Ordinanza n. 11 del 2010

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ORDINANZA N. 11

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-   Francesco      AMIRANTE           Presidente

-   Ugo               DE SIERVO             Giudice

-   Paolo             MADDALENA              ”

-   Alfio             FINOCCHIARO            ”

-   Alfonso         QUARANTA                 ”

-   Franco           GALLO                         ”

-   Luigi             MAZZELLA                  ”

-   Gaetano         SILVESTRI                   ”

-   Sabino           CASSESE                      ”

-   Maria Rita     SAULLE                       ”

-   Giuseppe       TESAURO                     ”

-   Paolo Maria   NAPOLITANO              ”

-   Giuseppe       FRIGO                          ”

-   Alessandro    CRISCUOLO                ”

-   Paolo             GROSSI                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con due ordinanze dell’8 aprile 2009 e con un’ordinanza del successivo 24 aprile, rispettivamente iscritte ai numeri 194, 195 e 238 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 e n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di costituzione della comunità montana Antigorio Divedro Formazza, fuori termine, e della comunità montana Alta Valle Susa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con tre ordinanze di analogo tenore – rispettivamente iscritte ai numeri 194, 195 e 238 del registro ordinanze dell’anno 2009 – dell’8 e del 24 aprile 2009, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008);

che le suddette disposizioni hanno ad oggetto il riordino delle comunità montane, con finalità di riduzione, a regime, della spesa corrente per il funzionamento di tali enti per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l’anno 2007 alle comunità montane presenti nella Regione;

che i giudizi a quibus vertono sull’impugnazione, da parte di alcune comunità montane costituite nella Regione Piemonte, della delibera del Consiglio regionale del 3 novembre 2008 n. 217-46169 (Riordino territoriale delle comunità montane. Individuazione delle zone omogenee della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e dell’articolo 34 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19);

che il giudice remittente ritiene sussistente la rilevanza delle questioni in quanto il suddetto provvedimento si fonda sulle disposizioni censurate, peraltro già sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, in ordine alle quali non potrebbe pervenirsi ad un’interpretazione conforme alla Carta fondamentale;

che il TAR afferma, quindi, con motivazioni analoghe per tutte le ordinanze, la sussistenza della non manifesta infondatezza delle questioni «in relazione al riparto di competenze Stato-Regione» disegnato nell’attuale assetto costituzionale;

che il giudice a quo premette che, ai sensi dell’art. 3, comma 162, della legge n. 244 del 2007, le disposizioni impugnate integrano norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali e, pertanto, rientrano nell’ambito della potestà legislativa concorrente nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.;

che viene dedotto, quindi, che l’art. 2, commi 18 e 19 della legge n. 244 del 2007 «impegna le leggi regionali a tenere conto, ai fini della costituzione delle comunità montane, dei principi fondamentali della riduzione del numero complessivo delle comunità sulla base di indicatori specificati, della riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle stesse e della riduzione delle indennità spettanti ai componenti di questi»;

che si rileva come, pertanto, si realizzi un’ingerenza delle disposizioni in questione sull’assetto complessivo delle comunità montane, che non costituisce soltanto l’effetto di una scelta finanziaria;

che, in proposito, si richiama la finalità del «riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» indicata nell’art. 2, comma 17, della legge n. 244 del 2007;

che, secondo il TAR remittente, le norme impugnate appaiono esorbitare dall’ambito della potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica;

che, in ordine a ciò, nella sola ordinanza di remissione r.o. n. 238 del 2009, è richiamata la giurisprudenza costituzionale sulla nozione di principi fondamentali (sentenza n. 430 del 2007), con particolare riguardo a quelli in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 120 e n. 159 del 2008);

che, per altro verso, vi sarebbe la lesione della potestà legislativa residuale delle Regioni nella materia «comunità montane» (è richiamata la sentenza n. 456 del 2005) e dell’autonomia organizzativa di queste ultime e dei comuni, come delineata dall’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che riconosce alle stesse, oltre che alle unioni di comuni, la stessa potestà normativa statutaria e regolamentare attribuita a comuni, province e città metropolitane;

