ORDINANZA N. 415
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) e dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza del 1° aprile 2008 dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, nel procedimento penale a carico di D. M., iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2008 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con ordinanza del 1° aprile 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nonché questione di legittimità costituzionale dell’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in riferimento all’art. 117 della Costituzione (recte: art. 117, primo comma, della Costituzione);
che il rimettente, investito di un procedimento penale concernente il reato previsto dall’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, censura innanzitutto l’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che per le violazioni di cui al citato art. 110, comma 9, commesse in data antecedente alla sua entrata in vigore, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse;
che il giudice a quo si duole che, per effetto di tale disciplina transitoria, le violazioni poste in essere anteriormente al 1° gennaio 2006 continuino ad avere rilevanza penale, nonostante le fattispecie già configurate come reato contravvenzionale dall’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931 siano state trasformate in illecito amministrativo;
che, a suo avviso, la disposizione denunciata viola gli artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto, introducendo una deroga al principio di retroattività della lex mitior sancito dall’art. 2 del codice penale, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che, in momenti diversi, commettono violazioni identiche, ponendo «quale unico discrimen tra trattamenti sanzionatori completamente differenti la sola entrata in vigore della legge finanziaria 2006»;
che, invero, secondo il rimettente, il principio di retroattività della legge penale favorevole assume rilevanza costituzionale indiretta in base all’art. 3 della Costituzione, ammettendo limitazioni solo in presenza di una sufficiente ragione giustificativa (citata la sentenza n. 74 del 1980), che nella specie non ricorrerebbe, «laddove invece emerge dall’intero quadro normativo delineato dalla legge n. 266 del 2005 una generalizzata tendenza dello Stato a regimentare le occasioni di gioco, ampliandone il monopolio»;
che la rilevanza della questione così sollevata sarebbe evidente, dato che, ove ritenuta fondata, l’imputato si gioverebbe dell’assoluzione con la formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato»;
che il giudice a quo solleva altresì questione di costituzionalità dell’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, lamentando la violazione della direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione), e quindi dell’art. 117, primo comma, della Costituzione;
che, infatti, la disciplina recata dalla norma censurata tenderebbe all’ampliamento del monopolio statale nelle attività di gioco, in contrasto con le prescrizioni della direttiva comunitaria, immediatamente applicabili, le quali esprimerebbero viceversa la tendenza a «vietare restrizioni alla libera circolazione dei servizi, agevolare le occasioni di gioco», in linea con l’art. 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209);
che anche tale questione sarebbe rilevante, poiché «se così fosse, l’art. 110 T.U.L.P.S. andrebbe disapplicato, o meglio non applicato in quanto incompatibile con la normativa comunitaria di cui alla direttiva n. 98/34/CE».
Considerato che il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui – stabilendo che per le violazioni di cui all’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, commesse in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse – comporta l’applicabilità delle sanzioni penali originariamente previste per fattispecie oramai trasformate in illecito amministrativo;
che questa Corte, con la sentenza n. 215 del 2008, successiva alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge n. 266 del 2005, proprio nella parte in cui stabiliva che, per le violazioni di cui all’art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, e successive modificazioni, commesse in data antecedente all’entrata in vigore della citata legge, si applicassero le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse;
che, dunque, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo venuta meno la deroga al principio di non ultrattività della legge penale, cui si riferisce la censura del rimettente;
che la pronuncia di manifesta inammissibilità deve essere preferita alla restituzione degli atti, nonostante la sentenza n. 215 del 2008 sia sopravvenuta all’ordinanza di rimessione, in quanto l’efficacia ex tunc della detta pronuncia di illegittimità preclude ogni valutazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione, divenuta priva di oggetto (ordinanze n. 269 del 2008, n. 290 e n. 34 del 2002, n. 575 del 2000, n. 525 e n. 233 del 1995, n. 171 del 1992);
che il Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, dubita anche della costituzionalità dell’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, per contrasto con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;
che, prima ancora di valutare la pertinenza della citata normativa comunitaria rispetto alla censura svolta nell’atto introduttivo, si deve rilevare che il rimettente sottopone a questa Corte una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva che pure considera provviste di effetto diretto, mentre la soluzione di una siffatta questione investe la stessa applicabilità della norma denunciata e costituisce, perciò, un prius logico e giuridico rispetto all’incidente di costituzionalità (sentenza n. 284 del 2007; ordinanza n. 454 del 2006);
che, invero, nella sistemazione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario risultante dalla giurisprudenza costituzionale, in virtù dell’art. 11 della Costituzione, la normativa comunitaria dotata del requisito dell’immediata applicabilità entra e permane in vigore nel nostro sistema giuridico senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge nazionale; pertanto, spetta al giudice comune accertare se la fattispecie al suo esame ricada sotto il disposto di una disciplina comunitaria del tipo indicato e verificare, eventualmente con l’ausilio della Corte di giustizia (art. 234 del Trattato CE), la compatibilità delle norme nazionali, essendo ad esso preclusa l’applicazione di queste ultime qualora si convinca dell’esistenza di un conflitto (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 454 del 2006);
che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, poiché, per le ragioni esposte, il sindacato dell’antinomia prospettata dal giudice a quo non compete a questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, dallo stesso Tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2008.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2008.