Sentenza n. 4 del 2015

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SENTENZA N. 4

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                 Giudice

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-            Aldo                           CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               "

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Gianluca Pini nei confronti dell’Azienda Casa Emilia-Romagna, promosso dalla Corte d’appello di Bologna, sezione seconda civile, con ricorso notificato il 18 giugno 2014, depositato in cancelleria il 21 luglio 2014 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2014, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 2 dicembre 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

udito l’avvocato Gaetano Pelella per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza-ricorso, depositata l’11 marzo 2014, la Corte d’appello di Bologna, sezione seconda civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione del 19 settembre 2013 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale l’Assemblea, approvando la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, ha dichiarato la insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Gianluca Pini nei confronti della Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena (da ora in avanti «ACER»).

La Corte ricorrente – investita della impugnazione proposta dall’onorevole Pini avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’ACER in relazione al contenuto, ad avviso dell’ente diffamatorio, delle dichiarazioni rilasciate dal deputato alla stampa locale nel giugno 2009 – ritiene che, nella specie, non sussistano i presupposti della prerogativa di insindacabilità deliberata dalla Camera dei deputati, poiché non risulta alcun atto tipico della funzione parlamentare riferibile all’onorevole Pini che possa far ritenere sussistente tra tale funzione e le dichiarazioni rese extra moenia il «nesso funzionale» richiesto dalla giurisprudenza costituzionale ai fini dell’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.

Al riguardo, la Corte territoriale richiama la costante giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare sono coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost., purché esse siano legate da un nesso funzionale con l’esercizio di funzioni parlamentari (sono citate, in particolare, le pronunce n. 28, n. 105 e n. 164 del 2005; n. 246 del 2004; n. 50, n. 51, n. 79, n. 207, n. 257, n. 294, n. 448, n. 509 e n. 521 del 2002; n. 137 e n. 289 del 2001; n. 10, n. 11, n. 56, n. 58, n. 320 e n. 420 del 2000; n. 137 e n. 289 del 2001; n. 329 del 1999; n. 89recte: n. 289 – del 1998).

Viceversa, ad avviso della Corte d’appello, l’Assemblea, omettendo di valutare la sussistenza del suddetto «nesso funzionale», avrebbe aderito alla proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nella parte in cui si fa riferimento all’auspicio di ricercare parametri di giudizio più articolati «rispetto a quello (puramente formalistico) attualmente definito dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di consentire ai deputati di partecipare più liberamente al dibattito politico».

Conclude, quindi, con la richiesta di dichiarare «che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dall’onorevole Pini alla stampa locale nel giugno 2009, oggetto della domanda risarcitoria avanzata da ACER della Provincia di Forlì Cesena, concernono opinioni espresse da un membro del parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68 Cost.».

2.– Questa Corte, con l’ordinanza n. 161 del 2014, ha dichiarato, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile il conflitto, riservando in modo espresso alla attuale fase processuale di merito, nella quale il giudizio si svolge in contraddittorio tra le parti, ogni ulteriore decisione anche relativamente alla ammissibilità.

Ricevuta comunicazione di detta ordinanza in data 9 giugno 2014, la Corte d’appello di Bologna, in esecuzione degli incombenti di cui all’art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha notificato alla Camera dei deputati la detta ordinanza e copia del ricorso introduttivo del giudizio il 18 giugno 2014. Il 18 luglio 2014 ha poi spedito tali atti alla cancelleria della Corte costituzionale, ove sono pervenuti il 21 luglio 2014.

3.– Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati, eccependo l’improcedibilità del conflitto per mancato rispetto del termine per il deposito degli atti notificati, nonché l’inammissibilità per insufficiente esposizione delle ragioni del conflitto e, infine, sostenendo l’infondatezza nel merito.

