Ordinanza n. 105 del 2005

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 105

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda    CONTRI                                                      Presidente

- Guido         NEPPI MODONA                                       Giudice

- Piero Alberto  CAPOTOSTI                                                 ”

- Annibale     MARINI                                                            ”

- Franco        BILE                                                                  ”

- Giovanni Maria FLICK                                                         ”

- Francesco   AMIRANTE                                                      ”

- Ugo            DE SIERVO                                                      ”

- Romano      VACCARELLA                                                ”

- Paolo          MADDALENA                                                 ”

- Alfio           FINOCCHIARO                                               ”

- Alfonso      QUARANTA                                                     ”

- Franco        GALLO                                                              ”

ha pronunciato la seguente                                          

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 17 marzo 2004 relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Piercamillo Davigo, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, con ricorso depositato il 28 ottobre 2004 ed iscritto al n. 273 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha promosso, con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 28 ottobre 2004, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, per l’annullamento della deliberazione da quest’ultima adottata «nella seduta del 17 marzo 2004» (doc. IV-ter, n. 4-A);

che il ricorrente premette di essere chiamato a giudicare della responsabilità penale del deputato Vittorio Sgarbi, «imputato del delitto di diffamazione aggravata in danno del magistrato dr. Piercamillo Davigo», in ragione delle «frasi pronunciate» e delle «condotte tenute» nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, diffusa dall’emittente “Canale 5” il 26 giugno 1998;

che il deputato Sgarbi, difatti, «conduttore del programma televisivo suddetto», avrebbe esposto «durante la sigla iniziale della trasmissione un disegno raffigurante due maiali vestiti da magistrati con tocco, toga, un coltello e un grembiule sporco di sangue», rivolgendosi inoltre al disegnatore Martinez con le seguenti parole: «è tua la copertina? Ti volevi riferire ai magistrati di Venezia? Di qualunque altra città d’Italia? …. non c’è nessun collegamento tra la copertina di Martinez e la musica che siam tre piccoli porcellini e quello che dirò io … i porci miei sono porci miei, i porci tuoi sono porci tuoi …»;

che il parlamentare, inoltre, dichiarava nel corso della trasmissione «in relazione alla recensione di un libro pubblicato dal dr. Davigo “io vi suggerisco, se avete intenzione di scrivere libri, di fare prima i magistrati: se voi volete avere una recensione sul Corriere in terza pagina, voi dovete non fare il libro e basta, ma fare il magistrato, magari del pool di Milano, perché se lo fai a Forlì o Ravenna o anche a Venezia, non ti danno neanche la quindicesima; allora dovete fare i magistrati a Milano per pubblicare un libro di cui spero godrete i diritti di autore e allora soltanto avrete una recensione in terza pagina”»;

che il deputato Sgarbi, poi, «mostrando la terza pagina del quotidiano Corriere della Sera, suggeriva agli ascoltatori: “come la chiamereste voi questa pagina? Io la chiamerei leccata di c. … (bip). Trattasi del c. … (bip) del dott. Davigo”», aggiungendo «frasi sarcastiche sulla circostanza che la recensione occupasse lo spazio di sette colonne»;

che il predetto deputato – conclude sul punto il ricorrente – durante un dialogo con l’ospite della trasmissione avv. Carlo Taormina, «accreditava la tesi che il dott. Davigo avesse “mandato” il Maresciallo della guardia di finanza Scaletta Salvatore (…) ad interrogare il finanziere Francesco Pacini Battaglia al precipuo scopo di “fargli dire” che Taormina era legato a clan camorristici e dunque al fine di “incastrarlo” e provocare un’indagine per reati di mafia a carico di quest’ultimo»;

che, tanto premesso sul contenuto dell’addebito contestato al deputato Sgarbi, il ricorrente informa questa Corte che all’udienza preliminare, celebrata il 16 dicembre 2003, il difensore dell’imputato «chiedeva al giudice di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. per la insindacabilità delle opinioni espresse dal proprio assistito, ritenute scriminate ai sensi dell’art. 68 della Costituzione»;

che il predetto Giudice dell’udienza preliminare, tuttavia, con ordinanza del 23 dicembre 2003, «investiva della questione la Camera dei deputati», provvedendo così ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), e ciò in base all’assunto che le condotte poste in essere dal deputato Sgarbi (e sopra meglio descritte) non sarebbero «ricomprese tra quelle oggetto del disposto dell’art. 68 Cost., siccome non espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari, né a queste funzionalmente connesse»;