che, in relazione a ciascuna delle questioni sollevate con le ordinanze di remissione r.o. n. 194 e n. 195 del 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto, con memorie del 28 luglio 2009, avvalendosi del patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato e prospettando identiche argomentazioni;

che, ad avviso della difesa dello Stato, le questioni sarebbero inammissibili in quanto, poiché nel corpo delle ordinanze si fa riferimento alla norma impugnata «al singolare», non sarebbe possibile individuare, tra le disposizioni impugnate, quella in ordine alla quale si appuntano le censure del giudice remittente;

che, nel merito, le norme in esame avrebbero natura di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, come affermato dalla Corte costituzionale nello scrutinare analoghe disposizioni, contenute nei commi 35 e 36 del suddetto art. 2, relativi ai consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani (è richiamata la sentenza n. 139 del 2009);

che, anche in ordine alla questione oggetto dell’ordinanza r.o. n. 238 del 2009, lo Stato è intervenuto per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato;

che, in via preliminare, è stata prospettata l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, in quanto l’atto impugnato dinanzi al TAR avrebbe fondamento in una legge regionale «la cui legittimità costituzionale non è messa in dubbio»;

che mancherebbe del tutto, altresì, la motivazione in ordine all’impugnazione dei commi da 19 a 22, con la conseguente inammissibilità della relativa questione;

che, nel merito, l’Avvocatura dello Stato deduce argomentazioni analoghe a quelle prospettate in riferimento alla altre due ordinanze di rimessione in esame;

che in data 20 ottobre 2009 si è costituita, fuori termine, la comunità montana Antigorio Divedro Formazza, parte del giudizio a quo nel quale è stata emessa l’ordinanza r.o. n. 194 del 2009;

che nella medesima data si è costituita tempestivamente (entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza di rimessione, avvenuta il 30 settembre 2009), la comunità montana Alta Valle Susa, parte del giudizio a quo nel quale è stata emessa l’ordinanza r. o. n. 238 del 2009;

che, in data 24 novembre 2009, la comunità montana Alta Valle Susa ha depositato una memoria;

che la suddetta parte ha dato atto della sentenza della Corte n. 237 del 2009medio tempore intervenuta – deducendo che quest’ultima non avrebbe assorbito integralmente le censure di illegittimità costituzionale sollevate dall’odierno giudice remittente.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con tre analoghe ordinanze, rispettivamente dell’8 e del 24 aprile 2009, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, dell’art. 2, commi 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), i quali disciplinano il riordino delle comunità montane in sede regionale;

che l’identità delle disposizioni denunciate e l’analogia delle censure prospettate dal Collegio remittente impone la riunione dei suddetti giudizi di legittimità costituzionale, al fine di decidere congiuntamente le sollevate questioni;

che, successivamente alla rimessione delle suddette questioni, questa Corte, nel decidere sull’impugnazione, in via principale, delle medesime norme, con la sentenza n. 237 del 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 20, dell’art. 2, comma 21, ultimo periodo, che prevede «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto», nonché dell’art. 2, comma 22, della suddetta legge n. 244 del 2007;

che ha, altresì, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 19, della medesima legge n. 244 del 2007, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 17 e 18, della stessa legge, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

che, tanto premesso, in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la costituzione in giudizio della comunità montana Antigorio Divedro Formazza, in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine perentorio (ex multis, ordinanze n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008) stabilito dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che le questioni sollevate in ordine ai commi 19, 20, 21 e 22 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007 sono manifestamente inammissibili;

che, infatti, il TAR benché affermi di sottoporre al vaglio di questa Corte l’art. 2, commi da 17 a 22, della legge n. 244 del 2007, invocando rispetto a tutte le suddette disposizioni la lesione degli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost., prospetta specifiche censure solo in ordine ai commi 17 e 18;

che, quanto ai commi da 19 a 22, il giudice remittente si è limitato a indicare le norme denunciate e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi, senza motivare riguardo al suddetto preteso contrasto, sicché le ordinanze di rimessione risultano del tutto carenti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza (ordinanza n. 14 del 2008);

