SENTENZA N. 443
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Tribunale di Roma -Sezione la civile notificato il 15 marzo 1993, depositato in cancelleria il 19 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 6 maggio l987, confermativa della decisione della Giunta per le immunità parlamentari del 16 aprile 1987, con cui si stabilisce che le dichiarazioni del sen. Raimondo Ricci nei confronti del sig.Nicola Falde ricadono nella prerogativa della insindacabilità sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, ed iscritto al n. 10 del registro conflitti 1993. Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre l993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
udito l'avv. Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.
Ritenuto in fatto
1.1.- Con ordinanza 20 febbraio-23 aprile 1992 il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
1.2.- Il Tribunale espone, in detta ordinanza, le premesse di fatto del conflitto: con atto di citazione, notificato il 28 aprile 1986, il sig. Nicola Falde conveniva in giudizio il senatore Raimondo Ricci e la casa editrice Marsilio editori S.p.a. per chiedere il risarcimento dei danni a lui derivati da alcune affermazioni pronunciate dal senatore Ricci - quale relatore in un convegno dibattito organizzato a Venezia l'11 e il 12 dicembre 1983 dal Comune, sul tema "I poteri occulti nella Repubblica: mafia, camorra, P2, stragi impunite" - e riportate nel volume, che pubblicava gli atti del convegno, "I poteri occulti dello Stato", edito dalla Marsilio; le affermazioni delle quali l'attore riteneva il carattere "diffamatorio e calunnioso" consistevano nei riferimenti ad una pretesa partecipazione del sig. Falde ad attività politico-eversiva posta in essere dalla loggia massonica P2, attività estrinsecatasi da un lato nella nomina del predetto, da parte dei vertici della P2, nell'ambito del c.d. "progetto per la stampa", a direttore del settimanale O.P. di Mino Pecorelli, dall'altro nella cooperazione alla costituzione del Nuovo Partito Popolare, nell'intento di creare una nuova formazione politica da contrapporre alla Democrazia Cristiana.
Costituitosi in giudizio, il senatore Raimondo Ricci chiedeva il rigetto della domanda, facendo rilevare che il contenuto del volume citato riproduceva fedelmente la relazione da lui svolta nel convegno di Venezia, al quale egli era stato invitato nella sua qualità di parlamentare e specificamente di vice-presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2; e poiché la relazione riproduceva, a sua volta, atti e documenti acquisiti dalla Commissione d'inchiesta, ne derivava la copertura della guarentigia dell'insindacabilità delle opinioni da lui espresse, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Su tali basi il convenuto formulava eccezione di improponibilità della domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
Costituitasi la società editrice Marsilio, e autorizzata altresì la chiamata in giudizio del Comune di Venezia, a sua volta costituitosi, all'udienza dell'8 maggio 1987 il senatore Ricci depositava copia della delibera del Senato in data 6 maggio 1987 con la quale l'Assemblea confermava e recepiva la decisione del 16 aprile 1987 della giunta per le immunità parlamentari, che aveva statuito, all'unanimità, che i fatti per i quali era stata proposta l'azione civile di danno nei confronti del parlamentare ricadevano nella prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
1.3.- Ciò premesso, il Tribunale richiama nell'ordinanza gli enunciati della sentenza n. 1150 del 1988 della Corte costituzionale, ed in particolare l'affermazione per cui l'art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza il potere di valutare la condotta addebitata a un proprio membro, con l'effetto, qualora la condotta stessa sia qualificata come ricompresa nell'esercizio delle funzioni parlamentari, di inibire, in ordine ad essa, una difforme pronuncia giudiziale di responsabilità.
Applicato tale principio al caso di specie, ne seguirebbe - osserva il Tribunale - che, poiché la delibera del Senato riguarda espressamente fatti dedotti in giudizio, l'organo giudiziario dovrebbe statuire l'improponibilità della domanda proposta nei confronti del senatore Ricci.
