Ordinanza n. 498/2002

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ORDINANZA N.498

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO                 Presidente

- Riccardo                     CHIEPPA                  Giudice

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      "

- Valerio                        ONIDA                      "

- Carlo                           MEZZANOTTE        "

- Fernanda                    CONTRI                    "

- Guido                         NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI             "

- Annibale                     MARINI                    "

- Franco                         BILE                          "

- Giovanni Maria          FLICK                                    "

- Francesco                   AMIRANTE              "

- Ugo                             DE SIERVO              "

- Romano                      VACCARELLA        "

– Paolo                          MADDALENA         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale); del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; dell’art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59); del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso con atto emesso il 6 febbraio 2002 dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, sul controllo preventivo di legittimità del d.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2002.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con provvedimento del 6 febbraio 2002, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, nel corso dell’esame, ai fini della relativa registrazione, del d.P.R. 28 marzo 2000 n. 450 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali), ha sollevato le seguenti questioni di legittimità costituzionale: (a) dell’art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione dell’art. 76 della Costituzione, "in correlazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997" [legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)] "che non prevedono il rinvio dell’efficacia"; (b) degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione e delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, "in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge n. 59 del 1997"; (c) "in particolare" dell’art. 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell’art. 76 della Costituzione "in relazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non consentono la attribuzione di nuove funzioni ai Ministeri)"; (d) "in subordine", dell’art. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 143 del 1997, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione e delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, "in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge n. 59 del 1997"; (e) degli artt. 33, 34 e 55, comma 6, del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell’art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; (f) "in subordine", dell’art. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell’art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; (g) dei seguenti decreti legislativi: (g.1) decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], (g.2) decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], (g.3) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), limitatamente all’art. 6, commi 2, 5 e 7, (g.4) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], (g.5) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione — quanto a tutti gli atti normativi in questione — dell’art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; (h) dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale;

che nel provvedimento con il quale rimette all’odierno sindacato di costituzionalità le sopra elencate disposizioni – iscritto al r.o. n. 125/2002 – la Sezione centrale di controllo della Corte dei conti ricorda, preliminarmente, di avere già sollevato corrispondenti questioni con proprio precedente provvedimento in data 7 ottobre 2000 – iscritto al r.o. n. 681 del 2000 – relativamente al quale questa Corte, con ordinanza n. 382 del 2001, aveva disposto la restituzione degli atti alla stessa Sezione rimettente, per un nuovo esame delle questioni sollevate, in considerazione del mutamento complessivo del quadro costituzionale di riferimento determinato dall’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), i cui artt. 3, 4 e 5, in particolare, hanno sostituito gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, allora invocati, tra altri, come parametri;

che la Sezione di controllo della Corte dei conti passa quindi ad esaminare sinteticamente i contenuti della revisione costituzionale, per rilevare, in primo luogo, che il nuovo art. 117 della Costituzione ha rafforzato l’autonomia legislativa regionale, poiché, data l’indicazione tassativa delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (secondo comma dell’art. 117) e di quelle in cui è prevista la competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (terzo comma), spetta alle Regioni potestà legislativa esclusiva in tutte le altre materie (quarto comma), inclusa quella concernente l’"agricoltura e foreste", non più compresa nell’ambito della legislazione concorrente (ad eccezione degli aspetti relativi all’"alimentazione"), con la conseguente privazione dello Stato del potere di dettare, mediante leggi-cornice, i principi fondamentali in detta materia;

che anche la nuova disciplina della potestà regolamentare – ora riconosciuta di regola alle Regioni, spettando essa allo Stato soltanto nell’ambito della legislazione esclusiva di quest’ultimo – si risolverebbe in un ampliamento dell’autonomia regionale;