che, in ogni caso, ancora prima, occorre rilevare che in ordine ai citati commi 20, 21 e 22 è intervenuta, medio tempore, pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 237 del 2009, con il conseguente venir meno, in ordine alle relative impugnazioni, dell’oggetto dell’odierno giudizio di costituzionalità, cui consegue la manifesta inammissibilità delle relative questioni;

che, come la Corte ha già avuto modo di affermare (ex multis, ordinanze n. 22 del 2009 e n. 449 del 2008), l’efficacia ex tunc della dichiarazione di incostituzionalità preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza delle sollevate questioni, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente;

che, pertanto, da un lato, per la mancanza di specifiche censure, dall’altro, per l’assenza di oggetto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, sollevate in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost.;

che, quanto all’art. 2, commi 17 e 18, il TAR remittente sospetta le norme impugnate di illegittimità costituzionale sotto più profili;

che, da un lato, le stesse non si limiterebbero a dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica; dall’altro, lederebbero la potestà esclusiva delle Regioni nella materia comunità montane;

che, infine, vi sarebbe una violazione dell’autonomia organizzativa delle comunità montane e dei comuni, in quanto l’art. 4 della legge n. 131 del 2003 riconosce a queste ultime, oltre che alle unioni di comuni, la stessa potestà normativa statutaria e regolamentare attribuita a comuni, province e città metropolitane;

che le suddette questioni sono manifestamente infondate;

che, con riguardo alle norme da ultimo citate, questa Corte, con la sentenza n. 237 del 2009, ha dichiarato non fondate analoghe questioni di costituzionalità;

che, in particolare, si è ritenuto che «le disposizioni contenute nel comma 17 in esame costituiscono effettivamente espressione di principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, proprio per la chiara finalità che, mediante il divisato riordino delle comunità montane, si propongono di raggiungere e per la loro proporzionalità rispetto al fine che intendono perseguire. Ciò in quanto il loro scopo è quello di contribuire, su un piano generale, al contenimento della spesa pubblica corrente nella finanza pubblica allargata e nell’ambito di misure congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria per l’anno 2008»;

che consegue da ciò che quanto disposto dal comma in questione non comporta, di per sé, una indebita invasione dell’area riservata dall’art. 119 Cost. all’autonomia delle Regioni e degli enti locali, cui la legge statale può legittimamente prescrivere criteri ed obiettivi;

che, d’altronde, ha rilevato questa Corte, lo stesso legislatore statale si è preoccupato di stabilire il coinvolgimento degli enti locali, prevedendo che, per realizzare la finalità del contenimento della spesa, nell’attuazione del riordino delle comunità montane, siano sentiti i consigli delle autonomie locali, che costituiscono una «forma organizzativa stabile di raccordo tra le Regioni e il sistema delle autonomie locali» (citata sentenza n. 237 del 2009);

che, con riguardo al comma 18, con la citata sentenza si è, altresì, affermato che il legislatore statale, «in funzione dell’obiettivo di riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane, e senza incidere in modo particolare sull’autonomia delle Regioni nell’attuazione del previsto riordino, si limita a fornire al legislatore regionale alcuni “indicatori” che si presentano non vincolanti, né dettagliati, né autoapplicativi e che tendono soltanto a dare un orientamento di massima alle modalità con le quali deve essere attuato tale riordino»;

che si è ritenuto, quindi, come «il comma 18, ora in esame, in relazione ai contenuti delle leggi regionali da adottare ai sensi del precedente comma 17, si limiti a porre a disposizione delle Regioni una serie di indicazioni che vengono ad integrare, in un rapporto di complementarità, quelle contenute nel citato art. 27, comma 7, del testo unico sugli enti locali, partecipando della medesima loro natura non vincolante, né autoapplicativa»;

che il TAR per il Piemonte, nelle ordinanze di rimessione, non prospetta alcuna argomentazione diversa, né alcuna censura ulteriore rispetto a quelle già scrutinate dalla Corte con la sentenza n. 237 del 2009, sicché le questioni appaiono manifestamente infondate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibile l’intervento della comunità montana Antigorio Divedro Formazza;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 17 e 18, della suddetta legge n. 244 del 2007, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2010.