Tuttavia, aggiunge il Tribunale, la stessa Corte costituzionale, nella richiamata sentenza, ha - in ragione della delicatezza della materia, involgente diritti inviolabili quali quelli all'onore e alla reputazione dell'individuo - chiarito che il potere valutativo delle Camere "non é arbitrario o soggetto soltanto ad una regola interna di self-restraint", ma deve essere correttamente esercitato; pertanto, il giudice civile che, investito di una causa di risarcimento danni promossa da una persona lesa da dichiarazioni asseritamente diffamatorie fatte da un parlamentare, reputi che la delibera della Camera di appartenenza - che afferma l'insindacabilità ex art. 68 della Costituzione - sia il risultato di un esercizio illegittimo (o di "cattivo uso") del potere di valutazione, ha la possibilità di provocare il controllo della Corte costituzionale, sollevando davanti a questa conflitto di attribuzione, "al fine di contestare l'altrui potere come in concreto esercitato; ciò sia per vizi in procedendo che per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio di esso".
1.4.- In applicazione di questi enunciati, dunque, il Tribunale sottopone all'esame della Corte, attraverso lo strumento del conflitto, la delibera del Senato più volte richiamata, onde verificare se nel caso di specie il potere dell'organo sia stato correttamente esercitato. All'uopo sostiene che:
a) la partecipazione ad un convegno non può farsi rientrare tra i compiti istituzionali del parlamentare, e dunque detta partecipazione non può essere avvenuta, in concreto, che a titolo personale; la qualità di vice-presidente della Commissione di inchiesta, anche se annunciata nella presentazione del convegno, non é, dal punto di vista funzionale, la veste nella quale il senatore Ricci aveva letto la sua relazione;
b) il Senato ha optato per una lettura eccessivamente estensiva della disposizione costituzionale di garanzia, desumendo, in definitiva, dalla affermazione di identità tra i contenuti degli atti della Commissione di inchiesta e le dichiarazioni espresse nel convegno, una conseguenza che non sarebbe stato legittimo trarre. Ad avviso del Tribunale, nel caso in argomento v'é una "mera riscontrabilità tra le affermazioni fatte in sede extra parlamentare ed atti e documenti parlamentari": ciò, sia perché gli atti non provengono dall'autore della relazione al convegno, ma da soggetto diverso, ossia l'organo collegiale - Commissione di inchiesta; sia perché i documenti di cui si parla sono semplicemente "acquisiti" agli atti della Commissione e non possono essere definiti tecnicamente come atti parlamentari; sia infine perché né gli atti né i documenti contengono comunque "opinioni" espresse dall'autore della relazione (e delle quali questa possa perciò dirsi riproduttiva);
c) il Senato, con la delibera, non si sarebbe infine limitato ad effettuare un esame di carattere funzionale, ma, affermando la già detta corrispondenza tra le opinioni espresse nella relazione e gli atti e i documenti della Commissione parlamentare d'inchiesta avrebbe finito per esprimere un proprio giudizio sulla inesistenza del carattere diffamatorio delle affermazioni contenute nel libro e quindi si sarebbe sostanzialmente pronunciato sul merito della domanda giudiziale proposta dinanzi al Tribunale.
1.5.- Sospeso pertanto il giudizio in corso, il Tribunale ha sollevato conflitto di attribuzione "in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla imperseguibilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione così come esercitato dal Senato della Repubblica con la delibera adottata il 6 maggio 1987 in riferimento al giudizio civile incardinato davanti al Tribunale di Roma da Nicola Falde nei confronti del senatore Raimondo Ricci" (così il dispositivo dell'ordinanza).
2.- Il ricorso per conflitto di attribuzione, depositato presso questa Corte in data 8 agosto 1992,é stato dichiarato ammissibile, in via di delibazione preliminare, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, con l'ordinanza n. 68 dell'8 febbraio 1993, ed é stato successivamente notificato, nel termine assegnato, al Senato della Repubblica.
3.1.- Si é costituito nel relativo giudizio dinanzi a questa Corte, in forza di delibera del 25 febbraio 1993, il Senato della Repubblica.
3.2.- La difesa del Senato eccepisce l'inammissibilità e altresì sostiene l'infondatezza, sotto ogni profilo, del conflitto proposto, con deduzioni formulate nell'atto di costituzione ed ulteriormente sviluppate in una memoria depositata in prossimità dell'udienza.
