ORDINANZA N. 15
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giovanni Maria FLICK Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 74 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 9 maggio 2007 dal Giudice di pace di Montebelluna, iscritta al n. 797 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Montebelluna, con ordinanza del 9 maggio 2007, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che il rimettente, dopo aver sommariamente rilevato che per diversi aspetti il procedimento penale innanzi al giudice di pace sarebbe «più sfavorevole» di quello ordinario, osserva che la norma censurata non prevede, riguardo alle condotte riparatorie suscettibili di determinare l’estinzione del reato, l’avviso che sarebbe invece prescritto, per la citazione a giudizio innanzi al tribunale, dall’art. 552, lettera f), del codice di procedura penale;
che, sempre a parere del rimettente, l’omessa previsione dell’avviso implica una violazione dei parametri costituzionali sopra elencati;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato in data 8 gennaio 2008, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;
che il rimettente avrebbe trascurato, in particolare, la possibilità per il giudice di pace di disporre in apertura del dibattimento una sospensione del giudizio, quando l’imputato non abbia potuto dar luogo ad attività riparatorie per non essere stato informato della relativa disciplina;
che proprio in base a tale circostanza – ricorda l’Avvocatura dello Stato – questioni analoghe a quella odierna sono già state dichiarate manifestamente infondate dalla Corte costituzionale (sono citate le ordinanze n. 225 del 2006, n. 333 del 2005, numeri 56 e 11 del 2004).
Considerato che il Giudice di pace di Montebelluna solleva con le ordinanze indicate in epigrafe – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che l’ordinanza di rimessione manca di un’adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio (ex multis, ordinanze n. 280 e 266 del 2008), ed inoltre difetta di motivazione con riguardo alla rilevanza della questione nel procedimento a quo ed alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed i parametri costituzionali invocati (da ultimo, ordinanza n. 381 del 2008);
che questa Corte ha più volte rilevato, affrontando questioni analoghe a quella in esame, come l’imputato, in apertura del dibattimento, venga necessariamente in contatto con un difensore tecnico, il quale può informarlo dei favorevoli effetti connessi alle condotte riparatorie e della possibilità di «dimostrare» come, in mancanza di un formale avviso, egli non abbia avuto la possibilità di provvedere alla riparazione nella fase antecedente del procedimento (ordinanza n. 11 del 2004 e, da ultimo, ordinanza n. 225 del 2006);
che, nella specie, il rimettente trascura finanche di riferire se, in apertura del dibattimento, l’omissione di condotte riparatorie antecedenti sia stata posta in relazione con la pregressa inconsapevolezza dell’imputato a proposito del relativo effetto di estinzione del reato, e comunque se l’interessato, una volta informato al proposito, abbia chiesto di potersi valere, pur tardivamente, dell’opportunità riconosciutagli dalla legge;
che, quand’anche si dessero per acquisite indicazioni tanto essenziali per il giudizio di rilevanza della questione, dovrebbe constatarsi come il giudice a quo non abbia descritto in alcun modo le ragioni per le quali non ha inteso disporre una sospensione del processo a norma dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, e ciò sebbene la giurisprudenza sopra citata abbia da tempo chiarito che, tra le cause ostative idonee a giustificare uno slittamento alla fase dibattimentale delle condotte riparatorie, ben può essere annoverata una conoscenza tardiva, da parte dell’imputato, dei relativi effetti di estinzione del reato;
che, per le ragioni indicate, deve dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEdichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Montebelluna, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2009.
F.to:
Giovanni Maria FLICK, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2009.