversi da quelli "parte” del giudizio a quo […] è stata modificata nel tempo», come confermato dalla sentenza n. 314 del 1992 nella quale la Corte costituzionale affermò che non è possibile «ammettere, alla luce dell’art. 24 della Costituzione, che vi sia un giudizio direttamente incidente su posizioni giuridiche soggettive senza che vi sia la possibilità giuridica per i titolari delle medesime posizioni di "difenderle” come parti nel processo stesso» (nello stesso senso, è citata anche la sentenza n. 76 del 2001); b) in alcune decisioni, la Corte costituzionale ha ammesso l’intervento di enti terzi, in ragione del loro carattere rappresentativo dell’interesse collettivo direttamente coinvolto dalla questione, come è avvenuto con riguardo all’intervento di ordini professionali in giudizi concernenti la legittimità di norme relative ai diritti e ai doveri del professionista, specificamente, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in un caso nel quale l’esigenza di tutelare la professionalità della categoria ha integrato un interesse giuridicamente rilevante inerente alla controversia principale che ha reso ammissibile l’intervento (sentenza n. 456 del 1993) e del Consiglio nazionale forense, il cui intervento, nella specie, ad opponendum, fu ammesso dalla Corte costituzionale sul rilevo che «il Consiglio nazionale forense tutela un interesse pubblicistico, ragion per cui non si può non riconoscergli un ruolo di rappresentanza sia delle diverse articolazioni associative, altrimenti prive d’un canale di comunicazione istituzionale, sia dei singoli che non aderiscano ad alcuna associazione. […] È quindi ammissibile l’intervento […], giacché si tratta di questioni inerenti allo statuto degli avvocati e procuratori, il cui esito non è indifferente all’esercizio delle attribuzioni dello stesso Consiglio» (sentenza n. 171 del 1996); c) in altre pronunce, la Corte costituzionale ha ammesso l’intervento di associazioni o altri soggetti terzi rispetto al giudizio principale, in particolare, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in quanto destinatario ex lege del provento delle prestazioni della cui costituzionalità si dubitava (ordinanza n. 50 del 2004), del genitore di un’alunna con riguardo ad una questione, concernente l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, sollevata in un giudizio promosso dal genitore di un alunna che frequentava la stessa scuola (ordinanza n. 389 del 2004), di alcune Province, in quanto un’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata avrebbe avuto, nella prospettazione del rimettente, la conseguenza di far venire meno, con effetto diretto su tutte le Province intervenienti, il fondamento normativo dell’atto amministrativo impugnato nel giudizio a quo (ordinanza n. 250 del 2007), di una società per azioni, in quanto destinataria diretta, ai sensi del quarto comma dell’art. 111 cod. proc. civ., degli effetti della decisione della Corte (ordinanza letta in udienza e allegata alla sentenza n. 172 del 2006), mentre la stessa Corte sarebbe «ancora rigida nell’escludere la possibilità di intervento [nei casi] che non hanno alcuno specifico legame con la questione di legittimità costituzionale» (sono citate, in tale senso, le sentenze n. 96 e n. 76 del 2008, n. 345 del 2005, n. 25 del 2000), dovendosi ancora notare, sempre secondo l’associazione Cittadinanzattiva, che, in occasione di un giudizio di ammissibilità di un referendum, con l’ordinanza letta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005, la Corte costituzionale ha disposto di ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi da quelli contemplati dall’art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e tuttavia interessati alla decisione sull’ammissibilità del referendum, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte, ammissione confermata con la sentenza n. 45 del 2005 (dove si precisa che essa non si traduce però in un potere dei detti soggetti di partecipare al procedimento, con conseguente diritto ad illustrare le relative tesi in camera di consiglio, a differenza di ciò che vale per i soggetti espressamente indicati dall’art. 33 della legge n. 352 del 1970, vale a dire per i promotori del referendum e per il Governo);