3.3.- La difesa del Senato eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del conflitto, giacché il Tribunale ricorrente non lamenta né vizi in procedendo né l'omessa od erronea valutazione dei presupposti richiesti per il valido esercizio del potere di valutazione della condotta del parlamentare ai fini dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, bensì si limita a chiedere una ulteriore valutazione, da parte della Corte, della correttezza dell'interpretazione dell'art. 68 della Costituzione adottata dal Senato nel caso concreto; il ricorrente Tribunale non denuncia dunque profili di arbitrarietà o irragionevolezza dell'esercizio del potere da parte del Senato, bensì dissente sul merito della scelta effettuata dall'organo parlamentare nel dare, nel caso specifico, concreta portata alla prerogativa dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; il che non é consentito, poiché la Corte costituzionale non può spingersi sino a censurare le valutazioni - corrette sul piano logico e procedimentale - svolte dal Parlamento nell'esercizio della sua autonomia.
3.4.- Nel merito, il patrocinio del Senato sottolinea in primo luogo che l'iter procedimentale seguito dall'organo parlamentare é pienamente regolare, e che la relazione della giunta é stata approvata all'unanimità, senza che si siano registrati interventi contrari o critici; né del resto il Tribunale civile formula alcuna contestazione sotto il profilo del procedimento.
3.5.- La difesa del Senato ripercorre quindi l'itinerario argomentativo svolto dalla giunta per le immunità nel riscontrare la sostanziale identità tra i fatti esposti dal senatore Ricci a Venezia e quelli riportati negli atti e documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2, dai quali le dichiarazioni del parlamentare hanno tratto origine.
La giunta del Senato ha da un lato verificato che il senatore Ricci si era limitato a ripetere a Venezia fatti ed espressioni tratti da documenti già acquisiti dalla Commissione di inchiesta, da considerare atti e documenti parlamentari a tutti gli effetti; dall'altro, ha evidenziato che l'intervento del senatore al convegno veneziano era stato tenuto nella sua qualità di vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta, in epoca di ultimazione dei lavori di quest'ultima, e ne ha desunto l'applicazione del consolidato criterio secondo il quale la diffusione di opinioni tratte da atti parlamentari é insindacabile, giusta l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Va dunque ribadito, per la difesa del Senato, che il riscontro di identità tra dichiarazioni e atti parlamentari effettuato dalla giunta, poi confermato nella discussione in Assemblea, si é svolto entro i limiti tracciati dalla previsione costituzionale, in funzione della - sola - dimostrazione della riconducibilità della relazione veneziana del senatore Ricci all'ambito dell'esercizio della funzione parlamentare.
3.6.- Il patrocinio del Senato affronta poi il merito dell'affermazione in concreto dell'insindacabilità delle dichiarazioni del senatore Ricci, osservando come, per ritenerne la piena correttezza, non sia affatto necessario fare riferimento alla tesi più estensiva, sostenuta talora in dottrina e giurisprudenza, che include nell'area applicativa dell'insindacabilità attività non tipiche della funzione parlamentare ma genericamente ricollegate all'agire politico del parlamentare. Nella vicenda del senatore Ricci, infatti, si é in presenza di una ipotesi che rientra nell'ambito della prerogativa costituzionale anche a voler seguire un orientamento critico nei confronti della richiamata dottrina.
Il Senato, in definitiva, ha optato per l'interpretazione "intermedia" per cui i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per opinioni espresse nell'esercizio parlamentare - ma con rilevanza extraparlamentare - delle loro funzioni di deputato o senatore e non di politico come tale; in questo caso, la rilevanza extraparlamentare é rappresentata dalla diffusione all'esterno di opinioni espresse durante i lavori parlamentari, diffusione che avviene non solo secondo le tradizionali forme di pubblicità previste nei regolamenti parlamentari ma anche attraverso la ripetizione o riproduzione a mezzo di veicoli di pubblicità più diffusa; il che si raccorda con il principio costituzionale di pubblicità delle sedute (art. 64 della Costituzione) e con l'obbligo giuridico-morale del parlamentare di rappresentare, e quindi informare, la Nazione (art. 67 della Costituzione).
Il Senato conclude, sul punto, deducendo la inesattezza dell'affermazione del Tribunale civile secondo cui "la partecipazione ad un convegno non rientra tra i compiti istituzionali del parlamentare" e dunque detta partecipazione sarebbe avvenuta a titolo personale: é al contrario da ritenere che anche l'attività svolta fuori del palazzo parlamentare con lo scopo di diffondere i risultati dell'attività - parlamentare - compiuta, e in stretta connessione con questa, costituisca esercizio delle funzioni.
