Ordinanza n. 100 del 2009

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ORDINANZA N. 100

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco           AMIRANTE                    Presidente

- Ugo                    DE SIERVO                    Giudice     

- Paolo                  MADDALENA                       “

- Alfio                   FINOCCHIARO                     “

- Alfonso               QUARANTA                          “

- Luigi                   MAZZELLA                           “

- Gaetano              SILVESTRI                            “

- Sabino                CASSESE                              “

- Maria Rita           SAULLE                                “

- Giuseppe             TESAURO                             “

- Paolo Maria         NAPOLITANO                      “

- Giuseppe             FRIGO                                  “

- Alessandro          CRISCUOLO                         “

- Paolo                  GROSSI                                “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario “collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”), promossi dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria sui ricorsi proposti dalla Regione Calabria contro l’Enel Produzione s.p.a. e l’Eni s.p.a. con due ordinanze del 4 luglio 2007, iscritte ai nn. 107 e 149 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 21, prima serie speciale, dell’anno 2008.

         Visti gli atti di costituzione della Regione Calabria, dell’Enel Produzione s.p.a. e dell’Eni s.p.a.;

         udito nell’udienza pubblica del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

         uditi gli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano per la Regione Calabria, Livia Salvini per l’Enel Produzione s.p.a. e Gregorio Leone per l’Eni s.p.a.

Ritenuto che con ordinanza del 4 luglio 2007 (reg. ord. n. 149 del 2008) la Commissione tributaria regionale per la Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario “collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”), in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione;

che il giudice rimettente precisa di essere chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto dalla Regione Calabria avverso una sentenza della Commissione tributaria provinciale, con cui è stato “dichiarato inapplicabile” un atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione, in capo ad Eni s.p.a., relativo alla “imposta regionale sostitutiva dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano”, “istituita”, secondo il giudice a quo, dalla norma impugnata;

che la Commissione tributaria di primo grado sarebbe giunta a tale conclusione a seguito della disapplicazione dell’art. 3-bis censurato per contrasto con le direttive comunitarie n. 92/12/CEE (Direttiva del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa) e n. 92/81/CEE (Direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali);

che secondo il rimettente, tuttavia, rispetto a tale profilo di compatibilità comunitaria e all’esperimento di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, “assume rilievo preliminare la questione di ordinamento interno” concernente il contrasto tra la norma impugnata e gli artt. 117, 119, 23 e 53 della Costituzione;

che, in particolare, il legislatore regionale non avrebbe potuto esercitare nel caso di specie alcun “potere impositivo”;

che, quanto agli artt. 117 e 119 della Costituzione, sarebbero violati i “criteri di riparto della potestà di imposizione tributaria tra lo Stato e le Regioni” in relazione all’art. 8 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario);

che, quanto agli artt. 23 e 53 della Costituzione, si sarebbe imposto il pagamento di un tributo (oltre che di una sanzione pecuniaria e di interessi moratori) in via retroattiva, in quanto “successivo al fatto costituente il presupposto della imposizione”, in deroga anche agli artt. 1 e 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

che è intervenuta in giudizio la Regione Calabria, con atto di costituzione depositato il 12 giugno 2008, chiedendo che la questione sia dichiarata “inammissibile e comunque infondata”;

che si è costituita in giudizio Eni s.p.a., già parte del processo principale, chiedendo l’accoglimento della questione, in riferimento agli artt. 3, 23, 25, 32, 53, 117 e 119 della Costituzione;

che la parte privata ricostruisce anzitutto il quadro normativo relativo all’imposta di consumo sul gas metano, osservando che solo in epoca recente e con esclusivo riferimento all’accisa erariale ne sarebbe stata prevista l’applicazione per il metano impiegato nella produzione di energia elettrica, in forza del D.P.C.M. 15 gennaio 1999 (Modificazioni, per l’anno 1999, delle aliquote delle accise sugli oli minerali e delle aliquote dell'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e orimulsion), basato sull’art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);

che, quanto alle Regioni a statuto ordinario, l’art. 9, comma 1, del d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), ha istituito un’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, mentre il comma 2 della medesima disposizione ha introdotto un’imposta regionale sostitutiva della addizionale, con riguardo alle utenze esenti;

che, in entrambi tali casi, il legislatore statale avrebbe vietato di assoggettare all’imposizione tributaria l’impiego del metano ai fini della produzione di energia elettrica;

che, in particolare, tale divieto sarebbe contenuto nell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, quanto all’addizionale regionale, e nell’art. 8 della legge n. 146 del 1998, quanto all’imposta sostitutiva dell’addizionale regionale, norma di interpretazione autentica dell’art. 10, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 1993;

che la norma impugnata, in violazione di tale divieto, avrebbe esteso il tributo all’impiego di gas metano impiegato come combustibile nella produzione di energia elettrica e per di più, quanto alla previsione del comma 2 della disposizione impugnata, con effetto retroattivo, incorrendo così nel dedotto vizio di illegittimità costituzionale;

che con ordinanza del 4 luglio 2007 (reg. ord. n. 107 del 2008), del tutto analoga alla precedente, la Commissione tributaria regionale per la Calabria ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione;

che si è costituita in giudizio la Regione Calabria, chiedendo che la questione sia dichiarata “inammissibile e comunque infondata”;

che, in primo luogo, la Regione ritiene inammissibile la questione, poiché essa introdurrebbe un “conflitto di attribuzioni” concernente i criteri di riparto della competenza legislativa in materia di tributi, sollevato “da parte non legittimata”;

