ORDINANZA
letta all’udienza dell’8 aprile 2014
allegata alla sentenza 10 giugno
2014, n. 162
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-Gaetano SILVESTRI Presidente
-Luigi MAZZELLA Giudice
-Sabino CASSESE ”
-Giuseppe TESAURO ”
-Paolo Maria NAPOLITANO ”
-Giuseppe FRIGO ”
-Alessandro CRISCUOLO ”
-Paolo GROSSI ”
-Giorgio LATTANZI ”
-Aldo CAROSI ”
-Marta CARTABIA ”
-Sergio MATTARELLA ”
-Mario Rosario MORELLI ”
-Giancarlo CORAGGIO ”
-Giuliano AMATO ”
Rilevato che i giudizi hanno ad
oggetto, in parte, le stesse norme, censurate in relazione a parametri
costituzionali, per profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti
che, quindi, vanno riuniti per essere decisi con una stessa pronuncia;
che nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di
Catania (reg. ord. n. 240 del 2013) sono intervenute:
a) l’Associazione Vox-Osservatorio italiano sui
diritti, la quale non è parte nel processo principale, deducendo di essere
titolare di un interesse specifico, connesso alle sollevate questioni di
legittimità costituzionale, in quanto «per statuto, si propone di analizzare
gli sviluppi della società dal punto di vista giuridico, socio-economico e
culturale per individuare l’insieme dei diritti da proteggere, potenziare e
conquistare», con la conseguenza che, rientrando l’oggetto di dette questioni
nell’ambito dell’attività e degli interessi da essa perseguiti, sarebbe legittimata
ad intervenire nel giudizio di costituzionalità;
b) l’Associazione Luca Coscioni, per la libertà di ricerca scientifica,
l’Associazione Amica Cicogna Onlus, l’Associazione
Cerco un bimbo e l’Associazione Liberi di decidere (intervenute con un unico
atto), le quali, premesso di avere spiegato intervento (ritenuto ammissibile)
nel processo principale in corso davanti al Tribunale ordinario di Firenze, in
cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale con l’ordinanza
iscritta al n. 213 del reg. ord. 2013, deducono
che, «per intervenuta separazione personale dei coniugi [...] non hanno
depositato costituzione nel procedimento» promosso da detta ordinanza e,
tuttavia, sostengono che, «per le funzioni che svolgono nell’ambito di cui
trattasi, rappresentando i diritti di pazienti, studiosi e cittadini, si
configurano come soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente
inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio», anche perché la seconda
di dette associazioni risulterebbe «essere osservatorio privilegiato sul mondo
della fecondazione medicalmente assistita», sicché sarebbero legittimate ad
intervenire nel diverso giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Catania
originato dall’ordinanza di rimessione pronunciata da detto giudice;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad
intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole
parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme
oggetto di censura (per tutte, sentenze n. 134
e n. 85 del 2013),
mentre la circostanza che un soggetto sia parte in un giudizio diverso da
quello oggetto dell’ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata
analoga questione di legittimità costituzionale, neppure è sufficiente a
rendere ammissibile l’intervento (ex plurimis, sentenza n. 470 del
2002; ordinanza
n. 150 del 2012);
che, alla luce di detti principi, poiché le suindicate
associazioni non sono parti nel giudizio principale nel cui corso il Tribunale
ordinario di Catania ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale
oggetto dell’ordinanza
iscritta al n. 240 del reg. ord. 2013, né
risultano essere titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto
e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, gli interventi dalle
stesse proposti vanno dichiarati inammissibili.
per questi motivi
dichiara inammissibili gli interventi dell’Associazione Vox-Osservatorio
italiano sui diritti, dell’Associazione Luca Coscioni, per la libertà di
ricerca scientifica, dell’Associazione Amica Cicogna Onlus,
dell’Associazione Cerco un bimbo e dell’Associazione Liberi di decidere, nel
giudizio introdotto dal Tribunale ordinario di Catania, con l’ordinanza
iscritta al n. 240 del reg. ord. 2013.
F.to: