Ordinanza n. 33 del 2006

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ORDINANZA N. 33

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Annibale                                      MARINI                                Presidente

-         Giovanni Maria                            FLICK                                   Giudice

-         Francesco                                     AMIRANTE                               "

-         Ugo                                              DE SIERVO                               "

-         Romano                                       VACCARELLA                        "

-         Paolo                                            MADDALENA                          "

-         Alfio                                            FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                                        QUARANTA                             "

-         Franco                                          GALLO                                      "

-         Luigi                                            MAZZELLA                              "

-         Gaetano                                       SILVESTRI                                "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), promosso con ordinanza del 17 febbraio 2004 dal Giudice di pace di Roma, nel procedimento civile vertente tra Buccoleri Carmelo e Rosa Alessandro ed altra, iscritta al n. 1091 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 17 febbraio 2004, il Giudice di pace di Roma – nel corso della causa civile promossa da Buccoleri Carmelo nei confronti di Rosa Alessandro e della Milano Assicurazioni s.p.a., per il risarcimento dei danni subìti a seguito di un incidente stradale avvenuto il 18 maggio 2001 – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 41 della Costituzione;

che, in ordine ad identica questione, sollevata nel corso del medesimo giudizio dallo stesso giudice con ordinanza del 14 gennaio 2002 (reg. ord. n. 574 del 2002), la Corte costituzionale aveva restituito, con ordinanza n. 64 del 2004, gli atti al giudice rimettente, al fine di una nuova valutazione sulla rilevanza, alla luce dello ius superveniens costituito dall'art. 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), che ha sostituito il comma 4 dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001;

che, con la più recente ordinanza, il giudice a quo ha osservato che la modifica legislativa intervenuta con l’art. 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 concerne solo il comma 4 dell’art. 5 della legge n. 57 del 2001, e non pure la parte residua dello stesso art. 5, in relazione alla quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale;

che la norma introdotta con il richiamato art. 23 risulta immotivatamente limitativa rispetto a quella che ha sostituito, introducendo «la misura non superiore ad un quinto» senza tuttavia determinare caratteristiche e contenuti delle condizioni soggettive del danneggiato, talché rimane comunque irrealizzabile l’effettiva personalizzazione del danno e conseguentemente l’integrale risarcimento del danno stesso, sia pure per equivalente;

che, aggiunge il rimettente, analoga questione era stata sollevata – ribadendo i motivi di rilevanza di cui alla precedente ordinanza – con ordinanza del 14 gennaio 2003 (r.o. 245 del 2003), nella quale si è dubitato della legittimità dell’art. 23, comma 3, della legge n. 273 del 2002, in riferimento all’art. 41 della Costituzione, e dello stesso art. 23, comma 2, in riferimento all’art. 3 Cost.;

che, ciò premesso, il giudice a quo «conferma la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con la richiamata ordinanza n. 574 del 2002 e successivamente richiamate dall’ordinanza n. 245 del 2003, che qui deve intendersi integralmente trascritta» e «ordina la immediata restituzione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha allegato l’atto d’intervento spiegato nel giudizio di costituzionalità sollevato dall’ordinanza n. 364 del 2002, trattandosi di questione analoga.

Considerato che il rimettente, lungi dal sollevare espressamente una questione di costituzionalità, si è limitato ad ordinare la restituzione degli atti a questa Corte, ipotizzando una perdurante pendenza del giudizio innanzi alla stessa e senza tenere conto dell’autonomia di ogni incidente di costituzionalità, anche se sollevato nell’ambito dello stesso giudizio di merito;

che lo stesso giudice ha omesso ogni descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e non ha motivato sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, ma si è limitato a confermare la rilevanza di quelle sollevate con l’ordinanza n. 574 del 2002 e, quanto all’invito a considerare lo ius superveniens, si è richiamato alla seconda ordinanza, che di questo si faceva carico;

che il principio secondo cui è da escludere l'idoneità di una motivazione per relationem ad altro provvedimento, anche se dello stesso giudice e anche se già sottoposto alla Corte costituzionale (cfr., per tutte, ordinanza n. 232 del 2000), vale altresì, alla stregua del principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità in via incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione (v. sentenza n. 117 del 1974), nel caso di riproposizione della questione a seguito di restituzione degli atti al rimettente (v. ordinanza n. 498 del 2002 e sentenza n. 310 del 2000);

che, pertanto, è manifestamente inammissibile la proposta questione di legittimità, dal momento che il rimettente motiva solo sulla rilevanza della questione a seguito dello ius superveniens, limitandosi a richiamare per relationem il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza, formulato in precedenza nello stesso procedimento, senza argomentare sulle censure proposte (v. ordinanza n. 22 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 41 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l’1 febbraio 2006.