Sentenza n. 6 del 1978
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SENTENZA N. 6

ANNO 1978

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1975 dalla Corte d'appello di Milano, nel procedimento penale a carico di Squarcini Giuseppe, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice relatore Alberto Malagugini;

 

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

Con ordinanza 17 gennaio 1975, la Corte d'appello di Milano, nel corso del procedimento penale a carico di Giuseppe Squarcini - condannato in primo grado con sentenza 30 giugno 1972 dal tribunale di Sondrio per i reati di contrabbando aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale, evasione dell'imposta generale sull'entrata, guida senza patente, nonché per la sanzione amministrativa di cui all'articolo 135 del "codice stradale" - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione agli artt. 2, 69 e 81 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Le norme denunziate darebbero luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento tra imputati di reati comuni, anche di rilevante gravità, e imputati di reati finanziari, perché, dettando la prima di esse una più restrittiva disciplina della continuazione (limitata alle violazioni, in esecuzione delle medesime risoluzioni e cioè con essenziale identità di elementi obiettivi e subiettivi, della stessa disposizione di legge), e sancendo la seconda il principio di ultrattività della legge penale finanziaria, in deroga all'art. 2 cod. pen., vieterebbero di applicare il vigente regime, introdotto dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, sul giudizio di comparazione di circostanze, nonché sul concorso formale e sulla continuazione fra reati eterogenei.

In particolare osserva il giudice a quo, anche per quanto attiene alla rilevanza, che, venendo meno il suddetto divieto, il contrabbando aggravato ascritto all'imputato, potrebbe in ipotesi essere ridotto, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., a reato semplice, ed essere punito con la multa, anziché anche con la pena aggiuntiva della reclusione da 3 a 5 anni. Ai sensi poi dell'art. 81 cod. pen. lo stesso reato di contrabbando, nella ipotesi aggravata, potrebbe con pena aumentata assorbire quelli formalmente concorrenti di resistenza e lesioni, mentre nella ipotesi di sua degradazione a reato semplice, in quanto punito con la sola multa, potrebbe essere assorbito da quello più grave di resistenza, con il relativo aumento di pena.

A proposito del concorso del suddetto reato doganale con quello di evasione dall'imposta generale sull'entrata (ora sostituita con legge 26 ottobre 1972, n. 633 dall'imposta sul valore aggiunto per il cui omesso versamento di importo limitato sono previste soltanto sanzioni pecuniarie amministrative), il giudice a quo denuncia, infine, una ulteriore violazione del principio di uguaglianza, per disparità di trattamento tra contribuente di tributi erariali e quello di tributi locali, in quanto solo per i primi opererebbe l'ultrattività della legge penale finanziaria.

Nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale chiede che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.

Nel richiamare la sentenza n. 164 del 1974 con la quale questa Corte ebbe a pronunziarsi nel senso della non fondatezza in una questione promossa a proposito dell'art. 20 della citata legge del 1929, n. 4, sull'ultrattività della legge penale finanziaria, deduce l'Avvocatura che dagli stessi principi ivi contenuti deriverebbe l'irrilevanza o quanto meno l'infondatezza dell'altra questione, sulla continuazione nel diritto penale tributario, la quale per essere discrezionalmente rimessa al giudice e sottoposta ad un proprio trattamento punitivo sarebbe del tutto diversa e più rigorosa della disciplina del reato continuato comune, nell'interesse primario alla riscossione dei tributi, costituzionalmente differenziato e degno di una tutela particolare.

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. - La Corte di appello di Milano dubita della legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, portante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, in relazione agli artt. 2, 69 e 81 del codice penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Secondo il giudice a quo, il principio tempus regit actum, di cui al precitato art. 20 della legge n. 4 del 1929, impedirebbe l'applicabilità ai reati finanziari delle norme di diritto penale comune modificate in senso più favorevole al reo dopo la commissione dei reati medesimi.

Specificatamente, la Corte di appello di Milano ritiene che nel giudizio avanti ad essa pendente, avente per oggetto reati che si assumono consumati nel gennaio 1971, non sarebbero applicabili le nuove disposizioni, più favorevoli al reo, introdotte con il decreto legge 11 aprile 1974 convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (art. 69 c.p.) nonché di concorso formale di reati e di reato continuato (art. 81 c.p.).

2. - La questione non é fondata.

Questa Corte ha affermato, con la sentenza n. 164 del 1974, ed ha successivamente ribadito con numerose ordinanze (n. 279 del 1974; nn. 89, 182 e 245 del 1975; nn. 62 e 231 del 1976; nn. 134 e 158 del 1977) che la cosiddetta ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie, relative a tributi dello Stato, sancita dall'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non contrasta con alcun precetto della Costituzione. Quel testo, in tema di successione di leggi penali, vieta esclusivamente la retroattività di nuove norme incriminatrici (articolo 25, comma secondo, Cost.), in armonia con un principio universalmente accolto (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 11, n. 2; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 7, n. 1).

Neppure si può fondatamente prospettare, in relazione all'art. 2 del codice penale, disciplinante la successione di leggi penali secondo un criterio ispirato a favor rei, una lesione del principio di uguaglianza.