che, in secondo luogo, essa sarebbe irrilevante, poiché il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), consentirebbe oramai l’imposizione tributaria in oggetto solo “per motivi di politica ambientale”, sicché, “in assenza di espressa previsione” di tali motivi, l’accisa e l’addizionale regionale sul consumo del metano sarebbero “venute meno”;

che viene altresì eccepita l’inammissibilità della questione, poiché il rimettente, pur avendo dato atto di un possibile contrasto tra la norma oggetto e la normativa comunitaria, non avrebbe verificato se si dovesse procedere alla disapplicazione della prima, con conseguente irrilevanza della questione di costituzionalità;

che, nel merito, la Regione ritiene di poter basare la norma impugnata su un’espressa disposizione statale che consentirebbe di assoggettare all’addizionale regionale il consumo di metano nella produzione di energia, ovvero l’art. 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mentre sarebbe inconferente l’art. 8 della legge n. 146 del 1998, evocato dal rimettente, posto che esso ha per oggetto non già l’addizionale regionale, ma l’imposta sostitutiva di tale addizionale, che “non riguarda il caso in esame”;

che, infine, il tributo non avrebbe carattere retroattivo;

che, successivamente, la Regione ha depositato memoria, insistendo nelle conclusioni appena esposte;

che si è costituita in giudizio Enel Produzione s.p.a., già parte del processo principale, concludendo per l’accoglimento della questione;

che, dopo avere ricostruito il quadro normativo concernente l’accisa sul metano e la addizionale regionale, l’interveniente sottolinea che l’art. 8 della legge n. 448 del 1998 avrebbe assoggettato ad imposizione l’impiego del metano nella produzione di energia elettrica solo con riguardo alla prima, mentre “non ha espressamente specificato se il gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica dovesse intendersi imponibile agli effetti non solo dell’accisa, ma anche dell’addizionale regionale”;

che Enel Produzione s.p.a. ritiene tuttavia corretta la soluzione negativa;

che, sulla base di tale premessa, l’interveniente osserva che la Regione Calabria non avrebbe potuto ampliare il campo applicativo di un tributo da ritenersi a tutti gli effetti statale, in quanto istituito e disciplinato dalla legge dello Stato, né direttamente, né tramite “interpretazione” delle norme statali;

che, inoltre, sarebbe altresì preclusa alla Regione l’introduzione di un tributo in via retroattiva;

che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, Enel Produzione s.p.a. ha depositato memoria, insistendo nelle conclusioni già formulate.

Considerato che con due ordinanze di analogo contenuto la Commissione tributaria regionale per la Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario “collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”), in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione;

che i giudizi meritano di essere riuniti, in quanto pongono identica questione di legittimità costituzionale;

che sono intervenuti in giudizio la Regione Calabria, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ed infondata, nonché le parti private Eni s.p.a. e Enel Produzione s.p.a., che hanno invece concluso per l’accoglimento;

che va dichiarato inammissibile l’intervento della Regione Calabria nel giudizio promosso con l’ordinanza n. 149 del 2008, in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanza n. 124 del 2008);

che la norma impugnata, a parere del giudice a quo, avrebbe “istituito”, con effetto retroattivo, l’imposta regionale sostitutiva dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano, incidendo illegittimamente su di un tributo statale, in violazione dei parametri costituzionali sopra richiamati;

che il rimettente ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale ritenendo che esse avessero “rilievo preliminare” rispetto alla non applicazione della norma oggetto, per contrasto con le direttive comunitarie n. 92/12/CEE e n. 92/81/CEE, di cui lo stesso giudice a quo ha prospettato il carattere direttamente applicabile, riservandosi in ogni caso di ricorrere al rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia;

che, infatti, il giudice tributario di primo grado, le cui sentenze sono oggetto di gravame innanzi al rimettente, avrebbe “disapplicato” la norma impugnata, proprio in ragione di tale profilo di compatibilità comunitaria;

che in questa sede resta del tutto impregiudicato il merito della questione di compatibilità comunitaria della norma oggetto, con riguardo sia al contenuto delle citate direttive comunitarie, sia al preteso carattere direttamente applicabile che il rimettente non esclude di attribuire loro;

che, tuttavia, il solo dubbio manifestato dal rimettente con riguardo alla possibilità di non applicare la norma impugnata per contrasto con il diritto comunitario rende difettosa la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, rispetto alla quale “la questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico” (ex plurimis, sentenza n. 284 del 2007; ordinanza n. 415 del 2008);

che, inoltre, è del tutto carente e contraddittoria la descrizione della fattispecie propria dei giudizi a quibus;

che, in particolare, il rimettente non si è peritato neppure di delimitare con chiarezza l’oggetto della questione, posto che l’asserzione secondo cui essa verte “sull’imposta regionale sostitutiva dell’addizionale regionale”, confortata dall’indicazione a norma interposta dell’art. 8 della legge n. 146 del 1998 relativa a tale imposta, non trova corrispondenza nella lettera della norma impugnata, la quale si riferisce con ogni evidenza alla sola addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano;

che tale vizio comporta anch’esso la manifesta inammissibilità delle questioni (ex plurimis, ordinanza n. 15 del 2009; ordinanza n. 444 del 2008), con assorbimento di ogni ulteriore profilo di inammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile l’intervento della Regione Calabria nel giudizio promosso con l’ordinanza n. 149 del 2008;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario “collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”), sollevate, in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 aprile 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2009.