Ordinanza allegata alla Sentenza 19
novembre 2015, n. 236
ORDINANZA 20 OTTOBRE
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Giuseppe FRIGO Giudice
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio promosso dal Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, con ordinanza
30 ottobre 2014 (reg. ord. n. 29 del 2015), sono
intervenuti, tra gli altri, Elpidio Capasso (con atto
depositato il 7 aprile 2015), Maria Modesta Minozzi
(con atto depositato il 9 luglio 2015) e Salvatore Caputo (con atto depositato
il 29 luglio 2015), i quali hanno chiesto che la questione di legittimità
costituzionale sia accolta;
che costoro sono anche intervenuti nel
giudizio principale, ad adiuvandum, dopo la pronuncia
dell'ordinanza di rimessione;
che gli atti di intervento nel giudizio
costituzionale di Maria Modesta Minozzi e di
Salvatore Caputo sono stati depositati oltre il termine di venti giorni dalla
pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, n. 11, del 18 marzo 2015;
che tale termine, fissato dagli artt. 3
e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
con riguardo, rispettivamente, alla costituzione delle parti del giudizio a quo
nel giudizio costituzionale e all'intervento degli altri soggetti, ha natura
perentoria, sicché dalla sua violazione consegue, in via preliminare e
assorbente, l'inammissibilità degli atti di intervento di Maria Modesta Minozzi e di Salvatore Caputo (ex plurimis,
sentenze n. 27
del 2015, n.
364 e n. 303
del 2010, n.
263 e n. 215
del 2009; ordinanze
n. 11 del 2010, n. 100 del 2009
e n. 124 del
2008);
che la data a cui si deve fare
riferimento per l'ammissione delle parti al giudizio incidentale è quella della
pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87 recante Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 223 del
2012, n. 220
del 2007; ordinanze
n. 24 del 2015, n. 393 del 2008);
che l'ordinanza di rimessione del
presente giudizio è stata pronunciata il 30 ottobre 2014 dal TAR Campania,
sezione prima, essendo irrilevante, a questi fini, il successivo svolgimento
del giudizio a quo;
che Elpidio Capasso,
pertanto, non è legittimato a partecipare al giudizio costituzionale quale
soggetto intervenuto nel giudizio a quo, trattandosi di intervento svolto dopo
l'ordinanza di rimessione;
che si deve escludere, altresì, la sua
legittimazione a intervenire nel giudizio costituzionale nella qualità di
soggetto diverso dalle parti del giudizio a quo, in quanto, secondo il costante
orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale «le sole parti del giudizio
principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente
inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura»
(ex plurimis, sentenze n. 70 del
2015, n. 37
del 2015 e relativa ordinanza letta
all'udienza del 24 febbraio 2015, n. 162 del 2014
e relativa
ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014; n. 304, n. 293, n. 199 e n. 118 del 2011;
n. 138 del 2010
e relativa ordinanza
letta all'udienza del 23 marzo 2010, n. 151 del 2009;
ordinanze n. 240
del 2014, n.
156 del 2013, n.
150 del 2012 e relativa ordinanza
letta all'udienza del 22 maggio 2012);
che Elpidio Capasso
è intervenuto facendo valere la sua posizione di membro della maggioranza,
eletto nell'Assemblea Metropolitana di Napoli, che non lo rende titolare di un
interesse qualificato, nei sensi delineati, bensì di un interesse di mero
fatto, indiretto e riflesso, all'accoglimento della questione di legittimità
della norma in tema di mera sospensione dalla carica di Sindaco;
che anche l'intervento di Elpidio Capasso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili, nel presente giudizio di
costituzionalità, gli interventi di Elpidio Capasso,
Maria Modesta Minozzi e Salvatore Caputo.
F.to:
Alessandro Criscuolo, Presidente