Sentenza n. 245 del 2007

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SENTENZA N. 245

ANNO 2007

 

Commento alla decisione di

 

Nicola Pignatelli

Le norme "anti-Caselli”: l’illegittimità costituzionale, l’atto amministrativo e gli esclusi

 

(per gentile concessione del sito dell’AIC – Associazione Italiana dei Costituzionalisti)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                     BILE                                                              Presidente

- Giovanni Maria       FLICK                                                             Giudice

- Francesco                AMIRANTE                                                        

- Ugo                         DE SIERVO                                                        

- Paolo                       MADDALENA                                                   

- Alfio                       FINOCCHIARO                                                 

- Franco                     GALLO                                                                

- Luigi                       MAZZELLA                                                        

- Gaetano                  SILVESTRI                                                         

- Sabino                     CASSESE                                                            

- Maria Rita               SAULLE                                                              

- Giuseppe                 TESAURO                                                           

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                   

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico), e del combinato disposto degli artt. 2, comma 10, lettera a), della stessa legge n. 150 del 2005 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150), promossi con n. 2 ordinanze del 23 febbraio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da G.S. e da L.D.N. contro il Consiglio superiore della magistratura ed altri, iscritte ai numeri 238 e 239 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2007.

            Visti gli atti di costituzione di L.D.N. e di L.R., nonché gli atti di intervento di L.D.R., di G.L., fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2007 e nella camera di consiglio del 20 giugno 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

            uditi gli avvocati Roberto Graziosi per L.D.R., Alberto M. Quaglia per G.L., Adriano Rossi per L.D.N., Tommaso Manferoce per L.R. e l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 23 febbraio 2007 (r.o. n. 238 del 2007), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato – con riferimento agli artt. 3, 97 e 105 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico), e del combinato disposto degli artt. 2, comma 10, lettera a), della stessa legge n. 150 del 2005 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150).

Tali norme sono oggetto di censura nella parte in cui prevedono che gli incarichi direttivi concernenti uffici giudiziari di merito possano essere conferiti solo a magistrati che assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di «ordinario collocamento a riposo» indicata dall’art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), cioè quella di compimento del settantesimo anno di età.

Il giudizio a quo è stato promosso dal dottor G.S. per l’annullamento della delibera con la quale il Consiglio superiore della magistratura, in data 31 maggio 2006, aveva conferito ad altro magistrato l’incarico direttivo di presidente d’una corte di appello, previa esclusione del ricorrente quale aspirante «non legittimato» a norma dell’art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006.

Il Tribunale rimettente, dopo una ricognizione del quadro normativo, ritiene siano applicabili al caso di specie, ratione temporis, le disposizioni transitorie censurate, succedutesi senza soluzione di continuità nell’attesa che trovi attuazione la delega conferita al Governo ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera h), numero 17 della legge n. 150 del 2005: disposizione quest’ultima con la quale si è stabilita, in sostanza, l’esclusione dall’accesso agli incarichi direttivi di merito dei magistrati che abbiano già varcato la soglia del sessantaseiesimo anno di età.

Tale delega è stata esercitata con l’art. 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), la cui efficacia è attualmente sospesa, fino alla data del 31 luglio 2007, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 24 ottobre 2006, n. 269 (Sospensione dell’efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario).

Peraltro, come accennato, il legislatore ha disposto l’applicazione anticipata della disciplina delegata, dapprima con un’apposita norma transitoria della stessa legge di delega (il denunciato comma 45 dell’art. 2), e quindi, a far tempo dal 28 gennaio 2006, con la nuova disposizione transitoria introdotta dall’art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, pure denunciato e tuttora vigente.

Il rimettente censura, in sostanza, sia la norma di transizione direttamente approvata dal Parlamento sia quella introdotta dal Governo attraverso l’esercizio dell’apposita delega contenuta nell’art. 2, comma 10, della citata legge n. 150 del 2005, in questo secondo caso coinvolgendo nella censura anche la norma di delegazione.

1.1. – Il Tribunale ritiene non manifestamente infondato il dubbio che la disciplina denunciata contrasti, per la sua irragionevolezza, con l’art. 3 Cost.

Premessa del ragionamento è la possibilità per i magistrati di prolungare la propria permanenza in servizio ben oltre il termine di «ordinario collocamento a riposo», e cioè fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, secondo il disposto dell’art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003).

Il giudice a quo ritiene irragionevole che la nuova norma ordinamentale, finalizzata ad assicurare la continuità di direzione dell’ufficio per almeno un quadriennio, debba essere applicata anche nei confronti di magistrati i quali, pur trovandosi a meno di quattro anni dalla data «ordinaria» di pensionamento, potrebbero esercitare le funzioni direttive per un periodo ben più lungo, e ciò attraverso il mero atto di esercizio d’un diritto potestativo, la cui attuazione comporta il prolungamento del servizio senza alcuna particolarità di disciplina.