Quanto al primo profilo, la resistente ha riferito che l’ordinanza di ammissione del conflitto e il ricorso risultano notificati alla Camera dei deputati il 18 giugno 2014 e depositati nella cancelleria della Corte il 21 luglio 2014. Da ciò sarebbe derivata la violazione dell’art. 24, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il quale prevede un termine perentorio di trenta giorni, decorrente dall’ultima notificazione, per il deposito nella cancelleria della Corte costituzionale del ricorso dichiarato ammissibile, con la prova delle notificazioni eseguite a norma dell’art. 37, comma quarto, della legge n. 87 del 1953.

Quanto al secondo profilo, la Camera dei deputati ha eccepito l’inammissibilità dell’atto introduttivo del conflitto per violazione dell’art. 24, comma 1, delle norme integrative dei giudizi davanti alla Corte costituzionale, sotto il profilo dell’insufficiente esposizione delle «ragioni del conflitto» in quanto «nell’intero atto di promovimento del conflitto il Giudice ricorrente non cita in alcun punto le affermazioni dell’on. Pini ritenute lesive».

Infine, in via subordinata, la Camera ha prospettato l’infondatezza del ricorso nel merito sul rilievo che «le denunce dell’on. Pini in ordine ad aspetti critici riguardanti la gestione degli appalti di lavori dell’ACER vertono incontrovertibilmente su materie di rilevante interesse pubblico, che infatti hanno costituito oggetto di una specifica interrogazione parlamentare (la n. 4-04808)» e che «le accuse di malcostume e di disfunzioni amministrative dell’ACER sono state oggetto di apposita denuncia all’Autorità giudiziaria da parte dell’on. Pini» la quale «deve essere considerata come svolgimento di attività parlamentare a tutti gli effetti».

Considerato in diritto

1.– Il presente conflitto di attribuzione è stato sollevato dalla Corte d’appello di Bologna, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della stessa, assunta in data 19 settembre 2013 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale è stata affermata l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Gianluca Pini nei confronti della Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena, già ritenute diffamatorie dal Tribunale di Forlì.

2.– La Camera dei deputati, costituendosi nel presente giudizio, ha eccepito, nell’ordine, l’improcedibilità, l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso.

3.– L’eccezione di improcedibilità – formulata sul rilievo che l’ordinanza di ammissione del conflitto e il ricorso risultano notificati alla Camera dei deputati il 18 giugno 2014 e depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 21 luglio 2014, ossia oltre il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – non è fondata.

Come questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 205 del 2012), ai sensi dell’art. 28, comma 2, delle norme integrative, nel caso di deposito effettuato avvalendosi del servizio postale, ai fini dell’osservanza dei termini per il deposito vale la data di spedizione postale.

Nella specie, come risulta dal timbro postale, la Corte d’appello di Bologna ha proceduto alla spedizione del ricorso il 18 luglio 2014.

Dunque, sebbene l’ultima notificazione sia avvenuta il 18 giugno 2014 e il plico con il ricorso e la prova della notificazione sia pervenuto alla cancelleria della Corte costituzionale, a mezzo posta, il successivo 21 luglio, ciò che conta è che la spedizione sia avvenuta il 18 luglio 2014, nell’osservanza del termine perentorio di trenta giorni. Ciò basta per far escludere l’improcedibilità.

4.– Il ricorso è, comunque, inammissibile per violazione del principio di completezza e autosufficienza.

4.1.– Secondo l’indirizzo costante di questa Corte «il ricorso con il quale l’autorità giudiziaria propone il conflitto di attribuzione ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, deve rispettare il principio di completezza ed autosufficienza. Tale principio impone all’autorità giudiziaria l’onere di indicare nel ricorso gli elementi che consentano alla Corte costituzionale di valutarne la fondatezza, raffrontando le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare con il contenuto di atti tipici della sua funzione» (sentenza n. 31 del 2009; nello stesso senso, le sentenze n. 223 del 2009, n. 282 del 2011 e n. 320 del 2013).

4.2.– Al contrario, il ricorso della Corte d’appello di Bologna si limita ad un generico riferimento ad «una serie di dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Pini Gianluca alla stampa locale nel giugno 2009 con l’utilizzo di espressioni ritenute dall’attrice diffamatorie».

A causa di tale lacuna, non è possibile valutare la fondatezza del conflitto. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente e Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2015.