3.7.- Nessun dubbio, per il Senato, si può poi nutrire sulla qualificazione dell'attività di una Commissione di inchiesta come attività parlamentare in senso proprio; a tale riguardo sono richiamate precedenti decisioni della Corte, ed in particolare la sentenza n. 231 del 1975
, osservandosi più specificamente che rientra nella discrezionale valutazione delle Camere stabilire di volta in volta il coefficiente di segretezza dei lavori dell'organo di inchiesta, in rapporto alle finalità peculiari della Commissione istituita. Nel caso in argomento l'inchiesta sulla loggia massonica P2 apparteneva al genere di inchieste politiche nelle quali, salva la segretezza di attività acquisitive, non v'é ragione di limitare la pubblicità dei risultati dell'inchiesta; la stessa legge istitutiva - n. 527 del 1981 - prevedeva all'art. 6 che la Commissione potesse di volta in volta stabilire quali sedute fossero pubbliche e quali documenti potessero essere pubblicati nel corso dei lavori.
La finalità dell'inchiesta, strumentale al potere di indagine e informazione del Parlamento, connotava l'inchiesta medesima nel senso della pubblicità e diffusività presso la pubblica opinione; l'art. 68, primo comma, della Costituzione non poteva perciò non applicarsi rispetto all'attività del vicepresidente della Commissione che diffondeva informazioni sui risultati acquisiti dall'organo di inchiesta.
3.8.- Ulteriore profilo affrontato dalla difesa del Senato concerne l'affermazione del Tribunale civile secondo la quale i documenti e gli atti acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta non sarebbero qualificabili come "opinioni espresse e voti dati" ex art. 68, primo comma, della Costituzione.
osserva in contrario il Senato che il concetto di atto parlamentare non può non riferirsi a tutti gli atti inseriti nei procedimenti parlamentari, e dunque, oltre agli atti pubblicati dalle Camere per dar conto dei propri lavori, e ai documenti eventuali del lavoro delle Camere, altresì agli atti con i quali si delibera di acquisire determinati documenti: sia l'attività di acquisizione sia il risultato di essa rientrano nell'esercizio della funzione del Parlamento.
3.9.- Il patrocinio del Senato si sofferma, da ultimo, sul punto dell'ordinanza del Tribunale in cui il ricorrente ritiene che, con la delibera in contestazione, il Senato avrebbe finito per esprimere un giudizio sulla esistenza della diffamazione, giudizio ad esso Tribunale spettante.
La difesa del Senato rileva che, per questo aspetto, il ricorrente non denuncia una invasione di competenza bensì esprime un dubbio (una "perplessità", come si esprime la stessa ordinanza) sulla correttezza della valutazione operata dal Senato. Anche per questo profilo, il Senato osserva che il conflitto é in sostanza diretto a censurare il modo di esercizio del potere ad esso costituzionalmente attribuito e non già a lamentare una menomazione delle attribuzioni del giudice ricorrente.
La difesa del Senato ricorda che non é sufficiente il mero rilievo di un vizio di legittimità di un atto o comportamento per configurare un conflitto di attribuzione, e che occorre pertanto una interferenza o lesione di competenza quale portato della asserita illegittimità, ed altresì che, su questa stessa linea, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato di non poter sindacare i limiti interni alla sfera di competenza di un organo (e cioé, il modo di esercizio di una funzione) bensì solo i presupposti relativi alla titolarità del potere; questo orientamento, si aggiunge, non é smentito dalla sentenza n. 1150 del 1988, nella quale si é solo escluso che il potere della Camera di appartenenza di valutare la condotta dei propri membri ai sensi dell'art.68, primo comma, della Costituzione possa essere esercitato in modo arbitrario o irragionevole: la decisione citata ha dunque individuato nella "ragionevolezza" il parametro della verifica del rispetto dei limiti esterni del potere, giacché un uso irragionevole di questo potere trasformerebbe la prerogativa - costituzionalmente valida e coerente con l'assetto complessivo dei poteri - in ingiustificato privilegio.