La necessità di considerare il futuro periodo di lavoro nelle sue dimensioni concrete, e non con riguardo alla data di ordinario collocamento a riposo, sarebbe comprovata, secondo il Tribunale, dalle disposizioni concernenti i magistrati che abbiano subito una ingiusta sospensione o, nelle stesse circostanze, abbiano anticipato il proprio pensionamento: è stabilito infatti, per costoro, che il quadriennio a disposizione per l’ufficio direttivo sia calcolato aggiungendo, al tempo mancante per il compimento dei settanta anni di età, un periodo pari a quello della sospensione e del servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro (art. 4 del d.lgs. n. 20 del 2006 e art. 35 del d.lgs. n. 160 del 2006, in relazione ai commi 57 e 57-bis dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004», commi, rispettivamente, modificato e inserito dall’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante «Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall’impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento», convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 11 maggio 2004, n. 126).

La disciplina censurata sarebbe poi irragionevole, a parere del rimettente, anche per le implicazioni che ne sortirebbero circa la durata di fatto degli incarichi conferiti ai magistrati legittimati, potenzialmente pari ad almeno nove anni, con una grave riduzione di flessibilità degli organigrammi, non sufficientemente contenuta, specie allo stato, dall’ancora inefficace disposizione sulla temporaneità degli incarichi direttivi.

1.2. – Gli elementi di irragionevolezza fin qui illustrati concorrono, nella prospettazione del rimettente, a determinare anche un vulnus al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Il Tribunale muove dalla normativa secondaria che il Consiglio superiore della magistratura aveva adottato, sulla materia in questione, con il punto 2 della circolare 8 luglio 1999, P-13000. In quel contesto, la possibilità per l’aspirante di garantire almeno un triennio di conduzione dell’ufficio direttivo costituiva uno degli elementi di valutazione positiva, senza escludere in assoluto la rilevanza di fattori che rendessero accettabile un periodo più breve. La ridotta durata del periodo di ulteriore servizio, in altre parole, non implicava un difetto di legittimazione per chi aspirasse all’incarico direttivo.

Ciò premesso, il rimettente osserva che la diversa scelta legislativa, precludendo in astratto la partecipazione ai concorsi degli appartenenti ad intere fasce generazionali, limita il novero delle richieste valutabili dal Consiglio superiore ed esclude dalla comparazione magistrati portatori, in ipotesi, di attitudini superiori a quelle dei concorrenti ammessi, così pregiudicando il buon andamento dell’amministrazione giudiziaria.

Il principio enunciato nel primo comma dell’art. 97 Cost., d’altronde, sarebbe vulnerato anche dalla lunghissima durata che, di fatto, può contrassegnare, nell’attuale regime, gli incarichi direttivi conferiti ai magistrati: sarebbe infatti notorio il benefico influsso esercitato su qualunque organizzazione, ed in specie su quelle pubbliche deputate a funzioni vitali per l’ordinamento, dal periodico ricambio nelle posizioni di responsabilità, utile ad evitare eccessivi personalismi nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

1.3. – Infine, il Tribunale evoca un possibile contrasto tra le norme censurate e l’art. 105 Cost., che precluderebbe al legislatore ogni intervento «sul concreto atteggiarsi del rapporto di servizio del personale di magistratura, attraverso provvedimenti direttamente intesi a regolare posizioni individuali».

Il riferimento del Costituente alle norme dell’ordinamento giudiziario, quale cornice per l’esercizio delle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, varrebbe a delimitare l’intervento legislativo con riguardo alle scelte di fondo sull’organizzazione giudiziaria e sul personale, oltre che alla disciplina del rapporto di servizio dei magistrati. Potrebbe dunque essere considerato esorbitante, a parere del Tribunale, un intervento normativo che, di fatto, restringe la base per l’esercizio delle attribuzioni consiliari in materia di «promozione» dei magistrati, privando così il Consiglio superiore della «prerogativa di individuare, nella più ampia platea composta dai magistrati ultrasessantaseienni, il candidato più adatto a rivestire un certo incarico».

1.4. – Le questioni sollevate, secondo il giudice a quo, sono rilevanti nel giudizio principale, posto che l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale è dipesa unicamente dall’applicazione delle norme censurate, e che l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità di tali norme ridonderebbe in illegittimità (ed eventuale caducazione) del provvedimento impugnato, con conseguente riemersione delle chances di attribuzione dell’incarico richiesto.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato in data 8 maggio 2007, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

2.1. – La difesa erariale osserva, in primo luogo, che nel giudizio a quo sarebbero inapplicabili due delle tre disposizioni censurate.

La norma di cui all’art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 ha infatti cessato di avere efficacia fin dal 28 gennaio 2006, secondo quanto disposto dall’art. 6 del d.lgs. n. 20 del 2006. Anche la norma di delegazione concernente la disposizione transitoria attualmente vigente – l’art. 2, comma 10, lettera a), della citata legge n. 150 del 2006 – sarebbe priva di influenza nella regolazione dei rapporti cui si riferisce il giudizio principale.

Le questioni proposte sarebbero dunque inammissibili, per difetto di rilevanza, almeno con riguardo alle norme sopra indicate.

2.2. – Nel merito, l’Avvocatura dello Stato contesta una delle premesse del ragionamento del rimettente, e cioè che il servizio prestato dai magistrati dopo il compimento del settantesimo anno di età non si distinguerebbe, sotto alcun profilo, da quello antecedente.

