Ordinanza n. 279 del 1974
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ORDINANZA N. 279

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 12 e 15 ottobre 1973 dalla Corte suprema di cassazione - sezione III penale - nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Gengarelli Alberto ed altri e di Piva Carlo ed altri, iscritte ai nn. 4 e 13 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974;

2) ordinanza emessa il 5 marzo 1974 dal tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Franchini Elves e Bignozzi Elisabetta, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974. 1 Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 - c.d. ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie - in riferimento al principio costituzionale d'eguaglianza.

Considerato che la medesima questione é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 164 del 1974;

che l'unico aspetto nuovo attiene alla denunciata disparità di trattamento, sotto il profilo penale, tra gli evasori di tributi statali rispetto agli evasori di tributi dovuti ad altri enti pubblici;

che peraltro l'apprestamento di una tutela rigorosa, ispirata all'art. 53 della Costituzione, attuata in deroga al principio generale stabilito dall'art. 2 del codice penale, consente al legislatore un margine di discrezionalità che gli permette di apprezzare in maniera differenziata gli interessi corrispondenti alla riscossione dei diversi tributi istituiti dalla legge.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate, e già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 164 del 1974.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1974.