Sentenza n. 79 del 2002

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SENTENZA N. 79

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu nei confronti di S. A., promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ricorso notificato il 21 dicembre 2000, depositato in cancelleria il 9 gennaio 2001 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi Modona;

udito l'avv. Sergio Panunzio per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. - Nell'ambito di un procedimento penale per il reato di diffamazione col mezzo della stampa a carico del deputato Giuseppe Pisanu, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato, con ricorso in data 18 maggio 2000, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata dalla Assemblea il 28 marzo 2000, con cui sono state ritenute insindacabili, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni per le quali é pendente il procedimento penale.

Il fatto per il quale é stato chiesto il rinvio a giudizio si riferisce a frasi ritenute diffamatorie pronunciate dall'on. Pisanu nel corso di un'intervista pubblicata l'11 settembre 1998 dal quotidiano "La Repubblica" sotto il titolo "Camera, concorso avvelenato. Forza Italia accusa: quei quiz ci diffamano". Nell'intervista il deputato Pisanu aveva criticato il tenore di alcuni quiz predisposti per le preselezioni del concorso a venti posti di consigliere parlamentare e, riferendosi alla querelante, il cui nome figurava in uno dei quiz insieme al proprio, l'aveva definita <<delatrice prezzolata e di facili costumi>>.

Il Giudice ricorrente ritiene che la Camera abbia esercitato illegittimamente il proprio potere, giacchè le espressioni addebitate all'on. Pisanu sarebbero estranee alla sfera di operatività dell'art. 68, primo comma, Cost. Rilevato che <<l'on. Pisanu ha affermato di manifestare a titolo personale>> le opinioni ritenute offensive dalla querelante, il ricorrente esclude, contrariamente a quanto emergerebbe dalla Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che tali espressioni possano essere state pronunciate nel corso della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari del 10 settembre 1998.

Ciò premesso il ricorrente, richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte, sostiene che l'art. 68, primo comma, Cost. non si estende a tutti i comportamenti dei parlamentari, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo, e che le opinioni manifestate fuori dai compiti e dalle attività proprie del Parlamento rappresentano esercizio dell'attività di espressione comune a tutti i consociati.

Poichè nel caso di specie le dichiarazioni sono state rese fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari, nel corso di un'intervista e non corrisponderebbero a quelle espresse in occasione dell'espletamento del mandato parlamentare, ad avviso del ricorrente non si realizzerebbero le condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale per la riconduzione di tali opinioni nell'ambito dell'attività parlamentare.

Conseguentemente il ricorrente chiede alla Corte di <<dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dall'on. Giuseppe Pisanu nell'intervista pubblicata dal quotidiano "La Repubblica" dell'11 settembre 1998>> e, per l'effetto, di <<annullare la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 marzo 2000>>.

2. - Il conflitto é stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 515 del 13 novembre 2000, depositata il 20 novembre 2000. Il ricorso, unitamente all'ordinanza di ammissibilità, é stato notificato alla Camera dei deputati il 21 dicembre 2000 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 9 gennaio 2001.

3. - La Camera dei deputati, in persona del Presidente, assistita e difesa dall'Avv. Sergio Panunzio, si é costituita in giudizio chiedendo alla Corte di dichiarare che spetta alla Camera dei deputati il potere di affermare l'insindacabilità a norma dell'art. 68, primo comma, Cost. delle opinioni espresse dall'on. Pisanu secondo quanto deliberato dall'Assemblea nella seduta del 28 marzo 2000.

La Camera resistente sostiene che il contenuto delle dichiarazioni dell'on. Pisanu é del tutto corrispondente, sotto il profilo sia formale che sostanziale, al contenuto di precedenti dichiarazioni rese nell'esercizio di una specifica e tipica funzione parlamentare. Al riguardo, la resistente precisa che l'on. Pisanu, in qualità di Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, nella seduta del 10 settembre 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo ebbe a svolgere un lungo intervento sul "caso" dei quiz che erano stati predisposti per un concorso della Camera dei deputati a 20 posti di consigliere parlamentare, contestando che alcuni di essi - relativi alla situazione politica italiana - fossero <<formulati in modo da tradire un preconcetto politico negativo e un intento denigratorio nei confronti di parlamentari ed esponenti politici di Forza Italia>>.

Nel corso di tale intervento l'on. Pisanu avrebbe aggiunto che tutte le domande che riguardavano Forza Italia (e le opposizioni in genere) erano formulate in termini assolutamente negativi, con accostamenti diffamatori, e chiamavano in causa parlamentari in carica tra cui lo stesso Pisanu, <<associato a una delatrice prezzolata di facili costumi mai vista, mai incontrata, mai sentita, neppure per caso>>.

La Camera resistente, richiama, quindi, la più recente giurisprudenza della Corte che ha ritenuto sussistente il nesso funzionale in relazione a dichiarazioni rese extra moenia, purchè siano espressione non di una semplice attività politica, ma di attività parlamentare.

Alla luce di tale giurisprudenza, il nesso funzionale deve dunque qualificarsi non come <<semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare>>, il che si ha <<normalmente […] se e in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime>>.

Nel caso di specie le espressioni pronunciate dall'on. Pisanu nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica" e contenute nell'articolo pubblicato l'11 settembre 1998, corrisponderebbero <<al contenuto ed alla forma di uno specifico atto di esercizio di una tipica attività parlamentare>>, quale é stato appunto l'intervento del deputato alla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 10 settembre 1998, in relazione al quale vi sarebbe <<addirittura puntuale coincidenza testuale>>.