Per determinare la prosecuzione del rapporto oltre la data di «ordinario collocamento a riposo», infatti, il magistrato è sottoposto all’onere della presentazione di una domanda, e ciò qualificherebbe l’ulteriore svolgimento del servizio come «situazione giuridica nuova», la cui disciplina sarebbe rimessa alla discrezionalità legislativa, e ben potrebbe essere differenziata per ragioni di pubblico interesse o per la tutela di interessi concorrenti.

Secondo la difesa erariale l’opzione dalla quale scaturisce la prosecuzione del servizio, che rappresenta una mera eventualità ed è rimessa alla scelta dell’interessato, è riconducibile alla sfera delle libertà individuali ed è quindi «insofferente ad ogni possibile compressione». Per tale ragione il conferimento degli incarichi direttivi non potrebbe che «tenere conto del normale termine di collocamento a riposo vigente, in assenza di diverse iniziative da parte del magistrato».

2.3. – L’Avvocatura dello Stato considera insussistenti i prospettati profili di contrasto con i parametri costituzionali evocati.

La mera indicazione di un criterio selettivo per le procedure concorsuali, anzitutto, non comporterebbe alcuna violazione delle prerogative riconosciute dall’art. 105 Cost. al Consiglio superiore della magistratura.

La disciplina censurata, per altro verso, varrebbe proprio a garantire il buon andamento dell’amministrazione giudiziaria, assicurando una ragionevole continuità della funzione direttiva e, dunque, la miglior realizzazione del progetto organizzativo del quale il nuovo dirigente dell’ufficio deve essere portatore.

Va esclusa infine, secondo la difesa erariale, la pretesa irrazionalità della disciplina nella parte in cui non misura la durata dell’ulteriore servizio sul limite dei settantacinque anni di età. La scelta legislativa si giustificherebbe proprio al fine di evitare che la necessaria continuità dell’azione organizzativa sia condizionata da evenienze solo ipotetiche, e comunque interamente rimesse a scelte individuali ed incoercibili del magistrato.

3. – Con ordinanza del 23 febbraio 2007 (r.o. n. 239 del 2007), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato – con riferimento agli artt. 3, 97 e 105 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005, nonché del combinato disposto dell’art. 2, comma 10, lettera a), della stessa legge n. 150 del 2005 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006.

Tali norme sono censurate nella parte in cui prevedono che gli incarichi direttivi concernenti uffici giudiziari di merito vengano conferiti solo a magistrati che assicurino almeno quattro anni di servizio con riferimento alla data di «ordinario collocamento a riposo» di cui all’art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, cioè quella di compimento del settantesimo anno di età dell’interessato.

Il rimettente è investito del ricorso proposto dal dottor L.D.N. contro il provvedimento con il quale il Consiglio superiore della magistratura, nella data del 27 luglio 2006, aveva conferito ad altro magistrato l’incarico direttivo di procuratore generale della Repubblica presso una corte di appello, previa esclusione del ricorrente quale aspirante «non legittimato» a norma dell’art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005.

L’ordinanza di rimessione, dopo aver affermato anche per il caso di specie la rilevanza delle questioni, riproduce testualmente le osservazioni e le censure formulate con l’ordinanza r.o. n. 238 del 2007.

4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato in data 8 maggio 2007, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

L’atto riproduce testualmente quello depositato, in pari data, per l’intervento nel giudizio concernente l’ordinanza r.o. 238 del 2007.

5. – Con atto depositato in data 3 aprile 2007 si è costituito il dottor L.D.N., ricorrente nel giudizio a quo, chiedendo che le questioni siano ritenute fondate e che sia dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme censurate dal giudice rimettente.

5.1. – La parte, magistrato già ammesso con delibera del 3 novembre 2004 alla prestazione del servizio «prolungato» fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, premette di essere stata esclusa dalla procedura concorsuale, finalizzata al conferimento dell’incarico di procuratore generale presso una corte di appello, in applicazione dell’art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005.

Nell’atto di costituzione sono richiamati gli argomenti con i quali il ricorrente aveva sollecitato il Tribunale adito a sollevare le odierne questioni di costituzionalità. In sintesi, la disciplina censurata violerebbe l’art. 3 Cost. perché pone un limite di accesso agli uffici direttivi per i soli magistrati ordinari, essendo tale limite escluso – oltre che per l’Avvocatura dello Stato e per ogni altro impiegato pubblico – per la magistratura contabile, quella amministrativa, quella militare e quella tributaria, sebbene la Costituzione configuri l’organizzazione giudiziaria alla luce di principi essenzialmente unitari.

Ancora, la stessa normativa sarebbe irragionevole in quanto destinata ad incidere, discriminandoli ingiustamente, su soggetti ben individuabili e determinati, specie nei casi in cui la procedura concorsuale era già stata avviata al momento di entrata in vigore della riforma («norma fotografia»).