che, inoltre, quanto alle funzioni amministrative, il nuovo art. 118 della Costituzione, spezzando il precedente parallelismo tra competenze legislative e competenze amministrative, attribuisce queste ultime in via di principio ai Comuni e solo in seconda istanza, per assicurarne un esercizio unitario, a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ciò che determinerebbe — pur nella compressione della specifica posizione regionale — un rafforzamento della potestà complessiva del sistema delle autonomie locali;

che, infine, con riferimento al nuovo testo dell’art. 119 della Costituzione, la rimettente rileva che l’autonomia finanziaria delle Regioni dovrebbe oggi dirsi sottoposta solo ai principi fondamentali enunciati dalle leggi-quadro, senza incontrare più – come invece era nell’assetto precedente — il limite della normativa statale di dettaglio, in quanto il coordinamento del sistema tributario risulta ora annoverato tra le materie di legislazione concorrente e inoltre perché la disposizione costituzionale in argomento demanda alle autonomie di stabilire e applicare tributi propri "in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

che, svolte queste premesse circa le recenti modifiche portate al titolo V della parte seconda della Costituzione, la Sezione di controllo, rilevando che la restituzione degli atti è stata disposta da questa Corte con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, ritiene, "in conformità alla richiesta della Corte costituzionale", di dover circoscrivere il nuovo esame alle sole questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, cioè a quelle più sopra indicate alle lettere (b), (d) e (h), senza doversi occupare delle questioni ulteriori [più sopra indicate alle lettere (a), (c), (e), (f) e (g)] in quanto attinenti a dubbi di conformità di norme delegate rispetto alla legge di delega;

che al riguardo la Corte dei conti sostiene che, alla luce delle modifiche intervenute sui citati parametri costituzionali, i dubbi di costituzionalità formulati nella precedente ordinanza di rimessione, concernenti la lesione dell’autonomia regionale, acquistino maggior forza, posto che le stesse modifiche hanno notevolmente ridotto le competenze – legislative, amministrative e in ambito finanziario – dello Stato;

che, ad avviso della rimettente, il rilievo varrebbe particolarmente per il settore dell’agricoltura, e segnatamente per i compiti di disciplina generale, di elaborazione e di coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale, trattandosi di funzioni — attribuite dal regolamento oggetto di controllo al Ministero delle politiche agricole e forestali — che nelle censure svolte con il precedente atto di rimessione si indicavano essere riservate all’esercizio in via legislativa, tramite leggi-cornice, ovvero attraverso atti di indirizzo e coordinamento adottati dal Governo nella sua collegialità, ma che oggi dovrebbero dirsi limitate a quest’ultima modalità, non essendo più consentita neppure l’emanazione di leggi-quadro in una materia che è affidata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni;

che, parimenti, ne risulterebbero rafforzate anche le censure relative all’art. 2 del decreto legislativo n. 173 del 1998 [indicate alla lettera (h)], che concerne l’attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali della competenza relativa ai procedimenti inerenti la meccanizzazione agricola, oggi ricadente nell’ambito di potestà legislativa esclusiva regionale;

che conclusivamente la Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato ritiene che le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il precedente provvedimento siano tuttora rilevanti, ai fini della determinazione ch’essa è chiamata a prendere, e siano non manifestamente infondate;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza.

Considerato che la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, nel corso dell’esame, ai fini della relativa registrazione, del d.P.R. 28 marzo 2000 n. 450 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: (a) dell’art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione dell’art. 76 della Costituzione, "in correlazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997" [legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)] "che non prevedono il rinvio dell’efficacia"; (b) degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione e delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, "in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge n. 59 del 1997"; (c) "in particolare" dell’art. 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell’art. 76 della Costituzione "in relazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non consentono la attribuzione di nuove funzioni ai Ministeri)"; (d) "in subordine", dell’art. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 143 del 1997, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione e delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, "in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge n. 59 del 1997"; (e) degli artt. 33, 34 e 55, comma 6, del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell’art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; (f) "in subordine", dell’art. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999, per violazione dell’art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; (g) dei seguenti decreti legislativi: (g.1) decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], (g.2) decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], (g.3) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), limitatamente all’art. 6, commi 2, 5 e 7, (g.4) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59], (g.5) decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione - quanto a tutti gli atti normativi in questione – dell’art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997; (h) dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione nonché delle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale;