La disposizione di legge denunziata, infatti, concerne la generalità dei soggetti che abbiano violato la legge penale finanziaria ed é pacifico che il legislatore può disciplinare diversamente situazioni diverse in ragione della loro rilevanza. Il trattamento meno favorevole che, sotto il profilo in esame, viene riservato agli autori di reati finanziari, relativi a tributi dello Stato, rispetto agli autori di reati comuni, non appare irragionevole in quanto correlato all'esigenza di mantenere costante nel tempo - anche dopo che siano intervenute modifiche legislative - l'efficacia di prevenzione generale delle disposizioni penali poste a tutela dell'interesse dello Stato alla riscossione dei tributi. L'ultrattività delle leggi penali tributarie, come completamento della ultrattività delle leggi tributarie stesse, tende a meglio garantire il puntuale assolvimento degli obblighi tributari, ai quali i cittadini sono tenuti in adempimento di uno dei doveri inderogabili di solidarietà nazionale che ad essi competono e dai quali dipende, in misura crescente, l'operatività e l'esistenza stessa dello Stato moderno. La peculiare rilevanza dell'interesse tutelato é, d'altronde, sottolineata dalla collocazione costituzionale delle leggi tributarie - e di quelle, connesse, di bilancio - per le quali non é ammesso il ricorso al referendum popolare abrogativo (art. 75, comma secondo, Cost.).

Vertendosi in area riservata alla discrezionalità del legislatore, quest'ultimo può, ovviamente, adottare anche per i reati finanziari relativi a tributi dello Stato o per alcuni di essi il medesimo trattamento riservato ai reati comuni, ove ritenga ugualmente o meglio garantita, con mezzi diversi, la soddisfazione dell'interesse protetto.

3. - Tanto ribadito, va dato atto che la Corte di appello di Milano ha posto la questione sotto profili nuovi. Il giudice a quo, infatti, ipotizza una violazione del principio di uguaglianza in quanto ritiene che l'art. 8 e l'art. 20 della legge n. 4 del 1929 ostino all'applicabilità degli articoli 69 e 81 del codice penale, nel testo modificato dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, agli autori di reati finanziari commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge. Specificatamente, il giudice a quo afferma, da un lato, che, in forza dell'art. 20 della legge n. 4 del 1929, non si potrebbe far luogo al giudizio obbligatorio di valenza tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti disposto, dal nuovo testo dell'art. 69 del codice penale, anche quando si tratti di circostanze inerenti alla persona del colpevole o di qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato; e, dall'altro, che per il combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 8 della medesima legge n. 4 del 1929, non sarebbe applicabile ai reati finanziari, in caso di concorso formale di reati eterogenei il principio del cumulo giuridico introdotto con il nuovo testo dell'art. 81 del c.p. in sostituzione del principio, vigente in precedenza, del cumulo materiale delle pene.

La questione di legittimità costituzionale così sollevata non si potrebbe avere per risolta con le argomentazioni superiormente svolte, dal momento che, per quanto attiene alla disciplina generale e, per ciò, necessariamente unitaria, delle circostanze del reato e del concorso di reati eterogenei, non si potrebbero addurre le ragioni che giustificano il diverso trattamento di diverse fattispecie criminose.

Peraltro, i dubbi sollevati dal giudice a quo nascono da una interpretazione delle norme denunziate, in relazione ai richiamati articoli del codice penale, che questa Corte non ritiene di condividere.

4. - Infatti, l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per quanto qui ed ora interessa, stabilisce il principio tempus regit actum in relazione alle sole disposizioni penali delle leggi finanziarie, relative a tributi dello Stato, e non anche a quelle del primo libro del codice penale che integrano le prime e che - ove non espressamente derogate dalle leggi penali finanziarie medesime - conservano integra la loro autonomia. Ne consegue che, in relazione ad esse, l'applicazione del criterio ispirato a favor rei, di cui all'art. 2 del codice penale, non trova ostacoli. In questo senso si é pronunziata, proprio con riguardo alle modifiche introdotte con la legge 7 giugno 1974, n. 220, la Corte di cassazione.

In concreto, poiché e nei limiti in cui la legge penale finanziaria non contiene disposizioni specifiche derogatorie rispetto a quelle generali sul giudizio di comparazione delle circostanze, si devono applicare i criteri dettati dall'art. 69 del codice penale nel nuovo testo, superandosi, per questa via, i dubbi espressi sul punto dal giudice a quo.

5. - L'art. 8 della legge n. 4 del 1929, infine, disciplina esclusivamente, la pluralità di violazioni della stessa disposizione di legge finanziaria, consentendone la unificazione sotto il vincolo della continuazione, che differenzia, quoad poenam, dalla disciplina comune del reato continuato, quale configurato nel vecchio testo dall'art. 81 c.p.

All'art. 81 del codice penale doveva e deve, perciò, farsi riferimento per quanto non espressamente disciplinato dall'art. 8 della legge n. 4 del 1929. Ciò comporta che, per effetto della novella del 1974, tanto nell'ipotesi di concorso formale quanto in quella di continuazione tra reati eterogenei, finanziari o finanziari e comuni deve applicarsi il cumulo giuridico delle pene, mancando una disciplina derogatoria nella legge finanziaria.

In questi limiti - i soli che interessano ai fini del giudizio a quo - la questione va dichiarata infondata.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione agli artt. 2, 69 e 81 del codice penale, per contrasto con l'art. 3 Cost. sollevata dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 1978.

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 16 gennaio 1978.