che l’indicata giurisprudenza dimostrerebbe ‒ sempre ad avviso dell’associazione Cittadinanzattiva ‒ che la Corte costituzionale, negli ultimi venti anni, «ha espresso un orientamento progressivamente favorevole all’apertura, caso per caso, soprattutto laddove soggetti singoli o associazioni vantassero un rapporto diretto con la questione di legittimità costituzionale e, in ogni caso, tenendo presente l’importanza di contributi di soggetti diversi, per consentire un arricchimento del contraddittorio, in un processo che ha ad oggetto un interesse pubblico: quello alla decisione sulla legittimità costituzionale della legge»;

che per quanto attiene, specificamente, all’associazione Cittadinanzattiva, l’interveniente precisa che essa: a) agisce per la tutela dei diritti umani, per la promozione e l’esercizio pratico dei diritti sociali e politici nella dimensione nazionale, europea e internazionale e a tutela e salvaguardia dell’ambiente, del territorio, della salute, della sicurezza individuale e collettiva; b) è iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori ed è legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti ai sensi dell’art. 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229); c) è iscritta all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; d) è stata riconosciuta come persona giuridica nel 2012 ed è iscritta nel Registro delle persone giuridiche; e) è stata riconosciuta legittimata a rappresentare gli interessi dei consumatori in importanti giudizi civili e penali sin dal 1991; f) è stata riconosciuta quale «associazione che, in attuazione di principi costituzionalmente garantiti, del dovere inderogabile di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e della tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) svolge meritoria attività tendente a verificare il rispetto ovvero la violazione dei fondamentali diritti del malato» (in tali termini, la sentenza del Pretore di Sapri n. 132/91, citata dall’interveniente);

che per tali ragioni ‒ conclude l’interveniente ‒ «l’associazione Cittadinanzattiva risulta portatrice di un interesse, se pur collettivo e superindividuale, diretto, attuale e concreto al rispetto dei diritti costituzionali e, con particolare riferimento al giudizio costituzionale pendente, al rispetto dei diritti costituzionali relativi al giusto processo, come quello della ragionevole durata. Cittadinanzattiva infatti nello svolgimento delle proprie attività statutarie […] relative alla garanzia dei diritti svolge una importante azione in ambito giudiziario e, pertanto, il rispetto dei principi ad esso sottesi risulta imprescindibile»;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, l’associazione Cittadinanzattiva svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’atto di costituzione in giudizio del ricorrente nel giudizio principale P.L.;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 20 dicembre 2013 (r.o. n. 57 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 26 novembre 2013, con il quale B.F. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo; b) che il ricorrente nel giudizio a quo era risultato soccombente in detto processo presupposto (con condanna alla rifusione delle spese processuali relative ai due gradi di merito dello stesso), definito con una decisione divenuta definitiva il 13 maggio 2013; c) che la domanda di riparazione era stata proposta nel rispetto del termine di decadenza previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 89 del 2001, tenuto conto anche della sospensione del termini processuali nel periodo feriale dal 1° agosto 2013 al 15 settembre 2013; d) che il processo presupposto, articolatosi in due gradi di merito e nella fase di legittimità, aveva avuto una durata effettiva complessiva di ventuno anni, un mese e dodici giorni, eccedente, perciò, di quindici anni, un mese e dodici giorni il termine ragionevole stabilito dall’art. 2-bis e 2-ter (recte: dai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2) della legge n. 89 del 2001;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 27 settembre 2013 iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 30 dicembre 2013 (r.o. n. 58 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 5 dicembre 2013, con il quale L.M.P. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo; b) che il ricorrente nel giudizio a quo era risultato soccombente in detto processo presupposto, definito con una pronuncia divenuta definitiva il 16 settembre 2013; c) che la domanda di riparazione era stata proposta nel rispetto del termine di decadenza previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 89 del 2001; d) che il ricorrente aveva assunto la qualità di parte del detto processo presupposto non nel giudizio di primo grado, introdotto avverso la società N.P. dei fratelli L.M. C. e P., ma in quello di appello, «dal medesimo formulato avverso la sentenza emessa in data 28 settembre-5 ottobre 2004 dal Tribunale civile di Messina, seconda sezione stralcio»; d) che il detto processo presupposto, limitatamente all’unico grado al quale il ricorrente aveva partecipato, aveva avuto una durata effettiva di quattro anni, undici mesi e ventidue giorni, eccedente, perciò, di due anni, undici mesi e ventidue giorni il termine ragionevole stabilito dall’art. 2-bis e 2-ter (recte: dai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2) della legge n. 89 del 2001; e) che, «tenuto conto degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa anche in considerazione delle condizioni personali della parte, si stima equo ai sensi dell’articolo 2056 C.C. riconoscere la somma di € 750 per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi quale equo indennizzo, e quindi, complessivamente, l’importo di euro 2250»;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 27 settembre 2013 ed iscritta al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 25 novembre 2013 (r.o. n. 59 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 18 novembre 2013, con il quale G.A. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo dalla stessa promosso, con ricorso, depositato il 7 luglio 1999, al Tribunale ordinario di Patti, sezione lavoro, nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per ottenere la dichiarazione dell’illegittimità del provvedimento di revoca della pensione di invalidità e la condanna del detto Istituto al pagamento della prestazione dal dicembre 1996; b) che tale processo presupposto era stato definito con la sentenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro, n. 1467/12, emessa il 25 maggio 2012 e depositata il 25 giugno 2012, passata in giudicato, che aveva rigettato la domanda di G.A., «esonerando la ricorrente dal pagamento delle spese processuali» e ponendo a carico dell’INPS le spese della consulenza tecnica di ufficio;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 25 novembre 2013 (r.o. n. 60 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 15 novembre 2013, con il quale P.S. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un processo dallo stesso promosso, con citazione notificata l’11 gennaio 1997, innanzi al Tribunale ordinario di Messina, nei confronti di un’Azienda unità sanitaria locale di Messina e di un’Azienda ospedaliera della stessa città (con successiva chiamata in giudizio, da parte delle dette convenute, delle compagnie di assicurazione L.M.A. e Z.A.) e riguardante il risarcimento di danni da responsabilità medica; b) che detto processo presupposto era stato definito con la sentenza della Corte d’appello di Messina, seconda sezione civile, n. 223/12, emessa il 27 marzo 2012, depositata il 19 aprile 2012 e passata in giudicato, che aveva rigettato l’appello proposto da P.S. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Messina aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta, compensando tra le parti le spese processuali;

