Letta nella camera
di consiglio del 23 marzo 2010, allegata alla sentenza 15 aprile
2010, n. 138
ORDINANZA
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti
relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza
della Corte di appello di Trento depositata il 29 luglio 2009 (n. 248 R.O. del 2009);
rilevato che in
tale giudizio è intervenuta l’Associazione Radicale Certi Diritti, in persona
del Segretario e legale rappresentante p.t., con atto
depositato il 3 novembre 2009;
che nel medesimo giudizio sono intervenuti, con atto
depositato il 25 febbraio 2010, i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R.,
R. F. R. P. C. e R. Z., tutti di sesso maschile;
che né l’Associazione Radicale, né i signori di cui
all’intervento in data 25 febbraio 2010 sono stati parti nel giudizio a quo;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono
ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale
(oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale,
al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale,
mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i
terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed
immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente
regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis:
ordinanza letta all’udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del
2009; sentenze n. 94 del 2009,
n. 96 del 2008,
n. 245 del 2007;
ordinanza n. 414
del 2007);
che l’ammissibilità dell’intervento ad opera di un terzo,
titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio
principale contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di
legittimità costituzionale, in quanto l’accesso delle parti a detto giudizio
avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta
infondatezza della questione da parte del giudice a quo;
che, pertanto, sia l’intervento dell’Associazione Radicale
Certi Diritti sia quello spiegato con l’atto depositato il 25 febbraio 2010
devono essere dichiarati inammissibili, indipendentemente dal carattere tardivo
di quest’ultimo (ordinanza
n. 119 del 2008).
per
questi motivi
dichiara
inammissibili gli interventi dell’Associazione Radicale Certi Diritti e dei
signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z.
F.to: Francesco Amirante, Presidente