A parere della parte, la disciplina, discostandosi senza ragione dai criteri già individuati dal Consiglio superiore della magistratura con la propria normazione secondaria, avrebbe violato anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Il legislatore ha infatti consentito la permanenza negli uffici direttivi di magistrati anche prossimi ai settantacinque anni di età e, nel contempo, ha precluso l’accesso a magistrati che pure, ed analogamente, erano già stati autorizzati al servizio «prolungato». Si sarebbe poi limitata la possibilità di scelta del dirigente secondo criteri di professionalità ed esperienza, contraddittoriamente escludendo dalla procedura concorsuale magistrati considerati comunque idonei all’ulteriore esercizio delle funzioni. Sarebbero state frustrate ingiustamente, infine, le aspettative di magistrati esclusi dagli incarichi direttivi dapprima per la sistematica prevalenza dei colleghi più anziani e poi, senza fasi intermedie, per un eccesso di anzianità.

Tutto ciò senza realmente assicurare la durata quadriennale dell’incarico, poiché qualunque dirigente designato può chiedere ed ottenere il trasferimento dopo un triennio, ed anzi, per i posti direttivi apicali, non è previsto alcun termine minimo per la permanenza nell’ufficio prima di nuove domande per ulteriori incarichi.

6. – Con atto depositato in data 8 maggio 2007 si è costituito nel giudizio il dottor L.R., magistrato cui è stato conferito l’incarico direttivo di procuratore generale con il provvedimento impugnato avanti al Tribunale rimettente, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

6.1. – La parte osserva, con riferimento alla censura concernente l’art. 105 Cost., che per le norme di ordinamento giudiziario, come quelle censurate, esiste una riserva di legge, tanto che la produzione secondaria del Consiglio superiore della magistratura potrebbe investire solo le aree «non normate» in sede legislativa.

6.2. – Con riguardo, poi, al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la parte rileva come la disponibilità di un congruo periodo per l’attuazione del progetto organizzativo elaborato dal dirigente sia considerata necessaria proprio in chiave di miglior funzionalità degli uffici giudiziari, tanto che lo stesso organo di autogoverno della magistratura aveva elaborato in proposito una normativa a carattere secondario. L’entità del periodo utile, d’altro canto, sarebbe questione tipicamente rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale, trascurando l’ultimo eventuale quinquennio di carriera dei magistrati, ha semplicemente stabilito che i nuovi dirigenti non debbano avere più di sessantasei anni, anche al fine di «porre un limite alla deriva gerontocratica nella direzione degli uffici giudiziari».

Il legislatore del resto, ancorando il termine alla data di «ordinario collocamento a riposo», avrebbe coerentemente preso atto del punto di equilibrio attualmente istituito, nella disciplina del pensionamento, tra valorizzazione dell’esperienza e decadimento mediamente connesso all’avanzare dell’età. Se si giungesse a considerare superato un tale punto di equilibrio, andrebbe spostata in avanti la soglia per il collocamento a riposo «ordinario», ed altrettanto avverrebbe allora, senza necessità di interventi modificativi, per i limiti di accesso agli incarichi direttivi.

È vero, poi, che le vigenti disposizioni consentono ai magistrati, attraverso il mero esercizio di un diritto potestativo, di prolungare il proprio servizio senza che si determini una novazione del relativo rapporto. Tuttavia tale situazione non implica che la disciplina del servizio «prolungato» debba essere necessariamente identica, per ogni aspetto, a quella del servizio antecedente. La direzione di un ufficio richiede, a parere della parte, energie e risorse diverse da quelle necessarie per l’ordinario esercizio della giurisdizione. La scelta di considerare irrilevante il servizio «prolungato» – introdotto da una opzione individuale e non condizionato da alcun accertamento circa la perdurante capacità professionale del magistrato – sarebbe quindi del tutto razionale. In caso di inadeguatezza dovuta all’età avanzata, d’altronde, le conseguenze sarebbero più gravi (e meno facilmente diagnosticabili) se riferite al dirigente di un ufficio giudiziario, piuttosto che ad un mero componente dell’ufficio medesimo.

Va escluso ancora, secondo la difesa della parte, che le norme censurate riducano la «platea» degli aspiranti agli incarichi direttivi e, con essa, la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di valorizzare le migliori professionalità. L’esclusione dei più anziani indurrebbe una variazione solo qualitativa di detta platea, conferendo opportunità a magistrati meritevoli che altrimenti, stante la perdurante vigenza delle disposizioni sui punteggi di anzianità, non avrebbero alcuna possibilità di competere con quelli di età molto più avanzata. Il legislatore si è mostrato razionalmente consapevole, ad avviso della parte, che l’ancoraggio del termine di legittimazione alla data di compimento del settantacinquesimo anno comporterebbe di fatto, alla luce delle difficoltà per una valorizzazione risolutiva di elementi concernenti il merito, che quasi tutti gli uffici direttivi verrebbero conferiti ad ultrasettantenni.

Non contrasterebbe, con i predetti rilievi, il diverso criterio che ispira il nuovo disegno di legge governativo sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, attualmente all’esame del Senato. La progettata apertura ai magistrati più anziani, una volta collocata in un contesto che comprende la rotazione degli incarichi direttivi ed il compimento di verifiche quadriennali di professionalità a carattere specifico, non impedirebbe al Consiglio superiore della magistratura di porre concretamente a raffronto, sulla base di elementi di valutazione completi ed attendibili, canditati compresi in fasce di età più ampie di quelle attuali.