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni identiche a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014;

che con ordinanza del 25 novembre 2013 (r.o. n. 61 del 2014), la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella persona del giudice designato al fine di provvedere sulla domanda di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nel corso di un procedimento avente ad oggetto una domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia dalla parte risultata soccombente nel processo presupposto, ha sollevato, in riferimento all’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, questione di legittimità del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, «nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo (liquidabile in favore della parte che abbia subito un danno per la durata irragionevole del processo presupposto) al "valore del diritto accertato” senza alcuna ulteriore specificazione o limite, comportando in tal modo l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che il giudice rimettente riferisce, in punto di fatto: a) di essere investito del ricorso, proposto il 12 novembre 2013, con il quale R.D. aveva chiesto l’indennizzo del danno subíto per effetto dell’irragionevole durata di un giudizio civile promosso nei suoi confronti da I.O., I.G., I.T. e I.S., con citazione notificata il 7 novembre 1997, innanzi al Tribunale ordinario di Messina, al fine di ottenere il pagamento dell’indennità prevista dall’art. 1127 cod. civ.; b) che detto processo presupposto si era concluso con la sentenza del Tribunale di Messina, prima sezione civile, n. 1104/12, emessa l’8 maggio 2012 e depositata nella stessa data, passata in giudicato, che aveva accolto la domanda degli attori, condannando R.D. a corrispondere agli stessi la somma di euro 23.379,50 (oltre alla rivalutazione secondo l’indice FOI dell’ISTAT ed interessi al tasso legale sull’importo rivalutato mese per mese, il tutto con decorrenza dal 1° gennaio 1998 fino al pagamento o, in mancanza, fino al passaggio in giudicato della sentenza), con detrazione della somma di euro 4.937,77, versata dal R.D. in corso di causa ‒ e da imputare prima al capitale e poi, eventualmente, agli interessi ‒ alla data del 28 gennaio 2002, nonché a rifondere la metà delle spese processuali (in ragione dell’offerta di pagamento dell’indennità fatta dal convenuto agli attori);

che in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione, la Corte d’appello rimettente svolge considerazioni analoghe a quelle esposte nell’ordinanza della stessa Corte del 3 ottobre 2013 iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2014;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;

che la difesa dello Stato prospetta deduzioni di contenuto analogo a quelle di cui all’atto di intervento nel giudizio iscritto al n. 44 del registro ordinanze 2014.

