Ordinanza n. 62 del 1976
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ORDINANZA N. 62

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n. 907 e successive modifiche contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, relative al monopolio di Stato sui tabacchi; dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (norme generali per la repressione della violazione delle leggi finanziarie); e del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale), convertito in legge 18 giugno 1974, n. 226, promossi con le ordinanze emesse:

1) dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - il 28 gennaio 1974 e dal tribunale di Verona il 18 aprile 1974, iscritte ai nn. 251 e 271 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 187 e 231 dell'anno 1974;

2) dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - il 24 maggio, 21 marzo, 8 marzo, 10 maggio, 18 marzo, 7 ottobre e 11 novembre 1974, e dal tribunale di Forlì il 13 dicembre 1974, iscritte ai nn. 17, 19, 20, 22, 27, 108, 188 e 243 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 55, 41, 126, 174 e 195 dell'anno 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate le questioni che di seguito si indicano e precisamente:

a) con tutte le ordinanze: la questione di legittimità costituzionale della legge 17 agosto 1942, n. 907, ovvero di alcuni articoli di detta legge e precisamente degli artt. 45 e seguenti; e successive modifiche e cioè della legge 3 gennaio 1951, n. 27, per contrasto con gli artt. 41 e 43 della Costituzione;

b) con le ordinanze nn. 251 e 271/1974 e 17, 19, 20, 22, 27, 108, 188 e 243/1975: la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 2 del codice penale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

c) con le ordinanze nn. 17 e 22/1975: la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 20 aprile 1974, n. 104, per contrasto con gli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma secondo, della Costituzione;

che l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che le dette questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate, ed in particolare, in ordine alla prima questione, ha eccepito l'inammissibilità di essa per difetto di rilevanza sotto vari profili e per diverse ragioni e, in memoria, anche e definitivamente a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724, e in dipendenza del disposto del secondo comma (in relazione al primo) dell'art. 7 di detta legge; ed in ordine alle altre due questioni, si é tra l'altro riportata alle sentenze di questa Corte nn. 164 e 184 del 1974, con cui codeste questioni sono state rispettivamente dichiarate non fondate;

che i giudizi, avendo ad oggetto, in tutto o in parte, le stesse questioni, possono essere riuniti.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 724 del 1975 ed in dipendenza di quanto disposto dall'art. 7 di detta legge, si appalesa necessario che i giudici che hanno sollevato la prima questione accertino se sussista tuttora la rilevanza della ripetuta questione, così come da ciascuno di essi prospettata;

che questa Corte ha già esaminato le altre due questioni e con le sopraricordate sentenze le ha ritenute non fondate (e con le ordinanze nn. 279 del 1974, 89, 182 e 245 del 1975 e nn. 144 e 249 del 1975, rispettivamente, ne ha dichiarata la manifesta infondatezza) e che nelle ordinanze sopraddette non vengono addotti nuovi argomenti e prospettati nuovi profili per cui la Corte debba o possa mutare avviso;

che, conseguentemente, non possono non essere riconosciute manifestamente infondate la seconda e la terza delle indicate questioni;

e che, del pari conseguentemente, gli atti dei giudizi in cui é stata sollevata la prima questione debbono essere restituiti ai giudici a quibus.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) in relazione all'art. 2 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe, dai tribunali di Verona e di Forlì e dalla Corte suprema di cassazione;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 20 aprile 1974, n. 104 (modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale) sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111, comma secondo, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla Corte suprema di cassazione;

ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe vengano restituiti ai tribunali di Verona e di Forlì ed alla Corte suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1976.