che le medesime questioni erano state prospettate dalla stessa Sezione rimettente con un precedente provvedimento relativamente al quale questa Corte aveva disposto la restituzione degli atti alla Corte dei conti (ordinanza n. 382 del 2001), per un nuovo esame di esse alla stregua delle modifiche nel frattempo intervenute nel complessivo quadro costituzionale di riferimento, a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

che, nel sollevare ora ulteriormente tutte le sopra elencate questioni — qui riportate in termini corrispondenti a quelli che risultano nella parte dispositiva del provvedimento di rimessione che ha promosso il presente giudizio —, la Corte dei conti espressamente afferma — nella parte argomentativa del provvedimento medesimo — di "non doversi occupare" di quelle indicate in (a), (c) (e), (f) e (g), e di dovere pertanto "circoscrivere il nuovo esame" a quelle in (b), (d) e (h), cioè a quelle dedotte in riferimento (anche) ai parametri costituzionali di cui agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, interessati dalla citata riforma costituzionale, e che l’anzidetta delimitazione della motivazione a sostegno solo di alcune delle censure, concernenti profili essenzialmente riconducibili alla lamentata lesione delle autonomie regionali, è sostenuta dalla Sezione di controllo rimettente sull’assunto di operare, in tal modo, "in conformità alla richiesta della Corte costituzionale";

che, contrariamente a questa impostazione, si deve innanzitutto ribadire, conformemente al costante orientamento di questa Corte, la necessità di una motivazione autosufficiente dell’atto che solleva una questione di costituzionalità, giacché il rimettente deve descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame e rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità di ciascuna norma sottoposta al giudizio di questa Corte, anche in funzione della fondamentale esigenza di chiara e generale conoscenza delle questioni medesime, soggette a un apposito regime di pubblicità (art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, secondo l’anzidetto orientamento, se in generale è da escludere l’idoneità di una motivazione per relationem ad altro provvedimento, anche se dello stesso giudice e anche se già sottoposto al controllo della Corte costituzionale (per tutte, ordinanza n. 232 del 2000), ciò vale altresì, alla stregua del principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità in via incidentale quanto ai requisiti necessari per una sua valida instaurazione (v. la sentenza n. 117 del 1974), nel caso di riproposizione della questione a seguito di restituzione degli atti al rimettente, allorché quest’ultimo si limiti a ribadire apoditticamente il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza formulato in precedenza, senza argomentare sulle singole censure (per tutte, sentenza n. 310 del 2000), come nella specie appunto si verifica quanto alle singole questioni indicate sopra in (a), (c), (e), (f) e (g);

che, inoltre, alla mancata corrispondenza, nel provvedimento ora in esame, tra l’ambito — più ampio —delle disposizioni della cui costituzionalità la Corte dei conti dubita, e il contenuto — delimitato —– delle motivazioni a sostegno delle questioni proposte, si aggiunge, relativamente alle censure sulle quali la Sezione di controllo si sofferma [punti (b), (d) e (h)], un carattere assertivo, traducendosi le medesime essenzialmente nel rilievo secondo cui, nel quadro costituzionale riformato, improntato alla valorizzazione e all’incremento delle potestà regionali, i dubbi di costituzionalità in precedenza formulati si sarebbero "rafforzati", senza che a tale argomento a fortiori si accompagni una puntuale verifica del – persistente - requisito della non manifesta infondatezza per ciascuna delle disposizioni denunciate di incostituzionalità;

