ORDINANZA N. 225
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 20, 29, 35, comma terzo, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi con ordinanze del 3 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, del 23 novembre 2004 dal Giudice di pace di Albano Laziale, del 28 febbraio 2005, del 1° dicembre 2004 (2 ordinanze) dal Giudice di pace di Tropea, del 4 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Vibo Valentia, del 4 luglio 2005 dal Giudice di pace di Porto Torres e del 22 luglio 2005 dal Giudice di pace di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 221, 257, 298, 299, 300, 476, 521 e 530 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17, 20, 23, 40, 43 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 3 maggio 2006 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza del 14 dicembre 2004, depositata il 3 gennaio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni del successivo art. 35, mediante condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che nel giudizio a quo, in apertura dell’udienza dibattimentale, l’imputato ha manifestato l’intenzione di riparare il danno, formulando una «implicita richiesta di concessione dei termini» di cui al comma 3 dell’art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000, «senza fornire prova di fatti specifici» che avessero fino a quel momento impedito la condotta riparatoria, semplicemente «adducendo l’insufficienza di congrui margini di tempo»;
che detta richiesta di rinvio dovrebbe essere respinta, secondo il rimettente, in ragione del lungo tempo trascorso dal fatto (oltre tre anni), e considerando che la dilazione potrebbe essere accordata, «ragionevolmente», solo quando si tratti di perfezionare attività di riparazione già avviate prima dell’udienza, e non anche in vista di condotte riparatorie da attuarsi interamente dopo l’apertura del dibattimento;
che, a parere del rimettente, la mancanza nell’atto di citazione di un avvertimento concernente gli effetti estintivi della riparazione del danno, quale componente prevista a pena di nullità, determina una violazione dell’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento introdotta tra l’imputato citato innanzi al tribunale in composizione monocratica – il quale, a norma dell’art. 552, primo comma, lettera f), del codice di procedura penale, deve ricevere a pena di nullità l’avviso della possibilità di formulare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, una domanda di oblazione o una richiesta di patteggiamento o rito abbreviato – ed il cittadino perseguito per un reato di competenza del giudice di pace, non necessariamente edotto circa le opportunità di definizione alternativa del procedimento che lo riguarda;
che alla mancanza dell’avviso si connetterebbe, secondo il giudice a quo, anche una violazione del secondo comma dell’art. 24 Cost.: l’imputato infatti, non potendo ottenere un rinvio dell’udienza (consentito solo a fronte di un impedimento, specifico e non addebitabile, che abbia ostacolato la tempestiva attivazione della condotta riparatoria), vedrebbe pregiudicata in via definitiva la possibilità di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa;
che la disciplina impugnata violerebbe, infine, il terzo comma dell’art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni per preparare la sua difesa, posto che la cognizione tardiva dell’opportunità di estinguere il reato mediante la riparazione delle relative conseguenze può privare l’interessato di una delle opzioni utili, appunto, per la difesa;
che il Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con la stessa ordinanza fin qui descritta, ha sollevato in via «alternativa e subordinata», con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede che, a pena di nullità, il giudice di pace, dopo la verifica di regolare costituzione delle parti nel dibattimento, debba dare avviso all’imputato della possibilità di conseguire una dichiarazione di estinzione del reato, documentando d’aver già tenuto una condotta di riparazione o chiedendo, previa dimostrazione di non averne avuto la possibilità in precedenza, di poter provvedere successivamente, e nella parte in cui non prescrive, per tale ultimo caso, che il giudice debba necessariamente sospendere il procedimento, per un tempo non superiore a tre mesi, al fine di consentire gli adempimenti indicati al comma 1 dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000;
che, secondo il rimettente, la disciplina impugnata contrasterebbe, anzitutto, con l’art. 3 Cost., introducendo una discriminazione ingiustificata tra l’imputato che abbia avviato la riparazione prima dell’udienza, ammesso a giovarsi della possibilità di un rinvio per ultimare l’adempimento, e l’imputato rimasto inerte fino al giorno del giudizio, il quale potrebbe ottenere un rinvio solo dopo aver dimostrato l’esistenza di un fattore di ostacolo per la tempestiva sua attivazione;
che detta disciplina, a parere del giudice a quo, contrasterebbe anche con il secondo comma dell’art. 24 Cost., per l’asserita lesione del diritto di difesa in capo all’imputato non attivatosi prima del dibattimento: la valutazione del giudice in merito ad una sua richiesta di rinvio sarebbe «disancorata da criteri obiettivi di riferimento», e comunque, nell’assenza di meccanismi che assicurino parità di condizioni a monte del giudizio, la legge dovrebbe imporre la miglior tutela per i soggetti in condizione iniziale svantaggiata;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 17 maggio 2005;
che, secondo la difesa erariale, le questioni proposte sarebbero inammissibili, dato che l’atto introduttivo contiene un’esposizione solo sommaria della vicenda processuale e non indica perché le disposizioni vigenti, nella parte in cui dovrebbero essere integrate, sarebbero rilevanti per la definizione del giudizio ed avrebbero recato un concreto nocumento all’imputato;
