Ordinanza n. 290/2002

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ORDINANZA N. 290

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

- Francesco AMIRANTE                   

- Ugo DE SIERVO                            

- Romano VACCARELLA                           

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Molajoni Marco contro Ufficio del Registro di Roma, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con ordinanza emessa il 16 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), "con riguardo e nei limiti della mancata estensione del beneficio fiscale anche ai provvedimenti di trasferimento della proprietà di quota immobiliare in favore di uno dei due coniugi disposto con sentenza di separazione";

che la Commissione rimettente rileva come in relazione al trasferimento di una quota di proprietà dell’appartamento coniugale, disposto con sentenza di separazione a favore di uno dei coniugi, come nella fattispecie sottoposta al suo esame, il presupposto della pretesa impositiva dell’amministrazione finanziaria risieda nell’applicazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili);

che, ad avviso del giudice a quo, sussisterebbe una irragionevole disparità di trattamento di situazioni omogenee, in quanto mentre in sede di separazione personale le attribuzioni patrimoniale tra coniugi sono sottoposte ad imposizione fiscale, per il divorzio é invece prevista una disciplina di esenzione dalla legge n. 74 del 1987.

Considerato che con sentenza n. 154 del 1999, successiva all’ordinanza di rimessione, é stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge n. 74 del 1987, nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi;

che pertanto la questione appare manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2002.