Considerato che la Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, nelle persone dei giudici designati al fine di provvedere su domande di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo proposte da soggetti che erano risultati soccombenti nei rispettivi processi presupposti, con diciotto ordinanze di contenuto sostanzialmente analogo, dubita, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità dell’art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) – a norma del quale: «La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1 [che, a sua volta, stabilisce che «Il giudice liquida a titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo»], non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice» − nella parte in cui, col disporre che la misura dell’indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione «non può in ogni caso essere superiore […] al valore del diritto accertato dal giudice» (se inferiore al valore della causa), comporterebbe «l’impossibilità di liquidare in alcuna misura un’equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»;

che, secondo i rimettenti, la disposizione denunciata, così intesa, víola l’art. 117, primo comma, Cost., perché si pone in contrasto, in particolare, con l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di séguito, «CEDU» o «Convenzione»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale, nell’interpretazione che ne ha dato la Corte europea dei diritti dell’uomo, prevede che l’equa soddisfazione (art. 41 CEDU) per la lesione del diritto − da esso garantito − alla durata ragionevole del processo spetta a tutte le parti di questo, indipendentemente dal suo esito, e, in specie, anche alla parte che sia risultata soccombente;

che, in considerazione dell’identità delle questioni proposte con le diciotto ordinanze di rimessione, i giudizi di legittimità costituzionale possono essere riuniti e decisi con un’unica pronuncia;

che, preliminarmente, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’intervento dell’associazione Cittadinanzattiva nel giudizio promosso con l’ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, del 28 novembre 2013 (r.o. n. 56 del 2014);

che la detta associazione, che non è parte del giudizio principale, deduce, quanto all’ammissibilità del proprio intervento, di essere «portatrice di un interesse, […] collettivo e superindividuale, diretto, attuale e concreto al rispetto dei diritti costituzionali», in particolare, «al rispetto dei diritti costituzionali relativi al giusto processo, come quello della sua ragionevole durata», atteso che «nello svolgimento delle proprie attività statutarie […] relative alla garanzia dei diritti svolge una importante azione in ambito giudiziario e, pertanto, il rispetto dei principi ad esso sottesi risulta imprescindibile»;

che, per la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, sentenze n. 293 del 2011, n. 151 del 2009 e ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009 ad essa allegata, n. 94 del 2009, n. 76 del 2008 e ordinanza letta all’udienza del 26 febbraio 2008 ad essa allegata; ordinanze n. 144 del 2010 e n. 414 del 2007);

che l’interesse collettivo prospettato dall’interveniente non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio a quo e, pertanto, l’associazione Cittadinanzattiva non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale, con conseguente inammissibilità dell’intervento dalla stessa spiegato;

che, sempre in via preliminare, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità della sollevata questione prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato;

che va anzitutto rigettata l’eccezione, formulata dalla difesa statale, di inammissibilità della sollevata questione in quanto diretta ad ottenere un’indicazione interpretativa sul significato da attribuire al limite dell’indennizzo costituito dal «valore […] del diritto accertato dal giudice», ciò che configurerebbe l’incidente di costituzionalità come un improprio tentativo di conseguire da questa Corte un avallo interpretativo;

che, infatti, la questione sollevata non mira a ottenere l’avallo di questa Corte all’interpretazione del comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001 che, tra le varie possibili, i rimettenti ritengono preferibile, ma consiste, piuttosto, nella denuncia del contrasto tra l’unico significato normativo che i giudici a quibus reputano attribuibile a detta disposizione − quello secondo cui essa comporterebbe l’impossibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo in favore di chi sia risultato, nello stesso, soccombente − e il parametro costituzionale invocato;