In particolare, la temporaneità degli incarichi, già prevista anche dal d.lgs. n. 160 del 2006 e solo provvisoriamente sospesa, varrebbe ad escludere che la disciplina vigente comporti una durata abnorme della direzione dello stesso ufficio giudiziario ed una dannosa «fissità» degli organigrammi.

6.3. – A parere della parte privata, il sindacato sulla razionalità delle norme (cioè quello condotto in assenza di tertia comparationis sui quali misurare l’eventuale connotazione discriminatoria delle norme medesime) deve fermarsi sulla soglia della non manifesta irragionevolezza.

Questa Corte avrebbe talvolta operato anche un vaglio «positivo» di ragionevolezza delle norme censurate, ma ciò sarebbe accaduto solo a fronte di disposizioni dal significato derogatorio rispetto a principi generali di rilievo costituzionale, ove la deroga non appariva ragionevolmente giustificata (sono citate, in questa prospettiva, le sentenze n. 26 del 2007 e n. 393 del 2006).

Nel caso di specie uno schema siffatto sarebbe, ad avviso della parte, assolutamente improponibile, perché la regola censurata è conforme a criteri di buona organizzazione e comunque non deroga ad alcun principio di rilievo costituzionale, così palesando la sua piena pertinenza al ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa.

7. – Nel giudizio concernente l’ordinanza r.o. n. 239 del 2007 è intervenuto, con atto depositato il 29 marzo 2007, il dottor L.D.R., parte di un diverso procedimento pendente avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, promosso mediante un ricorso da lui stesso proposto contro il provvedimento con il quale, in data 23 gennaio 2007, il Consiglio superiore della magistratura aveva disatteso la sua domanda per un posto di presidente di corte di appello, conferendo l’incarico ad altro magistrato.

Secondo l’interessato, l’intervento dovrebbe essere considerato ammissibile per garantire il suo diritto al contraddittorio relativamente ad una questione già sollevata anche nel giudizio da lui promosso, la cui soluzione sarebbe condizionata, in modo potenzialmente risolutivo, dalla decisione che questa Corte è chiamata ad assumere nel presente giudizio.

8. – Il 5 giugno 2007 è stata depositata una memoria nell’interesse del dottor L.D.N. (r.o. n. 239 del 2007), volta essenzialmente alla confutazione degli assunti prospettati nell’atto di costituzione del controinteressato.

A proposito della finalità concorrente attribuita al legislatore – quella di evitare che gli uffici direttivi siano esercitati da persone troppo anziane – la parte osserva come proprio la disciplina censurata realizzi le premesse per l’esercizio delle funzioni direttive fino ai settantacinque anni di età, e per quasi un decennio, ad opera dei magistrati attualmente legittimati. Non avrebbe alcuna giustificazione, d’altro canto, la pretesa di una diversa idoneità (ratione aetatis) per l’esercizio delle funzioni ordinarie e di quelle direttive, come dimostrato tra l’altro dall’assenza di preclusioni per gli incarichi apicali nella Corte di cassazione.

L’irragionevolezza della disciplina censurata, secondo la parte, sarebbe posta in chiara evidenza dalla sua eccentricità rispetto alle soluzioni di opportuna flessibilità adottate in precedenza dal Consiglio superiore della magistratura ed alla normativa vigente per ogni magistratura diversa da quella ordinaria.

9. – Il 6 giugno 2007 è stata depositata una memoria nell’interesse del dottor L.R., controinteressato nel giudizio di cui all’ordinanza r.o. n. 239 del 2007.

Il giudizio di ragionevolezza richiede, secondo la difesa della parte, la chiara individuazione di un tertium comparationis, che nella specie farebbe difetto, con conseguente inammissibilità della questione. Ove poi si fosse voluto istituire un raffronto tra la disciplina del servizio antecedente e quella del servizio successivo al compimento dei settanta anni, dovrebbe constatarsi che non si tratta di corpi normativi in situazione di convivenza incoerente. La comune attualità del servizio prestato non esclude che il legislatore possa differenziare il trattamento dei magistrati riguardo alla natura ed alla durata delle funzioni esercitate, ed anzi vi sarebbero nell’ordinamento giudiziario altre situazioni dello stesso genere, che si legittimano alla luce di presunzioni ragionevoli di maggiore o minore idoneità allo svolgimento di determinate funzioni (sono citate le norme sull’accesso agli uffici di carattere monocratico).

Si ribadisce, nella memoria, che non sussisterebbe l’asserita eccedenza della disciplina censurata rispetto alla ratio della sua introduzione, perché detta ratio non si limita alla garanzia di permanenza minima nell’ufficio, investendo piuttosto lo «svecchiamento» della dirigenza degli uffici giudiziari. Per altro verso, il fatto stesso che il servizio «ordinario» cessi ancor oggi a settanta anni delegittima, sempre a parere della parte, la pretesa necessità di una considerazione indistinta del servizio «prolungato».

La circostanza che l’avanzamento di età oltre i sessantasei anni non rileva per i magistrati ingiustamente sottoposti a sospensione (e in altri casi analoghi) si spiegherebbe, ancora, alla luce delle finalità «risarcitorie» sottese alla deroga.