La resistente conclude pertanto che la tesi dell'Autorità giudiziaria ricorrente, secondo la quale non sarebbe ravvisabile il nesso funzionale tra le dichiarazioni dell'on. Pisanu e le funzioni parlamentari, risulta smentita dal verbale delle dichiarazioni rese dal deputato alla Conferenza dei presidenti di gruppo; di tale nesso erano invece perfettamente consapevoli sia la Giunta per le autorizzazioni, sia la stessa Assemblea, come emerge dalla precisa motivazione del relatore on. Cola sulla piena coincidenza tra le dichiarazioni rese dall'on. Pisanu nel suo intervento alla Conferenza dei presidenti di gruppo e quelle rilasciate al quotidiano "La Repubblica".

Con memoria in data 27 dicembre 2001 la difesa della Camera ha insistito sulla piena corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio dell'attività parlamentare e quelle espresse nell'ambito di quest'ultima, dimostrata nel caso di specie dall'identità testuale tra le dichiarazioni incriminate e quelle rese il 10 settembre 1998 dall'on.le Pisanu nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati investe la deliberazione con cui l'Assemblea, nella seduta del 28 marzo 2000, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ha affermato - a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu, per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa.

Le espressioni ritenute diffamatorie erano state pronunciate nel corso di un'intervista pubblicata l'11 settembre 1998 dal quotidiano "La Repubblica", relativa alla vicenda di alcuni quiz predisposti dagli uffici della Camera dei deputati per la preselezione del concorso a venti posti di consigliere parlamentare. In particolare, come si ricava dal ricorso, uno dei quiz era così formulato: <<Quale deputato é indagato in base alle testimonianze del cosiddetto teste Omega? Risposte 1) Cesare Previti; 2) Vittorio Dotti; 3) Beppe Pisanu>>. Nell'intervista l'on. Pisanu denunciava di <<trovarsi di fronte ad un testo politicamente orientato>> e, sul terreno personale, di ritenere diffamatorio che il suo nome fosse associato <<a quello di una delatrice prezzolata e di facili costumi>>.

Il giorno precedente a quello della pubblicazione dell'intervista l'on. Pisanu aveva preso parte, in qualità di Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia, alla seduta della Conferenza dei presidenti di gruppo. Dal resoconto stenografico della seduta (allegato all'atto di costituzione dalla difesa della Camera) risulta che l'on. Pisanu aveva denunciato che tutti i quesiti che riguardavano Forza Italia e, in genere, le opposizioni, erano <<formulati in termini assolutamente negativi, con accostamenti diffamatori>>, e chiamavano in causa parlamentari in carica, mentre le domande che riguardavano la maggioranza erano quasi tutte formulate in termini positivi e comunque non facevano riferimento a parlamentari in carica. In particolare, l'on. Pisanu aveva ritenuto una offesa intollerabile che il suo nome fosse stato associato <<ad una delatrice prezzolata di facili costumi, mai vista, mai incontrata, mai sentita, neppure per caso>>, e aveva chiesto una pubblica riparazione, l'annullamento e la sostituzione di tutti i quiz.

2. - Il ricorso non é fondato.

3. - Questa Corte é chiamata ad accertare, in relazione alla prerogativa sancita dall'art. 68, primo comma, Cost., se dall'esercizio illegittimo da parte di uno dei poteri confliggenti risulti lesa o menomata una competenza costituzionale spettante all'altro potere; in particolare, se la delibera adottata dalla Camera dei deputati abbia determinato una illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.

Nel caso di specie, trattandosi di valutare la sussistenza della prerogativa della immunità in relazione a dichiarazioni rese dal parlamentare in una intervista giornalistica, cioé fuori dell'esercizio delle funzioni parlamentari tipiche, occorre accertare se le dichiarazioni possano nondimeno essere qualificate come espressione di attività parlamentare. Al riguardo, questa Corte ha avuto recentemente e ripetutamente occasione di affermare che ai fini della sussistenza del nesso con le funzioni parlamentari é necessario che vi sia quantomeno <<una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento e le opinioni già espresse nell'ambito di queste ultime>> (sentenza n. 321 del 2000 e, in termini sostanzialmente analoghi, sentenze nn. 289 e 76 del 2001, nn. 320, 58, 56

, 11 e 10 del 2000).

Ciò premesso, non vi é dubbio che tra le dichiarazioni ritenute diffamatorie contenute nell'intervista rilasciata al quotidiano "La Repubblica" e le opinioni espresse nell'intervento dell'on. Pisanu alla Conferenza dei capigruppo vi é non solo sostanziale corrispondenza, ma testuale e letterale coincidenza, così come vi é corrispondenza tra la valenza politica della stigmatizzazione del carattere discriminatorio dei quiz in danno dei parlamentari dell'opposizione, su cui é impostato l'intervento dell'on. Pisanu alla Conferenza dei capigruppo, e le più sintetiche dichiarazioni contenute nell'intervista circa il carattere <<politicamente orientato>> del quiz relativo alle dichiarazioni della teste Omega.

E' dunque ravvisabile piena <<identificabilità>>, anzi totale coincidenza tra le dichiarazioni rese fuori del Parlamento e il contenuto di un atto parlamentare tipico, quale é appunto l'intervento dell'on. Pisanu nella seduta della Conferenza dei capigruppo; il che é quanto basta per ritenere sussistente il nesso con le funzioni parlamentari.

3. - La riconducibilità delle dichiarazioni ritenute diffamatorie nell'ambito della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. comporta che il conflitto di attribuzione sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati deve risolversi a favore di quest'ultima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Camera dei deputati affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Giuseppe Pisanu, secondo quanto deliberato dall'Assemblea della Camera il 28 marzo 2000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 marzo 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2002.