che il medesimo ricorrente – essendogli pervenuta in data 22 marzo 2004 «la nota con la quale il Presidente della Camera dei deputati comunicava che con delibera adottata nell’assemblea del 17 marzo 2004 l’assemblea aveva dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on Sgarbi, respingendo la proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere» (di segno contrario) – ha sollevato il presente conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato;

che a sostegno dell’iniziativa assunta, il ricorrente deduce «i principî delineati dalla sentenza 29 dicembre 1988 n. 1150 della Corte costituzionale», in base ai quali «le prerogative parlamentari non possono non implicare un corrispettivo potere valutativo dell’organo a tutela del quale sono disposte», da esercitarsi «entro i limiti della fattispecie contemplata dall’art. 68, primo comma, Cost.»;

che, infatti, tale potere – prosegue il ricorrente – «lungi dall’essere arbitrario o vincolato a sole regole di self-restraint, è soggetto al controllo di legittimità affidato all’organo giurisdizionale di garanzia costituzionale, mediante lo strumento del conflitto di attribuzione», strumento che – a propria volta – «non si configura nei termini di una vindicatio potestatis (…), bensì come contestazione dell’altrui potere in concreto, per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio di esso»;

che alla stregua di tale indirizzo – confermato, secondo il ricorrente, dalle sentenze n. 129 del 1996 e n. 443 del 1993 – sarebbe evidente che il giudizio devoluto alla Corte in sede di conflitto di attribuzione «non si limita alla verifica della validità e congruità della motivazione con la quale la Camera di appartenenza del parlamentare abbia dichiarato insindacabile l’opinione espressa»;

che, difatti, sebbene esso non si atteggi «a giudizio sindacatorio (…) su di una determinazione discrezionale dell’assemblea politica», costituisce pur sempre espressione di «una funzione di garanzia, da un lato dell’autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare, dall’altro della sfera di attribuzione dell’autorità giurisdizionale», di talché questa Corte «non può non verificare la correttezza, sul piano costituzionale, di una pronuncia di insindacabilità senza verificare se, nella specie, l’insindacabilità sussista, cioè se l’opinione di cui si discute sia stata espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari, alla luce della nozione di tale esercizio che si desume dalla Costituzione» (è richiamata testualmente la sentenza n. 10 del 2000);

che secondo il ricorrente (ed in forza di tali premesse), poiché la deliberazione della Camera dei deputati del 17 marzo 2004 (oggetto del presente conflitto) risulterebbe «adottata in difetto dei presupposti per l’applicazione della garanzia di cui all’art. 68, primo comma, della Carta Costituzionale», la stessa si paleserebbe lesiva della «sfera di attribuzione dell’ordine giudiziario»;

che, difatti, in senso contrario non potrebbe addursi – evidenzia il Giudice dell’udienza preliminare di Brescia – la recente previsione normativa introdotta dall’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 140 del 2003, secondo cui «è pure insindacabile “ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche al di fuori del Parlamento”»;

che, invero, questa Corte avrebbe chiarito (sentenza n. 120 del 2004) come, attraverso tale previsione normativa, «il legislatore non innovi affatto alla predetta disposizione costituzionale», essendosi limitato «a rendere esplicito il contenuto (…) specificando gli atti di funzione tipica, nonché quelli che, pur non tipici, debbono comunque essere connessi alla funzione parlamentare, a prescindere da ogni criterio di localizzazione», e ciò, oltretutto, «in concordanza con le indicazioni ricavabili al riguardo dalla giurisprudenza costituzionale in materia»;

che, pertanto, secondo il ricorrente ciò che continua a rilevare è «il collegamento necessario con le funzioni del Parlamento, cioè l’ambito funzionale in cui l’atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo che può essere il più vario, ma che in ogni caso deve rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere», di talché, in sé considerate, «le attività di “ispezione, divulgazione, critica e denuncia politica”» (alle quali si riferisce il già menzionato art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003) non rappresentano «un indebito allargamento dell’insindacabilità, se risultano in connessione con l’esercizio di funzioni parlamentari» (si richiamano le sentenze n. 219 del 2003, n. 509 del 2002, nn. 320, 56, 11 e 10 del 2000);

che, invece, «l’attività di propaganda e critica politica svolta in assenza di un nesso funzionale con l’attività parlamentare propria è soggetta ai medesimi limiti di espressione di ogni altro cittadino che voglia partecipare alla vita politica nazionale»;