Da ultimo, la parte osserva che la comparazione con la disciplina degli incarichi direttivi per altri corpi giudiziari non è stata proposta dal rimettente, ma solo dal controinteressato, e in ogni caso varrebbe a dimostrare, semmai, l’irrazionalità delle regole invocate in comparazione.

10. – In data 8 giugno 2007 è stato depositato, sempre con riguardo al giudizio concernente l’ordinanza di rimessione r.o. n. 239 del 2007, atto di intervento nell’interesse del dottor G.L., recentemente designato quale presidente di una corte di appello all’esito della procedura concorsuale dalla quale è stato escluso, in applicazione delle norme censurate, il già citato dottor L.D.R. Anche secondo il nuovo interveniente, la costituzione delle parti di giudizi con oggetto analogo a quello del procedimento a quo, nei quali già sia stata sollevata la stessa questione posta ad oggetto del giudizio incidentale, sarebbe legittimata dall’incidenza sostanziale della relativa decisione sulla posizione di quelle stesse parti, e dalla necessità di evitare che l’opportunità di interlocuzione avanti alla Corte sia condizionata dai «sidera lites» che hanno determinato la trattazione più sollecita di una tra le molte controversie dello stesso genere.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 45, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico), e del combinato disposto degli artt. 2, comma 10, lettera a), della stessa legge n. 150 del 2005 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150).

Tali norme sono oggetto di censura nella parte in cui prevedono che gli incarichi direttivi concernenti uffici giudiziari di merito siano conferiti solo a magistrati che assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di «ordinario collocamento a riposo» indicata dall’art. 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), cioè quella di compimento del settantesimo anno di età dell’interessato.

Il rimettente ha proposto le questioni indicate con due distinte ordinanze di analogo tenore, deliberate nell’ambito di altrettanti procedimenti, e poiché i provvedimenti riguardano le stesse norme, ed evocano gli stessi parametri costituzionali, può procedersi alla riunione dei relativi giudizi.

2. – In via preliminare, va ribadita l’inammissibilità degli interventi spiegati dai dottori L.D.R. e G.L. nel procedimento r.o. n. 239 del 2007. Come ricordato nell’ordinanza già deliberata e pubblicata nel corso dell’udienza, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale, per costante giurisprudenza di questa Corte, le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura.

3. – La questione relativa all’art. 2, comma 10, lettera a), della legge n. 150 del 2005 è inammissibile.

3.1. – La disposizione sopra citata è contenuta in una legge di delegazione ed esprime una norma di contenuto identico a quella introdotta in attuazione della delega, cioè l’art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006. Si tratta della disciplina transitoria dettata per il periodo antecedente all’entrata in vigore delle norme di cui alla lettera h), numero 17, del comma 1 dell’art. 1 della menzionata legge di delegazione.

A prescindere da ogni considerazione sull’uso, da parte del giudice rimettente, dell’espressione «combinato disposto», per indicare due norme uguali contenute in due diverse disposizioni, si deve rilevare che l’art. 2, comma 10, lettera a), della legge n. 150 del 2005 ha esaurito la propria funzione con lo spirare del termine di sei mesi in esso previsto per l’esercizio della delega legislativa da parte del Governo. Tale delega è stata esercitata – come prima ricordato – con l’art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006. La norma delegante ha pertanto spiegato effetti, nel periodo della sua vigenza, solo nei confronti del Governo. Di conseguenza, essa non poteva essere applicata nei giudizi a quibus e quindi doveva essere considerata come irrilevante nell’ambito degli stessi.

4. – La questione relativa agli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del d.lgs. n. 20 del 2006 è fondata.

4.1. – Va disattesa innanzitutto l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura dello Stato con riferimento all’art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e fondata sulla presunta non applicabilità della suddetta disposizione, la cui efficacia è cessata dal 28 gennaio 2006.

In una delle due ordinanze introduttive del presente giudizio (r.o. n. 239 del 2007) si chiarisce che il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura assunto in data 31 maggio 2006, con il quale il ricorrente era stato dichiarato non legittimato ai fini della partecipazione ad un concorso per l’attribuzione di un ufficio direttivo di merito, è basato esplicitamente sull’art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005, in vigore sia alla data della vacanza del posto, quale risulta dallo stesso atto introduttivo (1° luglio 2005), sia alla data della indizione della procedura selettiva da parte del Consiglio superiore della magistratura (8 settembre 2005), parimenti riportata nell’ordinanza di rimessione. Il Tribunale rimettente doveva applicare nel giudizio pendente davanti a sé proprio la disposizione da ultimo ricordata, che risulta pertanto rilevante nel medesimo procedimento e rende così ammissibile la censura di incostituzionalità ad essa riferita.

4.2. – Gli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del d.lgs. n. 20 del 2006 sono in contrasto con l’art. 3 della Costituzione per i motivi di seguito specificati.