che, sempre a parere dell’Avvocatura dello Stato, le questioni sarebbero comunque infondate, anche alla luce delle precedenti decisioni di questa Corte in merito all’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 (ordinanze n. 86 del 2005, numeri 10 e 11 del 2004, n. 231 del 2003): la mancanza di avviso circa la rilevanza di condotte riparatorie sarebbe giustificata, in particolare, dalla possibilità di formulare una richiesta di rinvio del dibattimento in una sede, quella della prima udienza, nella quale l’imputato è necessariamente assistito da un difensore; la discrezionalità riservata al giudice circa l’accoglimento della richiesta, d’altra parte, sarebbe necessaria per controllare eventuali tattiche dilatorie e per garantire che il rinvio venga accordato solo a fronte di situazioni di effettivo svantaggio per l’interessato;
che il Giudice di pace di Albano Laziale, con ordinanza del 23 novembre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che la questione sarebbe non manifestamente infondata, secondo il rimettente, in quanto la mancanza di una comunicazione concernente le possibili condotte riparatorie potrebbe «nei fatti» impedire all’imputato di attivarsi per conseguire l’estinzione del reato;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio con atto depositato il 31 maggio 2005;
che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile, quanto alla violazione degli artt. 3 e 111 Cost., per assoluto difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, e sarebbe infondata, riguardo al preteso contrasto con l’art. 24 Cost., posto che l’imputato il quale abbia ignorato l’opportunità di determinare l’estinzione del reato mediante condotta riparatoria ben potrebbe ottenere in apertura dell’udienza, «anche dietro doverosa informazione del giudice», un differimento del giudizio finalizzato alla riparazione del danno;
che il Giudice di pace di Tropea – con tre ordinanze di identico tenore, deliberate in altrettanti giudizi il 1° dicembre 2004 (r.o. nn. 299 e 300 del 2005) e il 28 febbraio 2005 (r.o. n. 298 del 2005) – ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 (recte: dell’art. 20) del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che, secondo il rimettente, la mancanza dell’avviso de quo «determina una palese violazione dei principi costituzionali», posto che l’imputato non viene reso edotto di una facoltà che «deve essere esercitata prima dell’udienza di comparizione», e della quale sarebbe necessaria una preventiva conoscenza anche e solo affinché l’interessato possa predisporre una giustificazione ed una richiesta utili ad ottenere il rinvio del dibattimento, così da riparare utilmente il danno pur dopo la celebrazione della prima udienza;
che il Giudice di pace di Vibo Valentia, con ordinanza del 4 ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni del successivo art. 35, mediante condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che la norma impugnata, secondo il rimettente, «limita il diritto di difesa dell’imputato in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, tenuto conto inoltre che non è obbligo del giudice facultare l’imputato con idonea informazione in udienza»;
che il Giudice di pace di Porto Torres, con ordinanza del 4 luglio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni del successivo art. 35, mediante condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che il rimettente, nel richiamare la questione proposta in una memoria difensiva (il cui testo non è riprodotto nell’ordinanza), enuncia solo come detta questione riguardi «norme rilevanti per la decisione finale» e come ricorrano, a suo avviso, «i presupposti» previsti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato in data 8 novembre 2005;
che, a parere dell’Avvocatura, la questione sarebbe manifestamente inammissibile, per l’assoluta carenza di indicazioni sulla vicenda processuale cui si riferisce, e per l’omessa motivazione in punto di non manifesta infondatezza dei dubbi di costituzionalità prospettati dalla difesa della parte privata;
che il Giudice di pace di Trieste, con ordinanza depositata il 22 luglio 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni del successivo art. 35, mediante condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che il rimettente, richiamata in apertura una questione prospettata dalla difesa dell’imputato, osserva come la mancanza nell’atto di citazione di un avvertimento concernente gli effetti estintivi della riparazione determini, a suo parere, una violazione dell’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento introdotta tra l’imputato citato innanzi al tribunale in composizione monocratica – il quale, a norma dell’art. 552, primo comma, lettera f), del codice di procedura penale, deve ricevere a pena di nullità l’avviso della possibilità di formulare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, una domanda di oblazione o una richiesta di patteggiamento o rito abbreviato – ed il cittadino perseguito per un reato di competenza del giudice di pace, non necessariamente edotto circa le opportunità di definizione alternativa del relativo procedimento; vi sarebbe contrasto, inoltre, con il secondo comma dell’art. 24 Cost., posto che l’imputato vedrebbe pregiudicata la possibilità di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa, con una «scelta in gran parte tecnica che non può essergli del tutto rimessa»; la disciplina de qua, infine, violerebbe il terzo comma dell’art. 111 Cost., poiché l’assenza dell’avviso implica che l’imputato non possa valutare coscientemente, unitamente al difensore, l’opportunità di definire il giudizio mediante condotte riparatorie, proponendo per tempo, prima della comparizione, «una congrua soluzione alla persona offesa»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio con atto depositato in data 22 novembre 2005;
che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe manifestamente inammissibile, data l’assoluta mancanza di descrizione della vicenda processuale cui si riferisce, e comunque sarebbe manifestamente infondata, visto che l’imputato è necessariamente assistito da un difensore tecnico che può informarlo dell’utilità di condotte riparatorie, la praticabilità delle quali, d’altronde, può essere verificata anche all’udienza di comparizione.
