Ordinanza n. 158 del 1977
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ORDINANZA N. 158

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1977 dal tribunale di Parma, nel procedimento penale a carico di Tanzi Aurelio ed altri, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 del 22 giugno 1977.

Udito nella camera di consiglio del 10 novembre 1977 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in quanto tale norma, disponendo la ultrattività delle leggi penali finanziarie, in difformità dal principio generale di cui all'art. 2 del codice penale - che, fatta eccezione per le leggi eccezionali e per quelle temporanee, detta una diversa disciplina - comporterebbe una disparità di trattamento in materia di successione di leggi penali nel tempo, violando il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte non v'é stata costituzione di parti, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, in riferimento allo stesso precetto costituzionale, identica questione di legittimità della citata norma é stata già da questa Corte dichiarata non fondata con sentenza n. 164 del 1974, e manifestamente infondata con ordinanze n. 279 del 1974, nn. 89, 182 e 245 del 1975, nn. 62 e 231 del 1976 e n. 134 del 1977;

che nell'ordinanza indicata in epigrafe non vengono addotti nuovi argomenti o prospettati nuovi profili per cui la Corte possa o debba mutare avviso, con la conseguenza che deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1977.