Secondo le due disposizioni citate, che contengono la stessa disciplina, i magistrati che abbiano compiuto il sessantaseiesimo anno di età sono esclusi dalla procedura selettiva per l’attribuzione di un incarico direttivo di merito (l’art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006 precisa che occorre aver riguardo, in proposito, alla data di vacanza del posto), poiché non sono in grado di assicurare quattro anni di servizio prima della data dell’ordinario collocamento a riposo, fissata a settanta anni di età dall’art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946.

La scelta del legislatore di riservare l’attribuzione di incarichi direttivi ai magistrati che possano garantire un certo numero di anni di esercizio degli stessi mira a realizzare una congrua continuità nell’espletamento delle delicate funzioni direttive degli uffici giudiziari e ad evitare con ciò il conferimento degli stessi incarichi per periodi troppo  brevi. Si tratta di una non irragionevole finalità di efficienza, che non può essere sindacata da questa Corte, così come non può essere sindacato il numero di anni considerato dal legislatore necessario e sufficiente per conseguire il predetto scopo.

Nel complessivo impianto della delega legislativa, la regola oggi censurata si accompagnava al principio della temporaneità degli incarichi direttivi negli uffici giudiziari di merito (sino ad un massimo di sei anni introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera m), numero 3, della legge n. 150 del 2005). In tal modo si integravano e si equilibravano le ragioni complementari della congrua durata degli incarichi direttivi e della rotazione degli stessi, riservati a magistrati che, in ogni caso, non avessero superato il settantaduesimo anno di età.

Nella medesima legge di delegazione legislativa veniva però inserita una norma transitoria che estrapolava uno degli elementi costitutivi della disciplina «a regime» per il conferimento degli incarichi direttivi, anticipandone l’efficacia e con ciò producendo uno squilibrio nella regolazione della materia, che ha determinato una contraddizione irragionevole tra la norma censurata e la stessa ratio della legge di riforma. Separare la prescrizione sull’età dei concorrenti da quella sulla temporaneità degli incarichi direttivi ha avuto l’effetto di porre i magistrati che hanno compiuto sessantasei anni alla data della vacanza del posto in una posizione inutilmente ed irragionevolmente svantaggiata rispetto a coloro che, alla stessa data, non avessero raggiunto tale età.

Il punto di riferimento per il computo dei quattro anni di servizio rimanenti – richiesti dalla norma censurata al fine della legittimazione a concorrere per l’assegnazione di un incarico direttivo – era ragionevolmente individuato nella data di ordinario collocamento a riposo in un contesto normativo ove si prevedeva che comunque, dopo sei anni al massimo, l’incarico stesso dovesse essere affidato ad altri. Così impostata la disciplina, si sarebbe ottenuto il risultato ulteriore di non consentire ad alcun magistrato di occupare un ufficio direttivo dopo il settantaduesimo anno di età.

La scissione tra le due sopra ricordate componenti della disciplina ha determinato invece una irragionevole esclusione dalle procedure selettive di coloro che, pur avendo compiuto sessantasei anni di età alla data della vacanza del posto, sono ugualmente in grado di assicurare almeno altri quattro anni di servizio, avvalendosi del diritto a prolungare la propria permanenza nei ruoli della magistratura sancito dall’art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003). L’esercizio di tale diritto non è assoggettato ad alcuna condizione, mentre nessuna discrezionalità è concessa al Consiglio superiore della magistratura in ordine all’accoglimento della domanda di trattenimento in servizio sino al settantacinquesimo anno di età.

Di tale diritto godono tutti i magistrati, sia che abbiano ottenuto un ufficio direttivo prima del compimento del sessantaseiesimo anno di età, sia che non abbiano avuto accesso a funzioni direttive prima di superare la soglia di età preclusiva della partecipazione alle procedure selettive. Si è prodotta, di conseguenza, la singolare situazione, in base alla quale coloro che hanno ottenuto l’incarico direttivo prima del compimento dei sessantasei anni possono mantenerlo sino a settantacinque anni (per almeno nove anni), mentre i loro colleghi che non hanno ottenuto l’incarico prima del limite di età previsto dalla legge restano per sempre esclusi. L’effetto pratico di tale situazione è che magistrati della stessa anzianità vengono considerati idonei o non idonei ad esercitare un ufficio direttivo a seconda se abbiano ottenuto o meno il relativo incarico prima del compimento del sessantaseiesimo anno, quasi che la partecipazione con esito positivo ad un concorso prima di tale soglia di età si proietti sul futuro, assicurando l’idoneità del magistrato in questione a svolgere le funzioni direttive anche dopo il superamento della data di ordinario collocamento a riposo, considerata invece limite invalicabile, ai fini della legittimazione, per gli ultrassessantaseienni.

Le differenziate prognosi di idoneità/inidoneità per il futuro riferite alle due categorie di magistrati sono prive di qualsiasi giustificazione razionale, giacché, a parità di anzianità, gli uni possono continuare a dirigere l’ufficio già ricoperto, mentre gli altri sono stati ritenuti in partenza inidonei a svolgere le stesse funzioni, sol perché la norma censurata non prevede che la durata minima nell’incarico prescritta dalla legge possa essere garantita anche in seguito all’esercizio del diritto al prolungamento del servizio oltre il settantesimo anno di età.

