Ordinanza dell´8 aprile

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ORDINANZA

letta all’udienza dell’8 aprile 2014

allegata alla sentenza 10 giugno 2014, n. 162

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-Gaetano                      SILVESTRI                                   Presidente

-Luigi                           MAZZELLA                                  Giudice

-Sabino                        CASSESE                                            

-Giuseppe                    TESAURO                                           

-Paolo Maria                NAPOLITANO                                   

-Giuseppe                    FRIGO                                                 

-Alessandro                 CRISCUOLO                                      

-Paolo                          GROSSI                                               

-Giorgio                       LATTANZI                                          

-Aldo                           CAROSI                                               

-Marta                          CARTABIA                                         

-Sergio                         MATTARELLA                                              

-Mario Rosario            MORELLI                                            

-Giancarlo                    CORAGGIO                                        

-Giuliano                     AMATO                                               

 

Rilevato che i giudizi hanno ad oggetto, in parte, le stesse norme, censurate in relazione a parametri costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti che, quindi, vanno riuniti per essere decisi con una stessa pronuncia;

che nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Catania (reg. ord. n. 240 del 2013) sono intervenute:

a) l’Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, la quale non è parte nel processo principale, deducendo di essere titolare di un interesse specifico, connesso alle sollevate questioni di legittimità costituzionale, in quanto «per statuto, si propone di analizzare gli sviluppi della società dal punto di vista giuridico, socio-economico e culturale per individuare l’insieme dei diritti da proteggere, potenziare e conquistare», con la conseguenza che, rientrando l’oggetto di dette questioni nell’ambito dell’attività e degli interessi da essa perseguiti, sarebbe legittimata ad intervenire nel giudizio di costituzionalità;

b) l’Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica, l’Associazione Amica Cicogna Onlus, l’Associazione Cerco un bimbo e l’Associazione Liberi di decidere (intervenute con un unico atto), le quali, premesso di avere spiegato intervento (ritenuto ammissibile) nel processo principale in corso davanti al Tribunale ordinario di Firenze, in cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con l’ordinanza iscritta al n. 213 del reg. ord. 2013, deducono che, «per intervenuta separazione personale dei coniugi [...] non hanno depositato costituzione nel procedimento» promosso da detta ordinanza e, tuttavia, sostengono che, «per le funzioni che svolgono nell’ambito di cui trattasi, rappresentando i diritti di pazienti, studiosi e cittadini, si configurano come soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio», anche perché la seconda di dette associazioni risulterebbe «essere osservatorio privilegiato sul mondo della fecondazione medicalmente assistita», sicché sarebbero legittimate ad intervenire nel diverso giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Catania originato dall’ordinanza di rimessione pronunciata da detto giudice;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (per tutte, sentenze n. 134 e n. 85 del 2013), mentre la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell’ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, neppure è sufficiente a rendere ammissibile l’intervento (ex plurimis, sentenza n. 470 del 2002; ordinanza n. 150 del 2012);

che, alla luce di detti principi, poiché le suindicate associazioni non sono parti nel giudizio principale nel cui corso il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale oggetto dell’ordinanza iscritta al n. 240 del reg. ord. 2013, né risultano essere titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, gli interventi dalle stesse proposti vanno dichiarati inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara  inammissibili gli interventi dell’Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, dell’Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica, dell’Associazione Amica Cicogna Onlus, dell’Associazione Cerco un bimbo e dell’Associazione Liberi di decidere, nel giudizio introdotto dal Tribunale ordinario di Catania, con l’ordinanza iscritta al n. 240 del reg. ord. 2013.

F.to: Gaetano Silvestri, Presidente