Ordinanza n. 575/2000

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ORDINANZA N. 575

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Emanuela Andò contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2000.

 Visti l'atto di costituzione di Emanuela Andò, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza n. 381 del 14 aprile 2000 la Corte di cassazione - in un giudizio avente ad oggetto la spettanza, o meno, del rimborso dell'imposta di registro versata dall'acquirente di un immobile che aveva domandato di fruire dell’agevolazione fiscale di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, per l'acquisto della prima casa, beneficio negato dall'Amministrazione finanziaria per aver egli già goduto di analoga agevolazione prevista dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa) - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nella parte in cui, nel contemplare la possibilità di cumulare le due agevolazioni fiscali suddette, prevede che la più favorevole disciplina sopravvenuta, applicabile retroattivamente ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge medesima, non dia luogo a diritto al rimborso dell’imposta pagata;

che, secondo la Corte rimettente, sarebbe vulnerato il principio di uguaglianza in quanto il diverso trattamento previsto per i contribuenti che richiedano il doppio beneficio dell'agevolazione fiscale non trae origine da una posizione sostanziale differenziata, anche solo nel tempo, ma è da riconnettere ad una evenienza estrinseca, puramente accidentale, quale è l'avvenuto pagamento dell'imposta;

che, inoltre, sarebbe violato anche l'art. 53 Cost., perché, a parità di capacità contributiva, ci sarebbero trattamenti tributari differenziati;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che si è costituita la parte privata, inizialmente aderendo alla prospettazione dell'ordinanza di rimessione e poi, con successiva memoria, rilevando che la questione era già stata accolta da questa Corte, con sentenza n. 416 del 2000, nei termini prospettati dalla Corte rimettente.

Considerato che, con la citata sentenza n. 416 del 2000, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, limitatamente alle parole <<e non danno luogo a rimborso>>;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, essendo venuto meno il divieto di rimborso dell'imposta al quale si riferiscono le censure della Corte rimettente.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 14 dicembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.