La ratio legis, che può agevolmente desumersi dalla normativa «a regime» prevista dalla legge di delega, viene contraddetta dalla disciplina transitoria, giacché risulta vanificato sia il fine dell’abbassamento dell’età utile per diventare titolari di uffici direttivi della giurisdizione ordinaria sia quello della rotazione degli stessi. Lo scopo di riservare i suddetti incarichi a magistrati relativamente meno anziani è contraddetto dalla possibilità, per coloro che ottengono l’ufficio prima dei sessantasei anni, di mantenerlo sino al compimento dei settantacinque anni. Il fine della rotazione è ugualmente contraddetto dalla medesima facoltà di cui dispongono i magistrati in questione. L’unico risultato che residua è l’esclusione dalle procedure selettive dei magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, abbiano già compiuto sessantasei anni di età.

L’esclusione è manifestamente irragionevole in quanto si pone in contrasto con le finalità stesse della legge in cui è contenuta come norma transitoria. Tale irragionevolezza si è inevitabilmente trasmessa all’art. 3 del d.lgs. n. 20 del 2006, attuativo di una delega (conferita con l’art. 2, comma 10, lettera a), della legge n. 150 del 2006) che riproduce integralmente detta disciplina transitoria, ulteriormente riprodotta nella norma delegata.

Questa Corte ha già da tempo precisato che il giudizio di ragionevolezza consiste in «un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa” normativa che la deve assistere» (sentenza n. 89 del 1996). Nel caso di specie, l’intrinseca contraddizione rilevabile all’interno della disciplina della particolare materia del conferimento degli incarichi direttivi giudiziari si risolve, nella pratica, nell’ingiustificata esclusione da un diritto – la partecipazione alle procedure selettive – di una categoria di soggetti, i magistrati ultrasessantaseienni, senza che tale limitazione della loro sfera giuridica sia basata su finalità o interessi coerenti rispetto alla stessa e conformi a Costituzione.

La libertà di scelta del legislatore trova il suo limite – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – nel divieto di trattamenti giuridici differenziati, di cui non sia dato capire la motivazione logica e razionale, alla luce dei principi costituzionali. Le norme che incorrono in tale divieto si pongono in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

La disciplina censurata dal rimettente risulta illegittima, dunque, nella parte in cui non prevede che possano partecipare alle procedure selettive per gli incarichi direttivi negli uffici di merito i magistrati che abbiano esercitato il diritto al prolungamento del servizio ex art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, e così assicurino, comunque, la permanenza per almeno quattro anni nell’incarico.

5. – Restano assorbiti gli altri profili delle questioni di legittimità costituzionale prospettati nelle ordinanze di rimessione.

6. – L’art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e l’art. 2 del d.lgs. n. 20 del 2006 contengono norme identiche a quelle di cui sopra si è accertata l’illegittimità costituzionale, riferite agli incarichi direttivi di legittimità. Fermo restando il periodo di due anni di servizio che i magistrati aspiranti a tali incarichi devono assicurare – frutto di scelta insindacabile del legislatore – si deve dichiarare, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 2 del d.lgs. n. 20 del 2006, sinora vigente, e dell’inciso relativo agli incarichi direttivi di legittimità contenuto nell’art. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005, per il periodo in cui detta disposizione è rimasta in vigore ed ha spiegato effetti, sulla base delle medesime argomentazioni sviluppate nel paragrafo 4.2. che precede.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 10, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico), sollevata, con riferimento agli artt. 3, 97 e 105 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2006, n. 20 (Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150), nella parte in cui non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di primo e di secondo grado possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell’incarico per almeno quattro anni;

dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, degli artt. 2, comma 45, della legge n. 150 del 2005 e 2 del d.lgs. n. 20 del 2006, nella parte in cui non prevedono che alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi direttivi di uffici giudiziari di legittimità possano partecipare i magistrati che, per avere esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo, previsto dalle norme vigenti, assicurino comunque la permanenza nell’incarico per almeno due anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2007.

 


Allegato:

Ordinanza letta all’udienza del 19 giugno 2007

ORDINANZA

Rilevato che nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono intervenuti anche soggetti che non rivestono il ruolo di parti nel giudizio principale;

che, in particolare, il dottor L.D.R. e il dottor G.L. si sono costituiti nella loro qualità di parti d’un giudizio la cui soluzione dipenderebbe dall’applicazione delle norme censurate nella presente sede, e nel cui ambito è stata sollevata questione di legittimità costituzionale analoga a quella che costituisce l’oggetto del presente giudizio;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura;

che l’inammissibilità dell’intervento non viene meno in forza della pendenza di un procedimento analogo a quello principale, eventualmente sospeso in via di fatto nell’attesa della pronuncia di questa Corte, posto che la contraria soluzione risulterebbe elusiva del carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, implicando l’accesso delle parti prima che, nell’ambito della relativa controversia, sia stata verificata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione;

che tale considerazione resta valida anche per il caso che, nel diverso giudizio, sia già stata prospettata, e non ancora delibata dal giudice procedente, una questione di legittimità (asseritamente) analoga a quella in considerazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara  inammissibili gli interventi del dottor L.D.R. e del dottor G.L.

F.to: Franco Bile, Presidente