SENTENZA N.74
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma terzo, 163 e 164 cod. pen., in relazione al d.l. 11 aprile 1974, n. 99, e dell'art. 628 cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 giugno 1975 dal Pretore di Alatri nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Nobili Federico, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975;
2) ordinanza emessa il 21 maggio 1976 dal Pretore di Pescara nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da D'Alessandro Gino, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 20 ottobre 1976;
3) ordinanza emessa il 27 gennaio 1976 dal Pretore di Bologna nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Fini Francesco, iscritta al n. 591 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 3 novembre 1976;
4) ordinanza emessa il 26 novembre 1976 dal Pretore di Sessa Aurunca nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Fusco Adelmo, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977;
5) ordinanza emessa il 4 marzo 1977 dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Crinelli Roberto, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 31 agosto 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1979 il Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Tutte le questioni di legittimità costituzionale descritte in narrativa sono state sollevate per mezzo di ordinanze emesse nel corso di giudizi relativi ad incidenti di esecuzione, proposti da soggetti irrevocabilmente condannati prima della pubblicazione del decreto-legge n. 99 del 1974 e della relativa legge di conversione n. 220 del 1974 (ovvero della sentenza n. 95 del 1976, con cui questa Corte ha dichiarato la parziale illegittimità del nuovo testo dell'art. 164 ultimo comma cod. pen.): i quali, tuttavia, richiedono la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, secondo il novellato art. 164 cod. pen., o il ridimensionamento della pena stessa (o, quanto meno, la valutazione del merito delle loro istanze da parte del giudice dell'esecuzione).
Pertanto, i cinque giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Su questa base comune si innestano, pero, impugnative in parte diverse, sia per le norme di cui si contesta la legittimità, sia per i parametri costituzionali invocati. I Pretori di Alatri e di Sessa Aurunca (ord. n. 467/1975 e 17/1977) ritengono infatti lesivi del principio di eguaglianza tanto l'articolo 2 terzo comma, nella parte concernente l'intangibilità del giudizio penale, quanto gli artt. 163 e 164 cod. pen., là dove essi riservano al giudice della cognizione il potere di concedere la sospensione condizionale della pena. A sua volta, il Pretore di Pescara (ord. n. 587/1976) censura il solo articolo 164 cod. pen., sia pure in collegamento con l'art. 628 cod. proc. pen., per pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Per converso, il Pretore di Bologna e la Corte d'appello di Napoli (ord. n. 591/1976 e 317/1977) pongono in dubbio unicamente la legittimità dell'art. 2 terzo comma cod. pen.: l'uno adducendo la violazione degli artt. 3 primo comma e 24 secondo comma; l'altra richiamando gli artt. 3,13 e 27 Cost.
Sennonché l'ultima serie di questioni, così prospettate, non appare ammissibile. Come ha giustamente sostenuto l'Avvocatura dello Stato, quanto all'ordinanza emessa dal Pretore di Bologna, è vano che il giudice dell'esecuzione, per poter concedere la sospensione condizionale (ovvero il ridimensionamento della pena, ipotizzato dalla Corte d'appello di Napoli, in base all'ultima parte dell'art. 9 del d.l. n. 99 del 1974), impugni la norma generale, per cui nei giudizi penali si applica la legge < le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile >. Quand'anche una tale impugnativa fosse accolta dalla Corte, né il Pretore di Bologna né la Corte d'appello di Napoli potrebbero prendere in esame le istanze degli interessati: poiché, in ogni caso, osterebbero le norme che riservano la concessione dei relativi benefici (come appunto dispongono gli artt. 163 e 164 cod. pen., circa la sospensione condizionale della pena) al giudice della cognizione anziché al giudice dell'esecuzione.
Per ciò stesso, risultano invece ammissibili le congiunte impugnazioni degli artt. 2, 163 e 164 cod. pen., promosse dai Pretori di Alatri e di Sessa Aurunca. Ed è rilevante, ai fini del giudizio a quo, anche la questione sollevata dal Pretore di Pescara: sia perchè l'ordinanza di rimessione, pur impugnando l'art. 164 (congiuntamente all'art. 628 cod. proc. pen.) ma non l'art. 163 né l'art. 2 terzo comma cod. pen., chiede esplicitamente che si conferisca al giudice dell'esecuzione il potere di supplire al giudice della cognizione, in presenza di cause estintive del reato che siano sopravvenute dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna; sia perchè l'art. 164 ultimo comma detta precisamente la norma che si tratterebbe di rendere applicabile al caso in esame, attraverso una sentenza di accoglimento additivo, pronunciata da questa Corte.
3. - In sostanza, i pretori di Alatri, di Sessa Aurunca e di Pescara vorrebbero che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 164 (nonché dei connessi disposti degli articoli 163 e 2 terzo comma cod. pen.), in quanto il vigente ordinamento non prevede che la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 del d.l. n. 99 e dalla relativa legge di conversione n. 220 del 1974, qualora il giudice della cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa, avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo così novellato (o prima del parziale annullamento dell'art. 164 ultimo comma, dovuto alla citata sentenza n. 95 del 1976
).
Ma, in tutti i suoi aspetti, la questione deve ritenersi non fondata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/05/80.