Considerato che, avendo tutte le ordinanze ad oggetto il regime degli avvisi concernenti la rilevanza delle condotte riparatorie nel processo penale avanti al giudice di pace, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che la questione sollevata dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, relativamente all’omessa previsione di un avviso concernente le condotte riparatorie nella citazione per il giudizio penale avanti al giudice di pace, è già stata dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze di questa Corte n. 11 del 2004, n. 56 del 2004, n. 86 del 2005 e n. 333 del 2005, sul rilievo che l’imputato, all’udienza di comparizione, è necessariamente assistito da un difensore tecnico, il quale può renderlo edotto degli effetti della riparazione, e che il giudice può disporre una sospensione del dibattimento, finalizzata a consentire detta riparazione, anche quando lo stesso imputato non abbia potuto realizzarla in precedenza per non essere stato informato della relativa opportunità;
che la questione è stata riproposta dal giudice a quo senza prospettare profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le ordinanze appena citate, ed è dunque manifestamente infondata (ex plurimis: ordinanze n. 333 del 2005 e n. 101 del 2004);
che l’ulteriore questione sollevata dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto – relativamente all’avviso che dovrebbe darsi in apertura del dibattimento circa la rilevanza delle condotte riparatorie e la possibilità per l’imputato di ottenere un rinvio dell’udienza (previa dimostrazione di non aver potuto provvedere in precedenza alla riparazione) – è manifestamente inammissibile per irrilevanza, alla luce del fatto che nel caso di specie, in fase di apertura del dibattimento, l’imputato era già edotto dei benefici connessi all’adozione di condotte riparatorie, e al tempo stesso impossibilitato a dimostrare un precedente impedimento;
che lo stesso rimettente, infatti, ha ritenuto ingiustificata la richiesta (per altro implicita) di rinvio del dibattimento a norma dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, alla luce del lungo tempo trascorso tra il fatto contestato e l’avvio del giudizio;
che un’eventuale pronuncia della Corte relativamente alle norme impugnate, nel senso indicato dal rimettente, non avrebbe alcuna incidenza nel caso sottoposto a giudizio;
che la medesima questione è manifestamente irrilevante, a maggior ragione, nella parte concernente l’auspicato carattere obbligatorio della decisione di rinvio del dibattimento in caso di impossibilità documentata di condotte riparatorie antecedenti, posto che il rimettente non è chiamato a valersi, né dichiara di volersi avvalere, della pretesa discrezionalità accordata al giudice;
che la questione sollevata dal Giudice di pace di Albano Laziale – con riguardo al presunto contrasto tra l’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 (nella parte in cui non prescrive l’avviso della rilevanza di condotte riparatorie) e gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione – è manifestamente inammissibile per l’omessa descrizione della vicenda processuale, tale da precludere ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo (ex plurimis: ordinanza n. 77 del 2006);
che le questioni sollevate dal Giudice di pace di Tropea con tre provvedimenti identici sotto ogni profilo – a loro volta concernenti il presunto contrasto tra l’art. 20 del d.lgs. n. 274 del 2000 (nella parte in cui non prescrive l’avviso della rilevanza di condotte riparatorie) e gli artt. 3, 24 e 111 Cost. – sono manifestamente inammissibili, per l’assoluta carenza di descrizione delle fattispecie concrete e delle relative vicende processuali;
che l’analoga questione sollevata dal Giudice di pace di Vibo Valentia con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., relativamente alla legittimità costituzionale dell’art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000 (nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere un avviso concernente la disciplina delle condotte riparatorie), è anch’essa manifestamente inammissibile, poiché non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta;
che la questione sollevata dal Giudice di pace di Porto Torres, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., circa la legittimità costituzionale dell’art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000 (sempre nella parte in cui non impone l’avviso concernente le condotte riparatorie in occasione della citazione a giudizio), è manifestamente inammissibile, posto che l’intera motivazione si risolve nell’enunciato che la questione sarebbe rilevante e che sussisterebbero i presupposti previsti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che anche la questione sollevata dal Giudice di pace di Trieste, sempre con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., e sempre con riguardo all’art. 20 del citato d.lgs. n. 274 del 2000 (per l’omessa previsione d’un avviso relativo alle condotte riparatorie), è manifestamente inammissibile, posto che non contiene alcuna illustrazione della fattispecie concreta, ed è motivata con rinvio ad una eccezione difensiva della quale non sono riportati i contenuti (v., da ultimo, ordinanza n. 33 del 2006).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dai Giudici di pace di Albano Laziale, Tropea, Vibo Valentia, Porto Torres e Trieste, con le ordinanze per ciascuno indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2006.
Annibale MARINI, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2006.