Ordinanza allegata alla sentenza 17 marzo
2015, n. 37
ORDINANZA 24 FEBBRAIO
ANNO 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio promosso dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, con ordinanza 26 novembre 2013 (reg. ord. n. 9 del 2014), è intervenuto, con atto depositato il 3 marzo 2014, il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori);
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio in via incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, ordinanza n. 240 del 2014, sentenza n. 162 del 2014 e relativa ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014, ordinanza n. 156 del 2013, ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza letta all’udienza del 22 maggio 2012, sentenza n. 293 del 2011, sentenza n. 118 del 2011, sentenza n. 138 del 2010 e relativa ordinanza letta all’udienza del 23 marzo 2010);
che, in questo caso, i rapporti sostanziali dedotti in causa concernono profili attinenti alla posizione dei funzionari e dei dirigenti pubblici, i quali non hanno alcuna incidenza diretta sulla posizione giuridica del Codacons;
che, inoltre, i rapporti sostanziali dedotti in causa solo in via indiretta ed eventuale possono riguardare gli interessi della collettività indistinta dei consumatori, che il Codacons si propone di rappresentare (v. sentenza n. 420 del 1994 e relativa ordinanza letta all’udienza dell’8 novembre 1994);
che, infine, pur avendo il Codacons presentato, in data 20 febbraio 2014, richiesta di intervento nel giudizio principale, è inammissibile, nel giudizio costituzionale in via incidentale, l’intervento del soggetto che, nel giudizio a quo, si sia costituito soltanto dopo la sollevazione della questione di legittimità costituzionale (sentenza n. 223 del 2012, ordinanza n. 295 del 2008, sentenza n. 315 del 1992).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l’intervento del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori).
F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente