Ordinanza. n. 56 del 2004

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ORDINANZA N.56

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Gustavo                 ZAGREBELSKY             Presidente

 

- Valerio                   ONIDA                               Giudice

 

- Carlo                      MEZZANOTTE                       "

 

- Guido                     NEPPI MODONA                   "

 

- Piero Alberto         CAPOTOSTI                           "

 

- Annibale                MARINI                                  "

 

- Franco                    BILE                                        "

 

- Giovanni Maria      FLICK                                      "

 

- Francesco               AMIRANTE                            "

 

- Ugo                        DE SIERVO                            "

 

- Romano                 VACCARELLA                      "

 

- Alfio                      FINOCCHIARO                     "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Ferrara con ordinanza del 5 giugno 2003, iscritta al n. 743 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

Udito nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 

Ritenuto che il Giudice di pace di Ferrara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio debba contenere, a pena di nullità, l’avviso che l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione, qualora ne ricorrano i presupposti, nonché l’avviso che l’imputato può chiedere l’estinzione del reato a seguito di «condotte riparatorie avvenute prima dell’udienza di comparizione»;

 

che in particolare il giudice a quo, premesso che il procedimento davanti al giudice di pace tende a «realizzare i principi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento», rileva che la disciplina censurata appare in contrasto con:

 

- l’art. 3 Cost., perché, rimettendo «a una scelta discrezionale del pubblico ministero e/o dell’ufficiale di polizia giudiziaria [la possibilità di effettuare] gli avvisi di cui all’art. 35 (e 29) del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274», determina «una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra imputati ai quali il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato con gli avvisi di cui agli articoli suddetti e imputati il cui decreto di citazione non contenga tali avvisi»;

 

- l’art. 24, secondo comma, Cost., perché «preclude all’imputato, che non può considerarsi inerte se non vi è espresso obbligo di avviso ed informazione, la facoltà di richiedere forme alternative di definizione del giudizio se non al momento del dibattimento»;

 

- gli artt. 97, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., perché comporta «ritardi nella fase del dibattimento in quanto l’imputato, stante l’assenza dell’informazione, non è posto nella condizione di scegliere tale strada alternativa, in anticipo rispetto alla fase dibattimentale».

 

Considerato che questa Corte con ordinanza n. 231 del 2003 e con le successive ordinanze n. 11 e n. 10 del 2004 ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), concernenti la mancata previsione che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere, a pena di nullità, l’avviso che l’imputato può presentare domanda di oblazione;

 

che, in particolare, nella ordinanza n. 231 è stato affermato che nell’udienza di comparizione l’imputato è obbligatoriamente assistito, a norma dell’art. 20, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 274 del 2000, «da un difensore, di fiducia o d’ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l’informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)» e che «l’udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative, tra cui, evidentemente, l’estinzione del reato per oblazione prevista dagli artt. 162 e 162-bis cod. pen.»;

 

che inoltre questa Corte con ordinanza n. 11 del 2004 ha dichiarato manifestamente infondata altra questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000 relativa alla mancata previsione che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria contenga, a pena di nullità, l’avviso che l’imputato ha  la possibilità di chiedere l’estinzione del reato a seguito delle condotte riparatorie di cui all’art. 35 del medesimo decreto;

 

che, in particolare, nell’ordinanza si rileva che il comma 3 del menzionato art. 35 stabilisce che il giudice di pace può disporre la sospensione del processo per un periodo non superiore a tre mesi ove l’imputato chieda nell’udienza di comparizione di poter provvedere alle condotte riparatorie e dimostri di non avere potuto farlo in precedenza, ovviamente anche per non essere stato informato di tale possibilità;

che nelle ordinanze sopra menzionate è stato inoltre ribadito che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all’attività giurisdizionale in senso stretto, bensì all’organizzazione e al funzionamento dell’amministrazione della giustizia (cfr., ex plurimis, sentenza n. 115 del 2001);

 

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,  97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara, con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

 

Guido NEPPI MODONA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2004.