Ordinanza dibattimentale 20 ottobre (sent. n. 236)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 19 novembre 2015, n. 236

 

ORDINANZA 20 OTTOBRE

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                   Presidente

-           Giuseppe                    FRIGO                                                Giudice

-           Paolo                          GROSSI                                                    

-           Giorgio                       LATTANZI                                               

-           Aldo                           CAROSI                                                    

-           Marta                          CARTABIA                                              

-           Mario Rosario             MORELLI                                                 

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                             

-           Giuliano                      AMATO                                                    

-           Silvana                        SCIARRA                                                 

-           Daria                           de PRETIS                                                

-           Nicolò                         ZANON                                                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che nel giudizio promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, con ordinanza 30 ottobre 2014 (reg. ord. n. 29 del 2015), sono intervenuti, tra gli altri, Elpidio Capasso (con atto depositato il 7 aprile 2015), Maria Modesta Minozzi (con atto depositato il 9 luglio 2015) e Salvatore Caputo (con atto depositato il 29 luglio 2015), i quali hanno chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia accolta;

che costoro sono anche intervenuti nel giudizio principale, ad adiuvandum, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione;

che gli atti di intervento nel giudizio costituzionale di Maria Modesta Minozzi e di Salvatore Caputo sono stati depositati oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 11, del 18 marzo 2015;

che tale termine, fissato dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con riguardo, rispettivamente, alla costituzione delle parti del giudizio a quo nel giudizio costituzionale e all'intervento degli altri soggetti, ha natura perentoria, sicché dalla sua violazione consegue, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità degli atti di intervento di Maria Modesta Minozzi e di Salvatore Caputo (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2015, n. 364 e n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008);

che la data a cui si deve fare riferimento per l'ammissione delle parti al giudizio incidentale è quella della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 recante Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2012, n. 220 del 2007; ordinanze n. 24 del 2015, n. 393 del 2008);

che l'ordinanza di rimessione del presente giudizio è stata pronunciata il 30 ottobre 2014 dal TAR Campania, sezione prima, essendo irrilevante, a questi fini, il successivo svolgimento del giudizio a quo;

che Elpidio Capasso, pertanto, non è legittimato a partecipare al giudizio costituzionale quale soggetto intervenuto nel giudizio a quo, trattandosi di intervento svolto dopo l'ordinanza di rimessione;

che si deve escludere, altresì, la sua legittimazione a intervenire nel giudizio costituzionale nella qualità di soggetto diverso dalle parti del giudizio a quo, in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale «le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (ex plurimis, sentenze n. 70 del 2015, n. 37 del 2015 e relativa ordinanza letta all'udienza del 24 febbraio 2015, n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all'udienza dell'8 aprile 2014; n. 304, n. 293, n. 199 e n. 118 del 2011; n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, n. 151 del 2009; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013, n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all'udienza del 22 maggio 2012);

che Elpidio Capasso è intervenuto facendo valere la sua posizione di membro della maggioranza, eletto nell'Assemblea Metropolitana di Napoli, che non lo rende titolare di un interesse qualificato, nei sensi delineati, bensì di un interesse di mero fatto, indiretto e riflesso, all'accoglimento della questione di legittimità della norma in tema di mera sospensione dalla carica di Sindaco;

che anche l'intervento di Elpidio Capasso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili, nel presente giudizio di costituzionalità, gli interventi di Elpidio Capasso, Maria Modesta Minozzi e Salvatore Caputo.

F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente