Ordinanza n. 171 del 1992

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 171

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e 195, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art.512 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Borella Francesca, iscritta al n. 718 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;

udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 21 ottobre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale "degli artt.2, n.31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e 195, quarto e terzo comma, in relazione all'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui vietano agli ufficiali di polizia giudiziaria, a differenza di qualunque altro teste, di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, nonchè nella parte in cui non consentono, in caso di impossibilità di ripetizione della deposizione per acquisizione della qualità di imputato, di dare lettura delle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria, per contrasto con gli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione";

che, ad avviso del giudice a quo, il divieto assoluto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni (art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale) viola il principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), nonchè quelli dell'effettività di procedura penale) viola il principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), nonchè quelli dell'effettività dell'esercizio della funzione giurisdizionale e dell'obbligatorietà dell'azione penale (artt. 102 e 112 della Costituzione), e ciò riverbera la propria incostituzionalità anche sull'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria qualora, per la sopravvenuta ed imprevedibile assunzione della qualità di imputato da parte del teste, si è verificata l'irripetibilità dell'atto, dovuta alla facoltà dell'imputato stesso di non rispondere.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, nonchè dell'art. 2, n. 31, secondo periodo, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui vieta la utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni;

che una volta caducato - a seguito della citata sentenza - il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, deve ritenersi che la seconda questione sollevata dal remittente, relativa all'art. 512 del codice di procedura penale, come si evince dalla sua stessa prospettazione non abbia più ragion d'essere.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe, norme già dichiarate illegittime (la seconda nella parte indicata in motivazione) con sentenza n. 24 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 8 aprile del 1992.