Sentenza n.74 del 1980
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SENTENZA N.74

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma terzo, 163 e 164 cod. pen., in relazione al d.l. 11 aprile 1974, n. 99, e dell'art. 628 cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 giugno 1975 dal Pretore di Alatri nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Nobili Federico, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;

2) ordinanza emessa il 21 maggio 1976 dal Pretore di Pescara nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da D'Alessandro Gino, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 20 ottobre 1976;

3) ordinanza emessa il 27 gennaio 1976 dal Pretore di Bologna nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Fini Francesco, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3 novembre 1976;

4) ordinanza emessa il 26 novembre 1976 dal Pretore di Sessa Aurunca nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Fusco Adelmo, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977;

5) ordinanza emessa il 4 marzo 1977 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Crinelli Roberto, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 31 agosto 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

Considerato in diritto

1. - Tutte le questioni di legittimità costituzionale descritte in narrativa sono state sollevate per mezzo di ordinanze emesse nel corso di giudizi relativi ad incidenti di esecuzione, proposti da soggetti irrevocabilmente condannati prima della pubblicazione del decreto-legge n. 99 del 1974 e della relativa legge di conversione n. 220 del 1974 (ovvero della sentenza n. 95 del 1976, con cui questa Corte ha dichiarato la parziale illegittimità del nuovo testo dell'art. 164 ultimo comma cod. pen.): i quali, tuttavia, richiedono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, secondo il novellato art. 164 cod. pen., o il ridimensionamento della pena stessa (o, quanto meno, la valutazione del merito delle loro istanze da parte del giudice dell'esecuzione).

Pertanto, i cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Su questa base comune si innestano, pero, impugnative in parte diverse, sia per le norme di cui si contesta la legittimità, sia per i parametri costituzionali invocati. I Pretori di Alatri e di Sessa Aurunca (ord. n. 467/1975 e 17/1977) ritengono infatti lesivi del principio di eguaglianza tanto l'articolo 2 terzo comma, nella parte concernente l'intangibilità del giudizio penale, quanto gli artt. 163 e 164 cod. pen., là dove essi riservano al giudice della cognizione il potere di concedere la sospensione condizionale della pena. A sua volta, il Pretore di Pescara (ord. n. 587/1976) censura il solo articolo 164 cod. pen., sia pure in collegamento con l'art. 628 cod. proc. pen., per pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Per converso, il Pretore di Bologna e la Corte d'appello di Napoli (ord. n. 591/1976 e 317/1977) pongono in dubbio unicamente la legittimità dell'art. 2 terzo comma cod. pen.: l'uno adducendo la violazione degli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma; l'altra richiamando gli artt. 3,13 e 27 Cost.

Sennonché l'ultima serie di questioni, così prospettate, non appare ammissibile. Come ha giustamente sostenuto l'Avvocatura dello Stato, quanto all'ordinanza emessa dal Pretore di Bologna, è vano che il giudice dell'esecuzione, per poter concedere la sospensione condizionale (ovvero il ridimensionamento della pena, ipotizzato dalla Corte d'appello di Napoli, in base all'ultima parte dell'art. 9 del d.l. n. 99 del 1974), impugni la norma generale, per cui nei giudizi penali si applica la legge < le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile >. Quand'anche una tale impugnativa fosse accolta dalla Corte, né il Pretore di Bologna né la Corte d'appello di Napoli potrebbero prendere in esame le istanze degli interessati: poiché, in ogni caso, osterebbero le norme che riservano la concessione dei relativi benefici (come appunto dispongono gli artt. 163 e 164 cod. pen., circa la sospensione condizionale della pena) al giudice della cognizione anziché al giudice dell'esecuzione.

Per ciò stesso, risultano invece ammissibili le congiunte impugnazioni degli artt. 2, 163 e 164 cod. pen., promosse dai Pretori di Alatri e di Sessa Aurunca. Ed è rilevante, ai fini del giudizio a quo, anche la questione sollevata dal Pretore di Pescara: sia perchè l'ordinanza di rimessione, pur impugnando l'art. 164 (congiuntamente all'art. 628 cod. proc. pen.) ma non l'art. 163 né l'art. 2 terzo comma cod. pen., chiede esplicitamente che si conferisca al giudice dell'esecuzione il potere di supplire al giudice della cognizione, in presenza di cause estintive del reato che siano sopravvenute dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna; sia perchè l'art. 164 ultimo comma detta precisamente la norma che si tratterebbe di rendere applicabile al caso in esame, attraverso una sentenza di accoglimento additivo, pronunciata da questa Corte.

3. - In sostanza, i pretori di Alatri, di Sessa Aurunca e di Pescara vorrebbero che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 164 (nonché dei connessi disposti degli articoli 163 e 2 terzo comma cod. pen.), in quanto il vigente ordinamento non prevede che la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 99 e dalla relativa legge di conversione n. 220 del 1974, qualora il giudice della cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa, avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo così novellato (o prima del parziale annullamento dell'art. 164 ultimo comma, dovuto alla citata sentenza n. 95 del 1976

).

