ORDINANZA N. 34
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Cesare RUPERTO, Presidente
- Massimo VARI
- Riccardo CHIEPPA
- Gustavo ZAGREBELSKY
- Valerio ONIDA
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 2000 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di A.G., iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 6 ottobre 2000 la Corte di cassazione ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione;
che, premesse le vicende del giudizio di merito, la Corte rimettente sottolinea in primo luogo la rilevanza della questione, trattandosi di verificare la legittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto della contestazione all’imputato;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione muove dalla prima decisione resa dalla Corte costituzionale sull’art. 402 cod. pen. (sentenza n. 39 del 1965) con la quale era stata rigettata una questione di costituzionalità, riferita agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, essenzialmente sul rilievo che la tutela penale rafforzata della religione cattolica, rispetto alle altre confessioni, trovava giustificazione nella sua connotazione di religione professata dalla maggioranza dei cittadini, e dunque nella maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali alle offese che alla stessa religione potessero essere rivolte;
che tuttavia - prosegue la Corte di cassazione - la nozione di "religione dello Stato", cui si riferisce la norma in esame, oltre a essere divenuta incompatibile con il principio supremo di laicità dello Stato, quale affermato dalle sentenze n. 203 del 1989 e n. 149 del 1995 della Corte costituzionale, é stata comunque superata dalle modifiche concordatarie del 1984, là dove si afferma che "si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano" (punto 1 del Protocollo addizionale all’accordo di modifica del Concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121);
che, a tale riguardo, la Cassazione rimettente rileva che la Corte costituzionale ha ritenuto che l’espressione "religione dello Stato" utilizzata nel codice penale, una volta venuta meno la possibilità di attribuirle l’originario significato, non ha altro senso se non quello di un semplice "tramite linguistico" con il quale viene indicata la religione cattolica (sentenze n. 925 del 1988 e n. 440 del 1995);
che, tutto ciò posto, e richiamati taluni passaggi di più recenti decisioni della Corte costituzionale, che hanno sempre più nettamente abbandonato il criterio "quantitativo" iniziale, fino a escludere in modo esplicito l’ammissibilità di differenziazioni nella tutela del sentimento religioso (sentenze n. 440 del 1995 e n. 329 del 1997), la Corte di cassazione dubita della compatibilità tra l’art. 402 cod. pen. - che mantiene una effettiva discriminazione tra confessioni religiose, tutelando esclusivamente la religione cattolica - e i principi di uguaglianza e di parità delle confessioni religiose espressi dagli artt. 3 e 8 della Costituzione.
Considerato che la Corte di cassazione solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato);
che, con sentenza n. 508 del 2000, successiva all’ordinanza di rimessione, questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione sollevata dalla stessa Cassazione rimettente, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 402 cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 8 della Costituzione;
che, pertanto, essendo stata la norma denunciata già dichiarata incostituzionale, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2002.