ORDINANZA N. 279
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 12 e 15 ottobre 1973 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Gengarelli Alberto ed altri e di Piva Carlo ed altri, iscritte ai nn. 4 e 13 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974;
2) ordinanza emessa il 5 marzo 1974 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Franchini Elves e Bignozzi Elisabetta, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974. 1 Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 - c.d. ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie - in riferimento al principio costituzionale d'eguaglianza.
Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974;
che l'unico aspetto nuovo attiene alla denunciata disparità di trattamento, sotto il profilo penale, tra gli evasori di tributi statali rispetto agli evasori di tributi dovuti ad altri enti pubblici;
che peraltro l'apprestamento di una tutela rigorosa, ispirata all'art. 53 della Costituzione, attuata in deroga al principio generale stabilito dall'art. 2 del codice penale, consente al legislatore un margine di discrezionalità che gli permette di apprezzare in maniera differenziata gli interessi corrispondenti alla riscossione dei diversi tributi istituiti dalla legge.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate, e già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 164 del 1974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1974.