Ma, in tutti i suoi aspetti, la questione deve ritenersi non fondata.

Relativamente alla previsione generale dell'art. 2 terzo comma cod. pen., basta ricordare che in base a precedenti decisioni della Corte (quali sono le sent. n. 164 del 1974 e n. 6 del 1978) l'applicazione delle disposizioni penali più favorevoli al reo può subire limitazioni o deroghe, sancite non senza una qualche razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario. Ora, non sembra contestabile che una pertinente ragione giustificativa consista appunto nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti, perseguita statuendo l'intangibilità delle sentenze divenute irrevocabili. La stessa circostanza che la regola dell'intangibilità del giudicato incontri a sua volta una serie di deroghe, variamente richiamate nelle ordinanze di rimessione (per esempio, in tema di concorso formale e di reato continuato ex art. 81 cod. pen., oppure in tema di esecuzione di pene concorrenti o di declaratoria dell'amnistia e dell'indulto ex artt. 582 e 594 cod. proc. pen.), non consente certo di desumerne una regola di segno opposto; salvo che nel ben diverso caso dell'abrogazione della legge incriminatrice, di cui al capoverso dell'art. 2. In effetti, i giudici a quibus riconoscono esplicitamente che si tratta di < eccezioni > cui tendono ad aggiungere in nome del principio di eguaglianza un'eccezione ulteriore, tale da consentire un più largo ricorso alla sospensione condizionale della pena, senza però far cadere la norma di principio stabilita nell'ultima parte dell'art. 2 terzo comma.

Per sostenere la violazione dell'art. 3 Cost., non giova nemmeno lamentare con particolare riguardo agli artt. 163 e 164 cod. pen. gli inconvenienti della mancata sospensione condizionale, in ragione del tempo in cui venne inflitta la pena. L'irrevocabilità delle sentenze di condanna, che preclude la concessione del beneficio ad opera del giudice dell'esecuzione, risponde infatti alla ratio del beneficio stesso: tuttora fondato sulla premessa, da verificare puntualmente nel processo di cognizione, < che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati > (secondo l'espresso disposto dell'art. 164 primo comma). Malgrado la riforma del 1974, non è sostenibile come invece accenna l'ordinanza del Pretore di Pescara che il giudizio sulla presunzione di ravvedimento, nell'ipotesi d'una seconda condanna e d'una eventuale reiterazione del beneficio, rimarrebbe affidato al < mero arbitrio > del giudice. Al contrario, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'assumere che, quanto alla prognosi circa il comportamento futuro del giudicabile, la nuova disciplina della sospensione condizionale comporti pur sempre una specifica valutazione, quand'anche si tratti di applicare l'ultima parte dell'art. 164. Né mancano dati e criteri concretamente utilizzabili allo scopo: dalla gravità del reato alla personalità del reo (considerati secondo l'art. 133 cod. pen.), fino alla stessa condotta processuale dell'interessato.

Trasferire simili valutazioni dalla fase della cognizione alla fase dell'esecuzione significherebbe snaturare il beneficio previsto dagli artt. 163 e 164 cod. pen., traducendo il giudizio prognostico sulla presunzione di ravvedimento in un giudizio diagnostico non dissimile da quello che precede l'affidamento in prova al servizio sociale. E non s'intenderebbe, allora, per quali motivi il giudice dell'esecuzione dovrebbe surrogare il giudice della cognizione quanto ai soli reati giudicati precedentemente alla riforma del 1974, anziché intervenire in tutti i casi nei quali il condannato gli proponga un'istanza di sospensione condizionale della pena.

4. - Le ragioni svolte per escludere che siano lesivi del principio di eguaglianza gli artt. 2 terzo comma, 163 e 164 cod. pen., valgono pure nei confronti del < combinato disposto > degli artt. 164 cod. pen. e 628 cod. proc. pen., cui si rivolge l'impugnativa del Pretore di Pescara. Inerisce infatti alla natura degli incidenti di esecuzione, che essi non riguardino questioni definitivamente coperte dall'accertamento del giudice della cognizione.

D'altra parte, non sussiste neppure la pretesa violazione dell'art. 24 Cost., dedotta anch'essa dal solo Pretore di Pescara: poiché i diritti di azione e di difesa non implicano certo che il condannato possa contestare in ogni tempo la sentenza di condanna penale, pur quando l'intangibilità del giudicato sia stata ragionevolmente e coerentemente mantenuta ferma dal legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 terzo comma cod. pen., sollevata dal Pretore di Bologna, in riferimento agli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma Cost., e dalla Corte d'appello di Napoli, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 terzo comma, 163 e 164 cod. pen., 628 cod. proc. pen., sollevata dai Pretori di Alatri, di Pescara e di Sessa Aurunca, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/05/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

Depositata in cancelleria il 20/05/80.