ORDINANZA N. 525
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive) e dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1994 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento di esecuzione nei confronti di Crisafulli Pietro, iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
RITENUTO che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), nella parte in cui non modifica il criterio di ragguaglio di cui all'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), relativo alla conversione di pene pecuniarie per i soggetti insolvibili, in ragione di un giorno di libertà controllata per lire venticinquemila di multa o ammenda, con conseguente sopravvenuta illegittimità dello stesso art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, in ordine al criterio di ragguaglio ivi previsto.
CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anzichè settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata;
e che, pertanto, la questione ora proposta de ve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 233 del 1995).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/95.
Mauro FERRI, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 28/12/95.