Il vizio in cui si ricadrebbe in tali evenienze sarebbe analogo al c.d. eccesso di potere legislativo: l'insindacabilità verrebbe usata per fini diversi da quelli previsti nella Costituzione.
Ma gli indici rivelatori di quel vizio, coincidente in definitiva con un difetto di ragionevolezza, possono, in situazioni quali quella oggetto del conflitto, essere riscontrati dalla Corte solo fuori dell'ambito delle scelte del Parlamento, e sono perciò limitati ai casi di illogità, arbitrarietà o contraddittorietà dell'apprezzamento effettuato dall'organo parlamentare, ovvero allorché vi sia manifesta incongruenza tra il mezzo e lo scopo o vi sia il perseguimento di una finalità diversa da quella stabilita dalla Costituzione.
Questi limiti del sindacato costituzionale, deduce il Senato, debbono essere rigorosamente rispettati, poiché altrimenti il conflitto si trasformerebbe in un giudizio costituzionale di chiusura, che trasformerebbe il ruolo della Corte in quello di revisore della mera legittimità degli atti di ogni altro organo e potere costituzionale. E poiché i richiamati vizi non sono sussistenti nella fattispecie, il Senato conclude per una declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza del conflitto.
Considerato in diritto
l. -Nel corso di un giudizio intentato dal Sig. Nicola Falde nei confronti del senatore Raimondo Ricci per ottenere il risarcimento dei danni in relazione ad alcune affermazioni da questi pronunciate nel convegno svoltosi a Venezia l'11 e 12 dicembre 1983 sul terna <I poteri occulti della Repubblica> e ritenute dall'attore diffamatorie nei suoi confronti, veniva depositata la delibera del Senato della Repubblica del 6 maggio 1987 in cui si statuiva che i fatti per i quali era stata proposta l'azione civile di danno nei confronti del parlamentare ricadevano nella prerogativa dell'insindacabilità sancita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
In relazione a tale delibera, che determina l'improponibilità della domanda giudiziale, il tribunale adito ha sollevato conflitto di attribuzione a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenendo che talune delle affermazioni in essa contenute richiedano una verifica da parte di questa Corte sotto i seguenti profili:
a) la delibera afferma che il Senatore Ricci era intervenuto al convegno < in qualità di vice-presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2>. Ad avviso del Tribunale la partecipazione ad un convegno non può farsi rientrare tra i compiti istituzionali del parlamentare bensì deve ritenersi avvenuta a titolo personale. La qualità di vice- presidente della Commissione di inchiesta, anche se annunciata nella presentazione del Convegno, non è, dal punto di vista della funzione parlamentare, la veste nella quale il Senatore Ricci ha letto la sua relazione a meno di non voler ricomprendere in detta funzione <tutte le attività politiche del parlamentare>o una nozione questa che il Tribunale dichiara di respingere, ritenendola eccessivamente estensiva perchè la prerogativa prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione fa riferimento alle attività <tipiche> del parlamentare;
b) la sostanziale identità, asserita nella delibera del Senato, tra i fatti esposti nel convegno e <quelli riportati negli atti e documenti della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2 dai quali le affermazioni del senatore Ricci furono desunte, ...al di là della verifica della fondatezza di tale assunto> darebbe luogo, secondo il Tribunale ricorrente, ad una lettura eccessivamente estensiva della disposizione costituzionale di garanzia. Si tratta difatti di una <mera riscontrabilità tra le affermazioni fatte in sede extraparlamentare ed atti e documenti parlamentari)> e non di una corrispondenza tra opinioni espresse in Parlamento e quelle esposte nel convegno e ciò, sia perchè gli <atti> cui il parlamentare si era riferito non provenivano dall'autore della relazione al convegno ma da soggetto diverso, cioé l'organo collegiale (commissione di inchiesta; sia perchè i documenti di cui si era parlato erano semplicemente <acquisiti> agli atti della Commissione e non potevano perciò essere definiti <atti parlamentari> in senso proprio; sia, infine, perchè tali atti e documenti non contenevano comunque <opinioni> espresse dall'autore della relazione;
c) il Senato non si sarebbe limitato ad effettuare un esame di carattere funzionale, ma, affermando la già detta rispondenza tra le opinioni espresse nella relazione al convegno e gli atti e documenti della Commissione, avrebbe finito, secondo il Tribunale, per esprimere un proprio giudizio sulla inesistenza del carattere diffamatorio delle affermazioni contenute e quindi si sarebbe sostanzialmente pronunciato sul merito della domanda giudiziale.