che i rilievi che precedono assumono una specifica incidenza in rapporto alla particolarità della formulazione dei plurimi quesiti da parte della Corte dei conti, segnatamente per la questione sollevata "in subordine", riportata in (d): la mancanza, nel provvedimento ora in esame, di qualsiasi indicazione circa l’anzidetto rapporto tra la questione che si definisce subordinata e le questioni che in ipotesi sarebbero logicamente prioritarie — ma che la Sezione non indica, evidentemente nell’implicito presupposto del richiamo per relationem al precedente provvedimento — determina, anche sotto questo profilo, la complessiva mancanza dei requisiti richiesti per l’univoca e chiara identificazione della questione di legittimità costituzionale;

che, per questo specifico aspetto, l’impossibilità di dare ingresso all’esame del merito della questione in (d) è ravvisabile anche a voler integrare la formulazione del quesito oggi posto con il precedente atto della Corte dei conti, giacché in quest’ultimo la corrispondente censura, sugli artt. 78 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e 1, 2, 3, 4, e 5 del decreto legislativo n. 143 del 1997, era "subordinata" alla duplice premessa, alternativamente, 1) del rigetto della questione in (a) relativa all’art. 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ciò che avrebbe precluso di poter passare all’esame della menzionata "subordinata", ovvero 2) della dichiarazione di irrilevanza della questione in (b), relativa agli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999: con una prospettazione, dunque, al tempo stesso di carattere ipotetico e in forma sostanzialmente alternativa quanto al suo presupposto, ciò che costituisce ulteriore autonoma ragione di inammissibilità del quesito (per tutte, ordinanza n. 107 del 2001);

che, ancora sotto questo profilo (ammesso e non concesso che l’atto odierno sia integrabile con il precedente), anche la questione – che la Sezione intende riesaminata - in (b), concernente gli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (unitamente agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 143 del 1997), sta e cade insieme con quella che logicamente la precede, vale a dire quella – che la Sezione non ritiene invece di riesaminare – in (a), concernente l’art. 55 del decreto legislativo n. 300 del 1999, giacché, secondo l’esplicita indicazione del primo provvedimento, l’una era (dunque è tuttora) posta condizionatamente all’accoglimento dell’altra, potendo procedersi al vaglio degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo n. 300 in discorso solo se prima venga caducato l’art. 55 del medesimo decreto, che dispone circa il differimento dell’efficacia nel tempo delle due citate disposizioni, in modo da rendere queste ultime direttamente applicabili e conseguentemente rilevante il dubbio di costituzionalità che a esse si riferisce: ma, una volta che alla questione in (a), dedotta ma non argomentata, non può darsi accesso, per le ragioni indicate in precedenza, non può di conseguenza procedersi neppure all’esame della questione che all’accoglimento della prima è condizionata;

che, quanto alla questione indicata in (h), la formulazione del dubbio di costituzionalità appare apodittica, limitandosi a una considerazione di "aggravamento" dei dubbi precedentemente prospettati, e ricade pertanto anch’essa nel rilievo di indeterminatezza e genericità sopra enunciato;

che per gli anzidetti, concorrenti, motivi, che – unitamente all’ulteriore rilievo della mancata considerazione, da parte della Sezione rimettente, di diverse disposizioni legislative, come l’art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l’art. 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241, incidenti sulle questioni attinenti il mancato rispetto dei termini per l’esercizio della funzione legislativa delegata, indicate in (e), (f) e (g); e come il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, che modifica il decreto legislativo n. 165 del 1999 oggetto della questione in (g.1) — precludono di poter effettuare la disamina della legittimità costituzionale delle numerose disposizioni legislative menzionate, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, in via del tutto preliminare rispetto all’esame di ogni ulteriore profilo concernente la legittimazione della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, a proporre questioni incidentali di costituzionalità delle leggi in occasione dell’esercizio della sua funzione di controllo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale); del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 [Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; dell’art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59); del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 [Riordino dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59]; del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59); dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione e alle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, dalla Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, con il provvedimento indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.