che deve pure essere respinta l’eccezione, formulata dalla difesa statale, di inammissibilità della questione sollevata perché i rimettenti avrebbero omesso di verificare la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, non avendo, in particolare, «neppure ipotizzato» la possibilità «di liquidare [alla parte totalmente soccombente nel processo presupposto] un importo compreso nella forbice predeterminata dalla legge (500/1.500 euro per ciascun anno di ritardo)» al comma 1 dell’art. 2-bis;

che, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa erariale, i giudici rimettenti hanno verificato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione denunciata, ritenendola, però, impraticabile alla luce del tenore letterale della stessa che, a loro avviso, impedirebbe di attribuirle un significato diverso da quello sospettato di illegittimità («ogni pur dovuto tentativo in tale direzione [dell’interpretazione costituzionalmente adeguata] è destinato a scontrarsi con l’insuperabile dato testuale della norma, che impedisce di liquidare un indennizzo in misura superiore al "valore del diritto accertato”»);

che deve infine essere respinta anche l’ulteriore eccezione, sempre formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità della questione sollevata in quanto i rimettenti, nel lamentare che il limite del valore del diritto accertato dal giudice, comportando che nessun indennizzo possa essere liquidato al soccombente nel processo presupposto, si pone in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., avrebbero trascurato di considerare che, in caso di rimozione di detto limite, allo stesso soccombente nel processo presupposto verrebbe riservato un trattamento più favorevole di quello spettante a chi, nello stesso processo, sia risultato, sia pure parzialmente, vittorioso (nel senso che il diritto da lui fatto valere in giudizio è stato affermato, almeno in parte, esistente), atteso che, solo nei confronti di quest’ultimo, continuerebbe a trovare applicazione il limite del valore del diritto accertato dal giudice, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.;

che, infatti, la diversità di trattamento che, nel caso di accoglimento della questione sollevata, si verrebbe a determinare tra il soccombente nel processo presupposto, al quale diverrebbe applicabile il solo, più favorevole, limite del valore della causa e il parzialmente vittorioso nello stesso processo, al quale continuerebbe ad applicarsi il meno favorevole limite del valore del diritto accertato dal giudice, può fare sorgere un dubbio in ordine alla ragionevolezza di tale diversità e all’eventuale conseguente contrasto con l’art. 3 Cost. che, tuttavia, di per sé solo, non è suscettibile di precludere l’esame del merito della questione sollevata e l’eventuale rimozione, in accoglimento della stessa, del vulnus all’art. 117, primo comma, Cost., denunciato dai rimettenti;

che, nel merito, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che, infatti, questa Corte, con le ordinanze n. 204 e n. 124 del 2014, ha già dichiarato la manifesta infondatezza di un’identica questione di legittimità costituzionale − sollevata, con ulteriori ordinanze, dalla medesima Corte d’appello di Reggio Calabria − sul rilievo dell’erroneità del presupposto interpretativo assunto a fondamento della stessa, atteso che il comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede che la misura dell’indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione «non può in ogni caso essere superiore […] al valore del diritto accertato dal giudice», deve essere inteso nel senso che si riferisce ai soli casi in cui questi accerti l’esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall’attore, il cui valore accertato «costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l’indennizzo aveva nel processo presupposto», con la conseguenza che detta censurata disposizione, contrariamente a quanto ritenuto dai rimettenti, non comporta l’impossibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente;

che, al riguardo, i rimettenti non hanno prospettato, nel merito, profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte con le citate ordinanze o comunque idonei ad indurre ad una differente pronuncia sulla sollevata questione di legittimità costituzionale;

che resta estranea all’oggetto del presente giudizio ogni valutazione in ordine alla legittimità del limite del valore del diritto accertato dal giudice con riguardo all’applicazione dello stesso nel caso in cui tale diritto sia stato accertato in parte esistente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l’intervento dell’associazione Cittadinanzattiva;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2014.