2.-Il Senato della Repubblica, costituitosi in giudizio, ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità del conflitto, sostenendo che il Tribunale civile tenderebbe in sostanza ad un sindacato sulle valutazioni contenute nella delibera contestata, non consentito in sede di conflitto di attribuzioni, non potendo la Corte costituzionale spingersi a giudicare nel merito delle valutazioni compiute dal Senato nella sua autonomia.
In relazione a tale eccezione occorre ricordare che questa Corte, con la sentenza n. 1150 del 1988, ha già dichiarato, in altra analoga vicenda, che spetta alla Camera di appartenenza del parlamentare di valutare le condizioni dell'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto le prerogative parlamentari non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte. Tale potere valutativo, come è precisato in detta sentenza, non è tuttavia illimitato non potendo essere nè arbitrario, nè soggetto soltanto ad una regola interna di self-restraint, essendo soggetto ad un controllo di legittimità, operante appunto con lo strumento del conflitto di attribuzione, dinanzi all'organo di garanzia costituzionale, circoscritto ai vizi che incidono, comprimendola, sulla sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria. Il conflitto non si configura però nei termini di una vindicatio potestatis-dato che il potere di valutazione del Parlamento non è contestabile in astratto - bensì come contestazione di quel potere in concreto, per vizi dei procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il suo valido esercizio.
Muovendo da queste proposizioni, !'eccezione di inammissibilità deve essere disattesa per quel che concerne i profili indicati nel punto precedente sub a) e sub b), perchè con essi il Tribunale contesta che sussistano in concreto i presupposti per una dichiarazione di insindacabilità ai sensi del primo comma dell'art. 66 della Costituzione. L'eccezione va invece condivisa relativamente al profilo indicato sub c), in quanto il Tribunale-nel richiedere a questa Corte di verificare se il Senato, nell'affermare la corrispondenza tra opinioni espresse nella relazione svolta ad un convegno e gli atti e documenti della Commissione di inchiesta parlamentare abbia finito per esprimere un proprio giudizio sulla non esistenza del carattere diffamatorio, pronunciandosi ne! merito della domanda giudiziale-non denuncia-un vizio in procedendo, nè contesta che sussistano i presupposti in concreto per la dichiarazione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione, bensì chiede che questa Corte compia una valutazione, nel merito, diversa da quella compiuta dai Senato. II profilo non può perciò essere preso in considerazione in sede di conflitto di attribuzione nel quale, come si è detto, è possibile solo verificare se ai fini dell'esercizio in concreto del potere che ha condotto alla dichiarazione di insindacabilità, a seguito della quale è sorto il conflitto, da parte della Camera di appartenenza, sia stato seguito un procedimento corretto oppure se mancassero i presupposti di detta dichiarazione-tra i quali essenziale quello del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare -o se tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati.
3. - Per quel che riguarda il profilo indicato sub a), il Tribunale civile contesta che la partecipazione del senatore Ricci al convegno anzidetto potesse costituire presupposto per la dichiarazione di insindacabilità, in quanto detta partecipazione doveva considerarsi come avvenuta a titolo personale non potendo questa condizione reputarsi superata dalla qualifica, rivestita dal parlamentare, di vice-presidente della Commissione di inchiesta, ancorchè annunciata nella presentazione del convegno.
Nei limiti dei concetti dell'arbitrarietà e della plausibilità in cui può esplicarsi una verifica esterna, come quella propria della Corte sulla sussistenza dei presupposti (esercizio delle funzioni) e sulle valutazioni di merito che le Camere compiono circa l'insindacabilità ex art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dai parlamentari, non possono ritenersi arbitrarie le conclusioni cui nel caso di specie il Senato è pervenuto con l'affermare la sussistenza del presupposto costituito dall'esercizio della funzione parlamentare. Tali conclusioni risultano formulate previa valutazione del complesso delle circostanze in cui le opinioni del senatore Ricci sono state espresse, essendosi tenuto conto dello stretto collegamento con la anzidetta specifica qualificazione rivestita dal parlamentarel in quanto egli si era riferito a quel che era alla conoscenza per aver partecipato ai lavori della Commissione di inchiesta un aspetto, questo, che risulterà ancora più evidente dalle considerazioni che verranno subito di seguito esposte in relazione all'esame del profilo indicato sub b).