che, pertanto, è sulla scorta di tali principî che secondo il ricorrente – il quale non manca di porre in luce come soltanto la loro rigorosa applicazione consenta, oltretutto, «di non incorrere nelle sanzioni della Corte Europea dei diritti dell’uomo» (avendo essa affermato che «condizione per la compatibilità del meccanismo di tutela dell’art. 68 Cost. con l’ordinamento comunitario e con i diritti individuali alla tutela dell’onore dei privati cittadini è la proporzione tra l’ambito delle condotte ritenute insindacabili ed il fine per il quale l’insindacabilità è prevista») – occorre «valutare se le condotte oggetto del presente procedimento siano o meno tra quelle garantite dall’art. 68 Cost.»;

che secondo il ricorrente «le condotte delle quali si contesta la legittimità sono state tenute “fuori del Parlamento”, e fuori delle attività parlamentari tipiche» (il deputato Sgarbi ebbe a pronunciare le frasi oggetto di giudizio nel corso di una trasmissione televisiva), di talché sarebbe evidente che «l’aspetto da verificare» sia «proprio quello della riconducibilità delle condotte denunciate alle attività “atipiche”», e ciò «sotto il profilo della connessione di tali condotte con la funzione, ovvero attività parlamentare»;

che, tuttavia, non risulta – secondo il ricorrente – che il deputato Sgarbi abbia «mai azionato alcuna iniziativa parlamentare, tipica o atipica, relativamente alla questione (…) del Maresciallo Scaletta», non parendo, inoltre, «che le interrogazioni autonomamente presentate (…) da due diversi deputati su alcuni aspetti della vicenda» possano giustificare l’applicazione della prerogativa ex art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, inoltre, il procedimento penale de quo (e quindi la delibera contestata) non concerne le sole «affermazioni relative alla supposta distorsione dell’attività investigativa diretta dal dr. Davigo a fini personali, in danno dell’avv. Taormina», ma anche tutte le altre condotte e frasi contenute nell’imputazione e sopra riportate;

che, pertanto, tali complessive condotte – come del resto «le frasi sulla recensione del volume di Davigo» – per i loro «modi ed argomenti» appaiono «ben difficilmente ricollegabili alla funzione pubblica parlamentare», presentandosi al contrario «strettamente ed univocamente propri del privato cittadino Sgarbi, nella veste di conduttore e intrattenitore televisivo e, a sua volta, autore di libri»;

che, difatti, non casualmente, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati – è la conclusione del Giudice dell’udienza preliminare bresciano – aveva «proposto di deliberare nel senso della estraneità delle condotte e delle opinioni espresse alla funzione parlamentare», ritenendo insufficiente, ai fini del riconoscimento della garanzia della insindacabilità, «la mera coloritura politica delle affermazioni contestate», ovvero «la sola comunanza d’argomento con tematiche trattate in Parlamento»;

che avendo, per contro, l’assemblea parlamentare deliberato in data 17 marzo 2004 (doc. IV-ter, n. 4-A) in senso difforme, il ricorrente – «visti gli artt. 68 e 134 Cost.» e l’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – ha chiesto a questa Corte di dichiarare «che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le opinioni espresse dall’onorevole Vittorio Sgarbi in data 26 giugno 1998 nel corso della trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani”, in relazione alle quali è pendente (…) procedimento penale per il delitto di diffamazione aggravata in danno del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano dott. Piercamillo Davigo, concernono opinioni espresse dall’on. Sgarbi nell’esercizio delle sue funzioni», disponendo così «l’annullamento della delibera relativa, adottata il 17 marzo 2004 dalla Camera dei deputati, per violazione dell’art. 68 della Costituzione».

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», fermo restando il potere della Corte, a seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto, ivi compresa la sua ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, vi è materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla sua competenza, sussistendo i requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando, come nel caso di specie, un giudice – chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese – lamenti la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari, di affermare la insindacabilità, a norma dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, di dichiarazioni rese dai propri membri, ritenute espressione dell’esercizio delle funzioni parlamentari;

che pertanto il conflitto promosso col presente ricorso deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia nei confronti della Camera dei deputati con l’atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione, alla ricorrente autorità giudiziaria, della presente ordinanza;

b) che, a cura della ricorrente autorità giudiziaria, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni fissato dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2005.