4. -Svolgendo questo profilo il Tribunale civile contesta l'affermazione del Senato circa la sostanziale identità fra i fatti esposti dal senatore Ricci nel convegno e <quelli riportati negli atti e documenti della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2 dai quali le affermazioni del senatore Ricci furono desunte>.
In proposito il Tribunale osserva che <a prescindere dalla verifica della fondatezza di tale assunto>> (una affermazione, questa, che, essendo rimasta nel vago-perchè non accompagnata da alcuna esplicazione da parte del Tribunale stesso -non può essere in ogni caso presa in considerazione da questa Corte) esso condurrebbe ad una estensione del presupposto della insindacabilità che non troverebbe riscontro nella formulazione letterale dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Se talvolta, soggiunge il Tribunale, si è ritenuto da parte del giudice ordinario di far rientrare nella funzione parlamentare, coperta dalla prerogativa dell'insindacabilità, la riproduzione all'esterno di interpellanze o interrogazioni, ben diverso sarebbe il caso di specie dove si è in presenza non della riproduzione esterna di opinioni espresse nella sede propria bensì di <una mera riscontrabilità> delle affermazioni fatte in sede extraparlamentare con relazioni, atti e documenti acquisiti dalla Commissione di inchiesta, di atti cioè neppure <tecnicamente da definirsi come atti parlamentari>.
Osserva al riguardo la Corte che in sede di verifica esterna sul la valutazione compiuta d al Senato circa la sussistenza del presupposto della insindacabilità, non appare arbitrario, ma anzi plausibile che si sia ritenuto tale presupposto sussistente relativamente al caso in cui il parlamentare aveva riferito all'e sterno della Commissione, in un convegno pubblico, fatti e circostanze di cui era venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, ed aveva nel contempo manifestato i punti di vista ed i convincimenti che avevano ispirato o cui avrebbe inteso in prosieguo ispirare sull'argomento il proprio comportamento in sede parlamentare.
D'altro canto non e messa in dubbio ma alcuna delle parti in conflitto, la pubblicità che assiste gli atti e i documenti dai quali il senatore Ricci ha tratto i contenuti dell'informazione resa al convegno.
Nè per delimitare tale presupposto possono essere assunti a parametro gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dal giudice ordinario e ai quali fa riferimento l'ordinanza del Tribunale civile. Una volta che, come questa Corte ha affermato (sentenza n.1150 del 1988 cit.), la prerogativa dell'art. 66, primo comma, della Costituzione riconosce alle Camere il potere di valutare le condizioni dell'insindacabilità, potendo e dovendo sul punto 1 specie se il parlamentare la eccepisca in giudizio, pronunciarsi il giudice ordinario ove manchi ogni pronuncia della Carnera di appartenenza del parlamentare, nel caso che quest'ultima si pronunci le sue valutazioni non possono certo essere condizionate dai criteri elaborati da organi della giurisdizione.
Pertanto, quando, come nel la specie, la Camera di appartenenza abbia esercitato in concreto il relativo potere, soggetto esclusivamente al sindacato di questa Corte e soltanto nei limiti anzidetti, deve considerarsi come inammissibile ingerenza nella prerogativa parlamentare il pretendere di sovrapporre, ai criteri seguiti dalla Camera stessa, quelli suggeriti da orientamenti giurisprudenziali; dell'ordine giudiziario, dato che è proprio nei confronti di questo che è posta dall'art. 68 della Costituzione la prerogativa dell'insindacabilità a tutela dell'indipendenza del Parlamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Ricci - convenuto per il risarcimento del danno in un procedimento civile-nel convegno di Venezia in data 11 e 12 dicembre 1983 sul tema <I poteri occulti nella Repubblica: mafia, camorra, P2, stragi impunite>, e riprodotte nel volume che ha pubblicato gli Atti del Convegno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/12/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Vincenzo CAIANIELLO, Redattore
Depositata in cancelleria il 16/12/93.